23.2.2004. 3569 - - - P.M. - - INPS



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Pensioni - Cumulabilità - Diritto alla pensione supplementare previsto dall'art. 5 legge 1338 del 1962 - Conseguibilità solo in capo ai pensionati da lavoro dipendente - Lavoratori autonomi - Utilizzabilità dei contributi accreditati in altre gestioni - Limiti. Corte di Cassazione 23.2.2004. n. 3569 - Pres. Prestipino - Rel. Picone - P.M. Frazzini (Conf.) - Capodagli (Avv. Boer) - INPS (Avv. ti De Angelis, Di Lullo, Valente) Ai sensi dell'art. 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, hanno facoltà di chiedere la liquidazione di una pensione supplementare soltanto i titolari di trattamento pensionistico conseguito per effetto di una prestazione di lavoro dipendente, e non anche i lavoratori autonomi, poiché i trattamenti di previdenza sostitutivi, esclusivi o esonerativi operano con esclusivo riguardo all'assicurazione generale per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, obbligatoria per tutti i suddetti lavoratori. I lavoratori autonomi e i liberi professionisti, ove assicurati presso l' Inps, qualora abbiano maturato i requisiti per il conseguimento della pensione all'interno di una gestione, potranno utilizzare gli eventuali contributi accreditati in altre gestioni al solo fine di ottenere supplementi di pensione. FATTO - II Tribunale di Urbino ha confermato, rigettando l'appello di Aldebrando Capodagli, la sentenza del Pretore della stessa sede, che aveva giudicato priva di fondamento la domanda proposta nel confronti dell' Inps per l'accertamento del diritto alla pensione supplementare, essendo titolare di pensione a carico della Cassa di previdenza e assistenza dei geometri ed avendo versato contributi nell'assicurazione generale obbligatoria non sufficienti per la liquidazione di una pensione autonoma. Il Tribunale ha rilevato che l' art. 5 l. 12 agosto 1962, n. 1338 (nel comma 3 novellato dall'art. 12 D. P. R. n. 486 del 1968), non estende il diritto alla pensione supplementare, in base ai contributi versati o accreditati nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, agli assicurati che non abbiano diritto "a pensione a carico di un trattamento di previdenza sostitutivo dell'assicurazione generale obbligatoria... o che ne comporti la esclusione o l'esonero", come appunto era il caso del Capodagli, in quanto titolare di pensione a carico della Cassa dei geometri e quindi di un trattamento previdenziale diverso da quelli contemplati dalla norma. Ha, inoltre, considerato irrilevante la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Capodagli con riferimento all'impossibilità di utilizzare i contributi Inps per accrescere la misura della pensione a carico della Cassa di previdenza per i geometri, in quanto tale pretesa era inammissibile perché formulata per la prima volta in grado di appello. 1

Aldebrando Capodagli domanda la cassazione di questa sentenza con ricorso per un unico motivo, ulteriormente precisato con memoria depositata ai sensi dell' art. 378 c. p. c.; resiste l' Inps con controricorso. DIRITTO - 1. L'unico motivo di ricorso sostiene, in via principale, che una lettura conforme all'evoluzione del quadro normativo complessivo, oltre che costituzionalmente orientata, dell' art. 5 l. 1338/1962 conduce a comprendere i titolari di trattamenti di pensione a carico di casse di previdenza per i liberi professionisti tra gli aventi diritto alla pensione supplementare, considerato il rilievo dato dalla legge n. 47 del 1983 all'assicurazione dei liberi professionisti agli effetti dell'assicurazione generale obbligatoria (con il divieto di prosecuzione volontaria sancito dall' art. 3); del resto, il D.M. 2 maggio 1996, n. 282, aveva riconosciuto il diritto alla pensione supplementare agli iscritti alla gestione separata di cui all' art. 2, comma 25, l. 335/1995, compresi i titolari di trattamento pensionistico a carico delle gestioni previdenziali obbligatorie dei liberi professionisti. In via subordinata, il ricorrente domanda che sia ritenuta non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3 e 38 Cost, dell' art. 5 l. 1338/1962, nella parte in cui esclude dal diritto alla pensione supplementare i titolari di trattamenti di pensione a carico delle gestioni previdenziali obbligatorie dei liberi professionisti. 2. La Corte giudica il ricorso destituito di fondamento giuridico. Dispone l art. 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, che l assicurato cui sia stata liquidata o per il quale, sussistendo il relativo diritto, sia in corso di liquidazione la pensione a carico di un trattamento di previdenza sostitutiva dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o che ne comporti esclusione o l'esonero, ha facoltà di chiedere la liquidazione di una pensione supplementare in base ai contributi versati o accreditati nell'assicurazione stessa qualora detti contributi non siano sufficienti per il diritto a pensione autonoma. 3. Destinatari del beneficio sono, quindi, soltanto i titolari di trattamento pensionistico conseguito per effetto della prestazione di lavoro dipendente, atteso che i trattamenti di previdenza sostitutivi (regimi speciali che si pongono in alternativa al regime generale, senza escluderne la competenza, per particolari categorie di lavoratori dipendenti), ovvero che ne comportino l'esclusione (dipendenti pubblici) o l'esonero (fondi pensionistici di alcuni istituti di credito), lo sono con esclusivo riguardo all'assicurazione generale per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, obbligatoria per tutti coloro che, avendo compiuta l'età di quattordici anni, prestino lavoro retribuito 2

alle dipendenze altrui (art. 3, r. d. l. 14 aprile 1939, n. 636). 4. Ne discende l'impossibilità di una lettura estensiva della norma, tale da comportare l'assimilazione ai trattamenti di previdenza sostitutivi, esclusivi o esonerativi dell'assicurazione obbligatoria di pensioni conseguite come lavoratori autonomi. Per questi ultimi, ove assicurati presso l' Inps, vale il principio secondo il quale il regime dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, pur articolandosi nelle quattro diverse gestioni dei lavoratori dipendenti, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e dei commercianti, ha struttura unitaria, configurandosi un rapporto assicurativo - previdenziale unico per la previsione, ad opera dell'art. 9, comma 1 della l. 4 luglio 1959, n. 463, dell'obbligatorio cumulo delle contribuzioni accreditate in più gestioni dell'assicurazione suddetta, sicché, maturati (prima e dopo) in altre gestioni sono utilizzabili solo per ottenere supplementi di pensione (Cass. 10699/1995; 5495/1995). 5. A maggior ragione per i liberi professionisti, le peculiarità che contrassegnano l'attività lavorativa e i regimi previdenziali (più volte rimarcate dalla Corte costituzionale) precludono una lettura della norma che consideri la pensione conseguita a carico di una cassa o fondo di categoria alla stregua di un trattamento di previdenza sostitutivo, esclusivo o esonerativo di quello obbligatorio. 6. Ed infatti, il sistema di tutela previdenziale in favore dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione, senza vincolo di subordinazione, il cui esercizio è subordinato all'iscrizione in appositi albi o elenchi, delineato, a decorrere dal 1 gennaio 1996, dal D. Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103, in attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 25, della legge 8 agosto 1995, n. 335, conferma la specialità del sistema e non conforta certamente la tesi del ricorrente. 7. E' poi del tutto estraneo alla questione il Decreto ministeriale 2 maggio 1996, n. 282 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 23 maggio, n. 119) - regolamento recante la disciplina dell'assetto organizzativo e funzionale della gestione e del rapporto assicurativo di cui all'art. 2, comma 32, della l. 8 agosto 1995, n. 335 - che concerne esclusivamente gli iscritti alla gestione pensionistica dei lavoratori autonomi di cui all'art. 2, comma 26, riconoscendo ad essi il diritto a una pensione supplementare, ai sensi dell'art 5 della l. 1338/1962, in relazione ai contributi versati alla predetta gestione non sufficienti per una pensione autonoma, qualora abbiano conseguito la titolarità di un trattamento pensionistico come lavoratori dipendenti o come lavoratori autonomi, anche a carico delle gestioni previdenziali obbligatorie dei liberi professionisti. Dando per ammesso che la fonte regolamentare sia stata legittimata dalla legge ad attribuire il diritto alla pensione supplementare, si è comunque in presenza di un istituto nettamente distinto da quello di cui all' art. 5 l. 1338/1962 (richiamato ai soli fini della regolamentazione), con la 3

previsione di una pensione supplementare in relazione ai contributi versati da una particolarissima categoria di lavoratori autonomi (quelli che non fruivano di forme di copertura previdenziale), a condizioni del tutto svincolate da quelle previste in via generale, istituto certamente non estensibili oltre il caso considerato. 8. L'esclusione di alcune categorie di lavoratori (non solo dei liberi professionisti) dal beneficio della pensione supplementare è manifestamente conforme ai principi costituzionali, e ciò sulla base delle posizioni già assunte sul tema dal giudice delle leggi. 9. Viene in rilievo, in primo luogo, la decisione che ha giudicato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell' art. 5 l. 12 agosto 1962, n. 1338 (nel comma 3 novellato dall' art. 12 D. P. R. n. 486 del 1968), nella parte in cui non estende il diritto alla pensione supplementare in base ai contributi versati o accreditati nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, agli assicurati che non abbiano diritto "a pensione a carico di un trattamento di previdenza sostitutivo dell'assicurazione generale obbligatoria... o che ne comporti la esclusione o l'esonero" per contrasto con gli artt. 3, 36 e 38 Cost.(C. Cost. n. 33 del 1987 (1)). Nella fattispecie che aveva originato il giudizio incidentale, la pensione supplementare era stata rivendicata da un lavoratore subordinato che aveva versato ali Inps contributi non sufficienti per conseguire la pensione. La Corte costituzionale ha, tra l'altro, osservato che la corrispettività non deve intercorrere necessariamente tra contributi e pensione, essendo sufficienti anche altri vantaggi correlati al rapporto di assicurazione obbligatoria (es. disoccupazione) e che, in ogni caso, è rimessa alla discrezionalità del legislatore l estensione dei benefici previdenziali secondo criteri di necessaria gradualità. Ed infatti, l'ipotesi è stata poi regolata con la previsione della "totalizzazione" per i lavoratori che non abbiano maturato il diritto a pensione in alcuna delle gestioni pensionistiche presso le quali la relativa posizione assicurativa risulti frazionata (art. 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388). 10. Proprio su questo tema, con la sentenza n. 198 del 2002 (2), la Corte costituzionale ha posto in evidenza come la totalizzazione dei periodi contributivi versati in diverse gestioni previdenziali non ha nel nostro ordinamento, allo stato, un carattere generale. Ha precisato altresì che, in senso diverso, non può invocarsi la sentenza costituzionale n. 61 del 1999, che lo ha sì enucleato, ma delimitandone chiaramente l'operatività al caso in cui l'assicurato libero professionista non abbia maturato il diritto ad un trattamento pensionistico in alcuna delle gestioni nelle quali è, o è stato, iscritto, ipotesi estranea al caso di specie. 4

11. In conclusione, escluso qualsiasi sospetto di contrasto con l'art. 3, per l'incomparabilità tra la posizione dei lavoratori liberi professionisti (nel senso della specialità, cfr., tra le tante, C. Cost. n. 340 del 2000) e i lavoratori dipendenti destinatari del beneficio della pensione supplementare, la giurisprudenza della Corte costituzionale in tema di neutralizzazione e totalizzazione dei contributivi rende manifestamente infondato anche il sospetto di violazione dell' art. 38 Cost. 12. Di conseguenza, nessuna consistenza ha l'argomento che anche il conseguimento della pensione garantita ai liberi professionisti preclude la prosecuzione volontaria dei versamenti contributivi all' INPS, anche per la ragione, peraltro assorbente, che concerne una questione estranea al tema della controversia, che è il diritto alla pensione supplementare e non certo il divieto di prosecuzione volontaria, con la conseguente neutralizzazione dei contributi versati in misura inferiore a quella richiesta per conseguire una pensione autonoma. 13. Al rigetto del ricorso non consegue la statuizione sulle spese, ricorrendo le condizioni previste per l'esonero del soccombente dal rimborso a norma dell'art. 152 disp. att. c. p. c., nel testo originario - quale risultante a seguito della sentenza costituzionale n. 134 del 1994 - non essendo applicabile la modificazione introdotta dall'art. 42, ultimo comma, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 229, ai giudizi introdotti prima del 2 ottobre 2003 (di entrata in vigore del decreto), come reso manifesto dal riferimento alla instaurazione del giudizio e all'onere di dichiarare il reddito nell'atto introduttivo. (Omissis) (1) V. in q. Riv., 1987, p. 511 (2) Idem, 2003, p. 756 5