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730, Unico 2015 e Studi di settore Pillole di aggiornamento N. 17 15.04.2015 Il quadro G: Crediti d imposta I crediti d imposta sui fabbricati e il nuovo Credito d imposta per erogazioni cultura Categoria: Dichiarazione Sottocategoria: 730 Nel quadro G Crediti d imposta vanno indicati: i crediti d imposta sui fabbricati; il credito d imposta per il reintegro delle anticipazioni sui fondi pensione; il credito d imposta per i redditi prodotti all estero; il credito d imposta per gli immobili colpiti dal sisma in Abruzzo; il credito d imposta per l incremento dell occupazione; e il credito d imposta per le mediazioni. Da quest anno è stata prevista poi una nuova sezione relativa al Credito d imposta per erogazioni cultura. Trattasi in particolare dell Art-bonus che spetta per le erogazioni liberali in denaro effettuate nei 3 periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31.12.2013. Il bonus è costituito da un credito d imposta pari: al 65% (2014 e 2015) e al 50% (2016) delle somme che i contribuenti erogano per tali finalità. Premessa Nel quadro G Crediti d imposta vanno indicati: i crediti d imposta sui fabbricati; il credito d imposta per il reintegro delle anticipazioni sui fondi pensione; il credito d imposta per i redditi prodotti all estero; il credito d imposta per gli immobili colpiti dal sisma in Abruzzo; il credito d imposta per l incremento dell occupazione; il credito d imposta per le mediazioni. Informat srl 1

Il quadro G del Mod. 730/2014 è articolato nelle seguenti sezioni: SEZIONE RIGO CONTENUTO Sezione I Rigo G1 Credito di imposta per il riacquisto della prima casa Rigo G2 Credito di imposta per canoni di locazione non percepiti Sezione II Rigo G3 Credito di imposta reintegro anticipazioni fondi pensione Sezione III Rigo G4 Credito di imposta per redditi prodotti all estero Sezione IV Righi G5 e Credito di imposta per gli immobili colpiti dal G6 sisma in Abruzzo Sezione V Rigo G7 Credito di imposta per l incremento dell occupazione Sezione VI Rigo G8 Credito di imposta per mediazioni Quest anno è stata prevista la nuova sezione VII denominata Credito d imposta per erogazioni cultura. Credito d imposta sui fabbricati Questo rigo deve essere compilato dai contribuenti che hanno maturato un credito d imposta a seguito del riacquisto della prima casa. Trattasi in particolare di coloro che entro un anno dalla vendita di un immobile destinato a propria abitazione hanno acquistato beneficiando dell aliquota agevolata, acquista un altra abitazione non di lusso. L agevolazione fiscale consiste nel riconoscimento di un credito d imposta, di importo massimo pari all ammontare dell imposta di registro oppure dell IVA corrisposta dal contribuente in relazione al precedente acquisto agevolato. CREDITO D IMPOSTA RICONOSCIUTO IMPORTO MASSIMO Imposta di registro oppure IVA corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato 2

Il rigo non deve essere compilato da coloro che hanno già utilizzato il credito di imposta: per ridurre l imposta di registro dovuta sull atto di acquisto agevolato che lo determina; per ridurre le imposte di registro, ipotecarie e catastali, oppure le imposte sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito. Con Risoluzione 3 maggio 2004, n. 66 l Agenzia delle Entrate precisa che la condizione richiesta per accedere all agevolazione fiscale non si ritiene soddisfatta qualora il contribuente abbia stipulato solo un contratto preliminare di acquisto dell immobile da adibire a propria abitazione principale. Tale contratto infatti non produce l effetto reale del trasferimento del bene, ma solo quello obbligatorio di concludere il contratto definitivo. Con il D.Lgs. n. 23/2011 (c.d. Decreto IMU ) ed il D.L. n. 104/2013 (c.d. Decreto Istruzione ) il Legislatore ha apportato delle modifiche alla disciplina delle imposte di registro ed ipocatastali, con decorrenza 1 gennaio 2014. In particolare, per effetto del combinato disposto dei predetti decreti, a partire dal 2014: la misura fissa dell imposta di registro e delle imposte ipocatastali passa da 168 a 200; l imposta di registro per l acquisto della prima casa passa dal 3% al 2%, mentre quella relativa agli altri trasferimenti immobiliari è fissata al 9% (in luogo delle previgenti aliquote variabili dall 1% al 15% ovvero dell imposta fissa di 168). Per i trasferimenti soggetti alle nuove aliquote le imposte ipocatastali sono dovute nella misura ridotta di 50. Nella tabella seguente si riportano le tipologie di soggetti cedenti e la misura dell IVA o dell imposta di registro dovuta per l acquisto della prima casa a seguito delle predette modifiche. 3

CEDENTE Impresa di costruzione o ristrutturazion e che cede entro i 4 anni Impresa di costruzione o ristrutturazion e che cede REGIME IVA COMPRAVENDITA PRIMA CASA FINO AL 31/12/2013 DAL 01/01/2014 4% 168,00 200,00 Esente 3% 2% IPO- CATASTALI (*) FINO AL 31/12/2013 168,00 + 168,00 168,00 + 168,00 IPO- CATASTALI (*) DAL 01/01/2014 200,00 + 200,00 50,00 + 50,00 dopo 4 anni Altri soggetti IVA (liberi 168,00 + 50,00 + Esente 3% 2% professionisti e 168,00 50,00 imprese) Privato 168,00 + 50,00 + Esente 3% 2% 168,00 50,00 (*) Le imposte ipotecarie e catastali dovute per l acquisto della prima casa sono riportate per completezza di informazione. Esse non risultano rilevanti infatti ai fini della determinazione dell importo del credito di imposta in esame. L utilizzo del credito di imposta può avvenire, nelle diverse ipotesi, secondo le seguenti metodologie. IMPOSTA AGEVOLATA VERSATA SUL PRIMO ACQUISTO IMPOSTA VERSATA SUL SECONDO ACQUISTO MODALITÀ DI UTILIZZO DEL CREDITO DI IMPOSTA I VA IMPOSTA DI In diminuzione dell imposta di registro (modo n. 1), salvo che il contribuente IMPOSTA DI IMPOSTA DI manifesti nell atto di acquisto contraria volontà. I VA I VA In diminuzione: - delle imposte di registro, ipocatastali e IMPOSTA DI I VA delle imposte sulle successioni e donazioni dovute su atti e denunce presentati dopo l acquisizione del diritto (modo n. 2); - dell IRPEF, in dichiarazione (modo n. 3); - di somme dovute ai sensi del D.Lgs. n. 2 41/1997, con Mod. F24 (modo n. 4). 4

Per fruire del credito d imposta in detrazione dall eventuale imposta di registro dovuta per il secondo acquisto, il contribuente deve manifestare tale volontà nell atto di acquisto. La C.M. n. 19/2001, punto 1.3, dispone infatti che nell atto di (ri)acquisto devono essere riportate: 1. le dichiarazioni previste dalla Nota II-bis, art. 1, Tariffa parte prima allegata al D.P.R. n. 131/86, per fruire delle agevolazioni prima casa; 2. gli estremi dell atto di acquisto del primo immobile sul quale era stata corrisposta l imposta di registro o l IVA in misura agevolata; 3. l ammontare dell imposta di registro o dell IVA assolta sul primo acquisto; 4. gli estremi dell atto di alienazione del primo immobile. Con Risoluzione 11 maggio 2004, n. 70, l Agenzia delle Entrate ha precisato che, diversamente da quanto stabilito per l imposta di registro, per fruire della detrazione dall IRPEF del credito d imposta in commento non occorre alcuna dichiarazione in atto. Il rigo G1 si compone di tre colonne: Colonna 1 Residuo precedente dichiarazione : riportare il credito d imposta per il riacquisto della prima casa che non ha trovato capienza nell imposta che risulta dalla precedente dichiarazione, e che è indicato nel rigo 131 del prospetto di liquidazione (mod. 730-3) del mod. 730/2014, o quello indicato nel rigo RN43, col. 2, del quadro RN del Mod. UNICO PF 2014. Colonna 2 Credito anno 2014 : indicare il credito d imposta maturato nel 2014. L importo del credito è pari all imposta di registro o all IVA pagata per il primo acquisto agevolato; in ogni caso questo importo non può essere superiore all imposta di registro o all IVA dovuta in relazione al secondo acquisto. Colonna 3 di cui compensato nel mod. F24 : riportare il credito d imposta utilizzato in compensazione nel modello F24 fino alla data di presentazione del 730/2015. Questo rigo non deve essere compilato da coloro che hanno già utilizzato il credito di imposta: - per ridurre l imposta di registro dovuta sull atto di acquisto agevolato che lo determina; - per ridurre le imposte di registro, ipotecarie e catastali, oppure le imposte sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito. 5

COME UTILIZZARE IL CREDITO DI IMPOSTA Il credito d'imposta può essere utilizzato: in diminuzione dell'imposta di registro dovuta sul nuovo acquisto; in diminuzione delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, dovute su atti e denunce presentati successivamente alla data di acquisizione del credito; in diminuzione dell'irpef dovuta in base alla dichiarazione dei redditi da presentare successivamente al nuovo acquisto (solo ed esclusivamente con la prima dichiarazione successiva alla data di acquisto); in compensazione con altri tributi in sede di versamenti unitari con il Modello F24. Poiché il credito di imposta è collegato ai benefici "prima casa", la decadenza da quest'ultimi comporta automaticamente, oltre al recupero delle imposte ordinarie, anche il recupero del credito utilizzato. Il credito d imposta riconosciuto al contribuente è sempre: pari all imposta di registro o iva pagata all atto del primo acquisto; mai superiore all imposta o iva pagata nel secondo atto di acquisto. Il contribuente recupera il credito d imposta in sede di dichiarazione dei redditi presentando il modello 730/2015. Il Sig. Possega Enrico ha ceduto la propria abitazione il 22 dicembre 2013, per la quale aveva pagato 11.000,00 di IVA. L abitazione era stata acquistata con aliquota ridotta al 4%. In data 1 agosto 2014, ha riacquistato direttamente dall impresa costruttrice un immobile da adibire ad abitazione principale. La nuova dimora ha una rendita catastale pari a 1.450,00. Per la nuova abitazione ha corrisposto IVA nella misura di 17.000,00 (aliquota al 4%). Al Sig. Possega spetta un credito pari a 11.000,00: il credito può essere, infatti, al massimo pari all IVA o all imposta di registro pagata al momento del primo acquisto agevolato. Poiché il contribuente non ha alcun importo a debito da compensare, decide di portare il credito d imposta ( 11.000,00) direttamente in diminuzione delle imposte dovute in sede di dichiarazione dei redditi. Egli dovrà pertanto indicare in dichiarazione dei redditi (nel Mod. 730/2015- redditi 2014) l importo del credito al campo 2 del rigo G1. 6

RIGO G2 - CREDITO D IMPOSTA PER CANONI DI LOCAZIONE NON PERCEPITI Al rigo G2 si deve indicare il credito d imposta spettante per le imposte versate sui canoni di locazione di immobili ad uso abitativo scaduti e non percepiti, come risulta accertato nel provvedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità. L art. 26 del TUIR dispone che per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti, come da accertamento avvenuto nell ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità, è riconosciuto un credito d imposta di pari ammontare. Per determinare il credito d imposta spettante è necessario calcolare le imposte pagate in più relativamente ai canoni non percepiti, riliquidando la dichiarazione dei redditi di ciascuno degli anni per i quali in base all accertamento avvenuto nell ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore, sono state pagate maggiori imposte per effetto di canoni di locazione non riscossi. Nell effettuare le operazioni di riliquidazione si deve tener conto della rendita catastale degli immobili e di eventuali rettifiche ed accertamenti operati dagli uffici. Ai fini del calcolo del credito d imposta spettante non rileva, invece, quanto pagato ai fini del contributo al servizio sanitario nazionale. L eventuale successiva riscossione totale o parziale dei canoni per i quali si è usufruito del credito d imposta come sopra determinato, comporterà l obbligo di dichiarare tra i redditi soggetti a tassazione separata (salvo opzione per la tassazione ordinaria) il maggior reddito imponibile rideterminato. Il credito d imposta in questione può essere indicato nella prima dichiarazione dei redditi utile successiva alla conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida dello sfratto e comunque non oltre il termine ordinario di prescrizione decennale. In ogni caso, qualora il contribuente non intenda avvalersi del credito d imposta nell ambito della dichiarazione dei redditi, ha la facoltà di presentare agli uffici finanziari competenti, entro i termini di prescrizione sopra indicati, apposita istanza di rimborso. Per quanto riguarda il termine relativamente ai periodi d imposta utili cui fare riferimento per la rideterminazione delle imposte e del conseguente credito vale il termine di prescrizione ordinaria di dieci anni e, pertanto, si può effettuare detto calcolo con riferimento alle dichiarazioni presentate negli anni precedenti, ma non oltre quelle relative ai redditi 2003, sempreché per ciascuna delle annualità risulti accertata la morosità del conduttore nell ambito del procedimento di convalida dello sfratto 7 Via Alemanni 1-88040 Pianopoli conclusosi (CZ) nel 2013. In pratica, il locatore di immobili ad uso abitativo che non ha percepito il canone d affitto può:

Credito d imposta per erogazioni cultura La nuova sezione VII denominata Credito d imposta per erogazioni cultura, è composta unicamente dal rigo G9 e permette ai contribuenti di beneficiare, attraverso la presentazione del Mod. 730/2015, del credito d imposta per erogazioni liberali in denaro a sostegno della cultura. Il rigo G9 è composto da un unica colonna dove deve essere evidenziata la spesa totale. Con il D.L. 31.5.2014, n. 83, in vigore dall'1.6.2014, relativo a disposizioni per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo, sono state approvate diverse agevolazioni di tipo fiscale. Tra queste, in particolare, il c.d. Art-bonus, il credito d'imposta per le erogazioni liberali a sostegno della cultura, delle agevolazioni per il settore della produzione cinematografica e audiovisiva, del credito d'imposta per la digitalizzazione degli esercizi ricettivi, nonché del credito d'imposta per la riqualificazione e l'accessibilità delle strutture ricettive con lavori di ristrutturazione edilizia o interventi di eliminazione delle barriere architettoniche. In particolare, l Art-bonus spetta per le erogazioni liberali in denaro effettuate nei 3 periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31.12.2013; pertanto, in caso di esercizi coincidenti con l'anno solare, è fruibile per gli anni 2014, 2015 e 2016. Il bonus è costituito da un credito d imposta pari: al 65% (2014 e 2015); al 50% (2016), delle somme che i contribuenti erogano per le finalità sopra ricordate. Con la C.M. 24/E del 31 luglio 2014 l Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all utilizzo del credito d imposta in argomento. Mentre i contribuenti che non esercitano attività commerciali fruiscono del credito d imposta in dichiarazione, ai fini del versamento delle imposte sui redditi (riportando in avanti, nei periodi d imposta successivi, l eventuale quota annuale non utilizzata), i titolari di reddito di impresa lo utilizzano a scomputo dei versamenti dovuti e da effettuarsi mediante il modello di pagamento F24, nei limiti di un terzo della quota maturata, a partire dal primo giorno del periodo di imposta successivo a quello di effettuazione delle erogazioni liberali. 8

Erogazioni liberali in denaro finalizzate Ad interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici Al sostegno degli istituti e dei luoghi analoghi della cultura di appartenenza pubblica Alla realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti, delle fondazioni lirico-sinfoniche o di enti/istituzioni pubbliche che, senza fini di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo L importo del credito d imposta spettante va indicato nel rigo 55 del Mod. 730/3 ed è così calcolato: Minore importo tra: Rigo G9 x 65% e Rigo 14 Mod. 730-3 x 15% 3 La parte della quota annuale eventualmente non utilizzata è indicata nel rigo 130 Mod. 730/3 ed è fruibile nelle successive dichiarazioni dei redditi. - Riproduzione riservata - 9