"Cosa cambia alla luce degli accordi firmati dal Governo Italiano con Svizzera, Liechtenstein e Principato di Monaco?"

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"Cosa cambia alla luce degli accordi firmati dal Governo Italiano con Svizzera, Liechtenstein e Principato di Monaco?" Annunziata & Conso 13/03/2015

Premessa Nell ultimo mese il Governo Italiano ha firmato tre importanti Accordi, rispettivamente con Svizzera, Liechtenstein e Principato di Monaco, riguardanti il reciproco scambio di informazioni in materia fiscale. Tali Accordi, che rappresentano il risultato di anni di trattative, imprimono un significativo stimolo alla legge sulla regolarizzazione dei capitali illecitamente detenuti all estero (L. 15 dicembre 2014, n. 186 in vigore dal 1 gennaio 2015, c.d. Voluntary Disclosure ), in virtù della quale tali capitali cesseranno di essere considerati come provenienti da paesi non black list, con evidenti e notevoli vantaggi per chi potrà beneficiarne. Svizzera Il 23 febbraio 2015 il Governo Italiano e il Consiglio Federale Svizzero hanno firmato un Protocollo modificativo della Convenzione del 9 marzo 1976 e del suo Protocollo aggiuntivo (come modificati dal Protocollo del 28 aprile 1978), con il duplice obiettivo di evitare le doppie imposizioni e regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio. Con la firma del Protocollo, la Convenzione tra l Italia e la Svizzera prevede ora lo scambio di informazioni su richiesta delle Autorità competenti secondo gli standards OCSE. Con l art. 1 del Protocollo viene infatti abrogato e sostituito l art. 27 della Convenzione (Scambio di informazioni) che prevedeva, tra l altro, la possibilità di non fornire informazioni suscettibili di rivelare segreti bancari tra i due Stati. La previsione contenuta nella nuova formulazione dell art. 27 della Convenzione prevede, invece, lo scambio delle informazioni verosimilmente rilevanti al fine di applicare le disposizioni contenute nella Convenzione oppure per l amministrazione e l applicazione del diritto interno relativo alle imposte di qualsiasi natura o denominazione riscosse per conto degli Stati contraenti delle loro suddivisioni politiche o enti locali nella misura in cui

l imposizione prevista non sia contraria alla Convenzione, modifica che - di fatto - pone fine al segreto bancario elvetico. Riferendosi alle informazioni verosimilmente rilevanti i due Governi hanno voluto garantire uno scambio di informazioni che fosse il più ampio possibile, senza tuttavia dar luogo a ricerche di informazioni generalizzate (c.d. fish expedition ) e/o a richieste non inerenti alla posizione fiscale di un determinato contribuente. All art. 2 del Protocollo è previsto l inserimento, nel Protocollo aggiuntivo, della lettera e-bis) la quale, facendo diretto riferimento all art. 27 della Convenzione, dispone che lo Stato richiedente deve sfruttare tutte le fonti di informazione abituali previste dalla sua procedura fiscale interna prima di richiedere informazioni, e solo dopo aver esperito questa procedura potrà avviare il procedimento di richiesta di informazioni ai sensi dell art. 27 della Convenzione. Al riguardo, il comma 2 della lettera e-bis) del Protocollo aggiuntivo prevede che la richiesta debba essere corredata dalle seguenti informazioni: (i) l identità della persona oggetto del controllo o dell inchiesta; (ii) il periodo di tempo oggetto della domanda; (iii) la descrizione delle informazioni richieste, nonché delle indicazioni sulla forma nella quale lo Stato richiedente desidera ricevere tali informazioni; (iv) lo scopo finale per cui le informazioni sono richieste; (v) se noti, il nome e l indirizzo del detentore presunto delle informazioni richieste. Una volta ratificato il Protocollo, le Autorità fiscali italiane potranno richiedere alle competenti Autorità svizzere informazioni su elementi riconducibili al periodo di tempo decorrente dalla data della firma (23 febbraio 2015), così come previsto dall art. 3 del Protocollo ove è sancita l irretroattività dell Accordo rispetto al periodo antecedente la firma.

Liechtenstein Il 26 febbraio 2015, a pochi giorni dalla firma del Protocollo Italia-Svizzera, è giunta anche la sottoscrizione di un Accordo e di un Protocollo d Intesa tra il Governo Italiano e il Principato del Liechtenstein sempre in tema di scambio di informazioni in materia fiscale. L Accordo, che all art. 1 fa riferimento alle informazioni verosimilmente rilevanti (cfr. Svizzera ), sarà applicato a tutte le imposte previste dai rispettivi ordinamenti, puntualmente individuate all art. 3, e prevede che le informazioni tra i due paesi saranno scambiate indipendentemente dal fatto che la Parte interpellata necessiti o meno di tali informazioni ai propri fini fiscali o che il comportamento in esame costituisca o meno un reato ai sensi della legislazione della Parte interpellata nel caso in cui detto comportamento sia stato posto in essere nella parte interpellata (art. 5, comma 1). Al comma 6 dell art. 5 viene poi previsto che l Autorità competente interpellata avrà 60 giorni di tempo per comunicare all Autorità competente della Parte richiedente eventuali incompletezze nella richiesta e 90 giorni per informare la richiedente qualora non sia in grado di ottenere e fornire le informazioni, incontri ostacoli nel fornire informazioni o si rifiuti di fornirle, spiegando per ciascun caso le ragioni della propria impossibilità, la natura degli ostacoli o le ragioni del proprio rifiuto. Tra le novità più significative dell Accordo, l art. 6 disciplina la possibilità di chiedere con ragionevole anticipo che i rappresentanti dell Autorità competente della Parte richiedente entrino nel territorio della parte interpellata per interrogare persone ed esaminare documenti previo consenso scritto delle persone fisiche o di altre persone interessate. Come specificato nel Protocollo al paragrafo 1, le disposizioni contenute nell art. 6 produrranno i propri effetti dal giorno in cui il Liechtenstein comunicherà l entrata in vigore delle norme interne che dovranno regolare l accesso all'interno del

territorio nazionale da parte delle competenti Autorità italiane per lo svolgimento delle relative verifiche fiscali. Qualora la richiesta non fosse conforme all Accordo sottoscritto o se non dovessero essere soddisfatti i requisiti previsti all art. 5, o ancora la divulgazione delle informazioni richieste fosse contraria all ordine pubblico della Parte interpellata, ai sensi dell art. 7 dell Accordo la stessa potrebbe rifiutarsi di fornire le informazioni richieste (Accordo, art. 7, commi 1 e 2). Non sarà comunque possibile opporre alla richiesta di informazioni l'eccezione secondo la quale la pretesa fiscale da cui origina la richiesta sia oggetto di controversia, come non potranno essere avanzate richieste in merito ad informazioni che la Parte richiedente non potrebbe ottenere, in circostanze analoghe, in base alla propria Legislazione o nel corso della propria prassi amministrativa (Accordo, art. 7, commi 3 e 4). Come per il Protocollo Italia-Svizzera, le richieste assumeranno rilevanza ai fini dell'applicazione dell Accordo a partire dalla data della firma dello stesso. In concomitanza con l Accordo, è stato firmato anche un Protocollo aggiuntivo che disciplina, all art. 1, le richieste di gruppo relative ai conti detenuti da un titolare di conto residente in Italia presso intermediari finanziari del Liechtenstein nel periodo di tempo che decorre dalla data di firma dell Accordo a quella di attuazione dell accordo sullo scambio automatico di informazioni basato sul modello comune di comunicazione (Common Reporting Standard) dell OCSE tra Liechtenstein e Italia. Principato di Monaco La firma dell Accordo tra il Governo Italiano e il Principato di Monaco è giunta, invece, il 2 marzo 2015. Tale Accordo è basato sul modello OCSE di Tax Information

Exchange Agreement (TIEA) e consente lo scambio di informazioni su richiesta degli Stati aderenti senza che sia prevista per lo Stato interpellato la possibilità di opporre il segreto bancario o la mancanza di interesse ai propri fini fiscali. L Accordo con il Principato ricalca per larga parte quello siglato con il Liechtenstein anche se, a differenza di quest ultimo, all art. 12, in tema di doppie imposizioni, chiarisce che il residente in Italia, detentore di elementi di reddito nel Principato di Monaco, ha la possibilità di includerli nella propria base imponibile, e che in tal caso l Autorità competente italiana dovrà dedurre l imposta sui redditi pagata nel Principato di Monaco, ma l ammontare della deduzione non può non può eccedere la quota d imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. Come per gli altri due Accordi, per l entrata in vigore dell'accordo Italia-Principato di Monaco bisognerà attendere l ultima notifica dell avvenuta ratifica da parte dei contraenti. A partire da tale data, l Accordo spiegherà i suoi effetti per tutte le richieste relative al periodo coincidente con la data della firma. L uscita dalle black lists e lo stimolo alla voluntary disclosure Tra gli effetti più importanti che derivano dalla firma degli Accordi e dei Protocolli collegati, vi è sicuramente un importante stimolo alla regolarizzazione delle posizioni dei contribuenti italiani che detengono capitali non dichiarati presso uno dei paesi coinvolti, attraverso l'accesso, fino al 30 settembre 2015, alla c.d. Voluntary Disclosure. La procedura prevista dalla L. 15 dicembre 2014, n. 186, in vigore dal 1 gennaio 2015, consente alle persone fisiche, enti non commerciali e alle società semplici incluse quelle equiparate ai sensi dell'art. 5 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), di sanare tutte le violazioni relative all omessa indicazione nel Quadro RW delle attività e dei beni detenuti all estero a patto che le violazioni non siano state

già constatate ovvero siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche o altre operazioni di accertamento tributario riconducibili alle attività oggetto di disclosure. Dovrà essere ricostruita, quindi, la posizione tributaria relativa ad un lasso temporale che comprende 4 periodi di imposta (o 5, nel caso di omessa dichiarazione). Le road maps e le prospettive per il futuro Oltre alle firme degli Accordi e dei Protocolli, sono stati previsti anche una serie di documenti di carattere politico (cc.dd. road maps ) per la prosecuzione del dialogo fra i Paesi contraenti in materia fiscale e finanziaria, nei quali sono state tracciate le linee guida per il raggiungimento della definitiva cancellazione di Svizzera, Liechtenstein e Principato di Monaco dalle black lists italiane. Guardando, in particolare, al caso della Svizzera, sono state poste le basi per lo sviluppo di un nuovo accordo che disciplini l accesso al mercato finanziario italiano da parte degli intermediari finanziari svizzeri i quali, peraltro, già auspicavano che tale provvedimento potesse rientrare nel Protocollo, vista la sostanziale perdita - in termini di competitività - che gli stessi stanno patendo nei confronti degli intermediari degli altri paesi europei, la cui operatività ha oramai superato, anche grazie ai meccanismi di passaportazione, le restrizioni e le inefficienze precedentemente imposte dalle singole autorizzazioni nazionali. In tale contesto il mercato finanziario svizzero rischia di essere rilegato al ruolo di mero depositario di capitali. La road map sottoscritta dal Governo Italiano e da quello Svizzero prevede altresì l adozione degli standards OCSE sullo scambio automatico di informazioni, anche in base all Accordo multilaterale tra le autorità competenti sullo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari (Multilateral Competent Authority Agreement, MCAA, firmato il 19 novembre 2014). Si tratta proprio dello strumento di attuazione dello standard per lo scambio automatico di informazioni previsto dall art. 6 della

Convenzione sull assistenza amministrativa firmata con l OCSE dai paesi aderenti, anche se i tempi dell'iter legislativo svizzero non consentiranno l entrata in vigore della disciplina sullo scambio automatico prima del 2017/2018. Operativamente, lo scambio automatico di informazioni tra i Paesi coinvolti verrà effettuato attraverso le banche, le quali trasmetteranno alle Autorità fiscali nazionali le informazioni sui contribuenti che possiedono un conto in un Paese diverso dallo Stato d origine, e potranno essere utilizzate al solo fine di garantire l effettiva e corretta tassazione su quei capitali. Si sottolinea, pertanto, come in seguito all attuazione dello scambio automatico di informazioni in materia fiscale non esisteranno più ragioni fiscali per limitare l accesso al mercato Italiano da parte degli intermediari che risiedono in paesi ex black list. Sarebbe quindi auspicabile il raggiungimento di un ulteriore Accordo in merito a quanto già delineato nella richiamata road map.