Giurisprudenza sotto obiettivo



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Giurisprudenza sotto obiettivo Successione leggi nel tempo La decisione Successione leggi nel tempo Soggetto imputato per più reati nel medesimo processo Individuazione nella normativa più favorevole (c.p. art. 2). In caso di successione modificativa di leggi nel tempo, ove nell ambito di un medesimo processo un soggetto è imputato per più reati, occorre applicare solo la legge i cui effetti sono complessivamente migliori per l agente, senza che sia possibile applicare due diverse leggi, anche se per uno dei reati risulti più favorevole la previgente disciplina e per l altro la nuova, ostandovi la valutazione cumulativa del fatto-reato ed il medesimo contesto spazio-temporale di commissione (in applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto di utilizzare solo la normativa introdotta nel 2005 in materia di prescrizione, giacché foriera di effetti positivi in relazione al reato più grave attribuito all agente e pervenendo, per l effetto, a dichiarare la prescrizione per tale ultimo addebito e a pronunciare condanna per l altra meno grave imputazione, la quale, ancorché estinta in costanza della vecchia disciplina, non risultava ancora caduta in prescrizione sotto l egida del successivo regime normativo). CORTE D APPELLO DI TORINO, SEZIONE QUARTA, 23 dicembre 2013 (ud. 11 dicembre 2013) RINALDI, Presidente PODDA, Estensore R.S., ricorrente. Il commento Successione di leggi nel tempo: al bivio tra dimensione sostanziale e processuale SOMMARIO: 1. La questione. 2. La soluzione offerta dalla Corte territoriale. 3. Osservazioni critiche. 4. Conclusioni. 1. La questione La Corte territoriale si è trovata a giudicare due distinte ipotesi di reato (il delitto di furto aggravato, previsto dal combinato disposto degli artt. 624, 625, n. 2 e 4, c.p. e quello di indebito utilizzo di carte di credito, previsto dall art. 12 L. 5 luglio 1991, n. 197, ora dall art. 55, co. 9, del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231), realizzate entrambe prima dell entrata in vigore della L. 5 dicembre 2005, n. 251 (c.d. ex Cirielli) che, come è noto, nell apportare una serie di

modifiche all ordinamento penale, ha altresì radicalmente innovato la disciplina della prescrizione. I giudici, nel passaggio tra la regolamentazione previgente e quella sopravvenuta, si sono, quindi, posti il problema di individuare, in applicazione delle indicazioni contenute nell art. 2, co. 4, c.p., la normativa più favorevole all imputato. Tale indagine, in apparenza agevole, si è innestata, tuttavia, su una vicenda processuale che, perlomeno per quanto concerne tale specifica questione interpretativa, si presentava intricata e di non immediata soluzione, in quanto suscettibile di pervenire a esiti diversi in rapporto ai due reati sottoposti al vaglio giudiziale. Infatti, il reato oggettivamente più grave (perché assistito da comminatoria edittale maggiormente elevata) cioè l indebito utilizzo di carte di credito con la disciplina precedente sarebbe stato ancora lontano dalla prescrizione, mentre con quella di nuovo conio sarebbe risultato già estinto. Per converso, il reato meno grave quello di furto aggravato previa concessione delle circostanze attenuanti generiche da ritenersi equivalenti alle contestate aggravanti, si sarebbe potuto reputare caduto in prescrizione unicamente sotto l egida del vecchio regime giuridico. E questo, in ragione della possibilità, allora riconosciuta in antitesi al divieto oggi sancito dall art. 157, co. 4, c.p. di eliminare, ai fini della determinazione dei limiti massimi edittali rispetto ai quali computare il termine di prescrizione, l aumento di sanzione connesso alle aggravanti mediante il giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee (è appena il caso di ricordare che l art. 157 c.p., nella sua originale formulazione, stabiliva che la prescrizione venisse quantificata secondo soglie prestabilite correlate ai limiti massimi edittali stabiliti per i diversi reati. Attualmente, viceversa, il termine di prescrizione equivale al tempo corrispondente al massimo edittale stabilito dalla legge per ciascun illecito, potendo, pertanto, variare da reato a reato). Rebus sic stantibus, i giudici si sono domandati quale normativa applicare nella vicenda processuale sottoposta al loro sindacato. 2. La soluzione offerta dalla Corte territoriale Allo scopo di fornire la risposta al quesito, nella sentenza annotata, con tecnica argomentativa sintetica ma efficace, si pongono due condivisibili premesse di ordine generale: - l individuazione della legge da applicare deve ovviamente avvenire sulla base del principio del favori rei, in ossequio alle prescrizioni impartite dall art. 2, 2

co. 4 c.p., e, soggiungiamo noi, dall art. 7 C.e.d.u., così come lo stesso acquista forma e sostanza cogente nell elaborazione giurisprudenziale della Corte e.d.u.; - l individuazione della lex mitior deve avvenire, non già alla stregua di una osservazione in vitro delle disposizioni che si alternano nel tempo, bensì in esito ad una valutazione in concreto delle ricadute derivanti dall operatività dell una anziché dell altra disciplina. Ragioni eminentemente pratiche rendono, infatti, infruttuosa la ricerca della legge più favorevole attraverso un analisi astratta delle normative a confronto, giacché in entrambe si potrebbero scorgere previsioni di favore e previsioni di sfavore con la conseguente impraticabilità di qualsiasi itinerario esegetico volto a selezionare la regolamentazione migliore per il reo. Il caso in esame costituisce un esempio paradigmatico di questo fenomeno: la vecchia normativa se, da un lato, perlomeno in linea generale e salvo eccezioni (pensiamo ai nuovi più dilatati tempi di prescrizione per le contravvenzioni), enucleava termini di prescrizione allungati rispetto agli attuali, dall altro, diversamente dalla disciplina ora vigente, consentiva l abbattimento degli stessi attraverso il giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee. E così, nonostante l astratta compressione dei tempi di estinzione del reato dovuta alla novella del 2005, potrebbe ancora rivelarsi più favorevole la disciplina antecedente ove, nella fattispecie concreta, fosse riconosciuta la prevalenza di circostanze attenuanti e, per l effetto, diminuito il limite edittale sulla base del quale individuare il termine di prescrizione e, con esso, in ossequio alla metodica di calcolo stabilita dalla previgente normativa, calibrata la prescrizione del reato secondo una tempistica migliore rispetto a quella attuale. Pertanto, il giudizio sulla lex mitior deve necessariamente essere formulato in concreto, analizzando il complesso dei risultati derivanti, nella particolare ed irripetibile vicenda storica, dall applicazione dell una piuttosto che dell altra normativa. In tale prospettiva, la legge più favorevole diventa, quindi, quella che comporta il trattamento finale nel suo complesso migliore per l agente (per essenziali indicazioni in materia si rinvia alle note di MANTOVANI, Diritto penale, Parte Generale, Padova, 2011, p. 88 e di MARINUCCI, DOLCINI, Corso di diritto penale, Milano, 2001, pp. 278 ss.). Dopo avere ineccepibilmente formulato queste premesse concettuali, i giudici procedono alla soluzione del fatto specifico. A loro avviso, non sarebbe consentito applicare due diverse leggi nell ambito di un medesimo processo, ostandovi la valutazione cumulativa del fatto- reato 3

ed il medesimo contesto spazio- temporale di commissione degli illeciti in giudizio. Di talché, se, come avvenuto nel caso in esame, all imputato viene ascritta una pluralità di reati all interno di un unico procedimento, non sarebbe possibile optare, ora per la vecchia disciplina, ove più favorevole in relazione ad una delle ipotesi criminose in contestazione, ora per la posteriore, ove più favorevole in relazione all altra delle ipotesi criminose in contestazione. Il giudice dovrebbe comunque operare una scelta di campo ed applicare, nel processo, una sola delle leggi avvicendatesi nel corso del tempo, identificando quella da cui derivano, in concreto, gli effetti più vantaggiosi per l interessato. Calando tali assunti nel caso di specie si è sottolineato: - tra i due illeciti contestati, il reato oggettivamente più grave quello di indebito utilizzo di carte di credito, che, in quanto tale, avrebbe potuto comportare l irrogazione di una sanzione maggiore, con la vecchia disciplina si sarebbe prescritto in là nel tempo, mentre con lo ius novum sarebbe risultato ormai estinto; - il reato meno grave quello di furto aggravato, con la disciplina previgente l entrata in vigore della legge n. 251 del 2005, sarebbe già caduto in prescrizione, trattandosi di fattispecie circostanziata e, come tale, suscettibile, solo in passato, nella logica dell istituto in esame, di comparazione con le attenuanti generiche. In adesione a tali enunciati, la Corte ha ritenuto di utilizzare, con riferimento a tutte e due le fattispecie astratte sub iudice, esclusivamente la disciplina attualmente in vigore, in quanto, come appena osservato, foriera di riflessi positivi relativamente al più grave reato di indebito utilizzo di carte di credito e, dunque, confacente all obiettivo di garantire, all interno di quel processo, un trattamento complessivamente più benevolo per il reo. Per l effetto, il Collegio ha dichiarato prescritto solamente il reato di indebito uso di carte di credito ( che, come sopra notato, avrebbe conservato la propria vitalità nell impero della previgente disciplina), pervenendo, invece, ad una sentenza di condanna in ordine al reato di furto aggravato, non potendosi reputare maturato il periodo di prescrizione per tale illecito sulla scorta della normativa introdotta nel 2005. Ebbene, come diremo da qui a poco, se le premesse di carattere generale su cui si erge il ragionamento della Corte sono pienamente condivisibili, pensiamo che la conclusione a cui si è giunti nell intento di risolvere il caso concreto presti il fianco a rilievi critici, scivolando sul piano inclinato di una viola- 4

zione del dovere di applicare la lex mitior e, parallelamente, del principio di irretroattività della legge penale. 3. Osservazioni critiche È pacifico che l individuazione della lex mitior non può risolversi in una sorta di collage, teso ad assemblare le disposizioni più favorevoli contemplate nelle discipline a raffronto. Per tale via, infatti, il giudice, anziché limitarsi al ruolo di mero consumatore di leggi, si annetterebbe una funzione nomogenetica, procedendo lui stesso alla creazione di una terza normativa, discendente dalla sommatoria tra elementi contenuti nelle regolamentazioni che si succedono nel tempo (in senso analogo nella giurisprudenza di legittimità, Cass., Sez. III, 10 febbraio 2004, Wanderling, in Giust. pen., 2005, II, 333). Il Giudice, dunque, in forza di una disamina globale delle ripercussioni discendenti sulla fattispecie sottoposta al suo sindacato dall adozione dell una piuttosto che dell altra normativa, dovrà necessariamente scegliere una sola delle disposizioni in gioco. Nondimeno, l impossibilità di operare una combinazione tra due disposti in rapporto diacronico tra loro inibisce esclusivamente l applicazione di parti di leggi distinte in relazione alla stessa figura di reato attribuita all agente. Tale limite all attività interpretativa del giudice non può essere inteso nel senso di precludere l impiego di discipline diverse nell ipotesi in cui all interno del medesimo processo si debbano valutare una molteplicità di illeciti. Infatti, non soltanto mancano agganci di rango normativo a simile approdo ermeneutico o controindicazioni di principio ad ammettere l operatività di disposizioni differenti in un medesimo contesto procedimentale giacché qui il giudice non si cimenterebbe nella predisposizione di una nuova legge, facendo semplicemente uso di discipline esistenti-, ma, anzi, il tenore letterale dell art. 2, co. 4, c.p. nella misura in cui recita: «se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo» postula l applicazione ad ogni singola figura di reato oggetto di contestazione della legge i cui effetti risultano più vantaggiosi per l agente. Del resto, sarebbe paradossale che un soggetto non potesse fruire del trattamento migliore in relazione ad uno dei reati a lui ascritti, per la casuale ragione, di matrice unicamente procedurale, della celebrazione di un processo cumulativo. 5

Insomma, l istituto della successione di leggi nel tempo ha una natura solo sostanziale, di talché impiegare la relativa disciplina secondo finalità e parametri di matrice processuale si traduce in una indebita commistioni di piani giuridicamente autonomi ( in argomento si rinvia alle puntuali osservazioni di GAMBARDELLA, L abrogazione della norma incriminatrice, Napoli, 2008, p. 307 ss.), idonea a generare cortocircuiti dal punto di vista applicativo. 4. Conclusioni Per questo osservato, si deve ritenere che nulla osta all applicazione di normative diverse, avvicendatesi nel tempo, nella medesima vicenda processuale, allorquando al soggetto siano contestati più reati e in rapporto a taluni di essi risulti più favorevole la disciplina previgente, mentre in rapporto a talaltri appaia foriera di maggiori benefici la nuova. Come prescrive l art. 2, co. 4, c.p., la verifica dei risvolti collegati all impiego della precedente o della nuova legge deve essere calibrata sui singoli addebiti mossi all agente, senza avere come punto di riferimento il processo. Per contro, ragionare nei termini indicati dai Giudici di Torino significherebbe trattare una delle ipotesi delittuose in contestazione (in questo caso il furto aggravato) secondo i dettami della legislazione più svantaggiosa, in violazione dell art. 2, co. 4, c.p. Peraltro, poiché nel caso di specie si è applicata ad una delle fattispecie oggetto di condanna la nuova, peggiore, legislazione, si è, altresì, consumata l inosservanza del divieto di retroattività in peius. NICOLA MADÌA 6