Repertorio n Raccolta n ATTO DI FUSIONE REPUBBLICA ITALIANA

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Repertorio n. 62.780 Raccolta n. 8.221 ATTO DI FUSIONE REPUBBLICA ITALIANA L'anno duemiladieci, il giorno ventidue del mese di novembre. 22.11.2010 In Sesto San Giovanni, Via Franco Sacchetti n. 20. Avanti a me Dott. Stefano Zanardi Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, sono comparsi REGISTRATO A MILANO 6 Il 24/11/2010 al n.11492 serie 1T Euro 324,00 Dottor STEFANO SACCARDI, nato a Milano il 12 maggio 1959, domiciliato per la carica in Sesto San Giovanni, Via Sacchetti n. 20, che dichiara di intervenire al presente atto e di stipularlo in nome e per conto e rappresentanza della società "DAVIDE CAMPARI MILANO S.p.A.", con sede in Sesto San Giovanni, Via Franco Sacchetti n. 20, capitale sociale Euro 58.080.000,00 iv., Codice Fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 06672120158, iscritta al R.EA. della C.C.I.A.A. di Milano al n. 1112227, nella sua qualità di Consigliere Delegato e come tale procuratore speciale della stessa per questo atto, in forza ed esecuzione della delibera del Consiglio di amministrazione della società del 16 settembre 2010 di cui al verbale in pari data a mio rogito Rep. N. 62.452/8.098, registrato a Milano 6, in data 20 settembre 2010, al n. 3810, Serie 1T; Dottor JEAN JACQUES DUBAU, nato a Nancy Meurthe et Moselle (Francia) il 25 gennaio 1962, domiciliato per la carica in Sesto San Giovanni, Via Sacchetti n. 20, che dichiara di intervenire al presente atto e di stipularlo in nome e per conto e rappresentanza della società "CAMPARI ITALIA S.p.A.", società di unico socio, con sede in Sesto San Giovanni, Via Franco Sacchetti n. - 1 -

20, capitale sociale Euro 1.220.076,00 i.v., Codice Fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 10961340154, iscritta al R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano al n. 1420742, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e come tale Procuratore speciale della stessa per questo atto, in forza ed esecuzione della delibera del Consiglio di amministrazione della società del 16 settembre 2010 di cui al verbale in pari data a mio rogito Rep. N. 62.453/8.099, registrato a Milano 6, in data 20 settembre 2010 al n. 3820, Serie 1T. Detti comparenti della cui identità personale io Notaio sono certo nelle indicate qualità, premesso che i Consigli di Amministrazione delle società di cui sopra hanno predisposto un progetto di fusione, per incorporazione della società "CAMPARI ITALIA S.p.A.", (incorporanda) nella "DAVIDE CAMPARI MILANO S.p.A.", (incorporante) depositato nel Registro delle Imprese di Milano ed iscritto in data 9 agosto 2010 prot. n. 293294/2010 per la "CAMPARI ITALIA S.p.A." e depositato nel Registro delle Imprese di Milano ed iscritto in pari data prot. n. 293230/2010 per la "DAVIDE CAMPARI MILANO S.p.A."; che stante il fatto che la società incorporante "DAVIDE CAMPARI MILANO S.p.A." è società quotata sono stati adempiuti tutti gli obblighi informativi previsti dagli artt. 70.1, 70.5, 84 e 90 del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche (Regolamento Emittenti); che con la precitata deliberazione consiliare in data 16 settembre 2010 la società incorporante "DAVIDE CAMPARI MILANO S.p.A." ha deliberato di - 2 -

approvare il progetto di fusione, sulla base delle situazioni patrimoniali al 30 giugno 2010 di entrambe le società partecipanti alla fusione secondo le modalità tutte di cui a detto progetto e dunque, a sensi dell'art. 2505 del C.C., senza determinazione di alcun rapporto di cambio e quindi senza aumento di capitale dell'incorporante che possiede l'intero capitale sociale dell'incorporanda; che in conformità al progetto approvato lo statuto della società incorporanda "DAVIDE CAMPARI MILANO S.p.A." per effetto della fusione non subirà alcuna modifica e resta quello allegato al progetto di fusione; che la società incorporanda "CAMPARI ITALIA S.p.A.", con la citata deliberazione consiliare in data 16 settembre 2010, ha assunto corrispondente analoga deliberazione di approvazione del progetto di fusione per incorporazione in "DAVIDE CAMPARI MILANO S.p.A."; che le deliberazioni di fusione sono state iscritte al Registro delle Imprese di Milano in data 21 settembre 2010 prot. n. 310314/2010 per la società "DAVIDE CAMPARI MILANO S.p.A." ed in pari data prot. n. 310305/2010 per la società "CAMPARI ITALIA S.p.A."; che nei sessanta giorni successivi decorrenti dalla predetta data di iscrizione delle delibere di fusione nel Registro delle Imprese di Milano non risultano presentate opposizioni da parte dei creditori delle società partecipanti e che, essendo il termine di cui all'art. 2503 del C.C. spirato il 20 novembre 2010, risultano verificati i presupposti per l'effettuazione della fusione; che in data 22 ottobre 2010 e' stato effettuato l'esame congiunto tra le societa' partecipanti alla fusione e le Rappresentanze Sindacali unitarie previsto dall'art. 47 della Legge 428/90, come modificato dall'art. 2 del D. Lgs - 3 -

n. 18/2001, nella quale occasione si e' precisato che il rapporto di lavoro dei lavoratori in forza all'incorporanda proseguira' senza soluzione di continuita' con l'incorporante nel rispetto dell'art. 2112 del C.C.. Quanto sopra premesso e confermato i comparenti nelle indicate qualità stipulano e convengono quanto segue 1) Viene data attuazione al progetto di fusione approvato dalle rispettive assemblee e pertanto la società "CAMPARI ITALIA S.p.A." e "DAVIDE CAMPARI MILANO S.p.A." si dichiarano e riconoscono fuse mediante incorporazione della prima nella seconda, secondo le modalità tutte di cui al progetto stesso, come risulta allegato ai citati verbali a mio rogito in data 16 settembre 2010 Rep.n. 62.452/8.098 e Rep.n. 62.453/8.099, e così stabilendo che: 1) la fusione viene attuata senza rapporto di cambio, in quanto la società incorporante "DAVIDE CAMPARI MILANO S.p.A." era ed è tuttora unico socio titolare dell'intero capitale sociale della società incorporata "CAMPARI ITALIA S.p.A.", il cui capitale per effetto dell'incorporazione viene interamente annullato; 2) non sono state apportate modifiche allo statuto della incorporante ed il suo testo coincide con quello allegato al progetto di fusione; 3) à sensi dell'art. 2504 bis, secondo comma, del C.C. come consentito dal progetto di fusione, trattandosi di fusione per incorporazione, gli effetti civili della fusione si vogliono decorrenti dalle ore 23.59 del giorno 31 dicembre 2010 e cioè in data successiva a quella in cui verrà eseguita l'ultima iscrizione prevista dall'art. 2504 del C.C.. 4) agli effetti contabili di cui al punto 6 dell'art. 2501 ter del C.C. le operazioni - 4 -

della società incorporata saranno imputate al bilancio dell'incorporante a decorrere dal 1^ gennaio dell'anno in corso alla data dell'ultima iscrizione prevista dall'art. 2504 del C.C. e cioè dal 1 gennaio 2010 e la medesima decorrenza varrà anche ai fini delle imposte sui redditi à sensi dell'art. 172, 9 comma del D.P.R. 917/86. Il tutto dato altresì atto che: non sono previsti particolari vantaggi per gli amministratori delle società partecipanti alla fusione, né trattamenti particolari per alcuna categoria di soci delle società partecipanti alla fusione; la fusione avviene con riferimento alle situazioni patrimoniali al 30 giugno 2010 di entrambe le società ed approvati dai rispettivi Consigli di Amministrazione (in data 4 agosto 2010 per la DAVIDE CAMPARI MILANO S.p.A. e 4 agosto 2010 per la CAMPARI ITALIA S.p.A.); 5) Dalla data di efficacia della fusione cessano per la società incorporata anche gli organi sociali della stessa, ferma comunque la validità ed efficacia di ogni atto degli stessi sino a tal momento compiuto. 6) In conseguenza della fusione la incorporante "DAVIDE CAMPARI MILANO S.p.A." subentra di pieno diritto à sensi dell'art.2504 bis del C.C. all'incorporata in tutti i beni, mobili ed immobili, materiali ed immateriali, situazioni possessorie e di fatto, diritti, interessi legittimi, aspettative, privilegi, crediti, ragioni, azioni, attività in genere, anche in pendenza e formazione, della stessa incorporata in proprietà, titolarità, disponibilità od ai quali sia legittimata. Tutti i beni si intendono acquisiti dall'incorporante con ogni pertinenza o accessorio, con ogni relativa garanzia, anche reale, diritto, onere. - 5 -

Sempre in conseguenza della fusione, e corrispondentemente, l'incorporante subentra ipso iure in tutte le passività, debiti, obblighi, impegni, oneri, gravami, garanzie concesse, posizioni passive in genere dell'incorporata, in tutti i rapporti giuridici, convenzioni, polizze, contratti e negozi definitivi o preliminari (compresi quelli con la clientela, di assicurazione, bancari, di utenza ecc.), anche in pendenza e in formazione, controversie di qualunque natura e ovunque radicate, nei confronti di qualsiasi soggetto e quale che sia la loro fonte ed anche se acquisiti o sorti in data posteriore alle deliberazioni di cui in premessa od alla data cui si riferiscono le situazioni patrimoniali assunte a base della fusione. Tutto quanto sopra di guisa che l'incorporante possa senz'altro e senza soluzione di continuità proseguire in ogni attività, situazione, rapporto della società incorporata come se fin dall'origine di spettanza e riferibile all'incorporante. Per effetto del presente atto viene trasferita all'incorporante ogni componente attiva e passiva del patrimonio della società incorporata, restando inteso che qualsiasi indicazione di beni, diritti, attività e passività dell'incorporata, nonostante omissioni o inesattezze di dati ed a prescindere da ogni richiamo avrà, ovunque o comunque effettuata valore meramente indicativo potendo l'incorporante in qualsiasi momento far valere e riconoscere in forza del presente atto le ragioni di sua competenza. È comunque in facoltà dell'incorporante, procedere, occorrendo, ad ogni atto di identificazione di rapporti e cespiti di qualsiasi natura di compendio del patrimonio dell'incorporata. Si da atto che nel patrimonio della società incorporata non sono compresi beni - 6 -

immobili e beni mobili registrati. 7) Spese e tasse del presente atto sono a carico della società incorporante. Capitale e riserve della società incorporata ammontano ai soli fini della percezione dell'onorario notarile ad Euro 30.881.040,00. Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto da me letto al comparente che, approvandolo e confermandolo, lo sottoscrive con me Notaio alle ore undici. Consta di due fogli scritti con mezzo elettronico da persona di mia fiducia e completati di mia mano per facciate intere sei e fin qui della settima. F.to Stefano Saccardi F.to Jean Jacques Dubau F.to Stefano Zanardi Notaio - 7 -