LA PRESCRIZIONE DEI FARMACI Maurizio Verducci 26 maggio 2015
CODICE DI DEONTOLOGIA MEDICA TITOLO II Doveri e competenze del medico %
CODICE DI DEONTOLOGIA MEDICA TITOLO II Doveri e competenze del medico %
Sospetta reazione avversa a farmaci e vaccini (ADR) I medici e gli altri operatori sanitari sono tenuti a segnalare tutte le sospette reazioni avverse di cui vengono a conoscenza nell'ambito della propria attività, siano esse dovute ad interazione con altri farmaci, errore terapeutico, abuso, misuso, uso off label, overdose o esposizione professionale. (art. 132 comma 2 D.Lvo 24 aprile 2006, n. 219, come modificato da Regolamento UE N. 1235/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2010 e dal Regolamento di esecuzione UE N. 520/2012 della Commissione del 19 giugno 2012.) I medici e gli altri operatori sanitari devono trasmettere le segnalazioni di sospette reazioni avverse, tramite l'apposita scheda, tempestivamente, al responsabile di farmacovigilanza della struttura sanitaria di appartenenza. (art. 132 comma 4 D.Lvo 24 aprile 2006, n. 219)
Sospetta reazione avversa a farmaci e vaccini (ADR)
Sospetta reazione avversa a farmaci e vaccini (ADR)
Sospetta reazione avversa a farmaci e vaccini (ADR)
Sospetta reazione avversa a farmaci e vaccini (ADR)
CODICE DI DEONTOLOGIA MEDICA TITOLO II Doveri generali del medico CAPO IV - Accertamenti diagnostici e trattamenti terapeutici %
CODICE DI DEONTOLOGIA MEDICA TITOLO II Doveri e competenze del medico
REGOLE GENERALI DELLA PRESCRIZIONE scienza linee guida, Evidence Based Medicine... coscienza efficacia, tollerabilità, comodità di somministrazione, costo rispetto delle leggi indicazioni approvate dal Ministero della Salute e riportate nella Autorizzazione all Immissione in Commercio (A.I.C.) deroghe sperimentazione approvata D.L. n. 23 del 17 febbraio 1998 Legge 23 dicembre 1996 n. 648
D.L. n. 23 del 17 febbraio 1998 "... il medico può, sotto la sua diretta responsabilità e previa informazione del paziente e acquisizione del consenso dello stesso, impiegare un medicinale prodotto industrialmente per un'indicazione o una via di somministrazione o una modalità di somministrazione o di utilizzazione diversa da quella autorizzata... qualora il medico stesso ritenga, in base ad elementi obiettivi, che il paziente non possa essere utilmente trattato con medicinali per i quali sia già approvata quella indicazione terapeutica o quella via o modalità di somministrazione e purché tale impiego sia consolidato e conforme a linee guida o lavori apparsi su pubblicazioni scientifiche accreditate in campo internazionale".
Legge 23 dicembre 1996 n. 648 "... qualora non esista una valida alternativa terapeutica, sono erogabili a totale carico del SSN i medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri stati ma non sul territorio nazionale, i medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica, i medicinali da impiegare per una indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata che risultano inseriti nell apposito elenco predisposto e periodicamente aggiornato.
Legge 23 dicembre 1996 n. 648 La prescrizione di tali farmaci è riservata alle strutture sanitarie ospedaliere ed universitarie o istituti di ricovero e cura a carattere scientifico solamente quando ricorrono le condizioni previste nel provvedimento di inserimento nell elenco e dopo aver acquisito il consenso informato scritto del paziente. La Legge 16 maggio 2014 n. 79 prevede* che nell'elenco possano essere inseriti, secondo parametri di economicità ed appropriatezza, anche farmaci forniti di alternativa terapeutica autorizzata. * sull onda del caso Lucentis / Avastin: indicazioni diverse, stesso effetto, costo x 60
Classificazioni dei farmaci TIPO DI RICETTA (art. 87 D.Lvo 24 aprile 2006, n. 219 ) a) medicinali soggetti a prescrizione medica (ricetta ripetibile RR) b) medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (ricetta non ripetibile RNR); c) medicinali soggetti a prescrizione medica speciale (RMS: stupefacenti) d) medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa (RL) 1) medicinali vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti 2) medicinali utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile 3) medicinali utilizzabili esclusivamente dallo specialista e) medicinali non soggetti a prescrizione medica comprendenti: 1) medicinali da banco o di automedicazione (OTC over the counter) per i quali è consentita la pubblicità 2) restanti medicinali non soggetti a prescrizione medica (SOP senza obbligo di prescrizione medica o "su consiglio del farmacista ) per i quali non è consentita la pubblicità
La ricetta ripetibile, se non altrimenti indicato dal medico, vale sei mesi per un massimo di dieci confezioni (un mese e tre confezioni in caso di farmaci compresi nella Tabella dei medicinali sez. E della Legge 79/2014, benzodiazepine orali); se è prescritta più di una confezione dello stesso farmaco non può essere considerata ripetibile. La ricetta ripetibile non è mai a carico del SSR. La ricetta non ripetibile deve essere compilata con mezzo indelebile e deve contenere il cognome e nome dell'ammalato (sigle nei casi previsti per legge) e la firma del medico per esteso. La ricetta speciale per stupefacenti, oltre a quanto sopra, deve riportare l indirizzo del paziente, la posologia del farmaco, l indirizzo ed il numero di telefono del medico. Una copia deve essere conservata dal paziente.
Suggerimenti utili Anche se non indispensabile, è comunque buona norma indicare in ogni caso il domicilio (residenza se proveniente da altra ASL) del paziente in modo che l assistito possa essere rintracciato in caso di eventuali errori di prescrizione o di spedizione della ricetta. Allo stesso modo l indicazione della posologia, anche quando non obbligatoria, può essere opportuna in modo da garantire il medico contro le conseguenze legali di eventuali errori di assunzione del farmaco. Questo, naturalmente, non esime il medico dal dare all assistito esaurienti istruzioni sulla posologia (meglio anche per iscritto), verificando altresì che siano state ben comprese.
ricettario per stupefacenti (21 febbraio 2006, n. 49) triplice copia a ricalco
farmaci stupefacenti c.d. Allegato III-bis farmaci utilizzati nella terapia del dolore cronico Buprenorfina Codeina Diidrocodeina Fentanyl Idrocodone Idromorfone Metadone Morfina Ossicodone Ossimorfone Tapentadolo
farmaci stupefacenti c.d. Allegato III-bis farmaci utilizzati nella terapia del dolore cronico il D.M.Salute 31 marzo 2010 (G.U. n. 78 del 3 aprile 2010) ha riclassificato questi farmaci, quando utilizzati nella terapia del dolore cronico, permettendone la prescrizione anche con ricetta medica non ripetibile, con le stesse caratteristiche di compilazione della ricetta speciale: indirizzo del paziente, posologia e modo di somministrazione, indirizzo e numero di telefono del medico, firma per esteso, durata terapia fino ad un mese (se sono necessari più di due confezioni va riportato il codice di esenzione TDL terapia del dolore severo)
approvvigionamento di farmaci stupefacenti per uso professionale urgente > ricetta speciale per stupefacenti > stesse limitazioni quali-quantitative > nome e cognome del medico con la dizione "autoprescrizione per uso professionale urgente" > registro di carico e scarico (non più soggetto a vidimazione né alla chiusura di fine anno, da conservare per due anni dall'ultima registrazione effettuata) > conservazione per due anni anche della copia della ricetta di acquisto Lo smaltimento dei farmaci stupefacenti scaduti va richiesto al Servizio Farmaceutico della ASL con raccomandata AR
PRESCRIVIBILITA A CARICO DEL S.S.R. classificazione ai sensi della legge 537 del 24 dicembre 1993 e successive modificazioni Classe (o Fascia) A farmaci a totale carico SSR (con pagamento dell eventuale ticket forfettario e/o della differenza di prezzo fino a quello di riferimento) Classe C a totale carico degli assistiti Classe H farmaci ad uso ospedaliero Classificazioni dei farmaci
Classificazioni dei farmaci PRESCRIVIBILITA A CARICO DEL S.S.R. Limitazioni per i farmaci in classe A passibili di abuso e/o ad alto costo Piano Terapeutico La prescrizione a carico del Servizio Sanitario è possibile solo su diagnosi e piano terapeutico (da inviare in copia alla ASL di residenza dell assistito e da conservare per documentazione) di strutture specialistiche individuate dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano. Esempi di farmaci di uso comune assoggettati a P.T. Cardiovascolari (dronedarone, prasugrel, ticagrelor, NAO...) Eritropoietine e fattori di crescita leucocitari Albumina Analoghi LH-RH
Classificazioni dei farmaci PRESCRIVIBILITA A CARICO DEL S.S.R. Limitazioni per i farmaci in classe A passibili di abuso e/o ad alto costo Note AIFA (Il farmaco è concesso solo per parte delle indicazioni A.I.C.) Se le condizioni della nota sono rispettate, il farmaco può essere prescritto sul ricettario SSR riportando il numero della nota nelle caselle apposite (iniziando da sinistra ed annullando le caselle vuote oppure facendo precedere il numero della nota da 0 ) altrimenti la prescrizione va effettuata sul ricettario personale intestato oppure, nel caso che le ricetta sia stampata con un programma informatizzato, devono essere annullate tutte le caselle relative alla nota
Nota A.I.FA. (1) La prescrizione a carico del SSN è limitata: alla prevenzione delle complicanze gravi del tratto gastrointestinale superiore in trattamento cronico con farmaci antinfiammatori non steroidei in terapia antiaggregante con ASA a basse dosi purché sussista una delle seguenti condizioni di rischio: storia di pregresse emorragie digestive o di ulcera peptica non guarita con terapia eradicante concomitante terapia con anticoagulanti o cortisonici; età avanzata Principi attivi: Misoprostolo, Esomeprazolo, Lansoprazolo, Omeprazolo, Pantoprazolo, Rabeprazolo, Misoprostolo+diclofenac
La nota non consente Prescrizione in associazione a FANS utilizzati per patologie acute (distorsioni, estrazioni dentarie ) Prescrizione in associazione a steroidi da soli Prescrizione in associazione ad anticoagulanti da soli Prescrizione in associazione a qualsiasi altro farmaco diverso dai FANS compresa la chemioterapia antiblastica
Misure per il contenimento della spesa farmaceutica A carico del SSR dell Umbria, fermo restando il massimo di due confezioni per ricetta, la prescrizione non può comunque superare i trenta giorni di terapia, elevati a sessanta giorni per prescrizioni effettuate a favore di assistiti affetti da patologie croniche ed invalidanti e da malattie rare, limitatamente ai farmaci correlati alla patologia; non possono essere rilasciate allo stesso assistito più ricette con prescrizione dello stesso farmaco nello stesso giorno; nel caso di prima prescrizione di un farmaco o di modifica della terapia, è consentita la prescrizione di un solo pezzo per ricetta nella confezione a minor contenuto di dosi
Eccezioni: sei confezioni di antibiotici iniettivi o soluzioni per infusione (glucosio 5 e 10%, sodio cloruro 0,9%...) venti fiale di soluzione glucosata o fisiologica da 2, 5 o 10 cc sei confezioni per l'interferone nel trattamento dell'epatite cronica il quantitativo necessario per un periodo di terapia fino ad un mese in caso di farmaco stupefacente per la terapia del dolore cronico (compresi nel cosiddetto allegato III-bis )
Misure per il contenimento della spesa farmaceutica Il D.L. 347 del 18 settembre 2001, convertito con L. 405 del 16 novembre 2001, nell'intento di incentivare la diffusione dei farmaci equivalenti (c.d. generici), ha consentito la sostituibilità da parte del farmacista del farmaco prescritto con altro equivalente a minor costo. Nel caso in cui il paziente rifiuti la sostituzione (o il medico apponga sulla ricetta la dizione non sostituibile adeguatamente giustificata) la differenza di prezzo, rispetto al cosiddetto prezzo di riferimento, resta a carico del cittadino.
Misure per il contenimento della spesa farmaceutica La Legge 7 agosto 2012, n. 135 (conversione, con modifiche, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 c.d. Spending review) prevede che il medico, in caso di nuova prescrizione, sia per terapia acuta che cronica, di farmaci per i quali sono in commercio equivalenti, indichi solo il principio attivo, eventualmente aggiungendo un nome commerciale. Può prescrivere uno specifico farmaco etico o un farmaco equivalente di una specifica ditta solo precisando nella ricetta non sostituibile con la relativa motivazione sintetica. Questa disposizione non si applica in caso di terapie croniche già in atto al momento di entrata in vigore della legge, per le quali può essere mantenuta la prescrizione del solo farmaco griffato.
Misure per il contenimento della spesa farmaceutica I farmaci prescritti in dimissione dall ospedale ed in regime di consulenza specialistica dovrebbero essere consegnati direttamente al paziente dalle farmacie gestite dalla ASL (all interno dell Azienda Ospedaliera, della sede della ASL e degli Ospedali direttamente amministrati), integralmente (in caso di terapia a breve termine: eparine frazionate..) od almeno in quantità sufficiente per l inizio della terapia.
Misure per il contenimento della spesa farmaceutica I farmaci compresi nel Prontuario PHT (Prontuario della Distribuzione Diretta per la presa in carico e la continuità assistenziale ospedale territorio) possono essere consegnati direttamente dalle farmacie gestite dalla ASL previa prescrizione del medico di medicina generale redatta sul consueto modello SSR contenente la posologia ed il piano terapeutico (es.: una fiala intramuscolo ogni 28 giorni per un anno), alla scadenza del quale va, eventualmente, rinnovata.
Al momento molti dei farmaci compresi nel Prontuario PHT sono distribuiti in nome e per conto della ASL da parte delle farmacie aperte al pubblico su prescrizione del medico di medicina generale, secondo le limitazioni già esposte e previa acquisizione del Piano Terapeutico del Centro Specializzato, ove previsto, da inviare in copia alla ASL di residenza dell assistito; i farmaci per l Alzheimer nei primi 4 mesi vengono distribuiti direttamente dalla ASL. (D.G.R. 30/03/05 n. 583, valido in via sperimentale dal 1 luglio al 31 dicembre 2005, poi prorogato) N.B. questi farmaci non possono essere prescritti nella stessa ricetta con altri a normale distribuzione
Restano a distribuzione esclusiva dalle farmacie ASL i farmaci: ex Nota AIFA 12: eritropoietine ex Nota AIFA 30 e 30 bis: fattori di crescita granulocitari ex Nota AIFA 74: farmaci per l infertilità emoderivati
Misure per il contenimento della spesa farmaceutica I farmaci antiblastici orali ad alto costo vengono consegnati direttamente in occasione della visite di follow-up oncologico. Tutti i farmaci necessari per pazienti assistiti in regime A.D.I. (Assistenza Domiciliare Integrata) possono essere prescritti on line e prelevati (in unica soluzione per uno-due mesi di trattamento) presso le farmacie gestite dalla ASL od i Punti di Erogazione dei Servizi del Distretto.
Prescrizione ossigeno liquido La prima prescrizione, con l indicazione del consumo mensile previsto, deve essere rilasciata da uno dei centri di riferimento della ASL o dal Servizio di Fisiopatologia Respiratoria dell Azienda Ospedaliera S.Maria di Terni. Le prescrizioni rilasciate dal medico di medicina generale devono riportare la posologia ed il numero di autorizzazione rilasciato dal Centro di Riferimento al momento dell immissione in Ossigenoterapia a Lungo Termine e possono contenere il quantitativo necessario per un mese di terapia (al massimo due, precisandolo)