COMUNE DI SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO PROVINCIA DI PORDENONE REGOLAMENTO PER LA DISTRIBUZIONE DELL ACQUA POTABILE AGLI UTENTI Approvato con delibera di Consiglio Comunale n.07 - del 28.02.1996. Modificato con delibera di Consiglio Comunale n.09 - del 26.02.1998. Modificato con delibera di Consiglio Comunale n.27 - del 01.07.1998. Ravvisato privo di Vizi di Legittimità dal CO.RE.CO di Udine nella seduta del 21.09.1998 n.47 -C.C. N. 5223 - Prot. n. 36839 IN VIGORE DAL 23.10.1998 IL SEGRETARIO COMUNALE F.to (GRECO dott. Vincenzo) IL SINDACO F.to (FONTANEL Giovanni)
COMUNE DI SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO Provincia di PORDENONE SERVIZIO ACQUEDOTTO dei comuni di Arzene, San Martino al Tagliamento e Valvasone REGOLAMENTO PER LA DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA POTABILE AGLI UTENTI GENERALITA ART. 1 - I Comuni di San Martino al Tagliamento, Arzene e Valvasone sono convenzionati a norma dell'art. 24, 1 e 2 comma, della Legge 08.06.90 n. 142 per la gestione del Servizio Acquedotto nel territorio dei tre Comuni. Il Comune di San Mattino al Tagliamento provvede direttamente all'esercizio per la fornitura dell'acqua potabile ad uso degli Enti Pubblici e dei Privati nei limiti dei territori comunali e dell'estensione della rete di distribuzione. Le forniture d'acqua sono accordate sotto l'osservanza delle condizioni del presente regolamento ed eventualmente di quelle speciali che saranno fissate caso per caso. TIPI DI FORNITURE E RELATRII USI D'ACQUA ART. 2 - Le forniture d'acqua sono accordate per i seguenti usi: a) USI PUBBLICI: tutto ciò che riveste il pubblico interesse; b) USI PRIVATI: domestico; c) ALTRI USI: industriale, agricolo, commerciale, artigianale, bocche di incendio e idranti privati. RICHIESTA DI FORNITURA ART. 3 - Le forniture d'acqua vengono di norma concesse alle persone, ditte o agli enti che ne facciano richiesta, purché, a giudizio del responsabile del Servizio Acquedotto, le condizioni di portata o di pressione delle condotte consentano tecnicamente l'allacciamento. ART. 4 - Le richieste di fornitura vanno redatte su apposito modulo rilasciato dal Comune di San Mattino al Tagliamento e devono portare l'indicazione dell'uso per il quale verrà utilizzata l'acqua e la località di distribuzione. Se l'interessato è inquilino o affittuario dell'immobile da servire, alla domanda deve essere allegata un'esplicita dichiarazione del proprietario che autorizzi la domanda e l'esecutore dei lavori inerenti alla derivazione. ART. 5 - Alle richieste di allacciamento, anche provvisorio, per la fornitura d'acqua a edifici nuovi o ristrutturati deve essere allegata copia della concessione edilizia. ART. 6 - Il contraente, all'atto dell'accettazione della sua domanda da patte del Comune di San Mattino al Tagliamento, deve versare le somme che verranno stabilite a titolo di diritti e anticipazioni sulle spese di allacciamento. CONTRATTI DI FORNITURA ART. 7 - Il contratto di fornitura d'acqua sarà redatto su apposito modulo e dovrà essere sottoscritto dall'utente e dal Responsabile del Servizio Acquedotto o da un suo Delegato. L'inizio dell'erogazione avverrà dopo che l'utente avrà proceduto al pagamento delle somme dovute a titolo di diritti e spese di allacciamento.
ART. 8 - La durata del contratto di fornitura è a tempo indeterminato, salvo disdetta da patte dell'utente con preawiso minimo di 30 giorni, con dichiarazione scritta, inviata con lettera raccomandata. La disdetta non dispensa l'utente dall'obbligo di pagare gli arretrati eventualmente dovuti. Si ha cessazione di contratto anche senza preawiso solo quando altri abbiano sottoscritto un nuovo contratto per la medesima concessione. In caso di cessazione del contratto per cause di forza maggiore, deve essere data tempestiva comunicazione. Il contratto di abbonamento relativo alla concessione, si attua a mezzo di scrittura privata. Esso sarà redatto su appositi stampati bollati in un solo originale, che rimarrà presso il Comune conducente. Copia in carta libera sarà consegnata all'utente che ne faccia richiesta. ART. 9 - Il passaggio dello stabile dell'abbonato ad altro proprietario o locatario non darà motivo alla risoluzione del contratto. Nel caso di vendita del fabbricato o di cessazione della locazione o dell'esercizio, l'utente, entro un mese dalla variazione, dovrà darne avviso al Servizio Acquedotto verso il quale continuerà ad essere responsabile degli obblighi assunti, finch6 il suo successore non avrà accettato per iscritto gli obblighi spettanti al cedente ed il Servizio Acquedotto non sarà stato tacitato di ogni suo avere. Nel caso di divisione di uno stabile fornito d'acqua, l'assegnatario della porzione di immobili vicino all'introduzione potrà usufruire della presa esistente; gli altri assegnatari volendo avere l'uso dell'acqua dovranno separatamente chiedere la concessione nuova con derivazione dalla conduttura stradale. ART. 10 - Nel caso di passaggio di proprietà o di cessazione della locazione o dell'esercizio, l'utente deve dare immediato awiso al Servizio Acquedotto del Comune di San Mattino al Tagliamento. ART. 11 - Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto di fornitura sono a carico dell'utente il quale deve pagarlo all'atto della firma. SPESE DI ALLACCIAMENTO ART. 12 - Tutti i lavori e forniture per effettuare le derivazioni, consistenti di norma nella presa della tubazione principale con collare e rubinetto, nella condotta di polietilene o ferro zincato, dal tubo principale al contatore e nei pozzetti relativi con rubinetto di arresto, sono eseguiti dal Servizio Acquedotto di San Mattino al Tagliamento a spese dell'utente. Dette opere, fino al contatore compreso, rimarranno di proprietà dei Comuni Convenzionati e pertanto nulla spetterà all'utente. Per linea principale si intende la condotta che fornisce l'acqua nelle zone classificate come aree edificabili dagli strumenti urbanistici vigenti nei tre Comuni Convenzionati. Sulle aree urbanizzate il Servizio Acquedotto porterà la linea principale. ART. 13 - Il Servizio Acquedotto si riserva la facoltà di richiedere ai nuovi utenti un contributo nelle spese di prolungamento della condotta della rete. qualora ciò risulti necessario per poter effettuare le forniture d'acqua richieste. ART. 14 - L'acqua si concede ad afflusso facoltativo con un quantitativo libero e la misurazione si farà a mezzo contatore installato sul suolo pubblico, salvo casi particolari. Nel caso che in unico corpo di fabbricati vi siano più inquilini utenti dell'acquedotto si installerà un contatore per ogni utente, salvo casi particolari da valutare di volta in volta. La somministrazione d'acqua viene effettuata alle condizioni previste dalle tariffe di cui alla tabella allegata e sue successive modificazioni. Qualora la portata di punta giornaliera rilevata dal contatore ecceda. Il limite massimo di sollecitazione previsto dalle norme di costruzione del contatore stesso, il Servizio Acquedotto avrà la facoltà di cambiare detto contatore e di sostituirlo con un altro di maggiore diametro, modificando quindi le condizioni di contratto con l'utente interessato, che dovrà sostenere tutte le spese relative a tali modifiche e sostituzioni. CONTATORE ART. 15 - Il contatore ed il pozzetto dovrà essere di tipo e marca stabiliti dal Servizio Acquedotto a suo giudizio, restando vietato l'impiego di altri tipi e marche. La spesa del materiale e manodopera sarà sopportata dall'utente, il quale è tenuto a versare al Servizio Acquedotto il relativo importo all'atto della firma del contratto. ART. 16 - Il diametro delle prese ed il calibro del contatore saranno stabiliti dal Servizio Acquedotto tenendo conto, per quanto possibile, dei desideri dell'utente in proposito, i quali dovranno essere espressi nella domanda.
Il diametro delle prese ed il calibro del contatore potranno essere variati dal Servizio Acquedotto anche durante il corso della fornitura di acqua senza che ciò p'ossa dar luogo ad eccezioni di sorta da parte dell'utente in relazione al maggiore o minore quantitativo di acqua. ART. 17 - Per tali apparecchi dovrà essere corrisposto dall'utente un canone minimo anticipato nella misura stabilita dalla tabella allegata e sue successive modificazioni. Se entro 15 giorni dalla scadenza non verrà effettuato il pagamento del canone, il Servizio Acquedotto potrà sospendere la fornitura d'acqua e ciò senza pregiudizio per l'azione legale che potrà esercitare. ART. 18 - Il Servizio Acquedotto, a seguito di speciale richiesta scritta, potrà concedere presa d'acqua con contatore per bocche da incendio al prezzo stabilito dall'annessa tariffa. Le derivazioni per bocche d'incendio saranno isolate ed indipendenti dalle altre derivazioni e dovranno avere un diametro di 50 mm. Tanto le condutture come le bocche da incendio saranno fornite, poste in opera e mantenute dal Servizio Acquedotto a tutte spese dell'utente e non potranno essere adoperate che in caso d'incendio. Le bocche da presa per l'attacco dei tubi di canapa saranno sigillate; solo in caso di bisogno l'utente potrà rompere i sigilli e servirsene con l'obbligo di dame comunicazione scriita al Servizio Acquedotto entro 24 ore per la riapplicazione dei sigilli stessi. ART. 19 - Il Servizio Acquedotto non assume alcuna responsabilità circa la pressione e la portata di tali apparecchi in quanto gli utenti hanno solo diritto d'avvalersi dell'acqua dell'acquedotto alle condizioni consentite dall'impianto. ART. 20 - Qualunque infrazione a quanto si riferisce all'impianto e dall'uso degli idranti e bocche d'incendio importa l'obbligo di un'indennità a favore del Servizio Acquedotto, equivalente al prezzo del canone annuo di sei bocche d'incendio o idranti. FONTANELLE PUBBLICHE ART. 21 - Il Servizio Acquedotto si riserva d'aumentare o diminuire il numero delle fontanelle pubbliche e la loro capacità d'erogazione. E' fatto assoluto divieto d'attingere acqua da dette fontanelle per scopo di lucro o comunque inserire collegamenti anche provvisori alle bocche d'erogazione delle fontanelle stesse per il riempimento di recipienti, poni, cisterne ed altro o modificare il sistema d'erogazione dell'acqua. ART. 22 - Tutti coloro che danneggiassero o impedissero il regolare funzionamento delle fontanelle pubbliche, saranno puniti a norma di legge. ART. 23 - La lettura del contatore sarà fatta dagli incaricati del Servizio Acquedotto annualmente. Alla lettura stessa potrà intervenire l'utente, al quale il rilevatore, se richiesto, dovrà comunicare verbalmente le cifre accertate. Nel caso che il consumo riscontrato in un anno non raggiungesse il quantitativo minimo concesso in abbonamento, l'utente dovrà ugualmente pagare il canone fissato per l'abbonamento medesimo. L'accesso per la lettura del contatore sarà sempre tenuto sgombro; la pulizia e il prosciugamento d'eventuali infiltrazioni d'acqua piovana nel pozzetto saranno a cura dell'utente. Se gli incaricati del Servizio Acquedotto, per l'ispezione o lettura dei contatori, dovessero rimuovere materiale o prosciugare e pulire pozzetti, saranno addebitate all'utente le relative spese. ART. 24 - Per quei periodi nei quali un contatore, a giudizio dei tecnici del Servizio Acquedotto, non funzionasse regolarmente, sarà addebitato all'utente un consumo medio uguale a quello del corrispondente semestre dell'anno precedente e, in mancanza di questi dati, dell'ultimo semestre di regolare funzionamento. ART. 25 - Se un utente ritiene erronee le indicazioni del contatore, può chiedere un sopralluogo di verifica al Servizio Acquedotto che sarà eseguito alla presenza dell'utente. Se tale verifica non dovesse soddisfare la richiesta dell'utente, questi potrà richiedere per iscritto un ulteriore accertamento pressa l'officina del Servizio Acquedotto o altro laboratorio ufficiale di misura. Le spese relative resteranno a carico dell'utente qualora gli errori del contatore, a portata e pressioni normali, siano contenuti nella tolleranza del 5% in più o in meno. Oltre tali limiti l'utente non dovrà rifondere alcuna spesa ed il Servizio Acquedotto provvederà alla sostituzione del contatore considerato guasto. ART. 26 - Nel caso di fuga a valle del punto di consegna, e sempre nella fattispecie che detta situazione si sia verificata all'insaputa dell'utente o per cause comunque non imputabili a dolo e negligenza, verrà concesso l'abbuono del maggior
consumo, imputabile alla fuga, ricostruito mediante opportuni confronti con i consumi del corrispondente semestre dell'anno precedente o, in mancanza di questi dati, dell'ultimo semestre di regolare funzionamento. L'abbuono verrà concesso solo a patto che avvenga la tempestiva riparazione. I PAGAMENTI ART. 27 - All'utente e fatto obbligo del pagamento di una tariffa pari al volume minimo impegnato di sei mc/mese. Tale minimo impegnato è pagato dall'utente anche in caso in cui per assenza o per altri motivi non usufruisca dell'acqua. ART. 28 - I consumi d'acqua o il volume minimo impegnato devono essere pagati semestralmente, in base alle bollette che il Servizio Acquedotto invierà a ciascun utente tramite il servizio postale o altro sistema. La determinazione del consumo del I semestre verrà calcolata facendo la media sul consumo dell'anno precedente. ART. 29 - L'utente dovrà effettuare il pagamento della fattura entro il termine di scadenza sulla stessa indicato e secondo le modalità stabilite dal Servizio Acquedotto. A carico dell'utente moroso che non avesse provveduto al pagamento entro la data di scadenza indicata sulla bolletta e/o fattura, saranno applicate le seguenti maggiorazioni: 5% dell'importo insoluto per un ritardo da 6 (sei) giorni fino a 30 (trenta) giorni; 10% dell'importo insoluto per un ritardo da 31 (trentuno) giorni fino a 180 (centottanta) giorni; 20% dell'importo insoluto per un ritardo superiore a 180 (centottanta) giorni. Nel corso della procedura di verifica dei pagamenti, all'utente che risultasse non avere ancora provveduto al pagamento della bolletta e/o fattura, il Servizio Acquedotto invierà apposito sollecito o diffida ad eseguire i pagamenti, con la possibilità del recupero delle eventuali spese postali, notificando il sollecito o la diffida ai sensi di legge. Trascorsi inutilmente 20 giorni dalla data di ricezione della lettera di sollecito e/o diffida, i1 Servizio Acquedotto potrà procedere alla tempestiva installazione di un limitatore di portata e alla revoca del contratto di fornitura. Qualora, per comprovate necessità finanziarie da indicare nella relativa richiesta, l'utente non fosse in grado di assolvere al pagamento della fattura entro i termini in essa indicati, il Servizio Acquedotto può concedere il pagamento dilazionato, con addebito degli interessi di legge, per un periodo non superiore a sei mesi. Il Servizio Acquedotto si riserva comunque la facoltà d'esercitare l'azione legale che riterrà più opportuna per il recupero di qualsiasi suo credito nei confronti degli utenti durante e anche dopo la cessazione della fornitura d'acqua. ART. 30 - Qualora il Servizio Acquedotto, in seguito a mutamenti intervenuti nelle costruzioni private o sul suolo pubblico, ritenesse necessario modificare l'impianto fino al contatore, le spese relative, nonché gli oneri per spostare il contatore in luogo più sicuro per la sua incolumità e per la sua conservazione, saranno a carico del contraente. Gli incaricati del Servizio Acquedotto avranno la piena facoltà d'ispezione degli impianti interni e gli apparecchi misuratori durante le ore del giorno alla presenza dell'utente o di un suo delegato. MODALITA' Di ALLACCIAMENTO ART. 31 - Gli allacciamenti alla rete stradale, dal punto di presa fino al contatore, compreso il suo pozzetto, vengono fissati e dimensionati ad esclusivo giudizio del Servizio Acquedotto. Il Servizio Acquedotto resta proprietario di detti allacciamenti che vengono a far parte integrante della rete di distribuzione. L'esecuzione degli allacciamenti e tutte le verifiche, le manovre, le riparazioni, le modifiche anche parziali richieste dall'utente o rese necessarie per il miglioramento del servizio, sono a carico degli utenti e saranno eseguite esclusivamente dal Servizio Acquedotto. ART. 32 - Tutti i lavori d'allacciamento, come indicato nel precedente art. 12, devono essere eseguiti da parte di personale tecnico ritenuto idoneo dal Servizio Acquedotto, a spese dell'utente. Il Servizio Acquedotto prima di aderire alla richiesta di concessione, per quanto riguarda le zone urbanizzate, si riserva il diritto di collaudo per accertarsi della regolarità dell'impianto e sua rispondenza alle norme tecniche, contrattuali ed igieniche. Nel caso di irregolarità sarà dato avviso scritto all'utente che dovrà provvedere entro quindici giorni ai prescritti lavori di modifica. Nel caso che per l'allacciamento si dovesse attraversare con le condotte proprietà di terzi, il richiedente concessionario dovrà produrre il titolo valido e legale comprovante il diritto di servitù di acquedotto attraverso la proprietà da occupare. ART. 33 - E' vietato ad ogni utente di concedere l'acqua a proprietari od inquilini sia dello stesso edificio che di altri edifici quanto questi non siano compresi nel contratto di fornitura.
ART. 34 - Nell'esecuzione dell'impianto della conduttura stradale al contatore si prescrive l'uso di tubi di ferro zincato senza saldatura, raccordi zincati con bordo, rubinetti d'arresto e di presa in bronzo o tubi polietilene corrispondenti dl raggi indicati nell'allegato III sez. 2 e 3 della circolare n. 102 del Ministero della Sanità del 02.12.1978 e comunque non cedenti sostanze ritenute nocive alla salute. I rubinetti d'arresto saranno in numero di tre: uno sul suolo pubblico, due nel pozzetto del contatore, uno con sigillo per eventuali disdette ad esclusiva disposizione del Servizio Acquedotto, e l'altro a disposizione dell'utente, per le eventuali manovre di chiusura; ed inoltre è fatto obbligo installare una valvola di non ritorno, onde evitare ritorni d'acqua calda che danneggerebbero il contatore. Le provviste ed i lavori necessari per le tubazioni ed apparecchi che seguono il rubinetto d'arresto, per la distribuzione ed erogazione nella casa dell'utente sono di competenza dell'utente stesso, al quale è lasciata la facoltà di provvedere come meglio crede all'esecuzione ed alla manutenzione di dette opere, restando però a suo carico ogni responsabilità per danni a terzi ed ogni onere per maggiori consumi inerenti a guasti, perdite e degradi nelle condotte e negli apparecchi installati. Nella costruzione degli impianti idrici eseguiti dall'utente e proibito: a) collegare o lasciare collegare le condotte con acqua di qualsiasi natura o provenienza diversa da quella dell'acquedotto; b) collegare direttamente le condotte con vasche, depositi, serbatoi senza l'interposizione di apparecchi che impediscano in linea sicura l'inquinamento delle acque; c) far o lasciar fare prese o derivazioni di acqua dalle condotte a favore di altre abitazioni, anche se di proprietà dell'utente; d) disporre apparecchi che modifichino la pressione e che, cagionando colpi d'ariete, producano urti o vibrazioni dannose, moleste agli utenti vicini e alla conservazione e manutenzione dell'acquedotto; e) di inserire pompe direttamente sulle condutture. RECLAMI E SANZIONI ART. 35 - Qualsiasi reclamo per guasti, interruzioni od altro, deve essere fatto per iscritto al Servizio Acquedotto sede di San Martino al Tagliamento. Il Servizio Acquedotto non assume alcuna responsabilità per eventuali danni che ci dovessero verificare agli utenti a seguito di sospensioni involontarie di fornitura d'acqua. non prevedibili o causate d'a forza maggiore, qualunque sia la durata della sospensione. ART. 38 - Tutte le infrazioni al presente regolamento saranno punite con una pena pecuniaria da un minimo di L. 100.000 a L. 1.000.000. ART. 37 - La Commissione potrà in ogni tempo apportare al presente regolamento le varianti ed aggiunte che riterrà necessarie nell'interesse pubblico e del miglioramento del servizio, dandone notificazione agli interessati, mediante pubblicazione all'albo comunale o tramite singoli avvisi. ART. 38 - Il presente regolamento entra in vigore alla data d'inizio della distribuzione d'acqua e di esso sarà consegnata copia a ciascun utente.