RESPONSABILITA E CORRESPONSABILITA TRA COMMITTENTI ED IMPRESE NEGLI APPALTI DI LAVORI
La responsabilità solidale negli appalti Per responsabilità solidale negli appalti, di natura contributiva e retributiva, si intende la fattispecie in cui il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l appaltatore, nonché con eventuali ulteriori subappaltatori, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi (comprese le quote Tfr), i contributi previdenziali e premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto.
La ratio del regime della responsabilità solidale Mira a rafforzare il credito attribuendo al creditore la facoltà di chiedere l adempimento della prestazione ad uno qualunque dei debitori Nell ambito degli appalti tende a rafforzare la tutela patrimoniale dei lavoratori che risulta garantita non solo dal diretto datore di lavoro, ma anche da tutti coloro che rientrano nella struttura produttiva dell appalto.
TRE OBIETTIVI CONCRETI tutela diretta dei diritti dei lavoratori del settore edile tramite ampliamento della platea dei soggetti tenuti a versare e/o agevolare l incasso» di retribuzioni e contributi insoluti favorire un mercato corretto cioè la concorrenza leale tra le imprese del settore tramite la previsione di conseguenze negative per le Imprese che perseguono indebiti risparmi sul costo della manodopera e/o per i soggetti che si avvalgono della loro collaborazione tramite subappalti la salvaguardia dei sistemi previdenziali e di sicurezza sociale tramite meccanismi che garantiscano il versamento di contributi e accantonamenti legali e contrattuali secondo il principio della territorialità della prestazione
OGGETTO DELLA RESPONSABILITA SOLIDALE Trattamenti retributivi, comprese le quote di fine rapporto Contributi previdenziali Premi assicurativi Dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto. Restano escluse le sanzioni civili, restano compresi gli interessi moratori.
Legge Biagi ART. 29 C. 2, cd. LEGGE BIAGI - D. Lgs 276/03 (da ultimo modificato dall art. 4, L. 92/12): «salvo diversa disposizione dei CCNL il Committente IMPRENDITORE O DATORE DI LAVORO è obbligato in solido con l Appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali Subappaltatori - entro il limite di due anni dalla cessazione dell appalto (decorso il termine decadenziale di 2 anni Creditori Lavoratori ed Istituti previdenziali- potranno comunque far valere i loro crediti nei confronti del Datore di Lavoro inadempiente negli ordinari termini di prescrizione) - a corrispondere ai Lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote TFR, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi - dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto»
Art. 1676 codice civile Azione diretta dei Dipendenti dell Appaltatore contro il Committente per conseguire quanto è loro dovuto, fino alla concorrenza del debito che il Committente ha ancora verso l Appaltatore quando essi propongono la domanda NB: anche il Committente privato non Imprenditore, non coinvolto dalla corresponsabilità solidale ex art. 29 L. Biagi, è soggetto all azione diretta dei dipendenti nei limiti del corrispettivo ancora dovuto, come prevista dall art. 1676 c.c.
segue: differenza fondamentale tra disciplina art. 1676 c. c. e art. 29 L. Biagi: con l azione ex art. 1676 cod. civ. il Committente viene chiamato a soddisfare un debito altrui, solo se e nella misura in cui sussistano ancora crediti residui vantati e non ancora incassati dall Appaltatore Datore di Lavoro l art. 29 Legge Biagi il Committente solo se Imprenditore viene chiamato a soddisfare i debiti retributivi e contributivi del suo Appaltatore come se fosse un debito proprio, a prescindere dalla sussistenza di crediti residui ancora vantati dal suo Appaltatore, Datore di Lavoro inadempiente
GLI AMBITI DI APPLICAZIONE Art. 1676 c.c. (applicabile anche al subappalto) Obbligati in solido committente, appaltatore (applicabile anche al subappalto) Creditori Durata Limiti dipendenti appaltatore e dipendenti subappaltatore prescrizione ordinaria 5 anni fino alla concorrenza di quanto dovuto Art. 29 d.lgs. n.276/2003 committente, appaltatore, subappaltatore dipendenti appaltatore, dipendenti subappaltatore, INPS-INAIL e CASSA EDILE due anni dalla fine dell appalto o del subappalto debiti dovuti in relazione al periodo di esecuzione dell appalto Art. 118 d.lgs. n.163/2006 affidatario, subappaltatore dipendenti del subappaltatore, INPS INAIL e CASSA EDILE prescrizione quinquennale, superata dai due anni dell art. 29 quanto dovuto con riferimento alle prestazioni rese nell ambito del subappalto
DUE COROLLARI IN TEMA DI CORRESPONSABILITA Corresponsabilità per obblighi risarcitori da infortunio sul lavoro ART. 26 comma 4, T.U. Sicurezza- D.P.R. 81/2008: «Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l Imprenditore Committente risponde in solido con l Appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali Subappaltatori, per tutti i danni per i quali il Lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell INAIL o dell'istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici/subappaltatrici»
PRESUPPOSTI E LIMITI DI QUESTA CORRESPONSABILITA RISARCITORIA sotto il profilo dell estensione della responsabilità penale dall appaltatore datore di lavoroall imprenditorecommittente, la Cassazione penale ha più volte stabilito che «con riferimento ai lavori svolti in esecuzione di un contratto di appalto, se il dovere di sicurezza è riferibile, oltre che al datore di lavoro (di regola l'appaltatore, destinatario delle disposizioni antinfortunistiche), anche al committente, con conseguente possibilità, in caso di infortunio, di intrecci di responsabilità, coinvolgenti anche il committente medesimo, tuttavia tale principio non può essere applicato automaticamente. Infatti, non può esigersi dal committente un controllo pressante, continuo e capillare sull'organizzazione e sull'andamento dei lavori. Per poter ritenere fondata la responsabilità del committente è necessario esaminare attentamente la situazione fattuale, al fine di verificare quale sia stata, in concreto, l'effettiva incidenza della condotta del committente nel processo causativo dell'evento, considerando la specificità dei lavori da eseguire, i criteri seguiti dal committente per la scelta dell'appaltatore, la percepibilità agevole ed immediata da parte del committente di eventuali situazioni di pericolo per i lavoratori»(cass. pen. sez. IV, n. 3563/2012 e n. 15081/2010)
segue: sotto il profilo dell estensione della responsabilità civilistica di tipo risarcitorio l interpretazione letterale e contestuale dell art. 26 c. 4 TU 81/2008 (nessun particolare accertamento richiesto circa la condotta dell impresa coobbligata; limitazione dell obbligo risarcitorio solidale ai soli «danni non coperti dall INAIL»; esplicito richiamo all analoga corresponsabilità solidale per retribuzioni e contribuzioni che è pacificamente oggettiva e non richiede alcun profilo di colpa nel coobbligato; l indicazione di esclusione della corresponsabilità in un ben specifico caso) e la sua interpretazione secondo la ratio del sistema di protezione dei diritti dei lavoratori porta a ritenere che dopo l accertamento di effettiva responsabilità per violazione della normativa antinfortunistica in capo al datore di lavoro dell infortunato l obbligo civilistico risarcitorio sia esteso automaticamente ed in via oggettiva in capo alle altre imprese coinvolte nell appalto (committente/sub committente) senza dover verificare un effettiva corresponsabilità dell impresa coobbligata nella causazione dell infortunio. Unica eccezione normativamente prevista alla estensione in corresponsabilità solidale dell obbligo risarcitorio riguarda i «DANNI CONSEGUENZA DEI RISCHI SPECIFICI PROPRI» dell attività dell impresa appaltatrice/ subappaltatrice, datore di lavoro dell infortunato.