La pensione IVS STAMPA



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Transcript:

La pensione IVS La pensione di vecchiaia La pensione anticipata La pensione anticipata per i lavoratori che hanno svolto attività usuranti Le pensioni in Europa Trattamenti di invalidità di natura previdenziale Il supplemento di pensione La pensione supplementare Le pensioni ai superstiti L integrazione al trattamento minimo La maggiorazione sociale della pensione La maggiorazione della pensione per gli ex combattenti L importo aggiuntivo delle pensioni al minimo La somma aggiuntiva (14 a mensilità) Indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale La pensione sociale opzionale (assegni vitalizi) STAMPA

La pensione di vecchiaia L a legge di riforma del 2011 ridefinisce i requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia sia nel regime retributivo che nel regime contributivo. Questi nuovi requisiti sono applicabili dal 1 gennaio 2012, esclusivamente a chi non aveva ancora perfezionato il requisito per il diritto alla pensione con le regole vigenti prima di tale data (art. 24 del DL 201/2011 conv. L 214/2011). REGIME RETRIBUTIVO (inizio assicurazione previdenziale prima del 1 gennaio 1996) 150 Requisito di età Il requisito anagrafico di 65 anni, vigente fino al 31. 12.2011, viene elevato a 66 dal 1 gennaio 2012, inglobando così l attesa ulteriore di un anno per la decorrenza della pensione, prevista fino al 2011 e abolita con questa nuova disciplina. Questa modifica si applica immediatamente a tutti coloro che alla data del 31.12.2011 dovevano far valere 65 anni di età, ivi comprese le lavoratrici delle pubbliche amministrazioni per le quali il passaggio da 61 a 65 anni era già previsto a partire dal 2012. Per tutti coloro che invece potevano far valere un requisito di età inferiore, la legge ha previsto un periodo transitorio di crescita del requisito fino al raggiungimento dei 66 anni nel 2018. Si tratta delle lavoratrici dipendenti del settore privato e delle lavoratrici autonome. Per effetto della diversa durata della finestra, che viene inglobata anche in questi casi, i passaggi del periodo transitorio risultano diversi per le lavoratrici dipendenti e per le lavoratrici autonome. Per le prime l età anagrafica è fissata a 62 anni nel 2012 e viene incrementata di 18 mesi ogni due anni fino al 2018. Per le lavoratrici autonome, fra le quali vanno considerate anche le lavoratrici iscritte alla gestione separata, l età anagrafica viene fissata a 63 anni e 6 mesi nel 2012 e viene incrementata di un anno nel 2014, di un ulteriore anno nel 2016 e di 6 mesi nel 2018. Dal 2013 il requisito anagrafico, qualunque esso sia a tale data, sarà incrementato degli adeguamenti alla speranza di vita, come previsto dalla normativa previgente (art. 24, comma 12, DL 201/2011 conv. L 214/2011). Il primo adeguamento scatterà nel 2013 e sarà di tre mesi; il successivo, presumibilmente, sarà di 4 mesi. Gli adeguamenti avranno cadenza triennale fino al 2019; dallo scatto successivo, l adeguamento avrà cadenza biennale. Comunque, la legge prevede che nel 2021

i requisiti anagrafici, opportunamente adeguati alla speranza di vita, non potranno essere inferiori a 67 anni (art. 24, comma 9, DL 201/2011 conv. L 214/2011). Restano fissati a quelli che erano prima del 1993 (60 anni per gli uomini e 55 anni per le donne) i limiti di età per i lavoratori non vedenti e quelli invalidi in misura non inferiore all 80% (circ. n. 35 del 14/03/2012 punto 1.1.1 ultimo paragrafo). Le pensioni IVS Requisito di contribuzione Il requisito contributivo è fissato a 20 anni per tutti i lavoratori autonomi e dipendenti sia del settore privato che pubblico. Continuano ad operare le disposizioni di deroga di cui all art. 2, comma 3, del DLgs 503/92 perché non espressamente abrogate dalla nuova normativa (Circ. Inps n. 16 del 1 febbraio 2013 punto 2 penultimo paragrafo). Si tratta di: a) Lavoratori che al 31 dicembre 1992 hanno maturato i requisiti di assicurazione e di contribuzione previsti dalla normativa previgente che consistono in 15 anni di contributi di qualsiasi tipo (obbligatori, figurativi, volontari, da riscatto e da ricongiunzione) riferiti temporalmente a periodi anteriori al 1 gennaio 1993 anche se riconosciuti a seguito di domanda successiva a tale data. b) Lavoratori ammessi alla prosecuzione volontaria in data anteriore al 31 dicembre 1992. Per questi lavoratori, sempre che la decorrenza dell'autorizzazione alla prosecuzione volontaria si collochi entro la data del 26 dicembre 1992, anche se non hanno effettuato versamenti anteriormente alla predetta data, il requisito contributivo è fissato in 15 anni che possono essere raggiunti in qualsiasi momento. c) Lavoratori dipendenti che possono far valere un'anzianità assicurativa di almeno 25 anni e risultano occupati per almeno 10 anni, anche non consecutivi, per periodi di durata inferiore a 52 settimane nell'anno solare. Anche per questi lavoratori il requisito contributivo è fissato in 15 anni anziché 20. Il requisito dei 25 anni di anzianità assicurativa e quello dei 10 anni con periodi di occupazione di durata inferiore a 52 settimane nell'anno solare possono essere maturati anche successivamente al 31 dicembre 1992. Per quanto riguarda il requisito dei 10 anni con occupazione di durata inferiore a 52 settimane nell'anno solare, è necessario tenere presente che si fa riferimento alla durata dell occupazione e non alla relativa copertura assicurativa, Ad esempio rientrano nella deroga i lavoratori che hanno coperto di versamenti volontari le settimane di non occupazione nell anno e i lavoratori agricoli a tempo determinato che raggiungono la copertura contributiva piena grazie alla contribuzione figurativa per disoccupazione mentre non rientrano nella deroga le lavoratrici e i lavoratori domestici occupati a tempo indeterminato ma con 151

La pensione di vecchiaia meno di 12 ore a settimana, cosa che comporta la contrazione della copertura assicurativa annuale. d) Lavoratori dipendenti che abbiano maturato al 31 dicembre 1992 un'anzianità assicurativa e contributiva tale che, anche se incrementata dei periodi intercorrenti tra il 1 gennaio 1993 e la fine del mese di compimento dell'età per il pensionamento di vecchiaia, non consentirebbe di conseguire i requisiti assicurativi e contributivi richiesti dall'articolo 2 del decreto n. 503 nell'anno di compimento dell'età pensionabile. Per questi lavoratori vige un requisito contributivo personalizzato che è pari alla somma delle settimane di contribuzione maturate fino al 31 dicembre 1992 e delle settimane di calendario comprese tra il 1 gennaio 1993 e la fine del mese di compimento dell'età pensionabile. Poiché dal 1 gennaio di quest anno il risultato di tale somma non può essere inferiore a 20 anni, questa eccezione in pratica riguarda solo chi ne ha chiesto l applicazione entro l anno 2012; in questo caso come nei casi precedenti le sedi Inps hanno l obbligo di riesaminare tutte le domande respinte prima dell emanazione della circolare n. 16 del 1 febbraio 2013. Requisito di cessazione del rapporto di lavoro Per i lavoratori dipendenti è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro. Tale requisito non è necessario per i lavoratori autonomi. 152 Decorrenza Con la nuova legge è stata soppressa l attesa di 12 o i 18 mesi prevista per la decorrenza dalla previgente normativa. Pertanto, tutti i lavoratori e le lavoratrici di qualsiasi settore di lavoro che raggiungono il diritto a pensione di vecchiaia nel regime retributivo a partire dal 1 gennaio 2012 si vedranno liquidare la pensione, a seconda della prestazione e della gestione che liquida, dal 1 giorno del mese successivo la maturazione del diritto o, nelle forme esclusive e sostitutive dell Ago, dal giorno successivo il raggiungimento del requisito (art. 24, comma 5, DL 201/2011 conv. L 214/2011). I lavoratori e le lavoratrici che invece hanno perfezionato il requisito entro il 31 dicembre 2011, ivi compresa, per i lavoratori dipendenti, la cessazione del rapporto di lavoro sottostanno al regime delle decorrenze previsto dalla normativa vigente alla data in cui il requisito si è perfezionato. Per questo, vedi l apposito capitolo pubblicato in appendice, a pag. 474. Comunque, nel caso in cui questi stessi lavoratori, pur avendo perfezionato il requisito entro il 31 dicembre 2011, si trovino anche nelle condizioni previste dalla nuova normativa per il diritto a pensione, possono accedervi senza alcun differimento. Ad esempio, un lavoratore autonomo che abbia compiuto 65 anni di età nel mese di dicembre 2011 e, alla data di entrata in vigore della nuova normativa fosse ancora in attesa dell apertura della finestra, fissata al 18 mese dal compimento dei requisiti, quindi al 1 giugno 2013, può essere andato in pensione il 1 gennaio 2013, cioè il primo giorno del mese

successivo alla data di compimento del 66 anno di età, requisito previsto per la pensione di vecchiaia dalla nuova normativa nel 2012. Si veda per questo la circ. Inps n. 35 del 14 marzo 2012, punto 7.1. Il Ministero della funzione pubblica esclude tale possibilità per i dipendenti pubblici (circ. 2 dell 8 marzo 2012). Le pensioni IVS ANNO dipendenti settore privato ETA (in anni e mesi) CONTRIBUZIONE (in anni) donne uomini donne e uomini autonome dipendenti settore pubblico tutti i settori 2012 62 63.6 66 66 2013 62.3 63.9 66.3 66.3 2014 63.9 64.9 66.3 66.3 2015 63.9 64.9 66.3 66.3 2016 65.7 66.1 66.7 66.7 2017 65.7 66.1 66.7 66.7 2018 66.7 66.7 66.7 66.7 2019 66.11 66.11 66.11 66.11 2020 66.11 66.11 66.11 66.11 2021 67.2 67.2 67.2 67.2 tutti i settori 20 REGIME CONTRIBUTIVO (inizio assicurazione previdenziale dopo il 31 dicembre 1995) Requisito di età Il requisito anagrafico di 65 anni, vigente fino al 31.12.2011, viene elevato a 66 dal 1 gennaio 2012, inglobando così l attesa ulteriore di un anno per la decorrenza della pensione, prevista fino al 2011 e abolita con questa nuova disciplina. Questa modifica si applica immediatamente a tutti coloro che, alla data del 31.12.2011, dovevano far valere 65 anni di età, ivi comprese le lavoratrici delle pubbliche amministrazioni per le quali il passaggio da 61 a 65 anni era previsto a partire dal 2012. Per tutti coloro che invece potevano far valere un requisito di età inferiore, la legge ha previsto un periodo transitorio di crescita del requisito fino al raggiungimento dei 66 anni nel 2018. Si tratta delle lavoratrici dipendenti del settore privato e delle lavoratrici autonome. Per effetto della diversa durata della finestra, che viene inglobata anche in questi casi, i passaggi del periodo transitorio risultano diversi per le lavoratrici dipendenti e per le lavoratrici autonome. 153

La pensione Per le prime l età anagrafica è fissata a 62 anni nel 2012 e viene incrementata di vecchiaia di 18 mesi ogni due anni fino al 2018. Per le lavoratrici autonome, fra le quali vanno considerate anche le lavoratrici iscritte alla gestione separata, l età anagrafica viene fissata a 63 anni e 6 mesi nel 2012 e viene incrementata di un anno nel 2014, di un ulteriore anno nel 2016 e di 6 mesi nel 2018. Dal 2013 il requisito anagrafico, qualunque esso sia a tale data, sarà incrementato degli adeguamenti alla speranza di vita, come previsto dalla normativa previgente (art. 24, comma 12, DL 201/2011 conv. L 214/2011). Il primo adeguamento scatterà nel 2013 e sarà di tre mesi; il successivo, presumibilmente, sarà di 4 mesi. Gli adeguamenti avranno cadenza triennale fino al 2019; dallo scatto successivo, l adeguamento avrà cadenza biennale. Comunque, la legge prevede che nel 2021 i requisiti anagrafici, opportunamente adeguati alla speranza di vita, non potranno essere inferiori a 67 anni (art. 24, comma 9, DL 201/2011 conv. L 214/2011). Requisito di contribuzione Il requisito contributivo è elevato a 20 anni, per tutti i lavoratori dipendenti sia del settore privato che del settore pubblico. Al 70 anno di età il requisito si riduce a 5 anni, purché di contribuzione effettiva, come previsto dalla normativa previgente (circolare Inps n. 35 del 14 marzo 2012, punto 1.2, lett. b). Per contribuzione effettiva si intende la contribuzione effettivamente versata (obligatoria, volontaria, da riscatto) con esclusione di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo. Il limite di 70 anni è anch esso soggetto ad adeguamento per speranza di vita. La riduzione del requisito contributivo si applica soltanto quando l assicurazione previdenziale abbia avuto inizio dopo il 31 dicembre 1995, non anche ai soggetti che, avendo dato vita all assicurazione previdenziale in data precedente, abbiano poi optato per il sistema di calcolo interamente contributivo (art. 24, comma 7, ultimo periodo, DL 201/2011 conv. L 214/2011). Requisito di cessazione del rapporto di lavoro Per i lavoratori dipendenti è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro. Tale requisito non è necessario per i lavoratori autonomi. 154 Requisito d importo La legge 335/1995, istitutiva del sistema contributivo di calcolo, prevede che una pensione, calcolata esclusivamente con tale sistema, non può essere liquidata finché l importo, risultante dall applicazione del coefficiente di trasformazione le-

gato all età, non raggiunga un determinato limite o finché l età del richiedente, alla data da cui dovrebbe avere decorrenza la pensione, non abbia raggiunto il massimo previsto. Nella normativa previgente, tale importo - soglia era fissato ad 1,2 volte l importo dell assegno sociale vigente volta per volta; si prescindeva dal requisito d importo al compimento dell età di 65 anni di età. Oggi, per tutti coloro che raggiungono il diritto alla pensione dal 1 gennaio 2012 in poi, la nuova normativa prevede che l importo della pensione calcolata con il sistema contributivo sia pari o superiore al maggiore fra i seguenti due importi: 1. quello risultante dalla rivalutazione, fino alla data di decorrenza teorica della pensione, dell importo pari a 1,5 volte l assegno sociale vigente nel 2012. La rivalutazione è effettuata perequando tale importo di partenza alla dinamica della media quinquennale del valore nominale del PIL nei 5 anni precedenti ciascun anno; 2. quello pari a 1,5 volte l assegno sociale vigente alla data di decorrenza teorica della pensione. Nel 2012 l importo soglia è, pertanto, pari a 643,50 euro (429,00 X 1,5) mensili lordi. Inoltre, la nuova normativa prevede che si prescinde dal requisito d importo all età di 70 anni, anch essa soggetta all incremento per speranza di vita (circolare Inps n. 35 del 14 marzo 2012, punto 1.2, lett. b) in presenza del requisito di contribuzione che, a tale età, è fissato a 5 anni di contribuzione effettiva. Il requisito d importo si applica soltanto quando l assicurazione previdenziale abbia avuto inizio dopo il 31 dicembre 1995, non anche ai soggetti che, avendo dato vita all assicurazione previdenziale in data precedente, abbiano poi optato per il sistema di calcolo interamente contributivo (art. 24, comma 7, ultimo periodo, DL 201/2011 conv. L 214/2011). Le pensioni IVS Decorrenza Con la nuova legge è stata soppressa l attesa di 12 o i 18 mesi prevista per la decorrenza dalla previgente normativa. Pertanto, tutti i lavoratori e le lavoratrici di qualsiasi settore di lavoro, che raggiungano il diritto a pensione di vecchiaia nel regime contributivo a partire dal 1 gennaio 2012, si vedranno liquidare la pensione a seconda della prestazione e della gestione che liquida, dal 1 giorno del mese successivo la maturazione del diritto o, nelle forme esclusive e sostitutive dell Ago, dal giorno successivo il raggiungimento del requisito (art. 24, comma 5, DL 201/2011 conv. L 214/2011). I lavoratori e le lavoratrici che invece hanno perfezionato il requisito entro il 31 dicembre 2011, ivi compresa, per i lavoratori dipendenti, la cessazione del rapporto di lavoro sottostanno al regime delle decorrenze previsto dalla normativa vigente alla data in cui il requisito si è perfezionato. Per questo, vedi l ap- 155

La pensione di vecchiaia ETA ANNO donne uomini dipendenti settore privato autonome dipendenti settore pubblico tutti i settori 2012 62 63.6 66 66 2013 62.3 63.9 66.3 66.3 2014 63.9 64.9 66.3 66.3 2015 63.9 64.9 66.3 66.3 2016 65.7 66.1 66.7 66.7 2017 65.7 66.1 66.7 66.7 2018 66.7 66.7 66.7 66.7 2019 66.11 66.11 66.11 66.11 2020 66.11 66.11 66.11 66.11 2021 67.2 67.2 67.2 67.2 posito capitolo pubblicato in appendice, a pag. 474. Comunque, nel caso in cui questi stessi lavoratori, pur avendo perfezionato il requisito entro il 31 dicembre 2011 si trovino anche nelle condizioni previste dalla nuova normativa per il diritto a pensione, possono accedervi senza alcun differimento. Ad esempio, un lavoratore autonomo che abbia compiuto 65 anni di età nel mese di dicembre 2011 e, alla data di entrata in vigore della nuova normativa fosse ancora in attesa dell apertura della finestra, fissata al 18 mese dal compimento dei requisiti, quindi al 1 giugno 2013, può essere andato in pensione il 1 gennaio 2013, cioè il primo giorno del mese successivo alla data di compimento del 66 anno di età, requisito previsto per la pensione di vecchiaia dalla nuova normativa nel 2012. Si veda per questo la circ. Inps n. 35 del 14 marzo 2012, punto 7.1. Il Ministero della funzione pubblica esclude tale possibilità per i dipendenti pubblici (circ. 2 dell 8 marzo 2012). 156

CONTRIBUZIONE donne e uomini tutti i settori IMPORTO donne e uomini tutti i settori fino al 69 fino al 70 fino al 69 fino al 70 anno di età anno di età anno di età anno di età Le pensioni IVS 20 5 (contribuzione effettiva) il più elevato tra: - importo dell AS vigente nel 2012 X 1,5 rivalutato con media quinquennale PIL - importo dell AS vigente nell anno di decorrenza teorica della pensione X 1,5 non richiesto ECCEZIONI E DEROGHE (sia per il regime retributivo che per il regime contributivo) La legge 214/2011 ha individuato alcuni casi eccezionali in cui si continua ad applicare la normativa previgente in luogo della nuova o in cui si fissano requisiti particolari. Per quanto riguarda la normativa previgente, si intende che essa viene richiamata interamente, requisiti e regime di decorrenza, con le rispettive deroghe ed eccezioni. Per evitare di complicare l esposizione della normativa vigente dal 2012, la redazione del Vademecum ha preferito isolare l intero corpus di norme vigenti alla data del 31 dicembre 2011 in un apposito capitolo pubblicato in appendice, a pag. 474, da consultare ogni volta che la nuova disciplina faccia riferimento alla vecchia. Requisiti maturati al 31 dicembre 2011 Mantengono il diritto al pensionamento con le norme stabilite dalla normativa previgente le lavoratrici e i lavoratori che avevano maturato i requisiti necessari per la pensione alla data del 31 dicembre 2011. Questi soggetti possono chiedere, all Ente di appartenenza, la certificazione dell avvenuta acquisizione del diritto (art. 24, comma 3, DL 201/2011 conv. L 214/2011). Comunque, questi stessi, se appartenenti al settore privato, possono accedere alla pensione di vecchiaia e anticipata in base ai requisiti richiesti dalla nuova disciplina se vi trovano convenienza, 157

La pensione di vecchiaia come ad esempio per il fatto che la decorrenza della pensione non è più soggetta a differimento (circ. Inps n. 35 del 14 marzo 2012, punto 7.1). Il Ministero della funzione pubblica esclude tale possibilità per i dipendenti pubblici (circ. 2 dell 8 marzo 2012). Opzione sperimentale donne Rimane confermata la possibilità di accedere al pensionamento optando per il calcolo interamente contributivo, così come previsto dalla disciplina previgente (art. 1, comma 9, della legge 243/2004), le lavoratrici dipendenti, con 57 anni di età e 35 anni di contribuzione, e le lavoratrici autonome, con 58 anni di età e 35 anni di contribuzione. Tale possibilità rimane valida fino al 31.12.2015. A tal proposito l Inps precisa che, anche in questo caso, il requisito anagrafico è soggetto all adeguamento alla speranza di vita. Inoltre, sempre secondo l Inps, per poter utilizzare questa possibilità è necessario che entro il termine del 31.12.2015 non solo siano maturati i requisiti di età e contribuzione, ma si sia completata anche l attesa di un anno o di 18 mesi prevista dalla normativa previgente per la decorrenza della pensione (circ. Inps n. 35 del 14 marzo 2012, punto 7.2). Totalizzazione Mantengono il diritto al pensionamento con le norme stabilite dalla normativa previgente le lavoratrici e i lavoratori che conseguono il diritto ricorrendo alla totalizzazione dei periodi assicurativi (circ. Inps n. 35 del 14 marzo 2012, punto 10). 158 Esodati ed altre categorie di salvaguardati Sia con la stessa legge istitutiva delle nuove regole previdenziali (il DL 201/2011 convertito in legge 214/2011) che con una serie di provvedimenti legislativi e ministeriali successivi, la fase di passaggio dalla vecchia normativa alla richiesta dei nuovi requisiti per la pensione di vecchiaia e per la pensione anticipata è stata temperata per categorie di soggetti, per i quali la cessazione del rapporto di lavoro era già avvenuta o era stata già decisa nel contesto normativo previgente; soggetti per i quali, in sostanza, l affidamento su una determinata data di raggiungimento del diritto a pensione era entrata anche indirettamente nel processo decisionale del licenziamento o delle dimissioni incentivate prima della data di avvio dell iter parlamentare della nuova normativa, specialmente nei casi in cui tale decisione coinvolga per legge più soggetti in procedure codificate (es. liquidazione coatta o collocamento in mobilità). L assenza di un intervento specifico avrebbe comportato (ed in molti casi, purtroppo, ha comportato) per i soggetti

coinvolti un periodo più o meno lungo di assenza di reddito, non più retribuzione e non ancora pensione, esclusivamente a causa del mancato coordinamento tra norme previdenziali e norme lavorative. Le pensioni IVS Il susseguirsi di questi provvedimenti, scandito dalla avvilente necessità di reperire le risorse necessarie volta per volta, ha portato alla costituzione di cinque gruppi di salvaguardati, individuati in base a criteri a volte differenti tra un gruppo e l altro e con effetti anch essi a volte diversi. Prima salvaguardia (art. 24, comma 14, DL 201/2011 conv. L 214/2011) Nel limite massimo di 65.000 persone, restano confermati i requisiti vigenti al 31.12.2011 nei seguenti casi: mobilità ordinaria, mobilità lunga, fondi di solidarietà di settore, con cessazione del lavoro intervenuta entro il 4 dicembre 2011, purché i lavoratori interessati raggiungano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione del rispettivo trattamento (max 46.760 soggetti). I titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore restano a carico dei rispettivi Fondi fino al compimento del 62 anno di età (art. 24, comma 14, lettere a, b e c, DL 201/2011 conv. L 214/2011); autorizzazione alla prosecuzione volontaria dei contributi concessa antecedentemente al 4.12.2011, entro un massimo di 10.250 soggetti, purché entro la stessa data sia stato versato almeno un contributo, non vi sia stata rioccupazione nel frattempo e il requisito per il diritto a pensione, sulla base delle norme previgenti, avvenga in tempo utile da permettere la decorrenza della pensione entro il 5 dicembre 2013 (art. 24, comma 14, lettera d, DL 201/2011 conv. L 214/2011); esonero dal servizio concesso entro il 4 dicembre 2011, entro un massimo di 950 soggetti (art. 24, comma 14, lettera e, DL 201/2011 conv. L 214/2011); congedo per assistere figli con disabilità grave (art. 42 del TU 151 del 2001) in essere alla data del 31 ottobre 2011 purché il raggiungimento del requisito contributivo di 40 anni sia previsto entro due anni dall inizio del congedo, entro un massimo di 150 soggetti (art. 24, comma 14, lettera e-bis, DL 201/2011 conv. L 214/2011); risoluzione del rapporto di lavoro intervenuta entro il 31.12.2011 a seguito di accordi individuali o collettivi di incentivo all esodo, entro un massimo di 6.890 soggetti, purché la decorrenza della pensione sia prevista entro il 6 dicembre 2013 in base ai vecchi requisiti (art. 6, comma 2 ter, DL 216/2011 conv. L 14/2012). 159

La pensione di vecchiaia Seconda salvaguardia (art. 22, comma 1, DL 95/2012 conv. L 135/2012) Nel limite massimo di 55.000 persone, restano confermati i requisiti vigenti al 31.12.2011 nei seguenti casi: lavoratori coinvolti in accordi stipulati in sede governativa entro il 4 dicembre 2011, finalizzati alla gestione delle eccedenze occupazionali, anche se a tale data non risultino cessati dall attività lavorativa e collocati in mobilità purché raggiungano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione del rispettivo trattamento (max 40.000 soggetti). Lo stesso criterio si applica ai lavoratori per i quali l accordo per l accesso ai fondi di solidarietà di settore era stato già stipulato alla data del 4 dicembre 2011, anche se titolari di prestazione da data successiva, fermo restando che essi restano a carico dei rispettivi Fondi fino al compimento del 62 anno di età (ulteriori 1.600 soggetti); autorizzati alla prosecuzione volontaria dei contributi concessa antecedentemente al 4.12.2011, purché entro la stessa data sia stato versato almeno un contributo, non vi sia stata rioccupazione nel frattempo e il requisito per il diritto a pensione, sulla base delle norme previgenti, avvenga in tempo utile da permettere la decorrenza della pensione fra il 6 dicembre 2013 e il 5 dicembre 2014 (7.400 soggetti); risoluzione del rapporto di lavoro intervenuta entro il 31.12.2011 a seguito di accordi individuali o collettivi di incentivo all esodo, purché la decorrenza della pensione sia prevista fra il 7 dicembre 2013 e il 6 dicembre 2014 in base ai vecchi requisiti (6.000 soggetti). 160 Terza salvaguardia (art. 1, commi 231 e 233, L 228/2012 e DM lavoro 22 aprile 2013) Nel limite massimo di 6.500 persone, restano confermati i requisiti vigenti al 31.12.2011 nei seguenti casi: lavoratori cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e collocati in mobilità ordinaria o in deroga a seguito di accordi stipulati entro il 31 dicembre 2011, e che abbiano perfezionato i requisiti utili al trattamento pensionistico entro il periodo di fruizione dell indennità di mobilità e in ogni caso entro il 31 dicembre 2014 (2.560 soggetti); lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria entro il 4 dicembre 2011, con almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011 ancorché abbiano svolto, successivamente alla data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attività lavorativa purché non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, a condizione che ne abbiano

ricavato un reddito annuo non superiore a euro 7.500 e che perfezionino requisiti per una decorrenza della pensione entro il 5 dicembre 2014 (1.590 soggetti); lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 30 giugno 2012, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412 del codice di procedura civile ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all esodo stipulati entro il 31 dicembre 2011, ancorché abbiano svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività lavorativa purché non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, a condizione che ne abbiano ricavato un reddito annuo non superiore a euro 7.500 e che perfezionino requisiti per una decorrenza della pensione entro il 5 dicembre 2014 (5.130 soggetti); lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria entro il 4 dicembre 2011 e collocati in mobilità ordinaria alla predetta data, i quali, in quanto fruitori della relativa indennità, devono attendere il termine della fruizione della stessa per poter effettuare il versamento volontario, a condizione che che perfezionino requisiti per una decorrenza della pensione entro il 5 dicembre 2014 (850 soggetti). Le pensioni IVS Quarta salvaguardia (art. 2, commi 5 bis e 5 ter, DL 101/2013, conv. L 125/2013 e artt. 11 e 11 bis DL 102/2013 conv. L 124/2013) Con i provvedimenti raggruppabili sotto l etichetta quarta salvaguardia sono state modificate o interpretate autenticamente alcune precedenti disposizioni di salvaguardia con l effetto di ampliare di circa 9.000 unità la platea di soggetti per i quali restano confermati i requisiti vigenti al 31.12.2011. In particolare: i lavoratori cessati dal rapporto di lavoro tra il 1 gennaio 2009 e il 31 dicembre 2011 mantengono i vecchi requisiti, come stabilito nell art. 6, comma 2 ter, del DL 216/2011 conv. L 14/2012, anche se la cessazione non è conseguente ad accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412 del codice di procedura civile ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all esodo ma dipende da una decisione unilaterale, ferma restando la condizione di non superare 7.500 euro annui di reddito derivante da eventuale ripresa di attività lavorativa non dipendente a tempo indeterminato 7.500 e che perfezionino requisiti per una decorrenza della pensione entro il 5 dicembre 2014 (6.500 soggetti); ai lavoratori che erano in congedo di maternità nel corso dell anno 2011, derogati in base all art. 24, comma 14, lettera e bis) del DL 201/2011 conv. L 214/2011, si aggiungono quelli che, nello stesso anno, hanno fruito di permessi per assistenza a familiare disabile in base all art. 33, comma 3, della 161

La pensione di vecchiaia legge 104/1992 e in tutti i casi il termine di decorrenza della pensione come condizione per l applicazione della salvaguardia è spostato al 5 dicembre 2014 (2.500 soggetti); per esonero dal servizio in corso al 4 dicembre 2011, cui si riferisce la deroga stabilita con l art. 24, comma 14, lettera e) del DL 201/2011, si intende anche quello applicato ai dipendenti regionali, comprese ASL ed enti strumentali, ai sensi delle leggi regionali di recepimento dell art. 72, comma 1, del DL 112/2008, conv. L 133/2008 e si considera in corso al 4 dicembre 2011 anche se concesso successivamente su domanda presentata prima di tale data. Quinta salvaguardia (art. 1, comma 194, L 147/2013) Nel limite massimo di 23.000 persone, restano confermati i requisiti vigenti al 31.12.2011 purché raggiunti entro il 5 dicembre 2014 nei seguenti casi: lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011 i quali possano far valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato; lavoratori il cui rapporto di lavoro si e risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412 ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato; i lavoratori il cui rapporto di lavoro si e risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412 ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato; 162 i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

i lavoratori collocati in mobilità ordinaria alla data del 4 dicembre 2011 e autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione successivamente alla predetta data, che, entro sei mesi dalla fine del periodo di fruizione dell indennità di mobilità perfezionino, mediante il versamento di contributi volontari, i requisiti vigenti al 6 dicembre 2011. Il versamento volontario potrà riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa; lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011, ancorché al 6 dicembre 2011 non abbiano un contributo volontario accreditato o accreditabile alla predetta data, a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attività lavorativa nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2007 e il 30 novembre 2013 e che alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attività lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato. Le pensioni IVS Requisiti ridotti In base ad una precisa indicazione di deroga, sono stati temporaneamente esclusi dall applicazione delle nuove norme i lavoratori appartenenti a categorie per le quali, in base alla normativa precedente, vigevano requisiti di età ridotti in considerazione della particolarità dell attività che svolgono; l applicazione dei requisiti vigenti al 31.12.2011 in ciascuna categoria sarebbe stata garantita fino all emanazione di un regolamento di armonizzazione delle norme previdenziali di tali categorie con le norme applicabili alla generalità dei cittadini, pur tenendo contro della specificità dell attività svolta (art. 24, comma 18, DL 201/2011, conv. L 214/2011). Il primo decreto di armonizzazione è stato pubblicato il 28 ottobre 2013 (DPR 157/2013) e riguarda gli spedizionieri doganali, i lavoratori non giornalisti dipendenti da imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa sospesi dal lavoro per crisi, il personale viaggiante addetto ai pubblici servizi di trasporto, i lavoratori marittimi, i lavoratori dello spettacolo e sportivi professionisti iscritti all ex Enpals, già esclusi dall applicazione dei requisiti anagrafici introdotti con il DLgs 503/1992. Con questo decreto si pone fine al periodo transitorio, sancendo così il diritto a pensione per chi l ha raggiunto entro il 31 dicembre 2013 sulla base dei requisiti specifici vigenti in ogni categoria a tale data, e si dispongono nuovi limiti di età categoria per categoria, anch essi soggetti alla disciplina dell adeguamento automatico alla crescita dell aspettativa di vita, applicabili a partire dal 1 gennaio 2014. 163

La pensione di vecchiaia Età richiesta per la pensione di vecchiaia dal 1 gennaio 2014 (in anni e mesi) Anno marittimi Spedizionieri poligrafici autoferrotramvieri doganali (in crisi) (personale viaggiante) piloti e addetti altri al pilotaggio - - M F M F - 2014 66.3 35.3 61.3 58.9 61.3 58.9 56.3 2015 66.3 35.3 61.3 58.9 61.3 58.9 56.3 2016 36.7 61.7 60.7 61.7 60.7 57.7 2017 36.7 61.7 60.7 61.7 60.7 57.7 2018 37.7 61.7 60.7 61.7 61,7 58.7 2019 2020 2021 2022 Per tutte le categorie interessate dal decreto di armonizzazione è garantita l applicazione delle norme di salvaguardia, dalla prima alla quinta (che non era stata ancora pubblicata alla data di entrata in vigore del decreto) se più favorevoli (art. 11, commi 1 e 2, DPR 157/2013). Per il personale del comparto difesa-sicurezza e del comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico si è in attesa di un secondo decreto di armonizzazione, da emanare non appena sia completato l opportuno confronto con le categorie interessate. In attesa di tale decreto, a tali lavoratori continuano ad applicarsi le rispettive normative vigenti al 31.12.2011. Per quanto riguarda invece il personale delle Ferrovie dello Stato, delle Poste italiane, i lavoratori iscritti agli ex Fondi speciali per i telefonici, elettrici, gasisti e dazieri, categorie che alla data del 31 dicembre 2011 usufruivano anch esse di regimi particolari di età pensionabile in considerazione delle specificità dell attività svolta, il DL 201/2011 non contiene disposizioni particolari: pertanto, la nuova normativa è applicabile integralmente a tali lavoratori a partire dal 1 gennaio 2012 (circ. Inps n. 35 del 14 marzo 2012, punto 11). 164

sport e spettacolo Le pensioni IVS ballo attori canto sportivi professionisti ENAV - M F M F M F - 46.3 60.3 64.3 61.3 57.3 53.3 49.3 60.3 46.3 60.3 64.3 61.3 57.3 53.3 49.3 60.3 46.7 61.7 64.7 61.7 58.7 53.7 50.7 60.7 46.7 61.7 64.7 61.7 58.7 53.7 50.7 60.7 46.7 62.7 64.7 61.7 59.7 53.7 51.7 60.7 46.11 62.11 64.11 61.11 59.11 53.11 51.11 46.11 62.11 64.11 61.11 60.11 53.11 52.11 47.2 64.2 65.2 62.2 61.2 54.2 53.2 47.2 65.2 65.2 62.2 62.2 54.2 54.2 Lavoratrici del settore privato nate nel 1952 Le lavoratrici dipendenti del settore privato che raggiungono 20 anni di contribuzione e 60 anni di età entro il 31.12.2012 potranno accedere al pensionamento di vecchiaia al compimento dei 64 anni (art. 24, comma 15 bis, DL 201/2011 conv. L 214/2011). A questo proposito, l Inps precisa che anche il requisito anagrafico di 64 anni è soggetto agli adeguamenti della speranza della vita, quindi le lavoratrici del settore privato che nel corso del 2012 compiranno 60 anni e avranno 20 anni di contributi potranno accedere alla pensione di vecchiaia a 64 anni e 7 mesi. I 7 mesi si ricavano dalla somma del primo scatto dell adeguamento alla speranza di vita del 2013 definito in 3 mesi, e del successivo del 2016, che sarà presumibilmente di 4 mesi. Inoltre, l Inps sottolinea che tale norma eccezionale va applicata alle lavoratrici che, alla data del 28 dicembre 2011 stavano svolgendo attività lavorativa dipendente nel settore privato (circ. Inps n. 35 del 14 marzo 2012, punto 6, lettera b). 165

La pensione anticipata REGIME RETRIBUTIVO (inizio assicurazione previdenziale prima del 1 gennaio 1996) Requisito di età La pensione anticipata si consegue indipendentemente dal requisito anagrafico, anche se subisce una penalizzazione d importo nel caso in cui venga liquidata ad un età inferiore a 62 anni. Requisito di contribuzione Il requisito di contribuzione per la pensione anticipata è uguale per tutti i settori di lavoro ma è differente secondo il sesso; infatti, gli uomini raggiungono il requisito con un anno di contributi in più rispetto alle donne (art. 24, comma 10, DL 201/2011 conv. L 214/2011). Il nuovo requisito previsto per le donne di fatto corrisponde a quello richiesto dalla normativa previgente per la pensione di anzianità, se si considera il vecchio requisito alternativo pari a 40 anni di contributi e vi si aggiunge il differimento della decorrenza (la cosiddetta finestra ) che, ai sensi dell art. 18, comma 22 ter, del DL 98/2011 convertito in L 111/2011, avrebbe dovuto raggiungere la misura di 1 anno e 3 mesi nel 2014. Di conseguenza, il requisito contributivo per la pensione anticipata è fissato in 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne nel 2012, 42 anni e 2 mesi per gli uomini e 41 e 2 mesi per le donne nel 2013 e dal 2014 per gli uomini 42 anni e 3 mesi per gli uomini e 41 e 3 mesi per le donne. Poiché l adeguamento alla speranza di vita riguarda non solo i requisiti anagrafici ma anche il requisito contributivo per le pensioni anticipate (art. 24, comma 12, DL 201/2011 conv. L 214/2011), il requisito effettivamente richiesto anno per anno agli uomini e alle donne va ricavato dalla tabella che segue. La contribuzione da considerare per il raggiungimento del requisito contributivo è quella versata o accreditata a qualsiasi titolo in favore dell assicurato, fermo restando il perfezionamento dei 35 anni di contribuzione utile per il diritto alla pensione di anzianità così come disposto dalla previgente normativa, cioè senza il concorso di contribuzione figurativa per malattia o disoccupazione. 166 Requisito di cessazione del rapporto di lavoro Per i lavoratori dipendenti è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro; non è necessaria per i lavoratori autonomi.

anno donne tutti i settori CONTRIBUZIONE (in anni e mesi) uomini tutti i settori 2012 41.1 42.1 2013 41.5 42.5 2014 41.6 42.6 2015 41.6 42.6 2016 41.10 42.10 2017 41.10 42.10 2018 41.10 42.10 2019 42.2 43.2 2020 42.2 43.2 2021 42.5 43.5 Le pensioni IVS Misura della pensione anticipata Se si accede al pensionamento ad un età inferiore a 62 anni è prevista una riduzione della quota di pensione calcolata con il sistema retributivo, che per alcuni corrisponde all anzianità contributiva maturata entro il 31.12.2011 mentre per coloro che si trovano nel c. d. sistema misto corrisponde all anzianità contributiva maturata entro il 31.12.1995. La misura di tale riduzione è pari all 1% per ciascuno dei primi due anni mancanti al raggiungimento dei 62 anni di età e al 2% per ogni ulteriore anno mancante. La riduzione non si applica se il raggiungimento del requisito contributivo avviene entro il 31 dicembre 2017 (art. 6, comma 2 quater, DL 216/2011 conv. L 14/2012). REGIME CONTRIBUTIVO (inizio assicurazione dopo il 31 dicembre 1995) PENSIONE ANTICIPATA A PRESCINDERE DALL ETÀ (art. 24, comma 10, DL 201/2011 conv. L 214/2011). Requisito di età La pensione anticipata si consegue indipendentemente dal requisito anagrafico. Requisito di contribuzione Il requisito di contribuzione per la pensione anticipata è uguale per tutti i settori di lavoro ma è differente secondo il sesso; infatti, gli uomini raggiungono il requisito con un anno di contributi in più rispetto alle donne (art. 24, comma 10, DL 201/2011 167

La pensione anticipata conv. L 214/2011). Il nuovo requisito previsto per le donne di fatto corrisponde a quello richiesto dalla normativa previgente per la pensione di anzianità, che si conseguiva con 40 anni di anzianità contributiva, più un anno di differimento della decorrenza (un anno e mezzo per gli autonomi) e ulteriori 3 mesi di differimento che, come stabilito con l art. 18, commi 22 ter, 22 quater e 22 quinques del decreto-legge 98/2011 convertito in legge 111/2011, verranno aggiunti gradualmente. Di conseguenza, il requisito contributivo per la pensione anticipata è fissato in 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne nel 2012, 42 anni e 2 mesi per gli uomini e 41 e 2 mesi per le donne nel 2013 e dal 2014 per gli uomini 42 anni e 3 mesi per gli uomini e 41 e 3 mesi per le donne. Poiché l adeguamento alla speranza di vita riguarda non solo i requisiti anagrafici ma anche il requisito contributivo per le pensioni anticipate (art. 24, comma 12, DL 201/2011 conv. L 214/2011), il requisito effettivamente richiesto anno per anno agli uomini e alle donne va ricavato dalla tabella che segue. La contribuzione da considerare per il raggiungimento del requisito contributivo è quella versata o accreditata a qualsiasi titolo in favore dell assicurato con esclusione di quella accreditata volontariamente. Requisito di cessazione del rapporto di lavoro Per i lavoratori dipendenti è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro; non è necessaria per i lavoratori autonomi. Requisito d importo Per la pensione anticipata, conseguibile indipendentemente dall età anagrafica nel sistema contributivo, non è richiesto alcun requisito d importo. 168 anno donne tutti i settori CONTRIBUZIONE (in anni e mesi) uomini tutti i settori 2012 41.1 42.1 2013 41.5 42.5 2014 41.6 42.6 2015 41.6 42.6 2016 41.10 42.10 2017 41.10 42.10 2018 41.10 42.10 2019 42.2 43.2 2020 42.2 43.2 2021 42.5 43.5

PENSIONE ANTICIPATA CON ALMENO 63 ANNI DI ETÀ (art. 24, comma 11, DL 201/2011 conv. L 214/2011). Nel solo regime contributivo la pensione anticipata è conseguibile anche con un anzianità contributiva ridotta, purché sussistano alcune condizioni di età e d importo. È opportuno precisare che, per regime contributivo, si intende il regime applicabile ai soli soggetti per i quali l assicurazione previdenziale ha avuto inizio dopo il 1995 e non anche quelli che, in presenza delle prescritte condizioni, optano per la liquidazione della pensione esclusivamente con il sistema contributivo. Si tratta di una precisa disposizione contenuta nell art. 24, comma 7, ultimo periodo, del DL 201/2011, convertito in legge 214/2011. Le pensioni IVS Requisito di età In questo caso è necessario rispettare un requisito minimo di età, fissato a 63 anni. Dal 2013 anche questo requisito anagrafico sarà incrementato degli adeguamenti alla speranza di vita. Il primo adeguamento scatterà nel 2013 e porterà il requisito anagrafico a 63 anni e 3 mesi. A causa del minimo di contribuzione richiesto (20 anni a partire dal 1 gennaio 1996), questa possibilità di accesso alla pensione sarà attivabile, di fatto, soltanto a partire dal 1 gennaio 2016, quando l età richiesta sarà presumibilmente 63 anni e 7 mesi per effetto del suo adeguamento alla speranza di vita. Requisito di contribuzione In presenza dell età sopra indicata, per accedere alla pensione anticipata sono sufficienti 20 anni di contribuzione. Per il raggiungimento dei 20 anni è utile solo la contribuzione effettivamente versata (obbligatoria, volontaria, da riscatto) con esclusione di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo. Requisito di cessazione del rapporto di lavoro Per i lavoratori dipendenti è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro; non è necessaria per i lavoratori autonomi. Requisito d importo In questo caso, raggiungendo il diritto a pensione con una anzianità contributiva sensibilmente ridotto, si richiede un requisito d importo senza il quale la pensione non viene liquidata. Per tutti coloro che raggiungono il diritto alla pensione dal 1 gennaio 2012 in poi, la nuova normativa prevede che l importo della pensione calcolata con il sistema contributivo sia pari o superiore al maggiore fra i seguenti due importi: 169

La pensione anticipata 1. quello risultante dalla rivalutazione, fino alla data di decorrenza teorica della pensione, dell importo pari a 2,8 volte l assegno sociale vigente nel 2012, pari a 1.201,20 euro (429,00 X 2,8). La rivalutazione è effettuata perequando tale importo di partenza alla dinamica della media quinquennale del valore nominale del PIL nei 5 anni precedenti ciascun anno; 2. quello pari 2,8 volte l importo dell assegno sociale vigente alla data di decorrenza teorica della pensione. Questo limite si applica solo per età inferiori a quella stabilita per il diritto alla pensione di vecchiaia (vedi). Infatti, a tale età, il requisito d importo è stabilito in 1,5 volte l assegno sociale (osservando la regola del maggiore importo tra vigente o perequato). In ogni caso, la nuova normativa prevede che si prescinde dal requisito d importo all età di 70 anni, anch essa soggetta all incremento per speranza di vita (circolare Inps n. 35 del 14 marzo 2012, punto 1.2, lett. b) in presenza del requisito di contribuzione che, a tale età, è fissato a 5 anni di contribuzione effettiva. Il requisito d importo si applica soltanto quando l assicurazione previdenziale abbia avuto inizio dopo il 31 dicembre 1995, non anche ai soggetti che, avendo dato vita all assicurazione previdenziale in data precedente, abbiano poi optato per il sistema di calcolo interamente contributivo (art. 24, comma 7, ultimo periodo, DL 201/2011 conv. L 214/2011). Età Contribuzione (in anni e mesi) (in anni) Anno donne e uomini tutti i settori fino all'età pensionabile Importo dall'età pensionabile fino a 70 anni dal 70 anno di età 2012 63 2013 63.3 2014 63.3 2015 63.3 2016 63.7 2017 63.7 20 2018 63.7 2019 63.11 2020 63.11 2021 64.2 il più elevato tra: - importo dell AS vigente nel 2012 X 2,8 rivalutato con media quinquennale PIL - importo dell AS vigente nell anno di decorrenza teorica della pensione X 2,8 il più elevato tra: - importo dell'as vigente nel 2012 X 1,5 rivalutato con media quinquennale PIL - importo dell'as vigente nell'anno di decorrenza teorica della pensione X 1,5 non richiesto 170

ECCEZIONI E DEROGHE (sia per il regime retributivo che per il regime contributivo) La legge ha individuato alcuni casi eccezionali in cui si continua ad applicare la normativa precedente in luogo della nuova oppure si fissano requisiti particolari. Per quanto riguarda la normativa precedente, si intende che essa viene richiamata interamente, requisiti e regime di decorrenza, con le rispettive deroghe ed eccezioni. Per evitare di complicare l esposizione della normativa vigente dal 2012, la redazione del Vademecum ha preferito isolare l intero corpus di norme vigenti alla data del 31 dicembre 2011 in un apposito capitolo pubblicato in appendice, a pag. 474, da consultare ogni volta che la nuova disciplina faccia riferimento alla vecchia. Le pensioni IVS Requisiti maturati al 31 dicembre 2011 Mantengono il diritto al pensionamento con le norme stabilite dalla normativa previgente le lavoratrici e i lavoratori che avevano maturato i requisiti necessari per la pensione alla data del 31 dicembre 2011. Questi soggetti possono chiedere, all Ente di appartenenza, la certificazione dell avvenuta acquisizione del diritto (art. 24, comma 3, DL 201/2011 conv. L 214/2011). Comunque, questi stessi, se appartenenti al settore privato, possono accedere alla pensione di vecchiaia e anticipata in base ai requisiti richiesti dalla nuova disciplina se vi trovano convenienza, come ad esempio per il fatto che la decorrenza della pensione non è più soggetta a differimento (circ. Inps n. 35 del 14 marzo 2012, punto 7.1). Il Ministero della funzione pubblica esclude tale possibilità per i dipendenti pubblici (circ. 2 dell 8 marzo 2012). Opzione sperimentale donne Rimane confermata la possibilità di accedere al pensionamento optando per il calcolo interamente contributivo, così come previsto dalla disciplina previgente (art. 1, comma 9, della legge 243/2004), le lavoratrici dipendenti, con 57 anni di età e 35 anni di contribuzione, e le lavoratrici autonome, con 58 anni di età e 35 anni di contribuzione. Tale possibilità rimane valida fino al 31.12.2015. A tal proposito l Inps precisa che, anche in questo caso, il requisito anagrafico è soggetto all adeguamento alla speranza di vita. Inoltre, sempre secondo l Inps, per poter utilizzare questa possibilità è necessario che entro il termine del 31.12.2015 non solo siano maturati i requisiti di età e contribuzione, ma si sia completata anche l attesa di un anno o di 18 mesi prevista dalla normativa previgente per la decorrenza della pensione (circ. Inps n. 35 del 14 marzo 2012, punto 7.2). Totalizzazione Mantengono il diritto al pensionamento con le norme stabilite dalla normativa previgente le lavoratrici e i lavoratori che conseguono il diritto ricorrendo alla totalizzazione dei periodi assicurativi (circ. Inps n. 35 del 14 marzo 2012, punto 10). 171