La tutela della Denominazione d Origine Protetta Parmigiano Reggiano in ambito internazionale: l azione sul campo.



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La tutela della Denominazione d Origine Protetta Parmigiano Reggiano in ambito internazionale: l azione sul campo. Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Progetto di tutela e rafforzamento del sistema delle DOP e IGP a livello internazionale (contributo Mipaaf D.M. 60249 del 16 gennaio 2007) Roma, 11 dicembre 2008 2007 Giorgio Bocedi 2008 Giorgio Bocedi GB Avvocati per GB Avvocati Reggio Emilia (Italia) Reggio Emilia

SOMMARIO I. La protezione della Denominazione d Origine Protetta Parmigiano Reggiano in ambito internazionale. II. Indicazioni Geografiche: III. La tutela della Denominazione d Origine Protetta Parmigiano Reggiano: l azione sul campo. IV. Conclusioni.

(i) I. La protezione della Denominazione d Origine Protetta Parmigiano Reggiano in ambito internazionale. Convenzione internazionale (Convenzione di Stresa) sull uso delle designazioni d origine e delle denominazioni dei formaggi del 1 giugno 1951-4 Paesi contraenti: Italia, Svizzera, Francia e Paesi Bassi (ii) Accordo di Lisbona del 31 ottobre 1958 sulla protezione delle denominazioni d origine e sulla loro registrazione internazionale - Parmigiano Reggiano registrata il 23 dicembre 1969-26 Paesi contraenti (iii) Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPs), firmato a Marrakech il 15 aprile 1994 - articolo 1.2: Indicazioni Geografiche quale «proprietà intellettuale» - Parte II, Sezione 3: Indicazioni Geografiche - art. 22

I. La protezione della Denominazione d Origine Protetta Parmigiano Reggiano in ambito internazionale. (iv) Regolamento (CE) 510/06 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d origine dei prodotti agricoli ed alimentari [ex Regolamento (CEE) 2081/92)] Regolamento (CE) 1107/96 (entrato in vigore il 21 giugno 1996) relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d origine nel quadro delle procedura ex art. 17 del Regolamento (CEE) 2081/92 - Unione Europea (v) Deposito per la registrazione della Denominazione d Origine Protetta Parmigiano Reggiano nei singoli Stati: Cile.

II. Indicazioni Geografiche: (i) Ambito di protezione nell Unione Europea [articolo 13 Regolamento (CE) 510/06]. Le denominazioni registrate sono tutelate contro: a) qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto di una denominazione registrata per prodotti che non sono oggetto di registrazione, nella misura in cui questi ultimi siano comparabili ai prodotti registrati con questa denominazione o nella misura in cui l uso di tale denominazione consenta di sfruttare la reputazione della denominazione protetta; b) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l origine vera del prodotto è indicata o se la denominazione protetta è una traduzione o è accompagnata da espressioni quali «genere», «tipo», «metodo», «alla maniera», «imitazione» o simili; c) qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all origine, alla natura o alle qualità essenziali dei prodotti usata sulla confezione o sull imballaggio, nella pubblicità o sui documenti relativi ai prodotti considerati nonché l impiego, per il condizionamento, di recipienti che possono indurre in errore sull origine; d) qualsiasi altra prassi che possa indurre in errore il pubblico sulla vera origine dei prodotti.

II. Indicazioni Geografiche: (vi) Relazioni tra marchi e DOP/IGP. Prevalenza DOP/IGP. Art. 14.1.1. Regolamento (CE) 510/06 Qualora una DOP o una IGP sia registrata conformemente al Regolamento, la domanda di registrazione di un marchio viene respinta se: - il marchio corrisponde ad una delle situazioni di cui all articolo 13; - riguarda lo stesso tipo di prodotto; - la domanda di registrazione è presentata posteriormente alla data di presentazione della domanda di registrazione della DOP/IGP presso la Commissione. Inoltre: marchio comunitario: art. 159 Regolamento 40/94 sul marchio comunitario e art. 7.1., lettera k) Regolamento 40/94 sul marchio comunitario marchio nazionale (Italia): art. 170.2 Codice della Proprietà Industriale

(vi) II. Indicazioni Geografiche: Relazione tra marchi e DOP/IGP. Prevalenza DOP/IGP. Art. 14.1.2. Regolamento (CE) 510/06 I marchi registrati in violazione del primo comma sono annullati. MA

II. Indicazioni Geografiche: (vi) Relazione tra marchi e DOP/IGP. Prevalenza marchi. Art. 3, 4. Regolamento (CE) 510/06 Una DOP o una IGP non è registrata qualora - tenuto conto della reputazione di un marchio, della notorietà e della - durata di utilizzazione dello stesso, la registrazione è tale da indurre in errore il consumatore quanto alla vera identità del prodotto.

II. Indicazioni Geografiche: (vi) Relazione tra marchi e DOP/IGP. Coesistenza. Art. 14. 2. Regolamento (CE) 510/06 L uso di un marchio depositato, registrato o, nei casi in cui ciò sia previsto dalla normativa pertinente, acquisito con l uso in buona fede sul territorio comunitario, prima - della data di protezione della DOP/IGP nel paese d origine - del 1 gennaio 1996, può proseguire nonostante la registrazione di una DOP/IGP, qualora il marchio non incorra nella nullità o decadenza per i motivi previsti dalla prima direttiva 89/104/CEE sul ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri in materia di marchi d impresa o dal Regolamento (CE) 40/94 sul marchio comunitario.

II. Indicazioni Geografiche: (vii)un principio consolidato nell Unione Europea: una tutela ampia! CGE, caso Gorgonzola (causa C-87/97, Sentenza del 4 marzo 1999, paragrafi da 25 a 29) CGE, caso Feta II (cause riunite C-465/02 y C-466/02, Conclusioni dell Avvocato Generale Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer del 10 maggio 2005, paragrafi da 26 a 28) CGE, caso Parmesan II (causa C-132/05, Conclusioni dell Avvocato Generale Ján Mazàk del 28 giugno 2007, paragrafi 33 e 34) TPG, caso Grana Padano (causa T 291/03, Sentenza del 12 settembre 2007, paragrafo 56) CGE (causa C-285/06, Conclusioni dell Avvocato Generale Verica Trstenjak del 25 ottobre 2007, paragrafo 74) CGE, caso Parmesan II (causa C-132/05, Sentenza del 26 febbraio 2008, paragrafi 44 e 45)

- l eventuale indicazione della vera origine del prodotto sull imballaggio o in altro modo non ha alcuna incidenza (paragrafo 29) II. Indicazioni Geografiche: (vii) Un principio consolidato nell Unione Europea: una tutela ampia. CGE, caso Gorgonzola (causa C-87/97, Sentenza del 4 marzo 1999) DOP GORGONZOLA v marchio CAMBOZOLA - la nozione di evocazione si riferisce all ipotesi in cui il termine utilizzato per designare un prodotto incorpori una parte di una denominazione protetta, di modo che il consumatore, in presenza del nome del prodotto, sia indotto ad aver in mente, come immagine di riferimento, la merce che fruisce della denominazione (paragrafo 25) - In particolare, può esservi l evocazione di una denominazione protetta in mancanza di qualunque rischio di confusione tra i prodotti di cui è causa, pur non applicandosi nessuna tutela comunitaria agli elementi della denominazione di riferimento che riprende la terminologia controversa (paragrafo 26)

II. Indicazioni Geografiche: (vii) Un principio consolidato nell Unione Europea: una tutela ampia. CGE, caso Parmesan II (causa C-132/05, Sentenza del 26 febbraio 2008, paragrafi 48 e 49) Tale somiglianza (i.e. concettuale), come già le somiglianze fonetiche e ottiche rilevate al punto 46 della presente sentenza, è idonea ad indurre il consumatore a prendere come immagine di riferimento il formaggio recante la DOP «Parmigiano Reggiano» quando si trova dinanzi ad un formaggio a pasta duro, grattugiato o da grattugiare, recante la denominazione «Parmesan». In tale contesto, l uso della denominazione «Parmesan» dev essere considerato un evocazione della DOP «Parmigiano Reggiano» ai sensi dell art. 13, n. 1, lett. b), del regolamento n. 2081/92.

II. Indicazioni Geografiche: (ii) Un principio consolidato nell Unione Europea: una tutela ampia. Spagna, Corte d Appello di A Coruña, sec 5ª, rec. 205/2001, 13 Maggio 2002 IGP TERNERA GALLEGA v marchio TERGA, TERNERA DE GALICIA Il marchio è in conflitto con la IGP TERNERA GALLEGA, l Indicazione Geografica Protetta che identifica per i consumatori la carne di bovino di determinate razze allevate in una zona stabilita, in conformità a severe norme di alimentazione tradizionali della Gallizia.

II. Indicazioni Geografiche: (vii) Un principio consolidato nell Unione Europea: una tutela ampia. Germania, Tribunale di Berlino (LG) - 102 O 60/05, 23 agosto 2005 L uso della denominazione Spreewälder Gurken come punto focale di un altro prodotto costituisce impiego commerciale indiretto della stessa e sfruttamento della nota reputazione della IGP Spreewälder Gurken per tale prodotto. E irrilevante se i cetrioli usati in questa salsa, descritti a parte, possano recare la IGP. Le limitazioni del diritto previste dalla Legge marchi non sono applicabili nell ambito del Regolamento 2081/92.

II. Indicazioni Geografiche: (vii) Un principio consolidato nell Unione Europea: una tutela ampia. Ufficio per l Armonizzazione del Mercato Interno Divisione di annullamento Procedimento 609C703884/1 Decisione del 6 Ottobre 2004 Il marchio RONCARIFORT si deve annullare ai sensi dell art. 14 in relazione con l art. 13.1 (b) ( evocazione ) per tutti i prodotti del settore agricolo ed alimentare.

(vii) II. Indicazioni Geografiche: Un principio consolidato nell Unione Europea: una tutela ampia. Italia, Tribunale di Torino - Sezione specializzata in materia di proprietà industriale ed intellettuale, 30 novembre 2006 IGP BAYERISCHES BIER v marchio internazionale BAVARIA Holland Beer ed altri marchi contenenti la parola BAVARIA Dichiara l illiceità dell uso in Italia della frazione nazionale dei marchi internazionali ( ) come marchi per la birra ed inibisce la prosecuzione dell uso di tali marchi PERALTRO. Corte d appello di Torino, Sezione specializzata in materia di proprietà industriale ed intellettuale, 25 luglio 2007 Domanda di pronuncia pregiudiziale (Causa C-343/07, GUUE 20 ottobre 2007)

III. La tutela della Denominazione d Origine Protetta Parmigiano Reggiano: l azione sul campo. (i) L attività di tutela del Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano. GERMANIA Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano v Allgäuland-Käsereien GmbH Tribunale di Berlino (LG), Sez. Commerciale, 22 aprile 2008: Il convenuto è condannato ad astenersi dal produrre, vendere, mettere sul mercato un formaggio con i nomi Parmesan o Parmigiano se tale formaggio non è in conformità con il disciplinare di produzione del Parmigiano Reggiano Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano v DEUBA e.k Tribunale di Berlino, 8 maggio 2008 Il resistente è inibito dal promuovere o vendere un formaggio Rigatello sotto il nome ebay Parmesan se tale formaggio non rispetta il disciplinare del Parmigiano Reggiano

(i) III. La tutela della Denominazione d Origine Protetta Parmigiano Reggiano: l azione sul campo. SPAGNA L attività di tutela del Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano. PARMA Ufficio Spagnolo Brevetti e Marchi Domanda marchio PARMAPLUS per formaggio respinta su istanza del Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano perché segno idoneo a trarre in inganno il consumatore sulla provenienza geografica del prodotto.

III. La tutela della Denominazione d Origine Protetta Parmigiano Reggiano: l azione sul campo. (i) L attività di tutela del Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano. BELGIO PARMESAN, il vero Parmigiano Reggiano

III. La tutela della Denominazione d Origine Protetta Parmigiano Reggiano: l azione sul campo. (i) L attività di tutela del Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano. AUSTRIA Il Parmesano Denominazione di vendita Il Parmesano : vietato! Contiene realmente Parmigiano Reggiano come ingrediente? Anche in caso affermativo, sarebbe irrilevante!

III. La tutela della Denominazione d Origine Protetta Parmigiano Reggiano: l azione sul campo. (i) L attività di tutela del Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano Ufficio per l Armonizzazione del Mercato Interno (UAMI) DOP PARMIGIANO REGGIANO v marchi - Parmazano richiesto per il prodotto formaggio - Tradizioni di Parma Osservazioni dei terzi e/o opposizioni presentate dal Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano, a tutt oggi pendenti avanti l UAMI

(i) III. La tutela della Denominazione d Origine Protetta Parmigiano Reggiano: l azione sul campo. L attività di tutela del Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano MESSICO (Unione di Lisbona)

IV. Conclusioni. Le indicazioni geografiche necessitano una protezione maggiore a livello internazionale Fondamentale: - a livello comunitario: chiarezza sulla protezione ex officio - estensione della protezione prevista all art. 23 TRIPs per le IG dei vini e degli alcolici alle IG di tutti gli altri prodotti - istituzione di un registro multilaterale vincolante per le IG di tutti i prodotti - rafforzamento dell assistenza tecnica a favore dei paesi in via di sviluppo GRAZIE