COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI

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COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI PROVINCIA DI TERAMO Settore III Ragioneria - Programmazione Economica Finanze Patrimonio Farmacia Tel.: 085/8930473 Dirigente Dott. Rosaria Ciancaione - Fax: 085/8931177 - E-mail: ciancaione.rosaria@comune.roseto.te.it Sito istituzionale: www.comune.roseto.te.it Prot. 4 Roseto degli Abruzzi, 29.12.2006 Gentile Signore/a Oggetto: informativa verifica requisiti ruralità ex art. 9, comma 3, D.L. 30.12.1993, n. 557, convertito con modificazioni nella Legge 26.4.1994, n. 133 e successive modificazioni ed integrazioni Fabbricato fg. Particella intestato Sig. ed altri /unico intestatario Il recente D.L. 3.10.2006, n. 262, convertito con modificazioni nella Legge 24.11.2006, n. 286 (Collegato alla Finanziaria 2007), al comma 36, dell art. 2, così come sostituito dall art. 1, comma 339, della Legge 27.12.2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), ha affidato all Agenzia del Territorio, in riforma parziale dell art. 1, comma 336, della Legge 30.12.2004, n. 311, il compito di individuare i fabbricati iscritti in catasto terreni per i quali siano venuti meno i requisiti di ruralità ai fini fiscali e quelli non dichiarati in catasto, nonché di richiedere ai titolari dei diritti reali la presentazione degli atti catastali mediante procedura DOC-FA. Il successivo comma 37 della Legge 286/2006, ha irrigidito i criteri per il riconoscimento della ruralità degli immobili ai fini fiscali, richiedendo, oltre ai requisiti previsti dall art. 9 comma 3, D.L. 30.12.1993, n. 557, convertito con modificazioni nella Legge 26.4.1994, n. 133, anche che i soggetti interessati rivestano la qualifica i imprenditori agricoli iscritti nel registro delle imprese di cui all art. 8, della Legge 580/1993. La perdita del requisito della ruralità, a seguito di tale innovazione, comporta che gli immobili vengano dichiarati in catasto entro la data del 30 giugno 2007, al fine di non incorrere nelle sanzioni previste dall art. 28 del Regio Decreto-legge 13.4.1939, n. 652, fermo restando che, in caso di inadempienza, si applicano le previsioni di cui al comma 339 sopra citato. La novella introdotta dal comma 339, dell art. 1, della Legge finanziaria 2007, ha previsto, tra l altro, un percorso particolare, che si sostanzia in un comunicato da parte dell Agenzia del Territorio da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale, con cui è resa nota, alla generalità dei cittadini, la disponibilità, per ciascun Comune, dell elenco degli immobili per cui siano venuti meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità. La pubblicizzazione dell elenco, avente valore di richiesta per i titolari dei diritti reali, avverrà nei 60 giorni successivi presso i Comuni interessati e tramite gli uffici provinciali, nonchè sul sito internet dell Agenzia del territorio. Le norme in questione, seppure di con facile comprensione/applicazione, sono ispirate da esigenze di equità tendenti ad ottimizzare il rapporto fiscale con il cittadino-contribuente e sono direttamente rilevanti anche ai fini del recupero delle aree di evasione ICI, in considerazione dell attribuzione della rendita catastale su cui è calcolato l imponibile dell imposta comunale sugli immobili, anche se il relativo gettito non costituisce una maggiore risorsa per il bilancio dell ente, attesa la corrispondente riduzione dei trasferimenti statali disposta dal comma 39, dello stesso art. 2, della Legge 286/2006. Scopo della presente nota è quello di informare i soggetti interessati all accatastamento dei fabbricati rurali, in via preliminare rispetto all azione esecutiva, tra l altro, INDIRETTA, che sarà effettuata dall Agenzia del Territorio, anche al fine di consentire le verifiche sul possesso dei requisiti di ruralità DIRETTAMENTE e con un maggior tempo a disposizione (Decorsi 60 giorni dalla data di pubblicizzazione - presso i Comuni interessati e tramite gli uffici provinciali e sul sito internet dell Agenzia del Territorio - dell elenco dei fabbricati per cui siano venuti meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità, ci saranno solo 90 giorni di tempo per procedere all accatastamento).

Con riferimento al fabbricato riportato in oggetto - inserito nel file trasmesso dall Agenzia del Territorio di Teramo tra i rurali - La invito, quindi, ad effettuare le verifiche sul possesso di tutti i requisiti previsti dall art. 9, comma 3, D.L. 30.12.1993, n. 557, convertito con modificazioni nella Legge 26.4.1994, n. 133, ivi compreso quello soggettivo di imprenditore agricolo iscritto nel registro delle imprese di cui all art. 8, della Legge 580/1993, introdotto dal citato comma 37 dell art. 2, della Legge 286/2006 - anche avvalendosi di professionisti abilitati e/o associazioni di categoria - tenendo presente che il venir meno di uno solo dei requisiti previsti dalla normativa, comporta la perdita delle agevolazioni /esenzioni fiscali previste. A tal proposito, l ufficio tributi ha elaborato, sulla scorta delle previsioni recate dal predetto art. 9, comma 3, della Legge 133/1994, un questionario riportato da pag. 3 a pag. 5 della presente informativa che agevola le operazioni di verifica (v. anche da pag. 6 a pag. 7 le note aggiuntive, con trascrizione integrale di talune norme rilevanti ai fini del riconoscimento del requisito della ruralità, nonché della tabella delle caratteristiche delle abitazioni di lusso allegata al D.M. 2.8.1969). Qualora dal riscontro venga confermato il possesso di tutti i requisiti richiesti, la prego di voler restituire copia del questionario stesso all ufficio tributi, debitamente compilato, anche al fine di evitare, in futuro, avvisi di accertamento ICI. Di converso, in caso di mancanza anche di uno solo dei requisiti previsti dalla normativa (perdita del requisito di ruralità), La invito a presentare all Agenzia del Territorio di Teramo gli atti di aggiornamento catastale mediante procedura DOC-FA (Attività procedimentale basata sull'utilizzo del programma informatico "DOC-FA" che consente, secondo alcuni criteri predeterminati dall'agenzia del Territorio, il calcolo automatico della nuova rendita catastale -cfr. regolamento Decreto Ministero delle Finanze 19.4.1994, n. 701). Resta fermo che per qualsiasi informazione e/o chiarimento, possono essere CONTATTATI TELEFONICAMENTE, i FUNZIONARI, preposti al servizio di "DIRETTA TELEFONICA ICI" (GABRIELLA INNAMORATI - PAOLA MARINI - PAOLA FORCELLA - MAURIZIO LEONI e IDA PERGALLINI: numeri telefonici: 085/8992287-085/8930473), tenedo presente che il servizio é ATTIVO TUTTI I GIORNI della SETTIMANA, dal LUNEDI' al VENERDI' - dalle ore 9,00 alle ore 13,00). Cordiali saluti. IL DIRETTORE DIRIGENTE DI RAGIONERIA Dott.ssa Rosaria Ciancaione 2

QUESTIONARIO RURALITA Art. 9, comma 3, D.L. 30.12.1993, n. 557, convertito con modificazioni nella Legge 26.4.1994, n. 133 e successive modificazioni ed integrazioni Fabbricato fg. particella intestato al Sig. ed altri /unico intestatario a) REQUISITO DEL POSSESSO: il fabbricato deve essere posseduto dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno, ovvero dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che ad altro titolo conduce il terreno cui l'immobile è asservito, sempreché tali soggetti rivestano la qualifica di imprenditore agricolo, iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 1, o dai familiari conviventi a loro carico risultanti dalle certificazioni anagrafiche o da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura o da coadiuvanti iscritti come tali ai fini previdenziali. In caso di risposta affermativa indicare il soggetto Sig.. nato a. Il.., che riveste la qualifica di imprenditore agricolo, iscritto nel registro delle imprese al n.. b) REQUISITO DELL UTILIZZO: l'immobile deve essere utilizzato quale abitazione dai soggetti di cui alla lettera a), sulla base di un titolo idoneo, ovvero da dipendenti esercitanti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti nel rispetto della normativa in materia di collocamento ovvero dalle persone addette all'attività di alpeggio in zone di montagna In caso di risposta affermativa indicare il soggetto che utilizza l abitazione Sig.. nato a. Il.. nella sua qualità di N...Giornate lavorative (Solo in caso di dipendente) 1 Inciso aggiunto dal comma 37, dell art. 2, del D.L. 3.10.2006, n. 262, convertito con modificazioni nella Legge 24.11.2006, n. 286 2 Contrassegnare con X la voce che interessa 3

c) REQUISITO DELLA SUPERFICIE: il terreno cui il fabbricato è asservito deve avere superficie non inferiore a 10.000 metri quadrati ed essere censito al catasto terreni con attribuzione di reddito agrario. Qualora sul terreno siano praticate colture specializzate in serra o la funghicoltura o altra coltura intensiva, ovvero il terreno è ubicato in comune considerato montano ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, il suddetto limite viene ridotto a 3.000 metri quadrati; In caso di risposta affermativa indicare la superficie: MQ... d) REQUISITO DEL VOLUME DI AFFARI: il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore alla metà del suo reddito complessivo, determinato senza far confluire in esso i trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura. Se il terreno è ubicato in comune considerato montano ai sensi della citata legge n. 97 del 1994, il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore ad un quarto del suo reddito complessivo, determinato secondo la disposizione del periodo precedente. Il volume d'affari dei soggetti che non presentano la dichiarazione ai fini dell'iva si presume pari al limite massimo previsto per l'esonero dall'articolo 34 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 ; In caso di risposta affermativa indicare il reddito complessivo il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo e) REQUISITO DI TIPOLOGIA: i fabbricati ad uso abitativo, che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie A/1 ed A/8, ovvero le caratteristiche di lusso previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, adottato in attuazione dell'articolo 13, L. 2 luglio 1949, n. 408, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, non possono comunque essere riconosciuti rurali. 2 Contrassegnare con X la voce che interessa 4

In caso di risposta affermativa indicare - Superficie utile complessiva MQ. (esclusi terrazzi e balconi, cantine, soffitte, scale e posto macchina); - Superficie terrazzi e balconi, cantine, soffitte, scale e posto macchina complessiva MQ. ; - Altre caratteristiche previste nel D.M. 2.8.1969 (cfr. tabella delle caratteristiche allegata al D.M. - lettere a) / p) : *Tutte assenti SI 2 *Presenza solo delle seguenti caratteristiche (max 4) SI 2 1) 2) 3) 4) Altro. li. Firma.. 2 Contrassegnare con X la voce che interessa 5

NOTE AGGIUNTIVE : Art. 9 D.L. 30.12.1993, n. 557, convertito con modificazioni nella Legge 26.4.1994, n. 133 e successive modificazioni ed integrazioni 3-bis. Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere rurale alle costruzioni strumentali alle attività agricole di cui all'articolo 29 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Deve, altresì, riconoscersi carattere rurale alle costruzioni strumentali all'attività agricola destinate alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione, nonché ai fabbricati destinati all'agriturismo. 4. Fermi restando i requisiti previsti dal comma 3, si considera rurale anche il fabbricato che non insiste sui terreni cui l'immobile è asservito, purché entrambi risultino ubicati nello stesso comune o in comuni confinanti. 5. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia utilizzata congiuntamente da più proprietari o titolari di altri diritti reali, da più affittuari, ovvero da più soggetti che conducono il fondo sulla base di un titolo idoneo, i requisiti devono sussistere in capo ad almeno uno di tali soggetti. Qualora sul terreno sul quale è svolta l'attività agricola insistano più unità immobiliari ad uso abitativo, i requisiti di ruralità devono essere soddisfatti distintamente. Nel caso di utilizzo di più unità ad uso abitativo, da parte di componenti lo stesso nucleo familiare, il riconoscimento di ruralità dei medesimi è subordinato, oltre che all'esistenza dei requisiti indicati nel comma 3, anche al limite massimo di cinque vani catastali o, comunque, di 80 metri quadrati per un abitante e di un vano catastale, o, comunque, di 20 metri quadrati per ogni altro abitante oltre il primo. La consistenza catastale è definita in base ai criteri vigenti per il catasto dei fabbricati. 6. Non si considerano produttive di reddito di fabbricati le costruzioni non utilizzate, purché risultino soddisfatte le condizioni previste dal comma 3, lettere a), c), d) ed e). Lo stato di non utilizzo deve essere comprovato da apposita autocertificazione con firma autenticata, attestante l'assenza di allacciamento alle reti dei servizi pubblici dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas. NOTE AGGIUNTIVE : D.M. 2 agosto 1969. Caratteristiche delle abitazioni di lusso Ai sensi e per gli effetti della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni ed integrazioni, della legge 2 febbraio 1960, n. 35 e successive modificazioni ed integrazioni, del decreto-legge 11 dicembre 1967, n. 1150, convertito nella legge 7 febbraio 1968, n. 26 sono considerate abitazioni di lusso. 1. Le abitazioni realizzate su aree destinate dagli strumenti urbanistici, adottati od approvati, a «ville», «parco privato» ovvero a costruzioni qualificate dai predetti strumenti come «di lusso». 2. Le abitazioni realizzate su aree per le quali gli strumenti urbanistici, adottati od approvati, prevedono una destinazione con tipologia edilizia di case unifamiliari e con la specifica prescrizione di lotti non inferiori a 3000 mq., escluse le zone agricole, anche se in esse siano consentite costruzioni residenziali. 3. Le abitazioni facenti parte di fabbricati che abbiano cubatura superiore a 2000 mc. e siano realizzati su lotti nei quali la cubatura edificata risulti inferiore a 25 mc. v.p.p. per ogni 100 mq. di superficie asservita ai fabbricati. 4. Le abitazioni unifamiliari dotate di piscina di almeno 80 mq. di superficie o campi da tennis con sottofondo drenato di superficie non inferiore a 650 mq. 5. Le case composte di uno o più piani costituenti unico alloggio padronale avente superficie utile complessiva superiore a mq. 200 (esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto macchine) ed aventi come pertinenza un'area scoperta della superficie di oltre sei volte l'area coperta. 6. Le singole unità immobiliari aventi superficie utile complessiva superiore a mq. 240 (esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto macchine). 7. Le abitazioni facenti parte di fabbricati o costituenti fabbricati insistenti su aree comunque destinate all'edilizia residenziale, quando il costo del terreno coperto e di pertinenza supera di una volta e mezzo il costo della sola costruzione. 8. Le case e le singole unità immobiliari che abbiano oltre 4 caratteristiche tra quelle della tabella allegata al presente decreto. 9. Le norme di cui al presente decreto entrano in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 10. Alle abitazioni costruite in base a licenza di costruzione rilasciata in data anteriore a quella della entrata in vigore del presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto ministeriale 4 dicembre 1961. 11. I comuni debbono precisare nella licenza di costruzione e sugli elaborati di progetto la destinazione urbanistica della zona dove sorgono le abitazioni oggetto della licenza stessa e la relativa normativa edilizia, nonché i principali dati inerenti al progetto approvato. 6

Tabella delle caratteristiche ALLEGATA DM 2.8.1969 Caratteristiche Specificazione delle caratteristiche a) Superficie dell'appartamento Superficie utile complessiva superiore a mq 160, esclusi dal computo terrazze e balconi, cantine, soffitte, scale e posto macchine. b) Terrazze a livello coperte e scoperte e balconi Quando la loro superficie utile complessiva supera mq 65 a servizio di una singola unità immobiliare urbana. c) Ascensori Quando vi sia più di un ascensore per ogni scala, ogni ascensore in più conta per una caratteristica se la scala serve meno di 7 piani sopraelevati. d) Scala di servizio Quando non sia prescritta da leggi, regolamenti o imposta da necessità di prevenzione di infortuni od incendi. e) Montacarichi o ascensore di servizio Quando sono a servizio di meno di 4 piani. f) Scala principale a) con pareti rivestite di materiali pregiati per un'altezza superiore a cm 170 di media; b) con pareti rivestite di materiali lavorati in modo pregiato. g) Altezza libera netta del piano Superiore a m 3,30 salvo che regolamenti edilizi prevedano altezze minime superiori. h) Porte di ingresso agli appartamenti da scala interna a) in legno pregiato o massello e lastronato; b) di legno intagliato, scolpito o intarsiato; c) con decorazioni pregiate sovrapposte od imprese. i) Infissi interni Come alle lettere a), b), c) della caratteristica h) anche se tamburati qualora la loro superficie complessiva superi il 50% (cinquanta per cento) della superficie totale. l) Pavimenti Eseguiti per una superficie complessiva superiore al 50% (cinquanta per cento) della superficie utile totale dell'appartamento: a) in materiale pregiato; b) con materiali lavorati in modo pregiato. m)pareti Quando per oltre il 30% (trenta per cento) della loro superficie complessiva siano: a) eseguite con materiali e lavori pregiati; b) rivestite di stoffe od altri materiali pregiati. n) Soffitti Se a cassettoni decorati oppure decorati con stucchi tirati sul posto o dipinti a mano, escluse le piccole sagome di distacco fra pareti e soffitti. o) Piscina Coperta o scoperta, in muratura, quando sia a servizio di un edificio o di un complesso di edifici comprendenti meno di 15 unità immobiliari. p) Campo da tennis Quando sia a servizio di un edificio o di un complesso di edifici comprendenti meno di 15 unità immobiliari. N.B. - Il computo delle caratteristiche agli effetti delle agevolazioni fiscali va riferito ad ogni singola unità immobiliare (appartamento). 7