Linee guida del CPR per porte, finestre in alluminio e facciate continue



Documenti analoghi
Come cambiano gli obblighi per le strutture metalliche a partire dal 1 luglio 2014

La marcatura CE secondo CPR

Reg. 305/2011/UE: il nuovo sistema per la marcatura CE dei prodotti per le costruzioni in vigore dal 1 luglio 2013

Newsletter del MARZO In sintesi:

Le certificazioni, la dichiarazione di prestazioni, la marcatura CE. Dario Agalbato, Direttore IGQ, Presidente GNB CPR

Marcatura CE Cancelli

GUIDA ALLA MARCATURA CE PER IL COSTRUTTORE DI SERRAMENTI BUROCRAZIA FACILE

FORUM DI PREVENZIONE INCENDI

CPR 305 / Focus sulla Dichiarazione di Prestazione e sulla Documentazione di Accompagnamento. Consulenza aziendale e servizi d ingegneria

SCHEMA 0 STORIA. Schema certificativo CP DOCUMENTI ESTERNI DI RIFERIMENTO

Direttiva Macchine2006/42/CE

Evoluzione normativa dalla CPD (Direttiva 89/106/CEE) al CPR (Regolamento n. 305/2011/UE) e al Regolamento Delegato (UE) n.

EN 14342:2005+A1:2008: Marcatura CE per PAVIMENTAZIONI IN LEGNO A partire da MARZO Obbligatoria a partire da MARZO 2010

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità) COMMISSIONE

Autore: Flavio Banfi Organizzazione: ITALCERT S.r.l. Intervento: Valutatori per la Certificazione CE di prodotto 2

IL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO PER I. Reg.(UE) 305/2011 Roma, Consiglio Superiore dei LL.PP., 19 dicembre 2011

Dal 1 febbraio 2010 la marcatura CE dei serramenti sarà obbligatoria.

UTILIZZATORI A VALLE: COME RENDERE NOTI GLI USI AI FORNITORI

Direttiva Macchine e Sicurezza in Cantiere

3) Non sono certificato ISO 9000 e non voglio impiegare migliaia di euro per farlo, posso ugualmente marcare CE i miei serramenti?

SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA Capitolo 4

SCHEMA 0 STORIA. Schema certificativo CP DOCUMENTI ESTERNI DI RIFERIMENTO

Monza, 16 aprile Piero Ricci I.I.P. S.r.l. Istituto Italiano dei Plastici

Marcatura CE. Controllo di produzione in fabbrica - FPC. Segnaletica stradale. Caratteristiche energetiche prodotti per edilizia

Vediamo di seguito a grandi linee il procedimento per giungere alla marcatura CE.

Servizio Accertamenti a Tutela della Fede Pubblica CCIAA Milano

Pubblicazione delle nuove Direttive Comunitarie

LA MARCATURA CE DEGLI AGGREGATI RICICLATI LA MARCATURA CE DEGLI AGGREGATI RICICLATI

TAU S.r.l. Linee guida per le automazioni, secondo le nuove norme europee EN , EN ed EN 12453

UNI EN ISO 9001:2008 Sistemi di Gestione per la Qualità: requisiti e guida per l uso

Direttiva Macchine 2006/42/CE. Dichiarazione CE di Conformità: la corretta compilazione.

STRUTTURE METALLICHE IN ACCIAIO

A cura dell'ufficio Tecnico UNCSAAL [ing. Ippolito Abelli - ing. Lara Bianchi - ing. Paolo Rigone]

della manutenzione, includa i requisiti relativi ai sottosistemi strutturali all interno del loro contesto operativo.

Agenti chimici: il regolamento CLP

FEDERATION EUROPEENNE DE LA MANUTENTION Gruppo di prodotto. Carrelli industriali

REGOLAMENTO PARTICOLARE

BULLONERIA ADATTA A PRECARICO (EN )

Nuove NTC-Regolamento 305/2011-Marcatura CE

La valutazione del rischio chimico

Ministero dello Sviluppo Economico

MANUALE DELLA QUALITA Revisione: Sezione 4 SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA

La correlazione tra la direttiva 98/34/CE e il regolamento sul reciproco riconoscimento

La certificazione del professionista: ultimo atto della marcatura CE e della corretta installazione dei prodotti. Rimini 10 aprile 2015

FEDERATION EUROPEENNE DE LA MANUTENTION Gruppo di prodotto Piattaforme di lavoro mobili elevabili

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. /.. DELLA COMMISSIONE. del

Fascicolo tecnico e dichiarazione di conformità

La nuova UNI EN

n Guida al Regolamento Prodotti da Costruzione

Le direttive nuovo approccio applicabili alle macchine in riferimento alla direttiva 2006/42/CE

4.5 CONTROLLO DEI DOCUMENTI E DEI DATI

MARCATURA CE (prodotti da costruzione) Direttiva europea 89/106/CE.

I futuri obblighi di marcatura dei manufatti Dalla Iso3834 alla EN 1090

LA MARCATURA CE Cos è marcatura CE

Diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare ***I

Ministero delle infrastrutture e trasporti CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI Servizio Tecnico Centrale IL PRESIDENTE REGGENTE

LE NORMATIVE EUROPEE E LA LORO VALENZA LE NORME DI BUONA TECNICA LE DIRETTIVE DI PRODOTTO

SCHEMA 0 STORIA. Schema certificativo CP DOCUMENTI ESTERNI DI RIFERIMENTO 0.2 DOCUMENTI IGQ DI RIFERIMENTO

ANCORAGGI E SISTEMI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE NEI LAVORI SU COPERTURA

VILLA BORROMEO Sarmeola di Rubano Padova 25 novembre Relatore: Ing. Carlo Calisse

Giovanni Marino ICMQ S.p.A. L importanza delle certificazioni di prodotto EN 124 per regolamentare il mercato delle costruzioni

-Attrezzature di lavoro; Modulo D. Aggiornato

Il Punto di vista dell Organismo notificato

I modelli normativi. I modelli per l eccellenza. I modelli di gestione per la qualità. ! I modelli normativi. ! I modelli per l eccellenza

7.2 Controlli e prove

SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO

La marcature CE della Calce da Costruzione

i rapporti di classificazione Dossier/16034 Chiusure tagliafuoco e tagliafumo 416 NUOVAFINESTRA

UNI EN : Marcatura CE per PORTE E FINESTRE ESTERNE A partire da febbraio Obbligatoria a partire da Febbraio 2009

Guida Compilazione Piani di Studio on-line

Direttiva CEE 29 giugno 1995, n. 16 RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI RELATIVE AGLI ASCENSORI

DISPOSITIVI PER LE USCITE ANTIPANICO E PER LE USCITE DI EMERGENZA

Regolamento (CE) n. 1028/2006 del Consiglio del 19 giugno 2006 recante norme di commercializzazione applicabili alle uova.

Qualità e certificazioni

PROCEDURE DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA : DIRETTIVA DI BASSA TENSIONE

GESTIONE DELLA FORMAZIONE E

La Marcatura CE. Normativa CPD (Costruction Production Directive)

MARCATURA CE DELLE APPARECCHIATURE PER RADIOLOGIA MEDICA CONFORMI ALLA DIRETTIVA 93/42/CEE

La manutenzione come elemento di garanzia della sicurezza di macchine e impianti

Marcatura CE di finestre e di porte esterne pedonali secondo la norma EN

Gestione dei documenti e delle registrazioni Rev. 00 del

Sistema di gestione. Criteri di acquisto e di controllo dell acciaio per opere. in carpenteria metallica pagina 1 di 7

SCHEMA. Mandato CEN M/120 - Prodotti metallici per impiego strutturale e loro accessori

Il glossario della Posta Elettronica Certificata (PEC) Diamo una definizione ai termini tecnici relativi al mondo della PEC.

NUOVA DIRETTIVA MACCHINE (2006/42/CE)

Norme per l organizzazione - ISO serie 9000

Prescrizioni relative alle prove ed ispezioni per gli imballaggi, i grandi imballaggi ed i contenitori intermedi. IL COMANDANTE GENERALE

LINEA GUIDA PER L APPROVIGIONAMENTO DI GAS IN BULK DI QUALITA FU

LINEE VITA Ancoraggi e linee di ancoraggio flessibili orizzontali

Qualità e Certificazione certificazione di prodotto - Marcantonio Catelani Facoltà di Ingegneria Firenze

DEFINIZIONI INDISPENSABILI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

MARCATURA CE DICHIARAZIONE SCRITTA DI CONFORMITA AI REQUISITI DELLA DIRETTIVA 94/25/CE

LA MARCATURA CE DEI SERRAMENTI NOVITA, ADEGUAMENTI, OPPORTUNITA

IL NUOVO REGOLAMENTO PER I PRODOTTI DA COSTRUZIONE 305/2011: COSA CAMBIA PER I SERRAMENTISTI? Relatore: Ing. Sergio Botta STUDIO BOTTA & ASSOCIATI

TENUTA SOTTO CONTROLLO DELLE REGISTRAZIONI

Il panorama normativo: gli obblighi del datore di lavoro ai sensi dell art. 71 comma 8

MANUALE DELLA QUALITÀ

REGOLAMENTO PER LA PUBBLICAZIONE DI ATTI E PROVVEDIMENTI ALL ALBO CAMERALE. (Adottato con delibera della Giunta Camerale n.72, del 17 ottobre 2014)

DOCUMENTO INFORMATICO E FIRME ELETTRONICHE, PAGAMENTI, LIBRI E SCRITTURE

Transcript:

Linee guida del CPR per porte, finestre in alluminio e facciate continue v.1 Dec 2012 Pavlos Vatavalis (EAA) Patrick England (CAB) Frank Koos (VFF) Jean Luc Marchand (SNFA) Paolo Rigone (Uncsaal) Olaf van Panhuys (VMRG) Inés Gomez Arroyo (Asefave) João Ferreira Gomes (Anfaje) Peder Edman (GBF) Karlheinz Rink (AMFT) Georgios Mylonakis (SEKA) Philippe Willareth (SZFF/CSFF) Linee guida CPR per porte, finestre in alluminio e facciate continue 0

Linee guida del CPR per porte, finestre in alluminio e facciate continue 17 luglio 2013 A cura dell Ufficio Tecnico UNCSAAL: Prof. Ing. Paolo Rigone - Direttore Tecnico; Ing. Lara Bianchi; - Responsabile Ufficio Tecnico, Ing. Ippolito Abelli; Ing. Valentina Ferrari, Ing. Camilla Rigamonti e Ing. Maddalena Vitali. Indice 1 Introduzione... 2 2 Documentazione necessaria (ai sensi del CPR)... 3 3 Dichiarazione di prestazione (DoP)... 3 4 Documentazione tecnica... 5 5 Documentazione di accompagnamento... 6 6 Dichiarazione di prestazione (DoP) e documentazione di accompagnamento: riduzione della documentazione... 7 7 Norme armonizzate (hen)... 7 8 Altre importanti informazioni... 8 9 Esempi per finestre... 9 10 Esempi per facciate continue... 12 11 Bibliografia... 14 Linee guida CPR per porte, finestre in alluminio e facciate continue 1

1 Introduzione Il presente documento costituisce una guida all applicazione del Regolamento Prodotti da Costruzione (UE) n. 305/2011 (o CPR) per porte, finestre in alluminio e facciate continue. Il CPR, che sostituisce la Direttiva CPD 89/106/CE (CPD), era entrato formalmente in vigore il 25 aprile 2011 con applicazione diretta in tutti gli Stati membri ma, come recita lo stesso CPR all articolo 68, dal 1 Luglio 2013 entrerà in forza la sua applicabilità. In particolare saranno applicabili a partire dal 1 luglio 2013 gli articoli da 3 a 28, da 36 a 38, da 56 a 63, gli articoli 65 e 66, nonché gli Allegati I, II, III e V. La presente guida è la versione adattata in italiano del documento CPR guideline for aluminium doors, windows and curtain walls, approntata dall Associazione Europea dell Alluminio AISBL (EAA) e dalla Federazione delle Associazioni Europee dei Costruttori di Finestre e Facciate Continue (FAECF) con lo scopo di assistere i fabbricanti nel soddisfare gli obblighi del CPR. Il CPR ha l intento di rimuovere le barriere tecniche che ostacolano il commercio dei prodotti da costruzione. Queste barriere esistono a causa delle diverse regole utilizzate per testare e dichiarare la conformità negli Stati Membri per lo stesso prodotto. Il CPR si concentra nello stabilire regole comuni nel mercato europeo e corregge le mancanze della Direttiva Prodotti da Costruzione (CPD). Nella tabella seguente vengono presentate le differenze principali tra la CPD e il CPR: CPD CPR 6 Requisiti essenziali (ERs) 7 Requisiti di base per le opere di costruzione (BRCWs) 7 BRCWs= 6 ERs + uso sostenibile di risorse naturali Dichiarazione di conformità (DoC) Dichiarazione di prestazione (DoP) Attestazione di conformità (AoC) Attestazione e verifica della costanza di prestazione (AVCP) Eliminazione del sistema 2 Organizzazione europea per le approvazioni tecniche (EOTA)* Gruppo di enti di valutazione tecnica (il nome EOTA molto probabilmente rimarrà)* Linee guida di approvazione tecnica europea Documenti di valutazione europea (EADs)* (ETAGs)* Approcci di comprensione comune (CUAPs)* Approvazione tecnica europea (ETA)* Valutazione tecnica europea (ETA)* Documento di guida M che descrive le procedure Le procedure semplificate ora sono nel CPR semplificate (Sharing e Cascading) *Non applicabile per produttori di finestre, porte e facciate continue. Tabella 1 Le differenze di base e modifiche tra CPD e CPR Fabbricante DEFINIZIONE Il fabbricante è una qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrichi un prodotto da costruzione o che faccia progettare o fabbricare tale prodotto e lo commercializzi con il suo nome o con il suo marchio. Linee guida CPR per porte, finestre in alluminio e facciate continue 2

2 Documentazione necessaria (ai sensi del CPR) Di seguito si riporta un prospetto che guida alla documentazione che il fabbricante deve produrre ai sensi del CPR e quali vanno conservati. Documento Dichiarazione di Prestazione (DoP) Documentazione tecnica (supporto a DoP) Documentazione di accompagnamento Dichiarazione in merito al rilascio delle sostanze pericolose Manuale d uso e manutenzione dei serramenti Da conservare a cura del costruttore di serramenti Da consegnare al committente In grassetto sono stati evidenziati i nuovi documenti o quelli che hanno preso il posto di altri (come ad esempio la dichiarazione di prestazione al posto della dichiarazione di conformità). Ognuno di questo documenti avrà una trattazione specifica nei paragrafi seguenti. 3 Dichiarazione di prestazione (DoP) Un obbligo importante che il CPR impone ai fabbricanti è preparare un documento dal nome Dichiarazione di prestazione (DoP). Nel redigere una DoP il fabbricante si assume la responsabilità per le prestazioni dichiarate. In assenza d indicazioni oggettive del contrario, gli Stati membri devono presumere che le informazioni incluse nella DoP siano precise e affidabili. Questo documento deve: essere approntato nel momento in cui il prodotto viene immesso sul mercato; essere approntato nella lingua dello Stato Membro nel cui mercato s intende immettere il prodotto. I prodotti dello stesso lotto forniti a un singolo utente possono essere accompagnati da una sola copia del DoP. I produttori possono fornire al cliente una copia del DoP sia in formato cartaceo o digitale. A richiesta del cliente, si deve fornire una copia cartacea. Le condizioni per cui la DoP potrebbe essere disponibile su un sito web saranno stabilite dalla Commissione Europea (EC) attraverso un atto legislativo. Secondo il CPR, una DoP deve essere preparata nella maggior parte dei casi, dal momento che esistono disposizioni nazionali o comunitarie che richiedono la dichiarazione delle caratteristiche essenziali per cui si prevede l impiego del prodotto. Di seguito i contenuti della DoP per porte, finestre e facciate continue. Numero di riferimento della DoP 1. Codice d identificazione unico del prodotto-tipo 2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione 3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica Linee guida CPR per porte, finestre in alluminio e facciate continue 3

armonizzata, come previsto dal fabbricante 4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante 5. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione 6. Organismo notificato che ha eseguito prove/calcoli sui serramenti campione sotto il Sistema di valutazione e costanza della prestazione (AVCP) previsto 7. Prestazioni dichiarate Caratteristiche essenziali Prestazione Specifica tecnica armonizzata Definite dalle specifiche tecniche armonizzate per l'uso o gli usi previsti dichiarati. Per ciascuna caratteristica, prestazione dichiarata, espressa in termini di livello, classe o mediante una descrizione. O le lettere «NPD» (nessuna prestazione determinata), ove non sia dichiarata alcuna prestazione. Per ciascuna caratteristica, il riferimento datato della norma armonizzata corrispondente 8. Dichiarazione di responsabilità e firma Tabella 2: I principali contenuti del DoP per porte, finestre e facciate continue NOTA IMPORTANTE: Dal 1 luglio 2013 il fabbricante è obbligato a dichiarare come minimo la prestazione di almeno una caratteristica essenziale. Il fabbricante deve fornire la dichiarazione di prestazione di ciascun prodotto immesso sul mercato, in forma cartacea o su supporto elettronico. Può inoltre essere resa disponibile su un sito web. Inoltre la DoP deve essere: disponibile per almeno 10 anni; fornita nella lingua o nelle lingue richieste dallo Stato membro in cui il prodotto è messo a disposizione; se richiesta dal destinatario, va consegnata una copia cartacea. La DoP deve essere conservata dal fabbricante per un periodo di almeno 10 anni dopo che il prodotto da costruzione è stato immesso sul mercato. La dichiarazione di prestazione deve essere identificata da un numero di riferimento che deve essere richiamato nella documentazione di accompagnamento (CPR/art. 9). Linee guida CPR per porte, finestre in alluminio e facciate continue 4

4 Documentazione tecnica I fabbricanti devono, come base per la DoP, redigere un rapporto di documentazione tecnica che descrive tutti gli elementi rilevanti relativi al sistema richiesto di AVCP (Attestazione e verifica della costanza di prestazione). Questo rapporto deve contenere: i report di prova/calcolo contenenti le metodologie di verifica seguite e le descrizioni dei serramenticampione sottoposti a prove/calcoli; il Piano di Controllo della Produzione di Fabbrica con particolare riferimento alle non-conformità rilevate e alle misure correttive implementate per eliminarle e ridurne la ricorrenza; i contratti di Cascading/Shared. Dal momento che la maggior parte dei produttori di serramenti metallici sono piccole medie-imprese o micro-imprese che usano il Cascading o lo Shared, è importante dimostrare, all interno della documentazione tecnica, che il prodotto immesso sul mercato sia omogeneo con il prodotto-tipo testato inizialmente dal sistemista o dal produttore inziale (nel caso dello shared ). A questo scopo tenere traccia dettagliata del Controllo di Produzione in Fabbrica secondo gli standard armonizzati pertinenti è fortemente consigliato, al fine di dimostrare accuratezza, affidabilità e stabilità dei risultati di prova inziali. La documentazione fornita dal sistemista (col Cascading) o dal produttore che ha testato il prodotto (con lo Shared) al fabbricante deve essere accompagnata da un autorizzazione di utilizzo della documentazione. La documentazione tecnica deve essere conservata dal fabbricante al fine di permettere di dimostrare la conformità del prodotto da costruzione con la dichiarazione di prestazione, qualora fosse richiesto da un autorità nazionale competente e responsabile per la sorveglianza del mercato. Si raccomanda che il fabbricante produca la documentazione tecnica per diverse famiglie di prodotti (ad esempio finestre/porte per uso esterno senza caratteristiche di resistenza al fuoco; facciate continue, finestre apribili e porte per uso esterno con caratteristiche di resistenza al fuoco; porte pedonali interne senza caratteristiche di resistenza al fuoco etc) in maniera flessibile e sufficientemente generica in modo tale che possa essere utilizzata come documento comune per ogni famiglia di prodotto. All interno di questo/i documento/i il riferimento al contenuto a cui ci si rivolgeva prima (vedere elenco di cui sopra) dovrebbe essere incluso. Dove si verifica un cambiamento significativo nel processo(i) di produzione il produttore deve fornire la documentazione tecnica per il nuovo processo(i) dove si riferiscano alla DoP dei prodotti che sono prodotti sotto i nuovi processo(i). La documentazione tecnica rilevante deve essere tenuta dal fabbricante per un periodo di almeno 10 anni assieme con la DoP, dopo il prodotto da costruzione è immesso sul mercato. Linee guida CPR per porte, finestre in alluminio e facciate continue 5

5 Documentazione di accompagnamento Nell apporre o nell aver apposto il marchio CE, il fabbricante indica di assumersi la responsabilità per la conformità del prodotto da costruzione rispetto alle prestazioni dichiarate, nonché a tutti i requisiti applicabili definiti nel CPR e di tutte le altre normative. Il marchio CE: non può essere apposto se la dichiarazione di prestazione non è stata redatta; deve essere a pposto prima che il prodotto sia immesso sul mercato; deve essere l unico marchio che attesta la conformità del prodotto da costruzione con le prestazioni dichiarate in relazione alle caratteristiche essenziali coperte dalle norme armonizzate pertinenti Le informazioni della documentazione di accompagnamento devono essere apposte in modo visibile, leggibile e indelebile e possono comparire su: prodotto da costruzione oppure un'etichetta ad esso applicata. Se fosse impossibile o ingiustificato a causa della natura del prodotto, è possibile apporre tali informazioni su: imballaggio; oppure documentazione a parte consegnata insieme ai prodotti. I contenuti della documentazione di accompagnamento sono: 1. Logo CE 2. Numero di riferimento della Dichiarazione di Prestazione (DoP) 3. Ultime due cifre dell anno in cui è stata apposta per la prima volta la marcatura CE 4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante 5. Codice unico d identificazione del prodotto-tipo 6. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata 7. Livelli o classi dichiarati per le caratteristiche essenziali. 8. Numero di identificazione dell organismo notificato NOTA IMPORTANTE: La marcatura CE deve essere l'unica marcatura che dichiara le caratteristiche essenziali di un prodotto da costruzione e nessun altro marchio nazionale o volontario deve ripeterle. Questi marchi sono vietati per le caratteristiche che si riferiscono ai requisiti di base delle opere da costruzione (BRCWs) e inoltre per le caratteristiche essenziali descritte nelle norme armonizzate (hen). Linee guida CPR per porte, finestre in alluminio e facciate continue 6

6 Dichiarazione di prestazione (DoP) e documentazione di accompagnamento: riduzione della documentazione Sulla base di quanto indicato dalla norma di prodotto pertinente e dal CPR il fabbricante ha la possibilità di combinare la dichiarazione di prestazione (DoP) e la documentazione di accompagnamento nello stesso documento. In tal caso il documento risultante dovrà soddisfare gli obblighi di entrambi i documenti e dovrà essere fornito per entrambi gli scopi. Sapendo che nella maggior parte dei contratti per la fornitura di porte e finestre viene offerto più di un prodotto, il produttore può ridurre il numero di documenti dichiarando le DoP e /o la documentazione di accompagnamento in un unico documento, a patto che tutte le informazioni richieste vengano dichiarate. Per i prodotti finiti, la documentazione di accompagnamento attestante la marcatura CE deve accompagnare il prodotto, mentre la DoP può essere consegnata separatamente. 7 Norme armonizzate (hen) Le norme armonizzate (hen) sono stabilite dagli organismi europei di normazione, sulla base delle richieste emesse della Commissione Europea, dopo aver consultato il Comitato Permanente per le Costruzioni. La Commissione Europea deve valutare la conformità delle norme EN prodotte dagli organismi di normazione in base ai pertinenti mandati e aggiorna l'elenco di norme EN con quelle che sono approvate dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea (GUUE). Dopo la pubblicazione delle norme EN nella GUUE si prevede un periodo di coesistenza per consentire ai produttori di organizzarsi e quindi per consentire loro di soddisfare queste nuove esigenze. E possibile redigere la DoP e la documentazione di accompagnamento dal momento che almeno una norma EN pertinente rientra nel periodo di coesistenza. La marcatura CE è obbligatoria dopo la fine del periodo di coesistenza. Norme nazionali contrastanti devono essere ritirate e gli Stati Membri devono eliminare la validità di tutte le disposizioni nazionali contrastanti. Alla data di pubblicazione della presente linea guida due norme EN sono applicabili: EN 14351-1 Finestre e porte - Norma di prodotto, caratteristiche prestazionali - Parte 1: Finestre e porte esterne pedonali senza caratteristiche di resistenza al fuoco e/o di tenuta al fumo La EN 14351-1 identifica caratteristiche prestazionali indipendenti dal materiale che sono applicabili alle finestre (comprese le finestre da tetto, finestre da tetto con resistenza al fuoco dall esterno e portafinestre), porte esterne pedonali (comprese porte con vetro non intelaiato, porte su via di fuga) e schermi. EN 13830 Facciate continue La EN 13830 specifica le caratteristiche delle facciate continue e fornisce informazioni tecniche sulle diverse caratteristiche prestazionali che si applicano in Unione Europea e i criteri di prova e la sequenza di test a cui il prodotto è sottoposto, al fine di dimostrarne la conformità. Si fa riferimento ad altre norme europee relative alle prestazioni e alle prove delle facciate continue e, se del caso, si richiama l'attenzione agli standard europei che si riferiscono ai prodotti incorporati nelle facciate continue. Linee guida CPR per porte, finestre in alluminio e facciate continue 7

8 Altre importanti informazioni Ulteriori elementi del CPR: Se del caso, le informazioni riguardanti il REACH devono essere fornite all interno della DoP. Il REACH è il regolamento della Comunità europea sulle sostanze chimiche e il loro uso sicuro (CE 1907/2006). REACH sta per Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemical substances e si occupa della registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche. Questo requisito è per la "Scheda di Dati di sicurezza" da fornire per sostanza/preparato(i) dai produttori originale(i). Per le finestre, porte e facciate continue, che il regolamento (CE) n. 1907/2006 chiama "articoli", il fabbricante deve solo fornire le informazioni se il contenuto di una sostanza pericolosa è più dello 0,1% (massa). Qualora questo limite soglia venga superato, devono essere rese disponibili sufficienti informazioni dal fabbricante, al fine di consentire la sicurezza in uso dell'articolo e comprendenti, quanto meno, il nome di quella sostanza. Le istruzioni e informazioni sulla sicurezza: all'atto di mettere un prodotto da costruzione a disposizione sul mercato, i fabbricanti assicurano che il prodotto sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza redatte in una lingua che può essere facilmente compresa dagli utilizzatori, secondo quanto stabilito dallo Stato membro interessato. Sorveglianza del mercato: i fabbricanti che ritengono o hanno motivo di credere che un prodotto da costruzione da essi immesso sul mercato non sia conforme alla dichiarazione di prestazione o non risponda ad altri pertinenti requisiti di cui al regolamento CPR 305/2011 adottino immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale prodotto da costruzione o, se opportuno, ritirarlo o richiamarlo. Qualora il prodotto presenti un rischio, sono anche tenuti ad informare immediatamente le competenti autorità nazionali degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione il prodotto da costruzione, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva adottata. Anche gli importatori e distributori che ritengono o hanno motivo di credere che un prodotto da costruzione da essi immesso sul mercato non sia conforme alla dichiarazione di prestazione o non risponda ad altri requisiti applicabili di cui al presente regolamento hanno l obbligo di adottare immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale prodotto da costruzione o, se del caso, ritirarlo o richiamarlo. Inoltre, qualora il prodotto presenti un rischio, devono informare immediatamente le competenti autorità nazionali degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione il prodotto da costruzione, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva adottata. Manutenzione: i prodotti richiedono pulizia e manutenzione per raggiungere la loro vita prevista. L'ubicazione, l'uso e le condizioni atmosferiche associate avranno una notevole incidenza sulla frequenza di tali cicli di pulizia e d ispezione e di manutenzione, così come i materiali e le finiture inerenti al prodotto. La mancata manutenzione può ridurre notevolmente la durata dei materiali, componenti, prodotti e finiture. Per questo motivo si consiglia vivamente di redigere delle raccomandazioni specifiche per la manutenzione ordinaria, la pulizia compresi i detergenti idonei, e lubrificanti/regolazioni di parti in movimento è preparato per ogni progetto soggetto alle norme hen pertinenti. Linee guida CPR per porte, finestre in alluminio e facciate continue 8

9 Esempi per finestre Di seguito si possono trovare diversi esempi di dichiarazione di prestazione (DoP) e documentazione di accompagnamento per finestra e porta esterna. 13 Dichiarazione di Prestazione No CS_F_001 Finestra MRL S.r.l. Metal Righette Lunghe S.r.l./ 90154 Via Del Prato Corto 33, Cattiano Caratteristiche essenziali Prestazioni Organismo notificato Tenuta all acqua Non-schermata 6B [1] Sostanze pericolose - Resistenza al carico del vento - Pressione di prova P1 5 [1] - Inflessione del telaio A [1] Capacità portante dei dispositivi di NPD sicurezza - Forze di azionamento NPD - Prestazione acustica 38 db - Trasmittanza termica 1,2 (W/m 2 K) - Proprietà radiative Fattore solare (g) 0,58 - Trasmissione luminosa (τ v ) 0,45 - AVCP Sistema 3 hen UNI EN 14351-1:2010 Permeabilità all aria 4 [2] Organismi notificati [1] Organismo notificato A (9999) [2] Organismo notificato B (8888) Sistema 3: Gli Organismi Notificati conducono la valutazione del prodotto tipo sulla base di prove di tipo (basate sul campionamento effettuato dal produttore), calcoli, valori tabellati o documentazione descrittiva del prodotto; e rilascio del rapporto di prova o di calcolo sotto il Sistema 3. La prestazione del prodotto identificato con il suddetto codice univoco di identificazione è conforme alle prestazioni pertinenti dichiarate. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva della Costruttore serramenti S.r.l./ 20154 Via Asparagi 12, Milano Firmato a nome e per conto di: Nome e funzione Luogo e data del rilascio Firma Esempio 1: DoP e documentazione di accompagnamento di una finestra Linee guida CPR per porte, finestre in alluminio e facciate continue 9

13 Dichiarazione di Prestazione No POEGD001 Porta esterna MRL S.r.l. Metal Righette Lunghe S.r.l./ 90154 Via Del Prato Corto 33, Cattiano Caratteristiche essenziali Prestazioni Organismo AVCP Tenuta all acqua Non-schermata Sostanze pericolose Resistenza al carico del vento - Pressione di prova P1 - Inflessione del telaio Resistenza all urto Altezza di caduta (mm) Capacità portante dei dispositivi di sicurezza Altezza Capacità di sblocco Forze di azionamento Prestazione acustica 6B 5 A 700 (mm) NPD 2.200 (mm) NPD NPD 38 db Trasmittanza termica 1,2 (W/m 2 K) Proprietà radiative Fattore solare (g) Trasmissione luminosa (τ v ) 0,58 0,45 notificato Sistema 3 UNI EN 14351-1:2010 Permeabilità all aria 4 Organismi notificati [1] Organismo notificato A (9999) [2] Organismo notificato B (8888) Sistema 3: Gli Organismi Notificati conducono la valutazione del prodotto tipo sulla base di prove di tipo (basate sul campionamento effettuato dal produttore), calcoli, valori tabellati o documentazione descrittiva del prodotto; e rilascio del rapporto di prova o di calcolo sotto il Sistema 3. La prestazione del prodotto identificato con il suddetto codice univoco di identificazione è conforme alle prestazioni pertinenti dichiarate. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva della Costruttore serramenti S.r.l./ 20154 Via Asparagi 12, Milano Firmato a nome e per conto di: Nome e funzione Luogo e data del rilascio Firma Esempio 2: DoP e documentazione di accompagnamento di una porta Linee guida CPR per porte, finestre in alluminio e facciate continue 10

13 MRL S.r.l. Metal Righette Lunghe S.r.l./ 90154 Via Del Prato Corto 33, Cattiano No POEEI30GD001-4 EN 14351-1:2006+A1:2010 9999 Porta esterna Tenuta all acqua 3A Resistenza al carico del vento B1 Altezza [mm] 2100 Trasmittanza termica (U D ) [W/m 2 K] 1,8 Fattore solare (g) [%] 60 Trasmissione luminosa (t ν ) [%] 72 Permeabilità all aria 1 Esempio 3: documentazione di accompagnamento per porta esterna Linee guida CPR per porte, finestre in alluminio e facciate continue 11

10 Esempi per facciate continue 13 Dichiarazione di Prestazione MRL S.r.l. Metal Righette Lunghe S.r.l./ 90154 Via Del Prato Corto 33, Cattiano Caratteristiche essenziali No FCSH150PP hen Facciata continua Prestazione Organismo notificato AVCP Reazione al fuoco del profilo F - 3 Resistenza al fuoco NPD - Propagazione del fuoco NPD - Tenuta all acqua R6 [1] Resistenza al proprio carico permanente: [kn] NPD - Resistenza al carico del vento: [kn/m 2 ] 9,1 [2] Resistenza all'urto NPD - Resistenza agli sbalzi termici NPD - Resistenza ai carichi orizzontali: [kn al m all altezza di parapetto] NPD - Permeabilità all'aria A4 [3] Trasmittanza termica U [W/(m 2 K)] 1,6-3 UNI EN 13830:2003 Isolamento acustico per via aerea [db] NPD - [1] Organismo notificato A (9999) [2] Organismo notificato B (8888) [3] Organismo notificato C (7777) Sistema 3: Gli Organismi Notificati conducono la valutazione del prodotto tipo sulla base di prove di tipo (basate sul campionamento effettuato dal produttore), calcoli, valori tabellati o documentazione descrittiva del prodotto; e rilascio del rapporto di prova o di calcolo sotto il Sistema 3. La prestazione del prodotto identificato con il suddetto codice univoco di identificazione è conforme alle prestazioni pertinenti dichiarate. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva della Costruttore serramenti S.r.l./ 20154 Via Asparagi 12, Firmato a nome e per conto di: Nome e funzione Luogo e data del rilascio Firma Esempio 4: DoP e documentazione di accompagnamento di una facciata continua Linee guida CPR per porte, finestre in alluminio e facciate continue 12

13 Dichiarazione di Prestazione MRL S.r.l. Metal Righette Lunghe S.r.l./ 90154 Via Del Prato Corto 33, Cattiano Caratteristiche essenziali Prodotto A Prodotto B hen No CWSH150PP Facciata continua No CWSH1EI6050PP Facciata continua resistenza al fuoco Prestazione Organismo notificato AVCP Prestazione Organismo notificato AVCP Reazione al fuoco del profilo NPD - 3 A1 [4] 1 Resistenza al fuoco NPD - EI 60 [5] Propagazione del fuoco NPD - EI 60 [5] Tenuta all acqua R6 [1] R6 [1] Resistenza al proprio carico permanente: [kn] NPD - NPD - Resistenza al carico del vento: [kn/m 2 ] 9,1 [2] 9,1 [2] Resistenza all'urto NPD - 3 NPD - Resistenza agli sbalzi termici NPD - NPD - Resistenza ai carichi orizzontali: [kn al m all altezza di parapetto] NPD - NPD - Permeabilità all'aria A4 [3] A4 [3] Trasmittanza termica U [W/(m 2 K)] 1,6-1,6-3 UNI EN 13830:2003 Isolamento acustico per via aerea NPD - NPD - [db] [1] Organismo notificato A (9999) [2] Organismo notificato B (8888) [3] Organismo notificato C (7777) [4] Organismo notificato D (6666) [5] Organism notification D (5555) Sistema 1: Gli Organismi Notificati conducono la valutazione del prodotto tipo sulla base di prove di tipo (incluso il campionamento), calcoli, valori tabellati o documentazione descrittiva del prodotto; l'ispezione iniziale dell'impianto di produzione, il controllo della produzione di fabbrica e la sorveglianza continua; sotto il Sistema 1 e rilascio del certificato di costanza della prestazionesistema 3: Gli Organismi Notificati conducono la valutazione del prodotto tipo sulla base di prove di tipo (basate sul campionamento effettuato dal produttore), calcoli, valori tabellati o documentazione descrittiva del prodotto; e rilascio del rapporto di prova o di calcolo sotto il Sistema 3. La prestazione del prodotto identificato con il suddetto codice univoco di identificazione è conforme alle prestazioni pertinenti dichiarate. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva della Costruttore serramenti S.r.l./ 20154 Via Asparagi 12, Firmato a nome e per conto di: Nome e funzione Luogo e data del rilascio Firma Esempio 5: DoP e documentazione di accompagnamento di una facciata continua per diversi compartimenti Linee guida CPR per porte, finestre in alluminio e facciate continue 13

11 Bibliografia Regolamento (UE) n. 305/2011 del parlamento europeo e del consiglio del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio CPR GUIDELINE FOR ALUMINIUM DOORS, WINDOWS AND CURTAIN WALLS, EAA and FAECF, v.1 Dec 2012 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L124/36 del 20/05/2003 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/sme-definition/index_it.htm Linee guida CPR per porte, finestre in alluminio e facciate continue 14

www.faecf.org European Aluminium Association EAA AISBL www.alubuild.eu Federation of European Window and Curtain Walling Manufacturer s Associations www.faecf.org Linee guida CPR per porte, finestre in alluminio e facciate continue 15