Dott. Pierluigi GATTI ASL AL

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Dott. Pierluigi GATTI ASL AL

Approvato dalla Conferenza Stato/Regioni il 7 luglio 2016 Pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro il 22 luglio 2016 Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19/08/2016 In vigore dal 04 settembre 2016

stabilisce i requisiti della formazione per i responsabili e gli addetti ai servizi di prevenzione e protezione ai sensi dell art. 32, c. 2 del decreto 81 abroga, in quanto non più coerenti con il quadro normativo, i precedenti Accordi che disciplinavano l argomento sanciti il 26 gennaio 2006 e 8 ottobre 2006 sostituisce l Allegato 1 all Accordo del 21 dicembre 2011 per la formazione dei lavoratori riguardante la formazione in modalità e-learning modifica l allegato XIV al Decreto 81 (relativo all aggiornamento dei coordinatori); detta disposizioni integrative e correttive alla disciplina della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro; disciplina il riconoscimento dei crediti formativi in caso di percorsi formativi i cui contenuti si sovrappongano in tutto o in parte

Articolo 32 Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni...per lo svolgimento delle funzioni di responsabile e di addetto ai servizi di prevenzione e protezione è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti: titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore; attestato di frequenza, con verifica di apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative ; (mod. A e B) frequenza a corsi di aggiornamento....per lo svolgimento delle funzioni di responsabile del SPP, oltre a quanto scritto a sinistra, è necessario possedere un attestato di frequenza, con verifica di apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro correlato, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali (mod. C)

L art. 32 identifica le classi di laurea il cui possesso esonera dalla frequenza ai corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative ; (mod. A e B) Lo stesso art. 32 prevede che ulteriori titoli di studio esoneranti possono essere individuati dalla Conferenza Stato-regioni Nell allegato I è riportato l elenco delle classi di laurea ai fini dell esonero (solo) ai corsi di cui sopra.

novità Costituisce altresì titolo di esonero dalla frequenza dei corsi previsti (moduli A-B-C) nel presente Accordo relativamente a ciascun modulo (moduli A-B-C), il possesso di un certificato universitario attestante il superamento di uno o più esami relativi ad uno o più insegnamenti specifici del corso di laurea nel cui programma siano presenti i contenuti previsti nel presente Accordo o l attestato di partecipazione ad un corso universitario di specializzazione, perfezionamento o master i cui contenuti e le relative modalità di svolgimento siano conformi ai contenuti del presente Accordo.

L elenco dell Accordo comprende i soggetti formatori ope legis già individuati nell art. 32 più gli ulteriori soggetti individuati dalla Conferenza Stato/Regioni (mandato al comma 4). due precisazioni sulla lettera l) 1) Possono effettuare attività formative e di aggiornamento direttamente o avvalendosi di strutture formative di loro diretta ed esclusiva emanazione. Queste ultime devono essere accreditate secondo i modelli regionali. 2) La rappresentatività va valutata secondo i seguenti criteri:. consistenza numerica degli associati. ampiezza e diffusione delle strutture organizzative. stipulazione dei contratti naz. collettivi di lavoro (no mera adesione). partecipazione alla trattazione delle controversie

Attualmente disciplina: NB: in corso l aggiornamento (dicembre 2016) http://www.regione.piemonte.it/sanita/cms2/sicurezza/formazione-figure-dlgs-8108

http://www.regione.piemonte.it/sanita/cms2/sicurezza/formazionefigure-dlgs-8108/1985-la-formazione-degli-rspp-e-aspp

I docenti devono dimostrare di avere almeno due anni di esperienza professionale maturata in materia di prevenzione e sicurezza e/o maturata nella formazione alla prevenzione e sicurezza sul lavoro I corsi devono essere tenuti da docenti in possesso dei requisiti previsti dal decreto interministeriale del 6 marzo 2013 riguardante i criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro

In ordine all organizzazione dei corsi di formazione, si conviene sui seguenti requisiti: a)individuazione di un responsabile del progetto formativo; b)impiego di docenti con esperienza almeno biennale in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro; c)numero dei partecipanti per ogni corso: massimo 30 unità; d)tenuta del registro di presenza dei formandi da parte del soggetto che realizza il corso; e)assenze ammesse: massimo 10% del monte orario complessivo. Per ciascun corso, il soggetto formatore dovrà: a) Indicare il responsabile del progetto formativo, che può essere individuato tra i docenti dello stesso corso; b) indicare i nominativi dei docenti; c) Ammettere un numero massimo di partecipanti ad ogni corso, nel limite di 35 soggetti; d) Tenere il registro di presenza dei partecipanti; e) Verificare la frequenza del 90% delle ore di formazione previste, ai fini dell ammissione alla verifica dell apprendimento.

...privilegiare le metodologie attive, che comportano la centralità del discente nel percorso di apprendimento. A tali fini è necessario: a)garantire un equilibrio tra lezioni frontali, esercitazioni in aula e relative discussioni, nonché lavori di gruppo...; b)favorire metodologie di apprendimento basate sul problem solving, applicate a simulazioni e problemi specifici, con particolare attenzione ai processi di valutazione e comunicazione legati alla prevenzione. Allegato IV Indicazioni metodologiche per la progettazione ed erogazione dei corsi 1. Profili di competenza degli ASPP/RSPP 2. Bisogni formativi di ASPP/RSPP 3. Il progetto formativo - gli obiettivi specifici e i risultati attesi dell unità didattica - i contenuti dell unità didattica e la durata - la strategia formativa e la metodologia didattica - il documento progettuale 4. Verifiche in itinere e finale

Allegato IV Indicazioni metodologiche per la progettazione ed erogazione dei corsi 1. Profili di competenza degli ASPP/RSPP Il responsabile e gli addetti al servizio di prevenzione e protezione costituiscono per il datore di lavoro il riferimento per la valutazione, la programmazione e la consulenza in materia di SSL...... in particolare al RSPP sono affidate le funzioni progettuali ed attuative delle misure di sicurezza, nonché la realizzazione tecnica di quanto programmato... Si tratta quindi di una figura manageriale individuata dal legislatore per perseguire e sostenere gli obiettivi di sicurezza individuati dal datore di lavoro. 2. Bisogni formativi di ASPP/RSPP Le competenze professionali di ASPP e RSPP si incentrano su tre aree di competenza: - gestionale/organizzativa - tecnico-specifica - relazionale per le quali si identificano i seguenti bisogni formativi: conoscenza della normativa di salute e sicurezza sul lavoro e dell organizzazione della prevenzione (ruoli, responsabilità, processi); capacità di individuare e valutare adeguatamente i rischi e di collaborare a definire e a programmare adeguate misure di prevenzione e protezione in relazione ai diversi contesti lavorativi dal punto di vista tecnico, organizzativo e procedurale capacità relazionali, comunicative... anche in situazioni potenzialmente conflittuali, nel rispetto delle esigenze di tutte le parti in gioco.

Il percorso formativo è ancora strutturato in tre distinti moduli: A, B e C Come per il precedente Accordo, il Modulo A: è il corso base per lo svolgimento della funzione di RSPP e ASPP è propedeutico per l accesso agli altri moduli la durata complessiva è di 28 ore, escluse le verifiche finali di apprendimento durata e contenuti sono da considerarsi come minimi, quindi il soggetto formatore può implementarli novità È consentito l utilizzo della modalità e-learning (secondo i criteri dell Allegato II)

Deve consentire a RSPP e ASPP di essere in grado di conoscere: la normativa generale e specifica in tema di salute e sicurezza e gli strumenti per garantire un adeguato approfondimento e aggiornamento in funzione della continua evoluzione della stessa; i soggetti del sistema di prevenzione aziendale (compiti e responsabilità) le funzioni svolte dal sistema istituzionale pubblico e dagli enti preposti alla tutela della SSL i principali rischi trattati nel decreto 81 e individuare le misure di prevenzione e protezione, nonché le modalità per la gestione delle emergenze; gli obblighi di informazione, formazione ed addestramento i concetti di pericolo, rischio, danno, prevenzione e protezione gli elementi metodologici per la valutazione del rischio.

Articolazione dei contenuti minimi del Modulo A Si passa dai precedenti sette Moduli (da A1 ad A7) alle attuali 5 Unità Didattiche, per ciascuna delle quali sono specificati: la durata (minima), gli obiettivi formativi e i contenuti (minimi) del modulo.

novità Contenuti sostanzialmente invariati. Aggiunto Il sistema istituzionale della prevenzione e, nel processo di VR attenzione ai cd rischi particolari

Come per il precedente Accordo, il Modulo B è il corso correlato alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative ; è quindi necessario per lo svolgimento delle funzioni di RSPP e ASPP. Non è consentito l utilizzo della modalità e-learning La novità è costituita dalla previsione di un Modulo B comune a tutti i settori produttivi della durata (minima) di 48 ore, esaustivo per tutti i settori produttivi ad eccezione dei 4 per cui serve la frequenza ai moduli di specializzazione. Il Modulo B comune è propedeutico per l accesso a 4 diversi Moduli B di specializzazione.

Articolazione dei contenuti minimi del Modulo B comune a tutti i settori produttivi (48 ore)

Articolazione dei contenuti minimi dei Moduli B di specializzazione

Deve consentire a RSPP e ASPP di acquisire le conoscenze/abilità per: individuare i pericoli e valutare i rischi presenti negli ambienti di lavoro del comparto, compresi i rischi ergonomici e stress lavoro-correlato; individuare le misure di prevenzione e protezione dai rischi presenti negli specifici comparti, compresi i DPI, in riferimento alla specifica natura del rischio e dell attività lavorativa; contribuire ad individuare adeguate soluzioni tecniche, organizzative e procedurali di sicurezza per ogni tipologia di rischio. L articolazione oraria dei singoli argomenti da trattare è lasciata ai soggetti formatori La trattazione dei rischi dovrà prevedere un breve richiamo normativo e la precisa definizione degli stessi.

E il corso di specializzazione per le sole funzioni di responsabile del servizio di prevenzione e protezione. la durata complessiva è di 24 ore, escluse le verifiche di apprendimento finali durata e contenuti sono da considerarsi come minimi, quindi il soggetto formatore può implementarli. non è consentito l utilizzo della modalità e-learning

Articolazione dei contenuti minimi del Modulo C I precedenti quattro Moduli (da C1 a C4) sono trasformati nelle attuali 4 Unità Didattiche, per ciascuna delle quali sono specificati: la durata (minima), gli obiettivi formativi e i contenuti (minimi) del modulo.

Introdotta un unità didattica (C4) dedicata al benessere organizzativo tra cui i fattori di natura ergonomica e da stress lavoro correlato. Spostati al modulo B la trattazione dei rischi di natura psicosociale (ora in UD7) e dei rischi di natura ergonomica (ora in UD6) Tra i contenuti dell Unità Didattica C2 è stata inserita: La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (D.Lgs. 231/2001 e s.m.i.)

Deve consentire ai RSPP di acquisire le conoscenze/abilità relazionali e gestionali per: progettare e gestire processi formativi in riferimento al contesto lavorativo e alla valutazione dei rischi, anche per la diffusione della cultura della salute e sicurezza e del benessere organizzativo; Pianificare, gestire e controllare le misure tecniche, organizzative e procedurali di sicurezza aziendali attraverso sistemi di gestione della sicurezza; Utilizzare forme di comunicazione adeguate a favorire la partecipazione e la collaborazione dei vari soggetti del sistema

È obbligatoria l effettuazione di prove di valutazione per ciascun Modulo A, B e C, finalizzate a verificare le conoscenze relative alla normativa vigente e le competenze tecnico- professionali acquisite. Le prove sono predisposte dai vari docenti, eventualmente supportati dal responsabile del progetto formativo. È obbligatoria la redazione dei verbali d esame (anche su supporti informatici), conservati a cura del soggetto formatore e contenenti i seguenti elementi: dati identificativi del soggetto formatore; dati del corso (tipologia e durata del modulo); elenco degli ammessi alla verifica dell apprendimento (in base alla frequenza minima del 90% del monte ore previsto); tipologia della verifica di apprendimento con relativa indicazione dell idoneità; luogo, data e orario della verifica di apprendimento; sottoscrizione del verbale da parte dei/del soggetto che hanno/ha proceduto alla verifica dell apprendimento.

Le verifiche di apprendimento si svolgono con le seguenti modalità: MODULO A test (somministrabili anche in itinere), con minimo 30 domande, ciascuna con almeno tre risposte alternative. L esito positivo è dato dalla risposta esatta ad almeno 21 domande (70%). Il test può eventualmente essere integrato da un colloquio di approfondimento MODULO B test (somministrabili anche in itinere), con minimo 30 domande, ciascuna con almeno tre risposte alternative. L esito positivo è dato dalla risposta esatta ad almeno 21 domande. + prova finale di tipo descrittivo basata sulla risoluzione di almeno 5 domande aperte su casi reali o una simulazione finalizzata alla verifica delle competenze tecnico professionali attinenti il ruoli di RSPP e ASPP nel contesto lavorativo + eventuale colloquio di approfondimento MODULO C test (somministrabili anche in itinere), con minimo 30 domande, ciascuna con almeno tre risposte alternative. L esito positivo è dato dalla risposta esatta ad almeno 21 domande. + colloquio individuale finalizzato a verificare le competenze organizzative, gestionali e relazionali acquisite.

Sono rilasciati dai soggetti formatori, che provvedono anche alla custodia/archiviazione (anche su supporti informatici) della documentazione relativa a ciascun corso. Gli attestati devono prevedere i seguenti elementi minimi comuni: a) denominazione del soggetto formatore; b) dati anagrafici del partecipante al corso; c) specifica della tipologia di corso seguito con indicazione del corso frequentato e indicazione della durata (nel caso dei Moduli B è necessario indicare: Modulo B comune e/o Moduli di specializzazione); d) periodo di svolgimento del corso; e) firma del soggetto formatore Le Regioni e le Province autonome riconoscono reciprocamente gli attestati rilasciati nei rispettivi territori.

Modelli di attestato su DGR da usarsi PREFERIBILMENTE

Presso il soggetto formatore deve essere conservato per almeno 10 anni il Fascicolo del corso contenente: dati anagrafici del partecipante; registro del corso recante: elenco dei partecipanti (con firme) nominativo e firma del/dei docente/i contenuti ora di inizio e fine documentazione relativa alla verifica di apprendimento

(EX ACCORDO STATO-REGIONI DEL 26 GENNAIO 2006) RISPETTO ALLA NUOVA ARTICOLAZIONE DEL MODULO B.* (*nel vecchio Accordo la frequenza ai Moduli A e C costituiva Credito Formativo permanente) Sono fatti salvi i percorsi formativi effettuati in vigenza dell accordo Stato- Regioni del 26 gennaio 2006, pertanto gli RSPP e ASPP che non cambiano settore produttivo e continuano ad operare esclusivamente all interno di esso non dovranno integrare il proprio percorso formativo per adeguarsi alle previsioni del presente accordo.

Tabella di corrispondenza ai fini del riconoscimento dei crediti formativi acquisiti, ovvero delle ulteriori ore integrative previste in caso di passaggio ad altro settore produttivo. agricoltura pesca costruzioni meccanica chimica commercio sanità pubbl. amm./istruz. alberghi/assicur./ecc.

è obbligatorio sia per RSPP che per ASPP si inquadra nella dimensione della life long learning (formazione continua nell arco dell intera vita lavorativa) deve riguardare evoluzioni, innovazioni, applicazioni pratiche e approfondimenti collegate al contesto produttivo e ai rischi specifici del settore. Verte sulle seguenti tematiche (argomenti da trattare): aspetti giuridico-normativi e tecnico-organizzativi; sistemi di gestione e processi organizzativi; fonti di rischio specifiche dell attività lavorativa o del settore produttivo dove si esercita il ruolo, compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari (stress lavoro-correlato, lavoratrici in stato di gravidanza, differenze di genere, età, provenienza da altri Paesi, tipologia contrattuale); tecniche di comunicazione, volte all informazione e formazione dei lavoratori

per RSPP: 60 ore per i macrosettori ATECO: 3 (costruzioni), 4 ( meccanica ), 5 ( chimica), 7 (sanità) 40 ore per i restanti macrosettori ATECO: 1 (agricoltura), 2 (pesca), 6 (commercio), 8 (P.A./istruz.) e 9 (alberghi, assicuraz., ecc). per RSPP: minimo 40 ore complessive per ASPP: minimo 20 ore complessive 100 ore in caso di esercizio di funzione in macrosettori appartenenti a ciascuno dei due raggruppamenti per ASPP: 28 ore per tutti i macrosettori

è preferibile distribuire il monte ore nell arco temporale del quinquennio è consentito per tutto il monte ore l utilizzo della modalità e- learning per i corsi di aggiornamento sono richiesti: a) n. massimo di partecipanti per corso = 35 unità b) tenuta del registro di presenza da parte del soggetto che realizza il corso ci si può aggiornare anche partecipando a convegni o seminari (che trattino materie coerenti) per un numero di ore non superiore al 50 % del totale, ovvero: 10 ore per ASPP 20 ore per RSPP in caso di convegno o seminario non vi è alcun vincolo sul numero massimo di partecipanti, ma è richiesta la tenuta del registro di presenza i corsi di aggiornamento (compresi quelli erogati in e-learning), i convegni e i seminari possono essere organizzati e realizzati solo dai soggetti formatori individuati dall Accordo (punto 2)

Ai fini dell aggiornamento per RSPP e ASPP: (e viceversa) la partecipazione a corsi di aggiornamento per formatore per la sicurezza sul lavoro (D.M. 6 marzo 2013) la partecipazione a corsi di aggiornamento per coordinatore per la sicurezza (allegato XIV al D.Lgs 81/08) Fino al 4 settembre 2021 la frequenza del Modulo B comune o dei Moduli B di specializzazione è riconosciuta come aggiornamento per RSPP/ASPP già formati ex Accordo 2006 la partecipazione a corsi di formazione finalizzati all ottenimento e/o aggiornamento di qualifiche specifiche come ad esempio: dirigenti, preposti, lavoratori incaricati dell attuazione delle misure di prevenzione incendi, primo soccorso, gestione delle emergenze la partecipazione ai corsi di specializzazione dei Moduli B (SP1, SP2, SP3 SP4)

L obbligo di aggiornamento è stato introdotto dalle modifiche apportate al D.Lgs 626/94 dal D.Lgs 195/2003. (RSPP e ASPP sono tenuti a frequentare corsi di aggiornamento con cadenza almeno quinquennale, secondo le indicazioni della Conferenza Stato/regioni) - art. 8-bis La Conferenza Stato/regioni disciplina (anche) gli aggiornamenti con l Accordo 26 gennaio 2006 (punto 3). Si creano 3 fattispecie possibili: 1 RSPP e ASPP che hanno effettivamente frequentato il (vecchio) Modulo B: data di decorrenza del quinquennio quella della conclusione del modulo B 2 RSPP e ASPP che hanno usufruito dell esonero in base ai crediti sia formativi che professionali riassunti nelle tabelle A 4 e A 5 dell Accordo 2006: data di decorrenza del quinquennio 14/02/2007 con scadenza 14/02/2012 3 RSPP e ASPP in possesso di laurea esonerante: data di decorrenza del quinquennio quella di conseguimento della laurea

L aggiornamento ha decorrenza quinquennale e parte dalla conclusione del Modulo B comune. per i soggetti esonerati (per il possesso di laurea esonerante), l aggiornamento quinquennale decorre: dalla data di entrata in vigore del decreto 81 e cioè 15 maggio 2008 dalla data del conseguimento della laurea (se dopo il 15 maggio 2008)

Per poter esercitare la propria funzione, RSPP e ASPP dovranno, in ogni istante, poter dimostrare che nel quinquennio antecedente hanno partecipato a corsi di formazione per un numero di ore non inferiore al minimo previsto. L assenza della regolare frequenza ai corsi di aggiornamento non fa venir meno il credito formativo maturato. Il completamento dell aggiornamento, pur se effettuato in ritardo, consente di ritornare ad eseguire la funzione esercitata. Alla data di entrata in vigore dell Accordo (4 settembre 2016), l eventuale completamento dell aggiornamento relativo al quinquennio precedente, potrà essere realizzato nel rispetto delle nuove regole.

Il nuovo Accordo contiene anche disposizioni integrative e correttive alla disciplina della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Per i corsi in materia di salute e sicurezza la modalità e-learning è da ritenersi valida solo se espressamente prevista da norme e Accordi Stato-Regioni o dalla contrattazione collettiva, con le modalità disciplinate dal presente Accordo e nel rispetto delle disposizioni di cui all allegato II. Allegato II REQUISITI E SPECIFICHE PER LO SVOLGIMENTO DELLA FORMAZIONE SU SALUTE E SICUREZZA IN MODALITA E-LEARNING definisce: A: requisiti e specifiche di carattere organizzativo; B: requisiti e specifiche di carattere tecnico; C: profili di competenze per la gestione didattica e tecnica; D: documentazione Tra le importanti novità: la verifica di apprendimento finale non più in presenza In pratica l Allegato II sostituisce l Allegato I agli Accordi del 21 dic. 2011

anche per la formazione specifica dei lavoratori, ma solo per il rischio basso

Modifiche all Allegato XIV del d.lgs. 81/08... riguarda gli obblighi di aggiornamento del coordinatore per la progettazione e per l esecuzione dei lavori edili. L aggiornamento può essere svolto anche attraverso la partecipazione a convegni o seminari con un numero massimo di 100 partecipanti L aggiornamento può essere svolto anche attraverso la partecipazione a convegni o seminari, in tal caso è richiesta la tenuta del registro di presenza dei partecipanti da parte del soggetto che realizza l iniziativa e non vi è alcun vincolo sul numero massimo di partecipanti.

Requisiti dei docenti In tutti i corsi obbligatori di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, fatti salvi quelli nei quali i requisiti dei docenti siano già previsti da norme specifiche, i docenti devono essere in possesso dei requisiti previsti dal decreto interministeriale 6 marzo 2013 (in vigore dal 18 marzo 2014) Il Datore di Lavoro RSPP può svolgere, esclusivamente nei riguardi dei propri lavoratori, la formazione di cui all Accordo 21 dicembre 2011 (lavoratori, dirigenti e preposti), anche se non in possesso del requisito relativo alla capacità didattica stabilito dallo stesso decreto 6 marzo 2013* * che stabiliva la stessa cosa ma solo per un periodo di 24 mesi (dal 18/03/ 2014)

Condizioni particolari per la formazione del datore di lavoro RSPP Un datore di lavoro, la cui attività è inserita nei macrosettori a rischio medio/alto (allegato II Accordo 21 dic. 2011) può partecipare al modulo di formazione per datore di lavoro RSPP relativo al livello di rischio basso se tutti i lavoratori svolgono esclusivamente attività a rischio basso. Se successivamente viene meno questa condizione il DdL è tenuto ad integrare la propria formazione (in n. di ore e contenuti) in funzione delle mutate condizioni di rischio nelle attività dei propri lavoratori. Un datore di lavoro la cui attività è inserita nei macrosettori a rischio basso (allegato II Accordo 21 dic. 2011) deve partecipare o integrare la formazione per datore di lavoro RSPP al livello di rischio medio o alto se suoi lavoratori svolgono attività a rischio medio o alto.

Formazione dei lavoratori somministrati La formazione dei lavoratori in caso di somministrazione di lavoro può essere effettuata nel rispetto delle disposizioni, ove esistenti, del contratto collettivo applicabile nel caso di specie o secondo le modalità concordate tra il somministratore e l utilizzatore. In particolare essi possono concordare che la formazione generale sia a carico del somministratore e quella specifica di settore a carico dell utilizzatore. In difetto di accordi la formazione dei lavoratori va effettuata dal somministratore unicamente con riferimento alle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell attività per la quale i lavoratori vengono assunti, sempre che il contratto di somministrazione non ponga tale obbligo a carico dell utilizzatore. Ogni altro obbligo formativo è a carico dell utilizzatore. la formazione dei lavoratori in caso di somministrazione di lavoro viene effettuata a carico del somministratore che informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive e li forma e addestra all uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell attività lavorativa per la quale essi vengono assunti. Il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall utilizzatore.

Organizzazione di corsi di formazione In tutti i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro è possibile ammettere un numero massimo di partecipanti ad ogni corso pari a 35 unità, fatti salvi i corsi nei quali vengono stabiliti criteri specifici relativi al numero dei partecipanti. L aggiornamento per lavoratori, preposti, dirigenti, datori di lavoro RSPP e RLS può essere ottemperato con la partecipazione a convegni o seminari nella misura non superiore al 50% del totale di ore previste. Ore previste Lavoratori, dirigenti e preposti: min. 6 ore in 5 anni Datore di lavoro RSPP: 6 ore in 5 anni (R. basso); 10 ore in 5 anni (R medio); 14 ore in 5 anni (R. alto) RLS: min. 4 ore/anno per RLS di imprese da 15 a 50 lavoratori min. 8 ore/anno per RLS di imprese con più di 50 lavoratori

Organizzazione di corsi di formazione L Allegato V contiene una tabella riassuntiva dei criteri della formazione rivolta ai principali soggetti con ruoli in materia di prevenzione.

Via i riferimenti negli Accordi agli Enti Bilaterali Articolo 37, comma 12 del D.Lgs. 81/08 12. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l attività del datore di lavoro, durante l orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.

Accordo per la formazione dei lavoratori del 21 dicembre 2011 rep. 221 Nota: in coerenza con le previsioni di cui all'articolo 37, comma 12, del D.Lgs. n. 81/08, i corsi di formazione per i lavoratori vanno realizzati previa richiesta di collaborazione agli enti bilaterali, quali definiti all'articolo 2, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, e successive modifiche e integrazioni e agli organismi paritetici, così come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera ee), del D.Lgs. 81/08, ove esistenti sia nel territorio che nel settore nel quale opera l'azienda. In mancanza, il datore di lavoro procede alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione. Ove la richiesta riceva riscontro da parte dell'ente bilaterale o dell'organismo paritetico, delle relative indicazioni occorre tener conto nella pianificazione e realizzazione delle attività di formazione, anche ove tale realizzazione non sia affidata agli enti bilaterali o agli organismi paritetici. Ove la richiesta di cui al precedente periodo non riceva riscontro dall'ente bilaterale o dall'organismo paritetico entro quindici giorni dal suo invio, il datore di lavoro procede autonomamente alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione.

«enti bilaterali»: organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, quali sedi privilegiate per la regolazione del mercato del lavoro attraverso: la promozione di una occupazione regolare e di qualità; l'intermediazione nell'incontro tra domanda e offerta di lavoro; la programmazione di attività formative e la determinazione di modalità di attuazione della formazione professionale in azienda; la promozione di buone pratiche contro la discriminazione e per la inclusione dei soggetti più svantaggiati; la gestione mutualistica di fondi per la formazione e l'integrazione del reddito; la certificazione dei contratti di lavoro e di regolarità o congruità contributiva; lo sviluppo di azioni inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento; (art. 2, comma 1, lett. h) del D.Lgs 276/2003) «organismi paritetici»: organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per: la programmazione di attività formative e l elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro; l assistenza alle imprese finalizzata all attuazione degli adempimenti in materia; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento; (art. 2, comma 1, lettera ee), del D.Lgs. 81/08)

Via i riferimenti negli Accordi agli Enti Bilaterali Dai seguenti provvedimenti: ACCORDO 21 dicembre 2011 n. 221/CSR relativo alla formazione dei lavoratori, dirigenti e preposti; ACCORDO 21 dicembre 2011 n. 223/CSR relativo alla formazione del datore di lavoro RSPP; ACCORDO 22 febbraio 2012 n. 53/CSR relativo all individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori è stato tolto ogni riferimento agli ENTI BILATERALI

Allegato III Attuazione dell articolo 32, comma 1, lettera c) della legge n. 98/2013 di conversione del d.l. n. 69/2013 La legge 98/2013 (cd decreto del fare ) introduce nell articolo 32 del decreto 81 il comma 5-bis: In tutti i casi di formazione e aggiornamento, previsti dal presente decreto legislativo, in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, a quelli previsti per il responsabile e per gli addetti del servizio prevenzione e protezione, è riconosciuto credito formativo per la durata ed i contenuti della formazione e dell aggiornamento corrispondenti erogati. Le modalità di riconoscimento del credito formativo e i modelli per mezzo dei quali è documentata l avvenuta formazione sono individuati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni...

Sei già Vuoi essere Allegato III TOTALE = riconoscimento completo della formazione acquisita e quindi esonero totale PARZIALE = riconoscimento solo di una parte della formazione acquisita FREQUENZA = nessun riconoscimento, necessità di assolvere completamente alla formazione

Sei già Vuoi essere Allegato III

Riconoscimento crediti per i corsi di aggiornamento

Riconoscimento crediti per i corsi di aggiornamento

CONTROLLI DEGLI ORGANI DI VIGILANZA Con Accordo di Conferenza Stato/Regioni saranno stabilite le modalità per il monitoraggio dell applicazione degli Accordi in materia di formazione, in particolare riguardo al controllo sul mercato della formazione, al rispetto della normativa di riferimento sia da parte degli enti erogatori di formazione, sia da parte dei soggetti formati (interni o esterni alle imprese), destinatari di adempimenti legislativi.

Procedure per l accertamento degli adempimenti relativi alla formazione alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

per dare un supporto all attività di vigilanza dei Servizi Pre.S.A.L. delle ASL piemontesi circa l erogazione di ADEGUATA FORMAZIONE secondo quanto stabilito dalla normativa nazionale (decreto 81, accordi Stato/Regioni, ecc.) ed in continuità con quanto previsto dagli atti regionali, primo fra tutti le Indicazioni operative per la formazione alla salute nei luoghi di lavoro di cui alla DGR n. 22-5962 del 17/06/2013 e s.m.i.

a seguito di esposto da parte di un soggetto portatore di interesse (soggetto formatore, discente, ecc.); su richiesta dell Autorità Giudiziaria; a seguito di segnalazione della Regione Piemonte o della Commissione Regionale; di iniziativa dei Servizi PreSAL

Sono stati ipotizzati due possibili scenari: Accertamenti effettuati durante lo svolgimento del corso di formazione Accertamenti effettuati dopo la conclusione del corso

Atti conseguenti all attività di accertamento In caso di riscontrate irregolarità sull erogazione del corso: segnalare alla Commissione regionale gli elementi di non conformità rilevati (solo nel caso in cui il corso si sia svolto in Piemonte e il soggetto formatore sia presente negli elenchi regionali) impartire al soggetto formatore/erogatore una disposizione* volta a far cessare il comportamento antigiuridico e/o, laddove risulti ancora possibile, a ripristinare la condizione di regolarità mediante, ad esempio, l integrazione del programma formativo con le ore e gli argomenti risultanti mancanti, la revoca degli attestati rilasciati, il divieto di erogare ulteriori corsi in assenza dei requisiti previsti per i soggetti formatori. Nel caso gli accertamenti evidenziassero che il partecipante al corso, in possesso di attestato non valido, risulti operare nel ruolo (RSPP, Coordinatore, ecc.) occorrerà assumere i conseguenti provvedimenti (prescrizioni).

Livello di ARRIVO PRINCIPIO DI EFFETTIVITA DELLA FORMAZIONE (da decenni ribadito dalla Corte di Cassazione) Formazione non come obbligazione di mezzi, che obbligherebbe il datore di lavoro semplicemente allo svolgimento di certe attività (erogazione di corsi, fornitura di opuscoli, ecc.) ivello di PARTENZA ma come obbligazione di risultato, rappresentato dalla effettiva assimilazione dei concetti e dei contenuti ad opera dei destinatari della formazione

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