Il nuovo apprendistato

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a cura di Alessandro Millo Il nuovo apprendistato (T.U. n. 167/2011) 1 La normativa abrogata Abrogate espressamente: Implicitamente: Legge n. 25/1955 D.P.R. n. 1668/56 Legge n. 56/1987 (art. 21-22 ) D.M. 28/02/2000 (tutor) Legge n. 196/1997 (art. 16) D.Lgs. n. 276/2003 (artt. 47-53) ( La disciplina di dettaglio ad integrazione del nuovo testo unico è rimessa integralmente alla contrattazione collettiva) ( art. 7, c.6 ) 2

Il periodo transitorio Nelle Regioni e nei settori dove non è immediatamente operativa la nuova disciplina, in via transitoria e per non oltre sei mesi, trova applicazione la normativa previgente anche in assenza dell offerta formativa pubblica regionale si applicano comunque le nuove regolazioni contrattuali dell apprendistato professionalizzante in attesa della disciplina regionale, l apprendistato di alta formazione può comunque essere attivato mediante la stipula di apposite convenzioni tra le istituzioni formative e di ricerca ed i datori di lavoro interessati. ( art. 7, c. 7 ed art. 5, c. 3 ) 3 Definizioni e tipologie L apprendistato è un contratto a tempo indeterminato, finalizzato alla formazione ed occupazione dei giovani definito secondo le seguenti tipologie: pprendistato per la qualifica e il diploma professionale ( età: 15-25; durata: fino a 3 o 4 anni per diplomi regionali quadriennali ) pprendistato professionalizzante o contratto di mestiere ( età: 18-29*; durata: fino a 3 o 5 anni per particolari mestieri artigianali ) pprendistato di alta formazione e ricerca ( età: 18-29*; durata: stabilita dalle intese regionali ) dai 17 anni di età, se ( in art. possesso 1, 3, 4 e 5 di ) una qualifica professionale 4

Il contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere L apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere è rivolto ai giovani di età compresa tra 18 e 29 anni ed è finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale (a fini contrattuali) Può essere assunto già a 17 anni chi possiede una qualifica professionale ex d.lgs. 226/2005 (titolo formativo) Ha la durata stabilita dai contratti collettivi nazionali, entro il limite massimo di 3 anni o 5 anni per le particolari figure professionali individuate dai C.C.N.L. dell artigianato I C.C.N.L. dei settori caratterizzati da cicli stagionali, possono prevederne lo svolgimento articolato in più periodi a tempo determinato, stabilendone le modalità e le durate minime ( art. 4 ) 5 La disciplina regionale La formazione svolta sotto la responsabilità della azienda, è integrata da un offerta formativa pubblica, interna o esterna all azienda, finalizzata ad acquisire competenze di base e trasversali, per un monte ore complessivo non superiore a 120 ore nel triennio... disciplinata dalle Regioni sentite le parti sociali e tenuto conto dell età, titolo di studio e competenze dell apprendista nei limiti delle risorse annualmente disponibili Regioni ed associazioni di categoria dei datori di lavoro possono definire anche nell ambito della bilateralità le modalità per il riconoscimento della qualifica di maestro artigiano o di mestiere ( art. 4, c. 3 e 4 ) 6

La contrattazione collettiva Alla contrattazione collettiva nazionale o interconfederale è rimessa l intera disciplina del contratto di apprendistato, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge, in particolare: la durata (anche minima o stagionale ) le modalità di erogazione della formazione i sistemi di classificazione ed inquadramento del personale, che confluiscono nel repertorio delle professioni le modalità di conferma in servizio, al fine di assumere nuovi apprendisti ( art. 2 e 4 ) 7 Il piano formativo Il piano formativo va definito in forma scritta, anche sulla base dei moduli e formulari definiti dalla contrattazione collettiva, entro 30 giorni dalla stipula del contratto L inadempimento dell obbligo formativo, tale da impedire la realizzazione delle finalità dell istituto ed esclusivamente imputabile al datore di lavoro, comporta la restituzione dell agevolazione contributiva, maggiorata del 100%, previa disposizione da parte del personale ispettivo ad adempiere entro un congruo termine ( art. 2 e 7 ) 8

Limiti ed obblighi di legge a) forma scritta del contratto e del piano formativo, da definire nei successivi trenta giorni b) retribuzione stabilita dal C.C.N.L. in misura ridotta fino a 2 livelli oppure in percentuale crescente c) divieto di retribuzione a cottimo d) presenza di un tutore o referente aziendale Pena la sanzione amministrativa da 100 a 600 euro aumentata in caso di recidiva da 300 a 1500 euro previa diffida da parte del dal personale ispettivo ( art. 2 e 7 ) 9 Numero degli apprendisti I datori di lavoro possono assumere apprendisti in numero non superiore alle maestranze specializzate e qualificate e comunque fino a 3 ( art. 2, c.3 ) Limiti innalzati per imprese artigiane edilizia e lavorazioni in serie: fino a 5; trasporti: fino a 8; lavorazioni non in serie: fino a 9; lavorazioni artistiche e tradizionali ed abbigliamento su misura: fino a 16 ( art. 4, L. 443/1985) Gli apprendisti sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l applicazione di particolari normative e istituti, salvo differenti specifiche previsioni di legge o di contratto collettivo ( art. 7, c. 3 ) ; ( art. 7, c. 3 ) 10

Assenze degli apprendisti La contrattazione collettiva può prevedere il prolungamento del periodo di apprendistato in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del rapporto di lavoro superiore a 30 giorni, come previsto dalla normativa durante i periodi di astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro per maternità e paternità Obbligo di comunicazione: il datore di lavoro che a causa di un assenza del lavoratore ritenga di detrarre il relativo periodo dall'apprendistato e prolungarne la scadenza ha l'obbligo di comunicare al lavoratore lo spostamento del termine finale, prima della scadenza, spiegandone le ragioni e indicando la nuova scadenza o il periodo che deve essere detratto (Cass. n. 20357/2010). ( art. 2, lett. h ) ( art. 7, D.P.R. n. 1076/1976 ) 11 Recesso La legge prevede: il divieto di recedere durante il periodo di formazione senza giusta causa o giustificato motivo, per entrambe le parti (!) la possibilità di recedere dal contratto al termine del periodo di formazione, dal quale decorre il preavviso ex 2118 c.c. la prosecuzione come ordinario rapporto di lavoro a tempo indeterminato, se nessuna delle parti esercita la facoltà di recesso al termine del periodo di formazione la possibilità per la contrattazione collettiva di condizionare alla conferma in servizio l assunzione di ulteriori apprendisti ( art. 2, lett. i, l, m ) 12

La tutela previdenziale Agli apprendisti sono estese le seguenti assicurazioni sociali obbligatorie a) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; b) invalidità e vecchiaia; c) malattia; d) maternità; e) assegni familiari la contribuzione a carico dei datori di lavoro che assumono apprendisti è ridotta al 10% fino a 9 dipendenti, per i primi due anni 1,5-3% dal 1 gennaio 2012, per i primi tre anni sgravio totale l agevolazione è estesa ai 12 mesi successivi alla qualificazione In via sperimentale per il triennio 2009-11 è esteso agli apprendisti un trattamento pari alla indennità di disoccupazione ordinaria in caso di licenziamento o sospensione per crisi aziendali o occupazionali, di durata massima di 90 gg. nell intero periodo di apprendistato, subordinato all intervento integrativo di almeno il 20% della retribuzione a carico degli enti bilaterali. ( art. 7, c.9 ) 13 ( art. 1, comma 773, Legge n. 296/2006 ed art. 19, D.L. 185/2008, conv. in L. 2/2009 ) Gli incentivi al nuovo apprendistato dal 30 novembre 2011 ITALIA LAVORO S.p.A., società strumentale del Ministero del lavoro, ha bandito incentivi alle assunzioni con contratto di apprendistato di giovani svantaggiati (es. disoccupati da almeno 6 mesi): apprendistato per la qualifica o il diploma. 5500 apprendistato professionalizzante o di mestiere. 4700 fino ad esaurimento dello stanziamento di 78 milioni di euro Condizioni: contratto stipulato dal 30/11/2011 al 31/12/2012, assenza di rapporti lavoro di dipendente o assimilato con lo stesso beneficiario negli ultimi 12 mesi, cessati per cause diverse da scadenza naturale o per fine fase lavorativa durata non inferiore a 12 mesi, pena la restituzione dell incentivo, integralmente in caso di risoluzione per qualsiasi ragione nei primi 6 mesi o proporzionalmente in caso di risoluzione tra 6 e 12 mesi ( C.U.P. I52F11000090007 ) 14

L apprendistato dei lavoratori in mobilità E possibile assumere con contratto di apprendistato i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità. fruendo delle agevolazioni previste dalla L. 223/1991: art. 25, comma 9:contribuzione pari agli apprendisti art. 8, comma 4: incentivo pari al 50% dell indennità di mobilità ma senza prolungamento per i 12 mesi successivi alla qualifica Per essi trovano applicazione, le disposizioni in materia di licenziamenti individuali di cui alla legge 15 luglio 1966, n. 604, in deroga alle previsioni di cui all articolo 2, comma 1, lett. i) ( art. 7, c. 4 e 9 ) 15 l apprendistato nel settore pubblico Con D.P.C.M. è definita la disciplina dell apprendistato nei settori di attività pubblici e del relativo reclutamento, entro 12 mesi. ( art. 7, c. 8 ) 16