Pordenone, 16 Ottobre 2012 PROVINCIA DI PORDENONE La parte V del D.Lgs. 152/06 e smi: la normativa in materia di tutela dell aria e le competenze provinciali sulle emissioni in atmosfera Relatore: ing. Alberto Bonin PROVINCIA DI PORDENONE Settore Ecologia Servizio Qualità dell aria Via Rovereto, n. 14 - Pordenone -
LEGGE REGIONALE n. 16/2007 art. 3 sono di competenza delle Province le funzioni relative a: Rilascio dei provvedimenti di autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti da stabilimenti nuovi e esistenti, nochè alle modifiche sostanziali e ai trasferimenti in altra località degli stabilimenti Attività di controllo sulle emissioni in atmosfera degli stabilimenti di cui al punto precedente Elaborazione e adozione dei Piani di intervento provinciali relativi all attuazione degli obbiettivi fissati dai Piani Regionali di Miglioramento e di mantenimento della qualità dell aria; Formulazione di proposte alla Regione per l individuazione di zone che necessitano di interventi di miglioramento o di tutela della qualità dell aria
Dal 10 dicembre 2007 è operativo presso il Settore Ecologia della Provincia di Pordenone il SERVIZIO QUALITA DELL ARIA Indirizzo: Via Rovereto n. 14 NUOVO!!!! Sito internet: www.provincia.pordenone.it Sezione modulistica del Servizio Qualità Aria
Normativa di riferimento: Decreto Legislativo 152/2006 e s.m.i in particolare come modificato dal D.Lgs. 128/2010 Domanda di autorizzazione (art. 269) Tutti gli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera 1) NUOVO STABILIMENTO/TRASFERIMENTO 2) MODIFICA SOSTANZIALE DI STABILIMENTO 3) RINNOVO DI AUTORIZZAZIONE DELLO STABILIMENTO (art. 281) autorizzazioni rilasciate ai sensi della previgente normativa
STABILIMENTO: il complesso unitario e stabile, che si configura come un complessivo ciclo produttivo, sottoposto al potere decisionale di un unico gestore, in cui sono presenti uno o più impianti o sono effettuate una o più attività che producono emissioni attraverso, per esempio, dispositivi mobili, operazioni manuali, depositi e movimentazioni. Si considera stabilimento anche il luogo adibito in modo stabile all esercizio di una o più attività. Per tutti gli stabilimenti che producono emissioni deve essere richiesta una autorizzazione ai sensi della parte V del D.Lgs. 152/06 e smi. L autorizzazione è rilasciata per l intero stabilimento. I singoli impianti e le singole attività presenti presso lo stabilimento non sono oggetto di distinte autorizzazioni. (ART. 269 C. 1)
Ruolo del COMUNE nel procedimento amministrativo: da un parere in merito ai procedimenti svolti dallo stesso ai sensi del D.P.R. 380/2001 (conformità edilizia/urbanistica) e del Regio Decreto m. 1265/1934 (classificazione dell attivit attività come industria insalubre) + eventuale necessità per l intervento autorizzazione paesaggistica (D.Lgs. 42/2004) STABILIMENTI/ATTIVITA NUOVI (mai autorizzati alle emissioni) STABILIMENTI/ATTIVITA ESISTENTI (modifiche sostanziali e/o rinnovi) Parere obbligatorio con svolgimento di una conferenza dei Servizi Parere facoltativo
L autorizzazione alle emissioni, che ha una durata di 15 anni, stabilisce: per le emissioni convogliate: i valori limite di emissione (all. I, II e III) le prescrizioni (esercizio manutenzione - ) i metodi di campionamento e analisi (norme UNI, UNICHIM,.) la periodicità dei controlli di competenza del gestore per le emissioni che risultano tecnicamente convogliabili, le modalità di captazione e convogliamento (art. 270 mancanza decreto del ministero che stabilisce i criteri) per le emissioni diffuse, apposite prescrizioni finalizzate ad assicurarne il contenimento (allegato V per le polveri)
I valori limite di emissione e le prescrizioni dell autorizzazione sono stabiliti a seguito di un istruttoria basata su: 1. Le migliori tecniche disponibili 2. I valori e le prescrizioni fissate in normative regionali 3. I valori e le prescrizioni fissate dai piani/programmi di miglioramento della qualità dell aria 4. Valutazioni in merito al complesso di tutte le emissioni degli impianti e delle attività presenti, alle emissioni provenienti da altre fonti e allo stato di qualità dell aria della zona interessata
MODIFICA SOSTANZIALE: modifica che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse (vedasi linee guida Provincia di Pordenone) L AUTORITA COMPETENTE: AGGIORNA l autorizzazione dello stabilimento con un istruttoria limitata agli impianti/attività interessati dalla modifica RINNOVA l autorizzazione con un istruttoria estesa a tutto lo stabilimento qualora si dimostri tale esigenza in relazione all evoluzione della situazione ambientale o delle migliori tecniche disponibili DECORRE UN NUOVO PERIODO DI 15 ANNI
La domanda di autorizzazione alla modifica sostanziale e la comunicazione di modifica non sostanziale devono essere presentate alla Provincia anche in presenza di autorizzazioni alle emissioni rilasciate dalla Regione MODIFICA SOSTANZIALE: gestore deve presentare preventivamente una domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell art. 268 c.8 del D.Lgs. 152/06 accompagnata dalla documentazione tecnica prevista. MODIFICA NON SOSTANZIALE: il gestore deve far pervenire alla Provincia, al comune e all ARPA, almeno 60 giorni prima di dare inizio alla realizzazione delle medesime una comunicazione completa documentazione necessaria (relazione tecnica) comprovante il carattere di non sostanziale della modifica.
IMPIANTI TERMICI si dividono in: IMPIANTI TERMICI CIVILI (ITC) CAMINO N. e IMPIANTI DI COMBUSTIONE FASE DEL CICLO PRODUTTIVO Allegato B3 POTENZA TERMICA NOMINALE (MW) COMBUSTIBILE UTILIZZATO TIPOLOGIA DI IMPIANTO (industriale/mist o) 1 PRESSE 1 METANO INDUSTRIALE 2 APPASSIMENTO 1 METANO MISTO
IMPIANTO TERMICO CIVILE:..la cui produzione di calore è esclusivamente destinata al riscaldamento o climatizzazione o riscaldamento di acqua per usi igienici e sanitari.. ; costituito da un unico sistema di distribuzione e di utilizzazione del calore.. PRIMA DELL USCITA DEL CORRETTIVO: gli impianti termici civili erano soggetti a autorizzazione alle emissioni se: 1.di potenza termica nominale uguale o superiore a 1 MW, alimentati a biomasse di cui all Allegato X alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006, a gasolio, come tale o in emulsione, a biodiesel o a biogas; 2.di potenza termica nominale uguale o superiore a 0,3 MW alimentati ad olio combustibile, come tale o in emulsione; 3.di potenza termica nominale uguale o superiore a 3 MW alimentati a metano o a GPL. DOPO USCITA DEL CORRETTIVO: gli impianti termici civili sono soggetti a autorizzazione alle emissioni se hanno potenza termica nominale uguale o superiore a 3 MW (INDIPENDENTEMENTE DAL COMBUSTIBILE UTILIZZATO)
IMPIANTO DI COMBUSTIONE: impianto la cui produzione di calore è destinata anche solo in parte per scopi produttivi. Gli impianti di combustione sono soggetti a autorizzazione alle emissioni se 1.di potenza termica nominale uguale o superiore a 1 MW, alimentati a biomasse di cui all Allegato X alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006, a gasolio, come tale o in emulsione, a biodiesel o a biogas; 2.di potenza termica nominale uguale o superiore a 0,3 MW alimentati ad olio combustibile, come tale o in emulsione; 3.di potenza termica nominale uguale o superiore a 3 MW alimentati a metano o a GPL. attività elencate alla parte I dell allegato IV (art. 272 c. 1): escluse dal regime autorizzativo
RINNOVO DELLE AUTORIZZAZIONI RILASCIATE AI SENSI DELLA PREVIGENTE NORMATIVA D.P.R. 203/1988 1) Stabilimento anteriore 1988: domanda di rinnovo entro 31.12.2011 (I scaglione SCADUTO!!!!!!!!!) 2) Stabilimento anteriore al 2006 e autorizzato prima del 01.01.2000: domanda di rinnovo tra il 01.01.2012 e il 31.12.2013 (II scaglione) 3) Stabilimento anteriore al 2006 e autorizzato dopo il 31.12.1999: domanda di rinnovo tra il 01.01.2014 e il 31.12.2015 (III scaglione) Stabilim ante 1988 Stabilim ante 2006 (autoriz. prima del 2000) Stabilim ante 2006 (autoriz. dopo del 2000) I scaglione II scaglione III scaglione 01.01.2012 01.01.2014 31.12.2015
Il rinnovo delle autorizzazioni errori da evitare 1) Presentare domanda di rinnovo all ultimo momento e per di più incompleta: per le pratiche che risulteranno incomplete in quanto prive degli elementi minimi richiesti dalla normativa e indicati nella modulistica disponibile nel sito web della Provincia non sarà avviato il procedimento amministrativo. 2) Non fornire le integrazioni ed i chiarimenti richiesti dall Amministrazione entro i termini fissati: in questo caso si procederà all archiviazione della pratica. 3) Presentare una relazione tecnica priva della descrizione di tutti i processi che generano le emissioni in atmosfera presenti nello stabilimento e una planimetria senza TUTTI i punti di emissione installati. 4) Non presentare i prospetti dei camini come richiesto nelle linee guida della Provincia (posizione punto di campionamento e modalità di accesso).
Grazie a tutti per la cortese attenzione. Relatore: Alberto Bonin PROVINCIA DI PORDENONE Servizio Qualità dell aria Via Rovereto n. 14 Pordenone Tel. 0434.231408 Fax 0434.231353 E-mail: alberto.bonin@provincia.pordenone.it