Dipartimento di Architettura e Territorio darte Corso di Studio in Architettura quinquennale Classe LM-4 Corso di Project Management, Gestione OO.PP e Cantiere - C prof. Renato G. Laganà Il RUOLO DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E LA VALIDAZIONE DEL PROGETTO Prof. arch. Renato Laganà Legge sul procedimento amministrativo Legge, testo coordinato 07.08.1990 n 241, G.U. 18.08.1990 Legge quadro: D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. Regolamento di Attuazione: D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. Aggiornamento con le modifiche introdotte dal D.L. 21 giugno 2013, n.69, convertito, con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n.98. Il ruolo del Responsabile del Procedimento 1
Legge sul procedimento amministrativo Legge, testo coordinato 07.08.1990 n 241, G.U. 18.08.1990 Capo II Responsabile del procedimento Articolo 4. (Unità organizzativa responsabile del procedimento) 1. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale. 2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti. Legge sul procedimento amministrativo Legge, testo coordinato 07.08.1990 n 241, G.U. 18.08.1990 Articolo 5. (Responsabile del procedimento) 1. Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale. 2. Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione di cui al comma 1, è considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto alla unità organizzativa determinata a norma del comma 1 dell'articolo 4. 3. L'unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati ai soggetti di cui all articolo 7 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse. 2
Legge sul procedimento amministrativo Legge, testo coordinato 07.08.1990 n 241, G.U. 18.08.1990 Articolo 6. (Compiti del responsabile del procedimento) 1. Il responsabile del procedimento: a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione di provvedimento; b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali; c) propone l'indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi di cui all'articolo 14; Legge sul procedimento amministrativo Legge, testo coordinato 07.08.1990 n 241, G.U. 18.08.1990 d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti; e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione. L'organo competente per l'adozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento, non può discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non indicandone la motivazione nel provvedimento finale. 3
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Conferenza di servizi 1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente può indire una conferenza di servizi. 2. La conferenza di servizi è sempre indetta quando l'amministrazione procedente deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro trenta giorni dalla ricezione, da parte dell'amministrazione competente, della relativa richiesta. La conferenza può essere altresì indetta quando nello stesso termine è intervenuto il dissenso di una o più amministrazioni interpellate ovvero nei casi in cui è consentito all'amministrazione procedente di provvedere direttamente in assenza delle determinazioni delle amministrazioni competenti. 3. La conferenza di servizi può essere convocata anche per l'esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi attività o risultati. In tal caso, la conferenza è indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico prevalente. L'indizione della conferenza può essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta. 5
Conferenza di servizi) 4. Quando l'attività del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di più amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta dell'interessato, dall'amministrazione competente per l'adozione del provvedimento finale. 5. In caso di affidamento di concessione di lavori pubblici la conferenza di servizi è convocata dal concedente ovvero, con il consenso di quest'ultimo, dal concessionario entro quindici giorni fatto salvo quanto previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA). Quando la conferenza è convocata ad istanza del concessionario spetta in ogni caso al concedente il diritto di voto. 5-bis. Previo accordo tra le amministrazioni coinvolte, la conferenza di servizi è convocata e svolta avvalendosi degli strumenti informatici disponibili, secondo i tempi e le modalità stabiliti dalle medesime amministrazioni. n.81/2008 e s.m.i. 6
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Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) - (RDP) Comma 1 art 9 del DPR 207/2010: le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di ogni singolo procedimento sono eseguite sotto la diretta responsabilità e vigilanza di un responsabile del procedimento.. L art. 10 del DPR elenca nel dettaglio i compiti del RDP; gli stessi sono sinteticamente indicati per fasi nel comma 3 dell art. 9: fase 1 - Aggiornamento annuale del programma triennale fase 3 - Affidamento, elaborazione ed approvazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo fase 2 e 4 - Scelta del contraente per l affidamento di appalti e concessioni fase 5 - Controllo periodico (nelle fasi di esecuzione e collaudo dei lavori) del rispetto dei tempi programmati e del livello di prestazione, qualità e prezzo 11
Fasi di riferimento nella gestione delle opere pubbliche 1. Pianificazione Studi di fattibilità, DPP (art. 14 e 15 del DPR 207/2010): risorse economiche, necessità di contributo privato, fattibilità tecnica, requisiti funzionali della nuova opera) Piano triennale delle opere pubbliche, gestito annualmente da ogni pubblica amministrazione Fasi di riferimento nella gestione delle opere pubbliche 2. Scelta della procedura di realizzazione dell opera pubblica: Appalto di lavori (sola esecuzione: sub a comma 2 art. 53 del D. Lgs. 163/2006) Appalto integrato (progettazione esecutiva e lavori: sub b comma 2 art. 53) Appalto integrato complesso (presentazione del definitivo in gara, poi progettazione esecutiva e lavori: sub c comma 2 art. 53) Concessione di lavori pubblici (le concessioni hanno di regola ad oggetto la progettazione definitiva, esecutiva, i lavori, nonché la gestione funzionale ed economica dell opera stessa: art. 143) Finanza di progetto (viene posto a base di gara uno studio di fattibilità, successivamente gara di concessione: art. 153) 12
Fasi di riferimento nella gestione delle opere pubbliche La normativa dei lavori pubblici e la verifica ai fini della validazione Il D. Lgs. 163/2006 art. 112 13
Il D. Lgs. 163/2006 art. 112 Il D. Lgs. 163/2006 art. 112 14
VERIFICHE EFFETTUATE MEDIANTE STRUTTURE ESTERNE (art. 48) soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), g) e h), SENZA sistema controllo di qualità, certificato UNI EN ISO 9001 soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), g) e h), CON sistema controllo di qualità, certificato UNI EN ISO 9001 Organismi di ispezione di Tipo A e di Tipo C, accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 < 1MEuro per opere puntuali < 4,845 MEuro per opere a rete < 20 MEuro > 20 MEuro Art. 47 - Verifica attraverso strutture tecniche della stazione appaltante importo inferiore a euro 1.000.000 (euro 4.845.000 per opere a rete) importo compreso tra euro 1.000.000 e 4.845.000 importo compreso tra euro 4.845.000 e 20.000.000 importo superiore a euro 20.000.000 PROGETTO REDATTO INTERNAMENTE gli uffici tecnici delle stesse stazioni appaltanti, dotate di un sistema interno di controllo formalizzato attraverso procedure operative e manuali d'uso gli uffici tecnici delle stesse stazioni appaltanti, dotate di un sistema interno di controllo di qualità certificato in conformità a UNI EN ISO 9001 PROGETTO REDATTO ESTERNAMENTE il responsabile del procedimento, sempreché non abbia svolto le funzioni di progettista, ovvero gli uffici tecnici della stazione appaltante anche non dotati di un sistema interno di controllo di qualità. gli uffici tecnici delle stesse stazioni appaltanti l'unità tecnica della stazione appaltante accreditata, ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020, quale Organismo di ispezione di Tipo B. Le unità tecniche delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, si accreditano tramite il Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici quali organismi di ispezione di Tipo B ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020; il Servizio tecnico centrale provvede altresì ad accertare per le unità tecniche delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, la coerenza dei sistemi interni di controllo della qualità con i requisiti delle norma UNI EN ISO 9001. Le amministrazioni aggiudicatici possono avvalersi del Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici. In caso contrario, l'accreditamento dell'organismo di ispezione di Tipo B e la certificazione del sistema di controllo interno di qualità, coerente con i requisiti della norma UNI EN ISO 9001, sono rilasciati rispettivamente, da enti partecipanti all'european Cooperation for Accreditation (EA) e da Organismi di certificazione accreditati da enti partecipanti all'european Cooperation for Accreditation (EA). 15
VERIFICHE DEL PROGETTO EFFETTUATE DALLA STRUTTURA INTERNA TERMINOLOGIA Ufficio Tecnico Ufficio Tecnico dotato di sistema di controllo qualità Unità Tecnica Unità Tecnica Organismo di Ispezione di Tipo B Parte dell organizzazione di una P.A. che fornisce, tra l altro, le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva nonché alla direzione dei lavori ed agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile unico del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale. Per sistema interno di controllo di qualità, ai fini della verifica del progetto, si intende: a) per progetti relativi a lavori di importo pari o superiore a euro 4.845.000, un sistema coerente con i requisiti della norma UNI EN ISO 9001; b) per progetti relativi a lavori di importo inferiore a euro 4.845.000 un sistema di controllo, formalizzato attraverso procedure operative e manuali d'uso Nucleo operativo specializzato dell Amministrazione, con mandato specificato, composta da personale con adeguati profili di competenza Unità Tecnica dell Amministrazione cui sono stati affidati specifici compiti di ispezione (verifica) dei progetti. Essa forma parte separata ed identificabile della struttura tecnica coinvolta nella redazione dei progetti sottoposti a verifica, e viene espressamente incaricata di fornire a questa servizi ispettivi. Per consentirne l accreditamento, essa deve rispettare i criteri di cui all appendice B della norma Uni En 17020 ACCREDITAMENTO E CERTIFICAZIONE Art. 46. Accreditamento 1. Per le attività di verifica sono Organi di accreditamento, per gli Organismi di ispezione di tipo A, B e C ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020, e per gli Organismi di certificazione del sistema di controllo interno di qualità coerente con i requisiti della norma UNI EN ISO 9001, gli enti partecipanti all European cooperation for accreditation (EA). 2. Con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono disciplinate le modalità e le procedure di accreditamento per gli Organismi di ispezione di tipo A, B e C e di accertamento per gli Organismi di certificazione del sistema di controllo interno di qualità coerente con i requisiti della norma UNI EN ISO 9001. ENTRO IL 9 DICEMBRE 2011 16
ACCREDITAMENTO E CERTIFICAZIONE UNITA TECNICA DI VERIFICA DEI PROGETTI ACCREDITATA COME ODI UNI EN 17020 TIPO B Organizzazioni UFFICIO TECNICO DOTATO DI SISTEMA DI CONTROLLO QUALITA CONFORME A UNI EN ISO 9001 ACCREDITAMENTO E CERTIFICAZIONE : I TEMPI PARTE VII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E ABROGAZIONI Art. 357. Norme transitorie 3. Le disposizioni della parte II, titolo II, capo II, (verifica del progetto) non si applicano alle opere per le quali sia già stato approvato, alla data di entrata in vigore del regolamento, il progetto da porre a base di gara. Alle suddette opere continuano ad applicarsi le disposizioni contenute negli articoli 46, 47, 48 e 49 del d.p.r. 21 dicembre 1999, n. 554. FINO AL 9 GIUGNO 2011 17
ACCREDITAMENTO E CERTIFICAZIONE : I TEMPI PARTE VII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E ABROGAZIONI Art. 357. Norme transitorie 18. In relazione all articolo 47, comma 2, Art. 47. Verifica attraverso strutture tecniche della stazione appaltante 1. La stazione appaltante provvede all attività di verifica della progettazione attraverso strutture e personale tecnico della propria amministrazione, ovvero attraverso strutture tecniche di altre amministrazioni di cui può avvalersi ai sensi dell articolo 33, comma 3, del codice. 2. Le strutture di cui al comma 1, che possono svolgere l attività di verifica dei progetti, sono: la verifica relativa ai lavori di cui alla lettera a), a) per lavori di importo superiore a 20 milioni di euro, l unità tecnica della stazione appaltante accreditata, ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020, quale Organismo di ispezione di tipo B; può essere effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti fino al centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all articolo 46, comma 2; 2. Con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono disciplinate le modalità e le procedure di accreditamento per gli Organismi di ispezione di tipo A, B e C e di accertamento per gli Organismi di certificazione del sistema di controllo interno di qualità coerente con i requisiti della norma UNI EN ISO 9001. FINO AL 9 GIUGNO 2012 ACCREDITAMENTO E CERTIFICAZIONE : I TEMPI PARTE VII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E ABROGAZIONI Art. 357. Norme transitorie in relazione all articolo 47, comma 3, 3. Per sistema interno di controllo di qualità, ai fini di cui al comma 2, si intende: a) per l attività di verifica di progetti relativi a lavori di importo pari o superiore a 4.845.000 euro, un sistema coerente con i requisiti della norma UNI EN ISO 9001; b) per l attività di verifica di progetti relativi a lavori di importo inferiore a 4.845.000 euro, un sistema di controllo, formalizzato attraverso procedure operative e manuali d uso. per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento gli uffici tecnici della stazione appaltante sono esentati dal possesso del sistema di controllo interno. FINO AL 9 GIUGNO 2014 18
D. Lgs. 163/06 capo IV D. Lgs. 163/06 allegato XXI 19
LE ATTIVITA DI VERIFICA E VALIDAZIONE DEL PROGETTO NEL CONTESTO DEL NUOVO REGOLAMENTO LL.PP. DPR 5 OTTOBRE 2010 N. 207 TITOLO II - CAPO II Cosa cambia rispetto al passato? ASPETTI DI METODO - Separazione concettuale tra le attività di verifica e le attività di validazione ASPETTI DI MERITO - Soggetti abilitati ad effettuare le attività di verifica del progetto - Obiettivi della verifica e modalità di svolgimento 20
DPR 207/2010 DPR 207/2010 21
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DPR 207/2010 Nel caso di verifiche precedentemente espletate, l attivitàdi controllo successiva può essere svolta sulle parti costituenti modifica o integrazione della documentazione progettuale già presentata Gli organismi incaricati della verifica possono supportare il Responsabile del Procedimento anche nell attivitàdi verifica delle offerte anomale in sede di gara e delle perizie di variante in corso d opera Il rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica riporta le risultanze dell attivitàsvolta e accerta l avvenuto rilascio da parte del Direttore dei Lavori (n.d.r.: se non nominato dal Responsabile del Procedimento) della attestazione di cui all art. 106 comma 1 (propedeutica alla validazione e quindi alla fase di gara) relativa a: Accessibilitàdelle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali Assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell approvazione del progetto Alla conseguente realizzabilitàdel progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo ed a quanto altro occorre per l esecuzione dei lavori 26
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Da: N. Asaro, D. Li Castri, La validazione del progetto di opera pubblica. / Tabelle aggiornate alla legislazione attuale 42