Testo definitivo, rivisto al

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REGIONE LOMBARDIA X LEGISLATURA CONSIGLIO REGIONALE ATTI 6225 PROGETTO DI LEGGE N. 0202 di iniziativa dei Consiglieri regionali: Dotti e De Corato. Disposizioni in materia di soccorso alpino e speleologico in zone impervie. Testo definitivo, rivisto al 30.01.15

RELAZIONE Con questo progetto di legge si intende rivedere alcuni aspetti della disciplina del servizio di soccorso della nostra Regione. Il Servizio di Urgenza-Emergenza, in coordinamento con il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, svolge l importantissimo compito di salvare vite umane, provvedendo alla vigilanza e alla prevenzione degli infortuni nelle attività alpinistiche, escursionistiche e speleologiche e al soccorso degli infortunati. Il Sistema di Emergenza-Urgenza gestito dall Azienda Regionale Emergenza Urgenza della Lombardia coinvolge nell'apparato del soccorso numerosi Enti, Associazioni di Volontariato e Cooperative Sociali, che mettono a disposizione sia personale sia mezzi e attrezzature, primo fra tutti il Corpo Nazionale di Soccorso Alpino e Speleologico, una struttura composta prevalentemente da volontari che adempiono al proprio dovere in maniera del tutto eccellente, oltre che connotata da un alto valore di solidarietà sociale. L A.R.E.U. e il Soccorso Alpino e Speleologico Lombardo sono impegnati costantemente in numerosi interventi di salvataggio, posti in essere attraverso l utilizzo non solo di mezzi di terra, ma anche di elicotteri, offrendo al cittadino una struttura organizzativa complessa, con personale altamente specializzato. La questione - portata più volte all attenzione non soltanto degli addetti ai lavori, ma anche da molte amministrazioni locali e cittadini - non è il contenimento dei costi del servizio, che, comunque, in periodo di ristrettezze non può non essere preso in considerazione. Il problema principale, di fatto, è un altro. Soprattutto nei mesi estivi si moltiplicano le richieste di intervento in zone impervie, da parte di escursionisti il più delle volte sprovveduti, che presi da momenti di panico e di smarrimento chiedono l intervento della struttura di soccorso, impegnando personale e mezzi. Il punto a cui si vuole arrivare è che la richiesta di un intervento non sanitario o anche sanitario ma non urgente, avanzata in condizioni improprie, ovvero dovuta

all imprudenza, imperizia o negligenza personale dell escursionista, ha un impatto sociale enorme. La mobilitazione di mezzi per una supposta emergenza, che all arrivo del soccorso si rivela non essere tale, impedisce ai medesimi mezzi di essere pronti a intervenire per una possibile nuova e reale emergenza, a danno di chi, in quello stesso momento, risulta effettivamente in pericolo di vita. L obiettivo primario di questo progetto è la sensibilizzazione di chi troppo spesso si avventura per boschi e montagne senza le adeguate attrezzature e conoscenze e senza considerare le conseguenze negative su altre persone delle proprie scelte avventate. Questo preoccupante aumento di richieste di soccorso ha reso necessaria la definizione delle condizioni in cui l impiego di mezzi consegua a una effettiva emergenza e urgenza, stabilendo una compartecipazione alla spese da parte dell utente nel caso sia ravvisabile l assenza della necessità del trasporto in ospedale. Il recupero in zone impervie è caratterizzato da notevole complessità e costi elevati e comporta l assunzione di molti rischi anche per i soccorritori, oltre all impiego di risorse economiche. La prestazione di soccorso è un diritto del cittadino e, come tale, deve sempre essere garantito. A fronte del fatto che tutte le attività di soccorso indicate sono sostenute finanziariamente da Regione Lombardia, questo progetto predispone il pagamento nei casi di soccorso ed elisoccorso alpino con codice bianco. Il rimborso a carico dell utente negligente deve essere considerato un deterrente e un espediente per sensibilizzare la popolazione ad affrontare attività escursionistiche in sicurezza, con la consapevolezza che l imprudenza potrebbe costare la vita ad altri. Pertanto, nel caso in cui l intervento si sia reso necessario per esclusiva irresponsabilità e incoscienza del soggetto che richiede l aiuto e per cause imputabili a una sua grave negligenza, imprudenza e imperizia, e non abbia

comportato interventi sanitari o se necessari non sia stato comunque classificato urgente, appare del tutto ragionevole porre a suo carico il costo del recupero, anziché farlo gravare sui cittadini. Con questo progetto di legge si intende responsabilizzare i cittadini al rispetto non solo delle norme di prudenza, ma anche al rispetto degli altri. Questo onere non è una novità, lo stesso già avviene all interno della struttura sanitaria relativamente ai codici bianchi, non vi è alcuna ragione per cui lo stesso non debba avvenire anche all esterno. Art. 1 (Finalità) 1. La Regione valorizza le attività di soccorso e favorisce la prevenzione e la vigilanza degli infortuni nell'esercizio delle attività alpinistiche, escursionistiche e degli sport in montagna, delle attività speleologiche e speleo-subacquee e ogni altra attività praticata sul territorio pre-alpino e alpino della Lombardia, poiché costituisce un obiettivo di primaria importanza il salvataggio di persone infortunate o in situazioni di emergenza. 2. La Regione, in conformità alla legge 21 marzo 2001 n. 74 (Disposizioni per favorire l attività svolta dal corpo nazionale soccorso alpini spleleologico), riconosce e promuove l attività del soccorso alpino e speleologico prestata del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico nella Regione, che opera in stretto coordinamento con l Azienda Regionale Emergenza Urgenza (A.R.E.U.). Art. 2 (Gestione del soccorso ed elisoccorso) 1. La Regione si avvale del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS), quale struttura nazionale operativa del Servizio Nazionale della Protezione Civile, per l'attuazione degli interventi di soccorso degli infortunati, dei

pericolanti e al recupero dei caduti nel territorio montano, nell ambiente ipogeo e nelle zone impervie del territorio lombardo. 2. Le attività di soccorso ed elisoccorso sono svolte in collaborazione, sulla base di apposita convenzione, dal CNSAS e dalla A.R.E.U. mediante l'utilizzo di mezzi di soccorso sia di terra e sia di aria. 3. Il CNSAS garantisce il supporto esclusivo agli interventi di soccorso sanitario e recupero in ambiente alpino ostile e in ambiente ipogeo definito con provvedimento adottato dall A.R.E.U.. Art. 3 (Interventi di soccorso e di eliosoccorso) 1. Gli interventi di soccorso e di elisoccorso di carattere sanitario urgente, in ambiente impervio o ostile, comprensivi di recupero e trasporto, sono prestazioni a carico del servizio sanitario nazionale se riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992 (Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per la determinazione del livelli di assistenza sanitaria di emergenza). 2. Gli interventi di soccorso e di elisoccorso di carattere non sanitario, in ambiente impervio o ostile, comprensivi di recupero e trasporto, sono considerati come prestazioni onerose a carico dell'utente trasportato, se richiesti da quest'ultimo o riconducibili ad esso e non sussiste necessità di accertamento diagnostico o la prosecuzione di cure presso un Pronto Soccorso. 3. Gli interventi di soccorso e di elisoccorso di carattere sanitario non urgente, in ambiente impervio o ostile, comprensivi di recupero e trasporto, sono considerati come prestazioni onerose a carico dell'utente trasportato, se richiesti da quest'ultimo o riconducibili ad esso e il recupero è conseguente a comportamenti imprudenti o negligenti. 4. La classificazione degli interventi di ricerca e recupero in ambiente impervio o ostile a titolo di soccorso sanitario o non sanitario, urgente o non urgente, è

attribuita alla Centrale Operativa sede dell elisoccorso che effettua l intervento in coordinamento con l equipe di soccorso sanitario. 5. Nessun onere può essere posto a carico dell utente quando, pur non sussistendo le condizioni di cui al comma 2 e 3, l intervento è stato richiesto da terzi senza il consenso o contro la volontà dell interessato. 6. La Giunta Regionale entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentiti l A.R.E.U. e il CNSAS, definisce il piano tariffario dei servizi di soccorso sanitario e non sanitario, differenziando le tariffe sulla base anche dell urgenza o non urgenza dell intervento richiesto. La Regione prevede una riduzione delle tariffe del 15 per cento a favore dei residenti in Lombardia. Art. 4 (Norma finanziaria) 1.I proventi introitati, di cui all art. 3 comma 2 e 3 della presente legge, sono quantificati in 25.00,00 euro e confluiscono nel bilancio regionale al Titolo 3 Entrate extra-tributarie tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti, iscritti allo stato di previsione delle entrate del bilancio per l esercizio 2015 e successivi.

ALLEGATO scheda di accompagnamento ai progetti di legge, ai sensi dell art. 81, comma 2, del regolamento generale del Consiglio regionale (1) (2) (3) (4) (A) QUANTIFICAZIONE SPESA (B) COPERTURA FINANZIARIA Interventi di soccorso ed elisoccorso, di carattere non sanitario e sanitario non urgente, in zone impervie SPESA CONTINUATIVA O RICORRENTE 0,00 Riferimento al pdl 202 Art. 3 Comma 2 e Comma 3 Natura spesa Non vi sono spese Missione IMPORTO 0,00 Missione IMPORTO Copertura non necessaria Attualmente a carico del SSN Oneri a carico dell utente Introiti per la Regione Quantificati 25.000,00 Euro in ingresso annuali Confluiranno nel bilancio regionale al titolo 3 entrate extratributarie Tipologia 500 rimborsi e altre entrate correnti Iscritti allo stato di previsione delle entrate del bilancio per l esercizio 2014 e successivi