2) L'accesso serve altri immobili, comproprietari indivisi del fondo del titolare della concessione (compilare modulo allegato) Qualora esistano altri comproprietari dell immobile a vantaggio del quale è stata rilevata la avvenuta occupazione di spazio ed area pubblica, e per il quale dunque è stato a Lei richiesto il pagamento del Cosap, occorre precisare che in caso di comproprietà tra vari soggetti il canone COSAP costituisce un debito solidale secondo le norme civilistiche vigenti. Essendo Lei coobbligato in solido nei confronti della Provincia, dovrà pertanto provvedere al pagamento del Canone COSAP e, successivamente, potrà rivalersi pro quota verso gli altri comproprietari, esclusivamente in via interprivatistica. Infatti, la scrivente Amministrazione non può, e non è in grado di sapere a priori, se la comunione sia stata costituita e regolata da apposito titolo, che preveda e quantifichi, come dovrebbe ex lege, le modalità e le quote della ripartizione degli oneri e delle spese necessarie al godimento ed al mantenimento della fruizione della cosa comune tra tutti i comproprietari. Né tantomeno risulta possibile per la scrivente Amministrazione accertare se sia stata effettuata la costituzione di un condominio, una quantificazione in millesimi delle quote di proprietà, né se esista un regolamento condominiale che contempli una specifica pattuizione relativa alla ripartizione delle spese comuni. Pertanto il creditore solidale (in questo caso l Amministrazione Provinciale), a propria discrezione, può rivolgere la propria pretesa di pagamento nei confronti di qualsiasi comproprietario. Si riportano a tale proposito, i principi generali previsti da vari articoli del codice civile pertinenti in materia. Art. 1100. Norme regolatrici (1). Quando la proprietà o altro diritto reale spetta in comune a più persone [c.c. 920], se il titolo o la legge [c.n. 258, 872] non dispone diversamente [c.c. 215], si applicano le norme seguenti [c.c. 1350, nn. 1, 2 e 3, 2643, n. 3, 2711]. Art. 1101. Quote dei partecipanti. Le quote dei partecipanti alla comunione si presumono eguali [c.c. 1118]. Il concorso dei partecipanti, tanto nei vantaggi [c.c. 1103, 1105] quanto nei pesi [c.c. 1104, 1123, 2263; disp. att. c.c. 68] della comunione, è in proporzione delle rispettive quote. Art. 1105. Amministrazione. Tutti i partecipanti hanno diritto di concorrere nell'amministrazione della cosa comune [c.c. 1101, 2257]. Per gli atti di ordinaria amministrazione le deliberazioni della maggioranza dei partecipanti, calcolata secondo il valore delle loro quote, sono obbligatorie per la minoranza dissenziente [c.c. 918, 920]. Per la validità delle deliberazioni della maggioranza si richiede che tutti i partecipanti siano stati preventivamente informati dell'oggetto della deliberazione. Se non si prendono i provvedimenti necessari per l'amministrazione della cosa comune o non si forma una maggioranza, ovvero se la deliberazione adottata non viene eseguita, ciascun partecipante può ricorrere all'autorità giudiziaria [c.c. 899]. Questa provvede in camera di consiglio [c.p.c. 737] e può anche nominare un amministratore [c.n. 261, 872] (1). Art. 1292. Nozione della solidarietà (1). L'obbligazione è in solido quando più debitori [c.c. 1294] sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità e l'adempimento da parte di uno [c.c. 1296] libera gli altri; oppure quando tra più creditori
ciascuno ha diritto di chiedere l'adempimento dell'intera obbligazione [c.c. 1840, 1854] e l'adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore verso tutti i creditori. Art. 1294. Solidarietà tra condebitori. I condebitori [c.c. 1292] sono tenuti in solido [c.c. 1944, 2055], se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente [c.c. 441, 443, 752, 754, 961, 1298, 1314, 1317, 2150, 2268, 2304, 2513, 2670]. Quindi, per le motivazioni sopra esposte, il canone è dovuto alla Provincia di Biella solidalmente da tutti i comproprietari, in quanto la scrivente Amministrazione, a propria discrezione, può rivolgere la propria pretesa di pagamento nei confronti di qualsiasi comproprietario. Solamente nel caso in cui i comproprietari effettuino apposita richiesta scritta, redatta nella forma di autocertificazione secondo il modello che si allega alla presente (disponibile anche in formato elettronico dietro richiesta) il canone potrà essere ripartito alle cifre dichiarate dai proprietari stessi, purchè nessun importo pro capite sia inferiore a euro dieci (art 46 Regolamento Provinciale). Va da sé che in tale ultimo caso, qualora la divisione dell intero canone per le rispettive quote di proprietà producesse un importo inferiore ai dieci euro, la richiesta di suddivisione non potrà essere accolta; pertanto, gli interessati dovranno regolarsi autonomamente. In ogni caso, resterà invariata, come già evidenziato, la responsabilità solidale dei comproprietari predetti, in caso di inadempimento anche parziale. Infatti, la ripartizione degli oneri derivanti dalla comunione legale costituisce esclusivamente un rapporto giuridico tra soggetti privati, estraneo ed autonomo rispetto alla obbligazione di pagamento del Cosap sussistente nei confronti della Provincia di Biella. Al ricevimento della suddetta richiesta, opportunamente compilata da tutti gli interessati, secondo le forme dell autocertificazione, come ivi prescritto, l Amministrazione Provinciale provvederà a quanto necessario per l incasso delle rispettive quote. Resta inteso che il provvedimento di concessione dell uso della passo carrabile resterà unico, ed intestato alla SV, comproprietario del fondo su cui è posizionato l accesso soggetto a Cosap, che dunque resterà obbligato al pagamento dello stesso nei confronti della Provincia. Si precisa inoltre che in relazione ai principi generali sul procedimento amministrativo, non sussiste obbligo di risposta, e quindi non si forma il silenzio, sulle istanze di riesame di provvedimenti già emanati. Lo scopo di tale indirizzo è quello di scongiurare una serie infinita e reiterata di istanze di riesame al solo scopo di costringere l'amministrazione a rispondere, pena il procedimento del silenzio inadempimento. Il contraddittorio tra Pubblica Amministrazione e soggetto privato non può svilupparsi all'infinito, con reciproche deduzioni e controdeduzioni; pertanto la p.a. può legittimamente non dar seguito ad una ulteriore memoria dell'interessato (vedasi decisione del Consiglio Giustizia Amministrativa Sicilia., 06-03-2008, T.A.R. Umbria, 14-10-1998, n. 986) In ogni caso, qualora Lei intenda nuovamente contattare la scrivente Amministrazione, è pregato di fornire il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), qualora ne disponga, che sarà utilizzato dalla Provincia per tutte le successive comunicazioni inerenti il presente provvedimento. 2
Spett.le Provincia di Biella Ufficio Concessioni Via Quintino Sella n. 12 13900 BIELLA OGGETTO: Cosap. Accesso.. (riportare in oggetto l identificativo dell accesso composto da numero di Strada Provinciale, lato e numero accesso. Esempio: SP 100_DX_001) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL ATTO DI NOTORIETA (Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 3
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DICHIARANO Di essere comproprietari dell immobile distinto al NCT del Comune Censuario di foglio. Mappale.., a vantaggio del quale è stata rilasciata la concessione della Amministrazione Provinciale di Biella fascicolo numero.., prot..., e pertanto 5
RICHIEDONO di suddividere il canone COSAP nelle percentuali risultanti dal seguente prospetto: Proprietario (Nome e cognome in stampatello) % percentuale dovuta sul canone totale Firma 6
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Informativa ex art. 13 D.Lgs. n. 196/2003 Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. La normativa indicata prevede che tale trattamento deve essere improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti degli interessati. Ai sensi dell art. 13 del citato D.Lgs. n. 196/2003, pertanto, si forniscono le seguenti informazioni: 1. i dati resi saranno trattati per adempiere alle prescrizioni contenute nella Legge / Regolamento/. ; 2. il trattamento potrà essere effettuato sia con modalità informatiche e non; 3. il trattamento riguarderà tutti i dati contenuti nelle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà i quali potranno essere comunicati ad altre amministrazioni per i controlli previsti dall art. 71 DPR n. 445/2000; 4. i dati in questione non saranno comunicati al di fuori dei casi sopra indicati, né saranno oggetto di diffusione; 5. il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio per poter ottenere il pagamento richiesto e l eventuale rifiuto di fornire i dati stessi comporta l impossibilità di disporre il pagamento; 6. titolare del trattamento dei dati è la Provincia di Biella, responsabile del trattamento è il dirigente dell ufficio che utilizza i dati comunicati; 7. in ogni momento è possibile esercitare i diritti previsti dal D.Lgs. 196/2003 nei confronti del titolare del trattamento stesso, ai sensi dell art. 7 del medesimo decreto legislativo. Si riporta di seguito il teso dell art. 7 del Decreto Legislativo n. 196/2003. Art. 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti. 1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 3. L'interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 8
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Allegare fotocopie documenti di identità validi di tutti i sottoscrittori 9