Prodotti ortofrutticoli freschi

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Transcript:

Prodotti ortofrutticoli freschi I prodotti ortofrutticoli freschi hanno assunto un importanza sempre maggiore nella dieta del consumatore medio, in considerazione dell attenzione che le persone pongono alla propria salute. Pertanto il consumatore, sempre più esigente riguardo ai prodotti che acquista, necessita di informazioni adeguate che gli consentano di conoscerne le caratteristiche essenziali. La commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli freschi è disciplinata dal dal Reg. UE 1169/2011 e da normative specifiche di settore. Con il Regolamento (CE) 1221/2008 e il Reg. UE 543/2011 scompaiono le norme di qualità specifiche previste per 26 tipologie di prodotti; tali norme rimangono invece in vigore per altri 10 prodotti non toccati dalla nuova legislazione. Norme di commercializzazione prodotti ortofrutticoli Regolamento (UE) 543/2011 Norme generali (allegato I parte A) Albicocche, meloni Carciofi, porri Asparagi, zucchine Melanzane, cipolle Avocado, piselli Fagioli, prugne Cavoli di Bruxelles, cavoli cappucci Carote, spinaci Cavolfiori, cocomeri Ciliegie, cicoria witloof Sedani da coste, cetrioli Funghi coltivati, aglio Nocciole in guscio, noci in guscio Norme specifiche (allegato I parte B) Mele Agrumi Kiwi Lattughe, indivie ricce e scarole Pesche e pesche noci Pere Fragole Peperoni dolci Uva tavola Pomodori La discriminante per costituire le due categorie è stata l importanza del prodotto in termini di scambi intracomunitari: la frutta e gli ortaggi maggiormente scambiati a livello europeo continuano ad essere regolati dalle norme di commercializzazione specifiche previste nell allegato I, parte B del Regolamento (UE) 543/2011, contenente una scheda per prodotto con calibro, varietà e categorie qualitative. Gli Stati membri potranno comunque autorizzare deroghe specifiche, a condizione che i prodotti fuori norma vengano etichettati in modo da distinguerli da quelli delle categorie extra, I, II.

I prodotti minori dal punto di vista dei flussi mercantili, invece, non hanno più disposizioni di qualità specifiche (calibro, categorie qualitative, varietà). Queste produzioni ortofrutticole, che si potranno trovare di qualsiasi formato e misura, devono conformarsi alla norma di commercializzazione generale indicata nell allegato I parte A del Reg. UE 543/2011. Per tali prodotti si richiede unicamente che siano: interi, sani, puliti, privi di parassiti/danni da parassiti, privi di umidità esterna anormale, privi di odore e/o sapore estranei, che siano sufficientemente sviluppati e maturi e che vi sia l indicazione dell origine del prodotto. Il Regolamento (UE) 543/2011 abroga molti dei precedenti atti sulla commercializzazione della frutta e degli ortaggi e detta regole anche in materia di miscugli, controlli di conformità e riconoscimento degli operatori. Le norme si applicano a tutte le fasi della commercializzazione, compresa l importazione e l esportazione, salvo disposizioni contrarie della Commissione. Tutti i prodotti ortofrutticoli destinati alla vendita al consumatore come prodotti freschi possono essere commercializzati soltanto se di qualità sana, leale e mercantile e se è indicato il Paese di origine. L obbligo di etichettatura riguarda sia i prodotti preimballati, sia quelli venduti senza imballaggio (sfusi). Per l etichettatura delle conserve vegetali si applicano le regole generali previste dal Reg. UE 1169/2011. Nella fase di vendita al consumatore finale le indicazioni, previste dalla normativa vigente, devono essere presentate in modo chiaro e leggibile. I prodotti possono essere posti in vendita allo stato sfuso (non preimballati) a condizione che il rivenditore esponga accanto ad essi (es. cartello/etichetta), in caratteri chiari e leggibili, le informazioni relative a: Paese di origine denominazione dell alimento (non necessaria se il prodotto è visibile) se del caso, categoria e varietà o tipo commerciale (prodotti elencati nell allegato I parte B del Reg. UE 543/2011) e eventuali additivi prezzo al chilo, in modo tale da non indurre in errore il consumatore. Esempio di etichettatura di prodotti ortofrutticoli senza imballaggio FRAGOLE Provenienza Categoria Calibro ITALIA I 20 MM Prezzo al kg /kg 2,99

Per i prodotti preimballati, ciascun imballaggio deve recare, in caratteri leggibili, indelebili e visibili su uno dei lati dell imballaggio, mediante stampatura diretta indelebile o mediante etichetta integrata nell imballaggio o fissata ad esso, le indicazioni che seguono: Peso netto. Tale obbligo non si applica per i prodotti venduti al pezzo, se il numero di pezzi può essere chiaramente visto e facilmente contato dall esterno o se tale numero è indicato sull etichetta. Identificazione. Il nome e l indirizzo o codice di identificazione dell imballatore e/o dello speditore. Natura del prodotto. Denominazione del prodotto, ad esempio mele, se il prodotto non è visibile dall esterno; denominazione della varietà, obbligatoria per alcuni prodotti elencati nell allegato I parte B del Reg. UE 543/2011 (ad esempio, mele, arance, pere, peperoni dolci, uva da tavola, etc.), facoltativa per altri (kiwi, pesche, fragole, pomodori, etc.). I prodotti elencati nell Allegato I parte B del Reg. UE 543/2011 sono i prodotti per i quali sono previste norme specifiche di qualità. Elenco ingredienti. Tale indicazione non è richiesta nel caso di prodotti ortofrutticoli freschi, comprese le patate, che non sono stati sbucciati o tagliati o che non hanno subito trattamenti analoghi. Termine minimo di conservazione. Tale indicazione non è richiesta nel casi di prodotti ortofrutticoli freschi, comprese le patate, che non sono stati sbucciati o tagliati o che non hanno subìto trattamenti analoghi; tale deroga non si applica ai semi germinali e prodotti analoghi quali i germogli di leguminose. Origine del prodotto. Dev essere indicato il Paese di origine ed eventualmente la zona di produzione o denominazione nazionale, regionale o locale. Caratteristiche commerciali. Per tutti i prodotti elencati nell allegato I, parte B, dev essere indicata la categoria (extra, I categoria, II categoria), e inoltre per alcuni di essi deve essere specificato il calibro, espresso dai diametri minimo o massimo (per esempio, mele, pomodori, peperoni, pere e pesche) o dal peso minimo e massimo dei frutti (per esempio, mele, kiwi) o da altri parametri (per esempio, per le pere e le mele, non soggette alle regole di omogeneità, dal diametro o peso del frutto più piccolo oppure dal diametro o peso del frutto più grosso, dal diametro delle circonferenze per le pesche). Va indicata la pezzatura (peso minimo a cespo) o numero di cespi per lattughe, indivie ricce e scarole. Per alcuni prodotti (agrumi) è prevista, ove ne venga fatto uso, l indicazione degli agenti conservanti o delle altre sostanze chimiche utilizzate in trattamenti post-raccolta, Lotto. Prezzo al kg. Marchio ufficiale di controllo (facoltativo). Nell etichetta possono figurare indicazioni aggiuntive volontarie, purché coerenti con i principi del Reg. UE 1169/2011; tra le indicazioni facoltative rientrano quelle previste dalle norme comunitarie di qualità, il marchio ufficiale di controllo, la denominazione della varietà, il tenore minimo di zucchero, la consistenza massima, etc.

ESEMPIO DI ETICHETTATURA DI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI PREIMBALLATI Ragione Sociale dell'operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni sull etichetta e dati dell imballatore e/o speditore(se diverso dall'operatore) Natura del prodotto (denominazione dell alimento) Natura del prodotto (nome della varietà) Origine del prodotto (Paese d origine ed eventualmente zona di produzione o denominazione nazionale, regionale o locale) Categoria (qualità): Extra, I, II Calibro (dimensione) Peso netto Lotto di produzione Prezzo Additivi (se eventualmente presenti) Marchio Ufficiale UE* (*facoltativo) Azienda XXX (nome o ragione sociale, indirizzo ed eventuale marchio d'impresa) Arance Tarocco Italia/Sicilia*/Catania* (*facoltativo) Categoria Extra 10 cm 1kg L1010101 1,15 / Kg Trattato in superficie con E320 Inoltre, le norme di commercializzazione specifiche per prodotto, ancora previste dal Regolamento (UE) 543/2011 per 10 prodotti ortofrutticoli, forniscono altresì disposizioni relative a: Qualità. Le caratteristiche commerciali qualitative della frutta e degli ortaggi sono definite sotto molteplici aspetti (morfologia, assenza di danni, lesioni o ammaccature, etc.). Ogni singolo prodotto viene classificato in tre categorie: extra (qualità superiore, priva di difetti, ad eccezione di lievissime alterazioni superficiali), prima (buona qualità, tollerati leggeri difetti di forma, di colorazione, di sviluppo, dell epidermide, lievi difetti cicatrizzati) e seconda (comprende prodotti che non possono essere classificati nelle categorie superiori, ma che corrispondono alle caratteristiche minime prima definite. Sono tollerati alcuni difetti di forma, di sviluppo, di colorazione, difetti della buccia, rugosità della scorza, difetti dell epidermide, purché i frutti conservino le caratteristiche essenziali di qualità, conservazione e presentazione). Presentazione. Esse riguardano l omogeneità, il condizionamento e l imballaggio del prodotto ortofrutticolo e la presentazione. Tolleranze. Sono ammesse tolleranze di qualità e di calibro per i prodotti delle varie categorie. Ai sensi del Regolamento (CE) 361/2008, il detentore di prodotti ortofrutticoli, freschi o trasformati, per i quali sono state stabilite norme di commercializzazione non può esporre, mettere in vendita, consegnare o commercializzare tali prodotti all interno della Comunità secondo modalità non conformi a dette norme, ed è responsabile di tale osservanza.

Per le merci spedite alla rinfusa, caricate direttamente su un mezzo di trasporto, le indicazioni sono riportate su un documento che accompagna la merce o su una scheda collocata in modo visibile all interno del mezzo di trasporto. Le fatture e i documenti di accompagnamento, escluse le ricevute per il consumatore, recano il nome e il Paese di origine dei prodotti e, se del caso, la categoria, la varietà o il tipo commerciale se ciò è richiesto da una norma di commercializzazione specifica, oppure indicano che il prodotto è destinato alla trasformazione. Ai sensi del più recente Regolamento (UE) 543/2011 non sono soggetti all obbligo di conformità alle norme di commercializzazione i prodotti ortofrutticoli: 1. chiaramente contrassegnati con la dicitura Destinati alla trasformazione o Destinati all alimentazione animale o ogni altra dicitura equivalente 2. che il produttore cede, nella propria azienda, direttamente al consumatore per il fabbisogno personale di quest'ultimo 3. che sono stati sottoposti a operazioni di mondatura o taglio che li hanno resi pronti al consumo o pronti da cucinare 4. venduti al dettaglio nella regione di produzione per soddisfare un consumo locale tradizionale notorio (previa decisione della Commissione) 5. commercializzati come germogli commestibili, dopo la germinazione di semi di piante classificate come ortofrutticoli ai sensi dell articolo 1 e dell allegato I del Regolamento (CE) 1234/2007, sostituito dal Reg. UE 1308/2013. Inoltre, non sono soggetti all obbligo di conformità alle norme di commercializzazione all interno di una data regione di produzione i prodotti ortofrutticoli: 6. venduti o consegnati dal produttore a centri di condizionamento e di imballaggio o a centri di deposito, oppure avviati dall azienda del produttore verso tali centri 7. avviati da centri di deposito verso centri di condizionamento e di imballaggio. Gli Stati membri possono esentare dall obbligo: di conformità alle norme di commercializzazione specifiche i prodotti presentati per la vendita al dettaglio al consumatore per il fabbisogno personale di quest ultimo ed etichettati con la dicitura prodotti destinati alla trasformazione o qualsiasi altra dicitura equivalente e destinati alla trasformazione, diversi da quelli di cui al punto 1) di conformità alle norme di commercializzazione i prodotti venduti direttamente dal produttore al consumatore per il fabbisogno personale di quest ultimo su mercati riservati esclusivamente ai produttori di una data zona di produzione definita dagli Stati membri. Lo stesso Regolamento (UE) 543/2011 stabilisce che non sono soggetti all obbligo di conformità alla norma di commercializzazione generale: a) i funghi non di coltivazione di cui al codice NC 0709 59 b) i capperi di cui al codice NC 0709 90 40 c) le mandorle amare di cui al codice NC 0802 11 10 d) le mandorle sgusciate di cui al codice NC 0802 12

e) le nocciole sgusciate di cui al codice NC 0802 22 f) le noci comuni sgusciate di cui al codice NC 0802 32 g) i pinoli o semi del pino domestico di cui al codice NC 0802 90 50 h) i pistacchi di cui al codice NC 0802 50 00 i) le noci macadamia di cui al codice NC 0802 60 00 j) le noci di pecàn di cui al codice ex NC 0802 90 20 k) altra frutta a guscio di cui al codice NC 0802 90 85 l) le banane da cuocere essiccate di cui al codice NC 0803 00 90 m) gli agrumi secchi di cui al codice NC 0805 n) i miscugli di noci tropicali di cui al codice NC 0813 50 31 o) i miscugli di altra frutta a guscio di cui al codice NC 0813 50 39 p) lo zafferano di cui al codice NC 0910 20. Classificazione dei prodotti ortofrutticoli Per convenzione, gli ortaggi e la frutta possono essere classificati in base al servizio annesso che il produttore offre al consumatore. La classificazione prevede una suddivisione in cinque gamme: 1. prima gamma: prodotti freschi offerti subito dopo la raccolta senza alcun tipo di condizionamento (es. patate vendute sfuse) 2. seconda gamma: prodotti appertizzati, cioè sterilizzati in recipienti chiusi (ad esempio, cipolline sott olio) 3. terza gamma: prodotti ortofrutticoli surgelati 4. quarta gamma: prodotti ortofrutticoli freschi, confezionati e pronti per il consumo che, dopo la raccolta, sono sottoposti a processi tecnologici di minima entità atti a valorizzarli seguendo le buone pratiche di lavorazione articolate nelle seguenti fasi: selezione, cernita, eventuale monda e taglio, lavaggio, asciugatura e confezionamento in buste o in vaschette sigillate, con eventuale utilizzo di atmosfera protettiva; possono essere confezionati singolarmente o in miscela, in contenitori di peso e di dimensioni diversi 5. quinta gamma: prodotti cotti e confezionati (es. verdure grigliate/lessate/bollite, pronte per il consumo) Il DM del 20 giugno 2014, n. 3746 Attuazione dell articolo 4 della legge 13 maggio 2011 n.77, recante disposizioni concernenti la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di IV gamma, prevede la possibile aggiunta di ingredienti di origine vegetale non freschi o secchi in quantità non superiore al 40% in peso del prodotto finito. Inoltre, reca informazioni specifiche da riportare sulla confezione:

prodotto lavato e pronto per il consumo o prodotto lavato e pronto da cuocere (in un punto evidente dell etichetta, in modo da essere facilmente visibili e chiaramente leggibili); il termine prodotto può essere sostituito da una descrizione più specifica dello stesso istruzioni per l uso per i prodotti da cuocere la dicitura conservare in frigorifero a temperatura inferiore agli 8 C la dicitura consumare entro due giorni dall apertura della confezione e comunque non oltre la data di scadenza, non applicabile ai prodotti lavati e pronti da cuocere nella confezione integra. Gli operatori del settore devono garantire che, in ogni fase della distribuzione, i prodotti ortofrutticoli di IV gamma siano mantenuti ad una temperatura inferiore a 8 C. Esempio di etichettatura di prodotto IV gamma Ingredienti I PIACERI DELL ORTO Di Nettuno G. V.Vespucci, 6 - Pieve di Teco (IM) INSALATA MISTA Ingredienti: indivia riccia, radicchio rosso, valerianella Nome o ragione sociale e indirizzo OSA Denominazione dell alimento Prodotto lavato e pronto per il consumo Consumare entro 2 giorni dall apertura e comunque non oltre la data di scadenza Istruzioni per l uso Conservare in frigorifero a temperatura inferiore agli 8 C Modalità di conservazione Quantità 150 g Data di scadenza Da consumare entro: 30/06/2016