REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE MOROSITA'

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Fondo Nazionale Pensione Complementare Sede operativa: 00147 Roma - Via C. Colombo, 137 Sede legale: 00147 Roma - Via C. Colombo, 137 Associazione giuridica riconosciuta Iscritto all'albo dei fondi pensione con il n. 123 Tel.: 06/58303558 - Fax: 06/5809074 sito internet:: www.fondofonte.it e-mail: callcenter@fondofonte.it REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE MOROSITA' 1

FONDO PENSIONE FON.TE. - REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE MOROSITA' ARTICOLO 1 - MOROSITA': DEFINIZIONE 1.1 - Ai sensi di quanto previsto dall'art. 8, comma 8, dello Statuto di Fon.Te., il versamento dei contributi si considera effettuato nel momento in cui Fon.Te. viene posto nella condizione di attribuire i contributi versati alle singole posizioni degli iscritti. Pertanto, ai fini della riconciliazione delle contribuzioni sono necessari: - il pagamento dei contributi; - l'invio della documentazione amministrativa richiesta ai fini della riconciliazione - il rispetto delle regole operative definite dal Fon.Te tramite Circolari Operative. Un azienda è definita morosa se, causa inadempienze o problemi amministrativi, non è stato possibile l investimento di almeno una contribuzione secondo le scadenze definite dal Fondo Pensione. L importo della mora è calcolabile a seguito della riconciliazione della contribuzione, in quanto è necessario disporre dell effettivo ritardo causato dall inadempienza dell azienda. ARTICOLO 2 - PROCEDURA DI REGOLARIZZAZIONE DELL OBBLIGAZIONE CONTRIBUTIVA 2.1 - Ai sensi di quanto previsto dall'art. 8, comma 9, dello Statuto di Fon.Te., in caso di ritardato versamento, anche parziale, dei contributi contrattualmente dovuti, ovvero in caso di ritardo od omesso invio della documentazione prevista dalle procedure amministrative di riconciliazione, le imprese associate sono tenute a procedere alla regolarizzazione della loro posizione debitoria mediante: a) il versamento di una somma equivalente all eventuale incremento percentuale del valore della quota di Fon.Te. registrato nel periodo di ritardato o incompleto versamento dei contributi; b) il versamento degli interessi di mora calcolati in base al tasso legale maggiorato di tre punti percentuali su base annua; c) il risarcimento a Fon.Te. di eventuali danni di natura economica e/o patrimoniale causati dal ritardato versamento. 2.2 - Il versamento degli importi di cui alla lett. b) del comma precedente è dovuto nei confronti dell'aderente a titolo di ristoro del danno economico patito a seguito del mancato incremento della posizione individuale in virtù dei rendimenti realizzati in sede di gestione finanziaria a seguito del mancato investimento della contribuzione omessa. 2.3 - Gli importi corrisposti a titolo di interessi di mora saranno utilizzati dal Fondo Pensione per la copertura degli oneri amministrativi sopportati per l'attivazione della procedura di cui in oggetto. 2

ARTICOLO 3 - CENSIMENTO AZIENDE MOROSE ED IDENTIFICAZIONE DELLE LISTE OMESSE 3.1 - La procedura di regolarizzazione dell'obbligazione contributiva viene gestita su base annuale e viene attivata nel mese di giugno di ciascun anno. Le liste di contribuzione interessate da tale attività sono quelle riconciliate entro il 31/dicembre dell'ap che risultino abbinate investite in ritardo rispetto alla data di investimento teorica calcolata sulla competenza a seguito del non rispetto di quanto indicato all'art. 1.1 del presente Regolamento e che alla data di attivazione della procedura non risultano già sanate dall'azienda tramite versamento degli interessi di mora e/o del ristoro della posizione. Rientrano pertanto nella procedura anche le liste di contribuzione oggetto di calcolo l anno precedente per le quali l azienda non ha versato l importo richiesto. 3.2 - Questo orizzonte temporale consente un attento monitoraggio di tutte le distinte contributive abbinate nel corso dell'anno. La procedura di regolarizzazione delle contribuzioni è gestita annualmente in ragione della sua funzione residuale rispetto all attività di invio dei solleciti, con la quale vengono sanati tutti quei ritardi nell obbligazione di versamento al Fondo Pensione che sono motivati da difficoltà di carattere tecnico e/o amministrativo (ritardo nella spedizione della lista, errori nella compilazione della distinta contributiva, etc.). ARTICOLO 4 - CALCOLO DEGLI INTERESSI DI MORA 4.1 Tale importo è dovuto nei confronti del Fondo per la copertura degli oneri amministrativi sopportati per l'attivazione della procedura Contatto e della procedura di calcolo delle Sanzioni in conseguenza del non rispetto di quanto indicato all'art. 1.1 4.2 Gli interessi di mora non sono applicati nel caso in cui l inadempienza sia stata sanata entro la valorizzazione successiva la scadenza. (Per esempio non sono applicati interessi di mora per la contribuzione del primo trimestre se riconciliata entro il mese di maggio.) 4.3 - Per ciascuna distinta di contribuzione gli interessi di mora sono calcolati con la seguente formula: INTERESSI MORATORI: M = C * (g / 365) * s dove: C = importo dei contributi oggetto di ritardo da parte dell azienda s = tasso di interesse applicato. E' il tasso di interesse effettivamente applicato per la determinazione degli interessi moratori calcolato a partire dal saggio di interesse legale (T), così come determinato dal D.M. Tesoro vigente alla data dell'evasione contributiva, incrementato secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 9, lett. c) dello Statuto (T1). g = periodo di mora: giorni intercorrenti tra la data di scadenza prevista per la contribuzione e la data di effettiva regolarizzazione, intesa come data prevista ed effettiva di valorizzazione della contribuzione. 3

4.4 - Per quel che concerne l applicazione degli interessi moratori si segnala che la determinazione degli interessi moratori dovrà essere effettuata sulla base dell algoritmo di cui sopra, ma tenendo conto del variare dei diversi saggi di interesse legale succedutisi per i quali si è protratta l omissione e dell aumento di tre punti percentuali statutariamente previsto. ARTICOLO 5 - CALCOLO DELLA MANCATA RIVALUTAZIONE 5.1 - Tale importo è dovuto nei confronti dell'aderente a titolo di ristoro del danno economico patito a seguito del mancato incremento della posizione individuale in conseguenza del ritardato investimento dei contributi da parte dell'azienda a seguito del non rispetto di quanto indicato all'art. 1.1 5.2 - Per determinare la mancata rivalutazione viene utilizzata la seguente formula: MANCATA RIVALUTAZIONE: Q = [(C / I) - (C / O)] * U dove: C = importo dei contributi oggetto di ritardo da parte dell azienda I = primo valore quota successivo alla data di scadenza prevista per la contribuzione originaria. (fine del mese di scadenza) O = valore quota utilizzato per investire i contributi oggetto di ritardo da parte dell azienda (C) U = ultimo valore quota disponibile al momento del calcolo delle sanzioni Se la differenza (Q) è positiva, la mancata rivalutazione viene riconosciuta all'iscritto ed investita nella sua posizione individuale. In presenza di diverse linee di investimento, il differenziale (Q) sarà calcolato con riferimento all'andamento del valore quota del comparto di appartenenza dell'aderente. ARTICOLO 6 REGOLARIZZAZIONE VOLONTARIA DA PARTE DELLE AZIENDE 6.1 Le aziende hanno la possibilità di sanare volontariamente entro il mese di marzo di ciascun anno eventuali contribuzioni anomale dell anno prima per le quali non sia ancora stata richiesta la regolarizzazione con procedura annuale. Accedendo all area riservata sarà disponibile apposita funzionalità che permetterà il calcolo della mancata rivalutazione subita dagli iscritti a seguito del ritardo nella riconciliazione. In questo caso il valore quota cui fare riferimento ai fini del calcolo della mancata rivalutazione sarà l'ultimo valore quota disponibile. Per sanare la situazione è necessario richiedere la regolarizzazione e versare il relativo importo a favore del Fondo Pensione. Questa procedura permette all azienda un doppio risparmio: - l utilizzo di un valore quota presumibilmente più basso nel calcolo della mancata rivalutazione; - il risparmio degli interessi moratori. Nel caso di regolarizzazione volontaria non sono richiesti gli interessi moratori. 4

ARTICOLO 7 - COMUNICAZIONE AL FONDO PENSIONE DEL REPORT SANZIONI CALCOLATE CON PROCEDURA ANNUALE 7.1 - Previnet invia al Fondo Pensione il report, dettagliato per codice azienda, con evidenziato il dettaglio della sanzione moratoria e dell'ammontare da corrispondere a titolo di mancata rivalutazione. Per ciascuna azienda sarà riportato: - l importo della lista di contribuzione oggetto di sanzione; - la competenza; - la data di accredito del relativo bonifico; - la data di investimento; - l importo calcolato a titolo di mancata rivalutazione; - l importo calcolato a titolo di interessi moratori. La procedura non sarà applicata alle contribuzione regolarizzate volontariamente dalle aziende ARTICOLO 8 - COMUNICAZIONE ALLE AZIENDE MOROSE A SEGUITO CALCOLO CON PROCEDURA ANNUALE 8.1 - Sulla base del report comunicato al Fondo Pensione Previnet predispone delle lettere da spedire alle aziende con l'importo da versare per la regolarizzazione della propria situazione debitoria. Ogni lettera viene registrata attraverso un protocollo informatizzato che censisce le comunicazioni attribuendo loro: n.ro protocollo (n.ro progressivo/aaaa) codice azienda data invio lettera. Nella lettera di invito ad adempiere si indica all azienda di versare gli interessi moratori e l eventuale mancata rivalutazione entro la prima valorizzazione utile. In allegato alla lettera si invia un report che mostri le evidenze del Fondo Pensione all'azienda inadempiente e che dettagli i conteggi effettuati. 8.2 - La previsione espressa di interessi moratori presente nello Statuto di Fon.Te. rende non necessaria la formale costituzione in mora ex art. 1219 c.c.; il Fondo pertanto valuta se avvalersi dell'invio della lettera tramite raccomandata A/R, posta prioritaria o posta elettronica. ARTICOLO 9 - RICONCILIAZIONE DELLE SANZIONI VERSATE E RELATIVA ATTRIBUZIONE 8.1 - L'azienda costituita in mora deve provvedere a regolarizzare la sua posizione effettuando un unico versamento sul c/c di raccolta del Fondo. Gli importi corrisposti dall'azienda a titolo di mancata rivalutazione (danno diretto) sono attribuiti all'iscritto nel sistema informativo con la qualifica di rendimento. Tale comportamento consente nella fase dell' erogazione, ai sensi dell' art. 52, comma 1, lett. d) ter e dell' art 20, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, di non assoggettare all'irpef tali importi. Gli importi corrisposti dall'azienda a titolo di interessi moratori (danno indiretto) non devono essere attribuiti agli iscritti ma essere impiegati per la gestione amministrativa del Fondo Pensione. 5

ARTICOLO 10 - DECORRENZA 10.1 - La presente procedura verrà attivata dal prossimo mese di giugno e andrà ad analizzare tutte le riconciliazioni effettuate relative a tutto il periodo successivo al primo ottobre 2007. Allegato 1 al Regolamento per la gestione delle morosità Importo lista di contribuzione omessa Data scadenza versamento Scheda procedura di regolarizzazione della obbligazione contributiva Interessi moratori Dati Definizione Simbolo Data regolarizzazione/data valuta V versamento reale Calcolo dei gg di ritardo (solo se >30gg) V-S g. Saggio di interesse legale Maggiorazione percentuale del saggio di interesse legale Tasso di interesse applicato Calcolo degli interessi moratori V/Q da riconoscere al versamento non effettuato V/Q utilizzato per investire i contributi oggetto di ritardo da parte dell azienda Ultimo V/Q disponibile alla data di regolarizzazione dell' omissione contributiva/ V/Q d'investimento dei versamenti tardivi Mancato rendimento (si corrisponde solo se >0) E' il tasso di interesse legale determinato dal D.M. Tesoro vigente alla data dell' omissione contributiva E' l'importo percentuale del quale può essere incrementato t. Va determinato in base a delibera annuale del CdA. E' il tasso di interesse effettivamente applicato per la determinazione degli interessi moratori. s = (T+T1) M = C*(g/365)*s Corresponsione della mancata rivalutazione E' il valore quota con il quale sarebbe stata investita la lista di contribuzione omessa/ritardata in caso di versamento puntuale. E' il valore quota con il quale è stata investita la lista di contribuzione omessa/ritardata. E' l'ultimo valore quota comunicato dall' Ufficio Amministrazione Titoli e certificato dalla Banca Depositaria conosciuto nel momento in cui si provvede a richiedere l'omesso versamento all'azienda morosa. Nella casistica del ritardato versamento è il valore quota di effettivo investimento (primo valore quota disponibile dopo il versamento tardivo) della contribuzione. Q = [(C / I) - (C / O)] * U C S T T1 s. I O U Q 6