ALTRI ONERI DETRAIBILI E DEDUCIBILI E INTERESSI PASSIVI

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Transcript:

ALTRI ONERI DETRAIBILI E DEDUCIBILI E INTERESSI PASSIVI a cura di Leonardo Pietrobon Dottore Commercialista

1 Modulo Detrazione interessi passivi

Detrazione interessi passivi INTERESSI PASSIVI SU MUTUI Non danno comunque diritto alla detrazione gli interessi pagati a seguito di aperture di credito bancarie, di cessione di stipendio e, ingenerale, gli interessi derivanti da tipi di finanziamento diversi da quelli relativi a contratti di mutuo, anche se con garanzia ipotecaria su immobili. R.M. n. 43/2011 HA AMMESSO LA DETRAIILITA DEGLI INTERESSI PASSIVI DEL C.D. CONTO DI FINANZIAMENTO ACCESSORIO, ACCESO DAI CONTRIBUENTI AL FINE DI MANTENERE FISSA LA RATA DI MUTUO VARIABILE, PROLUNGANDO IL RAPPORTO DI DEBITO CON LA BANCA.

Detrazione interessi passivi INTERESSI PASSIVI SU MUTUI Importo detraibile C.M. 20.4.2005 n. 15 ha stabilito che gli interessi passivi sono detraibili in base al rapporto tra costo di acquisto dell immobile e capitale preso a mutuo

Detrazione interessi passivi INTERESSI PASSIVI SU MUTUI Spese da considerare nel costo di acquisto dell immobile C.M. n. 26/E/2005 e R.M. n. 128/E/2005 Onorario del notaio per la stipula del contratto di acquisto Spese di istruttoria e di perizia tecnica L imposta per iscrizione o cancellazione ipoteca Imposta sostitutiva per il capitale prestato

Detrazione interessi passivi Detrazione degli interessi passivi E data dal rapporto tra il costo complessivo dell immobile, comprensivo degli oneri accessori, e il capitale preso a mutuo COEFFICIENTE D Costo dell immobile Oneri accessori legati all acquisto Oneri accessori legati al mutuo Importo da rapportate al capitale preso a mutuo

Detrazione interessi passivi ONERI ACCESSORI ALL ACQUISTO DELL IMMOBILE Onorario del notaio per l atto di acquisto L imposta di registro ipotecaria e catastale Le spese sostenute per eventuali autorizzazioni del giudice tutelare e quelle relative ad acquisto nell ambito di una procedura concorsuale

Detrazione interessi passivi ONERI ACCESSORI CONTRATTO DI MUTUO Onorario del notaio per l atto di mutuo Commissione spettante agli istituti per la loro attività di intermediazi one bancaria Spese di istruttoria e di perizia tecnica Oneri fiscali relativi alla cancellazione /iscrizione dell ipoteca C.d. provvigione per scarto rateizzato nei mutui in contanti Maggiori somme corrisposte a causa delle variazioni di cambio relativi a mutui stipulati in ECU

Detrazione interessi passivi E7 MUTUO ACQUISTO ABITAZIONE PRINCIPALE Vanno indicati: Interessi passivi pagati nel 2015 per l acquisto dell abitazione principale e delle relative pertinenze Oneri accessori relativi al contratto di mutuo Abitazione principale art. 10, co. 3-bis del TUIR quella nella quale la persona fisica dimora abitualmente

Detrazione interessi passivi ESEMPIO Per l acquisto dell abitazione principale un contribuente nel corso dell anno 2011 ha sostenuto le seguenti spese: 250.000 per l acquisto dell immobile 3.000 spese notarile per il rogito dell immobile (comprensive delle imposte); 5.000 per l agenzia di intermediazione. Per finanziarie la spesa ha contratto un mutuo di 300.000 e nel corso del 2011 ha sostenuto: 2.000 per interessi passivi 250 per imposta sostitutiva sul capitale prestato; 1.000 per spese notarili relative al contratto di mutuo Determinazione del coefficiente di detraibilità 250.000 + 3.000 + 5.000 + 250 + 1.000 0,864167 300.000 Interessi effettivamente detraibili = 0,864167 x (interessi passivi + oneri accessori mutuo) 0,864167 x ( 2.000 + 1.000 + 250) = 2.808,54

Detrazione interessi passivi E7 MUTUO ACQUISTO ABITAZIONE PRINCIPALE Importo massimo detraibile 4.000 Per ciascuno intestatario Complessivamente Per mutui stipulati prima del 1.1.1993 Per mutui stipulati dal 1.1.1993 Altre condizioni Altre condizioni

Detrazione interessi passivi Per mutui stipulati prima del 1.1.1993 Altre condizioni L unità immobiliare deve essere stata adibita ad abitazione principale alla data del 8.12.1993 Nella rimanente parte dell anno e negli anni successivi il contribuente non deve aver variato l abitazione principale per motivi diversi da quelli di lavoro

Per mutui stipulati a partire dal 1.1.1993 Mutui stipulati dal 1.1.1993 al 31.12.2000 Mutui stipulati dal 1.1.2001 Altre condizioni Altre condizioni Immobile adibito ad abitazione principale entro 6 mesi dall acquisto Acquisto dell immobile avvenuto nei sei mesi antecedenti o successivi alla stipula del mutuo Immobile adibito ad abitazione principale entro 1 anno dall acquisto Acquisto dell immobile avvenuto nell anno antecedente o successivo alla stipula del mutuo

Detrazione interessi passivi Il Sig. Michele Zucca ha acquistato un abitazione il 2.4.2014, per poter fruire della detrazione d imposta deve trasferire la propria residenza entro il 2.4.2015. 1 anno Data acquisto immobile Termine per stabilire la dimora Stipula mutuo ante acquisto Termine stipula muto post acquisto 1 anno 1 anno

Detrazione interessi passivi CONTEMPORANEITA DEL MUTUO PER LA COSTRUZIONE CON QUELLO PER L ACQUISTO Il D.M. 30.7.1991 n. 311 prevede la possibilità di cumulo della detrazione degli interessi passivi per mutui ipotecari per la costruzione dell abitazione principale con quella prevista per gli interessi relativi a mutui ipotecari per l acquisto dell abitazione principale Il cumulo è possibile soltanto per la durata dei lavori di costruzione e per i sei mesi successivi Detrazione interessi per acquisto abitazione principale 4.000 Detrazione interessi per costruzione abitazione principale che si sta realizzando 2.582

Detrazione interessi passivi Michele Zucca ha stipulato un mutuo per l abitazione principale con scadenza 31.12.2012 e versa nel corso dell anno 2011 3.500 a titolo di interessi. In data 1.4.2010 ha stipulato un mutuo per la costruzione dell abitazione principale con durata 10 anni ed interessi annui pari ad 2.500. La durata dei lavori è stata dal 1.5.2009 al 30.6.2011 fino al 31.12.2011 può operare il cumulo. Nel 2012 fine del cumulo anche se versa interessi fini al 31.12.2012. Anno 2010 2011 2012 2013 2018 Interessi mutuo abitazione principale Interessi mutuo costruzione abitaz. Princ. Detrazione 19% su 3.500 3.500 3.500 Anno di fine lavori 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 6.000 6.000 2.500 2.500 2.500 2.500

2 Modulo Alcuni chiarimenti dell Agenzia

Alcuni chiarimenti dell Agenzia INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASI PARTICOLARI ACQUISTO DELL IMMOBILE IN COMPROPRIETA IMMOBILE LOCATO MUTUO RELATIVO A PIU UNITA IMMOBILIARI DECESSO DEL TITOLARE DEL MUTUO

Alcuni chiarimenti dell Agenzia INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASI PARTICOLARI IMMOBILE ACQUISTATO ALL ASTA IMMOBILE IN FASE DI RISTRUTTURAZI ONE IMMOBILE ACQUISTATO ALLO STATO GREZZO MUTUO INTESTATO AL COSTRUTTORE/ VENDITORE

Alcuni chiarimenti dell Agenzia ACQUISTO DI Più UNITA IMMOBILIARI Con la R.M. 29.4.2009 n. 117 l Agenzia delle Entrate ha stabilito che possono fruire della detrazione gli interessi relativi ad un muto per l acquisto di un fabbricato composto da più unità immobiliari abitazione principale, pertinenza e appartamento da ristrutturare che verrà accorpato all abitazione principale. IMMOBILE LOCATO E ammessa la detrazione degli interessi anche nel caso di acquisto di unità immobiliare locata a condizione che: -Entro 3 mesi dall acquisto sia notificato al locatario l atto di intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione; - entro 1 anno dal rilascio dell unità immobiliare da parte dell inquilino, questa venga adibita ad abitazione principale da parte del proprietario.

Alcuni chiarimenti dell Agenzia TITOLARITA DEL MUTUO La C.M. 18.5.2006 n. 17 ha stabilito che il costo da considerare per la determinazione della detraibilità degli interessi passivi non deve essere rapportato alla quota di proprietà dell immobile, ciò che conta è esclusivamente la titolarità del mutuo. DECESSO DEL TITOLARE DEL MUTUO La C.M. n. 122/1999 ha stabilito che nel caso di decesso del titolare del mutuo, il coniuge superstite o gli eredi possono fruire della detrazione degli interessi stessi a condizione che questi provvedano ad effettuare l accollo del mutuo. + C.M. 13.5.2011 n. 20

Alcuni chiarimenti dell Agenzia IMMOBILE ACQUISTATO ALL ASTA La R.M. 14.10.2008 n. 385 ammette la detraibilità degli interessi passivi corrisposti su un mutuo relativo ad un immobile abitazione principale acquistato ad un asta IMMOBILE IN FASE DI RISTRUTTURAZIONE Nel caso in cui l immobile acquistato sia sottoposto a ristrutturazione, comprovata da concessione, la detrazione spetta a decorrere dalla data in cui l immobile è adibito a dimora abituale, e comunque al massimo entro 2 anni dall acquisto

Alcuni chiarimenti dell Agenzia IMMOBILE ACQUISTATO ALLO STATO GREZZO L Agenzia delle Entrate con la R.M. 9.1.2007 n. 1/E ha stabilito che gli interessi relativi all acquisto di un immobile allo stato grezzo non possono beneficiare delle detrazioni di cui all art. 15, co. 1, lett. b) del TUIR Rigo E7, ma per tali interessi possono trovare applicazione le agevolazioni di cui all art. 15, co. 1-ter del TUIR interessi passivi per la costruzione Rigo E10 MUTUO INTESTATO AL COSTRUTTORE/VENDITORE Qualora il trasferimento della proprietà avvenga con contestuale accollo del mutuo ipotecario intestato al venditore, l acquirente può detrarre gli interessi passivi anche se questi sono documentati con ricevute intestato al venditore

Alcuni chiarimenti dell Agenzia RINEGOZIAZIONE/ESTINZIONE DEL MUTUO L Agenzia delle Entrate con la R.M. n. 390/2007 ha stabilito che continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all art. 15, co. 1, lett. b) del TUIR nel caso in cui il muto dell abitazione principale venga rinegoziato, a condizione che: -Rimangano invariate le parti contraenti, banca e contribuente, e l immobile concesso in garanzia; - l importo del mutuo risulti non superiore alla residua quota di capitale da rimborsare alla data di rinegoziazione

Alcuni chiarimenti dell Agenzia RESTITUZIONE DEI CONTRIBUTI PUBBLICI PER MANCANZA DEI REQUISITI L Agenzia delle Entrate con la R.M. 2.8.2010, n. 76 ha affrontato il caso in cui il contribuente che, dopo aver beneficiato di un incentivo regionale (contributo in conto interessi) relativamente al mutuo per l abitazione principale, ha dovuto, successivamente, rifondere tali contributi essendo stata verificata l inadeguatezza dei requisiti. Secondo quanto stabilito dall Agenzia sulle somme restituite è possibile beneficiare della detrazione del 19% nell anno in cui avviene la restituzione della somma

Alcuni chiarimenti dell Agenzia SOSTITUZIONE DEL MUTUO INTESTATO AD UN CONIUGE CON MUTUO COINTESTATO E VICEVERSA MUTUO COINTESTATO DIVENTA MONO INTESTATARIO MUTUO MONOINTESTATARIO DIVENTA COINTESTATO La R.M. 21.2.2008 n. 57 ha stabilito che qualora il coniuge, cointestatario del mutuo per l acquisto dell abitazione principale, diventi successivamente unico titolare del mutuo, ha diritto di usufruire della detrazione anche in relazione alla quota di interessi passivi originariamente riferibile al coniuge + C.M. 13.5.2011 N. 20 detraibilità interessi passivi sul mutuo per l acquisto di un abitazione principale da parte del coniuge che, a seguito della separazione diviene l unico proprietario dell immobile e si accolla l intero mutuo Con la C.M. 23.4.2010 n. 21 l Agenzia delle Entrate ha precisato che qualora il mutuo, inizialmente intestato ad uno solo dei coniugi, venga successivamente estinto e sostituito da un nuovo mutuo cointestato ad ambedue, entrambi i soggetti possono beneficiare della detrazione sugli interessi pagati (riferibili comunque alla residua quota capitale del precedente mutuo e nel limite di 4.000 complessivi)

3 Modulo Interessi per la costruzione dell abitazione principale

Interessi per la costruzione dell abitazione principale E7 MUTUO ACQUISTO DI ABITAZIONE PRINCIPALE In linea di principio, nel caso di più cointestatari del contratto di mutuo, ogni soggetto può portare in detrazione esclusivamente la propria quota di interessi, in relazione alla rispettiva quota di contitolarità di mutuo. Non risulta, pertanto possibile portare in detrazione gli interessi sostenuti per conto di soggetti fiscalmente a carico ECCEZIONE: mutuo ipotecario per l acquisto dell abitazione principale cointestato ad una coppia di coniugi. Dal 2001, infatti, nel caso di mutuo cointestato ai coniugi ed uno di questi sia fiscalmente a carico dell altro, quest ultimo ha diritto alla detrazione di entrambe le quote, con la necessità che comunque il coniuge sia comproprietario dell immobile. NON SI APPLICA PER FAMILIARI A CARICO DIVERSI DAL CONIUGE

Interessi per la costruzione dell abitazione principale Gli interessi passivi su mutuo ipotecario cointestato ai coniugi, stipulato nel 2011 per l acquisto della prima casa ammontano ad 6.000. La moglie è fiscalmente a carico del marito. DESCIZIONE MARITO MOGLIE Quota interessi massima imputabile 4.000 0 Gli interessi passivi su mutuo ipotecario cointestato a padre e figlio, stipulato nel 2011 per l acquisto della prima casa ammontano ad 6.000. Il figlio è fiscalmente a carico del padre. DESCIZIONE PADRE FIGLIO Quota interessi massima imputabile 2.000 2.000 Se il figlio non ha capienza d imposta perde la detrazione

Interessi per la costruzione dell abitazione principale MUTUO ACQUISTO DI ALTRI IMMOBILI Il rigo E8 è dedicato all indicazione degli interessi passivi pagati nell anno 2015 per mutui ipotecari contratti per l acquisto di immobili diversi dall abitazione principale Importo massimo detraibile 2.065,83 per ciascun intestatario del mutuo L agevolazione riguarda solo i contratti stipulati fino al 31.12.1992 Dipende dalla data di stipula

Interessi per la costruzione dell abitazione principale MUTUO ACQUISTO DI ALTRI IMMOBILI Stipulato: Prima del 1.1.1991 Dal 1.1.1991 al 31.12.1992 Dopo il 1.1.1993 Detrazione su qualsiasi immobile (anche negozi) Detrazione anche per motivi diversi dall acquisto (ristrutturazione) Detrazione solo per l acquisto di immobili abitativi diversi da quella principale Nessuna detrazione

Interessi per la costruzione dell abitazione principale MUTUO PER LA COSTRUZIONE DELL ABITAZIONE PRINCIPALE L art. 3, co. 1, L. 27.12.1997 n. 449, inserendo il co. 1-ter nell art. 15 del TUIR ha previsto la possibilità di beneficiare della detrazione del 19%, nel limite di un importo pari ad 2.582,23, per i mutui ipotecari stipulati a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione dell unità immobiliare adibita ad abitazione principale

Interessi per la costruzione dell abitazione principale MUTUO PER LA COSTRUZIONE DELL ABITAZIONE PRINCIPALE CONDIZIONI Il mutuo ipotecario deve essere intestato al soggetto che avrà il possesso dell abitazione principale a titolo di proprietà o di altro diritto reale L immobile deve essere quello ove il contribuente o i suoi familiari intendono stabilirvi la dimora abituale

Interessi per la costruzione dell abitazione principale MUTUO PER LA COSTRUZIONE DELL ABITAZIONE PRINCIPALE CONDIZIONI TEMPORALI Il mutuo deve essere stipulato nei 6 mesi antecedenti o nei 18 mesi successivi dalla data di inizio lavori L immobile sia adibito ad abitazione principale entro 6 dal termine dei lavori di costruzione

4 Modulo Premi assicurativi

Premi assicurativi PREMI DI ASSICURAZIONE Indicazione dei premi di assicurazione per i quali è possibile fruire della detrazione d imposta del 19% corrisposti nel 2011 Premi di assicurazione sulla vita Premi di assicurazione contro gli infortuni Limite massimo di detraibilità 530

Premi assicurativi PREMI DI ASSICURAZIONE sulla vita o contro gli infortuni Stipulati o rinnovati entro il 31.12.2000 Durata minima non inferiore a 5 anni Per il periodo di durata minima, non consenta la concessione di prestiti

Premi assicurativi PREMI DI ASSICURAZIONE sulla vita o contro gli infortuni Stipulati o rinnovati a partire dal 1.1.2001 Detraibilità concessa solo se il rischio riguarda: Morte Invalidità permanente non < del 5%, da qualsiasi causa derivante Non autosufficienza

Premi assicurativi POLIZZE MISTE Le polizze MISTE che prevedono la copertura in caso di morte, la permanenza in vita dell assicurato alla scadenza e il riscatto del contratto, sono fiscalmente rilevanti e fruiscono della detrazione d imposta, solo la quota di premio riferibile al rischio di morte.

5 Modulo Spese funebri

Spese funebri SPESE FUNEBRI Le spese funebri possono fruire della detrazione d'imposta del 19% ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera d), TUIR. La norma dispone, infatti: "Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo: d) le spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone indicate nell'articolo 433 del codice civile e di affidati o affiliati, per importo non superiore a 3 milioni di lire [euro 1.549,37 n.d.r.] per ciascuna di esse".

Spese funebri SPESE FUNEBRI Per la qualificazione di "spesa funeraria" si precisa che deve esserci un rapporto di causa ed effetto tra il decesso e il sostenimento della spesa: con ciò si intende che sono escluse le spese sostenute anticipatamente dal contribuente in previsione di future onoranze funebri. È considerata "spesa funebre" detraibile a titolo esemplificativo: l'erogazione di denaro a compenso di ogni operazione occorrente a portare la salma al cimitero e alla sepoltura, compreso il loculo, la fornitura dei marmi e la spesa relativa all'incisione del nominativo del defunto (Comm. Trib. Centrale, Sentenza 26/08/84, n. 7825); l'importo corrisposto per il necrologio funebre (Comm. Trib. II grado di Trieste, Sent. 27/02/91 N. 27)

Spese funebri coniuge, anche se legalmente ed effettivamente separato figli legittimi, legittimati, naturali riconosciuti, adottivi, affidati, affiliati ; SPESE FUNEBRI Le spese funebri sono detraibili con riferimento al decesso dei seguenti familiari: discendenti dei figli, anche naturali; genitori e ascendenti prossimi, anche naturali; generi e nuore; suocero e suocera; fratelli e sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali ANCHE ALTRI SOGGETTI NOVITA LEGGE DI STABILITA 2016 X IL 2015

Spese funebri SPESE FUNEBRI ATTENZIONE: La spesa può essere, tuttavia, ripartita tra più persone qualora sul documento contabile, anche se intestato ad un unico soggetto, sia annotata una dichiarazione di ripartizione delle spese (C.M. 25luglio 1979, n. 26/8/1270).

6 Modulo Attività sportiva dei ragazzi

Attività sportiva dei ragazzi SPESE PER ATTIVITA SPORTIVE PER RAGAZZI Il rigo E16 è dedicato all indicazione delle spese per attività sportive praticate dai ragazzi di età compresa tra i 5 ed i 18 anni che possono fruire della detrazione d imposta ai sensi dell art. 15, co. 1 lett. i-quinques del TUIR Sono detraibili le spese per l iscrizione annuale e l abbonamento a: Associazioni sportive Piscine, palestre, altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva

Attività sportiva dei ragazzi SPESE PER ATTIVITA SPORTIVE PER RAGAZZI Altri requisiti Limite massimo di detraibilità 210 di spesa per ragazzo 40 di detrazione Ragazzo compreso tra i 5 e i 18 anni requisito soddisfatto anche nel caso in cui tale requisito sussista per una sola parte del periodo d imposta

Attività sportiva dei ragazzi SPESE PER ATTIVITA SPORTIVE PER RAGAZZI Documentazione Bollettino bancario o postale, fattura, ricevuta o quietanza di pagamento rilasciata dalla struttura sportiva, contenente: Ditta, denominazion e o ragione sociale e sede legale e codice fiscale dei soggetti che hanno reso la prestazione Causale del versamento, iscrizione,abb onamento, ecc Attività sportiva esercitata Importo pagato Dati anagrafici del ragazzo praticante l attività sportiva e codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento

7 Modulo Spese veterinarie

Spese veterinarie SPESE VETERINARIE CODICE 29 Le spese veterinarie possono fruire della detrazione d'imposta del 19% ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera c-bis), TUIR. Così recita il citato articolo: "Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo: c-bis) le spese veterinarie, fino all'importo di lire 750.000 [n.d.r. 387,341, limitatamente alla parte che eccede lire 250.000 [n.d.r. 129,111. Con decreto del Ministero delle Finanze sono individuate le tipologie di animali per le quali spetta la detraibilità delle predette spese. Le spese veterinarie sono detraibili in misura non superiore ad 387,34. Si deve, inoltre, tenere conto della franchigia di 129,11. Pertanto, l'importo massimo delle spese che danno diritto alla detrazione è pari a 258,23. In altre parole, la detrazione massima ottenibile è pari ad 49,06.

Spese veterinarie SPESE VETERINARIE CODICE 29 Sono detraibili le spese sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva. La detrazione d'imposta spetta al soggetto che ha sostenuto la spesa, anche se non è proprietario dell'animale (Circolare 14 giugno 2001, n. 55). Inoltre, come chiarito dalla citata Circolare n. 55/2001, è possibile usufruire della detrazione per le spese relative: alle prestazioni professionali rese dal medico veterinario; all'acquisto di medicinali specifici da questi prescritti.

Spese veterinarie SPESE VETERINARIE CODICE 29 ATTENZIONE La detrazione non compete per le spese veterinarie sostenute per la cura di animali: destinati all'allevamento, alla riproduzione o al consumo alimentare; di qualunque specie allevati o detenuti nell'esercizio di attività commerciali o agricole; utilizzati per attività illecite.

8 Modulo Spese di istruzione

Spese di istruzione SPESE DI ISTRUZIONE Spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti statali

Spese di istruzione SPESE DI ISTRUZIONE Il Tipologia di oneri C.M. n. 11/1997 e n. 18/2009 Istruzione secondaria Istruzione universitaria Specializzazione universitaria c/o istituti o università italiane o straniere, pubbliche o private in misura non > a quella stabilita per le tasse ed i contributi degli istituti statali italiani

Spese di istruzione UNIVERSITA PRIVATA Secondo quanto stabilito dall Agenzia delle Entrate nella C.M. 23.5.1987, n. 11 per le Università private l importo detraibile è costituito dalla tassa di iscrizione richiesta, per lo stesso corso di laurea, dall università pubblica ubicata nella località più vicina MASTER UNIVERSITARI Secondo quanto stabilito dall Agenzia delle Entrate nella 19.5.2001, n. 101 i costi sostenuti per la frequentazione di master universitari sono detraibili solo nel caso in cui siano assimilabili a corsi universitari o di specializzazione e sempre che siano gestiti da istituti universitari pubblici o privati

Spese di istruzione DOTTORATI DI RICERCA Secondo quanto stabilito dall Agenzia delle Entrate nella R.M. 17.2.2010 sono detraibili anche le spese sostenute per la frequenza di dottorati di ricerca, in quanto rappresenta un titolo che si consegue dopo un specifico corso previsto dall ordinamento universitario. TEST DI ACCESSO AI CORSI DI LAUREA Secondo quanto stabilito dall Agenzia delle Entrate nella R.M. 11.3.2008 n. 87 le spese di accesso ai corsi di laurea delle Università possono essere considerate spese per l istruzione e come tali detratte dall imposta.

Spese di istruzione UNIVERSITA TELEMATICHE Con Risoluzione 24 gennaio 2007, n. 6, l'agenzia delle Entrate ha chiarito che i criteri ed i limiti di detraibilità indicati nelle Circolari Ministeriali 23 maggio 1987 n. 11/E, e 12 maggio 2000 n. 95/E, si applicano anche in relazione a tasse e contributi universitari per l'iscrizione alle Università non statali, legalmente riconosciute, che svolgono attività formativa on line (cosiddette "università telematiche") ai sensi dell'art. 26, comma 5, Legge n. 289/2002 e del D.M. 17/4/2003. CERTIFICATO ISEE La detrazione per spese di istruzione deve essere calcolata sull'importo effettivamente corrisposto dallo studente anche nel caso in cui lo stesso, pur in possesso dei requisiti richiesti, non abbia beneficiato di eventuali agevolazioni a riduzione degli importi dovuti. Tale può essere l'ipotesi del soggetto che ha versato le tasse universitarie "ordinariamente", senza presentare la certificazione ISEEU che gli avrebbe permesso di ottenere la riduzione delle stesse (Circolare 21 aprile 2009, n. 18, punto 6).

Spese di istruzione SPESE DI ISTRUZIONE Le spese sono detraibili anche se sostenute dal contribuente nell'interesse del coniuge, di figli e degli altri familiari a carico. Se il documento è intestato: ad uno- dei genitori, la detrazione compete al genitore stesso allo studente fiscalmente acarico, la spesa può essere suddivisa in parti uguali fra i genitori dichiaranti; qualora essi intendano ripartire la spesa in misura diversa dal 50%, devono annotare la diversa percentuale di ripartizione nel documento d'appoggio.

9 Modulo Detrazione per acquisto unità abitative

Detrazione per acquisto unità abitative DETRAZIONE ACQUISTO UNITA ABITATIVE L art. 1, comma 56, Finanziaria 2016 ha introdotto un interessante agevolazione connessa con l acquisto di unità immobiliari residenziali vendute da imprese costruttrici, con il chiaro intento di incentivare le vendite del comparto immobiliare, riducendo il peso dell IVA in capo all acquirente.

Detrazione per acquisto unità abitative CONDIZIONI DELL IMMOBILE ESSERE A DESTINAZIONE RESIDENZIALE (PRIMA / SECONDA DI LUSSO / NON DI LUSSO). CONSEGUIRE PRESTAZIONI ENERGETICHE DI CLASSE A O B. L UNITÀ IMMOBILIARE DEVE ESSERE ACQUISTATA DALL IMPRESA COSTRUTTRICE

Detrazione per acquisto unità abitative MISURA DELLA DETRAZIONE RIPARTIZIONE IN N. 10 QUOTE ANNUALI DETRAZIONE SUL 50% DELL IVA

10 Modulo Bonus arredo giovani coppie

Bonus arredo giovani coppie DETRAZIONE BONUS ARREDO GIOVANI COPPIE IL COMMA 75 DELLA FINANZIARIA 2016 INTRODUCE UNA NUOVA DETRAZIONE A FAVORE DELLE GIOVANI COPPIE PARI AL 50% DELLE SPESE SOSTENUTE PER L ARREDO DELL IMMOBILE ACQUISTATO E DESTINATO AD ABITAZIONE PRINCIPALE.

Bonus arredo giovani coppie CONDIZIONI PER LA DETRAZIONE A NUOVA DETRAZIONE È RISERVATA AI CONIUGI OVVERO CONVIVENTI MORE UXORIO: CHE COSTITUISCONO NUCLEO FAMILIARE DA ALMENO 3 ANNI; IN CUI ALMENO UNO DEI 2 NON ABBIA SUPERATO I 35 ANNI DI ETÀ. ACQUIRENTI DI UN UNITÀ IMMOBILIARE DA ADIBIRE AD ABITAZIONE PRINCIPALE.

Bonus arredo giovani coppie CONDIZIONI PER LA DETRAZIONE LA DETRAZIONE SPETTANTE, DA RIPARTIRE IN 10 QUOTE ANNUALI DI PARI IMPORTO, È PARI AL 50% DELLE SPESE SOSTENUTE DALL 1.1 AL 31.12.2016; PER UN AMMONTARE MASSIMO DI 16.000; PER L ACQUISTO DI MOBILI DESTINATI ALL ARREDO DELL ABITAZIONE PRINCIPALE ACQUISTATA DALLE GIOVANI COPPIE SOPRA DEFINITE.