Art. 18, ecco come funziona ora il licenziamento. - Prcsestosg.it. Scritto da Redazione Domenica 08 Aprile :27

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<div vertical-align: baseline; border-width: 0px; padding: 0px; margin: 0px;">Come funziona il licenziamento dopo l ultimo ritocco alle modifiche sull articolo 18? Cosa succede in caso di licenziamento discriminatorio? E di licenziamento disciplinare? E di licenziamento per motivi economici? Quando previsto il reintegro immediato e quando l indennizzo? <strong><strong>tutte le risposte nella nostra infografica.</strong></strong> <strong></strong> <div style="border-color: initial; border-style: initial; font-family: inherit; font-style: inherit; margin-bottom: 15px; vertical-align: baseline; border-width: 0px; padding: 0px;"><img src="images/stories/licenziamento.png" width="940" height="1268" alt="licenziamento" style="float: left; margin-right: 10px; margin-bottom: 5px;" /></div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div style="color: #595c5f; font-size: 12px; background-color: #f9f9f9; border-color: initial; border-style: initial; font-family: georgia, 'palatino linotype', palatino, 'times new roman', times, serif; line-height: 19px; text-align: left; vertical-align: baseline; border-width: 0px; padding: 0px; margin: 0px;">Il testo dell articolo 18 della legge 300 del 20 maggio 1970</div> <blockquote> <h3>art. 18<br />Reintegrazione nel posto di lavoro</h3> 1. Ferme restando l esperibilit delle procedure previste dall articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, il giudice con la sentenza con cui dichiara inefficace il licenziamento ai sensi dell articolo 2 della predetta legge o annulla il licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato motivo, ovvero ne dichiara la nullit a norma della legge stessa, ordina al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento occupa alle sue dipendenze pi di quindici prestatori di lavoro o pi di cinque se trattasi di imprenditore agricolo, di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro. Tali disposizioni si applicano altres ai datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, che nell ambito dello stesso comune occupano pi di quindici dipendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo ambito territoriale occupano pi di cinque dipendenti, anche se ciascuna unit produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti, e in ogni caso al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che occupa alle sue dipendenze pi di sessanta prestatori di lavoro.2. Ai fini del computo del numero dei prestatori di lavoro di cui primo comma si tiene conto anche dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale, per la quota di orario effettivamente svolto, tenendo conto, a tale proposito, che il computo delle unit lavorative fa riferimento all orario previsto dalla contrattazione collettiva del settore. Non si computano il coniuge ed i parenti del datore di lavoro entro il secondo grado in linea diretta e in linea collaterale.3. Il computo dei limiti occupazionali di cui al secondo comma non incide su norme o istituti che prevedono agevolazioni finanziarie o creditizie.4. Il giudice con la sentenza di cui al primo comma 1 / 5

condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata l inefficacia o l invalidit stabilendo un indennit commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell effettiva reintegrazione e al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento al momento dell effettiva reintegrazione; in ogni caso la misura del risarcimento non potr essere inferiore a cinque mensilit di retribuzione globale di fatto.5. Fermo restando il diritto al risarcimento del danno cos come previsto al quarto comma, al prestatore di lavoro data la facolt di chiedere al datore di lavoro in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un indennit pari a quindici mensilit di retribuzione globale di fatto. Qualora il lavoratore entro trenta giorni dal ricevimento dell invito del datore di lavoro non abbia ripreso il servizio, n abbia richiesto entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza il pagamento dell indennit di cui al presente comma, il rapporto di lavoro si intende risolto allo spirare dei termini predetti.6. La sentenza pronunciata nel giudizio di cui al primo comma provvisoriamente esecutiva.7. Nell ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all articolo 22, su istanza congiunta del lavoratore e del sindacato cui questi aderisce o conferisca mandato, il giudice, in ogni stato e grado del giudizio di merito, pu disporre con ordinanza, quando ritenga irrilevanti o insufficienti gli elementi di prova forniti dal datore di lavoro, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro.8. L ordinanza di cui al comma precedente pu essere impugnata con reclamo immediato al giudice medesimo che l ha pronunciata. Si applicano le disposizioni dell articolo 178, terzo, quarto, quinto e sesto comma del codice di procedura civile.9. L ordinanza pu essere revocata con la sentenza che decide la causa. 10. Nell ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all articolo 22, il datore di lavoro che non ottempera alla sentenza di cui al primo comma ovvero all ordinanza di cui al quarto comma, non impugnata o confermata dal giudice che l ha pronunciata, tenuto anche, per ogni giorno di ritardo, al pagamento a favore del Fondo adeguamento pensioni di una somma pari all importo della retribuzione dovuta al lavoratore.</blockquote> <p> </p> <h3>ecco le modifiche introdotte dalla Riforma del mercato del lavoro del governo Monti</h3> <blockquote> <h3>art. 14<br />(Tutele del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo)</h3> 1. All articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 sono apportate le seguenti modifiche:<br />a) la rubrica sostituita con la seguente: Tutela del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo ;<br />b) i commi dal primo al sesto sono sostituiti dai seguenti:<br /> Il giudice, con la sentenza con la quale dichiara la nullit del licenziamento perch discriminatorio ai sensi dell articolo 3 della legge 11 maggio 1990, n. 108, ovvero intimato in concomitanza col matrimonio ai sensi dell articolo 35 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, o in violazione dei divieti di licenziamento di cui all articolo 54, commi 1, 6, 7 e 9, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ovvero perch riconducibile ad altri casi di nullit previsti dalla legge o determinato da un motivo illecito determinante ai sensi dell articolo 1345 del codice civile, ordina al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente addotto e quale che sia il numero dei dipendenti occupati dal datore di lavoro. La presente disposizione si applica anche ai dirigenti. A seguito dell ordine di reintegrazione, il rapporto di lavoro si intende risolto quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro trenta giorni dall invito del datore di lavoro, salvo il caso in cui abbia richiesto l indennit di cui al terzo comma del presente articolo. Il regime di cui al presente articolo si applica anche al licenziamento dichiarato inefficace perch intimato in forma orale.il giudice, con la sentenza di cui al primo comma, condanna altres il datore di lavoro al 2 / 5

risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata la nullit stabilendo a tal fine un indennit commisurata all ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attivit lavorative. In ogni caso la misura del risarcimento non potr essere inferiore a cinque mensilit della retribuzione globale di fatto. Il datore di lavoro condannato inoltre, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. Fermo restando il diritto al risarcimento del danno come previsto al secondo comma, al lavoratore data la facolt di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un indennit pari a quindici mensilit dell ultima retribuzione globale di fatto, la cui richiesta determina la risoluzione del rapporto di lavoro, e che non assoggettata a contribuzione previdenziale. La richiesta dell indennit deve essere effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza, o dall invito del datore di lavoro a riprendere servizio, se anteriore alla predetta comunicazione.il giudice, nelle ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, perch il fatto contestato non sussiste o il lavoratore non lo ha commesso ovvero perch il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle tipizzazioni di giustificato motivo soggettivo e di giusta causa previste dai contratti collettivi applicabili, annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro di cui al primo comma e al pagamento di un indennit risarcitoria commisurata all ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore ha percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attivit lavorative, nonch quanto avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione. In ogni caso la misura dell indennit risarcitoria non potr essere superiore a dodici mensilit della retribuzione globale di fatto. Il datore di lavoro condannato, altres al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale senza applicazione di sanzioni per omessa o ritardata contribuzione, per un importo pari al differenziale contributivo esistente tra la contribuzione che sarebbe stata maturata nel rapporto di lavoro risolto dall illegittimo licenziamento e quella accreditata al lavoratore in conseguenza dello svolgimento di altre attivit lavorative. In quest ultimo caso, qualora i contributi afferiscano ad altra gestione previdenziale, essi sono imputati d ufficio alla gestione corrispondente all attivit lavorativa svolta dal dipendente licenziato, con addebito dei relativi costi al datore di lavoro. A seguito dell ordine di reintegrazione, il rapporto di lavoro si intende risolto quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro trenta giorni dall invito del datore di lavoro, salvo il caso in cui abbia richiesto l indennit sostitutiva della reintegrazione nel posto di lavoro ai sensi del terzo comma.il giudice, nelle altre ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, dichiara risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un indennit risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di dodici e un massimo di ventiquattro mensilit dell ultima retribuzione globale di fatto, in relazione all anzianit del lavoratore e tenuto conto del numero dei dipendenti occupati, delle dimensioni dell attivit economica, del comportamento e delle condizioni delle parti, con onere di specifica motivazione a tale riguardo.nell ipotesi in cui il licenziamento sia dichiarato inefficace per violazione del requisito di motivazione di cui all articolo 2, secondo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604, della procedura di cui all articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, o 3 / 5

della procedura di cui all articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, si applica il regime di cui al quinto comma, ma con attribuzione al lavoratore di un indennit risarcitoria onnicomprensiva determinata, in relazione alla gravit della violazione formale o procedurale commessa dal datore di lavoro, tra un minimo di sei e un massimo di dodici mensilit dell ultima retribuzione globale di fatto, con onere di specifica motivazione a tale riguardo, a meno che il giudice, sulla base della domanda del lavoratore, accerti che vi anche un difetto di giustificazione del licenziamento, nel qual caso applica, in luogo di quelle previste dal presente comma, le tutele di cui ai commi quarto, quinto o sesto.il giudice applica la medesima disciplina di cui al quarto comma del presente articolo nell ipotesi in cui accerti il difetto di giustificazione del licenziamento intimato, anche ai sensi dell articolo 4, comma 4, e 10, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68, per motivo oggettivo consistente nell inidoneit fisica o psichica del lavoratore, ovvero che il licenziamento stato intimato in violazione dell articolo 2110, secondo comma, del codice civile. Pu altres applicare la predetta disciplina nell ipotesi in cui accerti la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustifico motivo oggettivo; nelle altre ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del predetto giustificato motivo, il giudice applica la disciplina di cui al quinto comma. In tale ultimo caso il giudice, ai fini della determinazione dell indennit tra il minimo e il massimo previsti, tiene conto, oltre ai criteri di cui al sesto comma, delle iniziative assunte dal lavoratore per la ricerca di una nuova occupazione e del comportamento delle parti nell ambito della procedura di cui all articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604. Qualora, nel corso del giudizio, sulla base della domanda formulata dal lavoratore, il licenziamento risulti determinato da ragioni discriminatorie o disciplinari, trovano applicazione le relative tutele previste dal presente articolo.le disposizioni dal comma quarto al comma settimo si applicano al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento occupa alle sue dipendenze pi di quindici lavoratori o pi di cinque se trattasi di imprenditore agricolo, nonch al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, che nell ambito dello stesso comune occupa pi di quindici dipendenti ed all impresa agricola che nel medesimo ambito territoriale occupa pi di cinque dipendenti, anche se ciascuna unit produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti, e in ogni caso al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che occupa pi di sessanta dipendenti.ai fini del computo del numero dei dipendenti di cui all ottavo comma si tiene conto dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale per la quota di orario effettivamente svolto, tenendo conto, a tale proposito, che il computo delle unit lavorative fa riferimento all orario previsto dalla contrattazione collettiva del settore. Non si computano il coniuge ed i parenti del datore di lavoro entro il secondo grado in linea diretta e in linea collaterale. Il computo dei limiti occupazionali di cui al nono comma non incide su norme o istituti che prevedono agevolazioni finanziarie o creditizie.<br />Nell ipotesi di revoca del licenziamento, purch effettuata entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione al datore di lavoro dell impugnazione del medesimo, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuit con diritto del lavoratore alla retribuzione maturata nel periodo precedente alla revoca, e non trovano applicazione i regimi sanzionatori previsti dal presente articolo..</blockquote> <blockquote>2. Alla legge 4 novembre 2010, n. 183, articolo 30, comma 1, in fine, aggiunto il seguente periodo: L inosservanza delle disposizioni di cui al precedente periodo, in materia di limiti al sindacato di merito sulle valutazioni tecniche, organizzative e produttive che competono al datore di lavoro, costituisce motivo di impugnazione per violazione di norme di diritto.</blockquote><div><a 4 / 5

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