UFFICIALI DI POLIZIA GIUDIZIARIA DEL MINISTERO DELLA SALUTE

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UFFICIALI DI POLIZIA GIUDIZIARIA DEL MINISTERO DELLA SALUTE PREMESSA Ai sensi e per gli effetti degli articoli 17 e 22 della Legge n. 441 del 26 febbraio 1963, dell art. 1 del D.M. 28 settembre 2005 n. 305 e dell articolo 57, ultimo comma, del Codice di Procedura Penale, nell'esercizio delle attività istituzionali (vigilanza e controllo ufficiale su alimenti e bevande) il personale operativo del Ministero della Salute (dirigenti medici, veterinari, chimici e farmacisti appartenenti alle professionalità sanitarie ed all ex personale appartenente alle aree funzionali C e B del settore della prevenzione, dell'assistenza, della vigilanza e del controllo sanitario, inquadrato nei profili professionali di coordinatore, specialista, collaboratore, assistente tecnico ed operatore tecnico ora di area seconda - assistenti di prevenzione e sanità - e terza - funzionari tecnici della prevenzione -) può trovarsi a svolgere funzioni di polizia giudiziaria. Ai sensi e per gli effetti del punto 1.2. D.M. 17 gennaio n. 58 sono estese le funzioni di polizia giudiziari, per il personale del Ministero della Salute appartenente all area seconda - assistenti di prevenzione e sanità - e terza - funzionari tecnici della prevenzione - ricompresi nel D.M. 3 novembre 2011, nelle attività istituzionali di prevenzione, verifica e controllo in materia di igiene e sicurezza ambientale nei luoghi di vita e di lavoro, di igiene di sanità pubblica e veterinaria. LA POLIZIA GIUDIZIARIA E LA POLIZIA AMMINISTRATIVA L'attività di polizia viene svolta dallo Stato per assicurare un ordinato vivere sociale e può essere diretta a prevenire la commissione di reati (polizia amministrativa), o a reprimere reati già commessi (polizia giudiziaria). Polizia amministrativa: attività volta a realizzare le misure amministrative, di vigilanza per l'accertamento dell'osservanza di leggi e atti amministrativi, per la prevenzione dei pericoli che possono derivare dalle condotte dei cittadini, per il mantenimento dell'ordine pubblico e la tutela della proprietà. 1/5

Polizia giudiziaria: attività svolta dopo che si è verificato un reato, per reprimerlo, prendendone notizia, impedendo che venga portato a ulteriori conseguenze, ricercando autori, compiendo atti per assicurare le fonti di prova, ecc. L'attività di polizia giudiziaria è collegata all'accertamento e alla repressione di un reato già commesso, e si colloca quindi all'interno del procedimento penale, costituendone il primo momento in contatto con il Pubblico Ministero. I compiti della polizia giudiziaria sono: acquisire notizia di reato, impedendo che sia portato a conseguenze ulteriori; ricercare gli autori dei reati; individuare e assicurare le fonti di prova. UFFICIALI DI POLIZIA GIUDIZIARIA Nell'esercizio delle attività istituzionali (vigilanza e controllo ufficiale su alimenti e bevande - prevenzione, verifica e controllo in materia di igiene e sicurezza ambientale nei luoghi di vita e di lavoro, di igiene di sanità pubblica e veterinaria) il personale operativo del Ministero della Salute (dirigenti medici, veterinari, chimici e farmacisti appartenenti alle professionalità sanitarie e delle aree funzionali di area seconda - assistenti di prevenzione e sanità - e terza - funzionari tecnici della prevenzione) può trovarsi a dover compiere anche funzioni di polizia giudiziaria (redazione verbali di accertamento di reato, repressione reati, assicurazione fonti di prova, accertamenti sullo stato dei luoghi, sequestri, ecc.). Il personale del Ministero della Salute può svolgere attività di PG a competenza limitata o settoriale, con la competenza solo sui reati connessi con i compiti d istituto (quelli nei quali ci si può imbattere nello svolgimento del servizio). Detto personale assume la qualifica di ufficiale polizia giudiziaria solo nell esercizio delle proprie funzioni, nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le rispettive attribuzioni (art. 57 co. 3 c.p.p.). L art. 57 c.p.p. individua ai commi 1 e 2 i soggetti che sono ufficiali e agenti di PG appartenenti a vari Enti (Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Corpo Forestale dello Stato, ecc.). 2/5

Il comma 3 1 stabilisce che sono altresì ufficiali e agenti di PG, nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali leggi e regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall'art. 55. L art. 55 2 c.p.p. definisce quali sono le funzioni della PG, stabilendo che queste devono essere svolte dagli ufficiali e agenti di PG. Per questo motivo il personale del Ministero della Salute svolge funzioni di PG secondo quanto stabilito dagli artt. 17 e 22 della Legge n. 441 del 26 febbraio 1963, dell art. 1 del D.M. 28 settembre 2005 n. 305 e dal punto 1.2. D.M. 17 gennaio n. 58. ATTI OBBLIGATORI DEGLI UFFICIALI DI POLIZIA GIUDIZIARIA Il personale del Ministero della Salute, essendo ufficiale di polizia giudiziaria può compiere tutti gli atti di PG. L inosservanza delle norme sulla PG può comportare responsabilità penali, in quanto l'esercizio di tali funzioni non è facoltativo, ma obbligatorio. La norma (art. 57 co. 3 c.c.p.) con l inciso nei limiti del servizio cui sono destinati, allude ad una competenza settoriale o limitata, mentre con l inciso secondo le rispettive attribuzioni fa riferimento ai diversi poteri conferiti agli ufficiali e agenti, con riguardo alla legittimazione a compiere da parte dei primi tutti gli atti di PG, e da parte dei secondi solo alcuni. L INFORMATIVA DI REATO L'attività di informazione riguarda una notizia di reato e presenta 2 aspetti: Acquisizione della notizia; Obbligatoria comunicazione di reato al PM. Se la notizia di reato non viene riferita, o viene riferita con ritardo, ricorrono responsabilità penali e disciplinari. L obbligo è considerato comunque assolto anche se 1 Il comma si riferisce al personale di altri enti (es. ufficiali sanitari, Vigili Urbani, funzionari doganali, Capitaneria di porto, comandanti di navi ed aeromobili, ASL in materia infortunistica, ecc.) tra cui anche i il personale del Ministero della Salute ai sensi degli artt. 17 e 22 della Legge n. 441 del 26 febbraio 1963, dell art. 1 del D.M. 28 settembre 2005 n. 305 e dal punto 1.2. D.M. 17 gennaio n. 58 2 1) La PG deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale. 2) Svolge ogni indagine e attività disposta o delegata dall'autorità giudiziaria. 3) Le funzioni indicate nei commi 1 e 2 sono svolte dagli ufficiali e dagli agenti di PG. 3/5

la PG sbaglia nell'individuare il PM che, per materia o territorio, è competente all indagine. La notizia di reato deve ritenersi acquisita quando si sono appresi gli elementi essenziali di un fatto costituente reato (anche se non si conosce l'autore), e cioè la notizia di reato non può considerarsi acquisita se si è ancora alla ricerca dell informazione o si sta svolgendo una attività di verifica o di controllo su una informazione generica. L informativa al PM, cui compete la direzione delle indagini, deve essere data: per iscritto senza ritardo indicando giorno e ora dell acquisizione oppure in forma orale immediatamente se vi è urgenza, facendo poi seguire l'informativa scritta. Deve contenere gli elementi essenziali del fatto e le fonti di prova e attività compiute, con relativa documentazione. CHI DEVE INVIARE L INFORMATIVA Anche se la notizia di reato è stata autonomamente acquisita o ricevuta dal singolo ufficiale di PG, l obbligo di informativa incombe sul dirigente dell Ufficio (oppure sull ufficiale di PG responsabile se delegato). La valutazione di sussistenza della notizia di reato spetta al dirigente dell'ufficio dal quale dipende chi l'ha acquisita. Il singolo ufficiale di PG, se ritiene di aver acquisito una notizia di reato deve immediatamente comunicarla al dirigente, che valuterà la sussistenza ai fini dell invio dell'informativa al PM ai sensi dell'art. 347 c.p.p. Il termine previsto dall'art. 347 decorre dalla acquisizione della notizia e non da quello in cui il dirigente ne ha valutato la sussistenza. Se il dirigente valuta che la notizia di reato è insussistente, non si avrà comunicazione al PM. Il dirigente potrà, comunque, impartire disposizioni per lo svolgimento di ulteriori attività, per approfondire. Se l'ufficiale di PG ha tempestivamente riferito al dirigente, le responsabilità per omissione o ritardo della comunicazione al PM ricade sul dirigente medesimo. 4/5

A tal fine è necessario che l'ufficiale di PG predisponga tutti gli atti necessari, debitamente e correttamente redatti e sottoscritti per poter essere inviati al PM a firma del dirigente, senza ritardi. La documentazione delle attività di PG serve a lasciare traccia dell attività di indagine della PG ed è costituita da: Annotazione: modo ordinario con il quale è documentata l'attività svolta di iniziativa dalla PG. Verbale: modo più formale di documentazione dell'attività di PG. La PG può far ricorso all annotazione, anche sommaria, tutte le volte che la legge non richiede la redazione del verbale, che può avvenire secondo le modalità ritenute idonee. Nulla vieta alla PG di documentare mediante verbale l'attività che potrebbe essere documentata mediante annotazione. Il codice stabilisce per quali atti deve essere redatto il verbale. Il verbale e l annotazione devono essere redatti correttamente e devono contenere alcuni elementi essenziali (luogo, anno, mese, giorno, generalità, descrizione, dichiarazioni, firme, ecc.). 5/5