AUTOCERTIFICAZIONE = Strumento di semplificazione

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1 AUTOCERTIFICAZIONE = Strumento di semplificazione Anche se Non è corretto parlare di autocertificazione, ma di sistema delle DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI 1 1

2 Sistema delle dichiarazioni sostitutive= modifica di prospettiva dell'azione amministrativa, perché consente ai soggetti che entrano in contatto con le amministrazioni di non dover fornire obbligatoriamente i certificati o, comunque, i documenti a comprova di situazioni, fatti, stati e qualità. 2 2

3 Sistema delle dichiarazioni sostitutive= Sono sufficienti: 1. le dichiarazioni sostitutive dei certificati o documenti medesimi; 2. le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà. 3 3

4 Articolo 1, lettera f), del Dpr 445/2000 certificato = il documento rilasciato da una amministrazione pubblica avente funzione di ricognizione, riproduzione o partecipazione a terzi di stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche 4 4

5 Articolo 1, lettera g), del Dpr 445/2000 dichiarazione sostitutiva di certificazione = il documento sottoscritto dall'interessato, prodotto in sostituzione dei certificato 5 5

6 Articolo 1, lettera h), del Dpr 445/2000 dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà= il documento, sottoscritto dall'interessato, concernente stati, qualità personali e fatti, che siano a diretta conoscenza del dichiarante, reso nelle forme previste dal Dpr 445/

7 OBBLIGO DI ACCETTARE LE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE corrispondente al DIVIETO DI CHIEDERE CERTIFICATI 7 7

8 Ddl - sviluppo: a) all articolo 40 la rubrica è sostituita dalla seguente: 40, (L) Certificati, e sono premessi i seguenti commi: 01. Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi 8 8

9 Ddl - sviluppo: abolizione art. 41, c. 2, Dpr 445/ I certificati anagrafici, le certificazioni dello stato civile, gli estratti e le copie integrali degli atti di stato civile sono ammessi dalle pubbliche amministrazioni nonché dai gestori o esercenti di pubblici servizi anche oltre i termini di validità nel caso in cui l'interessato dichiari, in fondo al documento, che le informazioni contenute nel certificato stesso non hanno subìto variazioni dalla data di rilascio. Il procedimento per il quale gli atti certificativi sono richiesti deve avere comunque corso, una volta acquisita la dichiarazione dell'interessato. Resta ferma la facoltà di verificare la veridicità e la autenticità delle attestazioni prodotte. In caso di falsa dichiarazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo

10 Ddl - sviluppo: all articolo 43, il comma 1 è sostituito dal seguente: 1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall interessato. 10 Testo vigente: Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi non possono richiedere atti o certificati concernenti stati, qualità personali e fatti che risultino elencati all art. 46, che siano attestati in documenti già in loro possesso o che comunque esse stesse siano tenute a certificare. In luogo di tali atti o certificati i soggetti indicati nel presente comma sono tenuti ad acquisire d ufficio le relative informazioni, previa indicazione, da parte dell interessato, dell amministrazione competente e degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall interessato. 10

11 Ddl - sviluppo: dopo l articolo 44 è inserito il seguente: 44-bis. Acquisizione d ufficio di informazioni 1.(L) Le informazioni relative alla regolarità contributiva (DURC) sono acquisite d ufficio, ovvero controllate ai sensi dell articolo 71, dalle pubbliche amministrazioni procedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore. Ove si tratti di organismi di diritto pubblico le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d ufficio dall ente pubblico che lo finanzia o che lo controlla, ovvero che ne ha nominato i componenti dell organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza 11 11

12 Ddl - sviluppo: Il ddl sviluppo punta decisamente su una maggiore forza vincolante delle dichiarazioni sostitutive dei certificati e sull intensificazione dell obbligo di acquisire direttamente documenti e informazioni. Manca, tuttavia, ed è una carenza molto grave, l obbligo simmetrico a quello di accedere agli atti, di rendere disponibili le banche dati alle amministrazioni attive. L esempio migliore è il Durc: l impossibilità di accedere direttamente alle banche dati rende ancora macchinosa e lenta l acquisizione delle informazioni sulla regolarità contributiva

13 Ddl - sviluppo: l articolo 72 è sostituito dal seguente: (L) 72. Responsabilità in materia di accertamento d ufficio e di esecuzione dei controlli 1.Ai fini dell accertamento d ufficio di cui all an. 43, dei controlli di cui all articolo 71 e della predisposizione delle convenzioni quadro di cui all an. 58 del CAD, le amministrazione certificanti individuano un ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti. 2. Le amministrazioni certificanti, per il tramite dell ufficio di cui al comma 1, individuano e rendono note, attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell amministrazione, le misure organizzative adottate per l efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d ufficio dei dati e per l effettuazione dei controlli medesimi, nonché le modalità per la loro esecuzione. 3. La mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri d ufficio e viene in ogni caso presa in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei responsabili dell omissione. 13 Testo vigente Ai fini dei controlli di cui all articolo 71 le amministrazione certificanti individuano e rendono note le misure organizzative adottate per l efficiente, efficace e tempestiva esecuzione dei controlli medesimi e le modalità per la loro esecuzione. (R) 2. La mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri d ufficio. 13

14 Articolo 74, comma 1, del Dpr 445/2000= costituisce violazione dei doveri d'ufficio la mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà

15 Articolo 74, comma 1, del Dpr 445/2000 Letta al contrario, la norma configura, nei confronti dei responsabili del procedimento delle amministrazioni, il divieto di chiedere l'esibizione dei certificati, nei casi in cui è ammessa la presentazione delle dichiarazioni sostitutive

16 SANZIONI PER LA VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI CHIEDERE CERTIFICATI Il divieto è sanzionato in modo molto grave, poiché la formula della violazione dei doveri d'ufficio, richiama sia le sanzioni disciplinari, sia la sanzione penale prevista dall'articolo 328, comma 2, del codice penale

17 VALORE DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE = Sostituiscono sempre il certificato o l'atto, in via definitiva. Non occorre, in altre parole, che il certificato o l'atto sostituito sia mai emanato

18 Il decreto sviluppo accentua quanto rilevato prima: all articolo 74, comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente: Costituiscono altresì violazioni dei doveri d ufficio: a) la richiesta e l accettazione di certificati o di atti di notorietà nei casi in cui, ai sensi dell articolo 43, ci sia l obbligo del dipendente di accettare la dichiarazione sostitutiva; (R) b) il rifiuto da parte del dipendente addetto di accettare l attestazione di stati, qualità personali e fatti mediante l esibizione di un documento di riconoscimento; (R) c) la richiesta e la produzione, da parte rispettivamente degli ufficiali di stato civile e dei direttori sanitari, del certificato di assistenza al parto ai fini della formazione dell atto di nascita. (R) d) il rilascio di certificati non conformi a quanto previsto all articolo 40, comma

19 Funzione delle dichiarazioni sostitutive di Certificazioni Con la dichiarazione sostitutiva di certificazioni: il cittadino afferma e dà per vere alcune informazioni, delle quali egli è al corrente, relative a stati, fatti o qualità risultanti nelle banche dati delle amministrazioni pubbliche, quali albi, elenchi, registri o fascicoli relativi a 19 singole procedure. 19

20 Funzione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà Riguarda fatti, stati e qualità che, pur essendo "notori" (dimostrabili con prove) non sono certificabili da parte delle amministrazioni pubbliche, perchè le informazioni in essi contenute non sono contenute in albi, elenchi, registri o dati in possesso delle amministrazioni stesse

21 Funzione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà DSAN= modalità generale con la quale il cittadino può provare (fino a dimostrazione del contrario) fatti non comprovabili mediante le dichiarazioni sostitutive di certificazioni

22 Modalità di presentazione delle istanze o delle dichiarazioni alle amministrazioni Tutte le istanze e le dichiarazioni possono essere inviate per fax o telematicamente, mediante i sistemi di posta elettronica. Particolare privilegio ha la Pec: sistema di comunicazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi 22 22

23 Modalità di presentazione delle istanze o delle dichiarazioni alle amministrazioni Articolo 3, comma 1, codice amministrazione digitale (Cad): I cittadini e le imprese hanno diritto a richiedere ed ottenere l'uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni, con i soggetti di cui all' articolo 2, comma 2, e con i gestori di pubblici servizi ai sensi di quanto previsto dal presente codice 23 23

24 Le dichiarazioni TELEMATICHE sono valide solo se (art. 38, comma 2, dpr 445/2000): 1.sono sottoscritte mediante la firma digitale; 2.sono sottoscritte attraverso l'uso della carta d'identità elettronica. 3.se effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n

25 Dichiarazioni TELEMATICHE art. 65 Cad: 1. Le istanze e le dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica ai sensi dell' articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide: a) se sottoscritte mediante la firma digitale, il cui certificato è rilasciato da un certificatore accreditato; b) ovvero, quando l'autore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica o della carta nazionale dei servizi, nei limiti di quanto stabilito da ciascuna amministrazione ai sensi della normativa vigente; c) ovvero quando l'autore è identificato dal sistema informatico con i diversi strumenti di cui all' articolo 64, comma 2, nei limiti di quanto stabilito da ciascuna amministrazione ai sensi della normativa vigente nonché quando le istanze e le dichiarazioni sono inviate con le modalità di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 ; c-bis) ovvero se trasmesse dall'autore mediante la propria casella di posta elettronica certificata purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via telematica secondo modalità definite con regole tecniche adottate ai sensi dell' articolo 71, e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato. In tal caso, la trasmissione costituisce dichiarazione vincolante ai sensi dell' articolo 6, comma 1, secondo periodo. Sono fatte salve le disposizioni normative che prevedono l'uso di specifici sistemi di 25 trasmissione telematica nel settore tributario. 25

26 Dichiarazioni TELEMATICHE art. 65 Cad: 2. Le istanze e le dichiarazioni inviate o compilate sul sito secondo le modalità previste dal comma 1 sono equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento. Ciò significa che non è necessario corredare queste domande o istanze con i documenti di identità

27 Negli altri casi le dichiarazioni inviate per via telematica non sono valide: non sono utilizzabili ai fini del procedimento amministrativo

28 Modalità per la sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni Basta la semplice sottoscrizione Ai sensi, infatti, del combinato disposto degli articoli 21, 38 e 46 del Dpr 445/2000 per le dichiarazioni sostitutive di certificazioni non è prevista alcuna particolare formalità di apposizione della sottoscrizione, ai fini della loro validità

29 Modalità per la sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà Debbono essere necessariamente sottoscritte nei seguenti modi: 1.in presenza del dipendente addetto; 2.non in presenza del dipendente spedite in forma cartacea, (ad esempio, via posta o corriere) unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del 29 sottoscrittore; 29

30 Controllo sulle dichiarazioni= SUCCESSIVO Anche a CAMPIONE OBBLIGATORIO 30 30

31 Interrelazioni tra norme sul procedimento amministrativo e riforma-brunetta Articolo 4 Cad: Partecipazione al procedimento amministrativo informatico. 1. La partecipazione al procedimento amministrativo e il diritto di accesso ai documenti amministrativi sono esercitabili mediante l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione secondo quanto disposto dagli articoli 59 e 60 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n Ogni atto e documento può essere trasmesso alle pubbliche amministrazioni con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione se formato ed inviato nel rispetto della vigente normativa. Dovere delle pubbliche amministrazioni di attrezzarsi per la gestione telematica ed informatica dei procedimenti amministrativi (vedi Suap). Ai sensi dell art. 5, comma 2, gli obiettivi delle p.a. devono, tra le altre caratteristiche, essere: c) tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli interventi; e) commisurati ai valori di riferimento derivanti da standard definiti a livello nazionale e internazionale, nonchè da comparazioni con amministrazioni omologhe

32 Interrelazioni tra norme sul procedimento amministrativo e riforma- Brunetta Articolo 5-bis Cad: Comunicazioni tra imprese e amministrazioni pubbliche. 1. La presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Con le medesime modalità le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese

33 Interrelazioni tra norme sul procedimento amministrativo e riforma- Brunetta Articolo 7 Cad: Qualità dei servizi resi e soddisfazione dell'utenza. 1. Le pubbliche amministrazioni provvedono alla riorganizzazione ed aggiornamento dei servizi resi; a tale fine sviluppano l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, sulla base di una preventiva analisi delle reali esigenze dei cittadini e delle imprese, anche utilizzando strumenti per la valutazione del grado di soddisfazione degli utenti Art. 8, c. 1, lett. a) d.lgs 150/2009, ambiti di valutazione della performance organizzativa: a) l'attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della collettività 33 33

34 Articolo 12 Cad: Interrelazioni tra norme sul procedimento amministrativo e riforma-brunetta Norme generali per l'uso delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni nell'azione amministrativa. 1. Le pubbliche amministrazioni nell'organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione, nonché per la garanzia dei diritti dei cittadini e delle imprese di cui al capo I, sezione II, del presente decreto 1-bis. Gli organi di Governo nell'esercizio delle funzioni di indirizzo politico ed in particolare nell'emanazione delle direttive generali per l'attività amministrativa e per la gestione ai sensi del comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le amministrazioni pubbliche nella redazione del piano di performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, dettano disposizioni per l'attuazione delle disposizioni del presente decreto. 1-ter. I dirigenti rispondono dell'osservanza ed attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto ai sensi e nei limiti degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ferme restando le eventuali responsabilità penali, civili e contabili previste dalle norme vigenti. L'attuazione delle disposizioni del presente decreto è comunque rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale dei dirigenti. 2. Le pubbliche amministrazioni adottano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati, con misure informatiche, tecnologiche, e procedurali di sicurezza, secondo le regole tecniche di cui all' articolo 71.

35 Interrelazioni tra norme sul procedimento amministrativo e riforma-brunetta Articolo 15 Cad: Digitalizzazione e riorganizzazione. 1. La riorganizzazione strutturale e gestionale delle pubbliche amministrazioni volta al perseguimento degli obiettivi di cui all' articolo 12, comma 1, avviene anche attraverso il migliore e più esteso utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nell'àmbito di una coordinata strategia che garantisca il coerente sviluppo del processo di digitalizzazione. 2. In attuazione del comma 1, le pubbliche amministrazioni provvedono in particolare a razionalizzare e semplificare i procedimenti amministrativi, le attività gestionali, i documenti, la modulistica, le modalità di accesso e di presentazione delle istanze da parte dei cittadini e delle imprese, assicurando che l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione avvenga in conformità alle prescrizioni tecnologiche definite nelle regole tecniche di cui all' articolo

36 Interrelazioni tra norme sul procedimento amministrativo e riforma-brunetta Articolo 15 Cad: Digitalizzazione e riorganizzazione. 2-bis. Le pubbliche amministrazioni nella valutazione dei progetti di investimento in materia di innovazione tecnologica tengono conto degli effettivi risparmi derivanti dalla razionalizzazione di cui al comma 2, nonché dei costi e delle economie che ne derivano **. 2-ter. Le pubbliche amministrazioni, quantificano annualmente, ai sensi dell'articolo 27, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, i risparmi effettivamente conseguiti in attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2. Tali risparmi sono utilizzati, per due terzi secondo quanto previsto dall'articolo 27**, comma 1, del citato decreto legislativo n. 150 del 2009 e in misura pari ad un terzo per il finanziamento di ulteriori progetti di innovazione. ** Mentre l articolo 27 del d.lgs 150/2009 è probabilmente da ritenere inapplicabile, gli stessi ragionamenti possono valere per l applicazione dell articolo 16, comma 5, del d.l. 98/2011, conv. in legge 111/

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