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Capitolo 15 Gli strumenti di pagamento 1. Il sistema dei pagamenti Sommario 1. Il sistema dei pagamenti. - 2. I titoli bancari. - 3. L assegno bancario. - 4. Segue: La circolazione dell assegno bancario. - 5. Segue: Il pagamento dell assegno. - 6. La disciplina sanzionatoria degli assegni bancari. - 7. Gli assegni bancari speciali. - 8. L assegno circolare. - 9. Segue: La circolazione ed il pagamento dell assegno circolare. - 10. I titoli speciali della Banca d Italia e dei banchi meridionali. - 11. Le carte di pagamento. - 12. Procedura RIBA e RID. - 13. I documenti di legittimazione e probatori. Con il passare del tempo la banconota sta ricoprendo un ruolo marginale nell attività economica, data la sua idoneità ai soli pagamenti di piccolo importo. L evolversi degli scambi e le nuove soluzioni offerte dal progresso tecnologico, da un lato stanno conducendo sempre più all abbandono della consegna fisica della moneta come modalità di regolazione degli scambi, dall altro stanno spingendo verso la creazione di strumenti alternativi alla moneta capaci di trasferire la disponibilità monetaria. La «smaterializzazione» dei pagamenti ha condotto all individuazione della categoria dei cosiddetti strumenti di pagamento, che, insieme alla moneta, comprendono tutti i suoi surrogati universalmente accettati per il trasferimento di disponibilità finanziarie da un soggetto ad un altro e per saldare i rapporti di debito e credito. Buona parte di questi strumenti costituiscono l oggetto dell insieme di operazioni ed ogni altro tipo di prestazioni, rientranti nella categoria dei cd. servizi di pagamento, che le banche offrono ai propri clienti come modalità di pagamento. La combinazione degli strumenti e dei servizi di pagamento individua, infine, il sistema dei pagamenti, definito dalla stessa Banca d Italia, come «il complesso degli strumenti e delle procedure volti ad agevolare, cioè a rendere meno costoso, lo scambio di risorse». Le banche offrono alla clientela numerosi servizi di pagamento e di efficiente svolgimento degli scambi di natura monetaria (cioè scambi tra beni e moneta o moneta contro moneta) che sono alla base del sistema dei pagamenti interni e internazionali del mondo degli affari.

316 Capitolo 15 I principali strumenti di pagamento che il sistema bancario mette a disposizione del pubblico sono: l assegno bancario; l assegno circolare; le carte di pagamento; i servizi Ri.Ba. 2. I titoli bancari I titoli bancari costituiscono una particolare categoria di titoli di credito, caratterizzata dal fatto che il soggetto designato per il pagamento è necessariamente una banca. La funzione dei titoli bancari consiste essenzialmente nel facilitare i pagamenti, evitando gli spostamenti di denaro: si tratta quindi di mezzi di pagamento, che vengono rilasciati ed accettati in sostituzione della moneta legale. Essi sono assoggettati al regime giuridico generale dei titoli di credito, nell ambito dei quali si distinguono per alcune caratteristiche: sono pagabili solo a vista e non consentono la promessa d interessi; ad essi sono apponibili clausole generalmente inapplicabili alla cambiale (ad esempio la clausola «non trasferibile»); sono generalmente titoli di credito all ordine, cioè trasferibili mediante girata; sono oggetto di una particolare tutela penale e di un particolare regime tributario. Sono titoli di credito bancari: l assegno bancario; l assegno circolare; i titoli speciali della Banca d Italia; i titoli speciali del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia; la fede di credito. 3. L assegno bancario A) Nozione L assegno bancario è un titolo di credito, all ordine o al portatore, contenente l ordine incondizionato, rivolto ad un banchiere, di pagare a vista una somma determinata al possessore del titolo. La disciplina dell assegno bancario è dettata dal R.D. 21-12-1933, n. 1736 (c.d. legge sugli assegni, in seguito indicata come L.A.B.), che contiene anche norme relative all assegno circolare ed ai titoli speciali della Banca d Italia, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.

Altre fonti in materia di assegno sono: Gli strumenti di pagamento 317 la L. 12-6-1973, n. 349 che ha dettato una nuova disciplina in tema di protesto; la L. 24-11-1981, n. 689 che ha introdotto, fra l altro, alcune innovazioni nelle norme penali contenute nella legge sull assegno bancario; la L. 15-12-1990, n. 386 che ha introdotto una nuova disciplina sanzionatoria dell assegno bancario; il D.L. 3-5-1991, n. 143, convertito in L. 5-7-1991, n. 197, in tema di riciclaggio; il D.Lgs. 1-9-1993, n. 385 (T.U.B.) che contiene disposizioni in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali applicabili anche all assegno; il D.Lgs. 30-12-1999, n. 507 che ha riformato la disciplina sanzionatoria relativa agli assegni bancari e postali; il provvedimento del Governatore della Banca d Italia del 29-1-2002 che ha disciplinato il funzionamento dell archivio degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento. Per la sua struttura formale, a quale tipo di effetto cambiario è assimilabile l assegno bancario? L assegno bancario ha la stessa struttura formale della cambiale tratta: esso contiene un ordine di pagamento di una somma determinata, rivolto dal sottoscrittore (traente) ad una banca (trattaria) a favore di colui al quale il titolo viene rilasciato (prenditore), o al suo ordine, o al portatore (beneficiario). Il rapporto tra traente e prenditore è denominato rapporto di valuta, mentre quello tra traente e banca è denominato rapporto di provvista. B) Natura giuridica La natura giuridica dell assegno bancario è oggetto di discussione in dottrina. Prevale comunque la tesi che inquadra l assegno bancario nella figura della delegazione di pagamento (o delegatio solvendi), in cui la dichiarazione del delegante (nel nostro caso il correntista) costituisce un mandato, un autorizzazione o un ordine (BARASSI). L emissione dell assegno bancario, infatti, dà luogo, come la delegazione, ad un rapporto trilaterale: il pagamento fatto dal trattario al prenditore estingue per un uguale importo il debito del trattario verso il traente e quello del traente verso il prenditore. Trattandosi di delegazione di pagamento (e non di delegazione di credito), la legge vieta l accettazione da parte del trattario, che contrasterebbe con la stessa natura del titolo, il quale, essendo un mezzo di pagamento, presuppone la disponibilità di fondi del traente presso il trattario. Tuttavia, l art. 4 L.A.B. stabilisce che il traente o qualsiasi legittimo portatore può far apporre dal trattario sull assegno già redatto un visto (o certificazione, o conferma), con il quale il trattario certifica l esistenza della provvista, ed assume l obbligo di non consentirne il ritiro da parte del traente, prima della scadenza del termine di presentazione (c.d. assegno vistato). C) Presupposti per l emissione L art. 3, co. 2, L.A.B. dispone che «l assegno bancario non può essere emesso se il traente non abbia fondi disponibili presso il trattario, dei quali abbia il diritto di disporre per assegno bancario e in conformità di una convenzione espressa o tacita».

318 Capitolo 15 Quali sono i presupposti per l emissione dell assegno bancario? Presupposti per l emissione dell assegno bancario sono: il rapporto di provvista: esso comporta l obbligo della banca di tenere determinati fondi a disposizione del traente e può derivare da una qualsiasi ragione di credito del traente verso il trattario; la convenzione di assegno: è l accordo, formalizzato con il rilascio del libretto di assegni (carnet), in virtù del quale il traente è autorizzato ad ordinare pagamenti a mezzo assegni alla banca trattaria, e la banca è obbligata ad eseguirli. D) I requisiti di forma L art. 1 L.A.B. fissa i requisiti di forma che l assegno bancario deve presentare: la denominazione «assegno bancario», o «chèque», inserita nel contesto del titolo ed espressa nella lingua in cui esso è redatto; l ordine incondizionato di pagare una somma determinata: la somma dev essere certa nel suo ammontare ed indicata in lettere e in cifre; in caso di differenza tra le due indicazioni, prevale la somma indicata in lettere; l assegno invece vale per la somma minore se essa è stata scritta più di una volta, in lettere o in cifre. L ABI ha specificato che l indicazione dell importo in cifre (euro) non deve contenere più di due decimali i quali devono essere scritti in cifre anche nella parte da riportare in lettere. All ordine di pagamento non può essere aggiunta la promessa d interessi: questa, se apposta, si ha per non scritta (art. 7 L.A.B.); non è ammessa neppure l apposizione di una condizione, che contrasterebbe sia con la funzione del titolo che con i suoi caratteri di astrattezza ed autonomia; il nome di chi è designato a pagare (trattario): l art. 3 L.A.B. richiede a pena di nullità che il trattario sia una banca; fanno eccezione solo i titoli emessi o pagabili fuori del territorio dello Stato, che sono validi anche se tratti su persona che non sia banchiere. L art. 6 L.A.B. vieta poi che l assegno sia tratto sullo stesso traente (c.d. assegno su se stesso): fa eccezione l assegno tratto fra diversi stabilimenti dello stesso traente, il quale è valido a condizione che non sia emesso al portatore (per evitare che siano usurpate le funzioni del biglietto di banca); l indicazione del luogo di pagamento. L assegno può essere pagabile al domicilio di un terzo, sia nel luogo del domicilio del trattario, sia in altro luogo, ancorché il terzo non sia banchiere (c.d. assegno domiciliato: art. 8 L.A.B.), ma la domiciliazione deve risultare dal titolo e può essere apposta solo dal traente in virtù di un accordo col trattario; l indicazione della data di emissione; l indicazione del luogo di emissione: essa serve a determinare sia i termini per la presentazione del titolo per il pagamento (i quali variano a seconda che l assegno sia presentato nel Comune di emissione, in altro Comune, o in altro Stato; art. 32 L.A.B.), sia il luogo di pagamento, poiché, in mancanza d indicazione, si considera tale il luogo di emissione; indicazione del prenditore;

Gli strumenti di pagamento 319 la sottoscrizione del traente: essa deve contenere il nome, il cognome o la ditta del traente (è valida però la sottoscrizione in cui il nome sia abbreviato o indicato con la sola iniziale); la sottoscrizione dev essere autografa, per cui l assegno non può essere tratto con firma a stampatello o stampata. L emissione dell assegno (atto di disposizione patrimoniale) richiede la capacità di compiere atti eccedenti l ordinaria amministrazione. L assegno può essere emesso anche dai genitori o dal tutore in luogo del minore o dell interdetto, con l autorizzazione del Tribunale; il minore emancipato e l inabilitato possono invece emettere l assegno con l assistenza del curatore; qualora però il minore emancipato sia autorizzato all esercizio dell impresa commerciale, può emettere validamente l assegno bancario anche da solo (artt. 12 e 13 L.A.B.). L assegno bancario può essere emesso anche a mezzo di rappresentante mediante delega conferita in forma scritta (art. 1392 c.c.) e apposizione sull assegno delle clausole «per procura» o «per mandato», o per conto altrui, in virtù di un mandato senza rappresentanza conferito dal titolare della provvista al traente e di un autorizzazione al trattario ad addebitare al mandante l ammontare dell assegno. Cosa comporta la mancanza dei requisiti di forma in un assegno bancario? La mancanza dei requisiti di forma dell assegno ne comporta l invalidità, eccezion fatta per i seguenti requisiti la cui omissione è sanata con la produzione di effetti predeterminati dalla legge: la mancata indicazione del luogo di pagamento comporta che l assegno sia pagabile nel luogo indicato accanto al nome del trattario (banca) oppure, qualora manchi anche quest ultimo, nel luogo di emissione o presso lo stabilimento principale della banca (se essa non ha sedi nel luogo di emissione); la mancata indicazione del prenditore comporta che l assegno circoli come titolo al portatore. Gli assegni di importo pari o superiore a 5.000 euro devono necessariamente indicare il nome del prenditore ed avere la clausola «non trasferibile» (D.Lgs. n. 231/2007). Sono sanzionate con la nullità dell assegno, tra l altro, l omissione della data di emissione (assegno con data in bianco) e l assegno in bianco, cioè mancante di più elementi (tuttavia parte della dottrina ritiene valido l assegno rilasciato in bianco ma con accordo tra traente e prenditore circa gli elementi mancanti, cd. accordo di riempimento). In caso di assegno postdatato, le banche devono astenersi dalla sua acquisizione a garanzia di operazioni di affidamento o comunque dal negoziarlo, salvo che per l immediato incasso ai sensi dell art. 31 L.A.B. La post-datazione non è coerente con la funzione di mezzo di pagamento che l ordinamento attribuisce all assegno bancario; essa, infatti, dà luogo a un improprio assolvimento da parte dell assegno della funzione di differimento del pagamento tipica della cambiale.

320 Capitolo 15 4. Segue: La circolazione dell assegno bancario A) L assegno al portatore e l assegno all ordine La circolazione dell assegno è regolata dagli stessi principi che si applicano agli altri titoli di credito ed in particolare: se è al portatore (manca l indicazione del prenditore del titolo), il trasferimento dell assegno ha luogo mediante la semplice consegna del titolo, ed il possessore è legittimato all esercizio del diritto in esso documentato mediante la semplice presentazione; se è all ordine (indicazione del nome del prenditore), la circolazione dell assegno avviene per girata: questa è una dichiarazione unilaterale non recettizia ed accessoria, consistente nell ordine dato dal girante (prenditore o successivo possessore) al trattario di pagare ad un terzo (c.d. giratario), cui viene trasferito il possesso del titolo. La girata può essere scritta a tergo dell assegno o su di un foglio ad esso attaccato (c.d. allungamento) ma deve essere sottoscritta dal girante. La girata deve essere incondizionata e deve riguardare l intero importo del titolo: l eventuale condizione si ha per non apposta, mentre la girata parziale è nulla (art. 18 L.A.B.). La data non è necessaria: in mancanza d indicazioni, la girata si presume, fino a prova contraria, fatta prima del protesto o della contestazione ad esso equivalente (art. 27 L.A.B.); la prova contraria può essere data con qualsiasi mezzo. La girata può essere: piena: quando è indicata la persona del giratario; in bianco: quando consiste nella sola firma del girante, senza indicazione del giratario; in tal caso, l assegno può circolare come un titolo al portatore o all ordine; infatti, l art. 20 L.A.B. prevede che chi ha ricevuto un assegno girato in bianco può: riempire la girata col proprio nome o con quello di altra persona; girare di nuovo l assegno, in bianco o a persona determinata; trasferire l assegno ad un terzo senza riempire la girata e senza girarlo. Per la girata di assegni d importo superiore a 12.500 euro il D.L. 3-5-1991, n. 143 impone l indicazione del nome del beneficiario e l apposizione della clausola di non trasferibilità. Quali effetti produce la girata? La girata produce due effetti: un effetto essenziale, consistente nel trasferimento del diritto incorporato nel titolo; un effetto naturale, consistente nell assunzione di un obbligazione di garanzia da parte del girante: questi, infatti, risponde nei confronti del giratario e dei successivi possessori del pagamento dell assegno, in solido con il contraente e con i precedenti giranti (artt. 21 e 49 L.A.B.). Qualora però la girata sia fatta dopo il protesto o dopo una contestazione ad esso equivalente, o dopo la scadenza del termine per la presentazione, essa produce solo gli effetti di una cessione di credito: il girante non garantisce il pagamento, ma solo l esistenza del credito, ed al giratario sono opponibili tutte le eccezioni personali opponibili al girante (artt. 27 e 32, primo comma, L.A.B.).

Gli strumenti di pagamento 321 Gli effetti della girata possono essere limitati dal girante mediante l apposizione di alcune clausole: le clausole «senza garanzia», «senza regresso», «senza obbligo», che escludono la responsabilità del girante per il mancato pagamento; la clausola «per incasso» o «per procura», che attribuisce un semplice mandato ad incassare, in virtù del quale il giratario può esercitare tutti i diritti derivanti dal titolo, ma può girare l assegno solo per procura; al giratario possono essere opposte tutte le eccezioni opponibili al girante (art. 26 L.A.B.); la clausola «valuta in garanzia», «valuta in pegno» o simili, con la quale il girante costituisce a favore del giratario, suo creditore, un pegno sul credito rappresentato dal titolo (c.d. «girata in garanzia»). Il giratario assume il ruolo di creditore pignoratizio, per cui può soddisfarsi sul titolo senza però girarlo ad altri, se non per procura. La legge riconosce efficacia all acquisto dell assegno «a non domino», cioè da un soggetto privo di un effettivo potere di disposizione sul titolo, purché l acquirente non sia in mala fede o abbia commesso colpa grave al momento dell acquisto, ed appaia portatore legittimo in base ad una serie continua di girate (artt. 22 e 24 L.A.B.): si tratta di un applicazione della regola «possesso vale titolo» (art. 1153 c.c.). B) Le clausole limitative della circolazione Per diminuire il pericolo che l assegno bancario, soggetto a furti o smarrimenti, sia pagato ad un portatore in mala fede o da lui negoziato, la legge prevede particolari clausole limitative della circolazione e della legittimazione, che rendono difficile, se non addirittura impossibile, la riscossione del titolo ad opera del ladro o del ritrovatore. Esse sono: la clausola «non all ordine» che impedisce al giratario di girare a sua volta l assegno, il quale può essere ceduto solo con le forme e gli effetti della cessione ordinaria. In caso di furto o smarrimento basta la semplice denuncia per evitare che l assegno sia incassato, non essendo necessaria la procedura di ammortamento. Se però la clausola è apposta da un girante, essa non impedisce ulteriori girate del titolo, ma esclude la responsabilità cambiaria di regresso del girante che ha apposto la clausola verso coloro ai quali l assegno sia successivamente girato; la clausola «non trasferibile», apposta dal traente o da un girante, che blocca la circolazione dell assegno sia nelle forme cambiarie che in quelle del diritto comune; rende, cioè, l assegno non solo non girabile, ma anche non cedibile (ASQUINI). L assegno non trasferibile può essere pagato solo al prenditore (o all immediato giratario, se la clausola è apposta da un girante), il quale non può girare il titolo se non per l incasso ad un banchiere; quest ultimo non può ulteriormente girarlo e le girate apposte nonostante il divieto si hanno per non scritte. Colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l incasso, risponde del pagamento; la clausola di sbarramento che limita la circolazione del titolo nella sola fase finale, poiché l ultimo giratario deve essere necessariamente un banchiere, oppure

322 Capitolo 15 un cliente del banchiere trattario: quest ultimo, cioè, può pagare l assegno soltanto ad un suo cliente o ad un altro banchiere. Come si effettua lo sbarramento di un assegno bancario? Lo sbarramento si effettua apponendo sulla faccia anteriore dell assegno due sbarre parallele per tutta la lunghezza trasversale dell assegno, senza alcuna indicazione o con la parola «banchiere» (sbarramento generale), oppure con l indicazione del nome di un banchiere fra le sbarre (sbarramento speciale); la clausola «da accreditare», apponibile trasversalmente sulla faccia anteriore dell assegno dal traente o da un successivo girante, con cui si impedisce che il titolare sia pagato in contanti: chi intende incassare l importo può solo versarlo alla banca trattaria, affinché venga accreditato sul proprio conto presso la stessa banca trattaria, se essa acconsente. Con decorrenza 30 aprile 2008 è entrato in vigore il D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 che apporta modifiche sostanziali alla normativa sulla lotta al riciclaggio di denaro sporco e alla criminalità organizzata. All art. 49 sono esplicitamente indicate una serie di limitazioni all uso del contante e dei titoli al portatore. Infatti viene inibito il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore dell operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore a 5.000 euro. Un operazione unitaria di importo pari o superiore a 5.000 euro non può essere dolosamente frazionata in più movimenti di importo inferiore a 5.000 euro. Per «operazione frazionata» si intende «una operazione unitaria sotto il profilo economico, di importo pari o superiore ai limiti stabiliti [...] posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni ferma restando la sussistenza dell operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale». Il trasferimento può essere eseguito esclusivamente per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A. In tale caso il trasferimento per contanti deve essere effettuato mediante disposizione accettata per iscritto dagli intermediari, previa consegna ai medesimi della somma in contanti. A decorrere dal terzo giorno lavorativo successivo a quello dell accettazione, il beneficiario ha diritto di ottenere il pagamento nella provincia del proprio domicilio. Dunque gli assegni bancari e postali pari o superiori a 5.000 euro diventano obbligatoriamente non trasferibili. I moduli di assegni bancari e postali sono rilasciati dalle banche e da Poste Italiane S.p.A. muniti della clausola di non trasferibilità, anche per importi inferiori a 5.000 euro. Il cliente può richiedere, per iscritto, il rilascio di moduli di assegni bancari e postali in forma libera. Per ciascun modulo di assegno bancario o postale richiesto in forma libera ovvero per ciascun assegno circolare o vaglia postale o cambiario rilasciato in forma libera è dovuta dal richiedente, a titolo di imposta di bollo, la somma di 1,50 euro.

Gli strumenti di pagamento 323 Gli assegni bancari e postali emessi all ordine del traente possono essere girati unicamente per l incasso a una banca o a Poste Italiane S.p.A. In altre parole, ciò significa che, gli assegni bancari e postali emessi all ordine del traente («a me stesso», «a me medesimo»,«a m.m.» ecc.) possono esclusivamente essere girati ad una banca o alle Poste per l incasso. Non è più quindi possibile girarli ad un soggetto diverso dal traente. Infine, negli assegni trasferibili ciascuna girata deve riportare anche il codice fiscale del girante, a pena di nullità. Per esempio: se Giuseppe Rossi, beneficiario di un assegno bancario trasferibile, lo vuole girare a Luigi Verdi sul retro dovrà scrivere: «Per me pagate a Luigi Verdi» e far seguire alla girata la propria firma e il suo codice fiscale. Qualora manchi il codice fiscale anche di un solo girante, la banca dovrà rifiutarsi di negoziare l assegno. C) L avallo Il pagamento dell assegno può essere garantito con avallo in tutto o in parte (art. 28 L.A.B.). Tale garanzia personale può essere prestata da un terzo (avallante) o anche da uno dei sottoscrittori del titolo ma non dal trattario. Anche più soggetti possono avallare l assegno (c.d. coavallanti). L avallo va apposto sul titolo o sul suo allungamento e deve essere espresso con la formula «per avallo» o altra equivalente seguita dalla firma dell avallante. È però sufficiente anche la sola firma dell avallante (purché non si tratti dello stesso traente) apposta sulla faccia anteriore dell assegno. Deve essere indicato anche per quale obbligato la garanzia viene prestata, altrimenti l avallo s intende dato per il traente. L obbligazione dell avallante è accessoria rispetto a quella dell avallato: essa si estingue quando si estingue l obbligazione principale. In quanto obbligazione cambiaria, però, l avallo è autonomo: l obbligazione dell avallante è valida anche se l obbligazione principale è nulla, salvo che la nullità non dipenda da un vizio di forma (art. 30 L.A.B.). L avallante è obbligato solidalmente con l avallato: poiché però garantisce un debito altrui, se paga la somma indicata dal titolo acquista i diritti ad esso inerenti contro l avallato e contro coloro che sono obbligati verso di lui (art. 30 L.A.B.). 5. Segue: Il pagamento dell assegno A) I termini per la presentazione L assegno bancario è pagabile a vista ed ogni contraria disposizione si ha per non scritta (art. 31 L.A.B.). I termini di presentazione alla banca trattaria per il pagamento sono (art. 32 L.A.B.): 8 giorni, se è pagabile nello stesso Comune (c.d. assegno su piazza), nel quale è stato emesso;

324 Capitolo 15 15 giorni, se è pagabile in un Comune diverso (c.d. assegno fuori piazza); 20 giorni, se è pagabile in un Paese diverso da quello di emissione, ma nello stesso continente; 60 giorni, se è pagabile in un Paese diverso situato in un altro continente. Questi termini decorrono dal giorno indicato sul titolo come data di emissione, anche se esso non corrisponde a quello dell effettiva emissione. I termini di presentazione sono prorogati quando un ostacolo insormontabile (disposizione di legge di uno Stato od altro caso di forza maggiore) impedisce di presentare l assegno nei termini stabiliti (art. 53 L.A.B.): in tal caso il portatore deve avvisare senza indugio il proprio girante, e deve fare menzione dell avviso sul titolo. La scadenza del termine non impedisce la presentazione dell assegno. L art. 35 L.A.B., però, attribuisce al traente il potere di disporre la revoca dell ordine di pagamento dopo la scadenza del termine di presentazione; prima della scadenza, invece, la banca è libera di pagare o meno, restando esonerata da ogni responsabilità nei confronti sia del traente, sia del possessore dell assegno. B) Il pagamento dell assegno L assegno dev essere presentato per il pagamento alla filiale della banca trattaria indicata sul titolo oppure nei luoghi indicati dall art. 2 L.A.B. Qualora l assegno non sia completamente coperto, la banca può pagarlo sino a concorrenza della provvista ed il portatore non può rifiutare un pagamento parziale (art. 37, co. 2, L.A.B.). Per ottenere il pagamento, il prestatore dell assegno deve dimostrare la propria legittimazione cartolare, mediante: a) una serie continua di girate, se il titolo è all ordine; b) il semplice possesso del titolo, se questo è al portatore. Il trattario (banca), nell assegno all ordine, è tenuto solo a controllare la regolare continuità delle girate, non anche a verificare l autenticità delle firme dei giranti (art. 38 L.A.B.): il trattario che, senza dolo o colpa grave, adempie la prestazione nei confronti del presentatore, è liberato anche se questi non è il titolare del diritto. Il personale incaricato deve provvedere alla identificazione e deve indicare per iscritto le generalità complete di colui che presenti all incasso uno o più assegni per un importo complessivo superiore a 12.500 euro (D. L. 3-5-1991, n. 143; art. 1992 c.c.). C) Le azioni in caso di mancato pagamento Qualora il trattario rifiuti il pagamento dell assegno, il portatore può esercitare l azione di regresso nei confronti del traente, dei giranti e degli altri obbligati per ottenere da loro il pagamento. Lo stesso diritto spetta ad ogni firmatario, che abbia pagato l assegno nei confronti dei firmatari che lo precedono.

Gli strumenti di pagamento 325 L azione di regresso può essere esercitata individualmente o congiuntamente contro tutti coloro che hanno sottoscritto il titolo, senza osservare l ordine nel quale essi si obbligarono. Il regresso nei confronti del traente non è soggetto a particolari condizioni. Il regresso nei confronti degli altri obbligati è invece subordinato alle seguenti condizioni: che l assegno sia stato presentato per il pagamento nei termini previsti dalla legge; che il rifiuto di pagamento sia constatato con atto autentico (protesto), o con dichiarazione del trattario scritta sull assegno stesso con l indicazione del giorno della presentazione. Il traente, il girante o l avallante possono, apponendo all assegno la clausola «senza spese», «senza protesto» o altra equivalente dispensare il portatore dall onere del protesto o dalla dichiarazione equivalente. La clausola non dispensa però il portatore dall onere di presentare l assegno nei termini (art. 48 L.A.B.). Il portatore è tenuto anche a dare avviso del mancato pagamento al proprio girante, al traente ed ai loro eventuali avallanti entro quattro giorni dal protesto (o dal giorno in cui avrebbe dovuto essere levato). Ogni girante, a sua volta, deve comunicare l avviso al precedente girante (ed al suo eventuale avallante) entro due giorni dal ricevimento. L omissione dell avviso non determina la perdita dell azione di regresso ma solo la responsabilità per i danni arrecati. In caso di mancato pagamento dell assegno è possibile esperire l azione causale, cioè l azione derivante dal rapporto obbligatorio che ha dato causa all emissione o alla trasmissione dell assegno (c.d. rapporto fondamentale). Quando è possibile esperire l azione causale? L esercizio dell azione causale è subordinato a due condizioni: che il portatore offra in restituzione l assegno o lo depositi presso la cancelleria del giudice competente; che il portatore abbia elevato il protesto. La restituzione del titolo ha lo scopo di tutelare il debitore, evitando il pericolo che il creditore, dopo l azione causale, eserciti anche l azione cambiaria; il protesto serve invece a far constatare il mancato pagamento, allo scopo di conservare al debitore le azioni di regresso che gli spettano. In ultima istanza, il portatore dell assegno può esercitare l azione di arricchimento contro il traente o il girante (art. 59 L.A.B.) purché sussistano le seguenti condizioni: che il portatore abbia perduto l azione cambiaria nei confronti di tutti gli obbligati, per prescrizione o decadenza; che il portatore non abbia azione causale nei confronti degli stessi (ad es. perché il rapporto fondamentale era invalido); che il portatore abbia subito un danno patrimoniale cui corrisponde un ingiustificato arricchimento del traente.

326 D) La prescrizione Capitolo 15 Le azioni relative all assegno devono essere esercitate entro termini di prescrizione brevissimi, che si giustificano con la funzione di pagamento propria del titolo. L azione di regresso del portatore contro il girante, il traente e gli altri coobbligati si prescrive in 6 mesi dalla scadenza del termine di presentazione. Le azioni di regresso fra i diversi obbligati al pagamento del titolo si prescrivono invece in 6 mesi dal giorno in cui l obbligato ha pagato l assegno, o dal giorno in cui l azione di regresso è stata promossa contro di lui. L azione di arricchimento si prescrive in un anno dal giorno in cui il portatore ha perduto (per prescrizione o decadenza) l azione cambiaria nascente dal titolo (art. 75 L.A.B.). Per quanto riguarda infine l azione causale, essa è soggetta ai termini di prescrizione propri del rapporto obbligatorio sottostante all emissione o alla trasmissione dell assegno. E) L ammortamento L ammortamento dei titoli di credito è un particolare procedimento, previsto dalla legge per l ipotesi in cui il portatore legittimo abbia perduto, per cause estranee alla sua volontà, il possesso del titolo: esso mira a distruggere l efficacia del titolo, ed a procurare al portatore un documento che ne faccia le veci (c.d. ricostruzione della legittimazione). L ammortamento dell assegno bancario è previsto in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del titolo; esso non è però necessario qualora si tratti di assegno «non trasferibile»: in tal caso il portatore ha diritto di ottenere a proprie spese un duplicato, denunciando la perdita al traente ed al trattario (art. 73 L.A.B.). La procedura di ammortamento è disciplinata dagli artt. 69-74 L.A.B.: il portatore deve denunciare al trattario lo smarrimento, la sottrazione o la distruzione dell assegno e deve chiedere l ammortamento del titolo con ricorso al Presidente del Tribunale del luogo in cui l assegno è pagabile o al Tribunale del luogo in cui il ricorrente ha il domicilio: il ricorso deve indicare i requisiti essenziali dell assegno; il Presidente del Tribunale o il giudice competente, premessi gli opportuni accertamenti sulla verità dei fatti e sul diritto del portatore, emette nel più breve tempo possibile un decreto con il quale pronuncia l ammortamento del titolo, e ne autorizza il pagamento dopo quindici giorni dalla pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale; durante questo termine, il ricorrente può compiere atti conservativi del proprio diritto, e può esigere il pagamento dell assegno mediante cauzione, o chiedere il deposito giudiziario della somma; il decreto di ammortamento dev essere, a cura del ricorrente, notificato al traente ed al trattario, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Malgrado la denunzia, il pagamento dell assegno al detentore, prima della notificazione del decreto, libera il trattario; entro quindici giorni dalla pubblicazione, il detentore del titolo può fare opposizione al decreto; si apre allora un giudizio di cognizione, che ha per oggetto la legittimità del possesso del titolo da parte dell opponente: l opposizione si propone con citazione da notificarsi al ricorrente, al trattario ed al traente; competente per il giudizio di opposizione è il Tribunale del luogo di pagamento;

Gli strumenti di pagamento 327 trascorso il termine senza che sia stata proposta opposizione, o rigettata l opposizione con sentenza definitiva, il ricorrente può esigere il pagamento, presentando il decreto di ammortamento ed un certificato del cancelliere comprovante la mancata opposizione, o la sentenza definitiva che respinge l opposizione. La procedura di ammortamento priva di qualsiasi efficacia l assegno: essa però non preclude eventuali azioni del portatore verso chi ottiene l ammortamento (art. 74 L.A.B.). 6. La disciplina sanzionatoria degli assegni bancari In attuazione della delega formulata all art. 8 della L. 25-6-1999, n. 205, il Titolo V del D.Lgs. 30-12- 1999, n. 507 ha riformato l apparato sanzionatorio relativo agli assegni bancari e postali. Tra le sanzioni principali: l art. 1 L. 386/1990 (sostituito dall art. 28 D.Lgs. 507/1999) punisce con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.032 euro a 6.197 euro, chiunque emetta un assegno bancario (o postale) senza l autorizzazione del trattario (in precedenza il medesimo reato, ora trasformato in illecito amministrativo, era punito con la reclusione fino ad 8 mesi); chiunque emette un assegno che, presentato in tempo utile, non sia pagato in tutto o in parte per difetto di provvista è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 516 euro a 3.098 euro (in precedenza era prevista una multa o la reclusione fino a 8 mesi) (art. 2 L. 386/1990). Nel nuovo regime sanzionatorio, oltre alle sanzioni amministrative, sono previste delle sanzioni accessorie di tipo inibitorio ed interdittivo. L art. 5 L. 386/1990 prevede la sanzione del divieto di emettere assegni (cd. interdizione bancaria), per almeno 2 anni e non oltre 5, qualora si emettano assegni senza autorizzazione; invece, in caso di emissione di assegni senza provvista, tale sanzione può essere comminata solo se l importo dell assegno o degli assegni emessi in tempi ravvicinati è superiore a 2.582,28 euro. Ulteriori sanzioni interdittive sono previste in casi di particolare gravità oggettiva, determinati dall elevato importo degli assegni emessi o dalla reiterazione delle violazioni commesse dal traente. Inoltre l art. 10bis L. 386/1990 (inserito dall art. 36 D.Lgs. 507/1999) e il D.M. 7-11-2001, n. 458, disciplinano il funzionamento presso la Banca d Italia di un archivio informatizzato degli assegni bancari, postali e delle carte di pagamento irregolari, nel quale sono inserite tutte le informazioni principali correlate all emissione di assegni senza provvista o senza autorizzazione (generalità dei traenti, sanzioni amministrative principali e accessorie applicate etc.). L iscrizione nell archivio informatico determina la revoca di ogni autorizzazione ad emettere assegni ed il conseguente divieto rivolto ad ogni banca di stipulare nuove convenzioni di assegno con il traente e di pagare gli assegni tratti dal medesimo dopo l iscrizione nell archivio, anche se emessi nei limiti della provvista. In caso di omessa o ritardata iscrizione nell archivio informatico ovvero di rilascio dell autorizzazione a soggetti iscritti nell archivio, la banca trattaria è responsabile in solido con il traente (nel limite di 10.329,14 euro ad assegno) per il pagamento degli assegni emessi dallo stesso nel periodo in cui avrebbe dovuto operare la revoca. Il processo di depenalizzazione del sistema sanzionatorio in materia di emissione di assegni bancari e postali ha comunque salvato alcune fattispecie di violazioni di rilievo penale: chiunque non rispetti le sanzioni amministrative accessorie è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni. Tale condanna comporta, come sanzione amministrativa accessoria, la pubblicazione della sentenza ed il divieto di emettere assegni bancari (o postali) per un periodo minimo di 2 anni e massimo di 5;

328 Capitolo 15 colui che, nel richiedere il rilascio di moduli di assegni, dichiari falsamente di non essere interdetto alla relativa emissione è punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni, qualora vengano rilasciati uno o più moduli di assegno; il dipendente di istituto bancario, prima del rilascio dei moduli, è obbligato ad accertare, sulla base dei dati disponibili nell archivio informatico, che sul richiedente non gravi l interdizione bancaria o la revoca di sistema. Qualora dall accertamento risulti che in capo al richiedente sussista almeno uno di tali impedimenti, il dipendente non può consegnare moduli di assegno bancario (o postale), pena la reclusione fino ad un anno, salvo che il fatto non costituisca reato più grave.