Novità della legge finanziaria 2010 in materia di lavoro in sintesi

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Novità della legge finanziaria 2010 in materia di lavoro in sintesi Articolo/comma Argomento Sintesi Art. 2, comma 5 Contributi agricoli Viene equiparato il termine (30 ottobre di ogni anno) di riferimento per determinare le retribuzioni medie convenzionali da porre a base per le prestazioni pensionistiche e per il calcolo della contribuzione degli operai agricoli a tempo determinato e per quelli a tempo indeterminato (art. 3, comma 3, legge n. 457/1972). 6/7/8 Riduzione acconto Irpef La riduzione finanziaria del 20% dell'acconto Irpef di novembre, prevista dal decreto legge n. 168/2009, entra in Finanziaria nel senso che è la legge di bilancio a provvedere alla sua conversione in legge. E' confermato l'obbligo del sostituto di imposta che non ha operato la riduzione di effettuare il rimborso al lavoratore assistito con la retribuzione di dicembre 2009. Art. 2, comma 12 Durc per il commercio su aree pubbliche Le somme restituite possono essere scomputate dal sostituto d'imposta. La norma riprende un'analoga previsione normativa prevista dall'art. 11-bis della legge n. 102/2009 su cui il Ministero del lavoro (nota 12 ottobre 2009) ha manifestato dei dubbi di costituzionalità, per sancire che le Regioni possono stabilire che l'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche in base al Dlgs n. 114/1998 sia soggetta alla presentazione da parte del richiedente del Documento unico di regolarità contributiva. I Comuni potranno, se previsto dalle Regioni, essere chiamati al compimento di attività di verifica della sussistenza e regolarità della predetta documentazione. Art. 2, comma 37 Art. 2, comma 49 Ammortizzatori sociali Agevolazioni contributive agricole L'autorizzazione amministrativa è sospesa per sei mesi in caso di mancata presentazione annuale del Durc. Al fine di assicurare efficace sostegno alle iniziative di rilancio produttivo e di tutela occupazionale nelle aree a più alto tasso di ricorso alla cassa integrazione, nonché per potenziare gli strumenti di tutela della stabilità dell'occupazione, nell'ambito delle risorse del fondo di garanzia di cui alla legge n. 266/1997, una quota di 10 milioni di euro è destinata agli interventi in favore dei consorzi dei confidi delle province con il più alto tasso di utilizzazione della cassa integrazione. Prorogati fino al 31 luglio 2010 gli sgravi contributivi previsti per il settore agricolo dall'art. 01, comma 2, della legge n. 81/2006 (fino al 2009 pari al 75% per le zone montane svantaggiate e al 68% per quelle svantaggiate), il cui ammontare dovrà essere rideterminato sulla base delle risorse stanziate pari a 120,2 milioni di euro. Art. 2, comma 59 Vittime terrorismo Nei confronti degli orfani delle vittime di terrorismo e delle stragi di tale matrice che siano stati già collocati in pensione è riconosciuto un contributo straordinario per l'anno 2010 pari a 5 milioni di euro. Art. 2, comma 79 Irap e addizionale regionale Nel caso di giudizio negativo da parte del Governo del piano di rientro dal deficit sanitario proposto dalle Regioni interessate, sono incrementate in via automatica, nelle misure fisse di 0,15 punti percentuali l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive e di 0,30 punti percentuali l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) rispetto al livello delle aliquote vigenti. Art. 2, comma 101 Carta servizi E' prorogato al 31 dicembre 2011 il termine per il rilascio della carta nazionale dei servizi e delle altre carte elettroniche ad essa conformi, anche ai titolari di carta di identità elettronica. Art. 2, comma 105 Utilizzo Tfr all'inps L'Inps è tenuto a versare su apposito capitolo delle entrate del bilancio dello Stato parte delle quote del Tfr versato al Fondo Tesoreria per finanziare impegni di spesa "decorrenti dall'anno 2010". Art. 2, comma 130 Indennità una tantum per i collaboratori Viene modificata la norma (art. 19, comma 2, legge n. 2/2009) che ha introdotto l'una tantum per i collaboratori che restano senza lavoro. Ora la nuova disposizione prevede che in caso di fine lavori dal 1 gennaio 2010 il collaboratore a progetto ha diritto ad una somma pari al 30% del reddito dell'anno precedente entro un massimo di 4.000 1

euro, purché: a) operino in regime di monocommittenza; b) abbiano conseguito l'anno precedente un reddito lordo non superiore a 20.000 euro e non inferiore a 5.000 euro; c) siano accreditati presso la gestione separata Inps un numero di mensilità non inferiore a uno; d) risultino senza contratto di lavoro da almeno due mesi; e) risultino accreditati nell'anno precedente almeno tre mesi presso la predetta gestione separata. Art. 2, comma 131 Indennità di disoccupazione Restano fermi i requisiti di accesso e la misura del trattamento vigenti (in base all'art. 19 della legge n. 2/2009) alla data del 31 dicembre 2009 per coloro che hanno maturato il diritto entro tale data. Mutano in parte i requisiti contributivi per avere diritto all'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali. Nel calcolo delle 52 settimane di contributi che devono risultare accreditati nel biennio precedente la domanda, possono essere conteggiati dal 2010 anche i periodi svolti nel biennio precedente in via esclusiva sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, nella misura massima di tredici settimane. Le giornate lavorative dei periodi di collaborazione sono conteggiate in misura pari al rapporto tra il totale dell'imponibile contributivo ai fini della gestione separata nei due anni precedenti per il minimale di retribuzione giornaliera. 132/133 134/135 Contribuzione figurativa Sgravio contributivo Viene poi prevista la rivalutazione nella misura del 100% del trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili e affini. La manovra riconosce il diritto ad una contribuzione figurativa integrativa, su domanda dell'interessato, fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2010 per tutti coloro che beneficino di qualsiasi trattamento di sostegno al reddito non connesso a sospensioni dal lavoro, purché abbiano almeno 35 anni di anzianità contributiva e che accettino una offerta di lavoro che preveda l'inquadramento in un livello retributivo inferiore di almeno il 20% a quello corrispondente alle mansioni di provenienza. La contribuzione figurativa integrativa è pari alla differenza tra il contributo accreditato nelle mansioni di provenienza e il contributo obbligatorio spettante in relazione al lavoro svolto. Ai datori di lavoro che assumono i beneficiari della indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali è concesso in via sperimentale fino al 31 dicembre 2010, previa domanda, lo sgravio contributivo previsto per l'assunzione dalle liste di mobilità (artt. 8 e 25, legge n. 223/1991), purché i lavoratori abbiano almeno 50 anni di età. Art. 2, comma 136 Proroghe di ammortizzatori La durata della riduzione contributiva è prolungata, per chi assume lavoratori in mobilità o che beneficiano dell'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali, che abbiano almeno 35 anni di anzianità contributiva, fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2010. Vengono prorogate al 31 dicembre 2010 (art. 19, commi 10-bis, 11, 13, 14, 15 e 16, legge n. 2/2009): - l'indennità equivalente a quella di mobilità spettante ai lavoratori non destinatari dell'indennità di mobilità (art. 19, comma 10-bis, legge n. 2/2009); - la Cigs e la mobilità per i dipendenti delle imprese esercenti attività commerciali con più di cinquanta dipendenti, delle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di cinquanta dipendenti, delle imprese di vigilanza con più di quindici dipendenti; - il diritto alla iscrizione nelle liste di mobilità per i lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende che occupano fino a quindici dipendenti; - la stipulazione di contratti di solidarietà per le imprese escluse dal campo di 2

applicazione della Cigs; - la Cigs fino a 24 mesi nel caso di cessazione di attività. Art. 2, comma 137 Portuali Prorogato a tutto il 31 dicembre 2010 l'intervento normativo (art. 19, comma 12, legge n. 2/2009) che concede ai lavoratori addetti alle prestazioni di lavoro temporaneo occupati con contratto di lavoro a tempo indeterminato nelle imprese e agenzie portuali e ai lavoratori delle società derivate dalla trasformazione delle compagnie portuali, un'indennità pari a un ventiseiesimo del trattamento massimo mensile di integrazione salariale straordinaria previsto dalle vigenti disposizioni, nonché della relativa contribuzione figurativa e degli assegni per il nucleo familiare, per ogni giornata di mancato avviamento al lavoro. Art. 2, comma 138 Proroga ammortizzatori Viene concessa al Ministero del lavoro la consueta potestà di concedere o prorogare nel corso del 2010 per periodi non superiori a dodici mesi, anche in deroga alla vigente normativa e anche senza soluzione di continuità, i trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali. La misura dei trattamenti è ridotta del 10% in caso di prima proroga, del 30% in caso di seconda proroga e del 40% in caso di proroghe successive. Art. 2, comma 139 Ammortizzatori in deroga Nell'ambito delle risorse finanziarie destinate per l'anno 2010 alla concessione in deroga alla normativa vigente, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, i trattamenti concessi possono essere prorogati, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, con decreto ministeriale. I trattamenti di sostegno del reddito, nel caso di proroghe successive alla seconda, possono essere erogati esclusivamente nel caso di frequenza di specifici programmi di reimpiego. Ai lavoratori destinatari della cassa integrazione guadagni in deroga e della mobilità in deroga si applicano le norme degli ammortizzatori che prevedono rispettivamente: - per l'indennità di mobilità la presenza di almeno 12 mesi di lavoro effettivo; si considerano valide anche eventuali mensilità accreditate dalla medesima impresa presso la gestione separata Inps, con esclusione dei soggetti che abbiano conseguito in regime di monocommittenza un reddito superiore a 5.000 euro; - per la Cigs la sussistenza di un'anzianità aziendale di almeno 90 giorni presso l'impresa. Art. 2, comma 141 Reinserimento nel mercato del lavoro (Dobbiamo però segnalare che tale disposizione è praticamente identica a quella prevista dall'art. 7-ter, comma 6, della legge n. 33/2009, già in vigore e applicata). Al fine di favorire il reinserimento al lavoro, l'inps comunica al Ministero del lavoro, per la successiva pubblicazione nella borsa continua nazionale del lavoro, i dati relativi ai percettori di misure di sostegno al reddito per i quali la normativa vigente prevede, a favore dei datori di lavoro, incentivi all'assunzione ovvero, in capo al prestatore di lavoro, l'obbligo di accettare un'offerta formativa o un'offerta di lavoro congruo. Art. 2, comma 141 Fondi interprofessionali per la formazione Anche per tutto il 2010 i Fondi interprofessionali per la formazione continua possono procedere a destinare interventi, anche in deroga alle disposizioni vigenti, per misure temporanee ed eccezionali, anche di sostegno al reddito, volte alla tutela dei lavoratori, anche con contratti di apprendistato o a progetto. Nel caso di proroga dei trattamenti di Cigs in deroga o di mobilità in deroga, i Fondi stessi possono concorrere nei limiti delle risorse disponibili al trattamento spettante ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro iscritti ai fondi medesimi. Contratto di Vengono modificate alcune disposizioni dell'art. 20 del Dlgs n. 276/2003 relativo al 3

142/143 somministrazione contratto di somministrazione: - la norma conferma il divieto di ricorrere alla somministrazione in quelle unità produttive nelle quali si è proceduto a licenziamenti collettivi nei 6 mesi precedenti, salvo, e questa è la modifica innovativa, che tale contratto sia stipulato per provvedere alla sostituzione di lavoratori assenti o abbia una durata iniziale non superiore a tre mesi; - continua ad essere vietato ricorrere alla somministrazione anche nel caso di unità produttive in cui sia operante una sospensione dei rapporti, salvo diversa disposizione degli accordi sindacali. La Finanziaria ammette cioè la deroga al divieto ad opera degli accordi sindacali; - se il lavoratore somministrato è stato assunto dalla Agenzia di somministrazione dalle liste di mobilità ed è portatore di benefici contributivi, l'instaurazione della somministrazione a termine non è soggetta alle rigide causali previste per questa tipologia; - viene reintrodotto dal 1 gennaio 2010 lo staff leasing cioè la somministrazione a tempo indeterminato regolata dall'art. 20, comma 3, del Dlgs n. 276/2003 per una serie tassativa di ipotesi previste, tra le quali la legge aggiunge per qualsiasi settore, pubblico o privato, l'esecuzione di servizi di cura e assistenza alla persona e di sostegno alla famiglia. 144/145/146/147 Agenzie del lavoro Alle agenzie di lavoro di somministrazione, intermediazione e ricerca di personale e agli operatori privati accreditati sono concesse una serie di agevolazioni finalizzate al rilancio dell'occupazione: a) un incentivo di 1.200 euro per ogni lavoratore intermediato che viene assunto con contratto a tempo indeterminato o con contratto a termine di durata non inferiore a due anni con esclusione della somministrazione di lavoro e del contratto di lavoro intermittente; b) un incentivo di 800 euro per ogni lavoratore intermediato che viene assunto con contratto a termine di durata compresa tra uno e due anni con esclusione della somministrazione di lavoro e del contratto di lavoro intermittente; 148/149 Lavoro accessorio c) un incentivo tra i 2.500 e i 5.000 euro per l'assunzione, con contratto a tempo indeterminato, di inserimento al lavoro o a termine non inferiore a dodici mesi, dei lavoratori disabili iscritti nelle liste speciali che presentino particolari caratteristiche e difficoltà d'inserimento nel ciclo lavorativo ordinario. Viene ulteriormente modificata la norma (art. 70, Dlgs n. 276/2003) sulla disciplina del lavoro accessorio occasionale. Tra le più significative modifiche segnaliamo: - in via sperimentale, per l'anno 2010, per prestazioni di lavoro accessorio si intendono anche le attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito di qualsiasi settore produttivo da parte di prestatori di lavoro titolari di contratti di lavoro a tempo parziale, con esclusione della possibilità di utilizzare i buoni lavoro presso il datore di lavoro titolare del contratto a tempo parziale; - l'instaurazione di tale rapporto nell'ambito delle imprese familiari non è più limitato ai settori del commercio, turismo e servizi. Dal 2010 viene infatti generalizzato a tutti i settori l'instaurazione del lavoro accessorio all'interno di un'impresa familiare; - il lavoro accessorio potrà essere attuato anche nell'ambito delle attività di lavoro svolte nei maneggi e nelle scuderie; Art. 2, comma 150 Indennità di disoccupazione edile - l'altro intervento di peso è l'estensione praticamente generalizzata di una serie di ipotesi di lavoro accessorio agli enti locali, nel rispetto della vigente disciplina vincolistica in materia di contenimento delle spese di personale e ove previsto del patto di stabilità interno. Dal 1 gennaio 2010 all'indennità di disoccupazione edile si applica l'incremento calcolato in misura pari al 100% dell'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. 4

Art. 2, comma 151 Incentivi Fino al 31 dicembre 2010, nei limiti di 12 milioni di euro, ai datori di lavoro, che non abbiano effettuato nei 12 mesi precedenti riduzione di personale con la stessa qualifica dei lavoratori da assumere e che non abbiano sospensioni dal lavoro e che senza esservi tenuti assumono a tempo pieno e indeterminato lavoratori destinatari dell'indennità di disoccupazione con requisiti normali ed edile, è concesso dall'inps, previa domanda, un incentivo pari all'indennità spettante al lavoratore nel limite di spesa del trattamento spettante e con esclusione di quanto dovuto a titolo di contribuzione figurativa per il numero di mensilità di trattamento di sostegno al reddito non erogate. L'incentivo è utilizzabile a conguaglio coi contributi dovuti all'inps. Art. 2, comma 153 Contributo maternità agricoli Con interpretazione autentica viene stabilito che il valore del salario medio convenzionale, ai fini della contribuzione di maternità per i lavoratori agricoli (art. 63, Dlgs n. 151/2001), è il medesimo di quello che deve essere utilizzato per la determinazione della retribuzione pensionabile ai fini del calcolo delle prestazioni previdenziali. Art. 2, comma 154 Apprendistato L'obbligo di istruzione fino a 16 anni di età per almeno 10 anni continua ad assolversi anche nel 2010, oltre che nei percorsi di istruzione e formazione professionale, anche in quelli di apprendistato per l'espletamento del diritto dovere di istruzione e formazione. Art. 2, comma 155 Apprendistato La legge demanda ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale la possibilità di stabilire la retribuzione dell'apprendista in misura percentuale della retribuzione spettante ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti. La retribuzione così determinata dovrà essere graduale anche in rapporto all'anzianità di servizio. Art. 2, comma 156 Detassazione degli elementi di produttività La detassazione degli elementi di produttività (art. 2, comma 1, legge n. 126/2008) entro il limite di importo complessivo di 6.000 euro lordi, con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore, a 35.000 euro riferiti al 2009, trovano applicazione anche per tutto il 2010. Art. 2, comma 159 Invalidità civile Per l'anno 2010 l'inps effettua, in via aggiuntiva all'ordinaria attività di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari e reddituali, un programma di 100.000 verifiche nei confronti dei titolari di benefici economici di invalidità civile. Art. 2, comma 197 Busta paga dipendenti pubblici A partire dal 30 novembre 2010 il pagamento delle competenze accessorie, spettanti al personale delle amministrazioni dello Stato che per il pagamento degli stipendi si avvalgono delle procedure informatiche, è disposto congiuntamente alle competenze fisse mediante ordini collettivi di pagamento. Art. 2, comma 198 Sisma Abruzzo Il recupero dei tributi, contributi e premi non versati a causa del sisma dell'aprile 2009 verificatosi in Abruzzo e sospesi fino al 30 novembre 2009, potrà avvenire, con decorrenza giugno 2010 (e non più gennaio 2010), non in 24 rate ma in 60 rate mensili. 206/210 Pubblico impiego Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono procedere, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato nel corso dell'anno precedente e per un numero di unità non superiore a quelle cessate nel corso dell'anno precedente. Art. 2, comma 212 Spese processuali Nell'ambito delle esenzioni dal pagamento delle spese legali all'interno dei processi del lavoro, vengono introdotte le seguenti novità: - nei giudizi di opposizione all'ordinanza-ingiunzione (art. 23, legge n. 689/1981) gli atti del processo sono soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato, nonché delle spese forfetizzate; - nelle controversie di cui all'articolo unico della legge n. 319/1958 ossia quelle relative alle cause di lavoro, è in ogni caso dovuto il contributo unificato per i processi dinanzi alla Corte di Cassazione 5