CONTRATTO PROVINCIALE DELL'EDILIZIA INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 20 MAGGIO 2004 In data 6 luglio 2007 presso la Sezione Costruttori Edili dell'associazione degli Industriali del Nord Sardegna tra - la Sezione Costruttori Edili, rappresentata dal suo Presidente Arch. Salvatore ORANI - le Segreterie Territoriali della Province di Sassari e Olbia Tempio, FENEAL-UIL rappresentata dai Sigg. Marco FODDAI, Carmine MARRONE, FILCA-CISL rappresentata dai Sigg. Pietro DORO, Alfredo COSTA, FILLEA-CGIL rappresentata dai Sig. Salvatore FRULIO, Sebastiano CROSA, e visti - l'art. 38 del C.C.N.L. 20 maggio 2004 - l'accordo sottoscritto dalle Parti nazionali in data 29 gennaio 2002 - l'art. 2 della legge 23 maggio 1997 n. 135, la circolare INPS n. 114 del 1 giugno 1998 ed il messaggio INPS n. 21760 del 2 giugno 1998 richiamata la premessa al citato C.C.N.L. 20 maggio 2004 viene stipulato il presente contratto provinciale dell'edilizia, integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 20 maggio 2004 Sistema di concertazione e di informazione e creazione dell'osservatorio provinciale sui fenomeni del settore edile. Le parti concordano sulla utilità di realizzare, attraverso iniziative comuni, un sistema di osservazione e studio del settore che possa consentire una adeguata programmazione degli interventi di consolidamento e sviluppo dello stesso. A tal fine, si attiveranno per eliminare gli eventuali ostacoli che possono impedire una corretta politica di concertazione e di informazione. 1
Tale sistema sarà finalizzato a sviluppare elementi di confronto sulle dinamiche settoriali, sulle politiche industriali, sul costo del lavoro, sul lavoro nero e sulla concorrenza sleale tra le aziende. Le parti pertanto convengono sulla costituzione di un "Osservatorio" che possa monitorare i fenomeni del settore. L' "Osservatorio" avrà il compito di analizzare ed elaborare i dati relativi all'evoluzione degli investimenti privati e pubblici, delle opere di pubblica utilità finanziate con capitale privato, la tipologia delle imprese presenti sul mercato e l'andamento del costo del lavoro. Verranno definiti obiettivi comuni sulle tematiche relative a : - Mercato degli investimenti in relazione alle risorse finanziarie pubbliche e private e alle previsioni di realizzazione delle opere; - Mercato del lavoro in relazione agli andamenti occupazionali e all'utilizzo degli strumenti di sostegno al reddito; - Struttura del costo del lavoro e conseguenti riflessi sul piano occupazionale. L'Osservatorio" che potrà essere stabilmente insediato con la creazione di una "Commissione" di composizione paritetica, nominata dalle OO.SS. dei lavoratori e dalla Sezione Costruttori Edili dell'associazione degli Industriali del Nord Sardegna, sarà coadiuvato per lo svolgimento della propria attività dalle strutture degli Enti paritetici. A tal fine sarà indispensabile un consolidamento ed un ampliamento delle attività degli Enti paritetici, che comunque dovranno costituire il punto di riferimento costante di tutta l'attività di monitoraggio e concertazione del settore. L' "Osservatorio" realizzerà un sistema di raccolta di informazioni che fornisca periodicamente l'esatta immagine dell'andamento del settore. Le parti disporranno, in tal modo, di tutti gli elementi informativi necessari ad individuare gli indirizzi comuni in materia di politiche degli investimenti, di politica industriale e del lavoro. Le informazioni utili saranno rilevate dai dati forniti dagli Enti paritetici territoriali e verteranno in particolare sulla: - Distribuzione della occupazione per qualifiche e per età; - Ore lavorate - Dimensione delle imprese; - Malattia e Cassa integrazione guadagni - Infortuni - Andamento degli appalti La rilevazione di informazioni utili potrà essere fornita da dati elaborati da fonti interne ed esterne, in particolare da: - Organismi Sindacali dei lavoratori - Associazioni datoriali - Enti pubblici preposti alla raccolta e alla diffusione dei dati La "Commissione" dovrà stabilire i tempi e le modalità di raggiungimento degli obiettivi da conseguire per fasi progressive e le risorse umane da utilizzare per questi scopi. 2
La "Commissione" elaborerà, anche, un apposito regolamento di funzionamento dell'osservatorio, la cui attivazione è prevista entro il 31 dicembre 2003 La nascita dell'osservatorio non dovrà comportare, in alcun modo, costi aggiuntivi per le Imprese. SISTEMA DEGLI ENTI PARITETICI Le parti, riaffermando l'importanza delle funzioni svolte dagli Enti Paritetici, ribadiscono il comune intendimento a favorire la massima operatività degli stessi al fine di garantire, nell'interesse delle varie componenti del comparto edile, il raggiungimento dei rispettivi scopi statutari con particolare riferimento all'erogazione di prestazioni di previdenza e di assistenza, alla formazione e alla riqualificazione degli operatori del settore, alla prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro. A tal fine si impegnano a promuovere iniziative congiunte finalizzate, anche in attuazione di quanto previsto nel sistema di concertazione di cui al presente contratto, non solo al rafforzamento dei ruoli finora svolti, ma anche al perseguimento ed alla valorizzazione di tutte quelle attività che possano consentire un completo e costante sviluppo degli Enti, anche attraverso la costituzione di nuovi modelli organizzativi in conformità allo Statuto tipo nazionale in fase di definizione tra le parti sociali. A) CASSA EDILE In attuazione degli artt. 36 e 38 del vigente C.C.N.L. il contributo dovuto alla Cassa Edile è fissato nella aliquota dello 2,03% a carico delle imprese e nell'aliquota dello 0,27% a carico del lavoratore, pari ad una percentuale complessiva del 2,30% computata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 24 del contratto nazionale vigente, su tutte le ore normali contrattuali effettivamente prestate. Le quote territoriali di adesione contrattuale sono fissate nell'aliquota complessiva dell' 1% di cui 0,50% a carico dei datori di lavoro e 0,50% a carico dei lavoratori, da computarsi sugli elementi della retribuzione di cui al comma precedente. Modalità e misura degli sgravi sui contributi Cassa Edile per le imprese in regola con i versamenti nonché degli interessi per ritardato pagamento, vengono disciplinate nell'allegato A che fa parte integrante del presente contratto. Dichiarazione a verbale Richiamato l accordo nazionale 11 giugno 1997, le parti si danno atto che, nell eventualità sussistano ancora casi in cui una persona ricopra contemporaneamente cariche negli enti derivanti dal presente contratto collettivo nazionale di lavoro ed in quelli promananti da altra contrattazione collettiva, l organizzazione territoriale che ha effettuato la designazione della persona che si trova nella predetta situazione di incompatibilità, è tenuta entro trenta giorni dalla stipula del presente contratto a far cessare tale situazione di incompatibilità. Entro i successivi trenta giorni le parti effettuano una verifica congiunta di tali situazioni. 3
B) ENTE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E LA SICUREZZA NEL LAVORO Richiamato l art. 86, del vigente C.C.N.L. e l accordo provinciale per l unificazione dell Ente Scuola Edile e del Comitato Paritetico per la prevenzione infortuni, stipulato in data 30/06/2003 tra le parti firmatarie del presente contratto, al finanziamento dell Ente per la formazione professionale e la sicurezza nel lavoro, si provvederà mediante un contributo pari allo 0,01% a carico dei datori di lavoro da computarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell art. 24 del C.C.N.L. vigente (su tutte le ore normali contrattuali effettivamente prestate) Le parti, inoltre, visto l allegato E del vigente C.C.N.L. e l accordo nazionale 29 gennaio 2002, si impegnano a garantire e mantenere il necessario equilibrio tra misura del contributo ed esigenze della gestione dei vari fondi (Cassa Edile, Ente per la formazione professionale e la prevenzione infortuni) e, di conseguenza, ad esaminare, ogni qualvolta sia necessario o comunque, a richiesta delle parti, entro il mese di febbraio di ogni anno, l'andamento delle varie gestioni al fine di apportare immediatamente le necessarie variazioni dei relativi contributi. Qualora nessuna delle parti dovesse procedere alla richiesta dell'incontro, si intenderà tacitamente confermata la misura percentuale in atto. art. 1 - RAPPRESENTANTI TERRITORIALI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (R.L.S.T.) Le parti concordano di istituire, per le imprese che occupano fino a 15 dipendenti e nelle quali non si sia provveduto o non si provveda alla elezione o designazione diretta del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di ambito territoriale (R.L.S.T.) Il funzionamento degli R.L.S.T., cui sono demandati esclusivamente i compiti previsti dagli artt. 18, 19 e 20 del Decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626 e dall'art. 87 del vigente C.C.N.L., sarà disciplinato da un apposito regolamento di attuazione che le parti si impegnano ad approvare. Al finanziamento degli R.L.S.T. si provvederà tramite un apposito fondo costituito presso l Ente per la formazione professionale e la prevenzione infortuni, di importo pari a 77.500,00 l anno, fino ad esaurimento delle disponibilità dell ente. In fase di esaurimento di tali disponibilità, le parti si incontreranno per determinare un apposito contributo tale da soddisfare le esigenze delle R.L.S.T. stesse. Tempi e modalità per la formazione, per l'inizio e lo svolgimento dell'attività, nonché i criteri di individuazione ed i requisiti dei R.L.S.T., saranno determinati dal regolamento di cui al presente articolo. Le parti concordano di incontrarsi annualmente e tre mesi prima della scadenza per la verifica del funzionamento dell'istituto di cui sopra. Le parti si impegnano a verificare annualmente la congruità del finanziamento in relazione alle esigenze dell effettiva operatività dei R.L.S.T. 4
art. 2 - ORARIO DI LAVORO Con riferimento all'art. 5 del C.C.N.L. vigente le parti concordano che, l'orario normale contrattuale di lavoro sia ripartito su cinque giorni della settimana e precisamente dal lunedì al venerdì. Il superamento delle 40 ore settimanali e delle 8 ore giornaliere, per casi eccezionali, sarà preventivamente concordato in sede aziendale. art. 3 - ATTREZZI DI LAVORO L impresa fornirà gli attrezzi di lavoro ai dipendenti. art. 4 - FERIE Salvo diversi accordi aziendali, i periodi di godimento delle ferie collettive saranno quelli appresso indicati: - due settimane nel mese di agosto - una settimana in occasione delle feste di fine anno una settimana da concordare a livello aziendale, fatte salve le esigenze delle imprese, anche su richiesta di singoli lavoratori. Art. 5 - LAVORI IN GALLERIA In riferimento all'art. 20 gruppo b) del vigente C.C.N.L., al personale addetto ai lavori in galleria è dovuta, in aggiunta alla retribuzione, una indennità secondo la misura percentuale sotto indicata: a) per Il personale addetto al fronte di perforazione, di avanzamento e di allargamento, anche se addetto al carico del materiale, al lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e di disagio, 46% b) per il personale addetto al lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie; al lavori per opere sussidiarie, al carico ed ai trasporti nell'interno delle gallerie anche durante la perforazione, l'avanzamento e la sistemazione, 26% c) per il personale addetto alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate,compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie, 18% Fino a nuove determinazioni delle Organizzazioni territoriali a norma del comma precedente, restano in vigore le indennità percentuali previste per le singole circoscrizioni dal C.C.N.L. Nel caso in cui i lavori in galleria si svolgano in condizioni di eccezionale disagio (presenza di forti getti d'acqua sotto pressione che investano gli operai addetti ai lavori stessi; gallerie o pozzi attaccati dal basso in alto con pendenza superiore al 60%, gallerie di sezione particolarmente ristretta o con fronte di avanzamento distante oltre un chilometro dall'imbocco, le parti direttamente interessate possono promuovere la determinazione, da parte delle Organizzazioni territoriali competenti, di un'ulteriore indennità non superiore al 20%. 5
Qualora vi sia concorrenza di condizioni di disagio fra quelle sopra previste, oppure il fronte di avanzamento superi i cinque chilometri dall'imbocco, la misura della predetta indennità può essere elevata fino al 30%. Nel caso di gallerie che si estendano in più circoscrizioni territoriali con differenti percentuali delle indennità di cui al primo comma, le parti direttamente interessate possono promuovere la determinazione, da parte delle Organizzazioni territoriali competenti, di misure percentuali sulla base di criteri ponderali ritenuti dalle Organizzazioni medesime appropriati al caso di specie. Al personale addetto al lavori in galleria con fronte di avanzamento oltre 1 Km. dall'imbocco, sarà riconosciuta in aggiunta alla normale retribuzione una indennità pari al 15% da calcolarsi: su paga base, indennità di contingenza e indennità territoriale di settore. art. 6 - TRASFERTE Con riferimento all'art. 21 del C.C.N.L. la diaria del 10% di cui alle norme generali dello stesso articolo, è dovuta all'operaio in servizio comandato a prestare la propria opera in luogo diverso da quello per il quale è stato assunto e situato oltre 10 Km dai confini territoriali del Comune in cui si trova il cantiere di provenienza. art. 7 - MENSA Le parti, riconosciuta la validità sociale dell'istituzione e tenuto conto delle difficoltà esistenti per la realizzazione della mensa nelle aziende e considerato inoltre che al momento mancano le infrastrutture pubbliche necessarie, convengono che a favore dei lavoratori venga erogata una indennità sostitutiva di mensa, legata alla presenza sul posto di lavoro nella misura di 3,20 giornaliere. Pur in carenza delle infrastrutture menzionate le parti concordano altresì che ove particolari situazioni di fatto lo consentano, l'impresa potrà provvedere all'istituzione del suddetto servizio. Per particolari situazioni di fatto si fa riferimento all'ubicazione ed alla durata dei cantieri ed alle condizioni effettive in cui essi vengono a trovarsi. Nel caso dell'istituzione del servizio di mensa l'onere relativo al costo delle derrate alimentari verrà ripartito per 2/3 a carico del datore di lavoro e per 1/3 a carico del lavoratore fatte salve condizioni di miglior favore. art. 8 - TRASPORTO Al lavoratore effettivamente presente sul posto di lavoro sarà corrisposta una indennità di trasporto per ogni giorno di viaggio effettivamente compiuto, sulla base delle tariffe dei mezzi pubblici che alla data di stipula del presente accordo vengono concordate e definite come segue, quale rimborso a piè di lista. I valori chilometrici, di seguito elencati, sono da intendersi come distanza calcolata dal luogo di abitazione del lavoratore al luogo di lavoro, mentre l'importo relativo è corrisposto per la percorrenza giornaliera intesa in andata e ritorno. I lavoratori non avranno diritto alla suddetta indennità in caso di trasporto effettuato a cura dell'azienda, o quando la stessa provveda o vi concorra in altre modalità. 6
In caso di variazione delle tariffe prese a riferimento, le parti concordano di incontrarsi, su richiesta delle OO.SS., per procedere alla revisione di detta tabella, con decorrenza dal mese di presentazione della richiesta stessa. da 0 a 10 Km 0,78 (L. 1.500) " 11 " 15 " 1,19 (L. 2.300) " 16 " 20 " 1,60 (L. 3.100) " 21 " 25 " 2,02 (L. 3.900) " 26 " 30 " 2,38 (L. 4.600) " 31 " 35 " 2,79 (L. 5.400) " 36 " 40 " 3,20 (L. 6.200) " 41 " 45 " 3,56 (L. 6.900) " 46 " 50 " 3,98 (L. 7.700) " 51 " 55 " 4,39 (L. 8.500) " 56 " 60 " 4,80 (L. 9.300) " 61 " 65 " 5,17 (L. 10.000) " 66 " 70 " 5,58 (L. 10.800) " 71 " 75 " 5,89 (L. 11.400) " 76 " 80 " 6,20 (L. 12.000) " 81 " 85 " 6,56 (L. 12.700) art. 9 - ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE In conformità all accordo nazionale del 29 gennaio 2002, l'elemento economico territoriale è determinato in coerenza con quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993 e dall'articolo 2 del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67 convertito nella legge 23 maggio 1997, n. 135. Nella determinazione dell'elemento economico territoriale le parti sottoscritte hanno tenuto conto, avendo riguardo al territorio della provincia, dell'andamento del settore e dei suoi risultati, nonché dei seguenti ulteriori indicatori: - numero imprese e lavoratori iscritti alla Cassa Edile e monte salari relativo; - numero ed importo complessivo dei bandi di gara e degli appalti aggiudicati; - numero ed importo complessivo delle concessioni edilizie e delle dichiarazioni di avvio dei lavori; - numero dei lavoratori edili iscritti nelle liste di mobilità L'elemento economico territoriale, di cui agli artt. 12, 38, lett. d) e 46 del C.C.N.L. 20 maggio 2004, è stabilito nella misura del 7 % dei minimi di paga base e di stipendio in vigore al 1 marzo 2006, secondo gli importi di cui all allegata tabella, e sarà corrisposto nella misura del 7% a decorrere dal 1 agosto 2007. Ai fini della conferma o variazione della misura dell'elemento economico territoriale, in rapporto ai parametri sopra individuati e riferiti all'anno solare precedente, le parti stipulanti si incontreranno entro il mese di marzo di ogni anno di durata del presente contratto integrativo. 7
art. 10 - INDENNITA' TERRITORIALE DI SETTORE Con riferimento alla nota a verbale di cui all'art. 12 del C.C.N.L. 20 maggio 2004, l'indennità territoriale di settore resta ferma nelle cifre attualmente in atto. art. 11 - TRATTAMENTO IN CASO DI MALATTIA, INFORTUNIO SUL LAVORO O MALATTIA PROFESSIONALE In adempimento a quanto disposto in materia dal CCNL, la percentuale per ferie, gratifica natalizia e festività, da corrispondere agli operai durante l'assenza dal lavoro per malattia, infortunio o malattia professionale, resta fissata nelle seguenti misure già in atto, da versare alla Cassa Edile secondo quanto previsto dall'allegato D al CCNL. Infortunio o malattia professionale: lordo netto - primi tre giorni 18,50% 14,20% - dal 4 al 90 giorno 7,40% 5,70% - dal 91 giorno 4,60% 3,60% malattia per tutto il periodo 18,50% 14,20% Per le malattie fino a 7 giorni, l impresa dovrà inoltre corrispondere direttamente al lavoratore, per i 3 giorni di carenza, la percentuale del 4,95% relativa ai riposi annui, calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 4 dell art. 25. art. 12 - ANZIANITA' PROFESSIONALE EDILE (APE) In riferimento all art. 29 del vigente C.C.N.L. il contributo dovuto a tale titolo dai datori di lavoro è fissato nella misura del 2,60 % da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 del vigente contratto per tutte le ore di lavoro effettivamente prestate, nonché sul trattamento economico per le festività di cui all'art. 17 del medesimo C.C.N.L. (Le parti inoltre, in ottemperanza a quanto disposto dal citato art. 29, si impegnano a verificare la congruità dell'aliquota del contributo con periodicità annuale al fine di apportare immediatamente le eventuali necessarie variazioni.) Il contributo APES (0,50%) viene soppresso. art. 13 - ACCANTONAMENTO ALLA CASSA EDILE E' fatto obbligo alle imprese che operano nelle province di Sassari e Olbia - Tempio di accantonare presso la Cassa Edile provinciale, con le modalità di denuncia e di versamento da questa disposte, l'importo del 18,50% lordo e 14,20% netto, per quota ferie e gratifica natalizia, secondo quanto disposto dall art. 18 e dall'allegato D al CCNL La liquidazione ai lavoratori interessati degli importi accantonati a tale titolo verrà effettuata dalla Cassa Edile in occasione: 8
a) del Ferragosto, e cioè entro il 31 luglio di ogni anno, per gli importi afferenti il 1 ed il 2 trimestre dell'anno finanziario, quale stabilito dalla Cassa Edile stessa; b) del Natale, e cioè entro il 15 dicembre di ogni anno, per gli importi afferenti gli altri due trimestri dell'anno finanziario predetto. Art. 14 - RIPOSI ANNUI In attuazione dell art. 5 del CCNL la percentuale per i riposi annui pari al 4,95% calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell art. 24, è corrisposta alla scadenza di ciascun periodo di paga direttamente dall impresa al lavoratore per tutte le ore di lavoro normale contrattuale di cui agli artt. 5 e 6 effettivamente prestate, e sul trattamento economico delle festività di cui al punto 3 dell art. 17. art. 15 - CONTRIBUTI SINDACALI Le Parti convengono di confermare il sistema di raccolta dei contributi sindacali degli operai mediante delega rilasciata alla Cassa Edile, secondo le modalità stabilite dalle apposite convenzioni stipulate in merito. art. 16 - MULTE I proventi delle multe, a norma dell'ultimo comma dell'art. 99 del CCNL, verranno versate alla Cassa Edile provinciale entro il mese successivo a quello in cui sono state trattenute ai dipendenti. art. 17 - PATRONATI In attuazione di quanto disposto dall'art. 12 della legge 20 maggio 1970 n. 300, le parti concordano che, previo avviso al datore di lavoro, potrà recarsi nei cantieri, nell'intervallo per i pasti e comunque senza arrecare pregiudizio alla produzione, un rappresentante esterno degli Istituti di Patronato, aderenti alle OO.SS. firmatarie del presente contratto, per l'adempimento dei compiti di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1974, n. 804. art. 18 - ASSORBIMENTI Eventuali trattamenti aziendali in atto, agli stessi titoli concessi, verranno assorbiti, fino a concorrenza, dalle norme del presente contratto. Sono fatte salve eventuali condizioni di miglior favore. 9
art. 19 DECORRENZA Il presente contratto, valido per l'intero territorio delle Province di Sassari e Olbia - Tempio, avrà decorrenza dal 1 agosto 2007. Letto, confermato e sottoscritto FENEAL - UIL Sezione Costruttori Edili FILCA CISL FILLEA CGIL 10
Allegato A CONTRIBUTI CASSA EDILE NORMA PREMIALE Le Imprese iscritte alla Cassa Edile sono tenute, entro il mese successivo a quello di riferimento, ad effettuare il versamento dei contributi mensili sui salari e dell accantonamento ed a presentare in via telematica, tramite la procedura nazionale M.U.T., le denunce mensili degli operai occupati. Le Imprese sono inoltre tenute ad inserire, nella denuncia mensile da presentare alla Cassa Edile, l elenco completo dei cantieri attivi indicando per ciascun lavoratore il singolo cantiere in cui è occupato (in modo da determinare l imponibile Cassa Edile per singolo cantiere), ed a dichiarare per ciascun operaio un numero di ore lavorate e non (specificando le causali d assenza) non inferiore a quello contrattuale. Alle imprese che osserveranno tali prescrizioni verrà applicata, da parte della Cassa Edile, una riduzione contributiva pari all 1,50% del salario imponibile. INTERESSI PER RITARDATI PAGAMENTI E SANZIONI PER RITARDATA PRESENTAZIONE DELLE DENUNCE MENSILI In caso di mancato pagamento entro il termine suddetto sarà dovuto dall Impresa un interesse compensativo, calcolato in ragione d anno, nella misura pari al 50% di quella minima individuata dall INPS nei casi di omissione contributiva. Nel caso di mancata presentazione delle denunce mensili entro il termine suddetto, sarà dovuta dall Impresa una penale di Euro 50,00 per ogni denuncia presentata in ritardo. 11
INDENNITA' DI TRASPORTO CONTRATTO PROVINCIALE DELL'EDILIZIA INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 20 MAGGIO 2004 Verbale di accordo In data 15 aprile 2008,presso la Sezione Costruttori Edili dell'associazione degli Industriali del Nord Sardegna tra la Sezione Costruttori Edili, rappresentata dal suo Presidente geom. Giovanni Andrea PIREDDA e le Segreterie Territoriali delle Province di Sassari e Olbia-Tempio: l'. '\, J FENEAL-UIL rappresentata dai Sig. Marco FODDAI FILCA-CISL rappresentata dai Sigg. Pietro DORO, Alfredo COSTA ~ FILLEA-CGIL rappresentata dai Sig. Salvatore FRUllO In attuazione di quanto previsto dall'art. 8 del Contratto integrativo provinciale, stipulato in data 6 luglio 2007, r (01 Si conviene che Con decorrenza 1 aprile 2008, l'indennità di trasporto verrà corrisposta secondo i valori indicati nella seguente tabella: Fascia chilometrica Rimborso giornaliero ~ da O a 10 Km 0,93 11 " 15 Km 1,41 16 " 20 Km 1,86 21 " 25 Km 2.34 26 " 30 Km 2,80 31 " 40 Km 3,27 41 " 50 Km 4,18 51 " 60 Km 5,11 61 " 70 Km 6,05 71 " 90 Km 7.11 Le parti concordano altresì, in occasione del presente accordo, di unificare in un unico documento il Contratto Integrativo Provinciale del 6 luglio 2007, accludendo gli articoli omessi del precedente Contratto siglato il 30 giugno 2003. Letto, confermato e sottoscritto FEr'\IEAL-UIL tv-:fl' / j "'7,,, FILCA-CISL FILLEA-CGIL 11
Allegato B INDENNITA' DI TRASPORTO (Art. 8) Tabella Fascia chilometrica Rimborso giornaliero da O a 10 Km 0,93 " 11 " 15 Km 1,41 " 16 " 20 Km 1,86 " 21 " 25 Km 2,34 " 26 " 30 Km 2,80 " 31 " 40 Km 3,27 " 41 " 50 Km 4,18 " 51 " 60 Km 5,11 " 61 " 70 Km 6,05 " 71 " 90 Km 7,11 ~:f~' 12