S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Il possesso di attività estere e gli obblighi dichiarativi post Voluntary Disclosure Le attività di carattere finanziario: tassazione ordinaria, sostitutiva e patrimoniale. L euro ritenuta e l utilizzo del credito per imposte estere Dott. Massimo Caldara Tavecchio & Associati 09 Dicembre 2015 - Milano, Auditorium San Fedele
Premessa Obblighi dichiarativi post voluntary disclosure La norma non prevede, a differenza dello scudo fiscale, la possibilità di procedere a rimpatrio con un intermediario residente (es. fiduciaria) che assolva gli obblighi dichiarativi immediatamente successivi all ultimo periodo d imposta coperto dalla vd (2013); tale possibilità è stata negata anche dall Agenzia con la CM 31/E 28.08.2015; Secondo la stessa Agenzia, neppure l indicazione nella relazione di accompagnamento dei dati del 2014 consente di evitare l obbligo di compilazione del Mod. UNICO PF in quanto i due adempimenti in esame rispondono a diverse e specifiche previsioni normative ; 2
Premessa (segue) Ne consegue Necessità di compilare il Mod. UNICO PF per tutti i soggetti che hanno scelto la soluzione del cd. waiver, a partire dal 2014; Necessità di compilare il Mod. UNICO PF 2015 e 2016 anche per coloro che intendono procedere a rimpatrio fisico o giuridico; NB il rimpatrio deve perfezionarsi entro il 31 dicembre di quest anno per evitare gli obblighi dichiarativi del Mod. UNICO PF 2017 redditi 2016 NB: A differenza dello scudo fiscale, la norma non prevede la possibilità in caso di calcolo cd. Forfettario di ottenere lo step up dei costi fiscali (cfr Risposta DRE Lombardia all Ordine dei Dottori Commercialisti di Como) 3
Premessa (segue) Alcuni benefici negati nella voluntary disclosure Possibilità di utilizzare crediti per imposte estere (cfr Istruzioni CM 9/E del 05.03.2015); Possibilità di riportare nei successivi 4 periodi d imposta eventuali minusvalenze emerse nel corso del 2014; Possibilità di compensare plusvalenze emerse nel corso del 2014 con minusvalenze derivanti da rapporti intrattenuti con intermediari residenti (sia in regime cd. amministrato che gestito ) 4
S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Modifica dell aliquota di tassazione dei redditi di natura finanziaria
Modifica dell aliquota di tassazione Aumento dal 20 al 26 per cento disposta dagli artt. 3 e 4 del Dl 24.04.2014 n. 66 Mantenimento di misure di favore per determinate fattispecie meritevoli di tutela (es. titoli pubblici italiani ed equiparati, tra cui novità le obbligazioni degli enti territoriali degli Stati Esteri white listed) Disciplina transitoria finalizzata ad evitare operazioni di arbitraggio conseguenti alla variazione dell aliquota Possibile affrancamento dei valori al 30 giugno 2014 Chiarimenti forniti dall Agenzia nelle circolari 19/E del 27.06.2014 e 11/E del 28.03.2012 6
Modifica dell aliquota di tassazione Redditi di capitale (art. 44 TUIR): decorrenza aliquota 26% Regola generale dell esigibilità (es. finanziamenti soci, titoli atipici); Dividendi: data di incasso (non assume rilevanza la data della delibera); Interessi e altri proventi di conti correnti e depositi bancari e postali: su quota maturata a decorrere dal 1 luglio 2014; Interessi di Obbligazioni e titoli similari, su quota maturata a decorrere dal 1 luglio 2014, indipendentemente dalla data di emissione dei titoli; Assicurazioni e OICR: regole ad hoc per calcolo della parte maturata a decorrere dal 1 luglio 2014 e per parte riferibile a titoli pubblici. NB: in caso di OICR immobiliari (non qualificati) si generano solo redditi diversi 7
Redditi di capitale azioni TIPOLOGIE Aliquota al 30.06.2014 Aliquota dal 01.07.2014 Azioni (e Quote) relative a partecipazioni non qualificate NO paradisi fiscali 20% 26% Azioni (e Quote) relative a partecipazioni qualificate emesse NO paradisi fiscali 49,72% per aliquota marginale IRPEF 49,72% per aliquota marginale IRPEF Azioni estere relative a partecipazioni non qualificate QUOTATE in mercati regolamentati => paradisi fiscali 20% 26% Azioni estere relative a partecipazioni qualificate o non qualificate NON QUOTATE in mercati regolamentati => paradisi fiscali 100% per aliquota marginale IRPEF 100% per aliquota marginale IRPEF 8
Redditi di capitale: obbligazioni e titoli similari TIPOLOGIE Aliquota al 30.06.2014 Aliquota dal 01.07.2014 Titoli pubblici italiani ed equiparati 12,50% 12,50% Titoli pubblici emessi da Stati white list 12,50% 12,50% Obbligazioni emesse da enti territoriali white listed 20% 12,50% Titoli di stato emessi da soggetti diversi dai precedenti 20% 26% Obbligazioni estere 20% 26% Obbligazioni di banche e di società residenti quotate 20% 26% Obbligazioni di società residenti non quotate 20% 26% 9
Redditi di capitale fondi e altri strumenti TIPOLOGIE Aliquota al 30.06.2014 Aliquota dal 01.07.2014 OICR italiani (diversi dagli immobiliari) 20% 26% OICVM comunitari armonizzati e non armonizzati equiparati 20% 26% Altri OICR esteri 100% per aliquota marginale IRPEF 100% per aliquota marginale IRPEF Polizze vita e di capitalizzazione 20% 26% Pronti contro termine 20% 26% Conti correnti, depositi vincolati e certificati di deposito 20% 26% Titoli atipici 20% 26% 10
Modifica dell aliquota di tassazione Redditi diversi (art. 67 TUIR): decorrenza aliquota 26% Regola generale: plusvalenze realizzate a partire dal 1 luglio 2014; Le plusvalenze si intendono realizzate nel momento in cui si perfeziona la cessione a titolo oneroso; Irrilevanza dell eventuale diverso momento in cui viene liquidato il corrispettivo, in tutto o in parte; 11
Modifica dell aliquota di tassazione Redditi diversi (art. 67 TUIR): utilizzo minusvalenze Perdite realizzate entro il 31 dicembre 2011, deducibili da redditi realizzati dal 1 gennaio 2012 al 30 giugno 2014 per una quota pari al 62,50% del loro ammontare; Perdite realizzate entro il 31 dicembre 2011, deducibili da redditi realizzati dal 1 luglio 2014 per una quota pari al 48,08% del loro ammontare; Perdite realizzate dal 1 gennaio 2012 al 30 giugno 2014, deducibili da redditi realizzati dal 1 luglio 2014 per una quota pari al 76,92% del loro ammontare; 12
S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Le attività di carattere finanziario: tassazione ordinaria e tassazione sostitutiva
Riferimenti normativi TIPOLOGIE REDDITI DI CAPITALE REDDITI DIVERSI CONTI CORRENTI, DEPOSITI E VALUTE ESTERE Art. 44, c. 1, lett. a) Tuir Art. 26, c. 2, Dpr. 600/73 Art. 67, c. 1, lett. c-ter) Tuir AZIONI, QUOTE DI SOCIETA E STRUMENTI FINANZIARI SIMILARI Art. 44, c. 1, lett. e) e c. 2, lett. a) Tuir Art. 27 Dpr. 600/73 Art. 67, c. 1, lett. c) e c-bis) Tuir TITOLI OBBLIGAZIONARI E ASSIMILATI; TITOLI DI STATO; REALTIVI PCT O PRESTITO TITOLI Art. 44, c. 1, lett. b) Tuir D. Lgs. 239 del 1996 Art. 26, Dpr 600/73 Art. 67, c. 1, lett. c-ter) Tuir OICR Art. 44, c. 1 lett. g) Tuir Art. 10 ter c. 6 della legge 77 del 1983 Art. 26-quinquies Dpr 600/73 Art. 67, c. 1, lett. c-ter) Tuir TITOLI ATIPICI Art. 5 e ss. Dl. 512 del 1983 Art. 67, c. 1, lett. c-ter) Tuir STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI N/A Art. 67, c. 1, lett. c-quater) Tuir METALLI PREZIOSI ALLO STATO GREZZO O MONETATO N/A Art. 67, c. 1, lett. c-ter) Tuir 14
Calcolo dei redditi di capitale Ai sensi dell art. 18 del TUIR (cd. tassazione separata ), i redditi di capitale corrisposti da soggetti non residenti a soggetti residenti nei cui confronti in Italia si applica la ritenuta a titolo di imposta o l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2, c. 1-bis, del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, sono soggetti ad imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta a titolo d'imposta. Facoltà, in alternativa, di optare per tassazione ordinaria con scomputo del credito per imposte estere. NB: Nessuna deduzione di spese ed oneri accessori. 15
Calcolo dei redditi di capitale L opzione per la tassazione ordinaria non è ammessa per gli utili di fonte estera, compresi quelli derivanti da strumenti finanziari e da contratti di associazione in partecipazione (ritenuta ex art. 27 DPR 600/73), nonchè per gli interessi su obbligazioni e titoli similari ai quali non sia stata applicata l imposta sostitutiva ex art. 4 comma 2 del D.Lgs. 239/1996 (per la CM 9/E 05.03.2015 anche titoli esteri ; contra la sent. 1/1/2015 CT Bolzano di secondo grado). L opzione resta valida negli altri casi, ad esempio per i titoli che non ricadono nel D.Lgs. 239/1996, o per i redditi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione. 16
Credito per imposte estere Nel caso di redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo (prima condizione), compete il credito d imposta per i redditi prodotti all estero (seconda condizione). La terza condizione per l utilizzo del credito d imposta è il pagamento di imposte estere a titolo definitivo (entro il termine di presentazione della dichiarazione). NB: credito disponibile nel limite dell imposta netta dovuta, per la quota corrispondente al rapporto tra redditi esteri e reddito complessivo 17
Credito per imposte estere Ai sensi del comma 10 dell art. 165 TUIR, nel caso in cui il reddito prodotto all estero concorra parzialmente alla formazione del reddito complessivo, anche l imposta estera va ridotta in misura corrispondente (es. dividendi da partecipazioni qualificate) Ai sensi del comma 8 del medesimo articolo, la detrazione non spetta in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione dei redditi prodotti all estero nella dichiarazione presentata : possibile contrasto con Norme convenzionali di rango superiore. 18
L euro ritenuta L Euroritenuta è stata introdotta dalla Direttiva Europea n. 2003/48 (recepito in Italia con D.Lgs. Del 18 aprile 2005, n. 84) col duplice obiettivo di: aumentare la trasparenza fiscale tra i paesi membri, mediante scambi di informazioni tra i Paesi membri, con oggetto i redditi di capitale; per alcuni Paesi che prevedono il segreto bancario, trasferire al Paese di residenza di colui che percepisce in forma anonima i redditi di capitale il 75% della ritenuta operata dall agente pagatore residente nell altro paese membro. Il regime del segreto bancario è stato adottato da Belgio, Lussemburgo, Austria, oltre che da Svizzera, Liechtenstein, San Marino, Monaco e Andorra, con applicazione, in via transitoria, di una ritenuta del: 15%/20%/35% (dal 2011) 19
L euro ritenuta L Euroritenuta si applica agli interessi derivanti da: mutui, depositi, conti correnti; titoli del debito pubblico, obbligazioni e titoli similari; OICR/OICVM che investono parte del loro patrimonio (almeno il 25%) in crediti di cui sopra. Restano invece esclusi altri redditi di capitale, ad esempio: redditi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione; proventi derivanti da contratti di riporto e di pronti contro termine su titoli e valute. L interposizione di entità giuridiche ha permesso negli anni coperti dalla voluntary disclosure una vasta elusione 20
L euro ritenuta Al fine di eliminare la doppia imposizione, al beneficiario effettivo è riconosciuto un credito d imposta secondo le modalità dell art. 165. In caso di impossibilità di applicare l art. 165 è possibile: chiedere a rimborso interamente o per l eccedenza rispetto a quanto dovuto in Italia, l imposta versata; procedere alla compensazione ai sensi dell art. 17 del D.Lgs. 241/1997 (codice tributo 6790, istituito dalla RM 38/E del 13.03.2006) Nel corso del 2015, chi non aveva schermato il conto con soggetti fittizziamente interposti, ha liberato l intermediario estero dal segreto bancario per non subire la ritenuta 21
Redditi diversi I redditi diversi sono calcolati ai sensi dell art. 68 del TUIR come differenza tra il corrispettivo percepito (ovvero la somma o il valore normale dei beni rimborsati) ed il costo (ovvero il valore d acquisto), aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione (es: commissioni d intermediazione, tassa sui contratti borsa, etc.), esclusi gli interessi passivi; Il capital gain di partecipazioni, titoli, strumenti finanziari, contratti, certificati e diritti, nonché di valute e metalli preziosi è calcolato secondo il metodo LIFO (art. 67 c. 1-bis TUIR); nel caso degli OICVM è calcolato secondo il metodo del Costo medio ponderato (art. 26-quinquies c. 3 DPR 600/73 e art. 10-ter L. 77/1983); 22
Redditi diversi Le plusvalenze di cui alle lettere c-bis), diverse da quelle di cui al c. 4 e c-ter) del c. 1 dell'articolo 67 sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze, nonché ai redditi ed alle perdite di cui alla lett. c-quater) e alle plusvalenze ed altri proventi di cui alla lett. c-quinquies) del c. 1 dello stesso articolo 67; se l'ammontare complessivo delle minusvalenze e delle perdite è superiore all'ammontare complessivo delle plusvalenze e degli altri redditi, l'eccedenza può essere portata in deduzione, fino a concorrenza, dalle plusvalenze e dagli altri redditi dei periodi d'imposta successivi ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale le minusvalenze e le perdite sono state realizzate. 23
Redditi diversi Determinazione del costo di acquisto Nel caso di acquisto per successione, si assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell'imposta di successione, nonché, per i titoli esenti da tale imposta, il valore normale alla data di apertura della successione. Nel caso di acquisto per donazione si assume come costo il costo del donante. Per le azioni, quote o altre partecipazioni acquisite sulla base di aumento gratuito del capitale il costo unitario è determinato ripartendo il costo originario sul numero complessivo delle azioni, quote o partecipazioni di compendio. 24
Redditi diversi Determinazione del costo di acquisto (segue) Per le valute estere cedute a termine si assume come costo il valore della valuta al cambio a pronti vigente alla data di stipula del contratto di cessione. Il costo o valore di acquisto è documentato a cura del contribuente. Per le valute estere prelevate da depositi e conti correnti, in mancanza della documentazione del costo, si assume come costo il valore della valuta al minore dei cambi mensili accertati ai sensi dell'articolo 110, comma 9, nel periodo d'imposta in cui la plusvalenza è realizzata. Per le cessioni di metalli preziosi, in mancanza della documentazione del costo di acquisto, le plusvalenze sono determinate in misura pari al 25 per cento del corrispettivo della cessione 25
Redditi diversi Determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze dal corrispettivo percepito o dalla somma rimborsata, nonché dal costo o valore di acquisto si scomputano i redditi di capitale maturati ma non riscossi; per le valute estere prelevate da depositi e conti correnti si assume come corrispettivo il valore normale della valuta alla data di effettuazione del prelievo; per le cessioni a titolo oneroso poste in essere in dipendenza dei rapporti indicati nella lettera c-quater), del comma 1 dell'articolo 67 (contratti derivati), il corrispettivo è costituito dal prezzo di cessione, eventualmente aumentato o diminuito dei premi pagati o riscossi su opzioni; 26
Redditi diversi Determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze i premi pagati e riscossi su opzioni, salvo che l'opzione non sia stata chiusa anticipatamente o ceduta, concorrono a formare il reddito nel periodo d'imposta in cui l'opzione è esercitata ovvero scade il termine stabilito per il suo esercizio qualora a seguito dell'esercizio dell'opzione siano cedute le attività di cui alle lettere c), c-bis) o c-ter), dell'articolo 67, i premi pagati o riscossi concorrono alla determinazione delle plusvalenze o minusvalenze i redditi di cui alla lettera c-quater), del comma 1 dell'articolo 67 (contratti derivati) sono costituiti dalla somma algebrica dei differenziali positivi o negativi, nonché degli altri proventi od oneri, percepiti o sostenuti, in relazione a ciascuno dei rapporti ivi indicati. 27
S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Le attività di carattere finanziario: l IVAFE
IVAFE A decorrere dal 1 gennaio 2011 le attività finanziarie detenute all estero da persone fisiche, residenti ai fini fiscali in Italia, sono soggette ad imposta sul relativo valore (IVAFE) Le attività finanziarie non si considerando detenute all estero nel caso in cui siano affidate in gestione ad un intermediario finanziario residente in Italia (es. fiduciaria). In tal caso infatti le stesse attività finanziarie sono soggette all imposta di bollo di cui all art. 13 della Tariffa A allegata al D.p.R. 642/1973 L art. 9 della L. 161/2014 ha eliminato la disparità di trattamento con l imposta di bollo e l IVAFE che si applica ora ai prodotti finanziari e non più alle attività finanziarie 29
IVAFE L IVAFE trova applicazione con le seguenti aliquote: 2 per mille; per i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti all estero l IVAFE si applica in misura fissa di 34,20 euro per ciascun conto corrente o libretto di risparmio detenuti all estero (100 Euro se il cliente è un soggetto diverso da persona fisica); La base imponibile è costituita dal valore di mercato, rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui le attività finanziarie sono detenute: per le attività quotate, il valore di mercato è rappresentato dal prezzo di quotazione al 31 dicembre; per le azioni, obbligazioni e altri titoli o strumenti finanziari non negoziati in mercati regolamentati il valore di mercato è costituito dal valore nominale o, in mancanza, dal valore di rimborso 30
IVAFE L imposta in esame: è rapportata ai giorni di detenzione; è ripartita in base alla % di possesso (per attività finanziarie cointestate); è determinata usando i cambi mensili previsti per il modulo RW non prevede un importo minimo di versamento. L imposta in misura fissa non è dovuta qualora il valore medio di giacenza annuo risultante dagli estratti conto e dai libretti sia non superiore a euro 5.000. A tal fine occorre tener conto di tutti i conti o libretti detenuti all estero dal contribuente presso il medesimo intermediario e a nulla rilevando il periodo di detenzione del rapporto durante il periodo d imposta. Tale precisazione è stata confermata dalla C.M. n.28/e/2012. 31
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