Risarcimento dei danni per la non ragionevole durata dei processi: la nuova legge Pinto



Documenti analoghi
RIFORMA DELLA LEGGE PINTO. Il DL n. 83/2012, c.d. decreto Sviluppo, convertito in legge n. 134/2012,

Commercio internazionale e norme applicabili ai contratti internazionali

STUDIO LEGALE INTERNAZIONALE AVV. ALFONSO MARRA GIURISTA LINGUISTA

Il divorzio nel diritto cinese: confronto con il divorzio italiano

STUDIO LEGALE INTERNAZIONALE AVV. ALFONSO MARRA GIURISTA LINGUISTA

STUDIO LEGALE INTERNAZIONALE AVV. ALFONSO MARRA GIURISTA LINGUISTA

Compravendita: evizione parziale subita dal compratore dell immobile acquistato

STUDIO LEGALE INTERNAZIONALE AVV. ALFONSO MARRA GIURISTA LINGUISTA

04100 Latina Telefono e fax


SINTESI DURATA GIUDIZIO

Art. 54 decreto legge

I diritti di difesa nella giurisprudenza della Corte EDU

STUDIO LEGALE INTERNAZIONALE AVV. ALFONSO MARRA GIURISTA LINGUISTA

TRIBUNALE DI UDINE. sezione civile

Aiutare a far riconoscere i propri diritti

Il riconoscimento e l esecuzione delle decisioni giudiziarie straniere

Infiltrazioni di acqua dalla terrazza di copertura del fabbricato condominiale:

Il Tribunale di Udine, sezione civile, DECRETO

Usura psico fisica in assenza di riposi compensativi Renzo La Costa

(Giudice di Pace di Palermo, Dr.ssa Mantegna, sentenza n. 3209/12 parti : S.M. c/ Italiana Assicurazioni S.p.A.).

Suprema Corte di Cassazione. sezione lavoro. sentenza 5 maggio 2014, n REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Sezione Lavoro. Sentenza n del 12 ottobre (Presidente S. Mattone Relatore V. Di Nubila)

dell Avv. Alfonso Marra del Foro di Napoli

Cass. Sez. III 02 Luglio 2010 n 15706

DECLINATORIA DI GIURISDIZIONE E CONTINUAZIONE DEL PROCESSO DAVANTI AL GIUDICE MUNITO DI GIURISDIZIONE (C.D. TRANSLATIO IUDICII)

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

CAMPER CLUB LA GRANDA

TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI PRIMA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 397/2015. tra

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

NAPOLI, 12 giugno 2013

R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O. La Corte d Appello di Brescia, Sezione Lavoro, composta dai

IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Finanziario

Controversie relative al licenziamento: applicabilità del rito Fornero

«IL PROCESSO D APPELLO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE»

SENATO DELLA REPUBBLICA

contro nei confronti di per la riforma

L ASSISTENZA LEGALE AL LAVORATORE E IL RUOLO DELL ANMIL

Il fallimento italiano delle società trasferite all estero

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA. Sezione I

TRIBUNALE DI VICENZA UFFICIO (1) Istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ex D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

AL PRESIDENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA AL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

STUDIO LEGALE INTERNAZIONALE AVV. ALFONSO MARRA GIURISTA LINGUISTA

Il Perito assicurativo

LA RESPONSABILITA CIVILE DELL ASSISTENTE SOCIALE. Avv. Sibilla Santoni

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato BELISARIO

N O T I F I C A. Nel corso del procedimento, nel procedimento cautelare

CODICE DI PROCEDURA CIVILE. Parte prima DISPOSIZIONI GENERALI. Titolo primo DISPOSIZIONI FONDAMENTALI

Decreto-legge recante misure urgenti in materia di impugnazione delle sentenze contumaciali e dei decreti di condanna. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PARTE I. Capitolo I IL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO PER I NON ABBIENTI NEL PROCESSO PENALE TRA PASSATO E PRESENTE

STUDIO LEGALE INTERNAZIONALE AVV. ALFONSO MARRA GIURISTA LINGUISTA

MAGISTRATI: L ULTRACASTA

TABELLA B DIRITTI DI AVVOCATO

Dentro la Notizia. 28 Maggio 2013

TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA

Cassazione: giusta causa di licenziamento per il furto in azienda anche se c'è assoluzione nel giudizio penale sentenza 802/2013 commento e testo

IMMOBILE COMPRATO E RISTRUTTURATO IN COPPIA, MA LA CONVIVENZA SI CHIUDE: POSSIBILE IL RIMBORSO ALLA DONNA NON

Indagini bancarie aperte a tutti.

CONTRIBUTO UNIFICATO PER L ISCRIZIONE A RUOLO

Tutela dei diritti della personalità o diritti umani: l azione inibitoria ed il risarcimento del danno

SUL TIROCINIO PRESSO GLI UFFICI GIUDIZIARI DA PARTE DEI PRATICANTI AVVOCATI

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

ITG A. POZZO LEZIONI DI ESTIMO. Stima dei danni a fabbricati civili. Classi 5^ LB-LC-SA Anno scolastico 2009/10. Prof. Romano Oss

PARTE I Normativa sui compensi dell avvocato

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

linea SOLUTIO Protection Medici SCHEDA PRODOTTO Nome del prodotto:

LA CONVENZIONE DELLA CISL FP

per l'esecuzione del giudicato

Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015

- Oggetto: sulla possibilità per i magistrati di chiedere anticipazioni sul trattamento di fine servizio.

Diritto Processuale Civile. L Appello

Ordine di demolizione di opere abusive del giudice penale

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi

PROVINCIA DI MANTOVA REGOLAMENTO. Disciplina della corresponsione dei compensi professionali

PROVINCIA REGIONALE DI SIRACUSA Avvocatura TIPOLOGIE DI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI ART. 8 D.Lgs. n. 33/2013

TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE FALLIMENTARE ORDINANZA. nel procedimento n /2009 RG, avente ad oggetto: accertamento tecnico preventivo, e vertente

COMUNE DI ROVIGO. VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE n. DLCC/2014/40

ISTANZA DI AMMISSIONE ANTICIPATA E PROVVISORIA AL BENEFICIO DEL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

STUDIO LEGALE INTERNAZIONALE AVV. ALFONSO MARRA GIURISTA LINGUISTA

REPUBBLICA ITALIANA CORTE DI APPELLO DI POTENZA SEZIONE CIVILE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Un caso pratico: una convenzione matrimoniale, stipulata con atto notarile straniero, di dubbia compatibilità con l ordinamento giuridico italiano

Regolamento per il riscatto degli anni di laurea ex art. 22 Regolamento dell Ente

RISOLUZIONE N. 8/E. Con l interpello specificato in oggetto, concernente la rettifica di una dichiarazione di successione, è stato esposto il seguente

DELIBERA DL/037/15/CRL/UD del 30 marzo 2015 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA F. C. / WIND TELECOMUNICAZIONI xxx (LAZIO/D/125/2014)

Il gravame è fondato.

! Federazione Indipendente Lavoratori Pubblici

Il brevetto europeo unico per 25 Stati membri e' realta' Ipsoa.it. Tiziana Ianniello. (Risoluzione Parlamento europeo 11/12/2012)

Capitolo II Tariffa penale

ART. 1 (Modifiche al codice penale)

Il Tribunale di Napoli, nella recentissima sentenza del 29 Aprile 2014, ha stabilito che:

- Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale ISSN:

ARTICOLATO CON PROPOSTE DI EMENDAMENTI

Il rapporto di lavoro dipendente non si dimostra con fax e cellulare (Cassazione sez. VI civile, Sentenza 30 luglio 2012 n ) commento e testo

Parametri d.m. 140/2012

ITER CONTENZIOSO PRIMO GRADO

CITTÀ DI SPINEA PROVINCIA DI VENEZIA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) SENTENZA

Transcript:

STUDIO LEGALE INTERNAZIONALE AVV. ALFONSO MARRA GIURISTA LINGUISTA ABILITATO AL BILINGUISMO TEDESCO - ITALIANO DALLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO IDONEO ALL ESAME DI STATO DI COMPETENZA LINGUISTICA CINESE HSK DI PECHINO IDONEO ALL ESAME DI STATO DI COMPETENZA LINGUISTICA FRANCESE DELL ISTITUTO FRANCESE DI NAPOLI LE GRENOBLE IDONEO ALL ESAME DI COMPETENZA LINGUISTICA OLANDESE PTIT SPECIALISTA IN DIRITTO CIVILE PRESSO L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAMERINO SPECIALIZZATO IN PROFESSIONI LEGALI PRESSO L UNIVERSITA DEGLI STUDI DI SALERNO PERFEZIONATO IN DIRITTO DELL UNIONE EUROPEA APPLICATO PRESSO L UNIVERSITA DEGLI STUDI DI SALERNO MASTER IN CONTRATTUALISTICA INTERNAZIONALE CORSISTA DI FRANCESE GIURIDICO ALL ISTITUTO FRANCESE DI NAPOLI LE GRENOBLE INTERPRETE E TRADUTTORE PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO DI NAPOLI CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO E PERITO IN MATERIA PENALE IN QUALITA' DI INTERPRETE E TRADUTTORE DI LINGUA TEDESCA, CINESE, GRECA, INGLESE PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI INTERPRETE E TRADUTTORE DI LINGUA TEDESCA, CINESE, GRECA, INGLESE, FRANCESE PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA E LA PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA DI NAPOLI ASSISTENZA LEGALE ANCHE IN LINGUA TEDESCA, CINESE, GRECA, INGLESE, FRANCESE, OLANDESE, SPAGNOLA TELEFONO: 335 69 48 594 E - MAIL : avvalfonsomarra@yahoo.it SITO INTERNET: www.studiolegaleinternazionaleavvocatoalfonsomarra.it Risarcimento dei danni per la non ragionevole durata dei processi: la nuova legge Pinto Alla Corte Europea dei Diritti dell Uomo, supremo organo del Consiglio d Europa, appartiene la giurisdizione esclusiva sulla violazione dei diritti umani sanciti dalla Convenzione Europea dei Diritti dell Uomo. Prima che in Italia nel 2001 fosse emanata la cd. Legge Pinto n. 89/2001, il procedimento per ottenere il risarcimento dei danni per la non ragionevole durata dei processi, era di competenza della Corte Europea dei Diritti dell Uomo. Con la legge Pinto fu conferita alla Corte di Appello italiana la competenza a giudicare sulla violazione dell art. 6, primo paragrafo, della Convenzione. - 1 -

La suddetta norma prevedeva il diritto ad un equo processo di cui è titolare il cittadino, il quale deve avere l esame e la definizione della sua causa in modo equo ed entro un termine ragionevole. Si ricorda a tale proposito la sentenza della Corte di Appello di Roma del 31/01/2011 che ha riconosciuto il ritardo verificatosi nel processo iniziato dal dante causa dei ricorrenti dinanzi al Tribunale di Napoli per il risarcimento dei danni da lesioni personali cagionati dall ente per il dissesto della strada di sua proprietà definito con sentenza della Corte di Appello di Napoli del 2007 dopo la decisione di primo grado del 2002. Il Ministero aveva chiesto il rigetto della domanda per infondatezza evidenziando, comunque, che il dato temporale va verificato alla luce della concreta vicenda processuale, secondo la complessità e l addebitabilità del ritardo e che il danno va provato. La Corte di Appello di Roma, considerato che l art. 2 della legge n. 89/2001 aveva indicato i parametri di valutazione che sono rappresentati, sulla falsariga della giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell uomo, dalla complessità del caso, dai comportamenti delle parti e degli organi preposti alla definizione del processo, ha ritenuto fondato il ricorso, trattandosi di processo non complesso di natura risarcitoria. Inoltre, la Corte di Appello di Roma ha affermato che secondo i parametri mutuati dalla Corte Europea dei diritti dell uomo, un processo non complesso ha una durata ragionevole di anni tre per il primo grado e di anni due per l appello, per cui nel processo sottoposto al suo esame la durata ragionevole va rapportata ad anni cinque per i due gradi. - 2 -

Di conseguenza, ha accolto la domanda per il protrarsi del processo oltre il settembre 2004 e, quindi, per tre anni. Inoltre, quanto al danno non patrimoniale, la Corte di Appello di Roma nella suddetta sentenza ha richiamato la giurisprudenza della Suprema Corte (Sezioni Unite n. 1339/2004), che ritiene provato il pregiudizio morale, costituito dal disagio connesso al ritardo ingiustificato nella definizione del processo, salva contraria dimostrazione che nel caso de quo non sussiste e, quindi, ha liquidato il danno non patrimoniale in favore dei ricorrenti cumulativamente quali eredi del danneggiato nella somma di euro 3.000 con interessi legali dalla domanda, secondo i parametri della Corte di Strasburgo, che ha fissato il risarcimento del danno da durata non ragionevole del processo in euro 1.000 per ciascun anno di ritardo, più le spese processuali che seguono la soccombenza nella misura di euro 980. Poiché lo Stato Italiano ha dovuto pagare svariati milioni di euro per i danni causati dalla non ragionevole durata dei processi, è stato necessario correre ai ripari, dati i tempi di crisi economica in cui viviamo ed è stato emanato il decreto legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con la legge 7 agosto 2012 n. 134. Dunque la vecchia legge Pinto è stata sostanzialmente abrogata in quasi tutti i suoi articoli. Sono rimasti in vigore soltanto il 1, il 6 ed il 7. Il risarcimento dei danni è stato diminuito, cioè è stato portato ad euro 500 per ogni anno di effettivo ritardo dei processi. Si ricorda che il nuovo ricorso per equa riparazione non si potrà proporre, a differenza del precedente, durante la pendenza del - 3 -

procedimento, ma si potrà proporre solamente dopo che la sentenza sia divenuta definitiva, cioè dopo il suo passaggio in giudicato per mancanza di impugnazione, oppure sopo la sentenza di appello e di cassazione. Inoltre la nuova procedura obbliga il giudice ad indagare sulla parte responsabile dei rinvii del processo e sui soggetti che ne hanno dato causa. Dunque maggiori sono le difficoltà per l avvocato, che nel presentare il ricorso, ora necessita di copie autentiche e tassative di taluni atti del processo in questione. Queste copie devono essere rilasciate dal Cancelliere, sostenendo notevoli spese e trasformando l originario processo in una procedura per decreto ingiuntivo. Questo va notificato al Ministero nello stretto termine di un mese. Inoltre vi possono essere casi in cui al ricorrente non viene liquidato alcun danno, con il pericolo della sua condanna alle spese in caso di rigetto dell opposizione ed al pagamento di una somma fino a 10.000 euro alla cassa delle ammende, anche in caso di rigetto dell iniziale ricorso. Inoltre, in caso di accoglimento della domanda, vi è l obbligo di comunicazione del decreto che accoglie la domanda, oltreché al Procuratore Generale della Corte dei Conti, anche ai titolari dell azione disciplinare dei dipendenti pubblici comunque interessati dal procedimento, cioè anche al Consiglio Superiore della Magistratura per l azione disciplinare contro i magistrati che si siano resi responsabili della non ragionevole durata del processo presupposto. - 4 -

La nuova legge Pinto è di dubbia costituzionalità, atteso che è in discussione un principio supremo dell ordinamento costituzionale italiano, cioè il diritto alla tutela giurisdizionale, diritto inviolabile dell uomo, garantito dall art. 2 Cost. e dall art. 6, par. 1 della Convenzione Europea dei diritti dell uomo. Infatti l art. 3 stabilisce che l erogazione degl indennizzi avvenga nei limiti delle somme disponibili, in aperta violazione delle decisioni della Corte Europea dei diritti dell uomo. L Italia è stata già condannata dalla Grande Camera con una sentenza, secondo la quale la mancanza di risorse finanziarie non può costituire pretesto per non pagare i debiti accertati in giudizio. www.studiolegaleinternazionaleavvocatoalfonsomarra.it - 5 -