Ires La tassazione degli utili da partecipazione Thomas Tassani Università degli Studi di Urbino Carlo Bo Roma - Master SSEF
Tassazione della società e dei soci Soggetti distinti dal punto di vista giuridico Cui corrispondono capacità contributive differenti Riconoscimento dell autonomia impositiva dei c.d. enti intermedi Doppia imposizione economica vs. Doppia imposizione giuridica
L evoluzione del sistema tributario Legge n. 95/1974, c.d. cedolare secca del 30% per socio persona fisica Legge 904/1977, sistema del credito di imposta Dlgs. 344/2003, sistema della esenzione
Il sistema del credito di imposta Al socio è riconosciuto un credito pari all imposta pagata dalla società La tassazione della società era una sorta di anticipazione, quindi provvisoria Il socio era tassato, con la propria aliquota personale sul dividendo, con detrazione della imposta già pagata dalla società. Tassazione sulla differenza tra aliquota Irpeg e aliquota marginale Irpef del socio
Elementi critici del cr. imposta Credito riconosciuto solo ai residenti e non residenti che avevano stabili organizzaioni Discriminazione verso i non residenti, incompatibile con il diritto comunitario (Corte G., causa C-35/98 del 6/6/2000) Allineamento con gli ordinamenti fiscali degli altri Stati europei Passaggio da una imposizione personale ad una imposizione reale
Il sistema dell esenzione Non considera la tassazione delle società in funzione di quella dei soci Ha un meccanismo applicativo più semplice Non discrimina tra residenti e non residenti (*)
. Persegue lo scopo, di carattere sistematico, di evitare la doppia imposizione economica Si configura quale esclusione e non quale esenzione Anche se non la elimina completamente Dubbio il rapporto con la Pex (*)
Tipologie societarie Società di capitali / Tassazione del reddito in capo alla società (ires) Tassazione dei dividendi in quanto distribuiti in capo ai soci (irpef / ires) Problema della doppia imposizione / metodo dell esenzione
Nelle società di persone Principio di trasparenza (art. 5, 1 c., Tuir) Redditi della società imputati direttamente in capo ai soci proporzionalmente alla partecipazione Indipendentemente dalla percezione No doppia imposizione
Gli utili da partecipazione Art. 44, 1 c., lett. e), Tuir: Utili derivanti da partecipazione al capitale o al patrimonio di società ed enti soggetti ad Ires Elemento di novità rispetto al passato: la specificazione della partecipazione al capitale o patrimonio e non genericamente in società
Proventi equiparati ai dividendi (Rinvio)
Categoria reddituale Art. 44 _ Redditi di capitale Ma se i dividendi sono percepiti da un soggetto imprenditore_ Redditi di impresa Forza di attrazione del reddito di impresa
1) Persone fisiche non imprenditori Al di fuori dell esercizio dell impresa (art. 47, 1 c, Tuir) Sono redditi di capitale Inclusi nell imponibile per il 40% ammontare, se partecipazioni qualificate Aliquota sostitutiva del 12,5% sull intero ammontare se partecipazioni non qualificate
Requisito qualificazione Art. 67, 1 c., lett. c), Tuir Qualificata la partecipazione se: >2% se la società è quotata Ai diritti di voto >20% se non lo è Partecipazione >5% se la società è quotata Al capitale o patrimonio >25% se non lo è
Partecipazioni non qualificate La tassazione degli utili distribuiti da società residenti in relazione a partecipazioni non qualificate, avviene mediante applicazione di una ritenuta del 12,5% a titolo d imposta, sul 100% dell ammontare percepito (art. 27, 1 c., Dpr 600/73)
Azioni di risparmio La tassazione degli utili derivanti dalle azioni di risparmio avviene con applicazione di una ritenuta a titolo d imposta del 12,5%, sul 100% dell ammontare percepito, in quanto sono sempre considerate partecipazioni non qualificate
Azioni accentrate in Monte Titoli S.p.A. Sono assoggettati ad imposta sostitutiva da parte dell intermediario aderente al Monte, con le medesime aliquote previste per gli altri dividendi. L importo dell imposta trova evidenza separata nel Conto Unico, mediante accredito da effettuarsi con valuta pari a quella dell effettivo pagamento del dividendo.
Dove il minor peso fiscale? Occorre sommare l aliquota Ires alla residua imposizione in capo al soggetto Tra le due opzioni, il peso fiscale varia soprattutto in funzione dell aliquota marginale
2) Imprenditori individuali o soc. persone Art. 59, Tuir Sono redditi di impresa Utili concorrono alla formazione del reddito nell esercizio in cui sono percepiti Nel limite del 40% del loro ammontare Non rileva la distinzione tra partecipazioni qualificate e non qualificate
Partecipazioni relative all impresa Imprenditore le detiene quali beni d impresa Iscrizione inventariale ex art. 2217 c.c. Per le società di persone commerciali, bene d impresa in quanto posseduto dalla società
Delta Spa Quale regime di tassazione dei dividendi percepiti? 100% Alfa Snc 100% Beta Srl
3)Società di capitali ed enti Ires Art. 89 Tuir Sono redditi di impresa Concorrono a formare il reddito nell esercizio in cui sono percepiti Nel limite del 5% dell ammontare
Partecipazioni di impresa Sempre, in quanto possedute dalla società di capitali Art. 65 Tuir Art. 81 Tuir
Esclusione al 95% Anche nelle ipotesi di non tassazione Ires da parte della società che distribuisce (Circ. 26/E 2004) Principio di cassa e non di competenza Tassazione tanto maggiore quanto aumenta la catena societaria (salvo applicazione di consolidato o trasparenza)
Tassazione al 5% Legata alla totale deducibilità dei costi ed oneri inerenti alla gestione della partecipazione Art. 109, 5 c., Tuir: deducibilità per attività e beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi
Indeducibile Eccezione alla regola della deducibiltà il costo sostenuto per l acquisto del diritto di usufrutto o di altro diritto analogo su partecipazioni, a meno che la cessione non comporti anche il trasferimento della titolarità dei dividendi agli effetti fiscali (art. 109, 8 co, Circ. 26/E/2004)
Quando completa detassazione dei dividendi Consolidato fiscale: - art. 122, 1 c., lett. a), Tuir (fino al 31/12/2007) rettifica da parte della società controllante, variazione in diminuzione
No tassazione dei dividendi Regime della trasparenza: Società di capitali che optano per la trasparenza (art. 115 Tuir) Similmente alle società di persone Non tassazione discende dalla imputazione trasparente (art. 8, 1 c., DM 23/4/2004)
4) Enti non commerciali Imponibilità solo del 5% dei dividendi percepiti Natura di redditi di capitale Indipendente la natura qualificata o meno della partecipazione Ritenuta del 12,5% a titolo di acconto (regime transitorio art. 4, 1 c., lett. q, Dlgs 344/2003)
A distribuisce dividendi Tizio 100% Come è tassato il dividendo percepito da Tizio? A S.p.a.
Trasparenza Opzione per la trasparenza ex art. 116 Tizio 100% Come sono tassati gli utili percepiti da B? B S.r.l. B controlla A al 100% A distribuisce A Spa
Dividendi distribuiti da società non residenti 1) A persone fisiche; 2) A imprenditori individuali e società di persone; 3) A società di capitali ed enti Ires; 4) Ad enti non commerciali
In termini generali Stesso regime previsto rispetto alla distribuzione da parte di società residenti Differenze: Previsione di ritenute Tassazione se dividendi derivanti da paesi a bassa fiscalità
1) Persone fisiche non esercenti attività d impresa Partecipazioni qualificate in società non residenti Gli utili relativi a partecipazioni qualificate distribuiti da società non residenti sono assoggettati ad una ritenuta a titolo d acconto del 12,5%, commisurata al c.d. netto frontiera, sul 40% dell ammontare percepito. Spetta il credito d imposta per eventuali imposte pagate all estero.
Dividendi Persone fisiche non esercenti attività d impresa Partecipazioni non qualificate in società non residenti Gli utili relativi a partecipazioni non qualificate distribuiti da società non residenti sono assoggettati ad una ritenuta a titolo d imposta del 12,5%, commisurata al c.d. netto frontiera, sul 100% dell ammontare percepito. Art. 27, 1 c., Dpr 600/73
Ritenuta operata Dagli intermediari qualificati (art. 23 Dpr 600/73); Sull importo del dividendo al netto delle imposte pagate all estero (cd. Netto frontiera) In assenza di intermediari, possibile opzione tra imposizione sostitutiva 12,5% oppure imposizione ordinaria con credito di imposta (art. 18, Tuir)
In assenza di intermediari Imposizione sostitutiva direttamente in sede di dichiarazione Da versare direttamente da parte del contribuente
2) Imprenditori Individuali, società di persone, società associazioni fra professionisti semplici e Partecipazioni in società residenti Gli utili distribuiti da società residenti e percepiti da imprenditori individuali, da società di persone, da società semplici e da associazioni fra professionisti, concorrono alla formazione del reddito imponibile per il 40% del loro ammontare.
3) Società di capitali Roma - Master SSEF Partecipazioni in società residenti Gli utili derivanti da partecipazioni in società residenti, percepiti da società di capitali, sono imponibili per il 5% del loro ammontare. Detto ammontare concorre alla determinazione della base imponibile IRES, su cui viene applicata l aliquota del 27,5%
Dividendi Enti non commerciali Roma - Master SSEF Partecipazioni in società non residenti Gli utili derivanti da partecipazioni in società non residenti, percepiti da enti non commerciali, sono imponibili per il 5% del loro ammontare. Si applica una ritenuta a titolo d acconto del 12,5%, commisurata al c.d. netto frontiera.
Dividendi provenienti da Paesi a bassa fiscalità No detassazione parziale, per evitare il rischio di un doppio esonero Artt. 47, 4 c.; 89, 3 c. (e si ritiene art. 59). Oggi estesa a tutti i soggetti non compresi nella white list ex art. 168 Tuir Possibilità interpello disapplicativo ex art. 167, 5 c., lett. b, Tuir. A meno che redditi già imputati in capo al socio ex art. 167 Tuir
Modifiche normative Versione originaria norma: utili provenienti da Modifica Dlgs 247/05 (portata interpretativa): utili relativi a Dal periodo di imposta in corso al 4/7/2006, utili provenienti da
Distribuisce dividendi Tizio residente in Italia 100% Quale regime gli percepiti Tizio? per utili da Soc. B residente Germania Distribuisce dividendi Soc. B residente Is. Cayman
Criticità Non si tiene conto dell entità del rapporto partecipativo, mentre il disegno elusivo richiederebbe un controllo o collegamento Problema anche di conoscenza da parte dei soci di minoranza
Non applicazione normativa - Quando lo Stato straniero (nel caso Germania) ha assoggettato a tassazione gli utili distribuiti da società in paradisi fiscali - Necessario interpello
Applicazione della white list A decorrere dal periodo di imposta che inizia successivamente alla data di pubblicazione in G.U. del decreto previsto dall'art. 168-bis, D.P.R. n. 917/1986; fino al periodo di imposta precedente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al 31 dicembre 2007.
In sede di interpello Si dimostra che non è stato conseguito l effetto di localizzare i redditi in Stati o territori diversi da quelli white list. Esempio: redditi provengono da s.o., assoggettati a imposizione ordinaria nel paese della fonte
Dividendi corrisposti a non residenti Regime previgente - Ritenuta del 27% - Diritto al rimborso dei 4/9 della ritenuta: apposita certificazione - Se dimostrazione di avere assolto l imposta sugli utili nello Stato di residenza - (salvo applicazione di regimi convenzionali più favorevoli) - Non si applica per imprenditori con s.o. in Italia
Problemi di compatibilità comunitaria Comunicato 25/7/2006, IP/06/1060 Ritenuta del 27% con restituzione, comporta una tassazione del 15% Regime più gravoso di quello riservato ai soggetti nazionali
Finanziaria 2008 Art. 27, comma 3-ter, Dpr 600/73 - Dividendi corrisposti a società ed enti soggetti ad imposte sul reddito delle società; - In Stati membri compresi nella white list; - Si applica una ritenuta a titolo di imposta dell 1,375%
Non si applica Società ed enti non white list; Soggetti che non sono assoggettati ad una imposta sulle società (fondi pensione comunitari) Utili corrisposti a persone fisiche (anche se imprenditori) Forse non superate del tutto le perplessità in sede comunitaria
Azioni di risparmio Sugli utili percepiti da soggetti non residenti, in relazioni ad azioni di risparmio, si applica una ritenuta del 12,5% a titolo d imposta.
Direttiva 90/435/CEE c.d. Madre-Figlia, modificata con Direttiva 2003/123/CEE Nessuna tassazione sui dividendi in capo alla casa madre (tax max consentita su 5% dividendi ricevuti) Nessuna ritenuta su distribuzione dividendi
Nel sistema attuale Completamente superata per i dividendi in entrata (visto la generalizzazione della tassazione sul 5%) Ancora valida per i dividendi in uscita
Dividendi in uscita (art. 27bis) Diritto della casa madre al rimborso delle ritenute, oppure della non applicazione delle ritenute Se rispettate le condizioni previste dalla Direttiva madre-figlia
Art. 27 bis Dpr 600/73 Una delle forme giuridiche previste dalla Direttiva; Residenza fiscale in Stato membro UE; Assoggettata nello stato di residenza all imposta senza possibilità di regimi di opzione o di esonero Detenzione delle partecipazioni per un anno Soglia di partecipazione non inferiore al 20% del capitale della società figlia italiana Necessario produrre idonea certificazione dalle competenti autorità fiscali estere (comma 2) e dichiarazione della stessa società
Caso Situazione Nel 2008 Alfa Srl residente in Italia Alfa IC Ltd (controllata al 65% da Alfa Srl) Alfa China Ltd (controllata al 100% da Alfa IC) Alfa IC produce redditi per 100 (dividendi percepiti da Alfa China) Alfa IC Distribuisce utili per 150 a Alfa Srl Quale regime per i dividendi percepiti da Alfa Srl?
In assenza di interpello positivo Redditi di Alfa IC imputato direttamente a Alfa Srl come reddito di impresa, in proporzione alle partecipazioni detenute Imputato come reddito di impresa Utili poi distribuiti irrilevanti fiscalmente ma solo nei limiti dell ammontare del reddito assoggettato a tassazione per trasparenza (art. 167, 7 comma, Tuir)
Azioni, quote e strumenti partecipativi Roma - Master SSEF
Riforma diritto societario Attenuata la distinzione tra capitale e debito / tradizionalmente azione obbligazione Nuovi contenuti di azioni e quote di partecipazione Nuovi strumenti partecipativi nelle Spa
Azioni e quote di soc. capitali Azioni speciali (art. 2348 c.c.), fornite di diritti diversi amministrativi e/o patrimoniali Quote S.r.l. (art. 2468 c.c.), particolari diritti amministrativi e patrimoniali Per le azioni di Spa non più necessario il diritto di voto Elemento comune e minimo= partecipazione al capitale sociale
Strumenti partecipativi (art. 2346 uc c.c.) Strumenti finanziari partecipativi Spa può emettere Disciplina di fonte statutaria Il codice non dà un rilievo causale, contenuto più diverso possibile Aspetto partecipativo può essere espresso da diritti amministrativi e/o da diritti patrimoniali
Nel codice civile Incerta la distinzione con le nuove figure delle Obbligazioni art. 2411, 2 c, c.c. (anche parametrate all andamento della società per tempi e entità del pagamento di interessi) Strumenti assimilati a obbligazioni art. 2411, uc, c.c. (tempi ed entità del rimborso del capitale anche legato all andamento economico della società)
Nel TUIR Art. 44, 1 c, lett. e) la partecipazione al capitale e patrimonio qualifica la remunerazione di azioni e quote societarie come utile da partecipazione Indipendentemente dal concreto contenuto di quote e azioni Sempre regime fiscale dei dividendi
Esempi di contenuti di azioni speciali Determinazione dividendo tolto all assemblea; Remunerazione basata su parametri oggettivi, esterni rispetto al risultato della società Remunerazione fissa o indicizzata (salvo il supero dell attivo rispetto al passivo) In ogni caso sempre regime fiscale dei dividendi
Assimilazione per strumenti partecipativi Art. 44, 2 c., lett.a), Tuir, li considera similari alle azioni Se la remunerazione è costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente Art. 109, 9 c., Tuir: indeducibilità delle remunerazioni dovute su titoli e quote per la quota che direttamente o indirettamente comporti la partecipazione ai risultati economici della società emittente
Assimilazione apparentemente coerente Fondata sull aspetto partecipativo, coerente con il c.c. Regime dei dividendi per il percepiente Regime di indeducibilità per la società erogatrice
Considerazioni La partecipazione ex art. 44, 2 c., non è la stessa della partecipazione nel c.c. Visto che per la prima occorre considerare solo l aspetto della remunerazione No diritti amministrativi No modalità di rimborso dell apporto
Casi Titoli con tasso di rendimento prestabilito, ma condizionati all esistenza di utili o alla distribuzione di dividendi; Titoli con remunerazione legata all andamento del titolo societario Oppure legata ai ricavi Titoli con diritto alla remunerazione periodica, legata percentualmente agli utili prodotti
Secondo Ag. Entrate (circ. 26/E 2004) Elemento della partecipazione non sussiste quando la connessione con i risultati economici riguardi unicamente l an ma non il quantum Sembrerebbero necessari entrambi gli aspetti
Critica Elemento che esprime il profilo di rischio del titolare dello strumento In modo analogo alla posizione del socio E quello del diritto alla remunerazione condizionata al supero dell attivo rispetto al passivo Indipendentemente dalle modalità con cui è calcolata o erogata la remunerazione stessa
Prospettive Nei casi di strumenti partecipativi in cui non è riconosciuto un diritto incondizionato al rimborso dell apporto Sembrerebbe esserci una partecipazione al capitale o patrimonio ex art. 44, 1 c., lett. e) Apporto acquisito come capitale proprio, iscritto in una voce del netto, diverso dal capitale sociale ma anche dai debiti di restituzione Quale regime fiscale?
Strumenti emessi da non residenti Si considerano similari alle azioni a condizione che la relativa remunerazione sia totalmente indeducibile nella determinazione del reddito nello Stato estero di residenza Necessaria una dichiarazione dell emittente oppure risultare da elementi certi e precisi
Le obbligazioni Art. 44, 1 c., lett. b), Tuir: regime dei redditi di capitale Qualificazione civilistica è riconosciuta fiscalmente Non altrettanto per gli strumenti obbligazionari ex art. 2411, uc, c.c.: titoli similari alle obbligazioni ex art. 44,2c, lett. c) Ma non obbligazione incondizionata di pagare alla scadenza
Per gli strumenti obbligazionari Possibile regime dei titoli atipici Art. 5, Dl 512/1983 Ritenuta di imposta del 27% (se percepite non da imprenditori o da non residenti senza s.o.)
Titoli ibridi Strumenti ex art. 2346 uc o 2411 uc, c.c. Solo in parte aventi carattere partecipativo Perché per esempio, metà della remunerazione determinata come diritto incondizionato e in modo fisso / metà condizionata agli utili societari Diffusione pratica di tali strumenti, nello spirito della riforma del c.c.
Disciplina fiscale No assimilati alle azioni ex art. 44 e nemmeno alle obbligazioni Remunerazioni, regime dei titoli atipici Per la società emittente, la parte di remunerazione che esprime partecipazione è indeducibile, ex art. 109, 9 c., Tuir Penalizzazione doppia, no neutralità Possibile frazionamento in diversi titoli giuridici
Le vicende del rapporto societario: recesso, esclusione, riscatto Roma - Master SSEF
Premessa Art. 47, 1 c, Tuir Presunzione di prioritaria distribuzione di utili d esercizio rispetto alla ripartizione delle cd riserve di capitale: Sovrapprezzi azioni; Interessi di conguaglio versati dai nuovi soci; Versamenti a fondo perduto; Versamenti in conto capitale Saldi di rivalutazione monetaria
Ripartizione di tali valori tendenzialmente non dà luogo a reddito tassabile in capo al socio Se quindi vengono distribuite in presenza di utili di esercizio o di riserve di utili distribuibili Si presume che siano distribuiti questi ultimi valori, con conseguente tassazione Presunzione che non ammette prova contraria Indipendentemente dalla delibera societaria
Non sono considerate disponibili Riserva legale nel limite di 1/5 capitale sociale; Riserva acquisto azioni proprie; Riserve con utili in sospensione di imposta (per es. per agevolazioni)
Efficacia temporale Sugli utili distribuiti, in base alle delibere assembleari, indipendentemente dalla data di formazione delle riserve A partire da delibere successive al 1/1/2004
Adempimenti Obbligo annuale delle società di capitali di rilasciare ad ogni socio una certificazione con specificazione di utili e riserve distribuiti e regime fiscale conseguente Dpr 322/1998
Conseguenze Diversificazione tra qualificazioni contabili e fiscali Necessarie annotazioni extracontabili per tenerne conto negli esercizi successivi
Caso Riserva versamenti fondo perduto 100 Utili di esercizio 50 Riserva facoltativa con utili non in sospensione di imposta 100 Nel 2008, la società chiude in pareggio, ma vengono distribuiti ai soci dividendi per 150 Questi dividendi saranno tassabili per i soci? Distribuita la riserva fondo perduto nel 2007 Tassata per 100, come distribuzione di utili
Lo scioglimento del vincolo particolare Recesso del socio (riscatto / fattispecie assimilata civilisticamente), soc. capitali e società di persone Esclusione del socio (nella Srl, art. 2473-bis, c.c. e nelle società di persone)
Modalità civilistiche della liquidazione della quota Acquisto della quota da pare di soci o di terzi Acquisto della quota da parte della società (solo per S.p.a.) Riduzione del capitale sociale (ipotesi non ammessa per l esclusione del socio) Artt. 2437bis, 2473 c.c. società capitali
Stesso regime fiscale? Commissione Gallo: esistono argomenti civilistici per trattare il recesso alla stregua di una cessione di partecipazione Si è tuttavia optato per una diversità di regimi Cessione di partecipazioni vs Rimborso della partecipazione
1) Liquidazione tramite cessione della partecipazione Quando azione o quota acquistata da terzo Acquistata da altro socio Acquistata da società (solo se Spa)
Socio non imprenditore Reddito diverso, capital gains (art. 67 Tuir) Imposta sostitutiva del 12,5% se n.q. Tassazione ordinaria su 40% imponibile se q.
Socio imprenditore Plusvalenza/Minusvalenza di impresa Tassazione varia a seconda della qualifica soggettiva (p.fisica, s.persone, soggetto ires) Possibile applicazione della pex (rinvio)
2) Liquidazione tramite rimborso Art. 47, 7 c., Tuir Le somme ricevute dal socio in caso di scioglimento costituiscono utile per la parte che eccede il costo della partecipazione Art. 47, 5 c., Tuir Non costituiscono utili le somme ricevute a titolo di ripartizione di riserve di capitale (vedi prima)
Principio fondamentale Non è reddito la somma rimborsata che rappresenta la restituzione del conferimento iniziale, degli aumenti di capitale sociale e degli apporti successivi E reddito la somma che rappresenta gli utili ed i plusvalori creati dalla società Principio immanente al sistema del Tuir, del reddito quale ricchezza novella
Il valore fiscale della partecipazione Aumentato dei conferimenti, dei versamenti in riserve di capitale Diminuito dalla distribuzione delle riserve di capitale Aumentato o diminuito dai redditi e dalle perdite delle società trasparenti, scomputando gli utili già distribuiti Il reddito tassabile si determina nel differenziale tra il quantum rimborsato ed il costo fiscale della partec Stesso calcolo si utilizza anche nel caso di cessione di partecipazione, non solo in caso di rimborso della stessa
In caso di rimborso quale reddito? Regime fiscale dei dividendi Se non imprenditore sarà reddito di capitale Ma se percepito nell esercizio dell impresa, è qualificato quale reddito di impresa, ma comunque con il regime dei dividendi (art. 89 Tuir)
Eccezioni Rimborso al socio di società trasparente (capitali o di persone): è sempre reddito di impresa Rimborso all erede del socio, in caso di morte di questo soggetto (rinvio) Rimborso mediante attribuzione di riserve di capitale che il socio non ha concorso a formare
Art. 86, 5-bis Costituiscono plusvalenze (e non dividendi) le somme percepite a titolo di ripartizione di riserve di capitale per la parte che eccede il valore fiscale delle partecipazioni E quella parte della liquidazione che è reddito e quindi tassata, ma che non è distribuzione di utili, ma di riserve da altri costituite Regime delle plusvalenze diverso da quello dei dividendi Può essere regime di esenzione (95%) Ma se non i requisiti è regime di totale tassazione, quindi più gravoso di quello dei dividendi
Caso Rimborso da recesso 1. Valore fiscale partecipazione 3.000 2. Somma ricevuta in caso di recesso 4.500 3. di cui, a titolo di ripartizione capitale e riserve di capitale 4.000 Regime fiscale per il socio Quanto è il reddito tassabile? Quale somma costituisce dividendo? Quale somma costituisce plusvalenza?
Conseguenze per la società di recesso, esclusione, ecc. Se erogazione di beni, invece che denaro, possibile creazione di ricavi o plus/minusvalenze sui beni stessi in capo alla società
Problema Per il socio Rimborso al socio 100 Valore fiscale partecipazione 50 Eccedenza tassabile (dividendo) 50 Per la società L eccedenza tassabile (50) esprime gli utili ed i plusvalori latenti, riferiti a quella partecipazione Utili e plusvalori che successivamente verranno rilevati dalla società e tassati Esigenza di dedurre per la società tale eccedenza
Soluzione Società di persone L eccedenza tassabile per il socio è costo deducibile per la società Interamente deducibile nell esercizio in cui sostenuto Quale reddito di impresa imputato per trasparenza Circ. 25/2/2008 n. 64/E Art. 17, lett. l), Tuir: tassazione separata se periodo di possesso superiore a 5 anni Società di capitali La prassi sembra negarlo In dottrina si discute Si consideri però, in senso ostativo, l art. 109, 9 c., Tuir: remunerazione che rappresenta partecipazione Possibile diversa soluzione in caso di liquidazione tramite vendita e non rimborso?
Scioglimento del rapporto negli strumenti finanziari Totale autonomia statutaria Rilievo della tassazione, solo in quanto ricchezza novella L erogazione finale valutata in quanto remunerazione dello strumento (rinvio a prima) No deducibilità per la società, nel limite dell art. 109, 9 c., Tuir