REGOLAMENTO STRUTTURE TEMPORANEE - 1
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Art. 1 - OGGETTO E DEFINIZIONI 1. Il presente regolamento disciplina la collocazione su suolo pubblico e privato delle strutture temporanee a servizio di locali ad uso commerciale, ad esclusione del commerciale all ingrosso, di somministrazione alimenti-bevande e turistico ricettivo, - come individuate dal vigente Regolamento Urbanistico -, nel rispetto di quanto disciplinato dagli strumenti urbanistici e dal vigente regolamento edilizio. 2. Ai fini del presente regolamento si intende per struttura temporanea il manufatto coperto, a servizio delle attività esistenti di cui comma 1, con consistenza volumetrica, formato da un insieme di elementi mobili o smontabili, comunque facilmente rimovibili, posto in modo funzionale ed armonico sulle aree pubbliche, private di uso pubblico o private, che costituisce, delimita e arreda lo spazio all aperto, con le caratteristiche tecniche di cui al successivo art. 9. 3.Tali strutture temporanee possono essere: a) stagionali, cioè installabili per un periodo massimo di mesi 8 nell arco temporale di un anno solare; b) legate alla durata dell attività di cui sono a servizio; Art. 2 - CRITERI GENERALI PER LA COLLOCAZIONE DELLE STRUTTURE TEMPORANEE. 1. Il titolare dell attività che intenda collocare su suolo pubblico una struttura temporanea, deve ottenere dall Ente proprietario la relativa preventiva concessione di occupazione dello stesso. 2. In presenza di vincoli di tutela previsti da normativa regionali o statali il richiedente deve ottenere le preventive necessarie autorizzazioni rilasciate dagli Enti competenti. 3. Tutti gli elementi costituitivi delle strutture di cui al presente regolamento, dovranno essere smontabili, facilmente rimovibili, prive di fondazioni e non dovranno prevedere alcuna infissione al suolo con opere murarie o cementizie, ma solo ancoraggi mediante bullonature. Sono consentite opere di sistemazione della superficie di appoggio della struttura e la realizzazione della relativa pavimentazione sempre nel rispetto di quanto sopra detto. Art.3 - CARATTERISTICHE E LIMITI PER IL POSIZIONAMENTO DELLE STRUTTRE TEMPORANEE. 1. Le strutture temporanee devono essere posizionate in adiacenza al locale di cui costituiscono pertinenza o, per motivate esigenze, nelle immediate vicinanze e dovranno essere osservate le distanze minime previste dal codice civile. 2. Tali strutture temporanee devono essere posizionate nel rispetto del vigente codice della strada e in ogni caso secondo i seguenti criteri: a) non devono impedire la visibilità al traffico veicolare; b) non interferire con gli attraversamenti pedonali né occultare la segnaletica stradale verticale presente. c) dovrà essere garantito, fatto salvo il rispetto delle norme sull abbattimento delle barriere architettoniche, un passaggio dei pedoni per una larghezza minima di ml.1; d) nel caso in cui il posizionamento delle strutture temporanee legate all attività interessi aree destinate alla sosta dei veicoli le stesse dovranno occupare una superficie massima non superiore a due stalli, fatto salvo quanto diversamente disciplinato dal vigente regolamento urbanistico; e) non possono interessare, anche parzialmente, la carreggiata; 3. I manufatti in argomento devono essere staticamente idonei, dimensionati e realizzati per poter resistere alle azioni degli agenti atmosferici (neve, vento pioggia ecc.). Art. 4 - PUBBLICITÀ SU ELEMENTI COMPONENTI LE STRUTTURE TEMPORANEE. Sulle strutture temporanee non sono ammessi mezzi pubblicitari. Art. 5 - LAVORI NEL SITO O NEL SOTTOSUOLO 1. Nel posizionamento delle strutture temporanee su suolo pubblico o privato ad uso pubblico devono essere evitate interferenze con reti tecnologiche esistenti, in particolare tali strutture non possono coprire pozzetti di ispezione, griglie, ecc... Per quanto riguarda la rete fognaria, nella zona occupata dagli stessi non dovranno essere presenti fosse biologiche, pozzi neri, fosse settiche e pozzetti di ispezione non forniti di chiusura idraulica. 3
2. In ogni caso il suolo deve essere lasciato libero da tutti gli arredi con rimozione a carico dei titolari nei casi di modifica, sospensione e revoca della concessione di suolo pubblico e nel caso in cui debbano effettuarsi interventi manutentivi non realizzabili con soluzioni alternative su impianti, immobili o infrastrutture di proprietà pubblica. Art. 6 - DANNI ARRECATI AL SUOLO PUBBLICO 1. Qualsiasi danno arrecato al suolo pubblico dalle strutture temporanee, deve essere risarcito dai titolari. 2. Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature e al patrimonio verde o altro di proprietà pubblica, i settori competenti provvederanno a calcolare il valore del danno subito e a richiedere il risarcimento economico, oltre ad applicare le sanzioni previste dalle normative vigenti. 3. Qualora in conseguenza dell installazione delle strutture siano provocati danni alla sede stradale, gli stessi devono essere rimediati mediante esecuzione di specifici interventi secondo le modalità indicate dai competenti settori competenti in materia di opere pubbliche. Art. 7 - MANUTENZIONE DEGLI ELEMENTI DELLE STRUTTURE TEMPORANEE 1. Tutte le componenti delle strutture temporanee devono essere mantenute sempre in ordine, pulite e funzionanti. 2. Lo spazio pubblico dato in concessione deve essere mantenuto in perfetto stato igienico-sanitario, di sicurezza, di decoro e non deve essere adibito ad uso improprio rispetto all uso consentito. 3. E fatto obbligo ai titolari di concessione di occupazione di suolo pubblico di mantenere i manufatti sempre in perfetta efficienza tecnico-estetica. In caso di inottemperanza l Amministrazione Comunale, previa verifica dell inadempimento ed esperita specifica diffida, potrà senz altro procedere d ufficio alla rimozione coatta di tutte le attrezzature deteriorate, con successivo, conseguente addebito a carico dell esercente, delle spese relative e di quant altro occorresse per l ottenimento dell area in piena e libera disponibilità, fatta comunque salva e riservata ogni altra ragione per danni derivati o derivanti, ai sensi di legge Art. 8 - OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO, REVOCA E GARANZIE PER IL RIPRISTINO 1. La concessione di occupazione di suolo pubblico costituisce titolo per l installazione delle strutture temporanee ed è rilasciata nel rispetto del vigente regolamento di polizia urbana e del vigente codice della strada, con particolare attenzione alla fruibilità pedonale degli spazi residui. 2. Nel caso in cui la concessione di suolo pubblico per la struttura temporanea non sia rinnovata o venga revocata o nel caso in cui l installazione della stessa venga effettuata in maniera difforme dal presente regolamento, saranno applicate le misure sanzionatorie previste per legge. Art. 9 - CARATTERISTICHE TECNICHE 1. Le strutture temporanee, non devono avere, in ogni caso, superficie coperta superiore al 40% di quella scoperta e coperta dell immobile. 2. La struttura temporanea potrà essere appoggiata su una pedana rialzata da terra realizzata in materiale rimovibile e senza alcuna opera in muratura. La pedana potrà essere realizzata con struttura in legno o metallo e pavimentata con tavolato in legno o elementi metallici e dovrà essere conforme alla normativa relativa al superamento delle barriere architettoniche. 3. La struttura temporanea deve essere realizzata: - con struttura in legno o metallo con sezioni ridotte, - copertura con tessuto, telo impermeabile avvolgibile o copertura dello stesso materiale della struttura in elevazione, il tutto con soluzioni cromatiche adeguate al contesto e, nel caso di occupazione di suolo pubblico, detta copertura non deve aggettare su area esterna a quella concessa. 4. Sul perimetro del manufatto possono essere installati elementi di delimitazione con altezza max di 1,80 metri da terra. Possono essere altresì installati, dalla copertura alla pedana, infissi costituiti da legno/metallo e vetro, brise-soleil o tende laterali. 5. Nel caso in cui uno o più lati del manufatto in argomento sia in aderenza a pareti finestrate, al fine di consentire l aerazione e l illuminazione dei locali serviti dalle superfici finestrate stesse, non sarà possibile installare gli elementi di cui al precedente comma 4. 6. L altezza massima dei manufatti, misurata al colmo della copertura, non potrà superare in ogni caso ml.3. 4
7. Eventuali impianti di climatizzazione, per l illuminazione ed elettrici in generale dovranno essere completamente rimovibili e non dovranno comportare in alcun modo la realizzazione di percorsi sotto traccia su pareti o pavimentazioni, fermo restando il rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza. In ogni caso il posizionamento e il funzionamento di tali impianti non dovranno arrecare alcun fastidio. 8. I manufatti in argomento dovranno in ogni caso conciliarsi con l impianto urbanistico circostante per quanto attiene le caratteristiche morfo-tipologiche e architettoniche prevalenti nel contesto. Art. 10 - PERIODO DI PERMANENZA 1. Le strutture temporanee stagionali, di cui all art.1 comma 3 lett.a), possono essere installate per un periodo non superiore a otto mesi continuativi nell arco temporale di un anno solare. Nell atto abilitativo dovrà essere indicato il periodo di permanenza della struttura stesa comprensivo del tempo occorrente alla installazione, alla rimozione e alla rimessa in pristino delle aree. 2. Le strutture temporanee legate al periodo dell attività, di cui all art.1 comma 3 lett.b), possono essere installate per un periodo più lungo di quello previsto dal precedente comma e mantenute fino alla cessazione dell attività. Sono ammessi eventuali subentri di altri esercenti. Il titolare dovrà comunicare entro 30 giorni la cessazione dell attività e la relativa rimozione della struttura. 3.Per sopravvenute esigenze di interesse pubblico, può in ogni caso disporsi, anche prima della scadenza del termine di validità dell autorizzazione, la rimozione anticipata delle strutture di cui trattasi. Art. 11 - PROCEDURE 1. Le strutture temporanee di cui all art.1 comma 3 lett.a) del presente Regolamento sono subordinate a S.C.I.A, mentre quelle ai sensi dell art.1 comma 3 lett.b) sono subordinate a permesso di costruire. 2. Chiunque intenda realizzare strutture temporanee stagionali soggette alle disposizioni del presente regolamento deve presentare a corredo della SCIA la documentazione sotto elencata: a) planimetria di zona in scala 1:1.000 o 1:2.000; b) rappresentazione grafica del manufatto con indicazione della tipologia di cui all abaco allegato al presente regolamento; c) documentazione fotografica dei luoghi; d) dichiarazione di impegno a rimuovere, alla scadenza del termine di validità dell autorizzazione, i manufatti temporanei e ricondurre in pristino l originario, precedente stato dei luoghi; e) relazione tecnica descrittiva dell intervento comprensiva delle modalità di rimozione della struttura e rimessa in pristino; f) documentazione di proprietà o atto di concessione di suolo pubblico; g) ogni altro nulla osta, autorizzazione o altro atto comunque denominato relativo alla presenza di vincoli urbanistici 1. Chiunque intenda realizzare strutture temporanee legate al periodo di attività soggette alle disposizioni del presente regolamento deve presentare a corredo del permesso di costruire, la documentazione sotto elencata: a) elaborati progettuali completi di piante, prospetti e sezioni del manufatto, particolari costruttivi in scala adeguata e planimetria generale del contesto urbano circostante; b) relazione asseverata, a firma di tecnico abilitato, circa il rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza nelle costruzioni con particolare riferimento alla capacità di resistenza alle azioni degli agenti atmosferici; c) foto inserimenti del strutture temporanee nell area oggetto di intervento; d) relazione descrittiva sui materiali e soluzioni cromatiche oltre che sugli impianti che si intendono installare all interno del manufatto stesso. e) documentazione di proprietà o istanza di concessione di suolo pubblico; f) atto unilaterale d obbligo con il quale il proprietario si impegna alla rimozione della struttura al termine del periodo dell attività (solo nel caso in cui tale struttura sia posizionata su proprietà privata); g) perizia di stima sull entità degli interventi necessari per effettuare le operazioni di cui alla precedente lettera e sul loro costo; h) ogni altro nulla osta, autorizzazione o altro atto comunque denominato relativo alla presenza di vincoli urbanistici 2.Qualora la costruzione non venga rimossa entro i termini indicati nell'atto autorizzatorio, essa sarà considerata a tutti gli effetti abusiva e soggetta al regime sanzionatorio della Legge Regionale 1/2005 e successive modificazioni. In tal caso, decorsi inutilmente i termini assegnati nella conseguente diffida ad 5
adempiere, verrà azionata la fideiussione prestata ai fini della esecuzione in danno del soggetto inadempiente. Art. 12 - SANZIONI Ferme restando le sanzioni previste dalla LRT.1/2005 e s.m.i. e quelle previste per l'occupazione abusiva del suolo pubblico, nonché quelle derivanti dalla violazione di specifiche normative di settore, la violazione alle norme del presente Regolamento comporta la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura massima prevista dall art. 7 bis del Dlgs 267/00 e ss. mm. ii.. Art. 13 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE, DEROGHE 1. Il presente regolamento, che costituisce allegato al vigente Regolamento Edilizio Comunale, entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione. 2. I titolari di attività economiche e/o turistico ricettiva con strutture temporanee stagionali in corso di validità, sia su suolo pubblico che privato, possono richiedere il permesso di costruire per la trasformazione della struttura esistente in struttura temporanea legata all attività se le caratteristiche di tale manufatto sono conformi a quanto disciplinato dal presente regolamento. 3.Il titolare di attività economica e/o turistico ricettiva, previa istanza preventiva opportunamente motivata, potrà ottenere dall amministrazione, che potrà avvalersi dei propri organi consultivi, l approvazione di soluzioni progettuali diverse ed in deroga da quanto disciplinato ai precedenti articoli del presente regolamento. 6
ABACO DEI MANUFATTI TIPO Di seguito si riportano le indicazioni circa le caratteristiche delle strutture tipo. PEDANA Materiali Colore Spessore Modalità di posa legno o metallo con superficie antiscivolo legno naturale con impregnante idrorepellente se in legno, antracite / canna di fucile se in metallo 15 cm semplicemente ancorata al suolo mediante bullonature senza opere murarie o cementizie STRUTTURA in elevazione e COPERTURA Materiali struttura in elevazione portante con elementi esili in legno o metallo, copertura dello stesso materiale della struttura in elevazione o in telo impermeabile o in tessuto ombreggiante avvolgibile Colore Altezza massima Modalità di posa struttura in elevazione: legno naturale con impregnante idrorepellente se in legno, oppure antracite / canna di fucile se in metallo, copertura: colore del telo o tessuto adeguato al contesto (facciate edifici limitrofi) metri 3 al colmo della copertura semplicemente ancorata al suolo mediante bullonature senza opere murarie o cementizie ELEMENTI DI DELIMITAZIONE PERIMETRALE Tipologia fioriera in legno o metallo, pannello con struttura in metallo o legno e vetro trasparente (la parte opaca non dovrà avere altezza superiore ad un metro da terra) infisso in legno o metallo (secondo il materiale della struttura) e vetro trasparente per tutta l altezza. elementi brise-soleil. Materiali Colore Altezza massima Modalità di posa legno, metallo, cristallo trasparente legno naturale con impregnante idrorepellente se in legno, antracite / canna di fucile se in metallo metri 1,80 da terra, ad esclusione degli infissi e gli elementi brisesoleil. semplicemente ancorata al suolo mediante bullonature senza opere murarie o cementizie TENDE LATERALI Quando consentite ai sensi del presente regolamento esse devono inoltre essere verticali. Materiali devono avere le medesime caratteristiche del telo di copertura; tessuto o teli in PVC Colore devono avere il medesimo colore del tessuto o telo di copertura; 7
SCHEMA TIPO - ATTO UNILATERALE D OBBLIGO ai sensi dell art. 55 del Regolamento Edilizio e del Regolamento Urbanistico del Comune di Rosignano Marittimo. Con la presente scrittura privata che resterà depositata nella raccolta del Notaio che autenticherà le sottoscrizioni con facoltà di rilasciarne copia a chiunque ne faccia richiesta, i sottoscritti: -, nato a... il..., cod. fisc....., residente in... via., il quale dichiara di essere in regime/separazione di comunione dei beni legali; -, nato a... il..., cod. fisc....., residente in... via., il quale dichiara di essere in regime/separazione di comunione dei beni legali; -, nato a... il..., cod. fisc....., residente in... via., il quale dichiara di essere in regime/separazione di comunione dei beni legali; (d ora in poi chiamati TITOLARI) nella qualità di proprietari dei beni siti nel Comune di Rosignano M.mo, nella frazione di in Via n. meglio distinti al Catasto dei Terreni/fabbricati dello stesso Comune al Foglio, Particella., PREMESSO - che l art. --- del vigente Regolamento Edilizio e il Regolamento Urbanistico Comunale approvato con atto C.C. n. 116/2009, (Strutture temporaneamente ancorate al suolo a servizio di attività commerciali, di attività turistiche e di somministrazione di alimenti e bevande ), prevede che il rilascio del titolo abilitativo per la realizzazione delle strutture temporanee a servizio delle attività in questione, sia subordinato alla sottoscrizione di un ATTO UNILATERALE D OBBLIGO, registrato e trascritto, in cui sia garantito, alla cessazione dell attività, la rimozione delle strutture e la rimessa in pristino dei luoghi. - che in data al n. di protocollo è stata presentata richiesta di Permesso di Costruire ai sensi della Legge Regionale 3/1/2005 n. 1 che ha assunto il numero dell anno di registro delle pratiche edilizie di competenza del Servizio Edilizia Privata; - che detta richiesta riguardava la realizzazione di in Rosignano Marittimo, Via n., sull area distinta Catasto dei Terreni dello stesso Comune al Foglio, Particella ; - che detto progetto è stato esaminato favorevolmente dalla Commissione edilizia Comunale nella seduta del con decisione n. ; - che detto progetto ha ottenuto la competente autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.lgs n. 42/2004 con provvedimento n. del ; - che la U.O. Edilizia Privata con propria nota del, (protocollo del ), ha comunicato l accoglimento della richiesta, subordinando il rilascio del permesso di costruire alla sottoscrizione di un ATTO UNILATERALE D OBBLIGO, con il quale i Titolari si impegnino ALLA RIMOZIONE DELLE STRUTTURE OGGETTO DELLA PRATICA EDILIZIA SOPRA CITATA ALLA CESSAZIONE DELL ATTIVITA ED ALLA RIMESSA IN PRISTINO DEI LUOGHI, ai sensi dell art. 55 comma 8 delle Norme tecniche di Attuazione del Regolamento Urbanistico approvato con atto CC n. 116/2009; TUTTO QUANTO PREMESSO I sig.ri per sé e per i propri aventi causa, a qualsiasi titolo abilitati alla costruzione dell immobile, fatte salve diverse scelte di carattere urbanistico che potrebbero riguardare le aree oggetto del presente atto d obbligo, SI OBBLIGANO A QUANTO SEGUE 8
1) ad effettuare gli interventi previsti dal progetto di cui alla pratica edilizia n. e per i quali è stato richiesto il permesso di costruire, che prevede l installazione della seguente struttura temporaneamente ancorata al suolo: - in Rosignano Marittimo, Via ; 2) a RIMUOVERE LA STRUTTURA OGGETTO DELLA PRATICA EDILIZIA per la quale sarà rilasciato il relativo permesso di costruire, alla cessazione dell attività per la quale la struttura in oggetto è posta a servizio o su richiesta del Comune di Rosignano Marittimo a seguito di diverse scelte di carattere urbanistico che potrebbero riguardare le aree oggetto del presente atto d obbligo; 3) a RIMETTERE IN PRISTINO I LUOGHI nella loro condizione originaria, conseguente alla rimozione della struttura in questione, ai sensi dell art. 55 del regolamento edilizio comunale e del relativo allegato n.1 regolamento strutture temporanee ; 4) a comunicare al Comune di Rosignano M.mo l avvenuta rimozione entro il termine di.giorni; 5) nel caso di cessione dell attività in essere se con il mantenimento della struttura autorizzata, a trasferire al subentrante tutti gli obblighi di cui alla presente scrittura. In caso di mancata rimozione della struttura, la stessa si configurerà come nuova costruzione abusiva e pertanto saranno attivate le procedure sanzionatorie di cui al titolo VIII della Legge Regionale n. 1/2005 e del DPR n. 380/2001. Per le eventuali controversie che potessero derivare dal presente atto unilaterale d obbligo, sarà competente il Tribunale di Livorno. Il presente atto unilaterale d obbligo sarà registrato e trascritto integralmente in tutti i suoi articoli e non potrà essere modificato o cancellato per venti anni consecutivi decorrenti dalla data di ultimazione lavori del fabbricato in progetto. Tutte le spese relative e conseguenti al presente atto unilaterale d obbligo sono a totale carico dei Titolari. Firmato, 9