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Provvedimento n. 6529 ( C3255 ) ALLEANZA SALUTE ITALIA/GALENITALIA L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 5 novembre 1998; SENTITO il Relatore Professor Marco D'Alberti; VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; VISTO l'atto della società Alleanza Salute Italia Spa, pervenuto in data 9 ottobre 1998; CONSIDERATO quanto segue: 1. Le parti ALLEANZA SALUTE ITALIA Spa (di seguito anche ALLEANZA SALUTE) è una società attiva, su quasi tutto il territorio nazionale, nella distribuzione all'ingrosso nel settore farmaceutico e parafarmaceutico. Il capitale sociale di ALLEANZA SALUTE è detenuto da ALLIANCE UNICHEM PLC (di seguito anche ALLIANCE), società che opera a livello europeo nella distribuzione intermedia di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici. Il fatturato realizzato da ALLIANCE nel 1997 nel mercato europeo è stato pari a circa 14.000 miliardi di lire italiane, di cui oltre 1800 miliardi realizzati in Italia tramite la controllata ALLEANZA SALUTE. GALENITALIA Spa (di seguito anche GALENITALIA) è una società che opera nella distribuzione intermedia di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici sul territorio italiano. GALENITALIA detiene l'intero capitale sociale della società Deltafarm Srl (di seguito anche DELTAFARM), impresa che al momento risulta non attiva. GALENITALIA è controllata direttamente da GEHE AG (di seguito anche GEHE), società di diritto tedesco attiva nella distribuzione all'ingrosso nel settore farmaceutico e parafarmaceutico. Il fatturato realizzato da GALENITALIA nel 1997, in Italia, è stato di circa 114 miliardi di lire. 2. Descrizione dell'operazione L'operazione in esame si articola in più fasi. Nella prima fase ALLEANZA SALUTE acquisirà da GEHE l'intero capitale sociale di GALENITALIA, venendo quindi a detenere anche il controllo di DELTAFARM. In una seconda fase, che deve realizzarsi entro il 31 dicembre 1998, DELTAFARM acquisterà i locali di proprietà di GALENITALIA; quest'ultima continuerà a utilizzarli in base a un contratto di comodato. Durante tale periodo, il contratto di acquisto di azioni stipulato dalle parti prevede che GEHE gestisca DELTAFARM e abbia diritto al risultato economico finanziario di tale società. Infine, entro il 31 gennaio 1999, GEHE acquisterà l'intero capitale sociale di DELTAFARM da GALENITALIA; DELTAFARM stipulerà con GALENITALIA un contratto di locazione per i locali di sua proprietà. Il contratto di locazione avrà una durata massima di dodici anni. E' inoltre previsto che ALLEANZA SALUTE possa acquistare DELTAFARM in qualsiasi momento durante il periodo di efficacia di tale contratto di locazione. In ogni caso, il contratto dispone che, allo scadere del periodo massimo di locazione, ALLEANZA SALUTE acquisti DELTAFARM oppure corrisponda a GEHE la differenza tra il valore contabile netto dei locali e il valore di mercato dei medesimi.

Il contratto di acquisto di azioni stipulato dalle parti contiene un patto di non concorrenza in virtù del quale GEHE si impegna, per un periodo di 18 mesi dalla cessione delle quote di GALENITALIA ad ALLEANZA SALUTE, a non esercitare nel territorio della regione Lazio, direttamente o indirettamente, alcuna attività nel settore della vendita all'ingrosso di prodotti farmaceutici. 3. Qualificazione dell'operazione L'operazione in esame, in quanto comporta l'acquisizione del controllo di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90. Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CEE n. 4064/89, così come modificato dal Regolamento CE n. 1310/97, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è superiore ai 689 miliardi di lire. Il patto di non concorrenza da parte della cedente può ritenersi una restrizione accessoria all'operazione di concentrazione in quanto il campo di applicazione e la sua durata, fissata dalle parti in 18 mesi, non oltrepassa i limiti di quanto richiesto ragionevolmente dalla realizzazione dell'operazione stessa. 4. Valutazione della concentrazione Il mercato del prodotto Le parti interessate all'operazione in oggetto sono attive nella distribuzione all'ingrosso di specialità medicinali (sia prodotti etici che medicinali di automedicazione) e di prodotti parafarmaceutici (quali prodotti cosmetici, dietetici, galenici, igienici, veterinari, ecc.). Seguendo la definizione adottata dalla Commissione e dalla Autorità in diverse decisioni 1, il mercato di prodotto rilevante è individuato nella distribuzione intermedia (o all'ingrosso) di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici realizzata da grandi operatori intermedi (full-line wholesalers), in grado, diversamente dai distributori di minori dimensioni, di rifornire le farmacie in tempi estremamente rapidi e con una gamma completa di prodotti. La rapidità nelle consegne, le capacità logistiche e l'ampiezza della gamma di prodotti disponibili sono i principali elementi che contraddistinguono e rendono difficilmente sostituibile l'attività di distribuzione all'ingrosso, denominata full- line, rispetto alla distribuzione effettuata da piccoli operatori intermedi (short-line) e dalle imprese farmaceutiche attraverso il canale corto produttore-farmacia (soprattutto per i prodotti farmaceutici). È necessario evidenziare che la distribuzione all'ingrosso di prodotti farmaceutici in Italia è disciplinata dal Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 538. Per distribuzione all'ingrosso si intende qualsiasi attività consistente nel procurarsi, detenere, fornire o esportare medicinali, salvo la fornitura di medicinali al pubblico effettuata dalle farmacie (articolo 1). Il distributore deve possedere un'autorizzazione della Regione o Provincia Autonoma in cui opera (articolo 2). Il rilascio di detta autorizzazione è subordinato all'esistenza di locali e attrezzature idonei a garantire la conservazione e la distribuzione dei farmaci e alla presenza di un responsabile laureato in farmacia o in materie analoghe (articolo 3). Inoltre, l'articolo 7 stabilisce che il distributore è tenuto a detenere almeno: a) i prodotti di cui alla tabella 2 della Farmacopea Ufficiale della Repubblica Italiana; b) il 90% delle specialità medicinali in commercio; c) almeno un medicinale preconfezionato prodotto industrialmente per ciascuna delle formulazioni comprese nel formulario nazionale della Farmacopea che risultino in commercio. La fornitura dei medicinali nell'ambito territoriale di competenza deve avvenire con la massima sollecitudine e, comunque, entro le 12 ore lavorative successive alla richiesta. Inoltre, la legge 23 dicembre 1996, n. 662, ha definito per i farmaci rimborsabili (collocati in classe a e b) i margini di competenza dei grossisti e dei farmacisti, rispettivamente nella misura del 6,65% e del 26,7% sul prezzo di vendita al pubblico al netto dell'iva. Infine, si deve evidenziare che in Italia, nel 1996, risultavano presenti oltre 215 aziende distributrici nella fase intermedia, per un totale di 312 magazzini. Nell'ambito di tali distributori i grossisti di maggiori dimensioni hanno mediamente oltre 400 addetti e un raggio di attività regionale o sovraregionale, mentre gli altri grossisti operano in aree più limitate, normalmente comprendenti più province, ma mai superiori al territorio di una regione. 1 Si veda in proposito la decisione dell Autorità C2718 COMIFAR/COMMERCIALE FARMACEUTICA del 27 marzo 1997 e le decisioni della Commissione GEHE AG/AAH plc del 3 aprile 1995, PHOENIX/COMIFAR del 20 marzo 1996 e UNICHEM/ALLIANCE SANTE del 22 dicembre 1997.

Il mercato geografico L'esistenza di normative diverse tra i vari paesi della UE, per quanto concerne, ad esempio, le licenze, l'obbligo di assortimento, i tempi di consegna e i margini sui prodotti rimborsabili, fa sì che il mercato geografico di riferimento sia di dimensione nazionale. Inoltre, dal momento che i distributori intermedi devono rifornire le farmacie in tempi estremamente rapidi, la rete distributiva dei grossisti è normalmente organizzata, all'interno di ciascun paese, a livello regionale. Infatti, i grossisti dispongono solitamente di uno o più magazzini ubicati in modo da assicurare le consegne alle farmacie situate all'interno di una regione o al massimo di più regioni limitrofe. Tale peculiarità del sistema distributivo intermedio dei prodotti farmaceutici e parafarmaceutici ha portato la Commissione e l'autorità, in diverse decisioni, a considerare il mercato geografico rilevante di dimensione infranazionale 2. Alla luce delle considerazioni sopra svolte, con riferimento soprattutto all'urgenza con cui i grossisti devono soddisfare la domanda (le forniture alle farmacie), si ritiene che il mercato geografico rilevante, relativamente alla distribuzione all'ingrosso di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici, sia da individuare a livello regionale. Peraltro, anche considerando le caratteristiche dell'offerta, la presenza non omogenea dei distributori intermedi nelle varie regioni ha indotto a ritenere che il mercato geografico rilevante debba essere circoscritto a livello regionale. Si evidenzia comunque che è possibile una parziale sovrapposizione tra regioni, nel senso che talune farmacie si riforniscono anche da grossisti localizzati in regioni limitrofe. Con riferimento all'operazione in oggetto entrambe le parti risultano presenti nelle regioni Lazio, Abruzzo e Umbria. Effetti dell'operazione La valutazione della concentrazione in oggetto richiede l'analisi degli effetti orizzontali (sia nei confronti dei distributori intermedi concorrenti che delle farmacie clienti) conseguenti alla sovrapposizione delle quote di mercato delle parti nelle regioni Lazio, Abruzzo e Umbria. Infatti, sia ALLEANZA SALUTE che GALENITALIA operano nelle tre citate regioni, la prima con magazzini a Roma, Viterbo, Chieti, Orvieto e Pescara, la seconda con un magazzino a Roma, dal quale vengono rifornite farmacie site nel Lazio, Abruzzo e Umbria (in particolare nelle province di Terni e L'Aquila). Le tabelle sottostanti riportano, per ciascuna delle tre citate regioni, le quote di mercato detenute dalle parti e dai principali concorrenti, nel 1997, nelle regioni Lazio, Umbria e Abruzzo: Tab.1: Quote di mercato nella distribuzione all'ingrosso di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici nelle regioni Lazio, Umbria e Abruzzo imprese attive nella distribuzione intermedia nella regione Lazio quote di mercato (1997) (mercato in valore: circa 1.100 miliardi di lire) La Commerciale Farm.ci Spa (gruppo Phoenix) (magazzini: Roma, 15% - 20% Monterotondo Scalo) Adivar (magazzini: Roma, Pomezia) 15 % - 20% Galenitalia 10% - 15% Alleanza Salute 5% - 10% Sofarm Srl (magazzino: isola del Liri) < 5% Donati Farmaceutici Snc (magazzino: Civitavecchia) <5% Comifar Distribuzione Spa (gruppo Phoenix) 3 (magazzino: Rieti) <5% imprese attive nella distribuzione intermedia nella regione Umbria quote di mercato (1997) (mercato in valore: circa 200 miliardi di lire) V.I.M. Spa (Città di Castello) > 30% Comifar Distribuzione Spa (gruppo Phoenix) (magazzini: Ellera 10% - 20% Umbra Corniano, Terni) Ferruzzi Medicinali Srl (magazzini: Ponte Valleceppi, Terni) 10% - 20% Alleanza Salute 5% - 10% 2 Riferimento alle decisioni riportate in nota 1. 3 La società Commerciale Farmaceutici è stata acquisita da Comifar (società del gruppo Phoenix) nel mese di marzo 1997 (provvedimento n. 4823 - C2718 Comifar/Commerciale Farmaceutica - Bollettino n.13/1997).

Galenitalia < 2% Adivar Spa < 2% imprese attive nella distribuzione intermedia nella regione Abruzzo quote di mercato (1997) (mercato in valore: circa 300 miliardi di lire) Alleanza Salute 25% - 30% Comifar Distribuzione Spa (gruppo Phoenix-magazzini: Sulmona, 15% - 20% Teramo) Adivar Spa (magazzino: Pescara) 10% - 15% Sofarmamorra Spa (magazzino: Chieti) < 5% Galenitalia < 1% I dati riportati nelle tabelle mostrano che attraverso l'operazione in esame ALLEANZA SALUTE verrà a detenere una quota compresa tra il 15% e il 20% del mercato della distribuzione intermedia di farmaci e prodotti parafarmaceutici nel Lazio, una quota tra il 5% e il 10% in Umbria (ove sono attivi operatori di maggiori dimensioni quali V.I.M., Ferruzzi, Comifar), e una quota tra il 25% e il 30% in Abruzzo (ove però GALENITALIA è presente in misura del tutto marginale, non superando l'1% del mercato della regione). Come evidenziano le tabelle, in tutte e tre le regioni interessate operano diversi distributori all'ingrosso, in particolare le società Comifar-La Commerciale, appartenenti alla multinazionale Phoenix, e Adivar, ciascuna dotata di più magazzini e di strutture distributive in grado di fornire in tempi rapidi e con vaste gamme di prodotti le farmacie localizzate sul mercato geografico rilevante. Inoltre, in considerazione del fatto che le farmacie/clienti si riforniscono da più distributori intermedi (mediamente tre o quattro grossisti), che il prezzo dei farmaci etici rimborsabili è definito dalla Commissione Unica del Farmaco (CUF) ed è comunque unico e fissato dalle case farmaceutiche su tutto il territorio nazionale anche per i farmaci a carico del cittadino, e che i margini spettanti ai grossisti e ai farmacisti sono fissati per legge (per i farmaci rimborsati), si ritiene che l'operazione di concentrazione ALLEANZA SALUTE/GALENITALIA non comporti effetti restrittivi della concorrenza né rispetto ai grossisti concorrenti né rispetto alle farmacie clienti. Infatti, l'esistenza di più fornitori per ciascuna farmacia (imprese multinazionali di notevoli dimensioni e numerose cooperative-gruppi di acquisto, dotati di più magazzini e di gamme complete di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici), la regolamentazione dei tempi di consegna (entro e non oltre le 12 ore dall'ordine) e dell'entità delle scorte (il 90% delle specialità in commercio devono essere tenute in magazzino dai grossisti), il crescente ricorso alle forniture dirette soprattutto per i prodotti parafarmaceutici (circa il 50% di tali prodotti sono riforniti con il canale corto imprese-farmacie), porta a escludere che le parti possano porre in essere politiche commerciali (di sconti, di gamma, di tempi di consegna, ecc.), indipendentemente dalle reazioni dei loro concorrenti e dei loro clienti. Si deve anche aggiungere che il mercato di prodotto interessato alla concentrazione in esame non presenta barriere tali da impedire l'accesso a nuovi operatori: l'ottenimento di un'autorizzazione regionale o provinciale non comporta tempi particolarmente lunghi e l'investimento per la costituzione di un nuovo magazzino, che mediamente fattura oltre 50 miliardi di lire, è di circa 2 miliardi. RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sui mercati interessati tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza; DELIBERA di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90. Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dell'industria, del Commercio e dell'artigianato. Il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi della legge. IL SEGRETARIO GENERALE Alberto Pera IL PRESIDENTE Giuseppe Tesauro

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