Efficienza energetica ed energia rinnovabile in edilizia Ing. Andrea Dalla Valle Verona 02.08.11
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COME RAGGIUNGERE L OBIETTIVO 20 20 20 Consumando meno Consumando meglio Consumando pulito
AMBITI DI INTERVENTO 20 20 20 Destinazione collettiva Azienda Comune Residenziale privato Industria, commercio e servizi Strutture pubbliche (Università, Policlinico, ecc.) Manutenzioni e prodotti ad elevato impatto energetico Fornitura dell energia
AMBITI DI INTERVENTO 20 20 20
Efficienza energetica ed energia rinnovabile in edilizia PANORAMA NORMATIVO 1. PROTOCOLLO DI KYOTO 2. DIRETTIVA 2002/91/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 16 DICEMBRE 2002 SUL RENDIMENTO ENERGETICO NELL EDILIZIA 3. DECRETO LEGISLATIVO 3 MARZO 2011, N.28 4. DIRETTIVA 2010/31/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 19 MAGGIO 2010 SULLA PRESTAZIONE ENERGETICA NELL EDILIZIA Valentina Pozzani Responsabile in fisica degli edifici
Primo passo 8
Il Protocollo di Kyoto è un trattato internazionale che fissa le linee guida generali per la riduzione delle emissioni inquinanti responsabili del riscaldamento globale. E' stato sottoscritto a Kyoto (Giappone) l'11 dicembre 1997 da più di 160 paesi. Il trattato è entrato in vigore il 16 febbraio 2005, dopo la ratifica da parte della Russia. Il trattato prevede l'obbligo per i paesi industrializzati di adottare una politica di riduzione delle emissioni inquinanti responsabili dell'effetto serra (biossido di carbonio CO2, ossido di azoto N2O, metano CH4, idrofluorocarburi HFC, perfluorocarburi PFC ed esafluoruro di zolfo SF6). RISCALDAMENTO GLOBALE = EMISSIONI INQUINANTI 9
Secondo passo 10
DIRETTIVA 2002/91/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 16 DICEMBRE 2002 SUL RENDIMENTO ENERGETICO NELL EDILIZIA....L'aumento del rendimento energetico occupa un posto di rilievo nel complesso di misure e degli interventi necessari per conformarsi al protocollo di Kyoto e dovrebbe far parte integrante anche dei pacchetti di proposte volte ad assolvere agli impegni assunti in altre sedi... La direttiva impone: - Calcoli rendimento energetico; - Requisiti minimi dal punto di vista nazionale per edifici di nuova costruzione ed esistenti; - Certificazione energetica; - Nuove norme europee sul calcolo dei bilanci di efficienza energetica. 11
Terzo passo 12
L Italia recepisce i contenuti della direttiva 2002/91/CE con la pubblicazione del D.lgs. 192/2005. Il contenuto di questo decreto è stato modificato ed integrato dal D.lgs. 311/2006 Disposizioni correttive e integrative al decreto legislativo 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia. L'attuazione completa del D.lgs. 192/2005 prevede la pubblicazione di ulteriori decreti che secondo l'art. 4 dello stesso devono completare il quadro sui seguenti temi: 1) i criteri di calcolo e requisiti minimi per gli impianti; 2) i criteri generali di prestazione energetica per l'edilizia convenzionata, pubblica e privata; 3) i requisiti professionali e di accreditamento per la certificazione. 13
QUADRO TEMPORALE LEGISLATIVO: 14
DECRETO LEGISLATIVO 3 MARZO 2011, N.28 Attuazione della direttiva 2009/28/ce sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE. OBBLIGHI PER NUOVI EDIFICI E PER GLI EDIFICI SOTTOPOSTI A RISTRUTTURAZIONI RILEVANTI 1. Gli impianti di produzione di energia termica devono garantire, tramite energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, la copertura del: 50% dei consumi previsti per l'acqua calda sanitaria + le seguenti percentuali della somma dei consumi previsti per: - ACS - riscaldamento - raffrescamento 15
DECRETO LEGISLATIVO 3 MARZO 2011, N.28 OBBLIGHI PER NUOVI EDIFICI E PER GLI EDIFICI SOTTOPOSTI A RISTRUTTURAZIONI RILEVANTI Eccezione al punto 1: Se l'edificio è allacciato ad una rete di teleriscaldamento, che ne copre l'intero fabbisogno di calore per il riscaldamento degli ambienti e la fornitura di acqua calda sanitaria. Maggiorazione: Gli edifici pubblici devono soddisfare gli obblighi in misura maggiore rispetto agli edifici privati, precisamente con un incremento del 10% (vedi tabelle). Riduzione: Gli edifici della zona A (centro storico) le soglie percentuali sono ridotte del 50%. 16
DECRETO LEGISLATIVO 3 MARZO 2011, N.28 OBBLIGHI PER NUOVI EDIFICI E PER GLI EDIFICI SOTTOPOSTI A RISTRUTTURAZIONI RILEVANTI 2. Il primo obbligo non può essere soddisfatto tramite impianti da fonti rinnovabili che producano esclusivamente energia elettrica. 17
DECRETO LEGISLATIVO 3 MARZO 2011, N.28 OBBLIGHI PER NUOVI EDIFICI E PER GLI EDIFICI SOTTOPOSTI A RISTRUTTURAZIONI RILEVANTI 3. La potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, misurata in kw, è calcolata con la formula: P = 1/K * S Dove: - S è la superficie in pianta dell'edificio al livello del terreno, misurata in mq - K è un coefficiente misurato in mq/kw, che assume i valori riportati in tabella Gli impianti dovranno essere installati obbligatoriamente sopra o all'interno dell'edificio o delle relative pertinenze. 18
DECRETO LEGISLATIVO 3 MARZO 2011, N.28 OBBLIGHI PER NUOVI EDIFICI E PER GLI EDIFICI SOTTOPOSTI A RISTRUTTURAZIONI RILEVANTI 4. In caso di impiego di pannelli solari termici o fotovoltaici, disposti sui tetti degli edifici, i pannelli devono essere aderenti o integrati nelle coperture con la stessa inclinazione e con lo stesso orientamento. 19
DECRETO LEGISLATIVO 3 MARZO 2011, N.28 OBBLIGHI PER NUOVI EDIFICI E PER GLI EDIFICI SOTTOPOSTI A RISTRUTTURAZIONI RILEVANTI 5. IMPOSSIBILITA' TECNICA Nel caso in cui non sia possibile rispettare gli obblighi, anche solo in parte, il progettista deve esaminare in modo dettagliato la non fattibilità di tutte le diverse opzioni tecnologiche disponibili ed evidenziarla nella relazione di cui all'articolo 4, comma 25 del DPR 59/2009. CONDIZIONE NECESSARIA: L'indice di prestazione energetica complessiva dell'edificio deve risultare inferiore rispetto al pertinente indice di prestazione energetica complessiva reso obbligatorio ai sensi del D.Lgs. 192/05 e successivi provvedimenti attuativi, ulteriormente ridotto. 20
DECRETO LEGISLATIVO 3 MARZO 2011, N.28 CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI NOVITA' 1. Nel contratto di compravendita o di locazione di edifici o di singole unità immobiliari è inserita un'apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica degli edifici. 2. Nel caso di offerta di trasferimento a titolo oneroso di edifici o di singole unità immobiliari, a decorrere dal 1 gennaio 2012, gli annunci commerciali di vendita riporteranno l'indice di prestazione energetica contenuto nell'attestato di certificazione energetica. 21
Quarto passo 22
DIRETTIVA 2010/31/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 19 MAGGIO 2010 SULLA PRESTAZIONE ENERGETICA NELL EDILIZIA L'introduzione della Direttiva 2010/31/UE ha segnato l'avvio di un nuovo iter legislativo che porterà alla pubblicazione di regolamenti nazionali e regionali sostitutivi o integrativi di quelli esistenti. La Direttiva 2010/31/UE è entrata in vigore il 9 luglio 2010 e sostituirà la Direttiva 2002/91/CE a partire dal 1 febbraio 2012. 23
DIRETTIVA 2010/31/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 19 MAGGIO 2010 SULLA PRESTAZIONE ENERGETICA NELL EDILIZIA NOVITA' 1. Nuovi limiti in un ottica costi/benefici; 2. Edifici a energia quasi zero; 3. Certificazione energetica indipendente e soggetta a controlli. 24
DIRETTIVA 2010/31/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 19 MAGGIO 2010 SULLA PRESTAZIONE ENERGETICA NELL EDILIZIA 1. Nuovi limiti in un ottica costi/benefici I requisiti minimi saranno stabiliti in funzione di una valutazione che terrà conto del rapporto di costi e benefici. Per attuare questo nuovo approccio, la commissione europea sta lavorando per dare un quadro metodologico comparativo per le valutazioni economiche, con l'ausilio di edifici di riferimento. 2. Edifici ad energia quasi zero E' un edificio ad altissima prestazione energetica. Il fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo dovrebbe essere coperto in misura molto significativa da energia da fonti rinnovabili prodotta in loco o nelle vicinanze. 25
DIRETTIVA 2010/31/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 19 MAGGIO 2010 SULLA PRESTAZIONE ENERGETICA NELL EDILIZIA 3. Certificazione energetica indipendente e soggetta a controlli Ogni Stati garantirà che la certificazione della prestazione energetica degli edifici e l'ispezione degli impianti di riscaldamento e condizionamento d'aria, siano svolte in modo indipendente da esperti qualificati e/o accreditati. 26
DIRETTIVA 2010/31/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 19 MAGGIO 2010 SULLA PRESTAZIONE ENERGETICA NELL EDILIZIA NUOVE SCADENZE 27
CONCLUSIONI Efficienza energetica ed energia rinnovabile in edilizia GRAZIE Ing. Andrea Dalla Valle a.dallavalle@mte-ingegneria.it