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There are no translations available. SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI O DEI VETRI GUIDA ALLE DETRAZIONI FISCALI DEL 55% LE NOVITA INTRODOTTE DALLA FINANZIARIA 2008 La Legge Finanziaria 2008 ha prorogato fino al 2010 le agevolazioni fiscali del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici, introducendo nuovi benefici fiscali non previsti dal dispositivo normativo precedente e ottimizzando le procedure di accesso ai benefici fiscali. In particolare è stata semplificata la documentazione necessaria per particolari tipologie di intervento e sono stati aumentati i periodi di imposta in cui detrarre le spese sostenute. Per quanto riguarda specificatamente la sostituzione di infissi nella singola unità immobiliare e l installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda sanitaria, la nuova Finanziaria ha eliminato l obbligo di produrre l Attestato di Qualificazione Energetica (Allegato A) e prescrive la compilazione del solo Allegato F, da trasmettere per via telematica all ENEA. Tale scheda può essere compilata a cura dello stesso richiedente, senza l ausilio del tecnico abilitato, non richiedendo più calcoli sul risparmio energetico conseguito, ma solo informazioni strettamente connesse agli elementi oggetto dell intervento. INFORMAZIONI 1. ASPETTI TECNICI Le detrazioni del 55% sull imposta lorda sul reddito sono applicabili a spese sostenute per l esecuzione di interventi su chiusure trasparenti (finestre, portefinestre, ecc.),che comportino un miglioramento delle loro prestazioni termiche. Si tratta di chiusure trasparenti inserite in pareti delimitanti il volume riscaldato dell edificio (oppure dell unità immobiliare) verso l esterno oppure verso vani non riscaldati. All atto pratico gli interventi per cui si può usufruire delle detrazioni del 55% si traducono in: fornitura e posa in opera di nuove chiusure trasparenti a prestazioni termiche migliori di quelle esistenti; 1 / 11

integrazione e/o sostituzione di vetri in chiusure trasparenti esistenti allo scopo di migliorare le prestazioni termiche complessivamente offerte dalle stesse. In ogni caso le nuove chiusure trasparenti oppure le chiusure trasparenti esistenti con i nuovi vetri devono rispettare determinati limiti di trasmittanza termica definiti, in funzione della zona climatica di appartenenza del Comune in cui è ubicato l edificio oggetto dell intervento, dal Decreto Ministeriale 11 marzo 2008 pubblicato sulla G.U. del 18 marzo 2008 [Tabella 1 e 2]. E di riferimento per il rispetto dei limiti di trasmittanza la data di inizio lavori. Sono esclusi dai benefici fiscali gli interventi di fornitura e posa di serramenti in edifici di nuova costruzione. Tabella 1 Limiti applicabili fino a 31 dicembre 2009 Zona climatica Limiti di trasmittanza termica delle chiusure trasparenti nel loro complesso fino al 31 dicembre (telaio + vetrazione) 2009 a A 2 / 11

4,6 B 3,0 C 2,6 D 2,4 E 2,2 F 3 / 11

2,0 Tabella 2 Limiti applicabili dal 1 gennaio 2010 Zona climatica Limiti di trasmittanza termica delle chiusure trasparenti nel loro complesso dal 1 gennaio (telaio 2010+ vetrazione) a A 3,9 B 2,6 C 4 / 11

2,1 D 2,0 E 1,6 F 1,4 Secondo fonti ministeriali non ufficiali, i limiti di trasmittanza termica pubblicati si riferiscono ai serramenti nel loro complesso (telaio + vetrazioni) e devono essere rispettati senza il contributo tecnico delle chiusure oscuranti (tapparelle, persiane, scuri, ecc.). Dal punto di vista economico però anche il costo sostenuto per la sostituzione delle 5 / 11

chiusure oscuranti (ed eventuali altri elementi accessori come per esempio i cassonetti) può essere messo in detrazione unitamente al costo relativo all intervento di riqualificazione energetica delle chiusure trasparenti. Anche le spese sostenute per la sostituzione delle porte di ingresso è agevolabile, sia nel caso che questa non abbia superfici trasparenti o vetrate, sia nel caso vi sia una parte vetrata come, ad esempio, una porta-finestra. In entrambi i casi i valori di trasmittanza da rispettare possono essere considerati pari a quelli delle finestre comprensive di telaio (Tabelle 1 e 2). 2. ASPETTI FISCALI Le detrazioni fiscali previste dalla Finanziaria 2008 spettano a tutti: sia alle persone fisiche, sia alle persone giuridiche (liberi professionisti, imprese, alberghi, soggetti titolari di reddito di impresa in genere), proprietari o affittuari di unità immobiliari/edifici. Nella fattispecie trattasi di detrazioni sull imposta IRPEF sulle persone fisiche oppure sull imposta IRES (o altri specifici) per le persone giuridiche. Ne consegue che le quote annuali di pari importo, fino al 55% delle spese effettivamente rimaste a carico del contribuente e fino ad un massimo di euro 60.000, vengano dichiarate sulla dichiarazione dei redditi. E possibile detrarre sino ad un massimo di 60.000 euro dell imposta lorda sul reddito da ripartire in quote annuali di pari importo. Il contribuente può decidere autonomamente, sulla base della propria capienza fiscale, il numero di quote in cui ripartire la detrazione dall imposta lorda. Il numero delle quote deve essere non inferiore a tre e non superiore a dieci, a scelta irrevocabile del contribuente, e la scelta dovrà essere operata all atto della prima detrazione. Nel caso in cui l intervento di sostituzione delle finestre consista nella mera prosecuzione di intervento iniziato nel 2007, ai fini del computo del limite massimo della detrazione, si deve tener conto anche della detrazione fruita nell anno 2007. 6 / 11

Per poter accedere alle detrazioni fiscali del 55% è necessario effettuare i pagamenti a mezzo di bonifico bancario o postale in cui sia ben evidenziato: la causale del versamento; il codice fiscale del beneficiario della detrazione; il codice fiscale e la partita IVA oppure il codice fiscale del soggetto a cui favore è stato effettuato il bonifico. NOTA: per i soggetti con reddito di impresa questa condizione non è obbligatoria. Esempio di causale da indicare sul bonifico bancario o postale: Intervento di riqualificazione energetica di finestre esistenti in unità immobiliare sita a in via (rif. Art. 1 comma 20 L. 244/07 e succ. mod.) rif. Fattura n.. del. emessa da (P.IVA., C.F..) IMPORTANTE E detraibile ogni spesa inerente l intervento nel suo complesso: 7 / 11

rimozione delle finestre o delle vetrazioni esistenti; fornitura e posa delle nuove finestre o delle nuove vetrazioni; prestazione professionale del tecnico abilitato per la redazione di eventuale documentazione necessaria. 3. LA PROCEDURA DA SEGUIRE E I DOCUMENTI NECESSARI A. Interventi di sostituzione delle finestre nelle singole unità immobiliari Il contribuente che ha sostenuto le spese per l intervento di sostituzione delle finestre in una singola unità immobiliare a partire dal 1 gennaio 2008 e vuole accedere alle detrazioni fiscali del 55% deve compilare a video e trasmettere entro 90 giorni dalla fine dei lavori (data dell ultima fattura), attraverso il sito web di ENEA http://finanziaria2008.acs.enea.it, la scheda informativa dell intervento (Allegato F). Il contribuente che vuole accedere alle detrazioni fiscali del 55% deve inoltre essere in possesso del seguente documento tecnico: Asseverazione/Certificazione del produttore delle prestazioni termiche delle finestre da sostituire e delle finestre di fornitura (le nuove) (documento DA CONSERVARE che può essere rilasciato dal Costruttore di serramenti oppure da un Tecnico abilitato). e dei seguenti documenti fiscali: 8 / 11

1. Fattura o ricevuta fiscale inerente le spese sostenute per l intervento di sostituzione delle finestre in cui viene esplicitato il costo della manodopera. 2. (eventuale) Fattura o ricevuta fiscale inerente le spese sostenute per la prestazione professionale del Tecnico abilitato. 3. (eventuale) Dichiarazione del proprietario di consenso all esecuzione dei lavori da parte del detentore dell unità immobiliare oggetto di intervento di riqualificazione energetica. In sintesi l Allegato F è l unico documento da trasmettere ad ENEA. Tutto il resto (certificazione degli infissi a cura del produttore, fatture, bonifici) è da conservare in vista della prossima dichiarazione dei redditi dove il richiedente dovrà indicare non solo l importo posto in detrazione ma anche il numero di anni, da 3 a 10, in cui verrà suddivisa la detrazione del 55%. B. Interventi di sostituzione delle finestre in ambiti diversi dalla singola unità immobiliare Il contribuente che ha sostenuto le spese per l intervento di sostituzione delle finestre in ambiti diversi dalla singola unità immobiliare (es. sostituzione delle finestre esistenti in un intero condominio) a partire dal 1 gennaio 2008 e vuole accedere alle detrazioni fiscali del 55% deve essere in possesso dei seguenti documenti tecnici. 1. Asseverazione/Certificazione del produttore delle prestazioni termiche delle finestre da sostituire e delle finestre di fornitura (le nuove) (documento DA CONSERVARE che può essere rilasciato dal Costruttore di serramenti oppure da un Tecnico abilitato). 2. Attestato di Qualificazione/Certificazione energetica dell edificio riferito alla situazione posteriore all esecuzione dell intervento di riqualificazione energetica (documento che deve essere predisposto da un Tecnico Abilitato i cui contenuti devono essere trasmessi, in via informatica, ad ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori). 9 / 11

3. Scheda Informativa dell intervento (documento che deve essere predisposto da un Tecnico abilitato, firmato dal contribuente e i cui contenuti devono essere trasmessi, in via informativa, ad ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori). e dei seguenti documenti fiscali: 4. Fattura o ricevuta fiscale inerente le spese sostenute per l intervento di sostituzione delle finestre in cui viene esplicitato il costo della manodopera. 5. (eventuale) Fattura o ricevuta fiscale inerente le spese sostenute per la prestazione professionale del Tecnico abilitato. 6. (eventuale) Delibera dell assemblea condominiale e della tabella millesimale di ripartizione delle spese nel caso di interventi effettuati su parti comuni. 7. (eventuale) Dichiarazione del proprietario di consenso all esecuzione dei lavori da parte del detentore dell unità immobiliare oggetto di intervento di riqualificazione energetica. Sintesi dei punti salienti contenuti nella Legge Finanziaria 2008 che interessano gli interventi di riqualificazione energetica delle chiusure trasparenti: 1. Proroga delle detrazioni fino al 2010. 2. Possibilità di ripartire le detrazioni da un minimo di tre fino ad un massimo di dieci quote annuali. 10 / 11

3. Eliminazione dell Attestato di certificazione/qualificazione energetica (Allegato A) per la sostituzione di finestre in singole unità immobiliari. 4. Nuova scheda informativa dell intervento (Allegato F) per la sostituzione di finestre in singole unità immobiliari. 5. Nuovi limiti di trasmittanza termica imposti alle chiusure trasparenti per poter accedere ai benefici fiscali. 6. Limite di 90 giorni dalla data di fine lavori per inviare la documentazione necessaria ad ENEA. 7. Possibilità di accedere alle detrazioni fiscali per interventi iniziati nel 2007 e terminati nel 2008 cominciando a detrarre, già nella dichiarazione dei redditi 2007, le eventuali spese sostenute nel 2007. Come si valuta la prestazione termica di una finestra? Si valuta in termini del parametro trasmittanza termica che si misura in W/m²K (Watt metro quadro Kelvin). Minore è il suo valore migliore è la prestazione termica posseduta dalla finestra. 11 / 11