REGOLAMENTO GYM BOXE SETTORE AMATORIALE

Documenti analoghi
REGOLAMENTO GYM BOXE SETTORE AMATORIALE

FEDERAZIONE PUGILISTICA ITALIANA

Approvato dal C.F

REGOLAMENTO SANITARIO

REGOLAMENTO GYM- BOXE

LA CERTIFICAZIONE NELL ATTIVITÀ SPORTIVA DEL BAMBINO E DELL ADOLESCENTE. Prof. Sandro Angeloni Chieti

REGOLAMENTO SANITARIO

8.1. Categorie di tesseramento Federazione Italiana Scherma I NUMERI DELLO SPORT. Roma, 2003

Corso FPI Comitato Emilia Romagna

8.1. Categorie di tesseramento Federazione Italiana Nuoto I NUMERI DELLO SPORT. Roma, 2003

REGOLAMENTO DEL SETTORE AMATORIALE

Le Federazioni Sportive Nazionali

REGOLAMENTO SANITARIO

FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY E PATTINAGGIO SCUOLA ITALIANA PATTINAGGIO A ROTELLE ARTISTICO - CORSA - HOCKEY. S.I.P. a R.

NEW CONTACT boxe 1.DEFINIZIONE E SCOPO NEW CONTACT 2.OBIETTIVI 3.REGOLAMENTO

Periodico informativo n. 118/2014. Dichiarazione IMU/TASI: l esclusione per le Asd

Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio. REGOLAMENTO Scuola Italiana Roller international

Comitato Olimpico Nazionale Italiano Ufficio Documentazione e Informazione

Trofeo Città di SESTO FIORENTINO

8.1. Categorie di tesseramento Aero Club D Italia I NUMERI DELLO SPORT. Roma, 2003

8.1. Categorie di tesseramento Federazione Italiana Triathlon I NUMERI DELLO SPORT. Roma, 2003

Il tesseramento amatoriale/promozionale è individuale, effettuato secondo le modalità previste annualmente dalla FIDS.

NORMATIVA D USO delle PALESTRE SCOLASTICHE

Calcio Balilla LINEA GUIDA PER AFFILIAZIONI TESSERAMENTO E ISCRIZIONI

Federazione Italiana Sport Equestri Comitato Regione Liguria RICLASSIFICAZIONE DEI TECNICI DI EQUITURISMO E DEI TECNICI DI EQUITAZIONE DI CAMPAGNA.

REGOLAMENTO ATTIVITA PROPAGANDA

UISP UNIONE ITALIANA SPORTPERTUTTI LEGA NAZIONALE NUOTO. Regolamento Nazionale GAN

AFFILIATI CON NOI!

Regolamento. del Gruppo Ciclistico Polisportiva Moiano

REGOLAMENTO QUADRI TECNICI

OGGETTO: DOMANDA ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA' SPORTIVE

REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO

Art. 7 D.L. 13/09/2012, n.158, convertito in Legge 8/11/2012 n. 189

Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio. REGOLAMENTO SIRi Artistico

COMUNE DI SORSO PROVINCIA SASSARI

IL MINISTRO DELLA SALUTE

CIRCOLARE n.5 del 28 gennaio 2014

COMUNE DI SOLEMINIS PROVINCIA DI CAGLIARI REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELL ATTIVITA SPORTIVA

FEDERAZIONE ITALIANA SPORT GHIACCIO REGOLAMENTO COMITATO NAZIONALE ALLENATORI CURLING C.N.A. C.

Regolamento Organico Federale approvato dalla GN CONI il 29/9/2011 Proposta di modifica al Consiglio Federale del 1 marzo 2013

8.1. Categorie di tesseramento Federazione Italiana Rugby I NUMERI DELLO SPORT. Roma, 2003

Lega Nazionale Calcio UISP

L organizzazione della visita di idoneità allo sport agonistico nel territorio regionale

IL DECRETO E STATO RIORGANIZZATO E INTEGRATO PER POTER ESSERE DI PIU FACILE IINTERPRETAZIONE

ABILITAZIONI ALLENATORI

ATLETICA LEGGERA PORTOO TORRES - Codice F.I.D.A.L. SS-059 Anno di affiliazione 1985 mail:

SINTESI DELLE CARTE FEDERALI DELLA F.I.G.C.

IL PUGILATO FEMMINILE. Aspetti generali, normativi e regolamentari

RICHIESTA CIP CONI PADOVA CONI ROVIGO MODULO DI RICHIESTA BONUS PER ASSEGNAZIONE MATERIALE SPORTIVO E SANITARIO SETTORE GIOVANILE (UNDER 18)

QUOTE - ANNO SPORTIVO

divulgativo e promozionale REGOLAMENTO REGIONE TOSCANA

Circolare Certificazione Medica

FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO

Transcript:

REGOLAMENTO GYM BOXE SETTORE AMATORIALE Approvato dal Consiglio Federale del 18 dicembre 2009 con delibera n. 432 Fatte salve eventuali integrazioni o modifiche richieste dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano

INDICE Art. 1 Disposizioni Generali Art. 2 Tesseramento Art. 3 Le Associazioni Art. 4 Gli Istruttori Art. 5 Funzionari di manifestazioni di Gym-Boxe Art. 6 Le Manifestazioni Art. 7 Le Attività Riconosciute Art. 8 Ispettore Amatoriale Art. 9 Norma Finale Art. 10 Norma Transitoria Art. 11 Entrata in vigore 2

Art. 1 Disposizioni Generali La GYM BOXE è l attività fisico sportiva del settore amatoriale ai sensi dell art. 18 punti 1 e 2 dello Statuto Federale e disciplinata dal seguente regolamento. La GYM BOXE amatoriale non rientra nei programmi federali di attività sportiva di cui all art. 20 dello Statuto Federale e viene organizzata e gestita autonomamente dal settore avendo natura promozionale ed integrativa rispetto a quella istituzionale della FPI. La denominazione GYM BOXE ed il logo che la rappresenta quale marchio d impresa (all. n.1) sono registrati presso l Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (U.I.B.M.) con il codice identificativo n. PG2006C0381; il loro uso improprio ovvero non autorizzato è punito dalle leggi vigenti. Sono Amatori tutti coloro, maschi e femmine, che non praticano il pugilato agonistico ed hanno come obiettivo la cura del benessere psicofisico attraverso nozioni tecnico tattiche propedeutiche all attività del pugilato, senza opposizione e/o contatto. L attività della GYM BOXE riguarda tutti i soggetti d età compresa tra i 6 e i 65 anni. Appartengono alla GYM BOXE tutte le articolazioni che si praticano in forma individuale e in coppia secondo le diverse articolazioni disciplinate dall art.7. Art. 2 Tesseramento 1. Per la pratica della GYM BOXE è obbligatorio essere tesserati alla F.P.I. attraverso le Associazioni ad essa affiliate, secondo le modalità indicate di anno in anno dalla F.P.I.. 2. Per espletare il tesseramento, è necessario acquisire il previsto Certificato medico di stato di buona salute (rilasciato ai propri assistiti dal medico di base ai sensi del D.M. del 28 /02/1983 e/o da medici specialisti in Medicina dello sport autorizzati secondo le diverse normative regionali). 3. L Amatore è incompatibile da altro tesseramento in qualità di pugile agonista. 4. Ogni atleta ha un proprio "Libretto personale" dove sono trascritti i dati relativi alle visite mediche, al tesseramento, le dimostrazioni sostenute ed eventuali qualifiche raggiunte da esibire per la partecipazione a dimostrazioni unitamente alla Tessera FPI in corso di validità. 5. Le fasce di età degli atleti amatori sono così suddivise:. Cuccioli: > 6 - < 12 anni Junior : > 13 < 20 anni. Senior : > 21 < 40 anni Master : > 41 < 65 anni Art. 3 Le Associazioni 1. Le attività previste dalla GYM BOXE possono essere praticate da tutte le Associazioni o Società dilettantistiche affiliate alla F.P.I. 2. Le Associazioni o Società Sportive Dilettantistiche affiliate che intendono svolgere le attività della GYM BOXE devono dotarsi di un istruttore abilitato dai corsi organizzati dal Settore Tecnici Sportivi della F.P.I. 3

Art. 4 Gli Istruttori 1. La FPI organizza corsi regionali per il conseguimento della qualifica di Istruttore di Gym Boxe secondo quanto previsto e stabilito dal Regolamento dei Tecnici Sportivi Federali. Possono svolgere l attività di Istruttore GYM BOXE anche quei Tecnici di pugilato in possesso delle qualifiche tecniche previste dal regolamento suddetto. 2. Acquisendo la qualifica d Istruttore di GYM BOXE si è abilitati a svolgere anche le mansioni di Arbitro/Giudice/Cronometrista previa aggiornamento nella singola articolazione della Gym Boxe. Art. 5 Funzionari di manifestazioni di Gym Boxe 1. Sono Funzionari di manifestazioni Gym Boxe i seguenti soggetti: a) Il Commissario di manifestazioni Amatoriali, rappresentato da un Istruttore abilitato, designato dal Responsabile Nazionale del Settore Amatoriale e/o dal Comitato Regionale. b) L Arbitro/Giudice, rappresentato da un Istruttore abilitato, è designato dal Commissario di manifestazioni Amatoriali, scelto tra gli Istruttori presenti alla Manifestazione. c) Il Medico di servizio. d) Il Cronometrista, rappresentato anche da un Istruttore abilitato o da altra persona valutata idonea al caso ed individuata dal Commissario della manifestazione. e) L Annunciatore, abilitato FPI, solo per manifestazioni di rilevante importanza. Art. 6 Le Manifestazioni 1. Le Manifestazioni possono essere organizzate, previa richiesta al competente Comitato Regionale, dalle Associazioni e Società in regola con l affiliazione alla F.P.I.. 2. Il Comitato Regionale autorizza l organizzazione delle manifestazioni a seguito della competente verifica e ne vigila il regolare svolgimento. 3. Per spazio manifestazione si intende il ring omologato oppure idonei materassini appositamente attrezzati allo scopo di garantire le delimitazioni degli spazi della manifestazione o dimostrazione al fine di garantire la sicurezza e la salvaguardia dell integrità fisica degli Atleti. 4. In tutte le manifestazioni, dal carattere regionale al nazionale, deve essere presente un medico di servizio nel rispetto della normativa vigente. Art. 7 Le Attività Riconosciute Le Attività Amatoriali rientranti nella GYM BOXE, così come previsto dall art. 1, saranno riconosciute dalla FPI mediante approvazione del relativo regolamento tecnico coerente con le finalità della disciplina ed in piena conformità alle Carte Federali. Gli insegnanti delle suddette discipline dovranno conseguire la qualifica di Istruttore Gym Boxe mediante i corsi di cui all art. 4. La FPI gestirà un elenco aperto per il riconoscimento delle singole attività/discipline riconosciute ed operanti sul territorio. I Comitati Regionali potranno inserire a titolo sperimentale per la durata di un anno, rinnovabile per un altro anno, nuove articolazioni della attività di Gym Boxe. Alla scadenza del periodo di prova potranno proporre il riconoscimento definitivo. La mancata proposizione del riconoscimento fa decadere automaticamente la proposta. 4

Art. 8 Ispettore amatoriale Ogni Comitato Regionale potrà nominare un responsabile per l attività amatoriale con compiti di promozione e controllo dell attività. La persona indicata verrà dotata di un tesserino di riconoscimento con la qualifica di Ispettore Gym-Boxe. Art. 9 Norma Finale Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, valgono le norme per l Attività Ordinaria e quelle fissate dallo Statuto e dalle normative in esse richiamate e nello specifico vale per le attività della Gym Boxe il vigente Regolamento di Giustizia della FPI. Art. 10 Norma Transitoria Le Attività sopra Regolamentate, hanno carattere di sperimentazione, con dovute valutazioni e verifiche sui contenuti e tempi. Art. 11 - Entrata in vigore Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo all approvazione da parte della Giunta Nazionale del Coni. 5