Dichiarazione annuale IVA 2014 periodo d imposta 2013 NOVITA

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Transcript:

Dichiarazione annuale IVA 2014 periodo d imposta 2013 NOVITA Vigevano 14 febbraio 2014 1

Quadro VE: rigo VE23 - inserimento dell aliquota IVA del 22% ****************** Quadro VE: rigo VE36 - è stato eliminato il campo riservato all esposizione delle operazioni ad esigibilità differita effettuate ai sensi dell art.7 del D.L. 185/2008 ( vecchio regime IVA per cassa soppresso a decorrere dal 1 dicembre 2012) ****************** Quadro VE: rigo VE39 - è stato ridenominato operazioni non soggette all imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7- septies A partire dal 1 gennaio 2013 tali operazioni concorrono alla determinazione del V.A. per effetto delle nuove disposizioni stabilite dall art. 21, comma 6-bis Art. 20 Volume d affari sostituzione del primo comma, secondo periodo Testo in vigore fino al 31/12/2012 Testo in vigore dal 1 gennaio 2013 1 Per volume d affari del contribuente s intende 1 Per volume d affari del contribuente s intende l ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle l ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi dallo stesso effettuate, delle prestazioni di servizi dallo stesso effettuate, registrate o soggette a registrazione con riferimento registrate o soggette a registrazione con riferimento a un anno solare a norma degli articoli 23 e 24, a un anno solare a norma degli articoli 23 e 24, tenendo conto delle variazioni di cui all art.26. Non tenendo conto delle variazioni di cui all art.26. Non concorrono a formare il Volume d affari le cessioni concorrono a formare il Volume d affari le cessioni di beni ammortizzabili, compresi quelli indicati di beni ammortizzabili, compresi quelli indicati nell art. 2425, n. 3), del codice civile, nonché i nell art. 2424 del codice civile, voci B.I.3) e B.I. 4) passaggi di cui all ultimo comma dell art. 36 dell attivo dello Stato patrimoniale nonché i passaggi e le prestazioni di servizi rese a soggetti stabiliti di cui al quinto comma dell articolo 36 /////////////////// in un altro Stato membro della Comunità, non /////////////////////////////////////////////////////////////////// soggette all imposta ai sensi dell art. 7-ter del //////////////////////////////////////////////////////////////////// presente decreto. /////////////////////// Osservazioni: - Dalla lettura del nuovo testo si evidenzia l eliminazione dell ultima parte. Questo comporta, l obbligo di emettere la fattura per tutte le prestazioni di servizi generiche o non - rese a soggetti stabiliti nella UE, ma attenzione, avendo eliminato tutto il riferimento alla prestazioni di servizi, questo vale anche per i committenti Extra UE. Occorre collegarsi con l articolo 21, comma 6-bis lettere a) e b); - Quanto sopra vale anche per le cessioni di beni che mancano del presupposto della territorialità - Includere tali operazioni nel Volume d affari comportava effetti negativi per quanto attiene alla determinazione dello status di esportatore abituale, ma al comma 329 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 Legge di stabilità 2013 si è provveduto a sanare questa situazione. ( vedere anche istruzioni al QUADRO VC commento alla colonna 3 pag. 30 che recita << tali operazioni rectius quelle dell art.21, comma 6-bis lettera a) e b) concorrono alla determinazione del V.A. ma non devono essere considerate ai fini della verifica dello status di esportatore abituale >> 2

Art.21 comma 6-bis I soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato emettono la fattura anche per le tipologie di operazioni sottoelencate quando non sono soggette all imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies e indicano, in luogo dell ammontare dell imposta, le seguenti annotazioni con l eventuale specificazione della relativa norma comunitaria o nazionale: a) cessioni di beni e prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui all art. 10, nn.da 1) a 4) e 9), effettuate nei confronti di un soggetto passivo che è debitore dell imposta in un altro Stato membro dell Unione europea, con l annotazione inversione contabile ; b) cessione di beni e prestazioni di servizi che si considerano effettuate fuori dell Unione europea, con l annotazione operazione non soggetta. Osservazioni: Occorre emettere obbligatoriamente la fattura per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi territorialmente non rilevanti in Italia indicate dagli articoli da 7 a 7-septies Se il committente è un soggetto passivo identificato ai fini IVA nella UE, il documento riporterà l annotazione << inversione contabile >> Se il committente è stabilito fuori dalla UE, sia soggetto passivo che non, deve essere indicato << operazione non soggetta >> Collegando quanto sopra con la nuova formulazione dell art.20 si arriva a concludere che queste operazioni entreranno a formare il Volume di affari. Inoltre questa modifica, porta a sua volta a modificare l articolo 6, comma 2, del D.Lgs 18 novembre 1997, n. 471 SANZIONI - che amplia l applicabilità della sanzione per violazione inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni non imponibili o esenti, anche alle operazioni non soggette ad IVA. << chi viola obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazioni di operazioni non imponibili o esenti o non soggette ad IVA è punito con sanzione amministrativa compresa tra il 5 e il 10% dei corrispettivi non documentati o registrati. Tuttavia, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito si applica la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila ( euro 258,23 ) a lire quattromilioni ( euro 2065,83 ) >> Confronto tra vecchie e nuove regole Fino al 31 dicembre 2012, obbligo di emissione della fattura per le sole prestazioni di servizi generiche ( * ) non soggette all imposta per carenza del requisito della territorialità ai sensi dell art. 7- ter, rese a soggetti stabiliti in un altro Stato della UE. non concorrevano a formare il V.A. Dal 1 gennaio 2013, obbligo di emissione della fattura per tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi ( sia generiche che in deroga ) non sono soggette all imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies concorrono a formare il V.A. Esempio di cessione di bene da Paese Extra UE a Paese Extra UE 1) USA vende a IT IT vende a CH La merce parte dagli USA e va direttamente in CH ( non esaminiamo gli aspetti doganali) La fattura USA sarà registrata a contabilità generale IT emette fattura nei confronti di CH ai sensi dell art. 7-bis, primo comma, indicando sulla stessa operazione non soggetta che confluirà obbligatoriamente nel RIGO VE39 3

2) Acquisto e vendita di beni nello stesso Stato UE Operatore italiano: - acquista beni da fornitore (UE1) - con consegna diretta ad un cliente dello stesso Paese UE (UE2). UE1 UE2 IT Legenda linea continua = fatturazione linea tratteggiata = consegna UE1 ed UE2 sono soggetti passivi dello stesso Stato UE Obblighi di UE1 Alla luce delle disposizioni in vigore dal 1 gennaio 2010 impartite dalla direttiva 2008/8/CE del 12 febbraio 2008 il cedente italiano deve prendere preventivamente contatto con l Amministrazione fiscale UE del cessionario, per verificare come sono state applicate le norme della direttiva, in quanto come evidenziato in precedenza l art. 194 della direttiva 2006/112 non obbliga il Paese comunitario ad applicare il reverse charge, ma ne dà possibilità. Potrebbe pertanto sorgere l obbligo di identificarsi ai fini IVA. Ipotizzando che IT non debba aprirsi una partita IVA nello Stato membro, occorre ricordare che affinché si abbia un acquisto intracomunitario ai sensi dell art. 38, secondo comma, Legge n. 427/93, è necessario che il bene venga spedito o trasportato nel territorio dello Stato italiano da altro Stato membro dal cedente o dall acquirente o da terzi per loro conto. Nell ipotesi in esame non si realizza tale condizione e pertanto non si può affermare, per la nostra normativa, che si è in presenza di un acquisto intracomunitario. Pertanto UE1 deve emettere fattura con l addebito della propria IVA nazionale al soggetto italiano. Detta fattura va registrata solo a libro giornale come documento di costo, oppure se per motivi meccanografici deve transitare sul registro IVA acquisti, va codificata con il codice operazione esclusa o fuori campo art. 7-bis, comma primo, D.P.R. 633/72. Obblighi di IT L art. 7-bis comma primo del D.P.R. 633/72 prevede che le cessioni di beni mobili si considerano effettuate in Italia se il bene al momento dell effettuazione dell operazione consegna o spedizione esiste fisicamente in Italia. Poiché nel caso prospettato questa regola non può essere applicata, in quanto al momento dell effettuazione dell operazione consegna o spedizione il bene è nel Paese UE, deve essere emessa fattura a UE2 con la dicitura operazione esclusa o fuori campo art 7-bis, comma primo, D.P.R. 633/72 indicando sulla stessa, in base alle disposizioni dettate dal nuovo art. 21, comma 6-bis, lettera a) in vigore dal 1 gennaio 2013, la dicitura inversione contabile. Detta fattura va registrata obbligatoriamente sul registro IVA fatture emesse con un apposito codice delle operazioni escluse o fuori campo IVA art. 7-bis, comma primo, D.P.R. 633/72, e, sempre in base alla modifica intervenuta all art. 20 comma primo, secondo periodo per le operazioni effettuate a partire dal 1 gennaio 2013, concorre a formare il Volume d affari. 4

Sarà poi UE2,in base alle disposizioni sulla nuova normativa, ad effettuare il reverse-chrage, fermo restando quanto scritto all inizio dell esempio, vale a dire la verifica da parte di IT della normativa IVA in quello Stato membro. ( * ) Prestazioni di servizi generiche 7-ter i servizi già definiti come generici, ivi compresi quelli complessi e indifferenziati, non individuati (a tutto il 2009 ) in altre categorie; le prestazioni di trasporto di beni, comprendendo in tale ambito i trasporti nazionali, quelli intracomunitari e quelli internazionali; le prestazioni rese in attività accessorie ai trasporti di beni (carico, scarico e trasbordo merci); le prestazioni di qualsiasi genere su beni mobili materiali, ovunque rese, ed indipendentemente dall uscita fisica dei beni, al termine della prestazione, dallo Stato in cui la stessa viene eseguita, in particolar modo nel caso di prestazione resa in altro Stato comunitario; le prestazioni di intermediazione, ovunque eseguite; le locazioni a lungo termine (diverse da quelle a breve termine) di mezzi di trasporto; le prestazioni di servizi, già disciplinate dall art. 7, quarto comma, lett. d) del DPR n. 633 del 1972, indipendentemente da dove siano materialmente utilizzate quali: 1) le prestazioni derivanti da contratti di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili di beni mobili materiali diversi dai mezzi di trasporto; 2) le prestazioni di servizi relative a cessioni di diritti immateriali, redevances, royalties, diritti di autore e simili; 3) le prestazioni pubblicitarie; 4) le prestazioni di consulenza e assistenza tecnica o legale; 5) le prestazioni di formazione e di addestramento del personale; 6) le prestazioni di elaborazione e fornitura di dati e simili; 7) le prestazioni di interpreti e traduttori; 8) le prestazioni di servizi di telecomunicazione, di radiodiffusione e di televisione; 9) le prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici; 10) le prestazioni relative ad operazioni bancarie, finanziarie e assicurative; 11) le prestazioni relative a prestiti di personale; 12) la concessione dell accesso ai sistemi di gas naturale o di energia elettrica, servizio di trasporto o di trasmissione mediante gli stessi e fornitura di altri servizi direttamente collegati; 13) le cessioni di contratti relativi alle prestazioni di sportivi professionisti. Art. 6, comma sesto ultimo periodo. In deroga al terzo e al quarto comma, le prestazioni di servizi di cui all articolo 7-ter, rese da un soggetto passivo non stabilito nel territorio dello Stato a un soggetto passivo ivi stabilito, e le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli articoli 7-quater e 7- quinquies, rese da un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato ad un soggetto passivo che non è ivi stabilito, si considerano effettuate nel momento in cui sono ultimate ovvero, se di carattere periodico o continuativo,, alla data di maturazione dei corrispettivi. Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nel primo periodo è pagato in tutto o in parte il corrispettivo, la prestazione di servizi si intende effettuata, limitatamente all importo pagato, alla data del pagamento. Le stesse prestazioni, se effettuate in modo continuativo nell arco di un periodo superiore a un anno e se non comportano pagamenti anche parziali nel medesimo periodo, si considerano effettuate al termine di ciascun anno solare fino all ultimazione delle prestazioni medesime. Esempio ( Si esaminano solo gli aspetti Iva e non Intra ) Riparazione su un bene mobile Luglio 2013 arrivo del bene in Italia da riparare Adempimenti: - Annotazione sul registro di carico previsto dall art. 50, comma 5 del D.L. 331/93 - Settembre 2013 ultimata la prestazione - Settembre 2013 emissione della fattura indicando sulla stessa non soggetta ad IVA ai sensi dell art. 7-ter dpr 633/72 e riportando obbligatoriamente l annotazione << inversione contabile >> - Reso del bene con scarico del registro ************** 5

Prestazioni di servizi derogate art. 7-quater Art. 7-quater Territorialità Disposizioni relative a particolari prestazioni di servizi In deroga a quanto stabilito dall art. 7-ter, comma 1, si considerano effettuate nel territorio dello Stato: a) le prestazioni di servizi relativi a beni immobili, comprese le perizie, le prestazioni di agenzia, la fornitura di alloggio nel settore alberghiero o in settori con funzioni analoghe, ivi inclusa quella di alloggi in campi di vacanza o in terreni attrezzati per il campeggio, la concessione di diritti di utilizzazione di beni immobili e le prestazioni inerenti alla preparazione e al coordinamento dell esecuzione dei lavori immobiliari, quando l immobile è situato nel territorio dello Stato; b) le prestazioni di trasporto di passeggeri, in proporzione alla distanza percorsa nel territorio dello Stato; c) le prestazioni di servizi di ristorazione e di catering diverse da quelle di cui alla successiva lettera d), quando sono materialmente eseguite nel territorio dello Stato; d) le prestazioni di ristorazione e di catering materialmente rese a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso della parte di un trasporto di passeggeri effettuata all interno della Comunità, se il luogo di partenza del trasporto è situato nel territorio dello Stato; e) le prestazioni di servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, a breve termine, di mezzi di trasporto quando gli stessi sono messi a disposizione del destinatario nel territorio dello Stato e sempre che siano utilizzate all interno del territorio della Comunità. Le medesime prestazioni si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando i mezzi di trasporto sono messi a disposizione del destinatario al di fuori del territorio della Comunità e sono utilizzati nel territorio dello Stato. Esempio Geometra italiano soggetto passivo IVA si reca all estero (UE o extra-ue) per effettuare una perizia su un immobile situato all estero nei confronti di un soggetto passivo di quello Stato. Questa operazione deve essere esaminata sotto due aspetti. 1) Normativa italiana Poiché il bene immobile è situato all estero, per le operazioni effettuate a partire dal 1 gennaio 2013 deve essere emessa obbligatoriamente fattura (in base all art. 21, comma 6-bis lettera a) o b) D.P.R. 633/72) fuori campo IVA ai sensi dell art. 7-quater, primo comma, lettera a), che deve riportare la dicitura inversione contabile se resa a committente comunitario oppure non soggetta all imposta se resa a committente extracomunitario. Detta fattura, sempre a partire dal 2013, in base alla nuova formulazione dell art. 20 D.P.R. 633/72, primo comma, secondo periodo, concorre a determinare il volume d affari. Per quanto attiene al momento impositivo si applicano le disposizioni dell art. 6, comma terzo del D.P.R. 633/72 (pagamento del corrispettivo). 2) Normativa del Paese UE in cui si trova l immobile Se il bene immobile è situato in un Paese UE, il prestatore italiano, deve verificare se sorge l obbligo di identificarsi ai fini IVA in detto Paese comunitario, applicando di conseguenza la sua normativa IVA. La medesima verifica deve essere fatta anche se l immobile è situato in un Paese extra-ue. *************************** Quadro VF: rigo VF12 - Acquisti con aliquota 22% ********************* Quadro VO: rigo VO10 e VO11 - Inserimento apposita casella per ingresso della Croazia nella UE 6

**************** Modello IVA 26LP: eliminazione In un ottica di semplificazione, è stato eliminato il MODELLO IVA 26LP che doveva essere utilizzato per riepilogare le liquidazioni periodiche effettuate dalle società partecipanti alla procedura di liquidazione IVA di gruppo ( art. 73 ) Le informazioni in esso contenute confluiscono ora nelle dichiarazioni IVA annuali presentate dalle società controllate e dalla società controllante. 7