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Montoro & MONTORO & PARTNERS commercialisti News Salerno 09 settembre 2014 Ai Signori Clienti Loro Sedi AREA FINANZA Montoro CIRCOLARE & 07/2014 Partners News In n questo 1 anno numero: 2013 Credito d imposta per la ristrutturazione degli Alberghi DL ( 83/2014) Gentile Cliente, Montoro & Partners Il DL 83/2014 convertito ha introdotto un credito d'imposta per la ristrutturazione delle strutture alberghiere e per l'acquisto di mobili e componenti d'arredo. Le disposizioni attuative dell'agevolazione News n 1 anno saranno stabilite con successivo decreto attuativo. Il medesimo DL 83/2014 prevede, altresì, un credito d'imposta per la digitalizzazione delle strutture ricettive e degli operatori turistici. News 1. Premessa Il DL 31.5.2014 n. 83, entrato in vigore l'1.6.2014 e convertito nella L. 29.7.2014 n. 106, ha introdotto alcune misure di favore, sotto forma di crediti d'imposta, per la riqualificazione, il miglioramento e la digitalizzazione delle strutture alberghiere e ricettive e degli operatori turistici. Il presente intervento analizza, in particolare, l'agevolazione introdotta dall'art. 10 del DL 83/2014, in base al quale è riconosciuto alle imprese alberghiere, per il 2014, 2015 e 2016, un credito d'imposta pari al 30% delle spese sostenute (fino a 200.000,00 euro) relative agli interventi di ristrutturazione agevolati. Oltre all'agevolazione in esame, è previsto un credito d'imposta per la digitalizzazione delle strutture ricettive. Disposizioni attuative I dettagli del credito d'imposta per la ristrutturazione saranno stabiliti con successivo decreto attuativo, da emanarsi entro 3 mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione (31.7.2014); pertanto, le disposizioni attuative dovrebbero essere emanate entro il 31.10.2014. Con riferimento al contenuto del decreto di prossima emanazione, si evidenzia che, ai sensi dell'art. 10 co. 4 del DL 83/2014, saranno definiti: le tipologie di strutture alberghiere ammesse; le tipologie di interventi agevolabili, nell'ambito di quelli previsti dalla norma agevolativa; le soglie massime di spesa ammissibile per ciascuna voce di spesa sostenuta; la procedura di ammissione al credito d'imposta; Pag. 1 di 13

le modalità di recupero dell'agevolazione in caso di utilizzo illegittimo del credito d'imposta, secondo quanto previsto dall'art. 1 co. 6 del DL 40/2010. Natura non automatica dell'agevolazione L'agevolazione non ha natura automatica, essendo riconosciuta mediante un'apposita procedura che sarà definita con il suddetto decreto attuativo di prossima emanazione, al fine di rispettare il limite delle risorse complessivamente stanziate. 2. Ambito Soggettivo Ai sensi dell'art. 10 co. 1 del DL 83/2014, possono beneficiare dell'agevolazione "le imprese alberghiere esistenti all'1.1.2012".si osserva che, nella versione originaria, la norma agevolativa faceva riferimento alle "strutture ricettive"; tuttavia, a seguito delle modifiche apportate in sede di conversione in legge del DL 83/2014, l'agevolazione riguarda le "imprese alberghiere".il decreto attuativo di prossima emanazione individuerà nel dettaglio le tipologie di strutture alberghiere ammesse all'agevolazione (art. 10 co. 4 lett. a) del DL 83/2014). 2.1 Imprese Beneficiarie Considerato il generico riferimento alle "imprese" alberghiere, dal punto di vista soggettivo dovrebbero poter beneficiare del credito d'imposta in esame tutti i titolari di reddito d'impresa, a prescindere dalla forma giuridica assunta e dal regime contabile adottato. Rientrano, quindi, tra i suddetti soggetti: gli imprenditori individuali; le società e gli enti che svolgono attività commerciale, cioè: le società commerciali (snc, sas, srl, spa, sapa, società cooperative); gli enti commerciali; gli enti non commerciali che esercitano, anche marginalmente, attività commerciale; le stabili organizzazioni in Italia di imprese non residenti. 2.2 Strutture Alberghiere In attesa delle disposizioni attuative relative al credito d'imposta in esame, si osserva che, stando alla locuzione "imprese alberghiere", dovrebbero rientrare nell'agevolazione le strutture ricettive alberghiere in senso stretto7, vale a dire8: alberghi; motels1; villaggi albergo11; residence turistico-alberghieri; Dovrebbero, altresì, essere interessate dall'agevolazione le strutture ricettive extralberghiere13 (es. affittacamere, bed&breakfast), come definite dall'art. 12 del codice del turismo. Pag. 2 a 13

3.1 Strutture interessate dall'agevolazione Oggetto Dell agevolazione Il credito d'imposta di cui all'art. 10 del DL 83/2014 è riconosciuto per le spese relative a: interventi di ristrutturazione edilizia, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo; interventi di eliminazione delle barriere architettoniche; interventi di incremento dell'efficienza energetica; ulteriori interventi (es. acquisto di mobili e arredi), se destinati esclusivamente agli immobili oggetto dei suddetti interventi. 3.2 Ambito oggettivo - Tipologie e limiti di spesa massimi Nell'ambito dei suddetti interventi, il decreto attuativo dovrà precisare gli interventi effettivamente oggetto dell'agevolazione, nonché le soglie massime di spesa ammissibile per ciascuna voce di spesa (art. 10 co. 4 lett. b) e d) del DL 83/2014). 3.3 Interventi di Ristrutturazione Sono oggetto dell'agevolazione le spese relative a interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 3 co. 1 lett. b), c) e d) del DPR 380/200114. Si tratta, rispettivamente, degli interventi di: manutenzione straordinaria (lett. b); restauro e risanamento conservativo (lett. c); ristrutturazione edilizia in senso tecnico (lett. d). Esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria Sono, quindi, esclusi gli interventi di semplice manutenzione "ordinaria" di cui all'art. 3 co. 1 lett. a) del DPR 380/2001, vale a dire gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. 3.4 Manutenzione straordinaria Con riferimento agli interventi di manutenzione straordinaria, l'art. 3 co. 1 lett. b) del DPR 380/2001 considera tali le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso. 3.5 Restauro e risanamento conservativo Possono beneficiare dell'agevolazione gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Pag. 3 a 13

Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio (art. 3 co 1 lett. c) del DPR 380/2001). 3.5 Ristrutturazione edilizia in senso tecnico Sono ammessi al beneficio gli interventi di ristrutturazione edilizia "in senso stretto" di cui alla lett. d) dell'art. 3 co. 1 del DPR 380/2001, vale a dire gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, che comprendono anche il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente15, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del DLgs. 42/2004 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente. 3.6 Esemplificazioni In attesa delle disposizioni attuative, si riportano alcune esemplificazioni dei suddetti interventi, sulla base dei chiarimenti forniti in relazione alla detrazione IRPEF del 36%-50%16. 3.7 Tipologia dell'opera Definizione Esemplificazioni - Manutenzione straordinaria Gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'art. 31 co. 1 lett. b) della L. 5.8.78 n. 457, ora trasfuso nell'art. 3 co. 1 lett. b) del DPR 6.6.2001 n. 380, riguardano le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche alle destinazioni d'uso. A titolo esemplificativo, è possibile ricondurvi i seguenti lavori: la sostituzione di infissi esterni e serramenti o di persiane con serrande, con modifica di materiale o tipologia di infisso; la realizzazione e l'adeguamento di opere accessorie e pertinenziali che non comportino aumento di volumi o di superfici utili, la realizzazione di volumi tecnici, quali centrali termiche, impianti di ascensori, scale di sicurezza, canne fumarie; il rifacimento di grondaie e pluviali; la realizzazione e l'integrazione di servizi igienico-sanitari senza alterazione dei volumi e delle superfici; Pag. 4 a 13

la costruzione di una rete fognaria per allacciare un edificio privato alla fognatura pubblica, in quanto finalizzata ad integrare i servizi igienico-sanitari (cfr. ris. Agenzia delle Entrate 11.11.2002 n. 350)18; la realizzazione di chiusure o di aperture interne (costruzione di scale interne) che non modifichino lo schema distributivo delle unità immobiliari e dell'edificio; il consolidamento delle strutture di fondazione e in elevazione; il rifacimento di vespai e di scannafossi; il rifacimento della pavimentazione del cortile anche con materiali diversi; il rifacimento dell'atrio; la sostituzione di solai interpiano senza modifica delle quote d'imposta; il rifacimento di scale e rampe; la realizzazione di recinzioni, muri di cinta e cancellate (es. recinzione dell'area privata); la sostituzione di solai di copertura con materiali diversi dai precedenti; la sostituzione di tramezzi interni, senza alterazione della tipologia dell'unità immobiliare; la realizzazione di elementi di sostegno di singole parti strutturali; gli interventi finalizzati al risparmio energetico. Restauro e risanamento conservativo Gli interventi di restauro e risanamento conservativo di cui all'art. 31 co. 1 lett. c) della L. 5.8.78 n. 457, ora trasfuso nell'art. 3 co. 1 lett. c) del DPR 6.6.2001 n. 380, sono rivolti a conservare l'organismo edilizio attraverso un insieme di opere volte al consolidamento, ripristino e rinnovamento degli elementi costitutivi dell'edificio. A titolo esemplificativo, vi rientrano le seguenti opere: le modifiche tipologiche delle singole unità immobiliari per una più funzionale distribuzione; l'innovazione delle strutture verticali e orizzontali; il ripristino dell'aspetto storico-architettonico di un edificio, anche tramite la demolizione di superfetazioni; l'adeguamento delle altezze dei solai, con il rispetto delle volumetrie esistenti; l'apertura di finestre per esigenze di aerazione dei locali; interventi mirati all'eliminazione e alla prevenzione di situazioni di degrado. Gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 31 co. 1 lett. d) della L. 5.8.78 n. 457, ora trasfuso nell'art. 3 co. 1 lett. d) del DPR 6.6.2001 n. 380, sono rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. A titolo esemplificativo, è possibile ricondurvi le seguenti opere: la riorganizzazione distributiva degli edifici e delle unità immobiliari, del loro numero e delle loro dimensioni; la costruzione dei servizi igienici in ampliamento delle superfici e dei volumi esistenti; Pag. 5 a 13

il mutamento di destinazione d'uso degli edifici, secondo quanto disciplinato dalle leggi regionali e dalla normativa locale; la trasformazione dei locali accessori in locali residenziali; le modifiche agli elementi strutturali, con variazione delle quote d'imposta dei solai; gli interventi di ampliamento delle superfici; gli interventi di fedele ricostruzione di edifici demoliti, nel rispetto della sagoma e della volumetria di questi ultimi, purché rientranti nella categoria della ristrutturazione edilizia (cfr. C.M. 11.5.98 n. 121/E, 4); a tale fine rileva il titolo concessorio rilasciato dal Comune competente19; gli interventi di ampliamento di edifici esistenti, purché con tale ampliamento non si realizzino unità immobiliari utilizzabili autonomamente (cfr. C.M. 11.5.98 n. 121/E, 4); gli interventi finalizzati a rendere abitabili i sottotetti esistenti (es. trasformazione della soffitta in mansarda), purché non comportino aumento della volumetria originaria (cfr. C.M. 11.5.98 n. 121/E, 4); la trasformazione di un garage collettivo in tanti box auto indipendenti (Consiglio di Stato 16.9.94 n. 997); modifica della facciata; apertura di nuove porte e finestre. 3.8 Interventi di eliminazione delle barriere architettoniche L'art. 10 del DL 83/2014 ricomprende tra gli interventi agevolati anche quelli di eliminazione delle barriere architettoniche, in conformità alla L. 9.1.89 n. 13 e al DM 14.6.89 n. 236 (ad esempio, accessibilità e libero uso dei bagni e stanze20), anche tenendo conto dei principi della "progettazione universale" di cui alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13.12.2006, ratificata e resa esecutiva ai sensi della L. 3.3.2009 n. 18. Al riguardo, si ricorda che il DPR 380/2001 prevede, tra l'altro, che la progettazione della ristrutturazione deve comunque prevedere21: accorgimenti tecnici idonei alla installazione di meccanismi per l'accesso ai piani superiori, ivi compresi i servoscala; idonei accessi alle parti comuni degli edifici e alle singole unità immobiliari; almeno un accesso in piano, rampe prive di gradini o idonei mezzi di sollevamento; l'installazione, nel caso di immobili con più di tre livelli fuori terra, di un ascensore per ogni scala principale raggiungibile mediante rampe prive di gradini. 3.9 Interventi di incremento dell efficienza energetica Con riferimento agli interventi di incremento dell'efficienza energetica, si osserva che la norma agevolativa non specifica nel dettaglio quali siano gli interventi agevolabili. Occorre, quindi, attendere le disposizioni attuative del credito d'imposta in esame per avere chiarimenti a riguardo. Si presume, tuttavia, che rientrino Pag. 6 a 13

tra gli interventi in esame quelli già rilevanti ai fini della detrazione del 65% per la riqualificazione energetica di cui all'art. 1 co. 344-349 della L. 296/200622. 4 Ulteriori Interventi (Mobili e Arredi) Il credito d'imposta in esame è riconosciuto in favore delle imprese alberghiere anche per le spese relative a ulteriori interventi, compresi quelli per l'acquisto di beni mobili e componenti di arredo23, 24.Tali beni devono essere: destinati esclusivamente agli immobili oggetto degli interventi agevolati sopra esposti (ristrutturazione, abbattimento delle barriere architettoniche, efficientamento energetico); conservati per il "periodo di sorveglianza" previsto dalla norma agevolativa25. 4.1 Mobili e componenti d'arredo agevolati Con riferimento all'acquisto di mobili e componenti di arredo, in attesa delle disposizioni attuative del credito d'imposta in esame, è possibile fare riferimento a quanto chiarito in passato dall'agenzia delle Entrate con riferimento al "bonus mobili" di cui all'art. 16 co. 2 del DL 63/2013 convertito26.dovrebbero, pertanto, rientrare nell'agevolazione gli acquisti di27: letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione ("mobili" agevolati); porte, pavimentazioni (ad esempio, il parquet), tende e tendaggi, nonché altri complementi di arredo28. Requisito della novità La circ. Agenzia delle Entrate 29/2013 ( 3.4), con riferimento al "bonus mobili" sopra citato, ha precisato che possono essere agevolate solo le spese sostenute per gli acquisti di mobili nuovi; in particolare, ancorché la norma non richiedesse espressamente il requisito della novità, "detto requisito deve ritenersi assolutamente implicito nella ratio della disposizioni, diretta a stimolare il settore produttivo di riferimento, effetto non ottenibile se fossero agevolate le spese sostenute per acquisti di mobili o grandi elettrodomestici usati".quanto al requisito della novità, con riferimento all'agevolazione Tremonti-ter29, l'agenzia delle Entrate (circ. 44/2009, 2.4) aveva affermato che poteva essere agevolato anche il bene esposto in show room ed utilizzato esclusivamente dal rivenditore al solo scopo dimostrativo in quanto l'esclusivo utilizzo del bene da parte del rivenditore ai soli fini richiamati non faceva perdere al bene il requisito della novità. A ben vedere si tratta di un'ipotesi che può ricorrere anche con riferimento all'agevolazioni in esame, per cui le conclusioni cui era giunta a suo tempo l'agenzia delle Entrate paiono applicabili anche al caso di specie. Rilevanza della data di avvio degli interventi L'Agenzia delle Entrate, in passato, ha ammesso l'agevolabilità di mobili acquistati anche prima di aver sostenuto le spese relative ai lavori di ristrutturazione, a condizione che questi ultimi siano già stati Pag. 7 a 13

avviati.in altri termini, la data di inizio lavori deve essere anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l'acquisto di mobili, ma non è necessario che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l'arredo.la data di avvio potrà essere comprovata dalle eventuali abilitazioni amministrative o comunicazioni richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare, dalla Comunicazione preventiva indicante la data di inizio dei lavori all'azienda sanitaria locale, qualora la stessa sia obbligatoria, ovvero, in caso si tratti di lavori per i quali non siano necessarie comunicazioni o titoli abitativi dovrà essere oggetto di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 28.12.2000 n. 445, come prescritto dal provv. Agenzia delle Entrate 2.11.2011. Posizionamento in ambiente diverso Sulla base dei richiamati chiarimenti relativi al "bonus mobili", il credito d'imposta in esame dovrebbe valere anche se l'arredamento è posizionato in un ambiente diverso da quello oggetto dei lavori, ossia a prescindere dalla circostanza che gli interventi interessino anche la porzione di albergo in cui sono posti i mobili. 4.2 Conservazione dei beni nel "periodo di sorveglianza" Il beneficio fiscale legato agli ulteriori interventi (es. mobili e componenti di arredo) è subordinato alla circostanza che il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee all'esercizio d'impresa i beni oggetto degli investimenti prima del secondo periodo d'imposta successivo. Fattispecie rilevanti Secondo quanto precisato dall'agenzia delle Entrate con riferimento alla Tremonti-ter (circ. Agenzia delle Entrate 44/2009), rilevano le seguenti fattispecie: cessione a terzi dei beni oggetto dell'investimento; destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa; dismissioni; donazioni; conferimento; assegnazione ai soci; destinazione al consumo personale o familiare dell'imprenditore. Periodo di sorveglianza Analogamente a quanto chiarito con riferimento alla Tremonti-ter, l'espressione "prima del secondo periodo d'imposta" deve essere interpretata nel senso di "prima dell'inizio del secondo periodo d'imposta".pertanto, per un soggetto con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, i beni acquistati nel 2014 devono essere conservati, al fine di beneficiare del credito d'imposta in esame, fino al 31.12.2015; non sono, quindi rilevanti le cessioni effettuate nel 2016. Pag. 8 a 13

4.3 Determinazione dell agevolazione L'agevolazione, riconosciuta limitatamente a determinati periodi d'imposta, consiste in un credito d'imposta pari al 30% delle spese sostenute (con un limite massimo di spesa). 4.4 Profili Temporali Il credito d'imposta è riconosciuto per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del DL 83/2014 (1.6.2014) e per i due successivi (art. 10 co. 1 del DL 83/2014).Pertanto, con riferimento ai soggetti "solari", il credito d'imposta spetta per il 2014, 2015 e 2016. Momento di sostenimento delle spese Il credito d'imposta è riconosciuto per le spese agevolabili "sostenute" nei suddetti periodi d'imposta. Al fine di individuare il momento di effettivo sostenimento delle spese, in attesa dei chiarimenti ufficiali relativi all'agevolazione in commento, occorre fare riferimento alle regole previste dall'art. 109 del TUIR per la competenza fiscale. Di conseguenza: le spese di acquisizione di beni mobili si considerano sostenute alla data di consegna o spedizione ovvero, se successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale (art. 109 co. 2 lett. a) del TUIR); le spese di acquisizione di servizi si considerano sostenute alla data in cui le prestazioni sono ultimate (art. 109 co. 2 lett. b) del TUIR). Al riguardo, si osserva che secondo la circ. Agenzia delle Entrate 18.9.2013 n. 29, ancorché con riferimento alla detrazione del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica, ai fini dell'imputazione delle "spese sostenute" occorre fare riferimento per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali, al criterio di competenza e, quindi, alla data di ultimazione della prestazione, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono e indipendentemente dalla data dei pagamenti. 4.5 Misura dell agevolazione Come già anticipato, l'art. 10 del DL 83/2014 riconosce un credito d'imposta pari al 30% delle spese agevolabili sostenute, fino ad un massimo di 200.000,00 euro. Pertanto, il credito d'imposta massimo è pari a 60.000,00 euro (30% di 200.000,00 euro). 4.6 Fruizione dell agevolazione Il credito d'imposta è utilizzabile, in tre quote annuali di pari importo, esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97. È, tuttavia, prevista una procedura di accesso preventiva. 4.7 Procedura di ammissione Come già evidenziato in premessa, il beneficio fiscale in esame: Pag. 9 a 13

è riconosciuto nei limiti delle risorse stanziate; è sottoposto ad una procedura di autorizzazione preventiva, che sarà definita con successivo decreto attuativo. È stato, tuttavia, anticipato che l'ammissione al credito d'imposta spetterà in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande38. Pertanto, l'accesso all'agevolazione avverrà presumibilmente tramite "click day". 4.8 Utilizzo del credito d imposta Il credito d'imposta in commento: è ripartito e utilizzato in tre quote annuali di pari importo (1/3 per ciascun anno); è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97. Si osserva che l'agenzia delle Entrate ha più volte affermato che la quota corrispondente ad un terzo del credito d'imposta maturato costituisce, per ciascuno dei tre periodi d'imposta di utilizzo in compensazione, il limite massimo di fruibilità del credito; in caso di mancato utilizzo (in tutto o in parte) di tale importo nei predetti limiti, l'ammontare corrispondente può essere utilizzato nel corso dei periodi d'imposta successivi, secondo le modalità proprie del credito. Vincoli temporali all'utilizzo Ai sensi dell'art. 10 co. 3 del DL 83/2014, la prima quota del credito d'imposta relativo alle spese effettuate nel periodo d'imposta in corso all'1.6.2014 (data di entrata in vigore del DL) è utilizzabile non prima dell'1.1.2015. Pertanto, per un soggetto "solare" che sostiene le spese relative agli interventi agevolati nel periodo d'imposta 2014, la prima quota del credito d'imposta è utilizzabile dall'1.1.2015. Si osserva, tuttavia, che la limitazione temporale è stata prevista soltanto con riferimento al periodo d'imposta in corso all'1.6.2014; di conseguenza, per le spese sostenute da un soggetto "solare" nel 2015, la prima quota dovrebbe essere utilizzabile a partire dallo stesso 201541. Esemplificazione Supponendo un credito d'imposta complessivamente spettante, con riferimento alle spese sostenute nel 2014, pari a 30.000,00 euro: il credito d'imposta deve essere suddiviso in tre quote annuali di pari importo; ciascuna quota è, quindi, pari a 10.000,00 euro l'anno; la prima quota (10.000,00 euro) può essere utilizzata in compensazione ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97 mediante F24 soltanto dall'1.1.2015; il credito d'imposta può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97 per le restanti quote nel 2016 (10.000,00 euro) e nel 2017 (10.000,00 euro). Pag. 10 a 13

4.9 Regime Fiscale Ai sensi dell'art. 10 co. 3 del DL 83/2014, il credito d'imposta: non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi; non concorre alla determinazione del valore della produzione netta ai fini IRAP; non rileva ai fini della determinazione della quota di interessi passivi deducibile dal reddito d'impresa, ai sensi dell'art. 61 del TUIR; non rileva ai fini della determinazione della quota di spese e altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, deducibile dal reddito d'impresa, ai sensi dell'art. 109 co. 5 del TUIR. Disciplina "de minimis" Il credito d'imposta in esame è soggetto alla disciplina "de minimis" di cui al regolamento UE 1407/2013.Tale regime prevede che l'importo complessivo degli aiuti riconosciuti ad un'impresa non può essere superiore a 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. 5. Cumulabilità con altre agevolazioni La norma agevolativa non prevede alcuna specifica disposizione con riferimento alla cumulabilità del credito d'imposta in esame con altre agevolazione In linea di principio, quindi, l'agevolazione è cumulabile con altre agevolazioni, salvo quanto previsto dalle specifiche norme disciplinanti gli altri benefici fiscali. Detrazione del 65% - Incumulabilità Il bonus fiscale del 65% per il risparmio energetico non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge nazionali per i medesimi interventi; tra questi rientra, quindi, anche il credito d'imposta per la ristrutturazione degli alberghi in commento.la scelta tra le due agevolazioni, naturalmente, deve essere effettuata solo per quei lavori di ristrutturazione edilizia che rispettano anche i requisiti per beneficiare del bonus del risparmio energetico (es. rifacimento del tetto o costruzione di un cappotto)45. 5.1 Credito d imposta per la digitalizzazione delle strutture ricettive e degli operatori turistici L'art. 9 del DL 83/2014 riconosce agli esercizi ricettivi singoli o aggregati con servizi extra-ricettivi o ancillari, per i periodi d'imposta 2014, 2015 e 201646, un credito d'imposta per la digitalizzazione. Il suddetto credito d'imposta è riconosciuto, per una quota non superiore al 10% delle risorse complessive previste, anche alle agenzie di viaggi e ai tour operator specializzati nel turismo incoming (ovvero solo quelli che portano turisti in Italia). Disposizioni attuative Con successivo decreto saranno definite: le tipologie di spese eleggibili; Pag. 11 a 13

le procedure per la loro ammissione al beneficio, nel rispetto del limite massimo complessivo; le soglie massime di spesa eleggibile per singola voce di spesa sostenuta; le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta. 5.2 Soggetti Interessati L'agevolazione per la digitalizzazione è riconosciuta: agli esercizi ricettivi singoli o aggregati, con servizi extra-ricettivi o ancillari; alle agenzie di viaggi e ai tour operator che applicano lo studio di settore approvato con DM 28.12.2012 e che risultino appartenenti al cluster 10, Agenzie intermediarie specializzate in turismo incoming, o al cluster 11, Agenzie specializzate in turismo incoming di cui all'allegato 15 del suddetto DM50. 5.3 Oggetto dell agevolazione L'agevolazione è riconosciuta esclusivamente con riferimento alle spese relative a: impianti wi-fi; siti web ottimizzati per il sistema mobile; programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti, purché in grado di garantire gli standard di interoperabilità necessari all'integrazione con siti e portali di promozione pubblici e privati e di favorire l'integrazione fra servizi ricettivi ed extra-ricettivi; spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme informatiche specializzate, anche gestite da tour operator e agenzie di viaggio; servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale; strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità; servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente per le suddette attività. Sono, invece, esclusi dalle spese agevolate i costi relativi all'intermediazione commerciale. 5.4 Misura del credito d imposta Il credito d'imposta per la digitalizzazione è riconosciuto: nella misura del 30% dei costi agevolabili; fino all'importo massimo complessivo di 12.500,00 euro nei suddetti periodi di imposta. 5.5 Procedura di ammissione Il credito d'imposta è concesso, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, in seguito ad apposita procedura di ammissione, che sarà definita con decreto attuativo di prossima emanazione. 5.6 Utilizzo dell'agevolazione Il credito d'imposta per la digitalizzazione delle strutture ricettive: Pag. 12 a 13

è ripartito in tre quote annuali di pari importo; è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97, presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'agenzia delle Entrate (pena lo scarto dell'operazione di versamento), con modalità e termini che saranno definiti con provvedimento della medesima Agenzia. Viene, altresì, stabilito che la prima quota del credito d'imposta relativo alle spese effettuate nel periodo d'imposta in corso all'1.6.2014 (2014, per i soggetti "solari") è utilizzabile non prima dell'1.1.2015. 5.7 Regime Fiscale Il credito d'imposta per la digitalizzazione: non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP; non rileva ai fini della determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR. Disciplina "de minimis" Il credito d'imposta in esame è soggetto alla disciplina "de minimis" di cui al regolamento UE 1407/2013.Tale regime prevede che l'importo complessivo degli aiuti riconosciuti ad un'impresa non può essere superiore a 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari51. 5.8 Revoca Dell agevolazione L'incentivo fiscale per la digitalizzazione è revocato se i beni oggetto degli investimenti sono destinati a finalità estranee all'esercizio di impresa. Montoro & Partner Area Finanza Pag. 13 a 13