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Percorsi di dematerializzazione Comunità Montana Valli del Verbano 13/03/2015

Gli atti formati con strumenti informatici, i dati e i documenti informatici delle pubbliche amministrazioni, costituiscono informazione primaria ed originale da cui è possibile effettuare, su diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge. Partendo dalla consapevolezza che il percorso strategico denominato amministrazione digitale sviluppatosi a partire dalle innovazioni normative introdotte dagli inizi degli anni 90 deve essere visto come un percorso evolutivo, possiamo riassumere tale percorso evidenziando alcuni riferimenti, nella normativa vigente, ai documenti, ai dati e agli atti amministrativi : Art.3,comma 2 del Decreto legislativo 12 febbraio 1993 n. 39 Gli atti amministrativi adottati da tutte le pubbliche amministrazioni sono di norma predisposti tramite i sistemi informativi automatizzati. Art. 15, comma 2 della Legge 15 marzo 1997 n. 59 Gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445

Le pubbliche amministrazioni provvedono entro il 1 gennaio 2004 a realizzare o revisionare sistemi informativi automatizzati finalizzati alla gestione del protocollo informatico e dei procedimenti amministrativi in conformità alle disposizioni del presente testo unico ed alle disposizioni di legge sulla tutela della riservatezza dei dati personali, nonché dell'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e dei relativi regolamenti di attuazione. Legge 15 marzo 1997, n. 59 "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa" Art. 15.... 2. Gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge Il primo sistema informatico obbligatorio - DPR 28 dicembre 2000 n. 445 Dlgs. 12 febbraio 1993 n. 39 Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche. Legge 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Norme che rimangono con l'entrata in vigore del DPR 445/2000 tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di trasmissione delle dichiarazioni fiscali; il D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 in materia di imposta di bollo; gli articoli 18 (Autocertificazione) e 30 (Atti di notorietà) della legge 7 agosto 1990 n. 241; l'articolo 2, comma 15, secondo periodo della legge 24 dicembre 1993 n. 537 (conservazione dei documenti di interesse storico, artistico e culturale); tutte le disposizioni legislative in materia di conservazione di beni archivistici. le disposizioni in materia di dati personali di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675; fino alla loro sostituzione, i regolamenti ministeriali, le direttive e i decreti ministeriali a contenuto generale, nonché le regole tecniche già emanate alla data di entrata in vigore del presente testo unico; Dlgs. 12 febbraio 1993 n. 39 Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche. Legge 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritt o di accesso ai documenti amministrativi.

Fino ad arrivare a quanto definitivamente fissato dal Codice dell'amministrazione digitale (D.L. 82/2005 e ss.mm.). Articolo 23-ter, comma 1 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82 Gli atti formati dalle pubbliche amministrazioni con strumenti informatici, nonché i dati e i documenti informatici detenuti dalle stesse, costituiscono informazione primaria ed originale da cui è possibile effettuare, su diversi o identici tipi di supporto, duplicazioni e copie per gli usi consentiti dalla legge.

Il comma 1, all articolo 12 Norme generali per l'uso delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni nell'azione amministrativa, definisce gli obiettivi: Le pubbliche amministrazioni nell'organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione, nonché per la garanzia dei diritti dei cittadini e delle imprese Questo comma, riprende ed amplia quanto già previsto dall articolo 3-bis della Legge 241/90 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Parole chiave EFFICIENZA EFFICACIA ECONOMICITÀ TRASPARENZA IMPARZIALITÀ SEMPLIFICAZIONE PARTECIPAZIONE GARANZIA DEI DIRITTI (DI CITTADINI E IMPRESE) La validità dei documenti è indipendente dal supporto

Per perseguire tali obietti, l articolo 15 Digitalizzazione e riorganizzazione al comma 1 Recita: La riorganizzazione strutturale e gestionale delle pubbliche amministrazioni volta al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 12, comma 1, avviene anche attraverso il migliore e più esteso utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nell'ambito di una coordinata strategia che garantisca il coerente sviluppo del processo di digitalizzazione. E il successivo comma 2 indica quali percorsi organizzativi bisogna attuare: In attuazione del comma 1, le pubbliche amministrazioni provvedono in particolare a razionalizzare e semplificare i procedimenti amministrativi, le attività gestionali, i documenti, la modulistica, le modalità di accesso e di presentazione delle istanze da parte dei cittadini e delle imprese, assicurando che l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione avvenga in conformità alle prescrizioni tecnologiche definite nelle regole tecniche.

art. 6, comma 1, lett. a) del D.L. n. 179 del 18 ottobre 2012 (convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221) modifica l art. 47 del CAD prevedendo in capo alle Pubbliche Amministrazioni, al di là dell'eventuale responsabilità per danno erariale, l'ipotesi di responsabilità dirigenziale e disciplinare nel caso in cui le stesse mancassero di comunicare fra loro i documenti, mediante posta elettronica o in cooperazione applicativa.

Norme abrogate nel DPR 445/2000 e ridefinite dal CAD SEZIONE II - DOCUMENTO INFORMATICO SEZIONE III - TRASMISSIONE DI DOCUMENTI (artt. 14, 16, 17) Art. 20 - Copie di atti e documenti informatici SEZIONE V - FIRME ELETTRONICHE Art. 51 - Sviluppo dei sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni

Il cuore del cad Quali sono i diritti dei cittadini e delle imprese? 1) l'uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni Articolo 3, comma 1 2) la partecipazione al procedimento amministrativo e il diritto di accesso ai documenti amministrativi Articolo 4, comma 1 3) [la trasmissione di] ogni atto e documento alle pubbliche amministrazioni con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione Articolo 4, comma 2 4) l'effettuazione dei pagamenti [spettanti alle pubbliche amministrazioni ] con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione Articolo 5, comma 1 5) La presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione Articolo 5-bis, comma 1

Le azioni della Pubblica Amministrazione locale attraverso l'uso delle tecnologie ICT per garantire l'esercizio dei diritti di cittadini e imprese 1) Per le comunicazioni [che necessitano di una ricevuta di invio e di consegna] utilizzano la posta elettronica certificata Articolo 6, comma 1 2) Le pubbliche amministrazioni provvedono alla riorganizzazione ed aggiornamento dei servizi resi sulla base delle reali esigenze dei cittadini e delle imprese Articolo 7, comma 1 3) favoriscono una maggiore partecipazione dei cittadini, anche residenti all'estero, al processo democratico e per facilitare l'esercizio dei diritti politici e civili sia individuali che collettivi Articolo 9, comma 1 4) Lo sportello unico per le attività produttive eroga i propri servizi verso l'utenza in via telematica Articolo 11, comma 1 5) [Utilizzando esclusivamente le tecnologie dell'informazione e della comunicazione]... adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese Articolo 5-bis, comma 1

D.L. n. 179/2012, (convertito in L. 221/12) obbligo per le pubbliche amministrazioni di accettare i pagamenti - a qualsiasi titolo dovuti - anche con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, modifica l'articolo 5 del cad a far data dal 1 giugno 2013 DPCM 03.12.2013 Art. 23, co. 2 - Protocollo informatico il quale dispone che entro il 11/10/2015 Le pubbliche amministrazioni adeguano i propri sistemi di gestione dei documenti alle regole tecniche in materia di gestione documentale, provvedendo ad aggiornare i propri sistemi di protocollo informatico predisponendo il manuale della gestione documentale. DPCM 03.12.2013 Art. 14, co. 2 in ordine alla Conservazione digitale a norma il quale dispone che entro il 11/04/2017 I sistemi di conservazione sono adeguati al manuale di conservazione. DPCM 13.11.2014 a rt. 17, co. 2 in ordine al Documento informatico il quale dispone che entro il 11/08/2016 Le pubbliche amministrazioni adeguano i propri sistemi di gestione informatica dei documenti e l' Art. 9, co. 2 dispone che le pubbliche amministrazioni ai sensi dell art. 40, comma 1, del CAD formano gli originali dei propri documenti attraverso gli strumenti informatici riportati nel manuale di gestione, ovvero acquisendo le istanze, le dichiarazioni e le comunicazioni di cui agli artt. 5-bis, 40-bis e 65 del Codice. DM 55/2013 - DL 66/2014 in ordine alla Fatturazione elettronica il quale dispone che entro il 31/03/2015 tutte le pubbliche amministrazioni dovranno accettare (e quindi gestire e conservare) esclusivamente fatture elettroniche, vale a dire documenti informatici, con effetti rilevanti;

D.L. 24 giugno 2014 n. 90, convertito con Legge 11 agosto 2014 n.114, Non solo cad Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, (16/02/2015) le amministrazioni di cui ai commi 2 e 3 approvano un piano di informatizzazione delle procedure per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni che permetta la compilazione on line con procedure guidate accessibili tramite autenticazione con il Sistema pubblico per la gestione dell identità digitale di cittadini e imprese. Le procedure devono permettere il completamento della procedura, il tracciamento dell istanza con individuazione del responsabile del procedimento e, ove applicabile, l indicazione dei termini entro i quali il richiedente ha diritto ad ottenere una risposta. Il piano deve prevedere una completa informatizzazione.

Non solo cad GLI ORIZZONTI : AGENDA DIGITALE ITALIANA http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/agenda-digitale-italiana AGENDA DIGITALE LOMBARDA http://www.agendadigitale.regione.lombardia.it/cs/satellite?c=page&childpagename=

Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 - Codice dell'amministrazione Digitale Art. 51. Sicurezza dei dati, dei sistemi e delle infrastrutture delle pubbliche amministrazioni Il nuovo CAD contiene disposizioni importanti sia sulla continuità operativa, sia sul disaster recovery. Le Pubbliche Amministrazioni dovranno predisporre appositi piani di emergenza idonei ad assicurare, in caso di eventi disastrosi, la continuità delle operazioni indispensabili a fornire i servizi e il ritorno alla normale operatività. Costruire nei confronti del digitale la stessa fiducia che si ha nei confronti della carta

Non solo cad Fruibilità del dato e open data (art. 52 e 58) Le Pubbliche Amministrazioni non possono richiedere informazioni di cui già dispongono. Per evitare che il cittadino debba fornire più volte gli stessi dati, le amministrazioni titolari di banche dati predisporranno apposite convenzioni aperte per assicurare l'accessibilità delle informazioni in proprio possesso da parte delle altre pubbliche amministrazioni, assicurando la gratuità dell accesso e la pubblicazione dei dati in formato aperto in modo che possano essere rielaborabili da terzi. Siti pubblici e trasparenza (art. 54) Il D.Lgs 150/09 detta stringenti principi per la trasparenza delle amministrazioni pubbliche utilizzando come principale strumento di pubblicità i siti Internet pubblici. La successiva direttiva 105 della Commissione Indipendente per la Valutazione, Integrità e Trasparenza della PA (CIVIT) elenca con precisione quali sono i dati e le notizie che ciascuna amministrazione deve inserire nel proprio sito Internet.

Non solo cad decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33 (D.lgs n.33/2013) recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni". Riordinare, in un unico corpo normativo, le numerose disposizioni legislative in materia di obblighi di informazione, trasparenza e pubblicità da parte delle pubbliche amministrazioni, stratificatesi nel corso degli anni, Introdurre ulteriori obblighi di pubblicazione di dati ed ulteriori importanti adempimenti Uniformare gli obblighi e le modalità di pubblicazione per tutte le pubbliche amministrazioni definite nell art. 1, comma 2 del D.lgs 165/2001 e per gli enti controllati o partecipati Definire ruoli, responsabilità e processi in capo alle pubbliche amministrazioni e agli organi di controllo

Il modello di Cooperazione Valli del Verbano Convenzione per la gestione associata servizi ict REALIZZAZIONE DI UN CENTRO SERVIZI TERRITORIALI (CST) secondo quanto indicato nel progetto generale PISL 2012/2014; GESTIONE, EVOLUZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL DATAWAREHOUSE ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA GIT (DWH) al fine di rendere fruibili le banche dati indipendenti ed autonome dell Ente, oggetto di scambio nell esercizio di pubbliche funzioni, facilitandone del punto di vista tecnico la interconnessione, nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali; GESTIONE ED INTEGRAZIONE nel DWH della banca dati delle attività produttive gestita da IMPRESAINUNGIORNO per l'erogazione del servizio in forma associata del SUAP GESTIONE ED EROGAZIONE SERVIZI CARTOGRAFICI: WEB GIS (WG); REALIZZAZIONE SISTEMI DI COMUNICAZIONE e sviluppo della rete VPN onde favorire la cooperazione e l integrazione fra tutte le componenti del sistema informativo-informatico degli Enti; REALIZZAZIONE il portale servizi web della Comunità Montana con particolare attenzione alle caratteristiche dei sistemi di CMS ed in relazione alla tematica dell accessibilità (L. 4/2004) ed usabilità, al fine di razionalizzare ed uniformare le modalità di comunicazione e di avviare percorsi verso le tecnologie open source, nel rispetto delle normative sulla trasparenza e l anticorruzione. GESTIONE in modalità multiente il portale dei pagamenti secondo il progetto presentato il 9/8/2013