Bilancio 2012 e distribuzione di utili e riserve

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1 di 5 16/01/2015 17:52 Bilancio 2012 e distribuzione di utili e riserve Pratica Fiscale e Professionale, 16 / 2013, p. 46 Approvazione del bilancio Bilancio 2012 e distribuzione di utili e riserve Ribacchi Emiliano I soci delle società che, in sede di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2012, decideranno di deliberare circa la distribuzione degli utili e, eventualmente, delle riserve esistenti nel patrimonio netto, dovranno tenere conto delle specifiche regole contenute nel codice civile che in taluni casi prevedono specifiche limitazioni ai fini della relativa destinazione a favore dei soci. Si pensi all'obbligo di formazione della riserva legale piuttosto che alla necessità di ammortizzare le spese di impianto ed ampliamento in presenza di riserve che non coprano il residuo ammontare di tali immobilizzazioni. Inoltre, particolare attenzione dovrà essere prestata circa i diversi regimi fiscali correlati alla natura del socio e delle poste di patrimonio netto oggetto di distribuzione che comportano la necessità di pianificare le distribuzioni di dividendi. Riferimenti - Codice Civile, artt. 2424, 2426, 2427, 2430, 2431, 2433 - D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 47, 67, 68, 89 - D.M. 2 aprile 2008 - Agenzia delle Entrate, Circolare 16 giugno 2004, n. 26/E Riferimenti Decreto Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 Art. 47 Decreto Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 Art. 67 Decreto Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 Art. 68 Decreto Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 Art. 89 Decreto ministeriale 2 aprile 2008 Circolare 16 giugno 2004 n. 26/E Codice Civile Art. 2424 Codice Civile Art. 2426 Codice Civile Art. 2427 Codice Civile Art. 2430 Codice Civile Art. 2431 Codice Civile Art. 2433 Sommario: Profili generali - Patrimonio netto e limitazioni in sede distribuzione disciplinate dal codice civile - Aspetti fiscali Le assemblee societarie, in vista dell'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2012, potranno deliberare circa la destinazione dell'eventuale utile d'esercizio e dovranno contestualmente decidere se distribuirlo oppure se destinarlo a riserva (oppure rinviarlo a nuovo). In via correlata, i soci potrebbero decidere di distribuire le (pregresse) riserve esistenti nel patrimonio netto, formate sia con versamenti di capitali che attraverso la destinazione degli utili dei

2 di 5 16/01/2015 17:52 precedenti esercizi; va da sé come le deliberazioni aventi ad oggetto tali ultime decisioni possano essere prese prescindendo dalla riunione assembleare di approvazione del bilancio e dalla conseguente destinazione del relativo utile d'esercizio. Distribuzione di utili e riserve La distribuzione dell'utile d'esercizio e delle riserve del patrimonio netto richiedono il rispetto di specifici vincoli civilistici e fiscali che, da un lato, pongono taluni limiti alla distribuzione medesima e, dall'altro, prevedono alcune presunzioni con riguardo all'utilizzo delle riserve. Più avanti si tratteranno gli aspetti di maggiore interesse correlati alla distribuzione dell'utile riferito all'esercizio 2012 e delle riserve esposte nel patrimonio netto di riferimento, sia avuto riguardo ai principali aspetti societari che fiscali che potrebbero essere riscontrati nella prassi professionale. Profili generali Le poste di patrimonio netto sono correlate all'origine ed alla destinazione delle stesse, ovvero: classificazione in base all'origine: riserve di utili e riserve di capitale; classificazione in base alla destinazione: rileva la differente disciplina che regola l'utilizzo ai fini contabili delle poste del patrimonio netto. Rilevano altresì il regime giuridico e le decisioni assembleari che eventualmente vincolino singole poste per specifici impieghi. Classificazione delle voci di patrimonio netto L'art. 2424 cod. civ. prevede il seguente schema da indicare nel passivo dello stato patrimoniale: I - Capitale II - Riserva da sovrapprezzo delle azioni III - Riserve di rivalutazione IV - Riserva legale V - Riserve statutarie VI - Riserve per azioni proprie in portafoglio VII - Altre riserve, distintamente indicate VIII - Utili (perdite) portati a nuovo IX - Utile (perdita) dell'esercizio Circa l'informativa da fornire ex art. 2427 cod. civ. in nota integrativa, si rinvia alla Tavola n. 1 circa i punti di più frequente applicazione. Tavola n. 1 - Nota integrativa - Informazioni sul patrimonio netto - Descrizione variazioni intervenute nella coesistenza delle singole voci, nonché le indicazioni sulla loro formazione e sul loro utilizzo; - Composizione della voce "Altre riserve" e descrizione dei movimenti analitici rispetto all'esercizio precedente; - Indicazione analitica delle voci di patrimonio netto, con evidenza tramite appositi prospetti della loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi; - Indicazione di numero e valore nominale di ciascuna categoria di azioni della società.

3 di 5 16/01/2015 17:52 Patrimonio netto e limitazioni in sede distribuzione disciplinate dal codice civile In sede di destinazione dell'utile d'esercizio e delle riserve di patrimonio netto, è necessario in primis riscontrare come vi siano specifiche preclusioni di carattere societario che precludano all'effettuazione di tali distribuzioni. Le principali casistiche di cui tener conto sono disciplinate dai seguenti articoli del codice civile che prevedono espressamente che: qualora vi sia una perdita del capitale sociale non possono essere distribuiti utili finché il capitale non sia reintegrato o ridotto in maniera corrispondente (ex art. 2433 cod. civ.) ; vi sia l'obbligo di costituzione della riserva legale mediante l'accantonamento di una somma corrispondente almeno alla ventesima parte degli utili netti annuali finché detta riserva non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale (ex art. 2430 cod. civ.) ; le somme percepite dalla società per l'emissione di azioni ad un prezzo superiore al loro valore nominale (riserva sovrapprezzo), ivi comprese quelle derivanti dalla conversione di obbligazioni, non possono essere distribuite fino a che la riserva legale non abbia raggiunto il limite di legge (ex art. 2431 cod. civ.) ; con riferimento alla contabilizzazione di utili netti su cambi derivanti dall'iscrizione delle attività e delle passività in valuta al cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio, è necessario l'accantonamento in una riserva non distribuibile fino al loro realizzo (ex art. 2426 n. 8-bis cod. civ.) ; in caso di azioni proprie iscritte all'attivo occorre costituire una riserva indisponibile del medesimo importo delle azioni e bisogna mantenerla sino a quando le azioni non vengano trasferite od annullate (ex art. 2357-ter cod. civ.). Partecipazioni valutate tramite equity method Ai sensi dell'art. 2426, n. 4, cod. civ., in caso di valutazione delle partecipazioni con il metodo del patrimonio netto, si rende necessario accantonare in una riserva non distribuibile eventuali plusvalenze derivanti dall'applicazione del metodo stesso rispetto al valore indicato nel bilancio dell'esercizio precedente. Costi di impianto ed ampliamento Per gli effetti dell'art. 2426, n. 5, cod. civ., se dal bilancio approvato risultano iscritti nell'attivo costi di impianto e ampliamento, costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità si può procedere alla distribuzione solo se l'ammontare delle riserve disponibili che residua è almeno pari all'importo dei costi non ancora ammortizzati. In relazione alla riserva legale, può essere utile sottolineare ulteriormente che l'art. 2430 cod. civ. impone l'accantonamento di almeno il 5% degli utili netti annuali fino a quando non si sia raggiunto il 20% del capitale sociale. Trattasi di una riserva indisponibile, che può essere utilizzata per la copertura perdite. In ordine alla riserva sovrapprezzo, invece, si segnala che in tale voce è indicata l'eccedenza del prezzo di emissione delle azioni rispetto al loro valore nominale (nonché le differenze da conversione delle obbligazioni in azioni). Il relativo ammontare rappresenta una riserva di capitale disponibile, ma non distribuibile se la riserva legale non raggiunge il 20% del capitale sociale; la stessa può comunque essere utilizzata per la copertura perdite, l'aumento gratuito del capitale sociale e per l'aumento della riserva legale. Aspetti fiscali In relazione ai profili tributari, assumono carattere dirimente le presunzioni aventi ad oggetto le distribuzioni di utili applicabili in caso di riduzione di capitale, di distribuzione di riserve di capitali ovvero di distribuzione di utili di diverse anzianità (cfr., in termini generali, le previsioni contenute nell'art. 47 del T.U.I.R.). Circa la presunzione di distribuzione di utili in occasione della distribuzione di dividendi, l'art. 47, comma 1, ultimo periodo prevede una presunzione legale assoluta secondo cui "indipendentemente dalla delibera assembleare, si considerano prioritariamente distribuiti l'utile d'esercizio e le riserve diverse da quelle del comma 5 (ossia le riserve di utili) per la quota di esse non accantonata in sospensione d'imposta". È chiaro come la predetta norma abbia il fine antielusivo di evitare la distribuzione di riserve di capitale contestualmente all'accantonamento a riserva dell'utile di esercizio oppure in presenza

ottrina 4 di 5 16/01/2015 17:52 di riserve di utili. Presunzione fiscale e "doppio binario" civile e fiscale delle poste di patrimonio netto Adempimenti richiesti alle società emittenti: Comunicazione (ad azionisti ed intermediari) della diversa natura fiscale delle riserve oggetto della distribuzione e di quale sia quindi il regime fiscale applicabile; Monitoraggio delle riserve, anche tramite il prospetto dedicato del quadro RF di UNICO SC. I chiarimenti dell'agenzia delle Entrate Nella Circolare n. 26/E del 16 giugno 2004 è stato precisato che la norma in tema di presunzioni è applicabile sempreché le riserve di utili presenti nel patrimonio netto siano liberamente disponibili (per la distribuzione). Non si applica pertanto per: la riserva legale (soltanto per la quota che non eccede il limite massimo del quinto del capitale sociale) ; la riserva da acquisto di azioni proprie; la riserva da valutazione delle partecipazioni col metodo del patrimonio netto; la riserva da utili netti su cambi; le riserve indisponibili derivanti dall'applicazione degli IAS. La presunzione non si applica altresì in presenza di riserve sulle quali vi è un vincolo di sospensione d'imposta. Tale ultima circostanza ha la finalità di evitare che, per realizzare l'imposizione del dividendo presso il socio, venga ad essere penalizzata anche la società con la perdita del beneficio della sospensione d'imposta. In termini di tassazione vigente, per i soggetti IRE qualificati (e.g. persone fisiche non imprenditori che detengono partecipazioni qualificate) è stabilito che gli utili da partecipazione in società IRES concorrano a formare il reddito per il 49,72% del loro ammontare se sono stati realizzati dalla società dopo il 2007; per gli utili conseguiti sino al 2007 continua ad applicarsi la percentuale di imponibilità del 40%. In tal senso, il D.M. 2 aprile 2008 ha previsto la presunzione di prioritaria distribuzione di utili realizzati sino al 2007, nella misura in cui siano stati accantonati a riserva ed ivi rimasti, rispetto alla distribuzione degli utili degli anni 2008 e successivi. Per quanto riguarda i percettori persone fisiche (non aventi regime d'impresa) cc.dd. non qualificati ai sensi dell'art. 67, comma 1, lettera c-bis), T.U.I.R., il dividendo è assoggettato a ritenuta a titolo d'imposta nella misura 20% (aliquota vigente dal 1 gennaio 2012). Diversamente, in presenza di dividendi distribuiti da società di capitali residenti in Italia - ed è la casistica che interessa ai fini del presente intervento - a favore dei soggetti IRES, l'art. 89, comma 2 del T.U.I.R. prevede la tassazione in misura corrispondente al 5% del relativo ammontare e nel periodo di imposta del relativo incasso. Con riferimento, invece, alle società estere della UE e dello SEE, il relativo regime degli utili, per effetto delle modifiche contenute nella Finanziaria 2008, al fine di renderlo compatibile con il Trattato UE ed in particolare con il principio di non discriminazione, prevede la ritenuta sui dividendi erogati nella misura dell'1,375% (corrispondente al livello di tassazione subito dalle società IRES residenti, pari al 27,5% sul 5% dell'utile). Riserve in sospensione d'imposta. Trattasi di riserve che sono state costituite per effetto (e.g.) di norme speciali (e.g. leggi rivalutazione). Tali riserve possono distinguersi in: Riserve in sospensione d'imposta che vengono tassate (soltanto) in caso di distribuzione; Riserve in sospensione d'imposta che vengono tassate in caso di distribuzione od utilizzo. Adempimenti dichiarativi: Modello CUPE, Modello 770 e quadro RF di UNICO SC Modello CUPE: la società emittente, in presenza dei relativi presupposti, deve rilasciare ai soci la certificazione relativa agli utili ed agli altri proventi equiparati corrisposti nell'anno precedente. Modello 770 ordinario: (i) Quadro SI per il riepilogo degli utili pagati nell'anno di riferimento; (ii) Quadro SK per i dati identificativi dei percettori residenti nel territorio dello Stato degli utili. Prospetto del capitale e delle riserve (Quadro RF - UNICO SC) : monitoraggio della struttura del patrimonio netto ai fini fiscali. Copyright 2011 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati

5 di 5 16/01/2015 17:52 UTET Giuridica è un marchio registrato e concesso in licenza da UTET S.p.A. a Wolters Kluwer Italia S.r.l.