7 SETTIMA LEZIONE DIRITTO PRIVATO. Obbligazioni. SCHEMI del Corso di DIRITTO PRIVATO. Prof. Vincenzo Franceschelli

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Corso di Istituzioni di diritto privato - VINCENZO FRANCESCHELLI SCHEMI del Corso di DIRITTO PRIVATO - ad uso degli studenti vietata la riproduzione- (Avvertenza- Gli schemi costituiscono una traccia delle lezioni svolte. Possono servire per un ripasso della materia. Non sono sufficienti per la preparazione dell esame). 7 SETTIMA LEZIONE DIRITTO PRIVATO Obbligazioni Nelle lezioni precedenti si sono esaminati i soggetti e l'oggetto del rapporto giuridico, regolati dai primi tre libri del codice civile (persone, famiglia, successioni e diritti reali). Il quarto libro del codice è dedicato alle obbligazioni. Caratteristica del vincolo obbligatorio è che esso intercorre tra soggetti determinati (debitore e creditore). La natura personale del vincolo obbligatorio lo distingue dal diritto reale, che ha valore assoluto ed efficacia erga omnes. Si dice, così, che il diritto reale è un diritto assoluto, mentre il rapporto obbligatorio ha carattere relativo. Argomenti Il libro IV del Codice civile Le obbligazioni L esatto adempimento Modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall adempimento Inadempimento delle obbligazioni e mora del debitore Il danno risarcibile Mora del creditore Cessione del credito Successione nel debito: delegazione, espromissione, accollo Specie di obbligazioni 1

Corso di Istituzioni di diritto privato - I IL LIBRO IV DEL CODICE CIVILE 1.- IL LIBRO QUARTO DEL CODICE CIVILE Il libro IV: si apre con la classificazione delle fonti delle obbligazioni; detta le norme sulla disciplina generale delle obbligazioni (che valgono per i contratti e per l'illecito civile); prosegue con la disciplina generale del contratto; disciplina i singoli contratti nominati (vendita, permuta) e termina con le altre fonti delle obbligazioni (tra le quali spicca, per importanza, la disciplina generale dell'illecito civile). Titolo Titolo I Titolo II Titolo III Titolo IV Titolo V Titolo VI Titolo VII Titolo VIII Titolo IX Struttura del Libro IV del codice civile Denominazione Delle obbligazioni in generale Dei contratti in generale Dei singoli contratti Delle promesse unilaterali Dei titoli di credito Della gestione di affari Del pagamento dell indebito Dell arricchimento senza causa Dei fatti illeciti Articoli 1173-1320 1321-1469 1470-1986 1987-1991 1992-2027 2028-2032 2033-2040 2041-2042 2043-2059 Libro quarto Delle obbligazioni TITOLO I Capo I Disposizioni preliminari (art. da 1173 a 1175) Capo II Dell'adempimento delle obbligazioni (art. da 1176 a 1217) Sezione I - Dell'adempimento in generale (art. da 1176 a 1200) Sezione II - Del pagamento con surrogazione (art. da 1201 a 1205) Sezione III - Della mora del creditore (art. da 1206 a 1217) Capo III Dell'inadempimento delle obbligazioni (art. da 1218 a 1229) Capo IV Dei modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall'adempimento (art. da 1230 a 1259) Sezione I - Della novazione (art. da 1230 a 1235) Sezione II - Della remissione (art. da 1236 a 1240) Sezione III - Della compensazione (art. da 1241 a 1252) Sezione IV - Della confusione (art. da 1253 a 1255) Sezione V - Dell'impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile al debitore (art. da 1256 a 1259) Capo V Della cessione dei crediti (art. da 1260 a 1267) Capo VI Della delegazione, dell'espromissione e dell'accollo (art. da 1268 a 1276) Capo VII Di alcune specie di obbligazioni (art. da 1277 a 1320) Sezione I - Delle obbligazioni pecuniarie (art. da 1277 a 1284) Sezione II - Delle obbligazioni alternative (art. da 1285 a 1291) Sezione III - Delle obbligazioni in solido (art. da 1292 a 1313) Sezione IV - Delle obbligazioni divisibili e indivisibili (art. da 1314 a 1320) II LE 2

Corso di Istituzioni di diritto privato - 1. LA NOZIONE DI OBBLIGAZIONE? Quale è la nozione di obbligazione? Come si definisce l obbligazione? Il codice civile non contiene una definizione di obbligazione. Per definire l'obbligazione resta classica e ancora valida la definizione che ci deriva dal diritto romano (Giustiniano, Libro. 3o, Tít. XIII). OBLIGATIO EST JURIS VINCULUM QUO NECESSITATE ADSTRINGIMUR ALICUIUS SOLVENDAE REI SECUNDUM NOSTRAE CIVITATIS IURA OBLIGATIO EST JURIS VINCULUM QUO NECESSITATE ADSTRINGIMUR ALICUIUS SOLVENDAE REI SECUNDUM NOSTRAE CIVITATIS IURA Obbligazione è un vincolo giuridico, in forza del quale si può costringere taluno all'adempimento di una prestazione, secondo le leggi del nostro Stato L OBBLIGAZIONE È UN VINCOLO GIURIDICO IN VIRTÙ DEL QUALE IL DEBITORE E TENUTO VERSO IL CREDITORE AD UNA PRESTAZIONE 3

Corso di Istituzioni di diritto privato -? «Vincolo» dal latino Vinculum = catena Chiesa di San Pietro in Vinculis - Incisione di Giuseppe Vasi - Palazzo del Cardinale Giuliano Della Rovere, Papa Giulio II La basilica fu fatta costruire nel 442 da Licinia Eudossia, figlia di Teodosio II e moglie di Valentiniano III. L'imperatrice fece costruire la chiesa per custodire le catene (in lingua latina vincula) di san Pietro Il Mosè di Michelangelo è ubicato in San Pietro in Vincoli. Statua scolpita da Michelangelo Buonarroti nel 1505 su commissione di Papa Giulio II. L obbligazione come rapporto L OBBLIGAZIONE È UN RAPPORTO FRA DUE PARTI IN VIRTÙ DEL QUALE UNA DETTA DEBITORE È TENUTA AD UN DETERMINATO COMPORTAMENTO A FAVORE DELL ALTRA DETTA CREDITORE OBBLIGAZIONE E RAPPORTO OBBLIGATORIO Relazione fra debitore e creditore (soggetti della obbligazione), in cui il debitore deve eseguire un comportamento a favore del creditore e a sua volta il creditore ha diritto di richiedere ed ottenere che il debitore esegua l attività dovuta di dare, di fare, di non fare a suo favore L'obbligazione è un rapporto tra due parti in virtù della quale una di esse (detta debitore) è tenuta ad un determinato comportamento a favore dell'altra parte (detta creditore) 4

Corso di Istituzioni di diritto privato - 2. I SOGGETTI E L OGGETTO DEL RAPPORTO OBBLIGATORIO? Quali sono i soggetti del rapporto obbbligario? L'obbligazione è un rapporto che consta dei seguenti elementi: RAPPORTO OBBLIGATORIO CREDITORE DEBITORE Oggetto: la prestazione CREDITORE CREDITORE È IL SOGGETTO CHE HA DIRITTO ALLA PRESTAZIONE DA PARTE DEL DEBITORE DEBITORE DEBITORE È COLUI CHE È TENUTO ALLA PRESTAZIONE A FAVORE DEL CREDITORE 5

Corso di Istituzioni di diritto privato - PRESTAZIONE LA PRESTAZIONE CONSISTE NEL COMPORTAMENTO CHE IL DEBITORE È TENUTO A COMPIERE A FAVORE DEL CREDITORE 3. LE DISPOSIZIONI PRELIMINARI Art. 1173 Art. 1174 Art. 1175 Torniamo al codice civile ed esaminiamo le disposizioni preliminari. La disciplina generale delle obbligazioni si apre con tre articoli fondamentali (1173, 1174 e 1175) che è opportuno esaminare in apertura. Capo I DISPOSIZIONI PRELIMINARI Art. 1173. Fonti delle obbligazioni Art. 1174 Carattere patrimoniale della prestazione Art. 1175. Comportamento secondo correttezza A) FONTI DELLE Art. 1173. Fonti delle obbligazioni Le obbligazioni derivano da contratto, da fatto illecito, o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico. 6

Corso di Istituzioni di diritto privato - Sono fonti legittime di obbligazione: il contratto il fatto illecito ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico Ogni altro atto o fatto idoneo a produrle: Promessa di pagamento (1988) Promessa al pubblico (1989) Ricognizione di debito (1988) Titoli di credito (1992-2027) Gestione d affari (2028) Pagamento dell indebito (2033) Arricchimento senza causa (2041) L'art. 1173 contiene una regola generale di estrema importanza: esso infatti non si limita a dare un semplice elenco delle fonti delle obbligazioni. Esso fissa un principio generale che costituisce uno dei capisaldi del diritto privato generale. Esso principio può essere così riassunto un soggetto non può essere tenuto ad un comportamento se non in base ad una fonte legittima di obbligazione. B) CARATTERISTICHE DELLA OBBLIGAZIONE Art. 1174. Carattere patrimoniale della prestazione La prestazione che forma oggetto dell'obbligazione deve essere suscettibile di valutazione economica e deve corrispondere a un interesse, anche non patrimoniale, del creditore. LA PRESTAZIONE OGGETTO DEL RAPPORTO OBBLIGATORIO È LA PRESTAZIONE 7

Corso di Istituzioni di diritto privato - Oggetto del rapporto obbligatorio è la prestazione. Non ogni prestazione può essere oggetto di un rapporto obbligatorio. La prestazione deve avere certe specifiche caratteristiche Come si è visto (art. 1174) la prestazione che forma oggetto dell'obbligazione deve essere suscettibile di valutazione economica e deve corrispondere a un interesse, anche non patrimoniale, del creditore Caratteristiche della prestazione La prestazione deve essere: Possibile Lecita Determinata 1.- Possibilità LA PRESTAZIONE CHE FORMA OGGETTO NELLA OBBLIGAZIONE DEVE ESSERE POSSIBILE. si distingue tra AD IMPOSSIBILIA NEMO TENETUR ASSOLUTA IMPOSSIBILITÀ (nessuno può essere tenuto ad un comportamento impossibile) RELATIVA 8

Corso di Istituzioni di diritto privato - L IMPOSSIBILITÀ OGGETTIVA O ASSOLUTA IMPEDISCE IL SORGERE DELL OBBLIGAZIONE NON RILEVA L IMPOSSIBILITÀ SOGGETTIVA O RELATIVA, CHE CONSISTE IN UNA SEMPLICE DIFFICOLTÀ DEL DEBITORE AD ADEMPIERE 2.- Liceità LA PRESTAZIONE CHE FORMA OGGETTO NELLA OBBLIGAZIONE DEVE ESSERE LECITA. Liceità È illecita l obbligazione contraria : Alla legge All ordine pubblico Alla morale Al buon costume 3.- Determinatezza LA PRESTAZIONE CHE FORMA OGGETTO NELLA OBBLIGAZIONE DEVE ESSERE DETERMINATA O DETERMINABILE. C) COMPORTAMENTO SECONDO CORRETTEZZA 9

Corso di Istituzioni di diritto privato - Art. 1175. Comportamento secondo correttezza Il debitore e il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza. COERCIBILITÀ delle e NATURALI D) COERCIBILITÀ delle e NATURALI La coercibilità è carattere essenziale dell'obbligazione. In tanto si ha obbligazione, in quanto il creditore può ottenere l'adempimento, e, per converso, il debitore ha un dovere giuridico all'adempimento Prestazioni di cortesia Non costituiscono rapporti di natura obbligatoria le prestazioni animate da sentimenti di benevolenza o di condiscendenza. Similmente, non hanno natura obbligatoria i rapporti amichevoli o di cortesia, nei quali l'impegno ad eseguire la prestazione è animato da intento di mera benevolenza o condiscendenza Le obbligazioni naturali L'obbligazione naturale consiste nell'adempimento di un mero dovere morale o sociale. Non si è obbligati ad adempierla. Ma se la si adempie spontaneamente, non si può ripetere ciò che si ha prestato 10

Corso di Istituzioni di diritto privato - 5. TIPI DI Obbligazioni DI DARE o consegnare o restituire DI FARE DI NON FARE (obbligazione negativa) si distingue tra DI MEZZI DI RISULTATO DI MEZZI il debitore si obbliga nei confronti del creditore a compiere una determinata attività senza garantirne il risultato Obbligazioni di fare DI RISULTATO il debitore si obbliga nei confronti del creditore non solo a compiere una determinata attività, ma anche a raggiungere un particolare risultato OBBLIGAZIONE ALTERNATIVA - In cui il debitore deve fare una determinata obbligazione ma può scegliere quale eseguire PECUNIARIE -Sono obbligazioni di dare che hanno come oggetto la consegna di somme di denaro. Nelle obbligazioni pecuniarie si applica il principio nominalistico cioè la moneta viene valutata in se per se. DIVISIBILI E INDIVISIBILI -Divisibili per cose che si possono ripartire, indivisibili per cose che non si possono ripartire TIPI DI OBBLIGAZIONE FACOLTATIVA - Il debitore ha la facoltà di liberarsi con un altra obbligazione. GENERICHE E DI SPECIE - Generiche hanno per oggetto cose fungibili, di specie consiste nella consegna di una cosa individuata nella sua identità OBBLIGAZIONE COMULATIVA - Quando contiene più prestazioni stabilite III ESATTO ADEMPIMENTO 11

Corso di Istituzioni di diritto privato - L ESATTO ADEMPIMENTO il PAGAMENTO Imputazione di pagamento Datio in solutum Pagamento con surrogazione Argomenti L esatto adempimento Elementi dell esatto adempimento 1 modalità di esecuzione della prestazione 2 persona che esegue la prestazione 3 persona che riceve la prestazione 4 luogo di esecuzione della prestazione 5 tempo dell'esecuzione della prestazione Il pagamento Il pagamento: spese, quietanze e garanzie. Datio in solutum (prestazione in luogo dell'adempimento) Il pagamento con surrogazione (1201). Mezzi di pagamento L ADEMPIMENTO Il rapporto obbligatorio è per sua natura temporaneo. È destinato ad estinguersi. Mentre i diritti reali sono costituiti per durare nel tempo, consistendo in un rapporto con la cosa, i diritti di obbligazione sono destinati ad estinguersi con il comportamento soddisfattorio del debitore, oggetto del rapporto stesso L ADEMPIMENTO L'adempimento consiste nella esatta esecuzione, da parte del debitore, della prestazione che forma oggetto dell'obbligazione. Gli elementi dell'esatto adempimento sono la modalità, i soggetti, il luogo e il tempo di esecuzione della prestazione 1. ESATTO ADEMPIMENTO non basta adempiere. Occorre adempiere bene L ESATTO ADEMPIMENTO L ADEMPIMENTO CONSISTE NELLA ESATTA ESECUZIONE, DA PARTE DEL DEBITORE DELLA PRESTAZIONE CHE FORMA OGGETTO DELLA OBBLIGAZIONE 12

Corso di Istituzioni di diritto privato - Elementi dell esatto adempimento 1 modalità di esecuzione della prestazione 2 persona che esegue la prestazione 3 persona che riceve la prestazione 4 luogo di esecuzione della prestazione 5 tempo dell'esecuzione della prestazione L ESATTO ADEMPIMENTO PERCHÉ SI ABBIA ESATTO ADEMPIMENTO, NON BASTA ADEMPIERE, OCCORRE ADEMPIERE BENE, CIOÈ ADEMPIERE SECONDO LE MODALITÀ PRESCRITTE DALLA LEGGE 2. Elementi dell esatto adempimento MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE? Come bisogna adempiere la prestazione? non basta adempiere. Occorre adempiere bene L ESATTO ADEMPIMENTO Modalità di esecuzione della prestazione PERCHÉ SI ABBIA ESATTO ADEMPIMENTO, NON BASTA ADEMPIERE, OCCORRE ADEMPIERE BENE, CIOÈ ADEMPIERE SECONDO LE MODALITÀ PRESCRITTE DALLA LEGGE PER L ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE La diligenza nell'adempimento (1176) Perché si abbia esatto adempimento, non basta adempiere, occorre adempiere bene, cioè adempiere secondo le modalità prescritte dalla legge. Innanzitutto, la legge impone un dovere di diligenza media, quella del buon padre di famiglia. Dispone infatti l'art. 1176 che il debitore, nell'adempiere l'obbligazione, deve usare la diligenza del buon padre di famiglia 13

Corso di Istituzioni di diritto privato - Art. 1176. Diligenza nell'adempimento Nell'adempiere l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata ATTIVITÀ PROFESSIONALE Nell'adempimento di obbligazioni inerenti l'esercizio di una attività professionale (avvocato, medico, ingegnere, consulente) non basta la diligenza dell'uomo medio (il buon padre di famiglia), occorre la diligenza (media) del professionista medio, avendo riguardo alla natura dell'attività esercitata Adempimento parziale (1181) Perché si abbia esatto adempimento non basta adempiere, ma occorre adempiere per intero. Ai sensi dell'art. 1181 infatti, il creditore può sempre rifiutare l'adempimento parziale (anche se l'obbligazione è divisibile) Obbligazione generica (1178) Se l'obbligazione è di genere (e non di specie), perché si abbia esatto adempimento, non basta adempiere, occorre che le cose siano di qualità non inferiore alla media. Dispone infatti l'art. 1178 che quando l'obbligazione ha per oggetto la prestazione di cose determinate soltanto nel genere, il debitore deve prestare cose di qualità non inferiore alla media Esempio: Il ristorante acquista del vino (senza specificare il tipo e l annata). Il contadino dovrà consegnare vino di qualità non inferiore alla media Obbligazione di custodire (1177) Attiene alla disciplina delle modalità di esecuzione della prestazione il disposto dell'articolo 1177, in tema di obbligazione di custodire. Esso dispone che l'obbligazione di consegnare una cosa determinata include quella di custodirla fino alla consegna 14

Corso di Istituzioni di diritto privato - Magazzini generali Non basta essere pronti a consegnare la merce depositata Occorre custodirla Obbligo di garanzia (1179) Attiene ancora alla disciplina delle modalità di esecuzione della prestazione il disposto dell'articolo 1179, in tema di obbligo di garanzia. Chi è tenuto a dare una garanzia, senza che ne siano determinati il modo e la forma, dispone l'articolo 1179 può prestare a sua scelta un'idonea garanzia reale o personale, ovvero altra sufficiente cautela 3. Elementi dell esatto adempimento PERSONA CHE ESEGUE LA PRESTAZIONE? Chi deve adempiere la prestazione? non basta adempiere. Occorre adempiere bene L ESATTO ADEMPIMENTO Persona che esegue la prestazione PERCHÉ SI ABBIA ESATTO ADEMPIMENTO, NON BASTA ADEMPIERE BENE, OCCORRE CHE ADEMPIA LA PERSONA LEGITTIMATA A FARLO Persona che esegue la prestazione Perché si abbia esatto adempimento, non basta adempiere bene, occorre che adempia la persona legittimata a farlo La persona che esegue la prestazione è il debitore, e cioè chi si è assunto l'obbligazione 15

Corso di Istituzioni di diritto privato - Adempimento del terzo (1180) Di regola, come si è detto, la prestazione è eseguita dal debitore. Tuttavia può anche adempiere un terzo, anche contro la volontà del creditore. Ciò accade quando la prestazione è di tale natura (es. cose fungibili o somma di danaro) che è indifferente per il creditore riceverla dal debitore o dal terzo Art. 1180 Adempimento del terzo L'obbligazione può essere adempiuta da un terzo, anche contro la volontà del creditore, se questi non ha interessi a che il debitore esegua personalmente la prestazione. Tuttavia il creditore può rifiutare l'adempimento offertogli dal terzo, se il debitore gli ha manifestato la sua opposizione 4. Elementi dell esatto adempimento PERSONA CHE RICEVE LA PRESTAZIONE? A chi bisogna adempiere? non basta adempiere. Occorre adempiere bene L ESATTO ADEMPIMENTO Persona che riceve la prestazione PERCHÉ SI ABBIA ESATTO ADEMPIMENTO, NON BASTA ADEMPIERE BENE, OCCORRE CHE IL PAGAMENTO SIA FATTO AL CREDITORE O A PERSONA DA LUI INDICATA Persona che riceve la prestazione Perché si abbia esatto adempimento, non basta adempiere bene, occorre adempiere alla a persona legittimata a ricevere la prestazione La persona legittimata a ricevere la prestazione è il creditore o la persona da lui indicata 16

Corso di Istituzioni di diritto privato - Persona che riceve la prestazione Il creditore può indicare un terzo al debitore. Il debitore dovrà, quindi, adempiere al terzo. Pagamento al creditore incapace (art. 1190) o a chi non è legittimato a riceverlo Il pagamento fatto al creditore incapace di riceverlo non libera il debitore, se questi non prova che ciò che fu pagato è stato rivolto a vantaggio dell'incapace (art. 1190: pagamento al creditore incapace) Pagamento al creditore apparente (art. 1189) La norma tutela la buona fede del debitore, che si affida ad una situazione di apparenza, poi rivelatasi falsa. Dispone l'art. 1189 che il debitore che esegue il pagamento a chi appare legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche, è liberato se prova di essere stato in buona fede. Per converso, ai sensi del secondo comma dell'art. 1189, chi ha ricevuto il pagamento è tenuto alla restituzione verso il vero creditore, secondo le regole stabilite per la ripetizione dell'indebito 5. Elementi dell esatto adempimento LUOGO DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE non basta adempiere. Occorre adempiere bene? Dove bisogna adempiere? L ESATTO ADEMPIMENTO Luogo di esecuzione della prestazione PERCHÉ SI ABBIA ESATTO ADEMPIMENTO, NON BASTA ADEMPIERE BENE, OCCORRE CHE IL DEBITORE ADEMPIA NEL LUOGO ESATTO 17

Corso di Istituzioni di diritto privato - Luogo dell'adempimento (art. 1182) Perché si abbia esatto adempimento, non basta adempiere bene, occorre che il debitore adempia nel luogo esatto Luogo dell'adempimento (art. 1182) Il luogo dell'adempimento è quello che le parti hanno stabilito, se lo hanno stabilito. In mancanza, è il luogo che può desumersi dalla natura della prestazione o da altre circostanze (cfr. art. 1774 in materia di deposito). Se, per esempio, ho comprato un aereo, luogo dell'adempimento sarà l'aeroporto, e non la via dove abito. Se le parti nulla hanno disposto, e se il luogo dell'adempimento non è desumibile dalla natura della prestazione o da altre circostanze, si osservano le seguenti regole: Luogo dell adempimento (Art. 1182) 6. Luogo stabilito dalle parti o in mancanza: Obbligo di consegna di cosa certa e determinata nel luogo dove si trovava Somma di danaro al domicilio del creditore alla scadenza o se il domicilio è diverso al domicilio del debitore In tutti gli altri casi al domicilio del debitore alla scadenza Elementi dell esatto adempimento TEMPO DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE non basta adempiere. Occorre adempiere bene? Quando bisogna adempiere? L ESATTO ADEMPIMENTO Tempo di esecuzione della prestazione PERCHÉ SI ABBIA ESATTO ADEMPIMENTO, NON BASTA ADEMPIERE BENE, OCCORRE ADEMPIERE NEL MOMENTO ESATTO 18

Corso di Istituzioni di diritto privato - Tempo dell'adempimento (art. 1183) Perché si abbia esatto adempimento, non basta adempiere bene, occorre adempiere nel momento esatto Tempo dell'adempimento (art. 1183) Individuato il luogo, occorre vedere quando il debitore deve adempiere, per aversi esatto adempimento. Di regola, le parti fissano un termine, e quello è il momento in cui occorre adempiere. Se le parti non hanno stabilito un termine per l'adempimento, la prestazione deve essere eseguita subito, a richiesta del creditore. Secondo il brocardo classico, quod sine die debetur statim debetur («ciò che è dovuto senza indicazione di un termine, è dovuto subito») Termine (art. 1184) e pendenza del termine (art. 1185) Se per l'adempimento è fissato un termine, questo si presume a favore del debitore, qualora non risulti stabilito a favore del creditore o di entrambi? Cos è un termine? Cosa significa che il termine è a favore del creditore o del debitore? A FAVORE DEL DEBITORE significa che il debitore può, se vuole, adempiere prima della scadenza del termine TERMINE A FAVORE DEL CREDITORE significa che il creditore può, se vuole, esigere la prestazione prima della scadenza? Come si calcola un termine? 19

Corso di Istituzioni di diritto privato - Computo del termine (art. 1187) Il termine fissato per l'adempimento delle obbligazioni è computato secondo le disposizioni dell'articolo 2963 (Computo dei termini di prescrizione). La disposizione relativa alla proroga del termine che scade in giorno festivo si osserva se non vi sono usi diversi. È salva in ogni caso una diversa pattuizione. I termini si computano secondo il calendario comune (che è, com'è noto, il calendario Gregoriano). Non si computa il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del termine (dies a quo non computatur in termino il giorno iniziale «dies a quo» non si computa). Si computa invece il giorno di scadenza (dies ad quem computatur in termino il giorno finale «dies ad quem» si computa). Il termine si verifica con lo spirare dell'ultimo istante del giorno finale. IL TERMINE Il termine può essere fissato a data fissa (es. 1 gennaio) oppure a tempo (es. 15 giorni; tre mesi). Se il termine è a tempo, si segue il calendario comune, non si computa il giorno iniziale e il termine scade a mezzanotte del giorno finale. Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo. Se dunque l'adempimento scade di domenica, il termine è prorogato al lunedì successivo. Se il termine è a mesi, il termine scade nel mese di scadenza e nel giorno di questo corrispondente al giorno del mese iniziale. Se nel mese di scadenza manca tale giorno, il termine si compie con l'ultimo giorno dello stesso mese Elementi dell esatto adempimento Regola finale Identità della prestazione oggetto della prestazione con la prestazione promessa III bis ESATTO ADEMPIMENTO IL PAGAMENTO 1. IL PAGAMENTO ATTO DOVUTO SE LA FONTE è IDONEA IL PAGAMENTO è UN ATTO DOVUTO non basta adempiere. Occorre adempiere bene PAGA BENE ANCHE L INCAPACE ART. 1191 C.C. 20

Corso di Istituzioni di diritto privato - PAGAMENTO AL CREDITORE INCAPACE Art. 1190 2. IL PAGAMENTO FATTO AL CREDITORE INCAPACE A RICEVERLO NON LIBERA IL DEBITORE, SE QUESTI NON PROVA CHE CIO CHE FU PAGATO è STATO RIVOLTO A VANTAGGIO DELL INCAPACE IMPUTAZIONE DEL PAGAMENTO non basta adempiere. Occorre adempiere bene IMPUTAZIONE DEL PAGAMENTO ART. 1193 GENERALMENTE DEBITORE E CREDITORE SONO LEGATI DA UN SOLO RAPPORTO OBBLIGATORIO Può accadere che debitore e creditore siano legati da una pluralità di rapporti obbligatori cioè debitore ha più debiti della medesima specie, es. danaro, con lo stesso creditore; oppure quantità di cose dello stesso genere A QUALE DEBITO E IMPUTABILE IL PAGAMENTO? IL DEBITORE HA DIRITTO DI DICHIARARE QUANDO PAGA QUALE DEBITO, TRA PIÙ DEBITI, EGLI INTENDE SODDISFARE, ANCHE SENZA L ACCORDO DEL CREDITORE Imputazione di pagamento (Art. 1193) Più debiti, di cui uno scaduto, il debito scaduto Più debiti scaduti, quello meno garantito Più debiti scaduti ugualmente garantiti, quello più oneroso per il debitore Più debiti scaduti, ugualmente garantiti e ugualmente onerosi per il debitore, quello più antico In mancanza, proporzionalmente ai vari debiti Art. 1193. Imputazione del pagamento Chi ha più debiti della medesima specie verso la stessa persona può dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare. In mancanza di tale dichiarazione, il pagamento deve essere imputato al debito scaduto; tra più debiti scaduti, a quello meno garantito; tra più debiti ugualmente garantiti, al più oneroso per il debitore; tra più debiti ugualmente onerosi, al più antico. Se tali criteri non soccorrono, l'imputazione è fatta proporzionalmente ai vari debiti. 21

Corso di Istituzioni di diritto privato - Rischio del debitore che quando paga non dichiara quale debito intende soddisfare IL CREDITORE NELLA QUIETANZA PUÒ IMPUTARLO AL DEBITO CHE VUOLE per cui se il debitore accetta la quietanza il pagamento segue il criterio voluto dal creditore e non quello stabilito dall art. 1193 c.c. 3. IL PAGAMENTO DATIO IN SOLUTUM (prestazione in luogo dell adempimento) - Art. 1197 - Il creditore può, se vuole, accettare che il debitore esegua una prestazione diversa da quella dovuta Datio in solutum (prestazione in luogo dell'adempimento) Il creditore può, se vuole, accettare che il debitore esegua una prestazione diversa da quella dovuta La dazione in pagamento è la prestazione che il debitore esegue, col consenso del creditore, in sostituzione dell'obbligazione originaria dovuta Art. 1197. Prestazione in luogo dell'adempimento Il debitore non può liberarsi eseguendo una prestazione diversa da quella dovuta, anche se di valore uguale o maggiore, salvo che il creditore consenta. In questo caso l'obbligazione si estingue quando la diversa prestazione è eseguita. Se la prestazione consiste nel trasferimento della proprietà o di un altro diritto, il debitore è tenuto alla garanzia per l'evizione e per i vizi della cosa secondo le norme della vendita, salvo che il creditore preferisca esigere la prestazione originaria e il risarcimento del danno. In ogni caso non rivivono le garanzie prestate dai terzi. 4. IL PAGAMENTO PAGAMENTO CON SURROGAZIONE- Art. 1201 - La surrogazione è il subingresso del terzo nei diritti del creditore in conseguenza del pagamento del debito altrui NEL PAGAMENTO CON SURROGAZIONE IL TERZO CHE HA ADEMPIUTO SUCCEDE NEL RAPPORTO E HA AZIONE NEI CONFRONTI DEL VECCHIO DEBITORE CHE NON HA ADEMPIUTO 22

Corso di Istituzioni di diritto privato - La surrogazione è il subingresso del terzo nei diritti del creditore in conseguenza del pagamento del debito altrui. Comporta una successione a titolo particolare nel lato attivo del rapporto obbligatorio. Il pagamento con surrogazione può verificarsi per volontà del creditore, per volontà del debitore o di diritto (surrogazione legale). SURROGAZIONE Per volontà del creditore Per volontà del debitore Legale Art. 1201. Surrogazione per volontà del creditore Il creditore, ricevendo il pagamento da un terzo, può surrogarlo nei propri diritti. La surrogazione deve essere fatta in modo espresso e contemporaneamente al pagamento. Art. 1202. Surrogazione per volontà del debitore Il debitore, che prende a mutuo una somma di danaro o altra cosa fungibile al fine di pagare il debito, può surrogare il mutuante nei diritti del creditore, anche senza il consenso di questo. La surrogazione ha effetto quando concorrono le seguenti condizioni: 1) che il mutuo e la quietanza risultino da atto avente data certa; 2) che nell'atto di mutuo sia indicata espressamente la specifica destinazione della somma mutuata; 3) che nella quietanza si menzioni la dichiarazione del debitore circa la provenienza della somma impiegata nel pagamento. Sulla richiesta del debitore, il creditore non può rifiutarsi di inserire nella quietanza tale dichiarazione. Art. 1203. Surrogazione legale La surrogazione ha luogo di diritto nei seguenti casi: 1) a vantaggio di chi, essendo creditore, ancorché chirografario, paga un altro creditore che ha diritto di essergli preferito in ragione dei suoi privilegi, del suo pegno o delle sue ipoteche; 2) a vantaggio dell'acquirente di un immobile che, fino alla concorrenza del prezzo di acquisto, paga uno o più creditori a favore dei quali l'immobile è ipotecato; 3) a vantaggio di colui che, essendo tenuto con altri o per altri al pagamento del debito, aveva interesse di soddisfarlo; 4) a vantaggio dell'erede con beneficio d'inventario, che paga con danaro proprio i debiti ereditari; 5) negli altri casi stabiliti dalla legge. 5. IL PAGAMENTO SPESE DI PAGAMENTO E QUITENZA Art. 1196 - Le spese del pagamento sono a carico del debitore 23

Corso di Istituzioni di diritto privato - Spese del pagamento. Le spese del pagamento sono a carico del debitore (1196). Si vuole, in sostanza, che il creditore riceva l'intero, senza detrazioni per spese. Diritto del debitore alla quietanza (1199). Quando paga, il debitore ha diritto di ricevere dal creditore la quietanza dell'avvenuto pagamento. 6. MEZZI DI PAGAMENTO non basta adempiere. Occorre adempiere bene MEZZI DI PAGAMENTO Danaro Danaro contante Trasferimento elettronico di fondi Sistema Bancomat Carta di credito Accredito bancario Assegno la moneta avente corso legale nello Stato art. 1277 NORME ANTIRICICLAGGIO Trasferimento elettronico di fondi IL PAGAMENTO DI OBBLIGAZIONE PECUNIARIA SUPERIORE A 10.000 VA ESEGUITA A MEZZO DI INTERMEDIARI AUTORIZZATI Trasferimento elettronico di fondi è un sistema di pagamento attraverso impulsi elettronici tra terminali o a mezzo di terminali ordinando, dando istruzioni, autorizzando un istituto finanziario ad addebitare o accreditare una somma sul conto 24

Corso di Istituzioni di diritto privato - Trasferimento elettronico di fondi bancomat Sistema bancomat è il servizio attraverso il quale il correntista, per mezzo di una tessera magnetica dotata di un codice digitale individuale (codice personale segreto) permette di prelevare presso gli sportelli convenzionati somme di danaro contante che vengono addebitate sul proprio conto corrente acceso presso una delle banche associate al servizio carta di credito ACCREDITAMENTO BANCARIO L impresa di credito assume l obbligazione di pagare i conti che il titolare della carta di credito a sua volta assume nei confronti dei terzi E L ORDINE CHE IL CORRENTISTA DA ALLA PROPRIA BANCA DI ACCREDITARE SUL CONTO CORRENTE DEL CREDITORE UNA SOMMA DI DANARO ADDEBITANDOLA SUL PROPRIO CONTO È UN TITOLO DI CREDITO CHE CONTIENE L ORDINE INCONDIZIONATO, RIVOLTO DA UNA PERSONA, TRAENTE, AD UNA BANCA, TRATTARIO, DI PAGARE A VISTA UNA DETERMINATA SOMMA DI DANARO ALL ORDINE DI UN TERZO O DELLO STESSO TRAENTE Assegno IV MODI DI ESTINZIONE DELLE DIVERSI DALL ADEMPIMENTO 25

Corso di Istituzioni di diritto privato - ESTINZIONE DELLE INADEMPIMENTO MORA I. ESTINZIONE DELLE /Novazione / Remissione /Compensazione / Confusione / Impossibilità sopravvenuta Vincenzo Franceschelli Argomenti Estinzione delle obbligazioni Modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall adempimento 1 novazione 2 remissione di debito 3 compensazione 4 confusione 5 impossibilità sopravvenuta L'adempimento o, meglio, l'esatto adempimento è il modo satisfatorio per eccellenza di estinzione del rapporto obbligatorio. Vi sono tuttavia altre cause, diverse dall'adempimento, che possono estinguere l'obbligazione. Il codice indica tali cause come Modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall'adempimento (Capo IV del Titolo I del Libro IV). Tali modi sono la novazione; la remissione di debito; la compensazione; la confusione e l'impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile al debitore. I modi di estinzione delle obbligazioni possono essere classificati come satisfatori o non satisfatori, a seconda che producano la soddisfazione dell'interesse del creditore. La classificazione ha un mero valore descrittivo. Per vero solo l'esatto adempimento può essere considerato pienamente satisfatorio MODI DI ESTINZIONE DELLE SATISFATTORI NON SATISFATTORI I Vincenzo Franceschelli 26

Corso di Istituzioni di diritto privato - MODI DI ESTINZIONE DELL OBBLIGAZIONE DIVERSI DALL ADEMPIMENTO (Art.li 1320-1259) NOVAZIONE (1230-1325) REMISSIONE (1236-1240) COMPENSAZIONE (1241-1252) CONFUSIONE (1253-1259) IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA (1256-1259) I. Satisfattori Nei modi satisfattori (adempimento; compensazione; confusione) l'obbligazione si estingue con la soddisfazione dell'interesse del creditore. Adempimento L esatto adempimento realizza l interesse del creditore e libera il debitore. Compensazione La compensazione consiste nella estinzione corrispondente di due debiti, dal giorno della loro coesistenza. Confusione L'obbligazione si estingue per confusione, quando le qualità di debitore e di creditore si riuniscono nella stessa persona. Vincenzo Vincenzo Franceschelli Franceschelli Vincenzo Franceschelli II. Non satisfattori Nei modi non satisfattori (novazione; remissione del debito; impossibilità sopravvenuta) l'obbligazione si estingue, ma il creditore non vede soddisfatto il proprio credito Novazione La novazione, come causa di estinzione dell'obbligazione, consiste nella assunzione di una nuova obbligazione, avente oggetto o titolo diverso, in sostituzione dell'obbligazione originaria. Remissione La remissione consiste nella manifestazione di volontà del creditore di rinunciare al credito, liberando il debitore. Impossibilità sopravvenuta L'obbligazione si estingue se è divenuta definitivamente impossibile. 1. Modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall adempimento NOVAZIONE (art. 1230 1235) la novazione consiste nella assunzione di una nuova obbligazione Vincenzo Franceschelli Modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall adempimento NOVAZIONE LA NOVAZIONE È UN CONTRATTO CON IL QUALE I SOGGETTI DI UN RAPPORTO OBBLIGATORIO SOSTITUISCONO UN NUOVO RAPPORTO A QUELLO ORIGINARIO Art. 1230. Novazione oggettiva L'obbligazione si estingue quando le parti sostituiscono all'obbligazione originaria una nuova obbligazione con oggetto o titolo diverso. La volontà di estinguere l'obbligazione precedente deve risultare in modo non equivoco. Vincenzo Franceschelli 27

Corso di Istituzioni di diritto privato - ELEMENTI DELLA NOVAZIONE animus novandi consiste nella inequivoca, comune intenzione di entrambe le parti di estinguere l'originaria obbligazione, sostituendola con una nuova causa novandi consiste nell interesse comune delle parti all'effetto novativo aliquid novi consiste nel mutamento sostanziale dell'oggetto della prestazione o del titolo del rapporto NOVAZIONE OGGETTIVA (CAMBIA L OGGETTO) SOGGETTIVA (CAMBIANO I SOGGETTI) Vincenzo Franceschelli NOVAZIONE SOGGETTIVA (CAMBIANO I SOGGETTI) Alla la novazione soggettiva (ove la sostituzione riguarda la persona del debitore) si applicano le norme del capo VI (delegazione, espromissione e accollo) 2. Modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall adempimento REMISSIONE DEL DEBITO (art. 1236 1240) La remissione consiste nella manifestazione di volontà del creditore di rinunciare al credito Modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall adempimento REMISSIONE DI DEBITO LA REMISSIONE CONSISTE NELLA MANIFESTAZIONE DI VOLONTÀ DEL CREDITORE DI RINUNCIARE AL CREDITO, LIBERANDO IL DEBITORE Art. 1236. Dichiarazione di remissione del debito La dichiarazione del creditore di rimettere il debito estingue l'obbligazione quando è comunicata al debitore, salvo che questi dichiari in un congruo termine di non volerne profittare. Vincenzo Franceschelli Vincenzo Franceschelli 28

Corso di Istituzioni di diritto privato - 3. Modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall adempimento COMPENSAZIONE (art. 1241-1252) compensazione consiste nella estinzione corrispondente di due debiti, dal giorno della loro coesistenza, per le quantità corrispondenti Modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall adempimento COMPENSAZIONE LA COMPENSAZIONE CONSISTE NELLA ESTINZIONE CORRISPONDENTE DI DUE DEBITI, DAL GIORNO DELLA LORO COESISTENZA, PER LE QUANTITÀ CORRISPONDENTI Vincenzo Franceschelli Può succedere che due soggetti siano legati da più rapporti obbligatori. Tizio deve 100,00 a Caio e Caio deve 50,00 a Tizio Art. 1241. Estinzione per compensazione Quando due persone sono obbligate l'una verso l'altra, i due debiti si estinguono per le quantità corrispondenti, secondo le norme degli articoli che seguono. Vincenzo Franceschelli? Quanti tipi di compensazione ci sono? La compensazione può essere di tre tipi COMPENSAZIONE LEGALE COMPENSAZIONE GIUDIZIALE COMPENSAZIONE VOLONTARIA 29

Corso di Istituzioni di diritto privato - COMPENSAZIONE LEGALE La compensazione legale deriva dalla legge e si attua automaticamente alla presenza dei seguenti requisiti: omogeneità delle prestazioni, liquidità ed esigibilità Art. 1242. Effetti della compensazione La compensazione estingue i due debiti dal giorno della loro coesistenza. Il giudice non può rilevarla d'ufficio. La prescrizione non impedisce la compensazione, se non era compiuta quando si è verificata la coesistenza dei due debiti. Vincenzo Franceschelli COMPENSAZIONE GIUDIZIALE La compensazione giudiziale è operata dal giudice quando il credito, omogeneo ed esigibile non sia liquido, ma di pronta e facile liquidazione (art. 1243, 2 comma) COMPENSAZIONE GIUDIZIALE art. 1243, 2 comma La compensazione giudiziale è operata dal giudice quando il credito, omogeneo ed esigibile non sia liquido, ma di pronta e facile liquidazione Vincenzo Franceschelli COMPENSAZIONE VOLONTARIA La compensazione volontaria è operata per volontà delle parti quando i debiti/crediti reciproci non presentano i requisiti per dar luogo alla compensazione legale o giudiziale. La compensazione volontaria, ai sensi ed agli effetti di cui all'art. 1252, si concretizza in un negozio bilaterale diretto ad elidere le reciproche ragioni di credito, previo riconoscimento della loro esistenza 4. Modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall adempimento CONFUSIONE (art. 1253-1255) l'obbligazione si estingue per confusione, quando le qualità di debitore e di creditore si riuniscono nella stessa persona 30

Corso di Istituzioni di diritto privato - Modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall adempimento CONFUSIONE L'OBBLIGAZIONE SI ESTINGUE PER CONFUSIONE, QUANDO LE QUALITÀ DI DEBITORE E DI CREDITORE SI RIUNISCONO NELLA STESSA PERSONA Art. 1253. Effetti della confusione Quando le qualità di creditore e di debitore si riuniscono nella stessa persona, l'obbligazione si estingue, e i terzi che hanno prestato garanzia per il debitore sono liberati. 5. Modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall adempimento Modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall adempimento IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA per causa non imputabile al debitore (art. 1256-1259) l'obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile L'OBBLIGAZIONE SI ESTINGUE QUANDO, PER UNA CAUSA NON IMPUTABILE AL DEBITORE, LA PRESTAZIONE DIVENTA IMPOSSIBILE Art. 1256. Impossibilità definitiva e impossibilità temporanea L'obbligazione si estingue quando per una causa non imputabile al debitore la prestazione diventa impossibile. Se l'impossibilità è solo temporanea, il debitore, finché essa perdura, non è responsabile del ritardo nell'adempimento. Tuttavia l'obbligazione si estingue se l'impossibilità perdura fino a quando, in relazione al titolo dell'obbligazione o alla natura dell'oggetto, il debitore non può più essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione ovvero il creditore non ha più interesse a conseguirla. IMPOSSIBILITÀ DEFINITIVA (estingue l obbligazione) TEMPORANEA Vincenzo Franceschelli 31

Corso di Istituzioni di diritto privato - Art. 1258. Impossibilità parziale Se la prestazione è divenuta impossibile solo in parte, il debitore si libera dall'obbligazione eseguendo la prestazione per la parte che è rimasta possibile. La stessa disposizione si applica quando, essendo dovuta una cosa determinata, questa ha subito un deterioramento, o quando residua alcunché dal perimento totale della cosa. Smarrimento di cosa determinata (1257). La prestazione che ha per oggetto una cosa determinata si considera divenuta impossibile anche quando la cosa è smarrita senza che possa essere provato il perimento. Ovviamente lo smarrimento non deve essere imputabile al debitore. In caso di successivo ritrovamento della cosa, il debitore è tenuto all'adempimento, salvo che il creditore non abbia più interesse a conseguire la cosa, o il debitore non possa più essere ritenuto obbligato ad eseguire. In tali casi l'obbligazione si estingue. V INADEMPIMENTO DELLA OBBLIGAZIONE E MORA DEL DEBITORE Libro IV delle obbligazioni Capo III Dell inadempimento delle obbligazioni - art. 1218 / 1229-1. INADEMPIMENTO DELLE (art. 1218 1229) qualsiasi discordanza tra promesso ed adempiuto costituisce inadempimento dell obbligazione L'adempimento consiste nell'esatta esecuzione della prestazione. L'inadempimento consiste in ogni discordanza tra il dovuto e ciò che è effettivamente prestato. QUALSIASI DISCORDANZA TRA PROMESSO ED ADEMPIUTO COSTITUISCE INADEMPIMENTO DELL'OBBLIGAZIONE. IL DEBITORE CHE NON ESEGUE ESATTAMENTE LA PRESTAZIONE DOVUTA È TENUTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO 32

Corso di Istituzioni di diritto privato - Inadempimento delle obbligazioni: il ritardo Anche il ritardo è inadempimento. Di esso si occupa la disciplina della mora del debitore. 2. INADEMPIMENTO DELLE MORA DEL DEBITORE (art. 1218) la mora è il ritardo colpevole nell'adempimento dell'obbligazione Mora del debitore Mora del debitore LA MORA È IL RITARDO COLPEVOLE NELL ADEMPIMENTO DELL OBBLIGAZIONE Il debitore deve adempiere esattamente all'obbligazione alla scadenza, secondo quanto disposto dall'art. 1183. Se il debitore è in ritardo nell'adempimento, egli è in mora (mora debendi). La mora del debitore è il ritardo nell'adempimento della prestazione, per causa a lui imputabile Art. 1218. Responsabilità del debitore Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. Art. 1219. Costituzione in mora. 1. Il debitore è costituito in mora mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto. 2. Non è necessaria la costituzione in mora: 1) quando il debito deriva da fatto illecito; 2) quando il debitore ha dichiarato per iscritto di non volere eseguire l'obbligazione; 3) quando è scaduto il termine, se la prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore. Se il termine scade dopo la morte del debitore, gli eredi non sono costituiti in mora che mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto, e decorsi otto giorni dall'intimazione o dalla richiesta. 33

Corso di Istituzioni di diritto privato - MORA EX PERSONA EX RE il debitore è costituito in mora mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto la costituzione in mora non è necessaria Mora ex re la costituzione in mora non è necessaria: 1.- quando il debito deriva da fatto illecito 2.- quando il debitore ha dichiarato per iscritto di non volere eseguire la prestazione 3.- quando è scaduto il termine, se la prestazione doveva essere eseguita al domicilio del creditore 3. INADEMPIMENTO DELLE RESPONSABILITÀ DEL DEBITORE (art. 1218) RESPONSABILITÀ DEL DEBITORE (Art. 1218) IL DEBITORE CHE NON ESEGUE ESATTAMENTE LA PRESTAZIONE DOVUTA È TENUTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO SE NON PROVA CHE L INADEMPIMENTO O IL RITARDO E STATO DETERMINATO DA IMPOSSIBILITÀ DELLA PRESTAZIONE DERIVANTE DA CAUSA A LUI NON IMPUTABILE 4. INADEMPIMENTO DELLE EFFETTI DELLA MORA DEL DEBITORE Effetti della mora sul debitore: Il debitore deve risarcire il danno Perpetuatio obligationis: con la mora il rischio passa sul debitore (art. 1221) Il debitore che è in mora non è liberato per la sopravvenuta impossibilità della prestazione 34

Corso di Istituzioni di diritto privato - art. 1221c.c. 1221. Effetti della mora sul rischio. 1. Il debitore che è in mora non è liberato per la sopravvenuta impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, se non prova che l'oggetto della prestazione sarebbe ugualmente perito presso il creditore. 2. In qualunque modo sia perita o smarrita una cosa illecitamente sottratta, la perdita di essa non libera chi l'ha sottratta dall'obbligo di restituirne il valore. VI IL DANNO RISARCIBILE La sanzione che l ordinamento prevede in caso di inadempimento del debitore è l obbligo di risarcire il danno subito dal creditore. Quantificazione e misura del danno risarcibile: danno emergente e lucro cessante (1223) Il risarcimento dei danni per l'inadempimento o il ritardo comprende, ai sensi dell'art. 1223, tanto la perdita subita dal creditore, (il danno emergente), quanto il mancato guadagno, (il lucro cessante), allorché ne siano conseguenza diretta ed immediata. Art. 1223. Risarcimento del danno. 1. Il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta DANNO EMERGENTE (la perdita subita) LUCRO CESSANTE (il mancato guadagno) 35

Corso di Istituzioni di diritto privato - Perdita subita (danno emergente): per danno emergente si intende ogni perdita o diminuzione dei valori economici già esistenti nel patrimonio del danneggiato Mancato guadagno (lucro cessante): per lucro cessante si intende l'utilità sperata derivante dall'esatto adempimento. Criteri limitativi del danno risarcibile (limite della conseguenza immediata e diretta e della prevedibilità) L'obbligo di risarcire il danno trova due limiti: 1 il danno va risarcito in quanto sia conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento 2 il danno va risarcito nei limiti in cui esso danno era prevedibile al momento in cui è sorta l'obbligazione 1225. Prevedibilità del danno. 1. Se l'inadempimento o il ritardo non dipende da dolo del debitore, il risarcimento è limitato al danno che poteva prevedersi nel tempo in cui è sorta l'obbligazione. Prova del danno e valutazione equitativa (1226) L'onere di provare il danno grava sul creditore che l'ha subito. Se il creditore non riesce a provare il danno nel suo preciso ammontare, l'art. 1226 autorizza il giudice a liquidare il danno con valutazione equitativa. VII MORA DEL CREDITORE 1. INADEMPIMENTO DELLE MORA DEL CREDITORE (art. 1206 / 1217) Il creditore è in mora quando, senza motivo legittimo, non riceve il pagamento offertogli nei modi indicati dagli articoli seguenti o non compie quanto è necessario affinché il debitore possa adempiere l'obbligazione. 36

Corso di Istituzioni di diritto privato -? Quando il creditore è in mora? MORA DEL CREDITORE Art. 1206 IL CREDITORE È IN MORA quando, senza motivo legittimo, NON RICEVE IL PAGAMENTO offertogli nei modi indicati dagli articoli seguenti o NON COMPIE QUANTO È NECESSARIO AFFINCHÉ IL DEBITORE POSSA ADEMPIERE L OBBLIGAZIONE? Quali sono i requisiti dell offerta che il debitore deve fare al creditore? Requisiti per la validità dell offerta 1.- Che sia fatta al creditore capace di ricevere o a chi ha la facoltà di ricevere per lui 2.- Che sia fatta da persona che può validamente adempiere 3.- Che comprenda la totalità della somma o delle cose dovute, dei frutti o degli interessi e delle spese liquidate, e una somma per le spese non liquidate, con riserva di un supplemento, se necessario Requisiti per la validità dell offerta (segue) 4.- Che il termine sia scaduto, se stipulato a favore del creditore 5.- Che si sia verificata la condizione dalla quale dipende l obbligazione 6.- Che l offerta sia fatta alla persona del creditore o nel suo domicilio 7.- Che l offerta sia fatta da un ufficiale pubblico a ciò autorizzato Tipi di offerta OFFERTA REALE OFFERTA PER INTIMAZIONE OFFERTA PER INTIMAZIONE DI RICEVERE LA CONSEGNA DI UN IMMOBILE OFFERTA PER INTIMAZIONE DI RICEVERE LA PRESTAZIONE L'OFFERTA REALE RIGUARDA DANARO, TITOLI DI CREDITO, E COSE MOBILI DA CONSEGNARE AL DOMICILIO DEL CREDITORE L'OFFERTA PER INTIMAZIONE RIGUARDA BENI IMMOBILI, COSE MOBILI DA CONSEGNARE IN LUOGO DIVERSO DAL DOMICILIO DEL CREDITORE RIGUARDA I BENI IMMOBILI RIGUARDA LE DI FARE 37

Corso di Istituzioni di diritto privato - OFFERTA OFFERTA REALE REALE DANARO TITOLI DI CREDITO COSE MOBILI da consegnare al domicilio del creditore PER INTIMAZIONE COSE MOBILI (da consegnare in luogo diverso dal domicilio del creditore L OFFERTA REALE CONSISTE NELLA MATERIALE OFFERTA DELLA LA COSA MOBILE FATTA AL DOMICILIO DEL CREDITORE OFFERTA PER INTIMAZIONE (Art. 1209) L OFFERTA CONSISTE NELL INTIMAZIONE A RICEVERE LA COSA MOBILE (da consegnare in luogo diverso dal domicilio del creditore) FATTA MEDIANTE ATTO A LUI NOTIFICATO NELLE FORME PRESCRITTE PER GLI ATTI DI CITAZIONE INTIMAZIONE A RICEVERE UN IMMOBILE (Art. 1216) L OFFERTA CONSISTE NELL INTIMAZIONE A PRENDERE POSSESSO dell IMMOBILE L INTIMAZIONE VA FATTA MEDIANTE ATTO A LUI NOTIFICATO NELLE FORME PRESCRITTE PER GLI ATTI DI CITAZIONE 2. INADEMPIMENTO DELLE EFFETTI DELLA MORA DEL CREDITORE (art. 1207) Quando il creditore è in mora, è a suo carico l'impossibilità della prestazione sopravvenuta per causa non imputabile al debitore. Non sono più dovuti gli interessi né i frutti della cosa che non siano stati percepiti dal debitore.? Quali sono gli effetti della mora del creditore? 38