RESPONSABILITA E CORRESPONSABILITA TRA COMMITTENTI ED IMPRESE NEGLI APPALTI DI LAVORI CASSA EDILE PISA - AREA DURC ON LINE E APPALTI

Documenti analoghi
NOVITA IN MATERIA DI RESPONSABILITA SOLIDALE TRA APPALTANTE, APPALTATORE E SUBAPPALTATORE. 01/07/2008

RESPONSABILITA DEL COMMITTENTE (O APPALTANTE) E DELL APPALTATORE

Le pillole di APPALTO E SOMMINISTRAZIONE. Area Lavoro. Notizie, commenti, istruzioni ed altro Numero Direttore responsabile: Edi Sommariva

A tutti i sigg.ri Clienti Loro sedi. Reggio Emilia, lì 17 dicembre 2014 CIRCOLARE N. 51/2014

Le Circolari della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro. N. 13 del IL REGIME DI SOLIDARIETA NEGLI APPALTI

IL CANTIERE EDILE NEGLI APPALTI privati e pubblici

APPALTO E SOMMINISTRAZIONE

APPALTI. Regimi di solidarietà

RESPONSABILITÀ SOLIDALE NEGLI APPALTI

SABATO Scuola edile Bresciana. Brescia, 24 aprile 2010

APPALTI: LIMITATA LE RESPONSABILITÀ SOLIDALE TRA APPALTATORE E SUBAPPALTATORE

Appalto, debiti tributari e responsabili solidale

La Responsabilità Solidale negli Appalti

Periodico informativo n. 95/2013. Responsabilità solidale negli appalti: ambito applicativo

Oggetto: Responsabilità solidale negli appalti.

GESTIONE ATTIVITÀ IN APPALTO RAAM SRL

STATO DELLA LEGISLAZIONE VIGENTE AL 24 GIUGNO 2008 IN MATERIA DI RESPONSABILITA TRA GLI OPERATORI ECONOMICI

STUDIO DE ALEXANDRIS Commercialisti Revisori Legali Avvocati

STUDIO ASSOCIATO PIROLI

Giornata di Approfondimento per i Lavori in Edilizia. Pisa, 26 maggio 2016

Cassazione Penale, Sez. 4, 30 gennaio 2012, n Contratto di prestazione d'opera e responsabilità dei committenti

Circolare n 20 del 11/10/2013

MEMORANDUM n. 14/2016 RESPONSABILITA SOLIDALE NEGLI APPALTI DI MANO D OPERA

La Responsabilità Solidale negli Appalti. Direzione relazioni industriali

RESPONSABILITA DEL COMMITTENTE E DELL APPALTATORE PER I DEBITI FISCALI. LA NUOVA NORMA SECONDO I CHIARIMENTI DA PARTE DELL AGENZIA DELLE ENTRATE.

Reg. Imprese di TARANTO n REA n sito web:

Anche se la Legge non lo indica esplicitamente, ma comunque precisato nella circolare del Ministero del Lavoro e della previdenza Sociale n 24/07 è da

Responsabilità solidale dell appaltatore: le modifiche del DL n. 83/2012 (art. 13 ter DL n. 83/2012, Legge n. 134/2012)

e, per conoscenza, Solidarietà contributiva in materia di appalti. Ricognizione normativa - Indicazioni operative

La gestione del subappalto e le problematiche legate ai pagamenti

SLIDES 27 novembre 2013 Gianluca Spolverato Maurizio Pesenti

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali Direzione Provinciale del Lavoro di Como

DENUNCIA DELL IMPRESA APPALTATRICE. OGGETTO: Appalto per l esecuzione dei lavori di ENTE COMMITTENTE PRINCIPALE

AREA TEMATICA: Osservatorio Giurisprudenziale Giurisprudenza di Merito Centro Studi

SEZIONE I - IL CONTRATTO DI APPALTO. a cura di Paolo Pototschnig. 1. Nozione e natura giuridica del contratto di appalto

IL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Il rapporto di lavoro nelle procedure concorsuali.

ASPETTI CONNESSI ALLA TUTELA DEL LAVORO, CON RIFERIMENTO AL DURC E LE RITENUTE DI GARANZIA. Torino, 12 aprile 2011 Avv.

Fiscal News N. 22. Appalti: abrogata la responsabilità solidale. La circolare di aggiornamento professionale

S E A V. CIRCOLARE N. 10/Consulenza aziendale OGGETTO: la responsabilità fiscale nei contratti di appalto/subappalto.

LA RESPONSABILITÁ TRIBUTARIA DEGLI OPERATORI NEI CONTRATTI DI APPALTO E SUBAPPALTO: RIFLESSI CIVILISTICO-CONTRATTUALI E FISCALI

LA RESPONSABILITA SOLIDALE NELL APPALTO E NEL SUBAPPALTO

Carta dei diritti universali del lavoro

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

MODULISTICA PER APPALTI PUBBLICI

REGOLARITA DEI VETTORI

ISTITUZIONI DI ECONOMIA AZIENDALE

Oggetto: Lavoro Responsabilità negli appalti D.M , n. 74, su G.U. n. 90 del

SOMMARIO. Prefazione... Nota sull autore...

Logistica e facchinaggio a Piacenza. La disciplina del contratto di appalto nel settore privato: obblighi in capo al committente

DENUNCIA DELL IMPRESA APPALTATRICE. OGGETTO: Appalto per l esecuzione dei lavori di

La responsabilità solidale negli appalti aspetti fiscali. I requisiti oggettivi e soggettivi a cura di Piergiorgio Mondini, 19 aprile 2013

RASSEGNA STAMPA. Giovedì, 28 Aprile Il Sole 24 Ore. Il Secolo XIX - Ed. Levante. 1 Per la sicurezza nei cantieri risponde anche l affidatario

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI DI CUI ALL ART.26 D.LGS 81/08

Oggetto: Intervento sostitutivo della stazione appaltante - art. 4 D.P.R. n. 207/2010.

contenuto con le logiche della nuova economia...».

ISTITUZIONI DI ECONOMIA AZIENDALE

Anno 2012 N.RF183. La Nuova Redazione Fiscale

I CONTRATTI DI APPALTO E SUBAPPALTO ALLA LUCE DEL TESTO UNICO SULLA SICUREZZA. Geom. Nadia Bettari

SPAZIANI & LONGO ASSOCIATI

CIRCOLARE n. 19/2012

GLI EFFETTI DEL FALLIMENTO SUI RAPPORTI DI LAVORO PENDENTI. Avv. Fabio Scaini Avv. Paolo Bonetti San Benedetto del Tronto 26 giugno 2015

Documento di Valutazione dei Rischi in applicazione dell art. 26, com. 3 bis, del D.Lgs. 81/08

VERBALE DELLA RIUNIONE PRELIMINARE ALL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI IN APPALTO RISCHI (ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 81/08).

Le Novità Fiscali Del 2013 Rieti, 1 Febbraio 2013

MODULISTICA PER APPALTI PUBBLICI

A Modena La Sicurezza Sul Lavoro, In Pratica Progetto a sostegno delle aziende nell applicazione della normativa di sicurezza

CAPITOLO 1 Norme generali

- di applicare il CCNL

GESTIONE DELL APPALTO E RESPONSABILITÀ SOLIDALE

29-bis. Tutele dell occupazione in caso di successione negli appalti.

DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO DI VERONA

LE RESPONSABILITA DEL COMMITTENTE NEI CONTRATTI DI APPALTO.

Ballarè Sponghini e Associati

Scheda approfondita LAVORO RIPARTITO

Relazione illustrativa

Procedura aperta per l affidamento dei SERVIZI DI LAVAGGIO CASSONETTI RACCOLTA RIFIUTI - C.I.G.:

Studio Tarcisio Bologna. In evidenza Pag. 1

Studio Vangi Francesco

IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE. Decreta:

PART-TIME, LAVORO A CHIAMATA E RESPONSABILITA SOLIDALE NEGLI APPALTI

IL DECRETO SULLA RESPONSABILITÀ SOLIDALE NEGLI APPALTI

Responsabilità del committente e dell appaltatore per i debiti fiscali Nuova disciplina Ulteriori chiarimenti dell Agenzia delle Entrate

Il contratto di appalto Requisiti e caratteristiche

INDICE. Sezione Prima - ASPETTI GENERALI. Introduzione... pag. 11

La soppressione del Fondo degli autoferrotranvieri

Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

Appalti e controlli. a cura di Gianni Bernardini, Ispettore dell INPS. 1

La solidarietà tributaria

DOCUMENTO UNICO SULLA VALUTAZIONE DEI RISCHI SUL LAVORO COMPRESO RISCHI PER INTERFERENZE INTEGRAZIONE SPECIFICA PER ATTIVITA DI SPAZZAMENTO

DISPOSIZIONI ACCANTONAMENTI

Lavoro accessorio e responsabilità solidale appalti: le abrogazioni in Gazzetta

Responsabilità solidale IVA nei contratti di appalto ulteriori note

Responsabilità solidale negli appalti. Dott.ssa Elisa Salvadeo

LA RIFORMA DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

INDICE SOMMARIO. Presentazione alla terza edizione... Presentazione alla seconda edizione... Abbreviazioni...

w w w. f e r d i n a n d o b o c c i a. i t

AREA TEMATICA: LAVORO AUTONOMO - APPALTO SOMMINISTRAZIONE CENTRO STUDI

Circolare n. 11. del 08 marzo 2013 INDICE

GLI APPALTI PUBBLICI: I DIRITTI E LE TUTELE DEI LAVORATORI E DEI CONSUMATORI/UTENTI IN UNA MUTAZIONE NORMATIVA COSTANTE

Transcript:

RESPONSABILITA E CORRESPONSABILITA TRA COMMITTENTI ED IMPRESE NEGLI APPALTI DI LAVORI

La responsabilità solidale negli appalti Per responsabilità solidale negli appalti, di natura contributiva e retributiva, si intende la fattispecie in cui il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l appaltatore, nonché con eventuali ulteriori subappaltatori, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi (comprese le quote Tfr), i contributi previdenziali e premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto.

La ratio del regime della responsabilità solidale Mira a rafforzare il credito attribuendo al creditore la facoltà di chiedere l adempimento della prestazione ad uno qualunque dei debitori Nell ambito degli appalti tende a rafforzare la tutela patrimoniale dei lavoratori che risulta garantita non solo dal diretto datore di lavoro, ma anche da tutti coloro che rientrano nella struttura produttiva dell appalto.

TRE OBIETTIVI CONCRETI tutela diretta dei diritti dei lavoratori del settore edile tramite ampliamento della platea dei soggetti tenuti a versare e/o agevolare l incasso» di retribuzioni e contributi insoluti favorire un mercato corretto cioè la concorrenza leale tra le imprese del settore tramite la previsione di conseguenze negative per le Imprese che perseguono indebiti risparmi sul costo della manodopera e/o per i soggetti che si avvalgono della loro collaborazione tramite subappalti la salvaguardia dei sistemi previdenziali e di sicurezza sociale tramite meccanismi che garantiscano il versamento di contributi e accantonamenti legali e contrattuali secondo il principio della territorialità della prestazione

OGGETTO DELLA RESPONSABILITA SOLIDALE Trattamenti retributivi, comprese le quote di fine rapporto Contributi previdenziali Premi assicurativi Dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto. Restano escluse le sanzioni civili, restano compresi gli interessi moratori.

Legge Biagi ART. 29 C. 2, cd. LEGGE BIAGI - D. Lgs 276/03 (da ultimo modificato dall art. 4, L. 92/12): «salvo diversa disposizione dei CCNL il Committente IMPRENDITORE O DATORE DI LAVORO è obbligato in solido con l Appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali Subappaltatori - entro il limite di due anni dalla cessazione dell appalto (decorso il termine decadenziale di 2 anni Creditori Lavoratori ed Istituti previdenziali- potranno comunque far valere i loro crediti nei confronti del Datore di Lavoro inadempiente negli ordinari termini di prescrizione) - a corrispondere ai Lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote TFR, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi - dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto»

Art. 1676 codice civile Azione diretta dei Dipendenti dell Appaltatore contro il Committente per conseguire quanto è loro dovuto, fino alla concorrenza del debito che il Committente ha ancora verso l Appaltatore quando essi propongono la domanda NB: anche il Committente privato non Imprenditore, non coinvolto dalla corresponsabilità solidale ex art. 29 L. Biagi, è soggetto all azione diretta dei dipendenti nei limiti del corrispettivo ancora dovuto, come prevista dall art. 1676 c.c.

segue: differenza fondamentale tra disciplina art. 1676 c. c. e art. 29 L. Biagi: con l azione ex art. 1676 cod. civ. il Committente viene chiamato a soddisfare un debito altrui, solo se e nella misura in cui sussistano ancora crediti residui vantati e non ancora incassati dall Appaltatore Datore di Lavoro l art. 29 Legge Biagi il Committente solo se Imprenditore viene chiamato a soddisfare i debiti retributivi e contributivi del suo Appaltatore come se fosse un debito proprio, a prescindere dalla sussistenza di crediti residui ancora vantati dal suo Appaltatore, Datore di Lavoro inadempiente

GLI AMBITI DI APPLICAZIONE Art. 1676 c.c. (applicabile anche al subappalto) Obbligati in solido committente, appaltatore (applicabile anche al subappalto) Creditori Durata Limiti dipendenti appaltatore e dipendenti subappaltatore prescrizione ordinaria 5 anni fino alla concorrenza di quanto dovuto Art. 29 d.lgs. n.276/2003 committente, appaltatore, subappaltatore dipendenti appaltatore, dipendenti subappaltatore, INPS-INAIL e CASSA EDILE due anni dalla fine dell appalto o del subappalto debiti dovuti in relazione al periodo di esecuzione dell appalto Art. 118 d.lgs. n.163/2006 affidatario, subappaltatore dipendenti del subappaltatore, INPS INAIL e CASSA EDILE prescrizione quinquennale, superata dai due anni dell art. 29 quanto dovuto con riferimento alle prestazioni rese nell ambito del subappalto

DUE COROLLARI IN TEMA DI CORRESPONSABILITA Corresponsabilità per obblighi risarcitori da infortunio sul lavoro ART. 26 comma 4, T.U. Sicurezza- D.P.R. 81/2008: «Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l Imprenditore Committente risponde in solido con l Appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali Subappaltatori, per tutti i danni per i quali il Lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell INAIL o dell'istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici/subappaltatrici»

PRESUPPOSTI E LIMITI DI QUESTA CORRESPONSABILITA RISARCITORIA sotto il profilo dell estensione della responsabilità penale dall appaltatore datore di lavoroall imprenditorecommittente, la Cassazione penale ha più volte stabilito che «con riferimento ai lavori svolti in esecuzione di un contratto di appalto, se il dovere di sicurezza è riferibile, oltre che al datore di lavoro (di regola l'appaltatore, destinatario delle disposizioni antinfortunistiche), anche al committente, con conseguente possibilità, in caso di infortunio, di intrecci di responsabilità, coinvolgenti anche il committente medesimo, tuttavia tale principio non può essere applicato automaticamente. Infatti, non può esigersi dal committente un controllo pressante, continuo e capillare sull'organizzazione e sull'andamento dei lavori. Per poter ritenere fondata la responsabilità del committente è necessario esaminare attentamente la situazione fattuale, al fine di verificare quale sia stata, in concreto, l'effettiva incidenza della condotta del committente nel processo causativo dell'evento, considerando la specificità dei lavori da eseguire, i criteri seguiti dal committente per la scelta dell'appaltatore, la percepibilità agevole ed immediata da parte del committente di eventuali situazioni di pericolo per i lavoratori»(cass. pen. sez. IV, n. 3563/2012 e n. 15081/2010)

segue: sotto il profilo dell estensione della responsabilità civilistica di tipo risarcitorio l interpretazione letterale e contestuale dell art. 26 c. 4 TU 81/2008 (nessun particolare accertamento richiesto circa la condotta dell impresa coobbligata; limitazione dell obbligo risarcitorio solidale ai soli «danni non coperti dall INAIL»; esplicito richiamo all analoga corresponsabilità solidale per retribuzioni e contribuzioni che è pacificamente oggettiva e non richiede alcun profilo di colpa nel coobbligato; l indicazione di esclusione della corresponsabilità in un ben specifico caso) e la sua interpretazione secondo la ratio del sistema di protezione dei diritti dei lavoratori porta a ritenere che dopo l accertamento di effettiva responsabilità per violazione della normativa antinfortunistica in capo al datore di lavoro dell infortunato l obbligo civilistico risarcitorio sia esteso automaticamente ed in via oggettiva in capo alle altre imprese coinvolte nell appalto (committente/sub committente) senza dover verificare un effettiva corresponsabilità dell impresa coobbligata nella causazione dell infortunio. Unica eccezione normativamente prevista alla estensione in corresponsabilità solidale dell obbligo risarcitorio riguarda i «DANNI CONSEGUENZA DEI RISCHI SPECIFICI PROPRI» dell attività dell impresa appaltatrice/ subappaltatrice, datore di lavoro dell infortunato.