PROCESSO TRIBUTARIO LA PRODUZIONE DI DOCUMENTI E MOTIVI AGGIUNTI EX ART.24 DEL D.LGS.N E il caso, per esempio, del divieto di eccepire motivi nuovi rispetto a quelli già palesati in sede di ricorso introduttivo o di controdeduzioni da parte dell ufficio impositore. Non a caso, si parla di motivi aggiunti ; anche la terminologia contenuta nella norma in questione non è casuale; deve trattarsi di doglianze già evidenziate negli atti di costituzione e ulteriormente ribadite in sede di memorie successive attraverso il richiamo a dottrina o giurisprudenza di merito o di cassazione. Stessa cosa dicasi per quanto riguarda i termini entro cui le parti devono provvedere all eventuale deposito di documenti o memorie illustrative. Il presente lavoro, partendo dalla lettura testuale dell art.24 del D.lgs.n 546/1992, focalizza alcuni degli aspetti salienti che rinvengono dall applicazione della norma in commento, concludendo con una formula esemplificativa che riproduce un fac- simile di atto di integrazione di motivi aggiunti a quelli già evidenziati nel ricorso introduttivo. La produzione di documenti e motivi aggiunti ex art.24 del D.lgs.n 546/1992: Facendo seguito alla presentazione del ricorso introduttivo da parte del ricorrente nonché all atto di controdeduzioni di parte convenuta, a sostegno delle tesi difensive avanzate nei propri atti di parte, la previsione normativa di cui all art.24 del D.lgs.n 546/1992, dispone 1 / 10
testualmente: i documenti devono essere elencati negli atti di parte cui sono allegati ovvero, se prodotti separatamente, in apposita nota sottoscritta da depositare in originale ed in numero di copie in carta semplice pari a quello della altre parti. L integrazione dei motivi di ricorso, resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione, è ammessa entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l interessato ha notizia di tale deposito. Se è stata già fissata la trattazione della controversia, l interessato, a pena d inammissibilità, deve dichiarare, non oltre la trattazione in camera di consiglio o la discussione in pubblica udienza, che intende proporre motivi aggiunti. In tal caso, la trattazione o l udienza, debbono essere rinviate ad altra data, per consentire gli adempimenti di cui al comma seguente. L integrazione dei motivi, si effettua mediante atto avente i requisiti di cui all art.18 per quanto applicabile. Si applicano l art.20, commi 1 e 2, l art.22, commi 1, 2, 3, e 5 e l art.23, comma 3. Con riferimento alla previsione normativa di cui sopra, ad avviso di chi scrive, l integrazione dei motivi può essere considerata un evento eccezionale essenzialmente circoscritto alle ipotesi specifiche contemplate dal legislatore. Con riferimento alla previsione di cui al comma 2 come sopra riportato, rileva segnalare che, a seguito della soppressione del comma 3 dell art.7 del D.lgs.n 546/1992 ad opera del D.L. n 203/2005, è preclusa al Collegio tributario adito la possibilità di ordinare alle parti il deposito di documenti. Per questa ragione, l integrazione dei motivi dovrebbe, in linea di principio, essere possibile solo a seguito del deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti. Ovviamente, la possibilità di integrare le motivazioni addotte nel proprio atto di parte è prevista anche per la parte resistente, tenendo presente che è preclusa la possibilità di modificare le ragioni opposte nell atto di controdeduzioni, essendo già definito il petitum e la causa petendi che hanno legittimato l inizio del procedimento tributario. 2 / 10
Per quanto riguarda l aspetto meramente processuale con il termine documento si deve intendere ogni scrittura apportata nel processo tributario finalizzata a provare, o meglio legittimare la richiesta di annullamento totale o parziale dell atto impositivo opposto in sede di ricorso introduttivo; in contrapposizione, quale elemento di difesa della pretesa tributaria esternata dall Ufficio impositore. Pertanto, presupponendo tale produzione documentale la preventiva costituzione in giudizio, diverso è il momento iniziale da tenere presente per il deposito della ridetta documentazione per le rispettive parti del processo tributario. Dottrina e Giurisprudenza concordano unanimemente nell escludere che il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di notifica del ricorso introduttivo possa essere considerato a pena di decadenza. Dovendosi, invece, il ricorrente necessariamente costituirsi nelle forme dici u all art.22 del D.lgs.n 546/1992, entro trenta giorni dalla data di proposizione del ricorso, a pena d inammissibilità, previa notifica dello stesso alla controparte, il successivo deposito da effettuare nei trenta giorni successivi alla notifica del ricorso rappresenta per il ricorrente il termine iniziale per la produzione dei documenti di cui sopra. Quando si parla di termine finale, si deve intendere il ventesimo giorno libero prima della data fissata per l udienza di trattazione ex art.32 comma 1 del D.lgs.n 546/1992. Rileva precisare, ancora, che l integrazione dei motivi aggiunti, può avvenire solo innanzi al Collegio tributario di primo grado, posto che l oggetto del processo di appello riguarda il thema decidendum stabilito dalle parti nel giudizio di prime cure (in tal senso: Cass. 22/02/2008, n 4605; Cass. 25/11/2005, n 24970).Da un punto di vista meramente formale, l integrazione dei motivi avviene mediante un atto molto simile al ricorso introduttivo piuttosto che a una memoria illustrativa. Infatti, l art.24 del D.lgs.n 546/1992, al comma 4 dispone espressamente che l integrazione dei motivi avviene tramite atti avente i requisiti di cui all art.18 del medesimo decreto, in quanto applicabili. 3 / 10
Dal contenuto dell atto in questione, si deve evincere che si tratta di integrazione dei motivi di doglianza già opposti nel proprio atto di parte ex art.24 del D.lgs.n 546/1992. E questo un aspetto importante, dal punto di vista formale, poiché, in caso contrario l atto potrebbe essere considerato un ricorso distinto, con conseguente inammissibilità dell atto stesso per decorso del termine di cui all art.21 del D.lgs.n 546/1992. Il più volte richiamato art.24 del D.lgs.n 546/1992 subordina la possibilità di integrazione dei motivi al deposito, ad opera delle altre parti, di documenti non conosciuti. Al fine della legittimità dell integrazione, i documenti non devono nemmeno essere conoscibili dalla parte mediante l ordinaria diligenza. Volendo essere più precisi sul punto, non possono essere ritenuti idonei a comportare l integrazione dei motivi, per esempio, il deposito di copie di documenti sequestrati in sede penale, oppure, processi verbali effettuati in occasione di verifiche effettuate presso il ricorrente, in caso di tributi erariali; atti legislativi o regolamentari. Nel caso in cui il Collegio tributario adito ritenga insussistenti i presupposti per l integrazione, a seconda dei casi, può negare il differimento dell udienza o, se l atto di integrazione è stato già proposto, dichiarare l inammissibilità dei motivi. Fino a dieci giorni liberi prima dell udienza, le parti possono depositare memorie illustrative. Possiamo dire che, le memorie illustrative costituiscono argomentazioni meglio specificate dalla parte costituita, rispetto ai motivi di doglianza già eccepiti nel ricorso introduttivo o nell atto di controdeduzioni depositato dalla parte convenuta. Ovviamente, è preclusa alla parte procedente, la possibilità di fare valere nuove doglianze rispetto a quelle già evidenziate negli atti di parte depositati. 4 / 10
Tramite la memoria illustrativa è possibile ampliare anche di molto quanto già sostenuto nel proprio atto di parte, evidenziando magari precedenti giurisprudenziali o dottrina che si riferisce al caso di specie. Non sempre, tuttavia, è facile distinguere una motivazione integrativa rispetto ad una illustrativa. Di seguito, per maggiore chiarezza, si riporta un fac-simile di atto di integrazione dei motivi di ricorso introduttivo presentato dal ricorrente che ha dato impulso all azione giudiziale innanzi al Collegio tributario adito: 5 / 10
Formula: Atto di integrazione dei motivi di Ricorso introduttivo ex art.24 del D.lgs.n 546/1992 : Alla Commissione Tributaria Provinciale di.. Il Sig... nato a.i l residente in C.F Oppure 6 / 10
La Società P.I... con sede legale in in persona del Legale rappresentante pro-tempore dott.... C.F., nato a residente a. Rappresentato/a e difeso dall avv..giusta procura ad litem rilasciata a margine del ricorso introduttivo del presente atto, presso il cui studio ha eletto domicilio ai fini del presente giudizio, 7 / 10
PREMESSO - che con ricorso (consegnato spedito o notificato) il...all Ufficio Tributi del Comune di.. e depositato presso la Segreteria di Codesta Commissione tributaria in data avverso l avviso di accertamento n emesso dal Comune di. Notificato il..in materia di (TARES IMU ICP) riferito al periodo d imposta.; - che in data ha avuto notizia del deposito ad opera della controparte di documenti prima conosciuti quali..; - che, pertanto, ai fini di una più completa azione difensiva si rende necessaria la presentazione dei seguenti: MOTIVI AGGIUNTI 8 / 10
di cui all art.24, comma 2 del D.lgs.n 546/1992, si segnala quanto di seguito:...... Per tutti i motivi sopra esposti e per quelli indicati nel ricorso introduttivo, CHIEDE A Codesta Commissione tributaria adita, l accoglimento del ricorso precedentemente presentato, con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio(qualora non sia stata richiesta precedentemente). Luogo- data.. 9 / 10
Firma del difensore 10 / 10