SEAC S.p.A. - 38100 TRENTO - Via Solteri, 74 Internet: www.seac.it - E-mail: info@seac.it Tel. 0461/805111 - Fax 0461/805161 Servizio INFORMATIVA 730 14 APRILE 2008 Informativa n. 35 MISURA FISCALE A SOSTEGNO DEI CONTRIBUENTI A BASSO REDDITO (c.d. INCAPIENTI) E MODALITA' DI COMPILAZIONE DEL NUOVO QUADRO R SOMMARIO L'art. 44, D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, ha introdotto una nuova agevolazione fiscale (c.d. "bonus incapienti") in favore delle categorie di contribuenti a basso reddito che soddisfano determinati requisiti. Con la presente informativa, si offre un'analisi di tale agevolazione e delle relative modalità di fruizione, con particolare riferimento alla dichiarazione dei redditi 2007, Mod. 730/2008. EDITORIA FISCALE SEAC
Servizio INFORMATIVA 730 INFORMATIVA N. 35 Prot. 3220 DATA 14.04.2008 Settore: Oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI Misura fiscale a sostegno dei contribuenti a basso reddito (c.d. incapienti) e modalità di compilazione del nuovo quadro R Riferimenti: D.L. n. 159/2007, C.M. n. 68/2007, C.M. n. 34/2008. Con la presente informativa si vuole esaminare la nuova misura fiscale introdotta dall art. 44, D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, prevista a favore dei contribuenti a basso reddito (il c.d. bonus incapienti ) e la relativa modalità di fruizione in sede di dichiarazione dei redditi. Il bonus incapienti consiste nell attribuzione ai contribuenti che soddisfano determinati requisiti di un rimborso forfetario di 150,00, aumentato di ulteriori 150,00 per ogni eventuale familiare che risultava a carico nell anno 2006. Pertanto, il bonus può essere attribuito al contribuente anche qualora il familiare fiscalmente a carico per l anno 2006 non risulti più a carico nell anno 2007. Un contribuente incapiente nell anno 2006 aveva un figlio fiscalmente a carico (50%); nel 2007 il figlio intraprende attività lavorativa percependo redditi pari ad 15.322,00. Nonostante nell anno 2007, il figlio non sia più fiscalmente a carico, il padre potrà fruire del bonus (al 50%) per l anno 2006. E bene precisare che, sebbene la normativa parli di detrazione fiscale, il bonus in realtà non deve essere inteso come una somma da detrarre al fine di ottenere un risparmio dell imposta, ma è da intendersi quale rimborso forfetario che il contribuente otterrà in busta paga/rata pensione in aggiunta all eventuale credito IRPEF rimborsato dal proprio sostituto d imposta. L importo di 150,00, se riconosciuto, spetta per intero, senza dover operare alcun rapporto all anno. Inoltre, si ricorda che il bonus (esposto nel Mod. 730-3/2008, al rigo 34), non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini del calcolo dell IRPEF e delle relative addizionali dovute per l anno d imposta 2007. REQUISITI PER LA RICHIESTA DEL BONUS FISCALE Sono interessati a tale agevolazione fiscale solo i contribuenti che nell anno 2006 hanno avuto: un imposta netta pari a zero (rigo 22, Mod. 730-3/2007 redditi 2006); redditi di pensione, di lavoro dipendente o assimilati, di importo non superiore a 50.000,00. Per eventuali problemi di ricezione telefonare allo 0461/805605
Informativa n. 35 - pagina 2 di 4 Il rimborso è riconosciuto solo al contribuente residente in Italia negli anni 2006 e 2007 e che non è stato fiscalmente a carico di altri soggetti nell anno 2006. In altre parole, il bonus non è riconosciuto ai soggetti che hanno presentato un reddito complessivo inferiore a 2.840,51. Requisiti per avere il bonus fiscale Imposta netta 2006 pari a zero reddito complessivo 2006 < 50.000 residenza in Italia nel 2006 e nel 2007 Non essere fiscalmente a carico di altri nel 2006 Un contribuente presenta nel 2006 un reddito di 70.000,00 ed ha a proprio carico la moglie che nello stesso anno ha percepito un reddito di lavoro autonomo occasionale pari a 1.521,00. I coniugi non possono fruire del bonus fiscale: il marito ha un imposta netta elevata ed un reddito > di 50.000,00; la moglie, pur presentando i requisiti per beneficiare dell agevolazione fiscale (imposta netta pari a zero), non può fruire del bonus in quanto per il 2006 è risultata fiscalmente a carico di altro soggetto (marito). La Circolare n. 68/2007, nell individuare le condizioni di fruibilità del beneficio fiscale, ha precisato che il bonus deve essere riconosciuto anche ai contribuenti esonerati dall obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi per il 2006, a condizione che l imposta 2006, (applicabile al reddito complessivo, ridotto della no tax area e della no tax family area) sia stata pari a zero. Possono quindi beneficiare del bonus anche i pensionati con reddito da pensione inferiore a 7.500, redditi da terreni inferiori a 185,92 e reddito da immobili adibiti ad abitazione principale. Il bonus fiscale spetta, inoltre, anche ai soggetti che nel 2006 hanno percepito un reddito complessivo inferiore alla c.d deduzione per la no tax area. Per aver diritto al bonus fiscale è necessaria l esistenza di un reddito complessivo. Tale precisazione è stata fornita dalla Circolare dell Agenzia delle Entrate n. 68/2007 e successivamente confermata dalla Circolare n. 34/2008. Entrambe puntualizzano che avere un imposta netta pari a zero (primo requisito richiesto), presuppone aver prodotto un reddito complessivo nell anno anche se poi, per effetto di detrazioni e deduzioni spettanti, alla fine tale imposta netta risulta essere pari a zero. Pertanto i soggetti che nell anno 2006 non hanno percepito alcun tipo di reddito, non hanno diritto a richiedere il bonus incapienti.
Informativa n. 35 - pagina 3 di 4 Il soggetto che ha percepito nel 2006 un assegno di mobilità o disoccupazione (in possesso del requisito d imposta netta pari a zero), potrà fruire del bonus fiscale in quanto tali somme si considerano sostitutive di un reddito di lavoro dipendente. Diversamente, non potranno fruire di tale beneficio i disoccupati che nell anno 2006: hanno percepito un assegno/indennità non superiore ad 2.840,51, in quanto fiscalmente a carico di altri; non hanno percepito alcun tipo di assegno/indennità PRESENZA DI FAMILIARI A CARICO Nel caso in cui il contribuente nell anno 2006 abbia avuto dei familiari fiscalmente a carico, in aggiunta al bonus spettante per sé, gli viene riconosciuto un ulteriore rimborso di 150,00 per ogni familiare (*), come risulta dalla situazione dei carichi di famiglia esposta nel riquadro familiari a carico della dichiarazione dei redditi dello scorso anno (Mod. 730/2007 o Unico 2007 per i redditi 2006). E importante ricordare che per tali familiari la condizione di familiare fiscalmente a carico, deve essere posseduta e verificata (e non è suscettibile di modifiche) solo in relazione all anno 2006 e non all anno 2007, come peraltro ribadito nella recente Circolare 4 aprile 2008 n. 34/E. (*) Si precisa che per familiari s intendono solo quelli di cui all art. 433 del C.c. Qualora nell anno 2006 il familiare dovesse risultare a carico di più soggetti (si pensi ai figli a carico di entrambi i genitori), l importo del bonus di 150,00 per il familiare deve essere ripartito proporzionalmente tra i soggetti interessati. Ogni genitore potrà quindi beneficiare di un rimborso forfetario proporzionato alla percentuale di deduzione per il familiare fruita in dichiarazione per l anno d imposta 2006. Naturalmente entrambi i soggetti (padre/madre) dovranno possedere il requisito dell imposta netta 2006 pari a zero; diversamente, qualora tale requisito sia posseduto da un solo genitore, una parte del bonus non potrà essere attribuita. La signora Barbara Rossi lavora part-time come dipendente nella società Alfa e ha un figlio. Nell anno 2006 aveva un reddito complessivo pari a 12.000 ed il figlio risultava fiscalmente a carico al 50% con il marito. La sua imposta netta in sede di dichiarazione dei redditi è risultata essere pari a zero. Il coniuge per l anno 2006 ha invece avuto un imposta netta pari a 7.424,00. Ciò significa che il marito non potrà beneficiare dell agevolazione fiscale (né per sé, né per il figlio a carico), in quanto l imposta netta 2006 non è stata pari a zero. Al bonus di 150,00 spettante alla signora Rossi deve essere aggiunto quello spettante per il figlio, rapportato però alla percentuale di deduzione dei carichi di famiglia indicata nella dichiarazione presentata per l anno 2006 (50%): 150,00 x 50% = 75,00 (bonus fiscale per il figlio a carico) Totale bonus incapienti spettante: 150,00 + 75,00 = 225,00.
Informativa n. 35 - pagina 4 di 4 Diversamente da quanto accade per usufruire delle deduzioni per i carichi di famiglia, si noti che, per il bonus incapienti, non deve essere effettuato alcun rapporto ai mesi per i quali il familiare è risultato a carico nell anno 2006. CONTRIBUENTE DECEDUTO Il contribuente che nel 2006 aveva imposta pari a zero e che rispetta tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa per ricevere il bonus fiscale, ma che nel frattempo è deceduto, ha diritto ugualmente all agevolazione per l intero ammontare ( 150,00), senza necessità di ragguaglio ad anno. Tale precisazione è fornita dalla Circolare dell Agenzia delle Entrate n. 34/2008 che, in risposta ad uno specifico quesito, dispone: D Un contribuente che nel 2006 aveva un imposta pari a zero e reddito complessivo inferiore a 50.000 euro e che nel frattempo è deceduto, ha diritto al bonus? Se sì, quali sono le modalità per richiederlo da parte degli eredi? R.: L ammontare del beneficio (150 euro) è stabilito dalla norma quale rimborso forfetario. Per tale ragione, ove ne ricorrano i presupposti, il bonus spetta per la sua intera misura senza necessità di operare un ragguaglio se le situazioni cui si ricollega abbiano durata inferiore all anno. Il bonus riferito ai contribuenti deceduti può essere richiesto con la dichiarazione dei redditi resa dagli eredi ovvero, sempre dagli eredi, mediante l apposito modello approvato con provvedimento del direttore dell Agenzia delle entrate 11 marzo 2008. Un pensionato con imposta netta per l anno 2006 pari a zero è deceduto nel corso del 2007. Al deceduto spetterà il bonus di 150,00 che sarà richiesto ed erogato agli eredi. Un importante riflessione va tuttavia effettuata sul termine riportato nel quesito della Circolare: nel frattempo è deceduto. Infatti, l agevolazione fiscale spetta non solo ai soggetti deceduti nel corso del 2007 ma anche a quelli deceduti nel corso del 2006. La differenza sostanziale tra le due casistiche riguarda unicamente il metodo di recupero del bonus fiscale. Il rimborso forfetario potrà infatti essere richiesto dagli eredi presentando: il Mod. UNICO 2008 PF (redditi 2007) a nome del de cuius qualora il decesso sia avvenuto nel corso del 2007; l apposito modello di richiesta di rimborso (approvato con Provvedimento 11 marzo 2008) qualora il decesso sia avvenuto nell anno 2006 oppure sia avvenuto nel 2007 ed il de cuius risulta esonerato dalla presentazione della dichiarazione dei redditi.