Il nuovo diritto fallimentare nella sua pratica applicazione Siena, 16 aprile 2009 Come strutturare un concordato fallimentare Dott. Eros Ceccherini
Chi può presentare la proposta di concordato Uno o più creditori Un terzo anche prima del decreto che rende esecutivo lo stato passivo purché sia stata tenuta la contabilità ed i dati risultanti da essa (anziché - precedente versione: purché i dati contabili) e le altre notizie disponibili consentano al curatore di predisporre un elenco provvisorio dei creditori del fallito da sottoporre all approvazione del giudice delegato.
quando la proposta non può essere presentata dal fallito, da società cui egli partecipi o da società sottoposte a comune controllo un anno dalla dichiarazione di fallimento e purché non siano decorsi due anni dal decreto che rende esecutivo lo stato passivo.
modalità di presentazione L art. 125 L.f. stabilisce che la domanda di concordato deve essere presentata con ricorso, pertanto tale termine indica che il concordato fallimentare deve essere domandato solo nella forma del ricorso giurisdizionale (art. 82 c.p.c.) Concordato fallimentare Forma della proposta Ricorso giurisdizionale. Pur essendo la proposta di concordato fallimentare espressione di autonomia negoziale (da intendersi in senso ampio), il procedimento in cui si inserisce può essere instaurato solo nella forma del ricorso giurisdizionale. Tribunale di Roma 17 marzo 2008 e 18 giugno 2008.
la proposta può prevedere la suddivisione dei creditori in classi trattamenti differenziati fra creditori appartenenti a classi diverse la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma (flessibilità del contenuto della proposta) Non è più previsto il requisito dell offerta di garanzie Cessione di beni, accollo, operazioni straordinarie, attribuzione di quote, azioni, obbligazioni (anche convertibili) o altri strumenti finanziari o titoli di debito
creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca nell ipotesi che tali crediti speciali non vengano soddisfatti integralmente, purché il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile occorrerà effettuare una valutazione a mezzo di una relazione giurata effettuata da un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lett. d) designato dal tribunale
il professionista stimatore La relazione giurata può essere fatta da avvocati, dottori commercialisti, ragionieri, ragionieri commercialisti, o dai predetti professionisti facenti parte di studi professionali associati o società tra professionisti iscritti nel registro dei revisori contabili
Concordato fallimentare Pagamento in percentuale dei crediti tributari privilegiati Applicazione del procedimento di cui all art. 182 ter l.f. (transazione fiscale) Qualora la proposta di concordato fallimentare preveda il pagamento percentuale dei crediti tributari privilegiati, non è necessario dar corso al procedimento previsto dall art. 182 ter legge fall. in tema di transazione fiscale e ciò in considerazione, tra l altro, del fatto che il meccanismo di votazione del concordato fallimentare consente di attribuire valore di voto favorevole al mancato voto, nonché del fatto che l accertamento del credito fiscale è nel fallimento adeguatamente tutelato dal procedimento di verifica del passivo. Tribunale di Roma 30 giugno 2008.
struttura dell allegata proposta di concordato A) generalità fallito e dell assuntore B) procura per la difesa C) premessa D) assuntore E) classi di creditori e grado di privilegio F) pagamenti e tempi di pagamenti G) condizioni
le condizioni di questa proposta di concordato riferimento ai soli creditori ammessi allo stato passivo, a quelli che hanno presentato istanza di ammissione tardiva, oppure opposizione allo stato passivo nei limiti delle somme che saranno riconosciute l eventuale riserva si estendere la proposta anche ad altri eventuali creditori che presentassero ammissione tardiva (ovviamente nelle more dell omologazione del concordato)
limitazione dell impegno assunto con il concordato Il proponente può limitare gli impegni assunti con il concordato ai soli creditori ammessi al passivo, anche provvisoriamente, e a quelli che hanno proposto opposizione allo stato passivo o domanda di ammissione tardiva al tempo della proposta. In tale caso, verso gli altri creditori continua a rispondere il fallito, fermo quanto disposto dagli articoli 142 e seguenti in caso di esdebitazione
le condizioni di questa proposta di concordato non esistono garanzie aggiuntive rispetto a quelle costituite dal patrimonio dell assuntore e dei beni della procedura Limitazione della responsabilità dell assuntore ai crediti ammessi alla data della proposta Nell ambito di procedure di concordato fallimentare regolate dalle disposizioni anteriori alla novella di cui al d. lgs. 5/06 è ammissibile la clausola di limitazione della responsabilità dell assuntore ai crediti ammessi al passivo alla data di presentazione della proposta di concordato. L assunzione degli obblighi del concordato fallimentare da parte di un terzo non implica necessariamente la liberazione del fallito la quale pertanto deve essere espressamente enunciata nella proposta in quanto l accollo degli obblighi nascenti dal concordato può avere luogo sia solidalmente con il fallito sia con la estromissione di costui come si desume dalla disciplina contenuta nell art. 1273 c.c.. Tribunale di Mantova 8 marzo 2007.
Concordato fallimentare Limitazione della proposta ai creditori insinuati L art. 124 u.c. l.f., come novellato dal d. lgs. 5/06, nel consentire al ricorrente di limitare la responsabilità ai creditori che hanno proposto domanda di insinuazione tardiva al momento della proposta deve ritenersi faccia riferimento al deposito del ricorso ex art. 101 l.f. in cancelleria non essendo invece richiesta la notifica dello stesso al curatore sia in virtù del dato letterale sia perché costituisce principio generale dell ordinamento quello secondo cui, nei procedimenti che s'instaurano con ricorso, la pendenza della lite è determinata dalla data di deposito di tale atto. Tribunale di Mantova 1 aprile 2008.
le condizioni di questa proposta di concordato immediata liberazione della società concordataria dimostrazione dello stato passivo: classi/categorie passivo stimato fabbisogno stimato privilegi art. 2751 bis c.c. 179.788,55 68.319,65 altri privilegi 644.957,25 77.394,87 chirografi 295.578,18 26.602,04 spese di procedura 8.000,00 8.000,00 TOTALE 1.128.323,98 180.316,56
le condizioni di questa proposta di concordato con la sentenza di omologazione si chiede il trasferimento all assuntore o al soggetto o soggetti dal medesimo designati, di tutti i beni appartenenti all attivo della procedura, sia i crediti, sia i diritti derivanti da eventuali azioni revocatorie La proposta presentata da uno o più creditori o da un terzo può prevedere la cessione, oltre che dei beni compresi nell attivo fallimentare, anche delle azioni di pertinenza della massa, purché autorizzate dal giudice delegato, con specifica indicazione dell oggetto e del fondamento della pretesa.