Ai gentili Clienti Loro Sedi Circolare n. 4/2015 TASSA VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI: VERSAMENTO ENTRO IL 16.03.2015 Gentile cliente, con la presente desidero informarla che entro lunedì 16 marzo 2015 le società di capitali devono effettuare il versamento della tassa annuale di concessione governativa per la vidimazione dei libri sociali relativa al 2015. La tassa è dovuta in forma forfettaria, ossia fissa a prescindere dal numero dei libri o registri e delle relative pagine utilizzati nel corso dell'anno solare ed è pari a: 309,87, se il capitale sociale o fondo di dotazione alla data dell'1 gennaio 2015 è inferiore o uguale a 516.456,90 euro; 516,46, se il capitale sociale o fondo di dotazione alla data dell'1 gennaio 2015 supera 516.456,90. Qui di seguito riepiloghiamo le società tenute al versamento, i termini e le modalità di pagamento. Società obbligate Sono tenute al versamento della tassa tutte le società di capitali (Spa, Srl e Sapa), comprese quelle in liquidazione ordinaria e quelle sottoposte a procedure concorsuali diverse dal fallimento, sempre che permanga l obbligo della tenuta dei libri da vidimare. Sono invece esonerati dal pagamento della tassa in esame: le società di capitali già dichiarate fallite; le società cooperative e di mutua assicurazione;
i consorzi che non hanno assunto la forma di società consortili; le società sportive dilettantistiche costituite in forma di società di capitali senza scopo di lucro affiliate ad una Federazione sportiva nazionale, ad una disciplina sportiva associata o ad un Ente di formazione sportiva. Libri sociali obbligatori per i quali sussiste l obbligo di bollatura I libri registri sociali obbligatori sono sostanzialmente quelli indicati dall art. 2421 del c.c. per i quali sussiste l'obbligo della bollatura presso il Registro delle imprese o un notaio. il libro dei soci; il libro delle obbligazioni; il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee; il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione; il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale; il libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo; il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti; i libri previsti per i nuovi organi societari; ogni altro libro o registro per i quali l'obbligo della bollatura è previsto da norme speciali. Invece, gli altri libri contabili previsti dal codice civile (libro giornale e libro degli inventari) e quelli previsti dalle norme fiscali (registri Iva, registro beni ammortizzabili, ecc.) non devono essere vidimati. Per tali scritture contabili, l unica formalità richiesta per il loro uso è rappresentata dalla numerazione progressiva delle pagine eseguita direttamente dal soggetto obbligato alla tenuta delle stesse. Importo tassa annuale per il 2015 La tassa è dovuta in forma forfettaria, ossia fissa a prescindere dal numero dei libri o registri e delle relative pagine utilizzati nel corso dell'anno solare; si riferisce, quindi, a tutte le formalità di numerazione
e bollature effettuate nell anno solare di riferimento, incluse quelle poste in essere prima del pagamento della tassa in argomento. E deducibile ai fini Ires e Irap. L importo da pagare si differenzia in base all ammontare del capitale sociale o del fondo di dotazione della società risultante al 1 gennaio dell anno per il quale si effettua il versamento: se il capitale sociale o il fondo di dotazione é pari o inferiore a 516.456,90 é dovuta una tassa annuale di 309,87; se il capitale sociale o il fondo di dotazione é superiore a 516.456,90 é dovuta una tassa annuale di 516,46. Se le società interessate al pagamento in oggetto effettuano variazioni del capitale o del fondo di dotazione successive alla data del 01.01.2015, anche se effettuate prima del versamento della tassa per l anno 2015 (ossia prima del 16.03.2015), tali variazioni non hanno alcuna influenza nel determinare la misura del pagamento della tassa per l anno 2015, ma avranno effetto su quanto sarà dovuto per il 2016. ESEMPIO La società Rossi SPA presenta, al 01.01.2015, un capitale sociale pari a 300.000. Il 05.02.2015 viene deliberato un aumento del capitale sociale a 700.000. Entro il 16.03.2015, la società deve versare la tassa dovuta per il 2015 comunque nella misura di 309,87, mentre nel 2016 dovrà versare una tassa maggiorata pari a 516,46. La società che dopo aver effettuato il versamento della tassa annuale trasferisce la propria sede sociale in una circoscrizione territoriale di competenza di un altro ufficio dell Agenzia delle Entrate è esonerata dall effettuare un altro versamento; il trasferimento, infatti, non impone una nuova vidimazione dei libri sociali. Le modalità di versamento sono distinte a seconda che la società si trovi nel primo anno di attività o in un anno successivo al primo. SOCIETA PRIMO ANNO DI ATTIVITA : il primo pagamento va effettuato tramite bollettino di c/c postale n. 6007 intestato all Ufficio delle Entrate Centro Operativo di Pescara e prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività.
SOCIETA DAL SECONDO ANNO DI ATTIVITA IN POI: la tassa annuale va pagata tramite modello F24, inserendo il codice tributo 7085 Tassa annuale vidimazione libri sociali e indicando l anno corrispondente (2015 per il versamento del 16 marzo). La tassa annuale può essere compensata con eventuali crediti IRES o IRAP o con un eventuale credito IVA risultante al 31.12.2014 mediante compilazione dell apposito modello F24 che deve essere presentato anche nel caso in cui il saldo sia pari a zero (attenzione alle nuove regole sul versamento con modello F24 nel caso di saldo a zero). Cosa fare in caso di omesso o insufficiente versamento Nel caso di omesso o insufficiente versamento della tassa annuale di vidimazione dei libri sociali nei termini ordinari, vi sono dei dubbi sulla corretta sanzione da applicare. Il primo filone di pensiero é che, ai sensi dell art. 9 del DPR 641/72, si debba applicare una sanzione generica che va dal 100% al 200% della tassa medesima e, comunque, non inferiore a 103,29. Un secondo orientamento ritiene invece che vada applicata la sanzione del 30%, prevista dall art. 13 del D.Lgs. n. 471/97 per l omesso o tardivo versamento di un tributo. In mancanza di una posizione ufficiale dell Agenzia delle Entrate, il consiglio é quello di adottare sempre la soluzione più prudenziale, che é quella prevista dall art. 9 del DPR 641/72. Qualora il contribuente intenda regolarizzare spontaneamente la propria posizione può ricorrere all istituto del ravvedimento operoso, che comporterà una riduzione della sanzione differente a seconda dell orientamento preso: nel caso di pagamento entro 30 giorni dalla scadenza, si applicherà la sanzione di 1/10 del minimo e quindi il 10% nella prima ipotesi (DPR 641/72) e di 1/10 del 30% e quindi il 3% nella seconda ipotesi (D.Lgs. 471/97); nel caso di pagamento oltre i 30 giorni ma entro 90gg dalla scadenza, si applicherà la sanzione di 1/9 del minimo e quindi il 11,11% nella prima ipotesi (DPR 641/72) e di 1/9 del 30% e quindi 3,30% nella seconda ipotesi (D.Lgs. 471/97); nel caso di pagamento oltre i 90gg ma entro un anno dalla scadenza, si applicherà la sanzione di 1/8 del minimo e quindi il 12,5% nella prima ipotesi (DPR 641/72) e di 1/8 del 30% e quindi il 3,75% nella seconda ipotesi (D.Lgs. 471/97). Si precisa che, qualora si adotti il secondo orientamento previsto dal DPR 471/97, é possibile ricorrere al ravvedimento sprint (di cui all art. 23, comma 31, D.L. n. 98/2011).
A prescindere dal tipo di ravvedimento, il versamento della sanzione deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del tributo ed al versamento degli interessi moratori dell 0,5% con le seguenti modalità: la tassa annuale maggiorata degli interessi tramite modello F24, indicando il codice tributo 7085, l anno di riferimento 2015, rigorosamente in due righi separati; la sanzione tramite modello F23 indicando il codice ufficio RCC, la causale SZ e il codice tributo 678T. Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. Cordiali saluti. Dott.ssa