REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI SECONDO IL D.M. 20/12/12. Lonato del Garda (BS) 7 novembre 2014

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REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI SECONDO IL D.M. 20/12/12 Lonato del Garda (BS) 7 novembre 2014

IL NUOVO REGOLAMENTO DI PREVENZIONE INCENDI: Alessandro Granata VVF Brescia

Norme di prevenzione incendi - D.P.R. 1 agosto 2011 n. 151 (nuovo regolamento di prevenzione incendi) - Nota Prot. n. 4865 del 5 ottobre 2011 - Lett. Circ. n. 13061 del 6 ottobre 2011 - D.M. 7 agosto 2012 Il nuovo regolamento è in vigore dal 7 ottobre 2011

Le novità introdotte La SCIA: Segnalazione Certificata Inizio Attività Come previsto dall art. 4 co. 1 del D.P.R. 151/11, il titolare prima dell inizio dell attività, presenta una SCIA, che ai sensi dell art. 16 del D.lgs. 139/06, produce gli stessi effetti dell'istanza di rilascio del CPI.

Il nuovo elenco delle attività soggette Il nuovo regolamento ha suddiviso le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi in tre categorie, elencate nell allegato I del D.P.R.: A Basso rischio e standardizzate B Medio rischio C Alto rischio (è necessario il C.P.I.)

La presentazione della SCIA La SCIA deve essere corredata da: - dichiarazione sostitutiva dell atto notorio, con la quale il Titolare dell attività segnala l inizio dell attività - asseverazione, con la quale il Tecnico attesta la conformità dell opera alla regola tecnica e, ove previsto, al progetto approvato dal Comando VV.F. - le certificazioni e/o le dichiarazioni, atte a comprovare che gli elementi costruttivi, i prodotti, i materiali, le attrezzature, i dispositivi, gli impianti, e i componenti d impianto rilevanti ai fini della sicurezza antincendio sono stati realizzati, installati o posti in opera in conformità alla vigente normativa in materia di sicurezza antincendio.

Procedure di prevenzione incendi Valutazione del progetto (Art. 3 DPR 151/11) Eventuali procedimenti di deroga (art. 7 DPR 151/11) Segnalazione Certificata Inizio Attività (art. 4 co. 1 DPR 151/11) [ex istanza di sopralluogo] Controllo entro sessanta giorni (art. 4 co. 3 DPR 151/11) [solo per attività di cat. A e B] Rilascio del certificato di prevenzione incendi (art. 4 co. 3 DPR 151/11) [solo per attività di cat. C] Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio (art. 5 DPR 151/11) [sostituisce il Rinnovo del CPI]

Il D.P.R. 1 agosto 2011 n. 151 Art. 5: Attestazione di rinnovo periodico 1. La richiesta di rinnovo periodico di conformità antincendio che, ogni cinque anni, il titolare delle attività di cui all'allegato I del presente regolamento è tenuto ad inviare al Comando, è effettuata tramite una dichiarazione attestante l'assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio corredata dalla documentazione prevista dal decreto di cui all'articolo 2, comma 7. Il Comando rilascia contestuale ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione. 2. Per le attività di cui ai numeri 6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77 dell'allegato I, la cadenza quinquennale di cui al comma 1 è elevata a dieci anni.

Il D.P.R. 1 agosto 2011 n. 151 Art. 6 1. Gli enti e i privati responsabili di attività di cui all'allegato I del presente regolamento, non soggette alla disciplina del D.Lgs. 81/2008 e ss. mm. e ii., hanno l'obbligo di mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio adottate e di effettuare verifiche di controllo ed interventi di manutenzione secondo le cadenze temporali che sono indicate dal Comando nel certificato di prevenzione o all'atto del rilascio della ricevuta a seguito della presentazione della SCIA, nonché di assicurare una adeguata informazione sui rischi di incendio connessi con la specifica attività, sulle misure di prevenzione e protezione adottate, sulle precauzioni da osservare per evitare l'insorgere di un incendio e sulle procedure da attuare in caso di incendio.

Il D.P.R. 1 agosto 2011 n. 151 Art. 6: registro dei controlli antincendio 2. I controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione e l'informazione di cui al comma 1, devono essere annotati in un apposito registro a cura dei responsabili dell'attività. Tale registro deve essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di competenza del Comando.

Il D.P.R. 1 agosto 2011 n. 151 Art. 7: Deroghe Per le attività soggette che presentino caratteristiche tali da non consentire l integrale osservanza delle regole tecniche di prevenzione incendi vigenti è possibile richiedere deroga. È possibile anche per quelle attività disciplinate da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, che non rientrano tra quelle riportate all Allegato I.

Il D.P.R. 1 agosto 2011 n. 151 Art. 7: Deroghe Il Comando esamina l istanza e, con proprio motivato parere, la trasmette entro 30 giorni alla D.R. VV.F. Il Direttore, sentito il CTR, si pronuncia entro 60 giorni dalla ricezione dell istanza, e ne dà contestuale comunicazione al Comando e al richiedente

Il D.P.R. 1 agosto 2011 n. 151 Art. 8: Nulla Osta di Fattibilità 1. Gli enti e i privati responsabili delle attività di cui all'allegato I del presente regolamento, categorie B e C, possono richiedere al Comando l'esame preliminare della fattibilità dei progetti di particolare complessità, ai fini del rilascio del nulla osta di fattibilità.

Il D.P.R. 1 agosto 2011 n. 151 Art. 9: Verifiche in corso d'opera 1. Gli enti e i privati responsabili delle attività di cui all'allegato I del presente regolamento, possono richiedere al Comando l'effettuazione di visite tecniche, da effettuarsi nel corso di realizzazione dell'opera.

Il D.Lgs. 8 marzo 2006 n. 139 Art. 16: 1. Il certificato di prevenzione incendi attesta il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio nei locali, attività, depositi, impianti ed industrie pericolose, individuati, in relazione alla detenzione ed all impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti che comportano in caso di incendio gravi pericoli per l incolumità della vita e dei beni ed in relazione alle esigenze tecniche di sicurezza omissis

Il D.Lgs. 8 marzo 2006 n. 139 Art. 16: 2. Il certificato di prevenzione incendi è rilasciato dal competente Comando provinciale dei Vigili del fuoco, su istanza dei soggetti responsabili delle attività interessate. Resta fermo quanto previsto dalle prescrizioni in materia di prevenzione incendi a carico dei soggetti responsabili delle attività ed a carico dei soggetti responsabili dei progetti e della documentazione tecnica richiesta.

Il D.Lgs. 8 marzo 2006 n. 139 Art. 16: 3. In relazione ad insediamenti industriali ed attività di tipo complesso, il Comando provinciale dei Vigili del fuoco può acquisire, ai fini del parere di conformità sui progetti, le valutazioni del Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi, avvalersi, per le visite tecniche, di esperti in materia designati dal Comitato stesso, nonché richiedere il parere del Comitato centrale tecnico scientifico di cui all articolo 21.

Il D.Lgs. 8 marzo 2006 n. 139 Art. 16: 4. Il Comando provinciale dei Vigili del fuoco, acquisisce dai soggetti responsabili delle attività di cui al comma 1 le certificazioni e le dichiarazioni attestanti la conformità delle attività alla normativa di prevenzione incendi, rilasciate da enti, laboratori o professionisti, iscritti in albi professionali, autorizzati ed iscritti, a domanda, in appositi elenchi del Ministero dell interno. Il rilascio delle autorizzazioni e l iscrizione nei predetti elenchi sono subordinati al possesso dei requisiti stabiliti con decreto del Ministro dell interno.

Il D.Lgs. 8 marzo 2006 n. 139 Art. 16: 5. Qualora l esito del procedimento rilevi la mancanza dei requisiti previsti dalle norme tecniche di prevenzione incendi, il Comando provinciale non provvede al rilascio del certificato, dandone comunicazione all interessato, al sindaco, al prefetto e alle altre autorità competenti ai fini dei provvedimenti da adottare nei rispettivi ambiti. Le determinazioni assunte dal Comando provinciale sono atti definitivi.

Il D.Lgs. 8 marzo 2006 n. 139 Art. 16: 6. Indipendentemente dal periodo di validità del certificato di prevenzione incendi stabilito con il regolamento di cui al comma 1, l obbligo di richiedere un nuovo certificato ricorre quando vi sono modifiche di lavorazione o di strutture, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi e ogni qualvolta sopraggiunga una modifica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate.

Il D.Lgs. 8 marzo 2006 n. 139 Art. 20: 1. Chiunque, in qualità di titolare di una delle attività soggette al rilascio del certificato di prevenzione incendi, ometta di richiedere il rilascio o il rinnovo del certificato medesimo è punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da 258 euro a 2.582 euro, quando si tratta di attività che comportano la detenzione e l impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti, da cui derivano in caso di incendio gravi pericoli per l incolumità della vita e dei beni, da individuare con il decreto del Presidente della Repubblica. previsto dall articolo 16, comma 1.

Il D.Lgs. 8 marzo 2006 n. 139 Art. 20: 2. Chiunque, nelle certificazioni e dichiarazioni rese ai fini del rilascio o del rinnovo del certificato di prevenzione incendi, attesti fatti non rispondenti al vero è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da 103 euro a 516 euro. La stessa pena si applica a chi falsifica o altera le certificazioni e dichiarazioni medesime.

Il D.Lgs. 8 marzo 2006 n. 139 Art. 20: 3. Ferme restando le sanzioni penali previste dalle disposizioni vigenti, il Prefetto può disporre la sospensione dell attività nelle ipotesi in cui i soggetti responsabili omettano di richiedere: il rilascio ovvero il rinnovo del certificato di prevenzione incendi; i servizi di vigilanza nei locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento e nelle strutture caratterizzate da notevole presenza di pubblico per i quali i servizi medesimi sono obbligatori. La sospensione è disposta fino all adempimento dell obbligo.

Il D.M. 7 agosto 2012 Art. 4: Alla S.C.I.A. sono allegati: a) asseverazione, a firma di tecnico abilitato, attestante la conformità dell'attività ai requisiti di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio, alla quale sono allegati: 1) certificazioni e dichiarazioni,, atte a comprovare che gli elementi costruttivi, i prodotti, i materiali, le attrezzature, i dispositivi e gli impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendi, sono stati realizzati, installati o posti in opera secondo la regola dell'arte, in conformità alla vigente normativa antincendio;

Il D.M. 7 agosto 2012 Allegato II p.to 3: 3.1 Sono considerati rilevanti ai fini della sicurezza antincendi i seguenti impianti: a) produzione, trasformazione, trasporto distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica; b) protezione contro le scariche atmosferiche; c) deposito, trasporto, distribuzione e utilizzazione, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e di ventilazione ed aerazione dei locali, di gas, anche in forma liquida, combustibili o infiammabili o comburenti;

Il D.M. 7 agosto 2012 d) deposito, trasporto, distribuzione e utilizzazione, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e di ventilazione ed aerazione dei locali, di solidi e liquidi combustibili o infiammabili o comburenti; e) riscaldamento, climatizzazione, condizionamento e refrigerazione, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione, e di ventilazione ed aerazione dei locali; f) estinzione o controllo incendi/esplosioni, di tipo automatico e manuale; g) controllo del fumo e del calore; h) rivelazione di fumo, calore, gas e incendio e segnalazione allarme.

Il D.M. 20 dicembre 2012 Art. 1: finalità Il decreto disciplina la progettazione, la costruzione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti di protezione attiva contro l'incendio, come di seguito definiti nella regola tecnica (v. Allegato), installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, qualora previsti da specifiche regole tecniche in materia o richiesti dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco nell'ambito dei procedimenti di prevenzione incendi, di cui al D.P.R. 151/11.

Il D.M. 20 dicembre 2012 Art. 2: campo di applicazione Il decreto si applica agli impianti di protezione attiva di nuova realizzazione ed a quelli esistenti in caso di modifica sostanziale. Non si applica nelle attività a rischio di incidente rilevante di cui al D.Lgs. 17.08.1999 n. 334 e s.m.i. ed agli impianti nelle attività regolamentate dalle seguenti disposizioni: a. D.P.R. 30.06.1995 n. 418 recante Regolamento. edifici di interesse storico-artistico destinati a biblioteche ed archivi

Il D.M. 20 dicembre 2012 Art. 2: campo di applicazione b. D.P.R. 24.10.2003 n. 340, recante "Regolamento sicurezza degli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. per autotrazione", e s.m.i. c. D.M.B.C.A. 20.05.1992 n. 569, recante "Regolamento per gli edifici storici e artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre d. D.M. 13 ottobre 1994, recante regola tecnica per la progettazione, la costruzione, l'installazione e l'esercizio dei depositi di G.P.L. in serbatoi fissi di capacità complessiva superiore a 5 m 3 e/o in recipienti mobili di capacità complessiva superiore a 5000 kg

Il D.M. 20 dicembre 2012 Art. 2: campo di applicazione e. D.M. 18.05.995, recante regola tecnica progettazione, costruzione ed esercizio dei depositi di soluzioni idroalcoliche f. D.M. 24.05.2002, recante regola tecnica per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione e s.m.i. g. D.M. 14.05.2004, regola tecnica per l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 13 m 3 "

Il D.M. 20 dicembre 2012 Art. 3: commercializzazione UE 1. Rientrano nel campo di applicazione del decreto i prodotti regolamentati dalle disposizioni comunitarie applicabili ed a queste conformi. 2. Le tipologie di prodotti non contemplati dal comma 1, possono essere impiegati purché legalmente fabbricati o commercializzati in uno degli Stati membri dell'unione europea o in Turchia, o legalmente fabbricati in uno degli Stati firmatari dell'associazione Europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell'accordo sullo spazio economico europeo (SEE).

Il D.M. 20 dicembre 2012 Art. 4: obiettivi e responsabilità 1. Gli impianti costituiscono accorgimenti intesi a ridurre le conseguenze degli incendi a mezzo di rivelazione, segnalazione allarme, controllo o estinzione, evacuazione di fumo e calore. A tal fine gli impianti sono progettati, realizzati e mantenuti a regola d'arte secondo quanto prescritto dalle specifiche regolamentazioni, dalle norme di buona tecnica e dalle istruzioni fornite dal fabbricante.

Il D.M. 20 dicembre 2012 Art. 4: obiettivi e responsabilità 2. I parametri e le caratteristiche utilizzati per la progettazione degli impianti sono individuati dai soggetti responsabili della valutazione del rischio di incendio e della progettazione. Gli Enti e i privati, responsabili delle attività in cui sono installati gli impianti, hanno l'obbligo di mantenere le condizioni che sono state valutate per l'individuazione dei parametri e delle caratteristiche.

Il D.M. 20 dicembre 2012 Allegato - Definizioni Impianti di protezione attiva o Sistemi di protezione attiva contro l'incendio: si intendono: gli impianti di rivelazione incendio e segnalazione allarme incendio; gli impianti di estinzione o controllo dell'incendio, di tipo automatico o manuale; gli impianti di controllo del fumo e del calore Modifiche sostanziali: trasformazione della tipologia dell'impianto originale o ampliamento della sua dimensione tipica oltre il 50% dell'originale, ove non diversamente definito da specifica regolamentazione o norma

Il D.M. 20 dicembre 2012 Allegato Definizioni Dimensione tipica dell'impianto: per gli impianti di controllo del fumo e del calore si intende la superficie utile totale di evacuazione per i sistemi di evacuazione naturale (SENFC) e la portata volumetrica aspirata per i sistemi di evacuazione forzata SEFFC); Specifica dell'impianto: sintesi dei dati tecnici che descrivono le prestazioni dell'impianto, le sue caratteristiche dimensionali (portate specifiche, pressioni operative, caratteristica e durata dell'alimentazione dell'agente estinguente, l'estensione dettagliata

Il D.M. 20 dicembre 2012 Allegato Definizioni dell'impianto, ecc.) e le caratteristiche dei componenti da impiegare nella sua realizzazione (ad esempio: tubazioni, erogatori, sensori, riserve di agente estinguente, aperture di evacuazione, aperture di afflusso, ecc.). La specifica comprende il richiamo della norma di progettazione che si intende applicare, la classificazione del livello di pericolosità, ove previsto, lo schema a blocchi dell'impianto che si intende realizzare, nonché l'attestazione dell'idoneità dell'impianto in relazione al pericolo di incendio presente nell'attività

Il D.M. 20 dicembre 2012 Allegato Progettazione la redazione del progetto per gli impianti ricadenti nel decreto è sempre obbligatoria, deve essere secondo la regola dell arte e adeguatamente integrato in caso di modifiche Se il progetto è elaborato secondo la regola dell'arte (utilizzando norme tecniche UNI, CEI ecc.), lo stesso deve essere redatto da un tecnico abilitato. Se il progetto è elaborato secondo norme pubblicate da organismi di standardizzazione internazionalmente riconosciuti nel settore antincendio, (es. utilizzando le NFPA - National Fire Protection Association), lo stesso deve essere redatto da un professionista antincendio.

Il D.M. 20 dicembre 2012 Allegato Documentazione da presentare ai fini dei controlli di prevenzione incendi - Per gli Impianti realizzati secondo le norme pubblicate dall'ente di normalizzazione Europea: - Per gli impianti ricadenti nel campo di applicazione del D.M. 22.01.2008 n. 37: Dichiarazione di conformità ex art. 7 del D.M. 37/08

Il D.M. 20 dicembre 2012 Allegato Documentazione da presentare ai fini dei controlli di prevenzione incendi - Per gli Impianti realizzati secondo le norme pubblicate dall'ente di normalizzazione Europea: - Per gli impianti ricadenti nel campo di applicazione del D.M. 22.01.2008 n. 37: Dichiarazione di conformità ex art. 7 del D.M. 37/08

Il D.M. 20 dicembre 2012 Documentazione da presentare ai fini dei controlli di prevenzione incendi - Per gli impianti non ricadenti nel D.M. 37/08: Dichiarazione di corretta installazione e corretto funzionamento dell'impianto, di cui al D.M. 07.082012, a firma dell'impresa installatrice, ovvero, per gli impianti privi della dichiarazione di conformità, ed eseguiti prima dell'entrata in vigore del presente decreto, dalla certificazione di rispondenza e di corretto funzionamento dell'impianto,

Il D.M. 20 dicembre 2012 di cui al sopra citato decreto, resa da un professionista antincendio. Il progetto e gli allegati dovranno essere consegnati al responsabile dell'attività e da questi tenuti a disposizione delle autorità competenti per eventuali controlli. - Per le attività realizzate con approccio ingegneristico (D.M. 9 maggio 2007) la documentazione di cui sopra dovrà essere integrata con la certificazione di rispondenza e di corretto funzionamento dell'impianto, a firma di professionista antincendio.

Il D.M. 20 dicembre 2012 Documentazione da presentare ai fini dei controlli di prevenzione incendi - Per gli impianti realizzati secondo norme pubblicate da organismi di standardizzazione internazionalmente riconosciuti nel settore antincendio: la documentazione da presentare è quella di cui alla precedente (a seconda che siano ricadenti o ricadenti nel D.M. 37/08), integrata dalla certificazione di rispondenza e di corretto funzionamento dell'impianto, a firma di professionista antincendio.

Il D.M. 20 dicembre 2012 Documentazione inerente l esercizio Le operazioni di controllo, manutenzione ed eventuale verifica periodica, eseguite sugli impianti oggetto del presente decreto, devono essere annotate in apposito registro istituito ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., ovvero, dell'art. 6 del D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151. Tale registro deve essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di competenza del Comando provinciale.

GRAZIE PER L ATTENZIONE Le opinioni espresse dagli Autori non rispecchiano necessariamente quelle dell Associazione

La Norma UNI 9494-2:2012 Sistemi per il controllo di fumo e calore e il D.M. 20.12.12 Alessandro Temperini Componente Comitato Tecnico AiCARR Sicurezza e Prevenzione Incendi (CTSPI)

L incendio Lo sviluppo di un incendio ha sempre come origine l innesco di una combustione che si viene a verificare per cause accidentali, colpose e in alcuni casi dolose.

L incendio Ogni processo di incendio può essere suddiviso in 3 stadi: L innesco e propagazione (le fiamme sono ancora localizzate e le temperature sono molto variabili all interno dell ambiente) Lo sviluppo Il declino

L incendio Nel primo stadio è possibile intervenire, con pochi rischi per le squadre antincendio e con buone probabilità di limitare i danni a persone e cose, questa è la fase di Reazione al fuoco.

L incendio Al raggiungimento del flash over inizia la seconda fase in cui la miscela di gas infiammabili propaga rapidamente le fiamme, definita la fase di Resistenza al fuoco in cui l incendio è generalizzato.

L incendio Il terzo stadio di declino o estinzione inizia dopo il raggiungimento della temperatura massima. L incendio si considera estinto quando la temperatura dell ambiente scende intorno ai 300 C circa.

Il formarsi di fumo e calore Durante tutte le fasi dell incendio si liberano nell ambiente: Fumo Gas tossici e irritanti Calore

Il formarsi di fumo e calore Il calore rappresenta il pericolo principale per le persone che si trovano nelle immediate vicinanze del punto di origine dell incendio Fumo e gas prodotti dalla combustione minacciano la sicurezza delle persone presenti anche in zone più lontane dalla sede dell evento

Il formarsi di fumo e calore La presenza di fumo riduce la visibilità, impedendo ai presenti l individuazione e il raggiungimento delle uscite del locale. Ne risulta, quindi, un pericoloso rallentamento nella velocità di esodo

Il formarsi di fumo e calore L esposizione ai gas tossici prodotti dalla combustione può inoltre determinare in breve tempo la condizione di inabilitazione, con parziale o completa inibizione dell efficienza fisica e conseguente riduzione della capacità di fuga. Il fumo causa spesso più vittime del fuoco

La propagazione del fumo I principi di diffusione del fumo permettono di comprenderne il comportamento e quindi aumentarne la possibilità di controllo.

La propagazione del fumo La propagazione può avvenire in due direzioni: Verticale Con un contributo energetico zenitale ed una velocità, principalmente dipendente dal gradiente termico dei fluidi in gioco Orizzontale Con una velocità di propagazione dipendente da molteplici parametri tra cui la geometria della copertura, le correnti presenti etc.

La propagazione del fumo Ogni direzione di propagazione va considerata e presa in esame, ponendo particolare attenzione alle velocità di propagazione. Ad incendio completamente sviluppato infatti, il fumo si propaga molto più velocemente rispetto alle persone coinvolte nell esodo

La propagazione del fumo La quantità di fumo prodotta dipende principalmente dalle dimensioni dell incendio e non dal volume del comparto

La prevenzione incendi Come si può controllare fumo e calore presenti durante un incendio, raggiungendo l obiettivo di un elevato grado di sicurezza?

Sistema di controllo del fumo e del calore - SEFC Effettuare un adeguata ventilazione degli ambienti permette di rispondere in modo efficace alle problematiche derivanti dallo svilupparsi di un incendio

Sistema di controllo del fumo e del calore - SEFC In assenza di SEFC In presenza di SEFC I sistemi per l evacuazione di fumo e calore Sistemi (SEFC) creano e mantengono uno strato libero da fumo al di sopra del pavimento mediante la rimozione del fumo stesso

Sistema di controllo del fumo e del calore - SEFC Dotando gli edifici di un sistema di evacuazione del fumo e del calore si riesce a : Mantenere le vie di esodo e gli accessi ai locali interessati dall incendio liberi da fumo Ritardare e/o prevenire le condizioni di sviluppo generalizzato dell incendio ( flash-over ) Agevolare le operazioni delle squadre di intervento Limitare i danni agli impianti e alle merci Ridurre le sollecitazioni termiche sulle strutture Ridurre i danni provocati dalle sostanze tossiche o corrosive originate dalla combustione

Strategie per il controllo del fumo e del calore Strategie a stratificazione verticale Sistemi ad estrazione naturale (SENFC) Sistemi ad estrazione meccanica (SEFFC) UNI 9494-1 UNI 9494-2 Strategia a stratificazione orizzontale Sistemi Jet-fan per garage interrati Soluzioni per tunnel Strategie a salvaguardia delle vie di fuga Filtri fumo per vani scale Sistemi a controllo della pressione pruni 9494-5 Strategie specifiche con metodi FSE Sistemi misti e non normalizzati Integrazione con altri sistemi (Sprinkler, gas, rivelazione incendi ) pruni 9494-4

Obbligatorietà della norma Ma le norme sono obbligatorie? La norma è: un documento tecnico che fissa i criteri di progettazione, processi, metodi di costruzione e produzione. Sono redatte da enti di cui possono far parte soggetti nazionali o internazionali del settore interessato. Applicare una determinata norma tecnica non è obbligatorio.

Obbligatorietà della norma Se questa viene presa a riferimento da ordinamenti legislativi e amministrativi diventa vincolante. Ciò significa che se una determinata norma viene assimilata dallo Stato Italiano tramite decreto la sua applicazione diventa obbligatoria. Alcune norme citate sono state VESTITE di un provvedimento Ministeriale, esse infatti sono richiamante (per i componenti trattati successivamente nella presentazione ) dal D.M. del 16 febbraio 2007 nell allegato A. Mentre la famiglia delle UNI 9494 dal «Nuovo» Decreto Impianti D.M. del 20 dicembre 2012

Sistema di controllo del fumo e del calore Gli impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio ricadono nel campo di applicazione di due decreti: D.M. 20 Dicembre 2012 D.M. 37 del 22 Gennaio 2008 Impianti antincendio di protezione attiva Tutti i restanti impianti

D.M. 20 Dicembre 2012 Il decreto regolamenta e disciplina: Gli impianti di protezione attiva contro l incendio Sistemi di Evacuazione fumo e calore Impianti di estinzione e controllo dell incendio Impianti di rilevazione, segnalazione e allarme incendio

D.M. 20 Dicembre 2012 Il decreto ne stabilisce la: Progettazione Costruzione Installazione Manutenzione

D.M. 20 dicembre 2012 Il decreto si applica: Ad impianti nuovi Ad impianti esistenti in caso di «modifica sostanziale»

D.M. 20 dicembre 2012 Il decreto recepisce la norma UNI 9494 «Sistemi per il controllo di fumo e calore» che stabilisce il dimensionamento dell impianto rendendola obbligatoria

D.M. 20 dicembre 2012 Il decreto stabilisce che si possono installare solo componenti che hanno recepito la loro norma specifica di prodotto e quindi obbligatoriamente provvisti di marcatura

GRAZIE PER L ATTENZIONE Le opinioni espresse dagli Autori non rispecchiano necessariamente quelle dell Associazione

Sistemi di Evacuazione Forzata di Fumo e Calore (SEFFC) Esempio di progetto secondo UNI 9494:2 e di sistemi di coordinamento tra scenari e compartimentazione al fumo ed al calore Davide Elardo Consulente di Progettazione Belimo Italia

Introduzione ai sistemi SEFFC Le fasi della progettazione 15 1 16 UNI 9494:2 5 10 1 10 7 7 12 12 11 4 2 4 2 11 7 4 6 14 13 2 1 9 8 5 6 3 4 2 5 11 3 4 2 10 9 3 4 14 10 5 2 1 2 4 2 6 2 3 2 4 2 2 3 4 2 3 Analisi edificio, destinazione d'uso e definizione degli scenari d'incendio Determinazione portate e modalità estrazione Scelta soluzione impiantistica 9 7 9 7 1 1 8 8 5 5 9 7 1 6 8 6 5 2 2 6 2 4 2 4 4 3 2 2 4 2 4 4 3 2 4 2 4 4 3 Configurazione SEFFC per ciascun scenario Selezione componenti

Esempio applicativo Centro Commerciale: controllo ed estrazione fumo tramite impianto SEFFC

Esempio applicativo Centro Commerciale: controllo ed estrazione fumo tramite SEFFC DECRETO 27 luglio 2010 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per attivita' commerciali con superficie superiore a 400 mq. (GU n. 187 del 12-8-2010) 4.9 - SISTEMA DI CONTROLLO DEI FUMI NATURALE O MECCANICO Le aree adibite alla vendita devono essere provviste di un sistema di controllo dei fumi finalizzato a garantire un altezza libera dal fumo pari almeno a 2,00 metri. [ omissis ] Gli ambienti di edifici pluripiano che si affacciano sulla mall devono presentare compartimentazioni fisse o mobili sugli affacci stessi per evitare la propagazione dei fumi verso i vari piani dell edificio. Tale obiettivo può essere raggiunto con [ omissis ] sistema di controllo dei fumi con l ausilio di evacuatori di fumo e calore (EFC) a funzionamento naturale o con l ausilio di estrattori meccanici, dimensionato e realizzato in conformità alle vigenti norme tecniche di impianto e di prodotto

Esempio applicativo Centro Commerciale: controllo ed estrazione fumo tramite SEFFC Caratteristiche Edificio Zona supermarket all'interno di un centro commerciale in Matera. Superficie totale centro commerciale: 20.000 m 2 Supermarket: superficie 5.000 m 2 x 6m altezza, unico compartimento antincendio. Altezza scafali > 1,5 m Presenza sprinkler (o equivalente ) e sistema rivelazione incendi 70m Compartimento a soffitto n 1 70m Compartimento a soffitto n 2 zona casse Compartimento a soffitto n 4 Divisione superficie in n 4 compartimenti a soffitto da 1.250m 2 Compartimento a soffitto n 3 18m

Esempio applicativo Centro Commerciale: controllo ed estrazione fumo tramite SEFFC Dalla portata da elaborare secondo la UNI9494-2 alla selezione dell'impianto e dei suoi componenti 70m 70m Compartimento a soffitto n 1 Compartimento a soffitto n 2 zona casse zona casse Compartimento a soffitto n 4 Compartimento a soffitto n 3 18m

Esempio applicativo Centro Commerciale: controllo ed estrazione fumo tramite SEFFC Dalla portata da elaborare secondo la UNI9494-2 alla selezione dell'impianto e dei suoi componenti 70m Ventilatori Condotte 70m zona casse Serrande controllo fumi Barriere fumo 18m

Esempio applicativo Centro Commerciale: controllo ed estrazione fumo tramite SEFFC I diversi scenari d'incendio ed il diverso coordinamento dei componenti. zona casse zona zona casse casse Scenario 13 Scenario 24

Esempio applicativo Centro Commerciale: controllo ed estrazione fumo tramite SEFFC I diversi scenari d'incendio ed il diverso coordinamento dei componenti. Coordinamento Dispositivo\stato Normale Allarme 1 Allarme 2 Allarme 3 Allarme 4 UTA impianto HVAC Auto Off Off Off Off Serranda CF zona 1 Open Open Close Close Close Serranda CF zona 2 Open Close Open Close Close Serranda CF zona 3 Open Close Close Open Close Serrande/griglie CF zona 4 Open Close Close Close Open Ventilatore SEFFC Off On On On On Serranda CF UTA Open Close Close Close Close Serranda CF Ventilatore Close Open Open Open Open Porte esodo Auto Open Open Open Open

Esempio applicativo Centro Commerciale: controllo ed estrazione fumo tramite SEFFC Opportunità dei sistemi Dual Purpose Edificio Superficie 5.000 m 2 Altezza 6 m Volume 30.000 m 3 zona casse Impianto HVAC Portata aria = 3 vol/h Porta aria = 90.000 m 3 /h SEFFC Portata fumi = 88.000 m3/h Sistema Dual purpose Canalizzazioni comuni E 300 S Minimo impatto estetico e costo

REQUISITI MINIMI RIVELAZIONE INCENDI UNI 9795 Sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme incendio Progettazione, installazione ed esercizio Rivelatori d incendio Centrale di controllo e segnalazione Punti di segnalazione manuale Apparecchiatura di alimentazione Dispositivi di allarme incendio Dispositivo di trasmissione dell allarme Sistema di rivelazione e allarme antincendio Stazione di ricevimento dell allarme incendio Stazione di ricevimento dei segnali di guasto Dispositivo di trasmissione dei segnali di guasto Sistema automatico antincendio Comando del sistema automatico antincendio

UNI 9795 Sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme incendio Progettazione, installazione ed esercizio Rivelatori d incendio Centrale di controllo e segnalazione Punti di segnalazione manuale Apparecchiatura di alimentazione Dispositivi di allarme incendio Dispositivo di trasmissione dell allarme Collegamento BMS Coordinamento azionamenti Sistema di rivelazione e allarme antincendio Stazione di ricevimento dell allarme incendio Stazione di ricevimento dei segnali di guasto Dispositivo di trasmissione dei segnali di guasto Sistema automatico antincendio Comando del sistema automatico antincendio

Automazione Antincendio SEFFC ARCHITETTURA

Automazione Antincendio SEFFC SCHEMA ELETTRICO

Soluzioni e componenti 15 1 5 10 7 12 Ventilatori UTA Serrande tagliafuoco 4 6 14 13 Coordinamento 11 3 4 14 10 Barriere al fumo 2 2 Serrande controllo fumi 4 2 3 Condotte Sistema di controllo Cavi ed elementi di alimentazione elettrica Aperture esterne

Conclusioni - Esiste una norma di progettazione per SEFFC - Flessibilità nella scelta delle prestazioni dei componenti - Possibilità di impianti Dual Purpose - Matrice di coordinamento come documento di progetto e file di configurazione (no extra software) - Supervisione SEFFC - Idea di Automazione Antincendio

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La gestione del fumo nei parcheggi interrati: caratteristiche, funzionamento e selezione dei componenti con il software BlowDyn 2.0 Ennio P.I. Merola Direttore Commerciale Ruggero Ing. Poletto CFD Analyst Maico Italia S.p.A.

Sommario Presentazione I Marchi, l Azienda, Cenni sulla Produzione e la Mission Aziendale Ventilazione forzata con sistema JET FANS Sistema Pressurizzazione per Locali Filtri fumo

LE RISORSE AZIENDALI "Tre persone erano al lavoro in un cantiere edile. Avevano il medesimo compito, ma quando fu loro chiesto quale fosse il loro lavoro, le risposte furono diverse: 1.Spacco pietre rispose il primo. 2.Mi guadagno da vivere" rispose il secondo. 3.Partecipo alla costruzione di una cattedrale disse il terzo." (Peter Schultz)

I MARCHI Anno di fondazione: 1970 Ventilazione domestica e industriale leggero Proprietà Maico Holding dal 1992 Anno di fondazione: 1986 Ventilazione industriale, terziaria e speciale Proprietà Maico Holding dal 1992

L AZIENDA Realizziamo passo per passo e in prima persona TUTTE le fasi del processo industriale e logistico: Ricerca & Sviluppo Design Industrializzazione Produzione e Assemblaggio Bilanciamento Ventole Collaudi Tecnici Spedizioni Le Dimensioni: 105 Dipendenti; Fatturato di 20 Milioni di ca.; Sede a Lonato del Garda (BS) di 12.000 m² coperti di cui 10.000 m² di area produttiva e 2.000 m² di uffici.

PRODUZIONE

PRODUZIONE

MISSION AZIENDALE Problemi come l inquinamento atmosferico, il riscaldamento globale, la SICUREZZA ci toccano, in quanto persone, oltre che come impresa che lavora con l aria. Tutti i nostri sforzi puntano su investimenti, processi e prodotti all avanguardia in termini di efficienza, economicità e rispetto dell ambiente. Dal protocollo di Kyoto a tanti regolamenti molte sono le norme che mostrano la volontà sempre più diffusa di rendere L ATMOSFERA PIÙ RESPIRABILE E GLI IMPIANTI PIÙ SICURI: noi ci impegniamo a fare la nostra parte perché crediamo molto nel FARE INSIEME per vincere la grande sfida di un ambiente più pulito e SICURO per tutti. Diciamo che la nostra è una GRANDE ASPIRAZIONE!

Ventilazione forzata con sistema JET FANS

INTRODUZIONE Obiettivo: ventilare le autorimesse chiuse o sotterranee con duplice scopo 1. Rimuovere le sostanze inquinanti emesse dagli autoveicoli (es. CO) e garantire che non si accumuli in concentrazioni pericolose in nessun punto del parcheggio e a mantenere livelli minimi il resto degli agenti inquinanti emessi dagli automobili; 2. In caso d incendio mantenere sotto controllo i fumi e gas caldi che si sprigionano, proteggendo le vie di fuga e l accesso alle squadre di intervento VVF.

ASPETTI LEGISLATIVI

ASPETTI LEGISLATIVI

ASPETTI LEGISLATIVI Legislazione italiana datata Disallineamento delle legislazioni degli stati europei Sempre maggiore sensibilità dei progettisti verso la gestione dei fumi

ASPETTI LEGISLATIVI prcen/tr 12101-11 Smoke and heat control systems. Part 11: Indoor vehicle parks : Progetto di Norma Europea riguardante i requisiti minimi per sistemi di controllo di fumo e calore all interno dei parcheggi. Attualmente in seno al CEN/TC 191/SC 1 Lo standard definisce i requisiti minimi per la progettazione, l installazione e messa in opera /collaudo per sistemi meccanici di controllo del fumo e calore per autorimesse con o senza sistema sprinkler; E relativo sia ai sistemi di ventilazione canalizzati (ducted systems) che AI SISTEMI A GETTO (JET FAN SYSTEMS); E relativo a parcheggi per posti-auto singoli per autovetture e veicoli commerciali (max. 3.5 ton.), escludendo veicoli di dimensioni superiori.

SOLUZIONE TECNICA La soluzione da adottare per la Ventilazione Meccanica per ogni progetto dipende da: Condizioni del parcheggio (arredamento architettonico e geometria ambiente); Condizioni ambientali; Approvazione dei Vigili del Fuoco; Scelte del Progettista.

SOLUZIONE TECNICA Il sistema di Ventilazione adottato può essere: 1.Canalizzato: opere invasive per la ventilazione di tutto il parcheggio 2.A getti [JET FANS]: progettazione più snella e dinamica che prevede l installazione a soffitto di ventilatori assiali a getto o a induzione tipo JET FANS.

SOLUZIONE TECNICA Il Sistema JET FANS si basa sulla distribuzione lungo tutta la superficie del parcheggio di una serie di acceleratori assiali ad impulso o centrifughi i quali agiscono in modo simile ad un sistema di canalizzazione; 1.IMMISSIONE ARIA: gli elementi di rifornimento possono consistere nella rampa d accesso al parcheggio, canali di ventilazione naturale, aperture laterali o in Ventilatori d immissione; 2.MOVIMENTAZIONE ARIA: i JET FANS sono gli elementi, necessari per movimentare e regolare l'aria verso la zona di estrazione; 3.ESTRAZIONE ARIA: gli elementi di scarico sono normalmente dei Ventilatori d estrazione.

SOLUZIONE TECNICA

COMPARAZIONE SISTEMI Rispetto ad un sistema di ventilazione canalizzato il sistema JET FANS genera molteplici benefici in termini di economicità e di efficienza: 1.Risparmio di tempo di progettazione: non va previsto e studiato un complesso sistema di canalizzazione; 2.Eliminazione di costosi e complessi condotti e griglie; 3.Ottimizzazione degli spazi: ridotti ingombri dei JET FANS, 4.Facilità di installazione con notevole risparmio in termini di ore/lavoro; staffe e morsettiera di serie che facilita l installazione di altri impianti (rete sprinkler, illuminazione, luci allarme etc.); 5.Semplice manutenzione ordinaria e straordinaria; 6.Efficacia del sistema: misurabile grazie alla modellazione CFD (analisi fluidodinamica).

COMPARAZIONE SISTEMI Studio Comparativo Parcheggio di 5.000 m² - 10 Ricambi/Ora:

ANALISI CFD Analisi CFD (Computational Fluid Dynamics): Sistema di verifica numerica disposizione dei JET FANS È essenziale per verificare che tutte le aree del parcheggio siano ventilate correttamente e che, in caso di incendio, l estrazione dei fumi avvenga in modo ottimale già in fase di progettazione; È necessario per il preciso dimensionamento del sistema di e il corretto posizionamento dei ventilatori a getto o ad induzione e altri ventilatori di estrazione e/o immissione.

ANALISI CFD

CERTIFICAZIONI Norma UNI EN 12101-3:2004 - Sistemi per il controllo di fumo e calore - Specifiche per gli evacuatori forzati di fumo e calore - Marcatura CE ai sensi del D.M. 05 Marzo 2007: fornisce le caratteristiche costruttive dei Ventilatori per evacuazione fumi d incendio, le Classi di Temperatura e le metodologie di prova a cui questi apparecchi devono essere sottoposti:

CERTIFICAZIONI La norma EN 12101-3 impone di riportare il MARCHIO CE su tutti i ventilatori di evacuazione fumo il quale prescrive: Test di prova secondo la norma stessa; Solo Enti Certificatori Terzi possono eseguire i test; Controllo della produzione effettuato da un organo di controllo notificato. La normativa prevede tempi e condizioni ben definite per l esecuzione del test di certificazione: Tempo massimo di raggiungimento della temperatura: 5 10 ; Tolleranza della temperatura di esecuzione del test: +25 C max. rispetto al limite di categoria (es. 325 C; 425C ); Funzionamento in assenza di alimentazione: 2 minuti.

TEST DI PROVA:

TEST DI PROVA: Ventilatore Assiale HT PRIMA del Test Laboratorio di Prova APPLUS Barcellona: DOPO il Test:

CERTIFICAZIONI La gamma HT Maico Italia S.p.A. è certificata CE in classi F200, F300/120, F400 secondo la EN12101-3: 2004 dai laboratori indipendenti APPLUS di Barcellona e TUM di Monaco di Baviera a seconda delle serie e dei modelli.

CASO STUDIO Case history Esselunga Calco, LC Studio di Progettazione PLANNING s.r.l. Monza Installatore G. FRANCO LONGHI S.p.A. Romano L.dia (BG) Ventilatori Jet FANS 32 pz. CC-JD 402/4 SHT 300 2H 4pz. IJF 250 T 4/8 COMPACT 1,2/030 300 2H

CASO STUDIO

CASO STUDIO

Software BlowDyn 2.0 Dati i parametri di progetto portata; pressione; condizioni operative; budget muoverci all interno dei cataloghi cartacei per trovare il ventilatore che soddisfi le nostre esigenze è spesso un impresa: modificare le curve secondo le nostre condizioni; ricerca della miglior combinazione girante/motore; richiesta del prezzo al produttore;

Software BlowDyn 2.0 La risposta di Maico Italia S.p.A. è: Software BLOWDYN 2.0; Interfaccia USER-FRIENDLY; Disponibile per Windows (tutte le versioni) ed utilizzabile anche in ambienti ios e Linux; Completa interrogazione del database prodotti; Aggiornamento automatico (via WEB) per non perdere le novità

Software BlowDyn 2.0 Caso pratico di utilizzo per la scelta dei ventilatori in caso di incendio Selezione ventilatori per l estrazione dei fumi della serie CC-SHT o TC- HT Selezione Jet Fans assiali di tipo CC-JD DATI DI PROGETTO: 1. Parcheggio chiuso da 10 posti auto; 2. Dimensioni: 15m x 15m x 3m (675mc); 3. Dati ventilazione: 2100 mc/h 50 Pa.

GRAZIE PER L ATTENZIONE Le opinioni espresse dagli Autori non rispecchiano necessariamente quelle dell Associazione