24/09/2012. I nuovi obblighi di fatturazione dei servizi intracomunitari

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Transcript:

63 I nuovi obblighi di fatturazione dei servizi intracomunitari 1

Fatturazione dei servizi intracomunitari 64 Dal 17 marzo 2012, per effetto della legge comunitaria 2010, cambiano le regole di fatturazione dei servizi intracomunitari ricevuti da soggetti passivi stabiliti in Italia. Da tale data, l art. 17, comma 2, infatti, stabilisce che nel caso di prestazioni di servizi di cui all art. 7-ter rese da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell Unione, il committente adempie gli obblighi di fatturazione e di registrazione secondo le disposizioni degli articoli 46 e 47 del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni. Per tali servizi intracomunitari, soggetti a reverse charge obbligatorio in Italia da parte del committente residente, quest ultimo poteva, fino al 16 marzo 2012, facoltativamente integrare con IVA il documento del prestatore comunitario, fermo restando l obbligo di rispettare le regole generali sul momento di effettuazione dell operazione. La procedura alternativa all emissione dell autofattura in unico esemplare rappresentava, quindi, una modalità ibrida che conservava, di fatto, la disciplina dell autofattura ex art. 17, comma 2 e 21, comma 5, del decreto IVA quanto all esigibilità dell imposta ed al momento di effettuazione dell operazione. Tale procedura, attuabile fino al 16 marzo 2012, dal 17 marzo successivo, è stata sostituita dalla nuova previsione normativa con cui si torna alle regole in vigore prima della riforma del 2010 per le specifiche prestazioni di servizi intracomunitarie 2

Fatturazione dei servizi intracomunitari 65 Le nuove regole, infatti, sono quelle dettate in materia di fatturazione e registrazione degli acquisti intracomunitari di beni di cui agli articoli 46 (fatturazione) e 47 (registrazione) del richiamato D.L. n. 331/1993, rendendosi così applicabile l intera procedura ivi contenuta (salvo diversa interpretazione di fonte ufficiale), comprese le disposizioni di cui al quinto comma dell art. 46 relative agli adempimenti obbligatori per il committente di servizi che non ha ricevuto la fattura del prestatore comunitario, oppure ha ricevuto una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale. La nuova regola è applicabile, come sopra anticipato, esclusivamente alle prestazioni di servizi generiche, soggette al criterio generale di territorialità basato sul luogo di stabilimento del committente (art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972), rese nei confronti di soggetti passivi nell ambito di rapporti B2B. In conseguenza di tale nuova disciplina, gli operatori economici residenti si troveranno nella situazione di dover monitorare attentamente le prestazioni di servizi ricevute, dovendo attuare procedure contabili ed amministrative diverse a seconda della loro tipologia. 3

Fatturazione dei servizi intracomunitari 66 La procedura di integrazione (e registrazione) delle fatture per i servizi intracomunitari ricevuti, consente al committente soggetto passivo residente, in linea generale, un maggior termine per attribuire rilevanza IVA all operazione rispetto alla procedura dell autofattura, vincolata in modo puntuale al momento di effettuazione della prestazione di servizi individuato ai sensi della nuova disciplina dell art. 6, del D.P.R. n. 633/1972, nel testo riformulato a decorrere dal 17 marzo 2012. Il monitoraggio sul momento di effettuazione dell operazione deve però essere attuato in quanto, ai sensi dell art. 46, comma 5, del D.L. n. 331/1993, se il committente residente non ha ricevuto la fattura entro il mese successivo a tale momento (di effettuazione del servizio), deve emettere entro il mese seguente in unico esemplare la fattura con l indicazione anche del numero di identificazione ai fini IVA del soggetto estero prestatore del servizio. Tale obbligo è confermato dall Agenzia delle entrate nella circolare n. 35/E del 20 settembre 2012 che, nel par. 3.3, specifica come l autofattura debba essere emessa quando il committente ha conoscenza dell effettuazione della prestazione o quando ha eseguito il pagamento». 4

Fatturazione dei servizi intracomunitari 67 Rimane fermo l obbligo di emissione dell autofattura in unico esemplare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 17, comma 2 e 21, comma 5, del D.P.R. n. 633/1972, per i servizi rilevanti nel territorio dello Stato non assoggettati alla nuova procedura introdotta con la legge comunitaria 2010. Servizi ricevuti da prestatori stabiliti in Paesi terzi esterni all Unione europea Servizi ricevuti da prestatori stabiliti in Stati membri della Unione europea diversi da quelli generici disciplinati dall art. 7-ter (ad es. servizi immobiliari rilevanti in Italia resi nei rapporti B2B ad un committente residente) 5