SCUOLA SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA UFFICIO DEI REFERENTI PER LA FORMAZIONE DECENTRATA DEL DISTRETTO DI MILANO Bruna Albertini, Paola Maria Braggion, Filippo D Aquino,Francesca Fiecconi, Claudio Galoppi, Giuseppe Gennari, Caterina Giovanetti, Ines Marini, Giulia Turri Venerdì 11 gennaio 2013 Aula Magna del Palazzo di Giustizia di Milano LA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL UOMO: IL MECCANISMO DI DECISIONE DELLA CEDU E I CRITERI D INTERPRETAZIONE CONFORME 11 gennaio 2013 1
TUE risultante dal trattato di Lisbona Art. 6 1. UE riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell UE del 7 dicembre 2000, adattata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, che ha lo stesso valore giuridico dei trattati Le disposizioni della Carta non estendono in alcun modo le competenze dell UE definite nei trattati I diritti, le libertà e i principi della Carta sono interpretati in conformità alle disposizioni generali del titolo VII della Carta che disciplinano la sua interpretazione e applicazione e tenendo in debito conto le spiegazioni cui si fa riferimento nella Carta, che indicano le fonti di tali disposizioni 2. UE aderisce alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell uomo e delle libertà fondamentali ( CEDU). Tale adesione non modifica le competenze dell Unione definite nei trattati 3. I diritti fondamentali definiti dalla CEDU e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte dell Unione in quanto principi generali 11 gennaio 2013 2
Carta dei diritti fondamentali dell UE art. 52: Portata e Interpretazione dei diritti e dei principi 1. Principio di legalità e proporzionalità nel campo delle limitazioni dei diritti (omissis) 2. Esercizio dei diritti nell ambito delle condizioni e dei limiti indicati nei trattati UE (omissis) 3. laddove la presente Carta contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla CEDU il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta Convenzione. La presente disposizione non esclude che il diritto UE conceda una protezione più estesa 11 gennaio 2013 3
Carta dei diritti fondamentali dell UE Art. 53 Nessuna disposizione della presente Carta deve essere interpretata come limitativa o lesiva dei diritti fondamentali dell uomo e delle libertà fondamentali riconosciuti, nel rispettivo ambito di applicazione, dal diritto dell UE, dalle convenzioni internazioni delle quali l UE e tutti gli stati membri sono parti, in particolare dalla CEDU e dalle costituzioni degli Stati membri. 11 gennaio 2013 4
Convenzione EDU ARTICOLO 1:Obbligo di rispettare i diritti dell uomo Le Alte Parti contraenti riconoscono a ogni persona sottoposta alla loro giurisdizione i diritti e le libertà enunciati nel Titolo primo della presente Convenzione. 11 gennaio 2013 5
Convenzione EDU ARTICOLO 3: Proibizione della tortura Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti. 11 gennaio 2013 6
Convenzione EDU ARTICOLO 8: Diritto al rispetto della vita privata e familiare 1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza. 2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui. 11 gennaio 2013 7
Convenzione EDU ARTICOLO 9 : Libertà di pensiero, di coscienza e di religione 1. Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, così come la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l insegnamento, le pratiche e l osservanza dei riti. 2. La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla pubblica sicurezza, alla protezione dell ordine, della salute o della morale pubblica, o alla protezione dei diritti e della libertà altrui. 11 gennaio 2013 8
Convenzione EDU ARTICOLO 10 : Libertà di espressione 1. Ogni persona ha diritto alla libertà d espressione. Tale diritto include la libertà d opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. Il presente articolo non impedisce agli Stati di sottoporre a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, cinematografiche o televisive. 2. L esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, all integrità territoriale o alla pubblica sicurezza, alla difesa dell ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, alla protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l autorità e l imparzialità del potere giudiziario. 11 gennaio 2013 9
Convenzione EDU ARTICOLO 11 : Libertà di riunione e di associazione 1. Ogni persona ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà d associazione, ivi compreso il diritto di partecipare alla costituzione di sindacati e di aderire a essi per la difesa dei propri interessi. 2. L esercizio di questi diritti non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, alla difesa dell ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale e alla protezione dei diritti e delle libertà altrui. Il presente articolo non osta a che restrizioni legittime siano imposte all esercizio di tali diritti da parte dei membri delle forze armate, della polizia o dell amministrazione dello Stato. 11 gennaio 2013 10
Costituzione italiana Art. 10: l ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute Art. 11: l Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia tra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo 11 gennaio 2013 11
Costituzione italiana Art. 117: la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali 11 gennaio 2013 12