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COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: (MI) LAPERTOSA (MI) ORLANDI (MI) STELLA Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (MI) SANTARELLI Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari (MI) GIAMPAOLINO Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti Relatore STELLA GIOVANNI Nella seduta del 30/06/2016 dopo aver esaminato: - il ricorso e la documentazione allegata - le controdeduzioni dell intermediario e la relativa documentazione - la relazione della Segreteria tecnica FATTO La parte ricorrente contesta l avvenuto addebito, da parte dell intermediario, di oneri economici in conseguenza di una richiesta di innalzamento del valore di un affidamento in conto corrente, precedentemente concesso alla società ricorrente, richiesta presentata da un soggetto asseritamente privo di legittimazione attiva per difetto dei poteri gestori/di rappresentanza sociale. Con ricorso in data 10.12.2015, la parte ricorrente in persona del relativo legale rappresentante pro tempore - espone, in particolare, quanto segue: - in data 14.04.2015, la società ricorrente, avendo in essere un contratto di apertura di credito in conto corrente per il valore di 50,000,00, richiedeva, all odierna parte convenuta, un incremento di tale importo sino a 100.000,00 e tale richiesta veniva accolta nel corso dei mesi successivi; - dall esame degli estratti conto emergeva, tuttavia, l addebito di 524,74, con valuta 30.04.2015 e causale spese per visure ipocatastali. A seguito della presentazione del reclamo, l intermediario comunicava che tale onere costituiva una spesa ordinaria in caso di accensione, ovvero di incremento, di un apertura di credito, espressamente prevista nel relativo modulo di richiesta, presentata dalla società ricorrente; Pag. 2/7

- tale richiesta, tuttavia, risulterebbe invalida, in quanto sottoscritta da un soggetto non autorizzato: la stessa, infatti, non riporta la firma del reale esecutore per conto dei soci titolari come identificato dalla banca stessa nel Modulo per Identificazione e Adeguata verifica della clientela ai sensi art. 15 e ss del d.lgs. 231-2007, ossia del presidente del cda. In ragione di ciò, la parte ricorrente chiede, in questa sede, il rimborso della predetta somma, pari a 524,74, a titolo di rimborso della somma illegittimamente addebitata a titolo di spese per visure ipocatastali. In sede di controdeduzioni, presentate in data 04.02.2016, la parte resistente formula eccezione di inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso per assenza del preventivo reclamo. Il reclamo formulato dalla controparte in data 09.11.2015 e successivamente reiterato in data 17.11.2015 si fonderebbe, infatti, su una causa petendi (l assenza di pattuizione circa gli oneri addebitati alla società ricorrente, conseguenti all aggiornamento delle visure ipocatastali) diversa da quella posta a base del ricorso (ovvero il difetto di legittimazione attiva in capo al soggetto che ha sottoscritto la richiesta di incremento del limite di affidamento, che ha dato luogo all addebito degli oneri summenzionati). Nel merito l intermediario riepilogate le circostanze fattuali oggetto di controversia, nonché le deduzioni e le domande formulate dalla controparte replica che: - la richiesta di affidamento in parola nella quale era espressamente contenuta l autorizzazione preventiva all addebito degli oneri oggetto di contestazione era sottoscritta da un soggetto che, rivestendo la qualifica di Consigliere Delegato sin dal 14.12.2006, era statutariamente investito del potere di compiere validamente tutti gli anni inerenti alla gestione ordinaria della società, con l esclusione delle sole operazioni espressamente riservate alla competenza del Consiglio di Amministrazione; - del tutto inconferente sarebbe, poi, il riferimento al fatto che la richiesta di incremento del limite di affidamento sarebbe dovuta provenire dal reale esecutore per conto dei soci, come identificato dall intermediario ai sensi del d. lgs. n. 231/2007. La disciplina in parola, infatti, rileva esclusivamente ai fini del corretto assolvimento degli obblighi in materia di prevenzione dell utilizzo del sistema bancario a scopo di riciclaggio dei proventi derivanti da attività criminose e di volte al finanziamento del terrorismo, senza che sia possibile far coincidere la figura del titolare effettivo (come definito dall art. 1 del predetto d. lgs. n. 231/2007), oggetto di identificazione, con il soggetto cui compete il potere di amministrazione di una persona giuridica. Tale soggetto, nel caso di specie, coincide con il Consiglio di Amministrazione, i cui membri tra i quali rientra anche il firmatario della richiesta di incremento dell affidamento sono investiti del potere di rappresentanza sociale. In sede di conclusioni, la parte resistente formula, in via preliminare, domanda di declaratoria di inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso; in subordine, domanda il rigetto della domanda ex adverso svolta, in quanto infondata in fatto, ancor prima che in diritto. In sede di replica alle controdeduzioni di parte avversa, con nota del 26.02.2016, la parte ricorrente da un lato contesta la fondatezza dell avversaria eccezione inerente alla pretesa assenza del preventivo reclamo, allegando che con il messaggio di posta elettronica inviato in data 17.11.2015, la stessa chiedeva alla controparte lo storno dell addebito contestato, motivando ciò con l assenza di approvazione preventiva dell organo amministrativo della richiedente ; dall altro, e nel merito, la ricorrente deduce l assenza degli idonei poteri in capo al soggetto che ha sottoscritto la richiesta di incremento dell affidamento, posto che in base a quanto emerge dalla medesima visura societaria ex adverso prodotta solamente l organo collegiale potrebbe delegare il primo ad Pag. 3/7

assumere ogni costo connesso ad affidamenti bancari con ciò confermando il difetto di legittimazione attiva dello stesso soggetto. La parte ricorrente svolge anche per la prima volta domanda subordinata di significativa riduzione delle commissioni visure previo ordine di esecuzione delle stesse, dato che quelle prodotte dalla resistente non sono relative a immobili dei garanti. Parte resistente replica all avversaria replica con nota in data 17.03.2016, ribadendo l eccezione di assenza del reclamo, nonché l inammissibilità di ulteriori deduzioni e domande in sede di repliche, tali da ampliare l oggetto del giudizio; secondariamente, deduce che la ricorrente non spiega per quale motivo, se era invalida la disposizione di addebito di 524,75, perché firmata da un soggetto asseritamente non legittimato, sarebbe rimasta invece valida la richiesta di affidamento sottoscritta dallo stesso soggetto e per quale motivo, poi, la Società nel corso di questi mesi antecedenti e successivi al ricorso avrebbe continuato a beneficiare e ad utilizzare un apertura di credito che non avrebbe mai richiesto. Da ultimo, la parte ricorrente replica ulteriormente, con nota in data 05.04.2016, ribadendo che il ricorso non è relativo a fattispecie diversa dal reclamo, essendosi solo precisato il vizio giuridico del consenso iniziale della società all addebito in questione. Nel merito, in relazione alla richiesta di riduzione delle commissioni visure, richiesta di cui ribadisce la legittimità nonostante l eccezione di novità della parte resistente, osserva che benché quest ultima abbia affermato che le visure addebitate si sarebbero svolte su immobili dei garanti, in realtà le stesse sono state compiute sugli immobili aziendali comportando un aumento dei costi. DIRITTO La presente controversia inerisce alla domanda di rimborso dell importo (pari a 524,74) addebitato alla parte ricorrente a titolo di spese per visure ipocatastali, conseguente a una richiesta di incremento del limite dell affidamento in conto corrente, già in essere tra le parti. Secondo l assunto di parte ricorrente tale richiesta sarebbe stata sottoscritta da un soggetto pur membro del Consiglio di Amministrazione della società ricorrente privo di legittimazione attiva (in quanto non avente il potere di contrarre debiti, in nome e per conto della società, in relazione ad affidamenti bancari), con conseguente illegittimità del suddetto addebito a titolo di spese per visure ipocatastali. In via subordinata, la parte ricorrente domanda in caso di rigetto della summenzionata pretesa la riduzione dell importo dell onere oggetto di contestazione. Con riferimento a tale ultima domanda, si rileva che la stessa, da un lato, non ha costituito oggetto di preventivo reclamo; dall altro, è stata formulata per la prima volta con memoria di replica alle avversarie controdeduzioni. In via preliminare di rito, la parte resistente eccepisce la inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso per assenza del preventivo reclamo, posto che a mente della relativa prospettazione il reclamo si limitava a considerare come illegittimo (perché, a dire della cliente, non previsto contrattualmente né ordinato) l addebito delle commissioni relative alle visure immobiliari, mentre il ricorso era volto a far valere, per la prima volta, la carenza di legittimazione attiva del soggetto che aveva autorizzato l addebito in conto corrente dell importo di 524,74. Tale eccezione è da ritenersi infondata. Il Collegio osserva come sia stata raccomandata l adozione di un approccio flessibile nell interpretare la previsione di coincidenza tra reclamo e ricorso, essendosi affermato un orientamento favorevole ad una valutazione caso per caso (cfr. ABF - Chiarimenti sulle questioni applicative della disciplina, documento pubblicato dalla Banca d Italia il 18 Pag. 4/7

gennaio 2010). L orientamento di questo Arbitro, già esposto in varie altre occasioni (ad es., Coll. Milano, n. 3240/2012) è nel senso di interpretare la previsione di coincidenza tra reclamo e ricorso senza cadere in eccessi di rigorismo formale, ravvisando tale requisito anche solo quando vi sia identità della vicenda storica e dei fatti contestati e senza che sia necessario che le pretese giuridiche siano pienamente coincidenti. Ciò premesso si rileva che il reclamo (presentato, una prima volta, con messaggio di posta elettronica in data 09.11.2015, e successivamente replicato con nuovo messaggio in data 17.11.2015) è formulato nei seguenti termini: a seguito di controllo interno di gestione è emerso che la spettabile in data 30-4-015 ha operato un operazione unilaterale in addebito di ben euro 524,74 a titolo di spese per visure che siamo a contestare e quindi chiedere storno con pari valuta perché non previste né ordinate né autorizzate dalla scrivente. In sede di ricorso, la domanda di parte ricorrente è stata formalizzata nei seguenti termini: Si chiede quindi allo spettabile arbitro che sia ordinato il rimborso della predetta commissione per spese e visure di euro 524,74 perché manca l approvazione preventiva dell Esecutore per conto dei soci. E evidente che sia nel reclamo sia nel ricorso la parte ricorrente lamenta la mancata autorizzazione da parte della società rispetto all operazione in contestazione e pertanto, stante l identità sostanziale del petitum, e i precedenti orientamenti dei Collegi ABF volti ad utilizzare un approccio flessibile nella valutazione di tale coincidenza, il ricorso può essere oggetto di decisione da parte di questo Collegio. Per quanto concerne il merito della causa, riguardante la richiesta di incremento del limite dell affidamento in conto corrente (comprensiva dell autorizzazione preventiva all addebito degli oneri oggetto di contestazione) e i poteri del soggetto che l ha presentata, si osserva quanto segue. Risulta versata in atti la Richiesta, in data14.04.2015, di affidamento per 100.000,00 (all. 9 controdeduzioni; si tratta più precisamente, come afferma la stessa parte ricorrente, di una richiesta di aumento di un affidamento di 50.000,00 già in essere fra le parti). Nell ambito del predetto modulo di Richiesta di affidamento è stabilito espressamente che Autorizziamo altresì la Banca ad addebitare nel predetto conto corrente il costo delle visure ipocatastali, eseguite anche su soggetti garanti, o l aggiornamento delle precedenti che la Banca ritenesse opportuno acquisire al fine di concedere o rinnovare l affidamento. A tal riguardo, attestiamo di essere stati informati che il costo addebitato sarà esattamente lo stesso reclamato dal fornitore del servizio alla Banca. La parte ricorrente, nel ricorso, contesta l addebito delle commissioni visure in quanto la relativa autorizzazione sarebbe stata sottoscritta da un soggetto persona fisica non autorizzata, non riportando la firma del reale esecutore per conto dei soci titolari come identificato dalla Banca stessa nel Modulo per identificazione e adeguata verifica della clientela ai sensi dell art. 15 e ss. del d. lgs. 231/2007 ossia del Presidente del CdA [soggetto diverso da chi aveva sottoscritto la autorizzazione]. Così impostata la controversia sottoposta al Collegio concerne il tema della presunta illegittimità dell addebito sul conto corrente intestato alla ricorrente di spese per visure pari ad 524,74, in quanto autorizzato da un soggetto diverso dall Esecutore per conto dei soci ai sensi dell art. 15 e ss. del d. lgs. 231/2007. Sul punto, si condivide l eccezione della parte convenuta secondo cui la disciplina richiamata dalla parte ricorrente rileva esclusivamente ai fini del corretto assolvimento da parte dell intermediario degli obblighi di adeguata verifica della clientela previsti dal D. Lgs. 231/2007 in materia di prevenzione dell utilizzo del sistema bancario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento al terrorismo. Tale disciplina non attiene invece all identificazione dei soggetti cui compete il potere di amministrazione e rappresentanza della società. Pag. 5/7

In proposito la resistente, nelle controdeduzioni, precisa che dalla visura camerale relativa alla società (all. 16 controdeduzioni) risulta che il soggetto sottoscrittore della richiesta di affidamento (nella quale è contenuta l autorizzazione preventiva all addebito contestato) era munito dei necessari poteri, prevedendo tale visura che il consigliere/amministratore delegato avrà il potere della gestione ordinaria della società., ad eccezione delle operazioni riservate al CdA elencate nella stessa visura. La parte ricorrente, nelle repliche alle controdeduzioni, modificando invero le proprie precedenti argomentazioni, contesta che la richiesta di affidamento e l autorizzazione all addebito delle commissioni siano efficaci, visti i poteri di amministrazione ordinaria conferiti al Consigliere Delegato come desumibili dalla visura; rileva, infatti, che in base alla suddetta visura risultano attribuiti in via esclusiva al consiglio di amministrazione, fra le altre operazioni, quella di assunzione di affidamenti bancari con o senza garanzie reali. Ne consegue, sempre secondo la prospettazione della parte ricorrente, che solo il CdA avrebbe potuto delegare il Consigliere ad assumere i costi connessi ad affidamenti bancari. Anche così argomentata, la doglianza della società ricorrente risulta infondata. Come già accennato, dalla documentazione prodotta emerge che la Richiesta di affidamento in questione, in data 14.04.2015 (all. 1 ricorso ), risulta sottoscritta da un soggetto che riveste la carica di Consigliere/Amministratore Delegato dal 14.12.2006 (come risulta dalla visura camerale, prodotta sub all. 16 controdeduzioni, pagg. 4-5). In tema di poteri gestori e di rappresentanza sociale attribuiti alla figura del Consigliere Delegato, lo statuto della società (all. 15 controdeduzioni), nella parte che qui interessa, così dispone nell art. 8: Il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più Amministratori Delegati fissandone le attribuzioni Qualora il Consiglio non determini le attribuzioni dell Amministratore Delegato esso ha la rappresentanza della Società per tutti gli atti che rientrino nell oggetto sociale a norma dell art. 2384 Codice Civile ; nell art. 12 si dispone che La firma sociale e la rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed, ove nominati agli Amministratori Delegati. 1. Ciò precisato, si osserva che a norma dell art. 2384 c.c. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori dallo statuto o dalla deliberazione di nomina è generale (comma 1 ). Le limitazioni ai poteri degli amministratori che risultano dallo statuto o da una decisione degli organi competenti non sono opponibili ai terzi, anche se pubblicate, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società (comma 2 ). In base alla norma in esame (modificata, come è noto, a seguito della riforma del diritto societario effettuata col d.lgs. n. 6 del 2003), agli amministratori è attribuito un potere di rappresentanza generale e le limitazioni ai loro poteri che risultano dallo statuto o da una decisione degli organi competenti non sono opponibili ai terzi, anche se pubblicate, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società (cfr. Cass., 21.01.2016, n. 1095). Inoltre, secondo l'interpretazione estensiva dell'art. 2384 c.c. già espressa dalla giurisprudenza nel testo previgente (Cass., 07.02.2000, n. 1325) e ribadita dopo la riforma del 2003 (Cass., 04.09.2007, n. 18574; Cass., 26.01.2006, n. 1525), la norma va applicata altresì alle ipotesi di dissociazione del potere rappresentativo dell amministratore (che come detto è generale per espressa disposizione di legge) dal potere di gestione (di cui egli sia eventualmente in tutto o in parte privo): anche detta dissociazione, così come le limitazioni al potere rappresentativo derivanti dallo statuto, non privano il rappresentante della legittimazione generale che gli compete verso i terzi, in quanto la finalità perseguita dal legislatore è di garantire ai terzi la necessaria sicurezza in ordine alla validità degli atti Pag. 6/7

compiuti dall'organo che ha formalmente la rappresentanza della società, con conseguente spostamento del rischio delle violazioni commesse dagli amministratori, mediante il compimento di atti eccedenti i poteri loro conferiti, sulla società" (così Cass., 04.09.2007, n. 18574; Cass., 21.01.2016, n. 1095). Ovviamente resta fermo che, nei rapporti interni fra società e amministratore, la mancanza o l'eccesso di potere o l'estraneità dell'atto all oggetto sociale restano rilevanti quale base per un'azione di responsabilità, quale giusta causa di revoca e quale motivo di denuncia al collegio sindacale o al tribunale. Alla luce di quanto sopra, non può accogliersi la doglianza della società ricorrente circa la mancanza - in capo all amministratore che ha sottoscritto la richiesta di aumento dell affidamento e la clausola di addebito delle commissioni visure - dei poteri di deliberare e compiere il suddetto atto. Gli eventuali limiti statutari ai poteri, sia di rappresentanza sia anche di gestione, imposti agli amministratori (anche se tali limiti sono pubblicati, come nel caso di specie), non possono essere opposti ai terzi - con conseguente validità dell atto rispetto a quest ultimi - con l unica eccezione del dolo del terzo che abbia intenzionalmente agito a danno della società (circostanza nella fattispecie in oggetto non allegata né tanto meno provata). Rimane ovviamente assorbita la domanda subordinata della parte ricorrente di significativa riduzione delle commissioni visure previo ordine di esecuzione delle stesse, dato che quelle prodotte dalla resistente non sono relative a immobili dei garanti. Tale domanda sarebbe peraltro inammissibile, visto l orientamento consolidato di questo Arbitro secondo cui le domande che il Collegio può prendere in considerazione nel presente procedimento sono solo quelle oggetto del reclamo e del successivo ricorso e non quelle diversamente formulate in sede di replica alle controdeduzioni (Coll. Milano, n. 815/16; n. 1728/14). Il Collegio non accoglie il ricorso. PER QUESTI MOTIVI IL PRESIDENTE firma 1 Pag. 7/7