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Delibera n. 19317 Applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti di esponenti di Arca SGR S.p.A. e, a titolo di responsabile in solido, della medesima società LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216; VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ( TUF ); VISTO il regolamento adottato con propria delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 e successive modificazioni; VISTO il regolamento adottato dalla Banca d Italia e dalla Consob con provvedimento del 29 ottobre 2007 e successive modificazioni; VISTO il regolamento concernente la determinazione dei termini di conclusione e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti sanzionatori della Consob, adottato con propria delibera n. 12697 del 2 agosto 2000 e successive modificazioni; VISTA la propria delibera n. 15086 del 21 giugno 2005, recante disposizioni organizzative e procedurali relative all applicazione di sanzioni amministrative e successive modificazioni; VISTE le risultanze della verifica ispettiva condotta nei confronti di Arca SGR S.p.A. nel periodo dal 1 ottobre 2012 al 5 luglio 2013; VISTE le lettere del 16 dicembre 2013 notificate ai destinatari tra il 27 dicembre 2013 ed il 17 gennaio 2014, con cui, in esito alle valutazioni effettuate in forza degli elementi rivenienti dalla citata attività di vigilanza ispettiva, la Divisione Intermediari ha contestato, ai sensi degli artt. 190 e 195 del TUF, le seguenti violazioni: A) violazione dell art. 40, comma 1, (oggi art. 35-decies) del TUF, in combinato disposto con gli artt. 65 e 66 della Delibera Consob n. 16190 del 2007, in tema di diligenza e correttezza di comportamento nell ambito della gestione collettiva del risparmio, con particolare riguardo allo svolgimento di un adeguato processo decisionale di investimento (periodo di riferimento della violazione 25 novembre 2011 30 aprile 2013); B) violazione degli artt. 6 e 40, comma 1, (oggi art. 35-decies) del TUF, in combinato disposto con l art. 15, per come richiamato dall art. 30, del Regolamento Congiunto Banca d Italia Consob del 29 ottobre 2007 e con l art. 73 della Delibera Consob n. 16190 del 2007, in tema di incentivi corrisposti nell ambito della prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio (periodo di riferimento della violazione 25 novembre 2011 5 luglio 2013); RILEVATO che la sopraindicata violazione sub A è stata contestata ai Sig.ri Ugo Loser (Amministratore Delegato), Guido Cammarano, Alessandro Vandelli, Mario Alberto Pedranzini, Massimo Belcredi, Pierluigi Benigno, Filippo Maria Cova, Donato Masciandaro, Renato Merlo, Pio Bersani, Alberto Gasparri e Mario Lio (componenti del Consiglio di Amministrazione), Edoardo Rossini, Flavio Dezzani e Paolo Simoni (componenti del Collegio Sindacale); RILEVATO che la sopraindicata violazione sub B è stata contestata ai Sig.ri Ugo Loser (Amministratore Delegato), Guido Cammarano, Alessandro Vandelli, Mario Alberto Pedranzini, 1

Massimo Belcredi, Pierluigi Benigno, Filippo Maria Cova, Donato Masciandaro, Renato Merlo, Pio Bersani, Alberto Gasparri, Mario Lio, [ omissis ], Edoardo Rossini, Flavio Dezzani e Paolo Simoni (componenti del Collegio Sindacale), [ omissis ]; VISTA la lettera del 16 dicembre 2013, notificata in data 24 dicembre 2013, con la quale le sopraindicate violazioni sono state altresì contestate ad Arca SGR S.p.A., in qualità di soggetto responsabile in solido ai sensi dell art. 195, comma 9, del TUF; VISTA la nota del 7 gennaio 2014, con la quale Arca SGR S.p.A. ha presentato istanza di accesso agli atti del procedimento nonché di proroga del termine per la formulazione di deduzioni difensive, a cui hanno aderito tutti gli esponenti aziendali destinatari delle contestazioni; RILEVATO che l accesso agli atti è stato eseguito in data 21 gennaio 2014 ed in tale sede è stata altresì concessa la proroga del termine per la presentazione delle deduzioni difensive fino al 22 febbraio 2014, così come da richiesta degli istanti; ESAMINATA la nota del 21 febbraio 2014, con la quale Arca SGR S.p.A. e tutti gli esponenti aziendali destinatari della contestazioni hanno formulato congiuntamente le proprie argomentazioni difensive; ESAMINATA la separata nota del 21 febbraio 2014, con cui il Sig. Mario Lio ha formulato ulteriori argomentazioni difensive; VISTA la nota del 26 giugno 2014, con la quale la Divisione Intermediari ha trasmesso all Ufficio Sanzioni Amministrative, unitamente al Fascicolo Istruttorio, la Relazione Istruttoria in cui, valutate le argomentazioni difensive formulate dalle parti, ha ritenuto di confermare gli addebiti mossi ai destinatari delle contestazioni; VISTE le note del 3 luglio 2014, ricevute dagli interessati in pari data, con le quali l Ufficio Sanzioni Amministrative ha comunicato alle persone fisiche destinatarie delle contestazioni, nonché ad Arca SGR S.p.A. l avvio della parte istruttoria per la decisione relativa al presente procedimento, trasmettendo loro copia della sopra richiamata Relazione Istruttoria e rendendole edotte della facoltà di presentare memorie scritte e documenti integrativi nel termine di trenta giorni dalla ricezione delle predette note; ESAMINATA la nota del 1 agosto 2014, con la quale Arca SGR S.p.A. e tutti i soggetti destinatari delle contestazioni hanno presentato una memoria difensiva congiunta in cui hanno formulato deduzioni integrative alla luce delle valutazioni espresse dalla Divisione Intermediari nella Relazione Istruttoria; ESAMINATA la separata nota del 1 agosto 2014, con la quale il Sig. Mario Lio ha formulato ulteriori considerazioni difensive a supplemento delle deduzioni integrative presentate, in pari data, unitamente ad Arca SGR S.p.A. e agli altri destinatari delle contestazioni; VISTA la Relazione per la Commissione del 24 novembre 2014, con la quale l Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento e valutate le argomentazioni difensive complessivamente formulate dalle parti, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertate le violazioni contestate, formulando conseguenti proposte in merito alla quantificazione delle relative sanzioni; VISTE le note del 29 aprile 2015 e del 5 giugno 2015 con le quali è stata tramessa copia della Relazione con cui l Ufficio Sanzioni Amministrative ha formulato alla Commissione proposte 2

motivate in merito alla sussistenza della violazione contestata e alla specifica determinazione della sanzione; VISTA la delibera Consob n. 19158 del 29 maggio 2015, recante le Modifiche al regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob ai sensi dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 130 dell 8 giugno 2015 ed entrata in vigore il successivo 9 giugno 2015; VISTO, in particolare, l art. 2, comma 2, della citata delibera n. 19158 del 29 maggio 2015, il quale prevede che, per i procedimenti sanzionatori per i quali la fase istruttoria si è conclusa prima della entrata in vigore della medesima delibera, sono confermate le determinazioni assunte dalla Commissione al fine di consentire ai destinatari delle lettere di contestazione la conoscenza della relazione finale dell'ufficio Sanzioni Amministrative, comprensiva della parte relativa alla determinazione della sanzione, e l'esercizio delle connesse facoltà difensive; ESAMINATA la nota del 2 luglio 2015 con la quale Arca SGR S.p.A. e tutti i soggetti destinatari delle contestazioni hanno presentato una memoria difensiva congiunta in cui hanno formulato le proprie controdeduzioni scritte; ESAMINATA la separata nota del 3 luglio 2015, con la quale il Sig. Mario Lio ha formulato ulteriori considerazioni difensive a supplemento delle controdeduzioni presentate il 2 luglio 2015 unitamente ad Arca SGR S.p.A. ed agli altri destinatari delle contestazioni; RITENUTE accertate, sulla base delle risultanze istruttorie, le seguenti violazioni da parte degli esponenti aziendali sopra indicati in relazione a ciascun illecito contestato: A) violazione dell art. 40, comma 1, del TUF, in combinato disposto con gli artt. 65 e 66 della Delibera Consob n. 16190 del 2007, essendo emerso, all esito delle verifiche condotte, che il processo decisionale di investimento adottato da Arca SGR S.p.A. con riferimento ai fondi cd. A cedola lanciati nel periodo di riferimento della contestazione (in particolare, fondo Arca Cedola Bond 2017 Alto Potenziale IV e fondo Arca Cedola Bond 2017 Alto Potenziale VI) è stato inidoneo a garantire la corretta prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio, presentando carenze nella fase di definizione delle politiche di investimento, nella fase di definizione delle strategie di investimento nonché nella fase di monitoraggio tali da renderlo non in grado di indirizzare e controllare le scelte di investimento in concreto effettuate dalla struttura operativa; B) violazione degli artt. 6 e 40, comma 1, del TUF, in combinato disposto con l art. 15, per come richiamato dall art. 30, del Regolamento Congiunto Banca d Italia Consob del 29 ottobre 2007 e con l art. 73 della Delibera Consob n. 16190 del 2007, non avendo Arca SGR S.p.A. adottato, applicato e mantenuto procedure e prassi operative idonee ad assicurare che gli incentivi corrisposti per l anno 2012 agli aderenti ad un contratto di associazione in partecipazione stipulato dalla SGR con alcune banche collocatrici fosse volto ad accrescere la qualità del servizio di gestione collettiva; VISTO l art. 190 del TUF, che punisce l inosservanza delle disposizioni previste, tra l altro, dagli artt. 6 e 40 del TUF, nonché delle disposizioni generali o particolari emanate dalla Banca d Italia o dalla Consob in base ai medesimi articoli, con una sanzione amministrativa pecuniaria da determinarsi tra un minimo di 2.500,00 ed un massimo di 250.000,00; VISTO l art. 11 della Legge n. 689/81, ai sensi del quale Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e 3

nell applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all opera svolta dall agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche ; TENUTO CONTO, in particolare, della gravità obiettiva delle violazioni accertate, in relazione alla rilevanza degli interessi protetti dalle norme violate ed alla diffusione delle conseguenze dannose anche potenziali, nonché dell eventuale sussistenza di circostanze soggettive idonee ad incidere sulla responsabilità; CONSIDERATO che, con riguardo alla gravità obiettiva, assumono altresì rilevanza gli elementi di seguito indicati: - la natura delle violazioni accertate le quali - ancorché costituenti condotte irregolari e, per ciò stesso, pregiudizievoli per il corretto svolgimento della gestione collettiva del risparmio non sono risultate connotate da caratteristiche tali da recare danni agli investitori; - la carica ricoperta da ciascun esponente aziendale e la relativa durata in relazione al periodo di riferimento di ciascuna violazione, nonché l effettiva funzione svolta all interno della società; CONSIDERATO, con riferimento all elemento soggettivo, che i comportamenti rilevati, connotati da negligenza professionale, risultano imputabili a titolo di colpa; SULLA BASE di tutti gli elementi emersi nel corso dell istruttoria nonché dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante; D E L I B E R A: A. per effetto di quanto sopra, sono applicate le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie, delle quali è contestualmente ingiunto il pagamento a ciascuno dei soggetti di seguito individuati e per l importo per ognuno di essi indicato: 1) Sig. Ugo Loser, Amministratore Delegato di Arca SGR in carica nel periodo compreso tra il 25 novembre 2011 e il 5 luglio 2013: sanzione amministrativa pecuniaria di 22.500,00 (di cui 20.000,00 per la violazione sub A e 2.500,00 per la 2) Sig. Guido Cammarano, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Arca SGR in carica nel periodo compreso tra il 25 novembre 2011 e il 5 luglio 2013: sanzione amministrativa pecuniaria di 12.500,00 (di cui 10.000,00 per la violazione sub A e 2.500,00 per la 3) Sig. Alessandro Vandelli, Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione di Arca SGR in carica nel periodo compreso tra il 25 novembre 2011 e il 5 luglio 2013: sanzione amministrativa pecuniaria di 12.500,00 (di cui 10.000,00 per la violazione sub A e 2.500,00 per la 4) Sig. Mario Alberto Pedranzini, Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione di Arca SGR in carica nel periodo compreso tra il 25 novembre 2011 e il 5 novembre 2012: sanzione amministrativa pecuniaria di 10.500,00 (di cui 8.000,00 per la violazione sub A e 2.500,00 per la 4

5) Sig. Massimo Belcredi, Consigliere di Amministrazione di Arca SGR in carica nel periodo 12.500,00 (di cui 10.000,00 per la violazione sub A e 2.500,00 per la 6) Sig. Pierluigi Benigno, Consigliere di Amministrazione di Arca SGR in carica nel periodo 12.500,00 (di cui 10.000,00 per la violazione sub A e 2.500,00 per la 7) Sig. Filippo Maria Cova, Consigliere di Amministrazione di Arca SGR in carica nel periodo 12.500,00 (di cui 10.000,00 per la violazione sub A e 2.500,00 per la 8) Sig. Donato Masciandaro, Consigliere di Amministrazione di Arca SGR in carica nel periodo compreso tra il 25 novembre 2011 e il 5 luglio 2013: sanzione amministrativa pecuniaria di 12.500,00 (di cui 10.000,00 per la violazione sub A e 2.500,00 per la 9) Sig. Renato Merlo, in qualità di Consigliere di Amministrazione di Arca SGR in carica nel periodo compreso tra il 25 maggio 2012 e il 5 luglio 2013: sanzione amministrativa pecuniaria di 11.166,00 (di cui 8.666,00 per la violazione sub A e 2.500,00 per la 10) Sig. Pio Bersani, in qualità di Consigliere di Amministrazione di Arca SGR in carica nel periodo compreso tra il 25 novembre 2011 e il 6 novembre 2012: sanzione amministrativa pecuniaria di 10.500,00 (di cui 8.000,00 per la violazione sub A e 2.500,00 per la 11) Sig. Alberto Gasparri, in qualità di Consigliere di Amministrazione di Arca SGR in carica nel periodo compreso tra il 25 novembre 2011 e il 23 ottobre 2012: sanzione amministrativa pecuniaria di 10.500,00 (di cui 8.000,00 per la violazione sub A e 2.500,00 per la 12) Sig. Mario Lio, in qualità di Consigliere di Amministrazione di Arca SGR in carica nel periodo compreso tra il 25 novembre 2011 e il 24 aprile 2013: sanzione amministrativa pecuniaria di 12.500,00 (di cui 10.000,00 per la violazione sub A e 2.500,00 per la 13) Sig. [ omissis ]: sanzione amministrativa pecuniaria di 2.500,00 per la violazione sub B; 14) Sig. [ omissis ]: sanzione amministrativa pecuniaria di 2.500,00 per la violazione sub B; 15) Sig. [ omissis ]: sanzione amministrativa pecuniaria di 2.500,00 per la violazione sub B; 16) Sig. [ omissis ]: sanzione amministrativa pecuniaria di 2.500,00 per la violazione sub B; 17) Sig. Edoardo Rossini, Presidente del Collegio Sindacale di Arca SGR in carica nel periodo 12.500,00 (di cui 10.000,00 per la violazione sub A e 2.500,00 per la 18) Sig. Flavio Dezzani, membro effettivo del Collegio Sindacale di Arca SGR in carica nel periodo compreso tra il 25 novembre 2011 e il 5 luglio 2013: sanzione amministrativa 5

pecuniaria di 12.500,00 (di cui 10.000,00 per la violazione sub A e 2.500,00 per la 19) Sig. Paolo Simoni, membro effettivo del Collegio Sindacale di Arca SGR in carica nel periodo 12.500,00 (di cui 10.000,00 per la violazione sub A e 2.500,00 per la 20) Sig. [ omissis ]: sanzione amministrativa pecuniaria di 2.500,00 per la violazione sub B; B. è ingiunto a Arca SGR S.p.A., con sede in Milano, Via Disciplini n. 3, quale responsabile in solido ai sensi dell art. 195, comma 9, del TUF, il pagamento dell importo complessivo di 202.666,00 quale somma delle sanzioni sopra indicate, con obbligo di regresso nei confronti degli autori delle violazioni sopra nominativamente indicati. Il pagamento deve essere effettuato entro il termine di 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento mediante modello F23, reperibile presso qualsiasi concessionario della riscossione, banca o agenzia postale, del quale si allega alla presente fac-simile precompilato. Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell adempimento, ai sensi dell articolo 27, comma 6, della Legge n. 689 del 1981, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo. Dell avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione alla Consob, attraverso l invio di copia del modello attestante il versamento effettuato. La presente delibera è notificata agli interessati e pubblicata, per estratto, nel Bollettino della Consob. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ex art. 195 del TUF alla Corte d Appello competente per territorio entro 30 giorni dalla data di notifica. 7 agosto 2015 IL PRESIDENTE Giuseppe Vegas 6