Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace (scheda)

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Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace (scheda) CONTENUTO DELLA PROPOSTA NORMATIVA La proposta normativa, in forma di disegno di legge-delega al Governo, si muove su tre direttrici fondamentali: 1. predisposizione di uno statuto unico della magistratura onoraria, applicabile ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari, attribuendo ai primi due le medesime competenze collocandoli all interno del medesimo ufficio, rappresentato dall attuale articolazione giudiziaria del giudice di pace. Si tratta, cioè, di prevedere una disciplina omogenea relativamente a: - modalità di accesso; - durata dell incarico; - tirocinio; - necessità di conferma periodica; - responsabilità disciplinare; - modulazione delle funzioni con l attribuzione ai magistrati onorari sia di compiti di supporto all attività dei magistrati professionali, sia di funzioni propriamente giudiziarie; - formazione; - criteri di liquidazione dei compensi. 2. riorganizzazione dell ufficio del giudice di pace e ampliamento della sua competenza per materia e valore. Tale ufficio sarà composto anche dagli attuali giudici onorari di tribunale e sarà coordinato dal presidente del tribunale, ferma restando la sua natura di ufficio distinto rispetto al tribunale stesso. Si dovranno prevedere, in sede di attuazione della delega, momenti di stretto collegamento con il tribunale, costituiti, in particolare, dalla formazione delle tabelle da parte del presidente del tribunale e dalla previsione di periodiche riunioni ex art. 47-quater

dell ordinamento giudiziario, dirette a favorire lo scambio di esperienze giurisprudenziali e di esperienze innovative. 3. rideterminazione del ruolo e delle funzioni dei giudici onorari e dei vice procuratori onorari, attribuendo loro anche la possibilità di svolgere compiti ulteriori rispetto a quelli già previsti dalla legislazione vigente e in particolare attività volte a coadiuvare il magistrato professionale. Tali attività saranno svolte all interno di strutture organizzative costituite presso il tribunale e la procura della Repubblica presso il tribunale, denominate ufficio per il processo. SINTESI DEI PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI DI DELEGA Inserimento degli attuali giudici onorari di tribunale nell ufficio del giudice di pace ed ampliamento delle competenze E stabilito il principio che i giudici onorari inseriti nell ufficio del giudice di pace possano svolgere con pienezza funzioni giurisdizionali nell ambito del proprio ufficio. L intervento è volto ad estendere, nel settore civile, la competenza per materia dell ufficio del giudice di pace e ad ampliare i casi di decisione secondo equità (All esito dell approvazione degli emendamenti presenti in Commissione giustizia il limite di valore entro il quale può assumersi la decisione secondo equità è ora fissato in euro 2500,00). I giudici onorari potranno altresì essere inseriti, dal Presidente del tribunale (all esito della modifica emendativa approvata in Commissione giustizia), mediante applicazione da parte del presidente del tribunale, nella struttura organizzativa denominata ufficio per il processo, al fine di coadiuvare i giudici professionali di tribunale nello svolgimento delle proprie funzioni. Tale attività di supporto potrà consistere, esemplificativamente, nello studio dei casi, nell attività di ricerca dottrinale e giurisprudenziale e nella predisposizione di minute dei provvedimenti. Ufficio dei vice procuratori onorari

La riforma riguarda inoltre la figura del vice procuratore onorario, inserito nella struttura organizzativa analoga all ufficio per il processo e costituita presso la procura della Repubblica presso il tribunale ordinario. Anche a costoro sarà attribuito in via principale il compito di coadiuvare i magistrati requirenti professionali nelle attività propedeutiche all esercizio delle funzioni giudiziarie da parte di questi ultimi. Accesso e formazione Al legislatore delegato è demandato il compito di disciplinare i requisiti richiesti per l accesso alla magistratura onoraria; vengono espressamente indicati i principali titoli preferenziali. Per consentire una piena semplificazione della procedura di selezione dei magistrati onorari, la competenza ad emettere il bando è attribuita al Consiglio giudiziario, anziché al consiglio superiore della Magistratura, al quale è comunque riservata ai sensi dell art. 105 Cost. la competenza a deliberare sulle graduatorie trasmesse dai Consigli giudiziari. Al fine di investire nel massimo grado nella formazione della magistratura onoraria si prevedrà che: - il tirocinio per la nomina a magistrato onorario si svolga necessariamente presso un magistrato professionale; - la formazione dei magistrati onorari si svolga per l intera durata dell incarico su base decentrata e secondo un modulo unificato individuato dalla scuola superiore della magistratura; - i magistrati professionali devono organizzare riunioni periodiche che coinvolgano i magistrati onorari e dirette a favorire lo scambio di esperienze giurisprudenziali e di prassi innovative. - la partecipazione dei magistrati onorari ai predetti percorsi formativi è obbligatoria e costituisce, per legge, una delle condizioni che devono sussistere ai fini della conferma nell incarico; - al fine di assicurare la massima professionalità del magistrato onorario, per il primo quadriennio questi possa svolgere esclusivamente la propria attività all interno dell ufficio per il processo. Incompatibilità

E previsto un regime di incompatibilità omogeneo per tutti i magistrati onorari, tale da assicurare al massimo grado l attuazione del principio della terzietà del giudice, facendo applicazione di criteri non meno rigorosi rispetto a quelli già previsti dalla legislazione vigente e che comunque consentano l esercizio di altre attività. Durata dell incarico Si prevede che l incarico di magistrato onorario debba avere indefettibilmente natura temporanea. La durata viene quindi fissata per un periodo non superiore a quattro anni e si prevede la possibilità di conferme per un ulteriore quadriennio, previa positiva valutazione di professionalità. Dunque la durata dell incarico non può essere, complessivamente, superiore a 8 anni, indipendentemente dal tipo di funzioni giudiziarie onorarie svolte. Al fine di garantire un adeguata formazione iniziale dei giudici onorari di pace, si prevede che costoro debbono svolgere i primi due anni necessariamente all interno dell ufficio per il processo: non potranno, quindi, svolgere funzioni giurisdizionali autonome né in tribunale né nell ufficio del giudice di pace. Doveri, decadenza dall incarico e responsabilità disciplinare I doveri dei magistrati onorari saranno individuati sulla base di quelli attualmente previsti per i magistrati professionali. Al fine di assicurare la massima efficienza dell esercizio delle funzioni onorarie, si prevede la disciplina della revoca dell incarico del magistrato onorario che non sia in grado di svolgere diligentemente e proficuamente il proprio incarico. Quanto agli illeciti disciplinari si segue lo schema della tipizzazione delle fattispecie di illecito disciplinari, mutuando il regime previsto per i magistrati professionali. Dovranno prevedersi specifiche sanzioni che tengano conto della natura onoraria dell ufficio.

Coordinamento dell ufficio del giudice di pace da parte del presidente del tribunale E assegnato al presidente del tribunale il compito di coordinare l ufficio del giudice di pace, provvedendo ai compiti di gestione del personale di magistratura e di cancelleria. Al fine di garantire la trasparenza nella gestione, si dispone che il presidente del tribunale deve predisporre la tabella di organizzazione dell ufficio e, soprattutto, provveda all assegnazione degli affari. Per l assolvimento di tali compiti, considerata la loro gravosità, il presidente del tribunale può avvalersi di uno o più giudici professionali (ivi inclusi, ovviamente, i presidenti di sezione). Criteri di liquidazione delle indennità I compensi saranno regolati, in sede di attuazione della delega, delineando un quadro omogeneo e differenziandoli a seconda che si tratti dell esercizio di funzioni giurisdizionali ovvero di supporto all attività del magistrato professionale (l indennità prevista per l assolvimento dei compiti svolti all interno dell ufficio del processo è inferiore a quella che verrà stabilita per lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali). Viene previsto che l indennità si compone di una componente fissa e di una parte variabile, riconosciuta in caso di raggiungimento di obiettivi predeterminati dal capo dell ufficio sulla base di criteri generali fissati dal CSM. Nel corso dell esame in Commissione giustizia del Senato è stata soppressa la disposizione del DDL che rimetteva al legislatore delegato il compito di prevedere che i magistrati onorari possono ricorrere a forme volontarie di contribuzione previdenziale, senza oneri per la finanza pubblica. Regime transitorio Con riferimento alla durata dell incarico, va premesso che essi beneficiato di numerose proroghe legislative, sin dal 2007. hanno già

La durata dell incarico attualmente prevista per i giudici di pace è di 72 anni sino al 31 dicembre 2015 e di 70 anni di età a decorrere dal 31 dicembre 2016 in poi. Lo stesso vale per i GOT e i VPO. Invece, il legislatore delegante ha fissato il limite di età di 65 anni, per i magistrati onorari che verranno nominati. Per i magistrati onorari già in servizio è previsto che gli stessi possano essere confermati sino a 4 quadrienni dalla data di entrata in vigore dei decreti delegati, prevedendo, però, che, di regola, nel corso del quarto quadriennio possono essere svolte le attività relative all ufficio per il processo.. E in ogni caso previsto che l incarico cessa al compimento del 68^ anno di età. Quanto ai compiti che possono essere svolti dai magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore dei decreti delegati, al fine di evitare che i giudici di pace già in servizio subiscano una grave e repentina decurtazione dei compensi (ciò si verificherebbe se i GOT, entrando a far parte immediatamente dell ufficio del giudice di pace, andassero a concorrere nella ripartizione degli affari), si prevede che i giudici onorari di tribunale per il primo quadriennio continuino ad essere inquadrati all interno del tribunale. Quanto, invece, alla composizione dell ufficio per il processo, si prevede che il presidente del tribunale possa disporne l inserimento dei GOT sin dall entrata in vigore del decreto legislativo; per i giudici di pace, sempre al fine di assicurare loro un certo periodo di tempo in cui il loro status rimane immutato, si prevede che essi possano comporre l ufficio per il processo solo su loro domanda. Per quanto riguarda l assegnazione degli affari, alla stessa esigenza di tutela dei giudici di pace risponde la previsione che soltanto a costoro sono assegnati, per il primo quadriennio, gli affari di competenza del giudice di pace. Per quanto riguarda i criteri di liquidazione dell indennità spettanti sia ai giudici di pace che ai GOT e VPO rimarranno immutati, per il primo quadriennio.